GLOSSARIO
GLOSSARIO
Addetto Persona occupata in un'unità giuridico-economica, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera).
Apprendista Apprendistato (lavoratore dipendente)
L’apprendistato (o tirocinio) è uno speciale rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro:
- da un lato si obbliga – oltre che a corrispondere la retribuzione – a impartire, nella sua impresa, all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato;
- dall'altro consegue il diritto di utilizzare l'opera dell'apprendista nell'impresa. In accordo con le convenzioni statistiche internazionali, gli apprendisti vengono generalmente inclusi tra i lavoratori alle dipendenze.
Attività economica
Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono all'ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. Un'attività economica è caratterizzata dall'uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). Ai fini della produzione dell'informazione statistica, le attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che, a livello europeo, è denominata Nace Rev. 1.1 (per la classificazione Ateco versione 2002) e Nace Rev. 1 (per la classificazione Ateco versione 1991).
Attività economica (classificazione della Ateco 2002)
Classificazione che distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta e finalizzata all'elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico, aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici. La classificazione comprende 883 categorie, raggruppate in 514 classi, 224 gruppi, 62 divisioni, 17 sezioni, 16 sottosezioni.
Cassa integrazione guadagni (Cig)
Strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla legge, sono costrette, momentaneamente, a contrarre o sospendere la propria attività. L'intervento consiste nell'erogazione, gestita dall'Inps, di una indennità sostitutiva della retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di orario.
Nell’indagine su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese, il monte delle ore di cassa integrazione guadagni corrisponde al numero di ore di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cui le imprese, nel mese di riferimento, hanno usufruito.
Classificazione per comparto
di contrattazione
La classificazione per comparti di contrattazione collettiva costituisce il riferimento per l'elaborazione, la presentazione e la diffusione degli indici delle retribuzioni contrattuali nel relativo comunicato stampa. Essa è predisposta tenendo conto della Classificazione delle attività economiche Ateco 2002 (vedi definizione), mantenendo, ove necessario, alcune specificità connesse con la peculiare struttura settoriale assunta dalla contrattazione collettiva. La classificazione utilizzata negli indici delle retribuzioni per comparti di contrattazione è molto simile, ma non identica, a quella che deriva dalla presentazione delle aggregazioni secondo la classificazione Ateco.
Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl)
Accordi e contratti stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con valenza su tutto il territorio nazionale, in riferimento ai diversi comparti di attività economica. In particolare, le finalità del contratto sono: disciplinare i rapporti tra i soggetti collettivi e determinare il contenuto relativo agli aspetti normativi (disciplina dell’orario, qualifiche, inquadramento nei livelli, mansioni, eccetera) ed economici (minimi tabellari, scatti di anzianità, importi unitari delle indennità,
eccetera).
Costo del lavoro Costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell’attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali sia intellettuali, composto dalle retribuzioni lorde e dagli oneri sociali.
Nella rilevazione trimestrale sulle Retribuzioni lorde di fatto (OROS), è la somma delle retribuzioni lorde e degli oneri sociali.
Nella rilevazione mensile su Xxxxxx e retribuzioni nelle grandi imprese, è costituito dalle retribuzioni lorde, dai contributi sociali, dalle provvidenze al personale e dagli accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
Dipendente Posizione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato da un contratto di lavoro diretto con l’impresa o l’istituzione presso la quale il lavoratore presta la propria opera, e sulla base del quale percepisce una retribuzione. Sono da considerarsi tali le posizioni di operaio (incluse le categorie speciali e gli intermedi), impiegato, quadro e dirigente.
Le posizioni di lavoro dipendente comprendono anche quelle del personale temporaneamente assente per cause varie, quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni. I dipendenti che prestano attività all'estero sono inclusi nell’occupazione dell’impresa soltanto se sono retribuiti (se ricoprono una posizione retributiva).
Sono, invece, escluse dal numero delle posizioni di lavoro dipendente:
- quelle dei dirigenti (vedi definizione) retribuite principalmente per mezzo di una partecipazione agli utili d'impresa o a forfait, quelle del presidente, dell'amministratore delegato, dei membri in carica del consiglio di amministrazione della società o del consiglio direttivo delle società di capitale;
- quelle del personale che lavora esclusivamente su commissione; quelle degli intermediari e del personale dei servizi esterni a carattere commerciale retribuito integralmente a provvigione;
- quelle dei coadiuvanti familiari;
- quelle del personale che, pur lavorando presso l'impresa, è dipendente da imprese titolari di lavoro in appalto (ad es. l’impresa di pulizia);
- quelle del personale che sta prestando il servizio militare (salvo che non sia stato richiamato per brevi periodi).
Tra le posizioni di lavoro dipendente sono convenzionalmente incluse anche quelle degli apprendisti.
Nella rilevazione mensile sulle Retribuzioni contrattuali, si considerano come dipendenti le posizioni lavorative con rapporto di lavoro regolare a tempo pieno, esclusi i dirigenti (vedi definizione) e gli apprendisti (vedi definizione). Nel settore del credito e assicurazioni vengono osservate figure di funzionari. Nella pubblica amministrazione le figure dei dirigenti, pur se monitorate, non rientrano nel calcolo dell'indice specifico e di conseguenza dell'indice dell'intera economia.
Nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese si distingue l’occupazione alle dipendenze al netto e al lordo Cassa integrazione guadagni (vedi definizioni).
Nella rilevazione trimestrale sulle Retribuzioni lorde di fatto (OROS) si fa riferimento alle posizioni lavorative intese come contratti di lavoro tra una persona fisica e un’unità produttiva (impresa), finalizzati allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro il corrispettivo di un compenso (retribuzione). Si fa dunque riferimento ad un concetto più ampio di quello dei dipendenti in senso stretto. Le posizioni lavorative rappresentano, quindi, in questa rilevazione, il numero di posti di lavoro occupati (a tempo pieno e a tempo parziale), indipendentemente dalle ore lavorate. Sono compresi: quadri, impiegati, operai, commessi, apprendisti e lavoranti a domicilio; sono, invece, esclusi i dirigenti.
Dirigente Nel settore privato, posizione lavorativa relativa a prestatore d’opera subordinato che, quale alter ego dell’imprenditore, è preposto alla direzione di una intera organizzazione aziendale o anche di una branca rilevante e autonoma di questa, ed esplica le sue mansioni con generale supremazia e con ampi poteri di autonomia e di determinazione. Nel settore pubblico è la posizione lavorativa relativa al prestatore d’opera subordinato al quale spetta
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. È responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Grande impresa Nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese, è l’impresa che occupa 500 addetti (vedi definizione) e oltre.
Impiegato Posizione lavorativa dipendente (vedi definizione) a cui è assegnata l’esplicazione continuativa e sistematica di un’attività di concetto o di ordine, diretta a sostituire, integrare o comunque coadiuvare quella dell’imprenditore o dirigente nella funzione dell’organizzazione e controllo per il conseguimento delle finalità dell’impresa o istituzione.
Impresa Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Ai fini statistici sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Indice mensile delle retribuzioni contrattuali
L’indice mensile delle retribuzioni contrattuali è riferito ad una misura mensilizzata della retribuzione contrattuale (sia per dipendente che oraria), costruita tenendo conto, in ciascun mese, del valore annuo della retribuzione contrattuale vigente e dividendo tale valore per 12. L’indice è computato in rapporto alle retribuzioni contrattuali del periodo base (attualmente, dicembre 2000) delle singole categorie contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro oggetto di indagine. Gli indici elementari così ottenuti vengono poi aggregati con un insieme di pesi fissi, relativi alla distribuzione dei dipendenti nelle categorie contrattuali corrispondenti nel periodo base.
L’indice fornisce, pertanto, una misura di prezzo della dinamica retributiva contrattuale, che non risulta influenzata dalle modifiche nella composizione dell’occupazione per settore, categoria, qualifica, anzianità.
Livello nei contratti di lavoro
Occupazione alle dipendenze
Suddivisione della classificazione che riguarda l'inquadramento, stabilito dai contratti del personale dipendente, in una certa scala ordinata per gradi di competenza e/o responsabilità delle mansioni da assegnare. A ciascuna corrisponde una diversa misura retributiva tabellare di base. La configurazione delle categorie di inquadramento non è omogenea tra i differenti accordi, essendo denominata talvolta in lettere, altre in numeri romani o arabi, altre volte con assegnazione di una professionalità.
Numero delle posizioni lavorative (vedi definizione) alle dipendenze, comprese quelle relative ai dirigenti (vedi definizione), che risultano legate da un rapporto di lavoro diretto con le imprese o le istituzioni.
Nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese, l’occupazione alle dipendenze si distingue al lordo o al netto della Cig (vedi definizione). Quella al lordo si riferisce al numero delle posizioni lavorative caratterizzate da un rapporto di lavoro diretto con le imprese interessate dalla rilevazione, al termine del mese di riferimento dell'indagine.
Per quanto riguarda quella al netto Cig, essa si definisce come numero delle posizioni lavorative alle dipendenze, al netto di una stima del volume delle ore di Cig in termini di "cassaintegrati equivalenti a zero ore". Questi ultimi vengono stimati dividendo il numero di ore di cassa integrazione guadagni (sia ordinaria sia straordinaria) usufruite mensilmente dalle imprese per il valore massimo di ore Cig (ordinaria e straordinaria rispettivamente) mensili legalmente integrabili.
Oneri sociali Comprendono l’insieme dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (trattenute erariali e previdenziali). I contributi sociali possono essere effettivi e figurativi; questi ultimi comprendono gli esborsi effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni
familiari, ecc.), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi pensione o costituzione di fondi speciali o riserve.
Nella rilevazione trimestrale sulle Retribuzioni lorde di fatto (OROS), gli oneri sociali costituiscono il complesso dei contributi a carico del datore di lavoro, che devono essere versati agli enti di previdenza e assistenza sociale, e degli accantonamenti di fine rapporto.
Nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese, gli oneri sociali comprendono i contributi a carico del datore di lavoro, ovvero versamenti obbligatori, contrattuali e volontari, i contributi ai fondi di previdenza integrativa, le provvidenze al personale e gli accantonamenti per il Trattamento di fine rapporto (Tfr).
Operaio Posizione lavorativa adibita a mansioni prive del requisito della specifica collaborazione propria della categoria impiegatizia, caratterizzate, per contro, dall'inerenza al processo strettamente produttivo dell'impresa anziché a quello organizzativo e tecnico-amministrativo. Nell'ambito della categoria degli operai si possono distinguere gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.
La contrattazione collettiva ha inoltre istituito le cosiddette categorie speciali o intermedie alle quali appartengono gli operai che:
- esplicano mansioni superiori a quelle degli operai ai quali è attribuita la più elevata qualifica;
- sono adibiti a mansioni di particolare fiducia o responsabilità;
- guidano e controllano il lavoro degli altri operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
Orario contrattuale di lavoro
Ore effettivamente lavorate
Ore di lavoro che devono essere effettuate dai lavoratori dipendenti sulla base di quanto stabilito dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella rilevazione sulle Retribuzioni contrattuali si considera la durata contrattuale del lavoro dei dipendenti a tempo pieno, al netto delle ore che vengono retribuite senza essere lavorate, per ferie, festività e permessi retribuiti di diversa natura (riduzione annua del lavoro, recupero festività soppresse, studio, assemblea, eccetera).
Xxxxxx, espressa in ore, del lavoro degli occupati dipendenti, con esclusione delle ore di Cassa integrazione guadagni, delle ore di sciopero, delle ore non lavorate relative ad assenze per ferie, festività, permessi personali e in genere delle ore non lavorate anche se per esse è stata corrisposta una retribuzione. Tra le ore effettivamente lavorate si distinguono le ore ordinarie da quelle straordinarie, quelle cioè al di fuori dell'ordinario orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Ore retribuite Numero delle ore retribuite dal datore di lavoro agli occupati dipendenti indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate. Esse comprendono pertanto non solo queste ultime (ore di lavoro ordinario e straordinario), ma anche le ore di assenza dal lavoro per ferie, festività, permessi retribuiti e, in genere, tutte le ore non lavorate per le quali è stata corrisposta una retribuzione.
Ore di sciopero Nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese si considera il numero delle ore di sciopero per mille ore effettivamente lavorate dai dipendenti al netto della Cig, con l’esclusione dei dirigenti. Vengono considerati sia gli scioperi originati dal rapporto di lavoro, sia quelli non originati da esso. Non vengono, invece, considerati i conflitti che sfociano nella “non collaborazione”, nel rallentamento produttivo o in altre forme che non comportano la sospensione dell’attività lavorativa, né le ore non lavorate per le quali non sia stato indicato espressamente dal dipendente lo sciopero come motivazione.
Posizione lavorativa
Si definisce posizione lavorativa il rapporto di lavoro tra una persona fisica e un'unità produttiva (impresa) o istituzione, finalizzato allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro il corrispettivo di un compenso (retribuzione). Le posizioni lavorative rappresentano, quindi, il numero di posti di lavoro occupati (a tempo pieno e a tempo parziale), indipendentemente dalle ore lavorate.
Provvidenze al personale
Spese sostenute dal datore di lavoro, senza la costituzione di un fondo di riserva, per erogazioni di benefici ai propri dipendenti e alle rispettive famiglie. Comprendono assegni familiari diversi da quelli legali, indennità scolastiche, asili nido e colonie estive per i figli dei dipendenti, servizi medici erogati gratuitamente ai lavoratori e ai componenti delle famiglie. Tali somme non sono soggette a ritenute fiscali e previdenziali.
Quadri Posizioni lavorative relative a prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza al fine dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Qualifica Inquadramento della posizione lavorativa nella professione dei lavoratori dipendenti (vedi definizione), classificabile nelle seguenti voci: dirigenti, quadri, impiegati, operai (incluse le categorie speciali o intermedie).
Retribuzione contrattuale
Retribuzione lorda di fatto
Retribuzione al lordo delle trattenute erariali e previdenziali (v. oneri sociali), calcolata con riferimento alle sole misure tabellari stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La retribuzione contrattuale comprende tutte le voci retributive quantificate dai contratti collettivi nazionali di lavoro aventi carattere generale e continuativo: paga base, indennità di contingenza, importi per aumenti periodici di anzianità, indennità di turno ed altre eventuali indennità di carattere generale (nei comparti in cui assumono rilevanza), premi mensili, mensilità aggiuntive e altre erogazioni corrisposte regolarmente in specifici periodi dell'anno.
La retribuzione annua viene mensilizzata calcolando un dodicesimo della retribuzione spettante nell’arco di un anno: può essere espressa come retribuzione per dipendente o come retribuzione oraria. La prima fa riferimento al valore annuo nell'ipotesi che il lavoratore sia presente durante l’intero periodo per il quale la prestazione lavorativa è contrattualmente dovuta. La seconda rapporta la retribuzione annua alla durata contrattuale del lavoro espressa in ore, e varia sia quando si modificano le misure tabellari, sia quando intervengono cambiamenti nella durata contrattuale del lavoro.
Somma della componente continuativa e della componente saltuaria od occasionale delle retribuzioni. Le retribuzioni di fatto si differenziano dalle “contrattuali” perché queste ultime comprendono per definizione solo le competenze determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La componente continuativa è costituita da salari, stipendi e competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e dalle norme di legge in vigore; mentre quella accessoria o occasionale è costituita da mensilità aggiuntive, incentivi all'esodo, arretrati, premi, gratifiche eccetera.
La retribuzione lorda considerata nella rilevazione mensile su Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese include, come nel caso della rilevazione OROS, la componente continuativa; le mensilità aggiuntive; le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e in condizioni disagevoli; gli effetti retributivi della contrattazione decentrata; gli eventuali arretrati e importi una tantum; gli importi dei contributi sociali e delle imposte sul reddito a carico dei dipendenti. Tiene conto, in aggiunta, delle provvidenze al personale escluse invece dalla rilevazione trimestrale Oros.
Voce retributiva Denominazione delle singole componenti della retribuzione, quali: paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di turno ed altre eventuali indennità, premi e gratifiche, mensilità aggiuntive ed altre erogazioni corrisposte regolarmente in specifici periodi dell'anno, arretrati ed erogazioni una tantum, indennità di vacanza contrattuale, superminimi collettivi e individuali, incentivi all’esodo, eccetera.
Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula)
Unità di misura omogenea del volume di lavoro svolto dagli occupati. L'unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l’unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto (ad esempio perché in cassa integrazione guadagni o perché svolgono un doppio lavoro), e da occupati con durate del lavoro inferiori all’anno.
L’unità di lavoro esprime, pertanto, il numero di ore annue corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione dell’orario di lavoro contrattuale seguito o delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta (ad esempio per la presenza di turni). Il calcolo del volume di lavoro in unità di lavoro equivalenti tempo pieno si rende necessario in quanto non vi è piena corrispondenza tra gli occupati, le posizioni lavorative e le unità di lavoro. La persona occupata può infatti ricoprire una o più posizioni lavorative in funzione:
1) dell'attività (unica, principale, secondaria);
2) della posizione nella professione (dipendente, indipendente);
3) della durata del rapporto di lavoro (continuativa, non continuativa);
4) del regime dell'orario di lavoro (tempo pieno, tempo parziale);
5) della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare).
Le unità di lavoro sono utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un determinato periodo di riferimento.
Nella rilevazione trimestrale sulle Retribuzioni lorde di fatto (OROS), l’Ula corrisponde all’unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative, calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno.