PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ
tra
la Città Metropolitana di Roma Capitale
e
la Società (Impresa / Consorzio / Raggruppamento temporaneo di Imprese) ………………….……..
………………………………………………………………………………………, con sede legale in………………………………, via … … … … … … … … … … ……………………………n…….
codice fiscale/P.IVA rappresentata da
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qualità di ………………………………………………………………..
Oggetto: Servizio di Outsourcing del sistema informatico comunale per il comune di Genzano, PA S06/19/SUA - CODICE CIG 8085709A24, per un importo a base di gara pari a € 216.900,00 oltre l’IVA
VISTI
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato a suo tempo con deliberazione C.I.V.I.T. n. 72/2013, ed i relativi aggiornamenti, approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.) con successivi atti;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di questa Città Metropolitana, revisionato ed aggiornato, per il triennio 2018-2020, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 31 gennaio 2018;
il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 20142;
1 Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente da ciascun partecipante alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa.
Nel caso in cui alla procedura partecipino Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
Nel caso in cui alla procedura partecipino Consorzi:
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal consorzio stabile nonché, salvo che lo stesso concorra in nome e per conto proprio, da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di subappalto, solo laddove sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché in caso di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, il Patto dovrà essere sottoscritto anche dai rappresentanti legali, rispettivamente, delle imprese indicate per il subappalto e dell’impresa ausiliaria. Nei casi invece di riserva di subappalto per i quali non sussiste l’obbligo di legge di identificare in sede di offerta i subappaltatori, i medesimi produrranno il Patto in parola debitamente sottoscritto in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto stesso.
Il “Patto di Integrità” costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura di gara.
La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi “essenziali” ai fini della partecipazione alla gara. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
2xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-
generali/
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e obblighi generali
1. Il presente Patto di Integrità costituisce uno degli strumenti adottati dalla Città metropolitana di Roma Capitale per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o, comunque, dirette a sviare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di affidamento di commesse pubbliche e nella fase esecutiva delle stesse. Conseguentemente, esso disciplina sia i comportamenti del personale - nei ruoli dell’Amministrazione - che a qualsiasi titolo prende parte e gestisce le suddette procedure, sia le condotte degli operatori economici partecipanti alle medesime e dei loro collaboratori.
2. Con il presente Patto di Integrità le parti firmatarie assumono il reciproco obbligo generale di conformare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di conseguire l’aggiudicazione della gara, l’assegnazione del relativo contratto o, comunque, di distorcerne la corretta esecuzione.
3. Le pattuizioni definite nel presente documento si applicano sia agli affidamenti sopra la soglia comunitaria sia a quelli sotto soglia, come definiti dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, fatti salvi i casi in cui sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip). Nelle procedure sotto soglia si intendono ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
Art. 2
Obblighi dell’operatore economico
1. Con l’accettazione del presente Patto di Integrità la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) si impegna:
a) in relazione alle prestazioni dedotte nel capitolato e nel successivo contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014. A tale riguardo la Società dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza dei Codici sopra citati, vale la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sottosezione dell’area “Amministrazione trasparente” all’uopo preposta3;
b) a divulgare e/o a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori implicati, a qualsiasi titolo, nella gestione della partecipazione alla procedura e nella fase esecutiva della stessa, nonché a fornire prova dell’avvenuta informazione;
c) ad informare tutto il personale e i collaboratori di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi che esso prevede, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.
3 I codici richiamati sono consultabili e scaricabili dai link indicati nella precedente nota 2.
d) a segnalare tempestivamente all’Amministrazione - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria - qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuta a conoscenza, che abbiano determinato irregolarità, turbative o distorsioni, sia nella fase di svolgimento della gara sia in di quella di esecuzione della prestazione contrattuale;
e) a segnalare qualsiasi pressione (intimidazione, estorsione) ricevuta da parte di chiunque possa influire sull’esito della procedura di affidamento o dell’esecuzione del contratto. La Società è tenuta a segnalare, altresì, qualsiasi illecita richiesta da parte dei dipendenti dell’Amministrazione (richieste di denaro o altre utilità per sé o per terzi) finalizzata a sviare il regolare esito delle procedure mediante l’esercizio abusivo della propria qualità o dei propri poteri. Il suddetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.4
f) a segnalare la sussistenza, in capo a dipendenti dell’Amministrazione, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui sia venuta a conoscenza, che potrebbero inficiare l’imparzialità delle valutazioni nelle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e di esecuzione della prestazione.
2. Inoltre, la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dichiara:
a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi inclusi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari nonché i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto, richiesti per la partecipazione;
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti anche di rango comunitario;
c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/20015 (così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013), e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti; dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di accertamento della violazione del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 16-ter, verrà disposta l’immediata esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
4 Cfr. le “Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”, adottate il 15 luglio 2014 con Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione.
5 L’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 dispone che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rendere noti - su richiesta dell’Amministrazione - tutti i pagamenti eseguiti connessi con il relativo contratto.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione appaltante
1. L’Amministrazione si impegna:
a) a far conoscere al proprio personale e a tutti i soggetti in essa operanti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle successive fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
b) ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica delle segnalazioni su eventuali condotte anomale tenute dal proprio personale in occasione dello svolgimento delle attività relative al procedimento di gara e/o all’esecuzione del contratto. L’accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio, a norma delle disposizioni normative vigenti;
c) ad attivare i procedimenti previsti dalla legge nei confronti del personale - a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nella gestione della fase esecutiva del relativo contratto - che abbia agito in violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione;
d) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.6.
Art. 4
Violazioni del Patto di integrità Sanzioni
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) - sia in qualità di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di Integrità potrà comportare, ferma restando la segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
✓ esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria versata a garanzia della serietà dell’offerta, in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
✓ revoca dell’aggiudicazione e escussione della cauzione, in caso di accertamento della violazione nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente la stipula del contratto;
✓ escussione della cauzione definitiva versata a garanzia dell’adempimento del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto;
6 Cfr. precedente nota 4
✓ revoca dell’aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del presente Patto di Integrità, previa intesa con l’Autorità Nazionale anticorruzione, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i successivi tre anni.
3. L’accertamento sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Ai fini dell’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2, si procederà alla relativa segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e, alla luce della posizione espressa dall’X.X.XX., saranno adottati gli atti conseguenti. Ove l’Autorità non dovesse fornire riscontro nel termine di trenta giorni, l’Amministrazione si riserva di procedere direttamente all’adozione dei necessari provvedimenti.
Art. 5
Efficacia del Patto di integrità Controversie
1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, qualora la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) ne risulti aggiudicataria.
2. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.