SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
COMUNE DI MISTERBIANCO
(Città Metropolitana di Catania)
Campo di Calcio “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”- Via San Xxxxx Xxxxxxx- Lavori per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica
-Progetto Esecutivo-
L’anno ……………… il giorno …………..… del mese di presso
……………..…………. nell’Ufficio di …………………….., avanti a me
…………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ,
senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio
consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
- il/la sig. ………………….., nato/a a ……………….., il ………………., residente a
………………... in ……………….. via , che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ………………… predetto, codice fiscale/partita IVA ………………………. che rappresenta nella sua qualità di
………………………...,
- il/la sig. …………………, nato/a a ……………..… il …………….…, residente a ……..………….
in ……………..….. via ………………….…., codice fiscale/partita IVA nella
sua qualità legale rappresentante dell’impresa ………………. comparenti della cui identità
personale e capacità giuridica di contrattare io sono
personalmente certo.
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante
sono personalmente certo.
Premesso
– che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per i - “Lavori di realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del Campo di Calcio “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” sito in Via San
Xxxxx Xxxxxxx – Misterbianco (CT)” – dell’importo a base d’asta di euro €. 649.264,52 (euro seicentoquarantanovemiladuecentosessantaquattro/52) di cui €. 5.769,92 (euro cinquemilasettecentosessantanove/92) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di
…………………………………………..…… con il sistema di realizzazione dei lavori:
a misura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.
– che con provvedimento di …………. n. del …..……… esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, ……………… ………………….(tipo di gara);
– che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59
del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data
……………..…………….. - (Allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente affidataria
dell’appalto di che trattasi l’impresa ………………………….. che ha offerto un ribasso del
……..% (……….) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro
……………………………….…… (……….);
– che con determinazione n. ………. del la gara è stata definitivamente affidata alla
succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa affidataria;
– che è stata acquisita la comunicazione antimafia n. …….. del attestante
l’insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig.
…………………….………….. nato a …………………………….. il codice
fiscale ……….…………………, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalità
Il/La sig. …………...………, per conto del nel cui nome e interesse
dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa ……….…………… con sede in
……………………….. l’appalto dei Lavori di realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del Campo di Calcio “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” sito in Via San Xxxxx Xxxxxxx – Misterbianco (CT) dell’importo a base d’asta di euro €. 649.264,52 (euro seicentoquarantanovemiladuecentosessantaquattro/52) di cui €. 5.769,92 (euro cinquemilasettecentosessantanove/92) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il
…….………………. solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna
a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19. L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ………………………………… nato a ………………….. il ,
residente in ……….………………. via ……………………..…………….. n. ……….
Art. 2. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella
somma di euro ( ), da assoggettarsi ad iva. A tale
importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €………………….
(……………………………..).
Art. 3. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi … ( ) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 6. Premio di accelerazione
Non è previsto premio di accelerazione.
Art. 7. Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data per
l’importo di euro …………. ( …………..) (all );
o
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data per
l’importo di euro ………… (…………) (all );
o
–
………………………………………………………………………………………………………………
………….
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… .
(caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………………….
(………………………..). La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi
durante l’esecuzione dei lavori
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data
………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ……………… ( ), che tiene
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 9. Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 10. Pagamenti in acconto
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (euro centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l’importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
II termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 11. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di
sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 13. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.
Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso
………………….. via ……………….n. …. Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a ………….……….…… mediante ……………………………………... In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
Art. 16. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.
Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse
minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 18. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.
Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto
e devono in esso essere richiamati:
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di
invito);
Allegato E – capitolato speciale d’appalto;
Allegato F – elaborati grafici progettuali esecutivi.
Allegato G – elenco dei prezzi unitari;
Allegato H – piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 200, n. 81;
Allegato I – cronoprogramma dei lavori;
Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere
(eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 20. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 21. Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 22. Disposizioni antimafia
L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge
n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 23. Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ……… fogli resi legali, comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
Misterbianco,
L’impresa
L’ufficiale rogante
Il dirigente