CONTRATTI DI SVILUPPO
Nota informativa
DM 14 febbraio 2014 e 9 dicembre 2014
BENEFICIARI
I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di qualsiasi dimensione (piccola, media e grande), costituite ed iscritte al registro delle imprese, in forma singola (proponenti) o associata con altre imprese partecipanti al progetto di investimento (aderenti), che realizzano investimenti di rilevanti dimensioni su tutto il territorio nazionale.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il programma di sviluppo oggetto del contratto può essere:
- programma di sviluppo industriale: riguarda un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
- programma di sviluppo per la tutela ambientale: riguarda un’iniziativa imprenditoriale finalizzata essere alla salvaguardia dell' ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
- programma di sviluppo di attività turistiche: riguarda un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
L’investimento complessivo minimo deve essere di 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro per il settore della trasformazione di prodotti agricoli).
Fermo restando il rispetto di tale importo minimo complessivo del programma di sviluppo, i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti non possono essere inferiori ai seguenti importi:
Sono agevolabili i programmi di investimento volti:
• alla realizzazione di nuove unità produttive;
• all’ampliamento di unità produttive esistenti;
• alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
• alla ristrutturazione intesa come un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo;
• all’acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un' area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell' occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
Per la ricerca sono agevolabili i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
SPESE AMMISSIBILI
Per i progetti di investimento sono ammissibili spese per:
a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, max 10% del totale investimento;
b) opere murarie e assimilate, max 40% del totale investimento (70% per il turismo);
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile);
e) per le PMI sono ammissibili anche le spese per consulenze connesse al progetto di investimento (es: progettazione ingegneristica, direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità economico-finanziari, valutazioni di impatto ambientale), nel limite del 4% del totale investimento, finanziabili al 50%.
Per i programmi di ricerca industriale o sviluppo sperimentale sono ammissibili:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
b) costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature In questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
d) spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca con calcolo pro rata ed entro il limite del 50% delle spese per il personale;
e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni possono essere concesse, anche in combinazione, tra:
- finanziamento agevolato, di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili e di durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a 4 anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
- contributo in conto interessi, concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a 4 anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso;
- contributo in conto impianti;
- contributo alla spesa.
La definizione della tipologia di aiuto erogabile e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione del contratto di sviluppo sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. In ogni caso, gli incentivi saranno accordati nel rispetto delle percentuali massime di aiuto concedibili.
MODALITÀ DI AMMISSIONE
Le domande di agevolazione devono essere trasmesse a sportello, a partire dalle ore 12 del giorno 10 giugno 2015 esclusivamente per via telematica con firma digitale.
L'istruttoria viene eseguita entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente. Possono essere richiesti chiarimenti una sola volta con l’obbligo di rispondere entro 30 giorni.
Ciò rappresenta una novità con la semplificazione dell’iter procedurale, con l'eliminazione della doppia presentazione della documentazione da parte delle imprese (proposta di massima e, a seguito di una prima fase istruttoria, proposta definitiva);
Al termine di questa fase, viene determinato forma e ammontare massimo delle agevolazioni concedibili, approvato il programma di sviluppo con apposita determinazione che deve essere accettata dall’impresa entro 30 giorni. Entro 120 giorni a partire dalla data di accettazione l’impresa ha l’obbligo di trasmettere la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competente pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti, con una proroga ottenibile una sola volta di ulteriori 120 giorni.
I programmi devono essere conclusi entro 48 mesi dalla concessione delle agevolazioni e non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di agevolazioni.
Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unità produttiva.
EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento anche non quietanzati; ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente. Il numero (max 12), i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento.
Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20% dell'investimento ammesso.
La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30%del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa
L’erogazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento di ciascun richieste di erogazione, ad eccezione del sal finale (saldo)
La richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa dall’impresa entro 90 giorni dall’ultimazione del progetto ed entro i successivi 120 giorni si procede alla verifica con apposita relazione finale che viene trasmessa al Ministero per l’erogazione che avviene nei successivi 30 giorni. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono stabilite nella determinazione di concessione delle agevolazioni.