REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Direzione centrale infrastrutture e territorio CONTRATTO
per la gestione dei servizi ferroviari regionali sulla linea Udine – Cividale e sulla relazione transfrontaliera Trieste - Udine - Villach (Austria)
TRA
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E
LA SOCIETA' FEROVIE UDINE CIVIDALE SRL
***CIG 7744205023***
- l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Udine il 14/11/1955 in qualità di Direttore del Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale, domiciliato per la carica a Udine in via Liruti, 22, che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), di seguito anche solo “Regione”, ai sensi del DPReg n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e s.m.i.
- il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Udine il 09/10/1956, in qualità di Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale srl, con sede a Xxxxx, xxx Xxxxxxxxx, 00, codice fiscale/partita IVA 02345670307, titolare di Licenza n. 37 rilasciata il 2 febbraio 2005 e del certificato di sicurezza n. IT1 120120003 – parte A – IT1 220120004 – parte B, rilasciata il 13 febbraio 2012; PREMESSO CHE
- La società Ferrovie Udine Cividale srl è stata costituita, ai sensi dell’articolo 5, comma 99, della Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, quale soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale sulla relativa linea, nonché
gestore, per conto del titolare del bene patrimoniale e/o demaniale, degli immobili connessi all’esercizio dei servizi ferroviari della suddetta linea, con atto di data 24 giugno 2004, rep. 94454, racc. n. 10853 del Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- a far data dall'1° gennaio 2008 la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi dell’articolo
40 della legge reginale n. 23, del 20 agosto 2007, (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
- il contesto normativo di riferimento in materia di trasporto ferroviario passeggeri è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:
a. legge regionale n. 23, del 20 agosto 2007, (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
b. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 che disciplina l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
c. l'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che fissa le disposizioni che l’Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula
dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
d. il Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
e. il D.Lgs 15 luglio 2015, n. 112 Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico che disciplina: a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura;
f. Il Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016 recante Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione;
ATTESO CHE
- con la DGR 2371 dd. 14 dicembre 2018 è stato stabilito che nelle more di più ampie valutazioni sul futuro della Società in termini di gestione di servizio di trasporto pubblico ferroviario e della definizione di modalità e soggetti deputati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale allo stato
affidata alla stessa Società, si provveda alla stipula di un “contratto” avente ad oggetto tutti i servizi ferroviari passeggeri contrattualizzati dalla Regione con la Società Ferrovie Udine Cividale srl;
- la procedura individuata ai sensi del Reg. (UE) 1370/2007, in tale contesto, è quella disciplinata dall’art. 5, par. 5, in quanto il presente contratto si configura quale provvedimento di emergenza al fine di evitare l’interruzione del servizio, assumendo la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico;
- ai sensi del citato Reg. (UE) 1370/2007 il presente atto non potrà avere durata superiore ad anni 2 (due), stante la durata massima stabilita per tale tipologia di provvedimenti;
- il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del presente atto viene assicurato attraverso un corrispettivo determinato sulla base dei costi da sostenere per l’erogazione del servizio, tenuto conto degli obblighi imposti alla Società, dei presumibili ricavi e delle disponibilità di Bilancio regionale;
- con la citata DGR 2371/2018 nel dare mandato alla competente Direzione centrale di procedere alla stipula del presente Atto e di tutti gli atti conseguenti, è stata prenotata la relativa spesa di Euro 8.778.000,00;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto)
1. In continuità con gli atti assunti dalla Regione con la società Ferrovie Udine Cividale srl (d'ora in avanti “Società”), il presente atto, di seguito chiamato per brevità “Contratto”, disciplina i rapporti tra la Regione e la Società in merito
all’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale (comprensivo delle corse automobilistiche sostitutive) sulla linea Udine –Cividale e sulla tratta transfrontaliera Trieste – Udine – Villach (Austria).
2. La Società può svolgere ulteriori servizi ferroviari di competenza regionale su altre direttrici, a seguito di una verifica congiunta delle parti in ordine alla loro fattibilità ed una conseguente analisi dei relativi costi, da regolare con successivo atto.
3. La Società si impegna, con finalità promozionali del servizio ferroviario e dei territori serviti, a svolgere servizi ferroviari con materiale storico leggero o trainato, definiti dalla Regione all’interno della programmazione annuale o proposti dalla Società. Tali servizi potranno essere sviluppati in collaborazione con Fondazione FS, e saranno definiti mediante scambio di note e ricompresi all’interno del corrispettivo di cui all’articolo 13.
4. Il contratto regola altresì tutte le attività a carico della Società inerenti ai beni immobili, impianti, infrastrutture e materiale rotabile, attribuite in uso gratuito da parte della Regione con atto dd. 28.10.2010, nelle more della valutazione e conseguenti determinazioni sulla gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria di proprietà regionale, ai sensi della normativa vigente, ai sensi dell’articolo 6.
5. Sono attribuibili inoltre alla Società, ai sensi degli articoli 33 e 40 della legge regionale n. 23/2007, sulla base di specifico accordo, attività di monitoraggio, vigilanza e controllo su altri soggetti esercenti servizi ferroviari regionali.
Articolo 2 (Durata)
1. Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2019 ed ha una durata di due (2) anni. Resta in ogni caso salva la facoltà della Regione di recedere dal presente accordo, in caso di stipula di diverso contratto di servizio o in caso di motivata
necessità.
2. Qualora si provveda in corso di vigenza contrattuale allo scorporo delle attività relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, il presente atto rimane in vigore per le attività legate alla gestione del servizio di trasporto ferroviario.
Articolo 3 (Servizio di trasporto ferroviario di persone)
1. La Società gestisce il trasporto ferroviario secondo l'Allegato 1 "Programma di esercizio” suddiviso per servizi di competenza, nel rispetto degli standard qualitativi definiti nell’Allegato 2 "Qualità dei servizi" e troverà riscontro nell’orario ufficiale della Società.
2. Eventuali modifiche e variazioni al Programma di esercizio devono essere proposte alla Regione entro termini congrui da consentirne la valutazione e la verifica, da parte della stessa e comunque non meno di 30 (trenta) giorni antecedenti all’operatività di tali modifiche o variazioni.
3. Resta inteso che la definitiva stesura dell'orario ferroviario della linea Udine- Cividale è coordinata, per necessità di integrazione dei vettori, con gli orari dei servizi espletati dagli altri gestori dei servizi ferroviari e automobilistici regionali, al fine di garantire adeguate coincidenze.
4. Le Parti danno atto che il Programma di esercizio tiene conto delle modifiche imposte dai provvedimenti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e sarà oggetto di revisione a conclusione dei lavori in atto sull’Infrastruttura ferrovia della linea Udine Cividale. Gli orari degli autoservizi sostitutivi attivati in tale circostanza sono definiti in modo da minimizzare i disagi ai viaggiatori.
5. Relativamente alla sperimentazione in atto sui servizi transfrontalieri
sviluppati sulla relazione Trieste- Udine – Villach (Austria) la Parti si riservano di valutare concordemente eventuali modifiche quali-quantitative degli stessi sulla base dei dati raccolti nel corso del monitoraggio.
6. La Società svolge le attività amministrative e commerciali a supporto del servizio e cura le relazioni e l’assistenza ai viaggiatori con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione.
7. La Società si impegna ad attuare sinergie con la società affidataria dei servizi ferroviari regionali su rete RFI, anche in termini di gestione dei servizi, nonché con i gestori dei servizi automobilistici afferenti il territorio di interesse, anche sulla base di indirizzi forniti dalla Regione.
Articolo 4 (Modifiche al programma di esercizio)
1. Previa motivata comunicazione da effettuarsi alla Xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima del loro inizio, la Società può procedere a modifiche del programma di esercizio, per effettuare lavori programmati di miglioria, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all’esercizio ferroviario oggetto del presente Contratto, ivi comprese quelle commerciali, garantendo comunque che le modifiche al programma di esercizio avvengono con l'obiettivo della minimizzazione dei disagi causati ai viaggiatori. Sono inoltre possibili modifiche al programma di esercizio conseguenti a variazioni della domanda, al fine del miglioramento dell’offerta, o ad altre mutate situazioni di contesto, previo assenso della Regione.
2. Nei casi in cui le modifiche al Programma di esercizio derivino da lavori urgenti ed indifferibili inerenti la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed in genere delle persone il termine di cui al comma 1 può essere derogato, previa
preventiva e tempestiva informazione a mezzo PEC alla Regione.
3. La Società si impegna a diffondere adeguata e preventiva comunicazione ai viaggiatori delle modifiche intervenute, garantendo comunque che le stesse siano definite con l’obiettivo della minimizzazione dei disagi.
4. Nei casi di modifiche apportate al programma di esercizio ferroviario che comportino soppressioni, il servizio di trasporto sarà garantito dalla Società con adeguati servizi sostitutivi automobilistici.
5. Al fine di migliorare l'offerta dei servizi la Società sviluppa la sua programmazione con l’obiettivo dell’integrazione di concerto gli altri gestori dei servizi ferroviari e automobilistici.
Articolo 5 (Interruzione e soppressione del servizio)
1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche o a seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabili alla Società e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità.
2. La Società assicura, in caso di sciopero, l'erogazione dei servizi minimi garantiti, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/96 n. 146 e successive modifiche e integrazioni. Di tali servizi la Società assicura tempestiva comunicazione alla Regione e adeguata informazione ai viaggiatori.
3. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in applicazione del presente articolo è data tempestiva comunicazione da parte della Società alla Regione, anche a mezzo PEC.
4. In caso di soppressioni dei servizi, la Società si impegna a rendere
disponibile un adeguato servizio sostitutivo, come indicato ai sensi dell’articolo 4, comma4.
Articolo 6 (Gestione dell’infrastruttura e del materiale rotabile)
1. Nelle more della valutazione e conseguenti determinazioni sulla gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria di proprietà regionale, come disposto dalla DGR 2371/2018, la Società, in qualità di Gestore dell’Infrastruttura (GI), è responsabile dell'esercizio e dell’assetto dell’infrastruttura ferroviaria, oltre che, del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, anche attraverso la definizione e l’attuazione delle attività e degli interventi individuati all’interno del Programma Operativo degli Investimenti, finanziato ai sensi dell’art. 40, comma 1bis, della LR 23/2007.
2. La Società, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-professionali, programma e coordina tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, garantendo:
- la manutenzione ordinaria, le revisioni periodiche e l’adeguamento del materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
- la manutenzione ordinaria, gli interventi sull’infrastruttura ed i suoi adeguamenti (sede, stazioni, opere d'arte, fabbricati, impianti tecnologici, ecc.) che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
-gli interventi di urgenza su mezzi ed infrastrutture atti a garantirne le condizioni di sicurezza ed utilizzabilità.
3. La Società provvede alla circolazione dei treni e alla gestione della linea in
condizioni di sicurezza e regolarità, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
4. Al fine di procedere a quanto disposto dalla DGR 2371/2018, come richiamato al comma 1, la Società provvede a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, le informazioni e i dati necessari relativi alle valutazioni di tipo economico e gestionale.
Articolo 7 (Attività a mercato)
1. La Società ha la facoltà di svolgere ulteriori attività, nel limiti indicati dal proprio Statuto, purché i dati economici restino distinti tra questi e quanto disciplinato dal presente contratto.
2. Le attività a mercato, in coerenza con il Piano Industriale di cui alla DGR 409/2017, sono programmate autonomamente dalla Società, che si impegna a comunicarne l’attivazione e a trasmettere i relativi atti contrattuali alla Regione.
Articolo 8 (Trasparenza contabile)
1. La Società è tenuta a conformarsi a quanto stabilito all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 112/2015 e smi.
Articolo 9 (Sistema tariffario)
1 . La Società adotta il sistema tariffario definito dalla Regione ai sensi della LR 23/2007.
2. La Società è tenuta ad applicare gli indirizzi previsti dalla Regione finalizzati all’armonizzazione/integrazione dei sistemi tariffari in relazione ai diversi gestori del TPL automobilistico e ferroviario.
3. Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento di vettura è definito dalla Società anche ai sensi dell’articolo 35 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
della LR 23/2007.
4. La Società si impegna a stipulare con gli altri gestori dei servizi di TPL di competenza della Regione specifiche intese/accordi per la ripartizione degli introiti connessi all’integrazione tariffaria e dei servizi.
Articolo 10 (Carta dei servizi e diritti dei passeggeri)
1. Sulla base dello schema-tipo della carta dei servizi, di cui all’articolo 24 della LR 23/2007, la Società, in coerenza con i parametri e gli obiettivi definiti dal sistema di gestione della qualità di cui alla norma UNI EN 13816, e di quanto disposto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), predispone la Carta dei servizi, che trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione per il suo formale assenso. La Carta dei Servizi deve essere pubblicata sul sito internet della FUC entro il mese di marzo di ogni anno.
2. La Società garantisce l’applicazione del Decreto Legislativo 17 aprile 2014,
n. 70 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Articolo 11 (Obiettivi di qualità e monitoraggio)
1. Gli standard quali-quantitativi del servizio sono indicati nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2).
2. La Società si obbliga a fornire alla Regione con cadenza quadrimestrale, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del periodo di riferimento:
- i dati relativi agli aspetti qualitativi del servizio, al fine di valutare il rispetto degli standard qualitativi indicati nella scheda “Qualità dei servizi” (Allegato 2);
- i report sull’andamento del servizio, definiti nella scheda “Statistica
andamento treni” (Allegato 3);
- entro 45 (quarantacinque) giorni, i dati indicati nella scheda “Servizi” (Allegato 4).
3. La Società effettua, a suo onere e spesa, rilevazioni campionarie sui servizi secondo la metodologia e frequenza concordata con la Regione, per verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione dell'utenza (qualità percepita). Le risultanze delle rilevazioni di Customer Satisfaction e Mistery Audit effettuate sono trasmesse alla Regione entro 2 (due) mesi dalla loro effettuazione.
4. La Regione può effettuare, direttamente o indirettamente, rilevazioni campionarie sui servizi per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio definiti nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2) ed il livello di soddisfazione dell’utenza (qualità percepita). All’espletamento delle attività di controllo, rilevazione e verifica la Regione provvede tramite propri incaricati muniti di apposita tessera di libera circolazione rilasciata dalla Regione medesima, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 23/2007, che darà libero accesso ai treni, alle stazioni, alle fermate e agli impianti connessi al servizio ferroviario.
Articolo 12 (Penalità e azione correttive)
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto ed il mancato rispetto degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 11 comportano, oltre all’applicazione delle relative penali, previste nella scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2), anche l’obbligo da parte della Società di attuare tempestive idonee misure correttive.
2. In caso di soppressioni dei servizi, il corrispettivo sarà riconosciuto alla
Società solo qualora e dal momento in cui la stessa renda disponibile un adeguato servizio sostitutivo. In caso di corsa soppressa ma non sostituita, per dichiarato valido motivo, la quota di corrispettivo dovuta in sede di saldo verrà decurtata per singola corsa del cd. “costo treno” definito convenzionalmente dal rapporto tra corrispettivo contrattuale e numero di treni annui programmati.
3. La violazione dei parametri qualitativi comporterà l’applicazione della corrispondente penale indicata nelle scheda "Qualità dei servizi" (Allegato 2).
4. Il montante complessivo delle penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.
Articolo 13 (Corrispettivo a copertura dei servizi prestati e a compensazione degli obblighi di servizio)
1. L’importo del corrispettivo annuo a compensazione di tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del presente contratto, è pari a Euro 3.990.000,00, oltre I.V.A. al 10 %..
2. Qualora si provveda in corso di vigenza contrattuale allo scorporo delle attività relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, il valore del corrispettivo annuo è conseguentemente rideterminato, anche sulla base dei dati di cui all’articolo 6, comma 4.
3. Il corrispettivo annuo viene erogato dalla Regione con le seguenti modalità:
a) I rata pari al 40% del corrispettivo a fronte della presentazione della fattura da emettersi nel mese di febbraio di ogni anno, con pagamento entro 45 giorni;
b) II rata pari al 30% del corrispettivo a fronte della presentazione della fattura da emettersi nel mese di maggio di ogni anno, con pagamento entro 45 giorni;
c) III rata pari al 20% del corrispettivo a fronte della presentazione della fattura da emettersi nel mese di settembre di ogni anno, con pagamento entro 45
giorni;
d) saldo pari al 10% (dieci per cento), dietro presentazione della fattura, con pagamento entro 45 giorni, da emettersi successivamente alla verifiche sulla “Relazione finale” che la Società si impegna a trasmettere entro il mese di marzo dell’anno seguente all’espletamento del servizio, che si concluderanno mediante specifica PEC da parte della Regione.
4. Sulle rate viene trattenuto, a norma dell’art. 30, comma 0xxx, Xxxxxxx legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, un importo pari allo 0,5% che sarà erogato, all’esito positivo delle relative verifiche alla liquidazione del saldo annuale dovuto.
5. La Società, sulla base della regolarità dei flussi finanziari previsti dal comma 3, riconosce che il corrispettivo così determinato garantisce l’equilibrio economico del contratto e copre tutti i rischi di natura commerciale, industriale, tariffaria, legati all’esecuzione dello stesso.
6. Nel corrispettivo sono ricomprese tutte le compensazioni stabilite dalla L.R. 23/2007, art. 34, con riferimento al rilascio di titoli agevolati o gratuiti.
7. In aggiunta al corrispettivo sopra definito spettano, altresì, alla Società gli introiti relativi alla vendita dei titoli di viaggio, nonché i proventi delle sanzioni applicate ai viaggiatori.
Art. 14 (Ricognizione dei contenuti contrattuali)
1. Le Parti, entro il mese di settembre 2019, procedono sulla base dei dati tecnico-economici resi disponibili dalla Società, ad una valutazione congiunta sulla gestione dei beni di proprietà regionale in uso da parte della stessa e sui servizi ferroviari da sviluppare nell’anno 2020.
2. Sulla base delle risultanze della valutazione congiunta di cui al comma 1,
sono assunte le conseguenti determinazioni in ordine ai contenuti del presente Contratto.
Articolo 15 (Tutela dei lavoratori)
1. La Società si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri e Internavigatori, il corrispondente trattamento previdenziale e a mantenere i livelli economici previsti dalla disciplina di settore.
Articolo 16 (Codice di comportamento)
1. Al presente Contratto si applicano le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e, coerentemente, al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015.
Art. 17 (Società partecipata regionale - obblighi)
1. La Società, in quanto società interamente partecipata dalla Regione, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 2012, n.10 Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali è soggetta a quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e smi. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché ad uniformarsi a tutti gli obblighi informativi connessi a tale qualifica e disposti dalla Regione (controllo analogo). (vedasi DGR 409/2016)
Art. 18 (Obblighi in materia di tracciabilità)
1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.
Art. 19 (Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste.
Articolo 20 (Spese contrattuali)
1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Contratto, salvo dove espressamente escluso, sono a carico della Società.
***
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) smi e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
***
Per la Regione Friuli Venezia Giulia
xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (sottoscritto digitalmente)
Per la Società Ferrovie Udine Cividale srl
dott. Xxxxxxxx Xxxxxx (sottoscritto digitalmente)
VERIFICA DOCUMENTO
DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
Data di verifica | 20/12/2018 |
Nome | CONTRATTO DI SERVIZIO-2019_2020.PDF.P7M |
Impronta | C880B1A40487B0D420DAFB612F741A60D7774A12ED4931FCF148A22E529D87BC |
Dimensione (Byte) | 51,392 |
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
Estremi prot. | TERINF-CON-2018-234-P |
Verso | Partenza |
Data registrazione | 20/12/2018 |
FIRME DIGITALI | |
Numero firme | 2 |
FIRMA 1 | |
Firmatario | XXXXXXXX XXXXXX |
Codice Fiscale | XXXXXX00X00X000X |
Codice Identificativo | 16507750 |
Ente Certificatore | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 |
Organizzazione | non presente |
Stato | IT |
Algoritmo | SHA-256 |
Impronta della Firma | 50 6D 1E D7 B9 C7 B1 DB FA 76 4E 39 41 27 F3 C6 57 BB DF 40 85 F8 DE F9 E2 66 8D F9 2D 25 58 36 80 3D BE 81 XX 0X 0X 0X 00 X0 XX XX 01 AC 5E 3D E5 85 26 59 4C 17 04 67 2C A7 5A 9F 7C 30 EA EA B4 B6 88 15 FB D1 A7 03 EC DB 2B 9C 65 81 F2 X0 0X 37 E5 29 AB F6 2D E8 B7 97 F8 A5 A9 DD F1 D7 D8 5D C2 0E 61 6C DD 32 37 F0 5D B4 EE 43 0E E4 80 C7 E0 BE 36 35 61 37 F4 65 4F 38 D1 DE 63 8A |
Data e ora della Firma | 20/12/2018 12:55:58 GMT |
Validità del certificato | Dal 28/02/2017 00:00:00 GMT al 28/02/2020 23:59:59 GMT |
Certificato del Firmatario valido | |
Verifica CRL eseguita | |
Firma Valida |
FIRMA 2 | |
Firmatario | XXXXXX XXXXXXXXXXX |
Codice Fiscale | XXXXXX00X00X000X |
Codice Identificativo | 201614899337 |
Ente Certificatore | InfoCert Firma Qualificata 2 |
Organizzazione | NON PRESENTE |
Stato | IT |
Algoritmo | SHA-256 |
Impronta della Firma |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|
Data e ora della Firma | 20/12/2018 13:53:21 GMT |
Validità del certificato | Dal 01/12/2016 08:18:08 GMT al 01/12/2019 00:00:00 GMT |
Certificato del Firmatario valido |
Firma Valida
Verifica CRL eseguita