CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONATE SOPRA E BONATE SOTTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DENOMINATO “POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI BONATE”
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONATE SOPRA E BONATE SOTTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DENOMINATO “POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI BONATE”
Art. 30 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
L’anno , il giorno del mese di , presso la sede Locale di ,
Tra i COMUNI di:
BONATE SOTTO (BG), in persona del Sindaco pro-tempore , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - -, codice fiscale il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottoindicata;
BONATE SOPRA (BG), in persona del Sindaco pro-tempore , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - - codice fiscale il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottoindicata;
Premesso
- che i Comuni sopraindicati sono territorialmente contermini e confinanti;
- che la Legge 07/03/1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e la Legge Regionale 01/04/2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”, disciplinano le funzioni di polizia locale dei Comuni, nelle materie di propria competenza, in quelle ad essi delegate, nonché modalità e termini della gestione associata;
- che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che lo stesso articolo prevede la possibilità di costituire Uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative inerenti la Polizia Locale rappresenta una valida soluzione, per il presidio integrato e sulla base di criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità, nei confronti di territori contigui;
- che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sull'intero territorio interessato nonché un contenimento dei costi relativi al personale, all’acquisto di mezzi e strumentazioni;
- che i citati Enti hanno già sperimentato, mediante accordi stagionali, progetti condivisi di presidio del territorio ad opera congiunta del personale in dotazione, raggiugendo proficui risultati;
- che i citati Enti intendono ora consolidare e strutturare, attraverso un accordo convenzionale di più lunga durata, la condivisione di intenti e di programmazione in materia di Polizia Locale sui territori di competenza;
- che a tale fine i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio di Polizia Locale;
Rilevato che il Ministero dell’Interno con parere n. 2674 del 16.3.2011 nel ribadire che le forme associative rappresentano uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono
esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all’esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell’ambito territoriale dei Comuni stessi, ha affermato che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli Enti che hanno stipulato il patto associativo e che “l'imputabilità degli atti debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi”.
In esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
Comune di : delibera consiliare n. del ; Comune di : delibera consiliare n. del ;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli Enti Associati, come sopra rappresentati, si stipula quanto segue:
CAPO I SCOPI E FINALITA’
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale.
E’ istituito tra i Comuni di Bonate Sotto e Bonate Sopra, ai sensi della Legge 07/03/86, n. 65 e della Legge Regionale 01/04/2015, n. 6 il Servizio Associato di Polizia Locale denominato “Polizia Locale Intercomunale di Bonate”, la cui gestione operativa si esplica attraverso l’Ufficio comune, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell’espletamento delle funzioni di Polizia Locale.
L’ambito territoriale del servizio è individuato nei territori dei Comuni convenzionati di Bonate Sotto e Bonate Sopra e/o di altri Enti che in futuro vorranno manifestare la volontà di convenzionamento. Ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali o regionali fanno relativamente alle funzioni di polizia locale si intendono estese al territorio dei Comuni convenzionati.
L’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente atto e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 2
Finalità
La gestione associata della funzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) realizzare una gestione coordinata del servizio di Polizia Locale su territori contigui, attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate ai singoli Enti;
b) garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati attraverso la migliore sinergia di competenze, risorse umane, strumentali ed economiche;
c) elevare gli standard qualitativi dei servizi di P.L. oggi erogati;
d) contrastare gli eventi infortunistici stradali ed in particolare quelli sulla strada provinciale denominata SP ex SS342 A. I. (Asse Interurbano) nei tratti all’interno del territorio del Comune di Bonate Sotto e del Comune di Bonate Sopra, condividendo l’ubicazione territoriale per l’installazione di sistemi fissi per il controllo elettronico della velocità a distanza;
e) provvedere alla gestione del sistema di videosorveglianza;
f) rilasciare le concessioni temporanee di suolo pubblico ad eccezione di quelle relative agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria;
g) emanare gli atti necessari alla disciplina della circolazione stradale, esclusi quelli relativi alla fornitura di beni e servizi ed all’impiego del personale necessario agli interventi di apposizione e manutenzione della segnaletica stradale che rimangono di competenza degli uffici comunali incaricati dei lavori pubblici.
I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Locale.
Art. 2 bis
Ufficio comune
Il Servizio Associato di Polizia Locale denominato “Polizia Locale Intercomunale di Bonate”, esplica le sue funzioni istituzionali di Polizia Locale attraverso un Ufficio comune, in nome e per conto dei Comuni convenzionati. Tale Ufficio comune cura la gestione amministrativa ed economico- finanziaria del Servizio Associato.
Il personale assegnato in distacco al Servizio Associato conserva il rapporto organico con i rispettivi Comuni datori di lavoro.
Al Servizio Associato sono assegnate risorse finanziarie dai Comuni convenzionati onde realizzare gli obiettivi politico-programmatici condivisi in Conferenza dei Sindaci. I Comuni convenzionati assegnano al Responsabile del Servizio associato gli stanziamenti di entrata e di spesa previsti nei rispettivi piani economici di gestione (PEG), ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) L’Ufficio comune provvede ad attivare gli iter gestionali onde assicurare l’approvvigionamento di beni/servizi/lavori al Servizio associato nel rispetto della normativa vigente in materia e compatibilmente con stanziamenti del PEG.
In relazione alla tipologia di spesa/entrata, come disciplinata dal successivo art. 23, l’Ufficio comune procede secondo una delle seguenti modalità operative:
1. SPESE/ENTRATE SOGGETTE A RIPARTO: adozione di un unico atto gestionale, assunto dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune, con imputazione della spesa/entrata al bilancio del Comune Capo-convenzione e prevedendone il rimborso per quota parte degli altri Comuni convenzionati;
2. SPESE/ENTRATE DI COMPETENZA ESCLUSIVA: adozione di separati atti gestionali, assunti dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune, in relazione alla competenza finanziaria e con imputazione della spesa/entrata ai capitoli di bilancio dei singoli Comuni convenzionati.
3. SPESE/ENTRATE SOGGETTE A GESTIONE SPECIALE: adozione di separati atti gestionali, assunti dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune, in relazione alla competenza finanziaria e con imputazione della spesa/entrata ai capitoli di bilancio dei singoli Comuni convenzionati; tali spese/entrate sono ripartite tra i Comuni convenzionati e, pertanto, danno luogo a trasferimenti tra gli stessi, operati con atti assunti dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune.
L’Ufficio comune procede secondo una delle seguenti modalità operative:
a) adozione di un unico atto gestionale (ordinanza/determina/decreto/ autorizzazione etc.) assunto dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune, presso il Comune capofila, quando l’atto riguarda la gestione delle SPESE/ENTRATE SOGGETTE A RIPARTO e quando l’atto produce i medesimi effetti o effetti collegati sul
territorio di più Comuni convenzionati (es. limitazioni alla circolazione durante una manifestazione a carattere intercomunale);
b) adozione di autonomi atti gestionali (ordinanza/determina/decreto/ autorizzazione etc.) assunti dal Servizio Associato di Polizia Locale “Polizia Locale Intercomunale di Bonate” – Ufficio comune, per conto del singolo Comune convenzionato, quando l’atto riguarda la gestione delle SPESE/ENTRATE DI COMPETENZA ESCLUSIVA o delle SPESE/ENTRATE SOGGETTE A GESTIONE SPECIALE e quando l’atto è efficace nel territorio del singolo Comune convenzionato.
A tali fini il Servizio Associato anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:
⬝ allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
⬝ alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada;
⬝ allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
⬝ allo scambio di informazioni ed esperienze tecniche professionali.
Art. 3
Principi
L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
❑ efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
❑ continuità di presidio e vigilanza del territorio;
❑ massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
❑ preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
❑ rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
❑ semplificazione dei procedimenti amministrativi, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
❑ standardizzazione della modulistica e delle procedure;
❑ applicazione costante, ove possibile, della innovazione tecnologica, per semplificare i procedimenti, per dare speditezza ai rapporti con l’utenza, per assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento nonché per migliorare l'attività di programmazione e di controllo.
Art. 4
Durata
La presente convenzione avrà durata di sette anni, con decorrenza a far data dal 01/03/2018 e fino al 28/02/2025. A decorrere dal terzo anno, ciascun ente aderente potrà recedere dall’accordo previa adozione di apposita deliberazione consiliare entro il 30 settembre, inviata a mezzo raccomandata AR o PEC agli altri enti aderenti.
Il recesso di cui al punto precedente avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione a tutti gli altri Enti aderenti. L'ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico in relazione alle spese della convenzione fino al 31.12. dell’ultimo anno.
La presente convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione adottata dai Consigli Comunali degli enti aderenti, entro il termine di scadenza suindicato.
CAPO II
AMBITI TERRITORIALI RISORSE UMANE
MODALITA’ DI CONSULTAZIONE
ART. 5
Ambito territoriale
L’ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale è individuato, ai sensi della Legge n. 65/86, nel territorio dei Comuni di Bonate Sotto e Bonate Sopra.
Sul territorio dei Comuni associati i componenti del Servizio di Polizia Locale rivestono la qualità di cui all’art. 5 della Legge n. 65/86.
Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
L’intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del Servizio Associato e delle sedi di prossimità di riferimento.
ART. 6
Funzioni gestite in forma associata
Il Servizio Associato di Polizia Locale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive della Conferenza dei Sindaci, come riportati nell’Allegato 1, privilegiando la prevenzione e l’educazione del cittadino, con particolare riferimento ai compiti di seguito elencati, sia pur in forma non esaustiva:
a) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all’accertamento delle relative violazioni ed irrogando ove competente le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, tributaria, mortuaria, l’edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
b) svolge compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
c) presta servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta nell’interesse dei Comuni associati;
d) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio; e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
e) collabora con gli uffici tecnici comunali per la predisposizione di schemi, piani e programmi per la manutenzione della segnaletica stradale e per il controllo e monitoraggio della conformità dei beni ed attrezzature alla legge;
f) gestisce il sistema di videosorveglianza.
ART. 7
Attribuzioni e funzioni del Sindaco del Comune capofila
Il Comune Capo-convenzione è il Comune di Bonate Sotto.
E' attribuita al Comune Capo-convenzione la competenza amministrativa e gestionale degli atti e provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione.
Il Comune Capo-convenzione presenta domande, rendiconta ed introita eventuali contributi statali, regionali o di altri enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato, in nome e per conto degli enti convenzionati.
Il Sindaco del Comune Capo-convenzione, di concerto con il Sindaco del Comune di Bonate Sopra, o altri Comuni convenzionati, nominerà il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale ai sensi dell’art. 9 C.C.N.L. 31/03/1999 e dell’art. 50 D.lgs. 267/2000.
Compete al Comune Capo-convenzione:
a) la gestione dei flussi documentali (corrispondenza in entrata ed in partenza, archiviazione degli atti, tenuta dei registri particolari sia digitali che cartacei) relativi al servizio convenzionato di polizia locale per il periodo di durata della presente convenzione;
b) la gestione finanziaria della Convenzione
Ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato, il servizio associato dipende funzionalmente dalla Conferenza dei Sindaci.
ART. 8
Sede
La sede operativa del Servizio associato di Polizia Locale è ubicata presso la sede Locale del Comune capo convenzione di Bonate Sotto. Il Servizio può avvalersi di sedi distaccate presso i Comuni convenzionati, con le modalità stabilite in sede di Conferenza dei Sindaci.
ART. 9
Conferenza dei Sindaci
Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, avente le sottoindicate competenze:
1. definire la programmazione e gli indirizzi del Servizio associato di Polizia Locale;
2. definire le direttive da impartire al Responsabile del Servizio;
3. definire gli stanziamenti finanziari necessari per la gestione del servizio associato;
4. definire le fasce orarie ed i giorni di copertura del servizio;
5. valutare i risultati conseguiti;
6. condividere la nomina del Responsabile di servizio e vice Responsabile;
7. esprimersi in merito alla proposta di valutazione del Responsabile, formulata dal Nucleo di Valutazione;
8. esprimere assenso all’ingresso di nuovi Comuni;
9. proporre modifiche alla convenzione durante il periodo di vigenza.
I provvedimenti di spettanza dei Sindaci in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 anche contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità, edilizia e polizia locale e per i fini di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 restano di esclusiva competenza di quest’ultimi.
La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Sindaco del Comune capofila in qualità di Presidente della Conferenza stessa, con cadenza trimestrale.
Può, inoltre, essere convocata su iniziativa del Presidente o di ogni Comune convenzionato, ogni qualvolta sia necessario l’esame di questioni riguardanti la programmazione, modifiche e gestione del servizio.
Nel caso di richiesta di un Comune Convenzionato la Conferenza dei Sindaci deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è un dipendente del Comune capofila.
ART. 10
Regolamenti
Nei territori dei Comuni convenzionati restano in vigore i rispettivi Regolamenti Comunali inerenti i servizi di competenza e sull’esercizio delle funzioni (Polizia Urbana, Rurale, ecc.) ai sensi del D.P.R.
n. 616/1977, fino a quando non sarà regolamentato in modo uniforme su tutto il territorio oggetto della presente convenzione. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.
ART. 11
Gestione del personale
La dotazione organica del Servizio associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune, come previste dai piani triennali del fabbisogno di personale di volta in volta aggiornati.
Nella stesura dei suddetti piani, i Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare priorità, nei limiti delle proprie capacità assunzionali e di spesa e ferme restando le diverse esigenze organizzative, al reclutamento di personale di polizia locale al fine di assicurare la massima efficienza del servizio, sulla base di parametri reali condivisi in sede di Conferenza dei Sindaci.
Ciascun Comune, in fase di istituzione del Servizio Associato, mette a disposizione il personale attualmente in servizio. (Allegato 2).
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di Polizia Locale, gli Enti convenzionati possono assegnare alla gestione associata personale amministrativo dedicato, anche in via non esclusiva.
Il personale dei Comuni Convenzionati opererà in distacco presso il "Servizio associato di Polizia Locale".
La gestione del servizio è svolta dagli operatori di Polizia Locale dei Comuni convenzionati i quali sono legittimati ad operare su tutto il territorio dei Comuni stessi secondo necessità ed autonomia senza vincolo di provenienza.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21, il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori addetti al servizio convenzionato di Polizia Locale (stipendio tabellare, indennità di comparto, salario anzianità, retribuzione di posizione, buoni pasto, indennità di turno, produttività ecc…) sarà disciplinato e erogato dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza in base alle norme del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni/EE.LL e della rispettiva contrattazione integrativa decentrata.
Le politiche relative alla modifica della struttura organizzativa del "Servizio associato di Polizia Locale " (assunzioni - mobilità – riduzioni/incrementi orari) saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci con la collaborazione del Responsabile del Servizio Associato di P.L.
Tutte le attività comportanti il riconoscimento di trattamento economico accessorio, con particolare riferimento agli istituti contrattuali della turnazione, della reperibilità, dello straordinario e degli obiettivi di performance (inclusi i progetti di potenziamento finanziati ai sensi dell’art. 208 CDS), dovranno essere concertate con la Conferenza dei Sindaci, recepite nei rispettivi Piani della Performance e previste nelle contrattazione decentrata dell’Ente di appartenenza.
Il Responsabile del Servizio Associato di P.L. potrà individuare, previo assenso della Conferenza dei Sindaci, nell’ambito del personale assegnato, delle figure idonee cui attribuire il ruolo di Vice – Responsabile nei casi di assenza o impedimento, con l'attribuzione di indennità da concordare con l’Amministrazione di appartenenza, nei limiti della capienza del fondo di produttività dell’Amministrazione stessa.
La timbratura per la rilevazione delle presenze del personale verrà effettuata presso la sede operativa di Bonate Sotto, fatta salva l’eventuale adozione di sistemi informatizzati che consentano la registrazione della timbratura anche presso la sede distaccata.
Al Responsabile della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi e comunque di organizzazione della funzione.
La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, viene proposta dal Responsabile del Servizio associato, secondo la metodologia vigente nei rispettivi Comuni convenzionati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21, alla Conferenza dei Sindaci.
ART.12
Beni mobili e strumentali
I veicoli in dotazione, come pure le attrezzature di ciascun Comune, pur rimanendo di proprietà delle singole amministrazioni di cui all’art. 1, passano nella piena disponibilità del Servizio Associato di Polizia Locale (Allegato 3).
Gli acquisti di beni devono rispettare le previsioni effettuate in sede di bilancio, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Qualora ciò non sia possibile, gli acquisti dovranno essere sempre e preventivamente autorizzati dalla Conferenza stessa.
Alla scadenza della convenzione, i beni mobili e strumentali, indivisibili per natura, acquistati nel corso di validità della stessa rimarranno nella proprietà del Comune capo-convenzione. Gli stessi saranno soggetti a perizia e il valore degli stessi, calcolato in base al prezzo di acquisto, detratto l’ammortamento annuo applicato in attuazione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, sarà liquidato ai Comuni associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
E’ fatto salvo ogni diverso accordo, definito in sede di Conferenza dei Sindaci.
ART. 13
Posizione giuridica del personale
Il personale, per tutta la durata della convenzione, viene assegnato in distacco presso il Servizio associato.
Il personale dei Comuni associati conserva il proprio rapporto organico con il Comune di rispettiva appartenenza, conservando la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge, instaurando un rapporto di dipendenza funzionale con il Comune capofila per la gestione associata delle funzioni inerenti il Servizio di Polizia Locale degli Enti aderenti.
Pertanto, ogni atto inerente od incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del Comune di appartenenza. Il Responsabile del Servizio Associato di P.L. vigila sul corretto espletamento dell’attività del personale assegnato, promuovendo ove necessario e nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’avvio dei procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati che andranno relazionati senza indugio all’ufficio procedimenti disciplinari dell’Amministrazione di appartenenza.
Il personale distaccato funzionalmente presso il Comune capofila ed operativamente nel territorio dei Comuni associati, se in possesso della qualifica di Agente di P.S., svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge n. 65/86.
ART.14
Responsabile
La nomina Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, al quale è attribuita anche la posizione organizzativa, compete al Sindaco del Comune capofila di concerto con il Sindaco dei Comuni aderenti, che la formalizza con proprio provvedimento motivato.
Il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio indica la retribuzione di posizione da riconoscere allo stesso, commisurata previa pesatura del Nucleo di Valutazione del Comune di appartenenza, in conformità di quanto previsto dal CCNL (Comparto Regioni ed Enti Locali).
Nel medesimo provvedimento viene quantificata la percentuale della retribuzione di risultato spettante, nei limiti contrattualmente previsti.
La valutazione del Responsabile è rimessa al Nucleo di Valutazione del Comune di appartenenza sulla base del sistema di valutazione vigente presso il suddetto ente; la proposta di valutazione è sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.
In virtù di quanto disposto al Capo III del CCNL, ritenendo che le funzioni della Polizia Locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi, la scelta del Responsabile ricadrà sul soggetto che riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata e, in mancanza di personale di categoria D, verrà effettuata tenendo conto del curriculum professionale degli aspiranti ed in particolare:
❑ Anzianità di Servizio;
❑ Titolo di Studio;
❑ Corsi di Formazione, Aggiornamento e Specializzazione frequentati e risultati ottenuti;
❑ Attività svolte;
❑ Attitudine al Comando.
Al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale compete la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Egli risponde dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Servizio; svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale e tecnico – operativa.
In particolare a titolo esemplificativo e non tassativo:
- provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l’attività svolta rispondendo degli stessi;
- individua gli addetti al coordinamento e controllo, provvede alla direzione e coordinamento del personale sottordinato predisponendone l’articolazione organizzativa da sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- cura il mantenimento delle migliori relazioni con l’Autorità Giudiziaria, con il Comando dell’Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia;
- esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza delle amministrazioni associate;
- segnala al Sindaco del Comune capofila fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l’efficienza dei servizi;
- provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Xxxxx;
- partecipa, ove necessario, alla Conferenza dei Sindaci e cura i rapporti con la medesima;
- pone in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci come meglio specificati dalle direttive del Sindaco del Comune Capofila;
- relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull’attività svolta dal Servizio Associato;
- sovrintende all’organizzazione dell’orario di servizio, attuando la massima flessibilità nell’articolazione dello stesso;
- partecipa alla Delegazione trattante di parte pubblica dei Comuni convenzionati, quando questa sia composta anche dai responsabili di area, ai fini del riparto del Fondo salario accessorio dei dipendenti.
Il Responsabile del Servizio Associato di P.L. tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione, della capacità e dei programmi di spesa, redige la proposta di programma per la gestione annua del servizio convenzionato e la presenta alla Conferenza entro il 31 Ottobre dell’esercizio precedente cui il programma si riferisce.
Nel programma di cui al precedente comma sono esposti:
A. le risorse materiali necessarie all’espletamento dei servizi programmati, con indicazione analitica delle spese presunte cui farvi fronte;
B. la previsione delle entrate derivanti dall’attività di repressione degli illeciti effettuata dal servizio, suddivise in base all’attività programmata nel territorio dei comuni convenzionati;
C. il piano di formazione del personale appartenente al servizio Polizia Locale;
D. la previsione delle spese straordinarie.
Il Responsabile del Servizio Associato di P.L. dovrà predisporre relazioni sull’andamento del servizio nei seguenti termini:
- ogni trimestre, relativamente allo stato di attuazione dl Piano annuale di gestione per il periodo gennaio/data di compilazione della relazione;
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo, quale relazione conclusiva dello stato di attuazione delle attività previste Piano annuale.
I provvedimenti adottati dal Responsabile della funzione associata di Polizia Locale sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
Ogni Amministrazione assicura tramite il proprio ufficio e proprio personale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'Ufficio comune, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.
ART.15
Vice Responsabile
Previo assenso della conferenza dei Sindaci, è nominato il Vice Responsabile in caso di vacanza assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Associato di P.L.
In caso di assenza del Vice responsabile le funzioni vicarie spettano all’addetto al coordinamento e controllo con maggiore anzianità di servizio.
La nomina del Vice responsabile è soggetta a periodica verifica, e può essere revocata con provvedimento motivato.
Articolo 16
Agente di Polizia Locale
Svolge attività professionale con l’uso complesso di dati per l’espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di polizia locale, quali specificatamente previste dalla Legge 07/03/1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 01/04/2015, n. 6
Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell’ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi.
Cura il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant’altro assegnato al Servizio.
ART.17
Organizzazione del Servizio
Per l’espletamento dei compiti di istituto il Servizio Associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.
Su disposizione del Responsabile del Servizio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci, potranno essere istituiti servizi di sportello nei Comuni anche mediante sistemi informatici, al fine di assicurare adeguati servizi alla collettività. Il Responsabile del Servizio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci, emana disposizioni organizzative per l’eventuale attività di sportello presso i singoli comuni, secondo le necessità del caso, previa adeguata informativa all’utenza stessa.
All’interno del Servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza.
Il Servizio associato, nella prima fase transitoria, funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune Capo-fila presso cui è costituito fino alla definizione
di un apposito Regolamento Comune per l’Organizzazione e il Funzionamento del Servizio di Polizia Locale da adottarsi secondo i principi di cui alle Leggi n. 65/1986 e L.R. 01/04/2015, n. 6.
Ogni amministrazione assicura, tramite proprio personale, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede operativa centrale del servizio.
L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della polizia locale continua comunque ad essere assicurata anche dagli uffici protocollo dei rispettivi Comuni che provvedono ad inoltrarla all'ufficio protocollo del Comune Capo-convenzione.
Le richieste dei cittadini di uno qualsiasi dei Comuni associati possono comunque essere presentate direttamente alla sede del Servizio convenzionato presso il Comune Capo-convenzione.
ART. 18
Servizi esterni di Polizia Locale
Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell’ambito del territorio dei Comuni di cui all’art. 1.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 65/86 il personale può compiere fuori dell’ambito territoriale:
a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate dal Responsabile o da chi ne fa le veci;
b) operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio intercomunale;
c) missioni di soccorso in caso di calamità;
d) in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci e di essi ne va data comunicazione al Prefetto.
ART. 19
Concorsi unici
Per la selezione del personale da assegnare in distacco al Servizio associato di P.L., in conformità alla programmazione di fabbisogno del personale dei rispettivi enti, vengono organizzati Concorsi unici, secondo la disciplina regolamentare del Comune capofila, la cui graduatoria finale è fruibile da tutti i Comuni associati.
ART. 20
Orario di servizio
E’ garantito il servizio continuativo, con presenze pomeridiane e serali, su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze di Polizia Locale.
La Conferenza dei Sindaci individuerà i giorni e le fasce orarie di servizio.
Il Responsabile del Servizio Associato di P.L., in conformità alle norme del CCNL e dei rispettivi CCDI articolerà i turni e l’orario di servizio.
In conformità alle norme del CCNL, è garantito l’espletamento di lavoro straordinario.
ART. 21
Disposizioni particolari sulla performance, le prestazioni straordinarie e la contrattazione integrativa decentrata
Al fine di garantire una omogenea, efficace ed efficiente programmazione dell’attività la Conferenza dei Sindaci coadiuvata dal Responsabile del Servizio predispone uno schema unico del piano della performance del Servizio Associato di Polizia Locale che sarà soggetto all’approvazione degli organi competenti delle rispettive amministrazioni.
Con riferimento all’art. 11, al fine di evitare sperequazioni tra gli operatori di polizia locale provenienti dai diversi Comuni convenzionati ed assegnati al Servizio Associato di Polizia Locale, la Conferenza dei Sindaci coadiuvata dal Responsabile del Servizio predispone un documento che sarà condiviso con le rispettive amministrazioni al fine di dare un comune indirizzo alle delegazioni di parte pubblica nelle trattative relative al trattamento salariale accessorio, in particolare per quanto riguarda gli istituti compresi nel Titolo VI – Sezione per la Polizia Locale del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 e gli istituti assistenziali e previdenziali previsti nell’articolo 208 del Codice della Strada.
Per la gestione del FONDO LAVORO STRAORDINARIO, su indicazione della Conferenza dei Sindaci, i Comuni convenzionati ne assegnano una quota al Servizio Associato di Polizia Locale proporzionalmente al numero dei dipendenti distaccati da ciascun Comune che hanno accesso al fondo medesimo.
Su indicazione della Conferenza dei Sindaci, i Comuni convenzionati possono istituire un fondo comune, finanziato con la quota dei proventi di cui all’articolo 208, comma 4, lettera “c” del Codice della Strada, per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis, dello stesso Xxxxxx. I Comuni convenzionati contribuiscono alla costituzione del suddetto fondo per i progetti di potenziamento, proporzionalmente al numero degli agenti distaccati che hanno i requisiti per poter accedere al fondo medesimo.
Ai fini del presente articolo la Conferenza dei Sindaci può dare indirizzo al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale e ai rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica per il confronto con le R.S.U. dei Comuni convenzionati e con i rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROGRAMMA
RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
ART.22
Programma
La gestione associata dei servizi di Polizia Locale si svilupperà attraverso fasi attuative tese a realizzare un livello di integrazione crescente e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell’ambito territoriale di competenza.
Il programma delle fasi attuative è sviluppato dalla Conferenza dei Sindaci, tenuto conto anche dell’obiettivo di contenimento della spesa storica e del rispetto dei limiti di spesa di personale dei singoli Comuni in riferimento al servizio gestito in convenzione.
ART. 23
Disciplina delle spese/entrate derivanti dalla gestione del servizio
Sono SPESE SOGGETTE A RIPARTO di cui all’articolo 2-bis:
• le spese di rimozione e custodia dei veicoli che saranno attribuite ai Comuni sul cui territorio è stata accertata la violazione o rinvenuto il veicolo abbandonato;
• le spese per le esercitazioni al poligono di tiro che saranno ripartite ai Comuni sulla base dell’appartenenza degli operatori di polizia locale che hanno preso parte alle esercitazioni;
• le spese per i servizi generali indivisibili di supporto all’accertamento delle violazioni quali, ad esempio, quelli per l’individuazione massiva degli indirizzi di posta elettronica certificata, le licenze software ed i servizi di assistenza che non possono essere divisi, i canoni indivisibili
per i servizi di accesso alla banca dati PRA (ANCITEL-PRA) ed all’Anagrafe nazionale delle patenti e dei veicoli (MCTC) e la spesa per le relative visure; tali spese saranno ripartite tra i Comuni convenzionati proporzionalmente al numero dei verbali emessi da ciascun Comune;
• le spese per la manutenzione di hardware e software e le spese di cancelleria che saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati;
• le spese per la manutenzione ordinaria dei veicoli e la loro riparazione che saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati;
• le spese per la manutenzione ordinaria, la verifica periodica, la certificazione dei beni durevoli necessari al Servizio Associato di Polizia Locale che saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati;
• le spese per il vestiario e gli accessori che saranno ripartite tra i Comuni convenzionati sulla base dell’appartenenza degli operatori di polizia locale e della spesa sostenuta per ciascuno di essi;
• le spese legali indivisibili che saranno ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati.
Sono SPESE DI COMPETENZA ESCLUSIVA di cui all’art. 2-bis:
• le spese per il personale (trattamento fisso ed accessorio del personale in dotazione organica);
• le spese per l’accertamento, la postalizzazione, la notifica, la riscossione e la rendicontazione di notifiche e pagamenti delle violazioni amministrative, ivi comprese quelle relative alla formazione e riscossione dei ruoli, nonché di tutte le attività inerenti al procedimento
sanzionatorio che possono essere esternalizzate come, ad esempio, il data entry ed i servizi di riscossione coattiva;
• le spese per la manutenzione e l’implementazione del sistema di videosorveglianza;
• le spese per la formazione del personale;
• le spese per l’acquisto dei veicoli e per la loro demolizione, ivi comprese tutte le imposte e le spese per le pratiche necessarie, le spese per la loro copertura assicurativa e, più in generale, le spese per tutte le tasse e le imposte sui veicoli;
• le spese di acquisto di beni durevoli, incluso l’hardware, necessari al Servizio Associato di Polizia Locale che restano di proprietà del Comune che li acquista;
• le spese per la manutenzione e la pulizia dei locali utilizzati dal Servizio Associato la cui gestione rimane in capo ai servizi comunali che gestiscono il patrimonio immobiliare (o altri servizi secondo quanto previsto dall’organizzazione del Comune convenzionato);
• le licenze software ed i relativi servizi di assistenza che possono essere divisi;
• canoni divisibili (es. POS per il pagamento delle sanzioni sul relativo conto corrente comunale);
• spese legali divisibili (es. eventuale assistenza e soccombenza in caso di ricorsi davanti al giudice per violazioni amministrative) attribuite al Comune cui appartiene il titolo esecutivo impugnato;
• i trasferimenti agli altri Comuni convenzionati (es.: rimborso spese, ripartizione entrate, ripartizione finanziamenti, ecc.)
Sono SPESE SOGGETTE A GESTIONE SPECIALE di cui all’articolo 2-bis:
• le spese per il noleggio degli impianti fissi di rilevazione delle violazioni al codice della strada accertate sulla SP ex XX000 X.X. (Xxxx Interurbano)
• le spese per l’accertamento, la postalizzazione, la notifica, la riscossione e la rendicontazione di notifiche e pagamenti delle violazioni al Codice della Strada accertate sulla SP ex SS342
A.I. (Asse Interurbano) e delle violazioni al Codice della Strada ad esse conseguenti (es. art. 126 bis, art. 180 del Codice della Strada), ivi comprese quelle relative alla formazione e riscossione dei ruoli
• le spese per tutte le attività inerenti il procedimento sanzionatorio relativo all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada accertate sulla SP ex SS342 A.I. (Asse Interurbano) e
delle violazioni al Codice della Strada ad esse conseguenti (es. art. 126 bis, art. 180 del Codice della Strada), che possono essere esternalizzate come, ad esempio, il data entry ed i servizi di riscossione coattiva
Le spese suddette sono ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati.
Sono ENTRATE SOGGETTE A RIPARTO di cui all’articolo 2-bis
• le entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali assegnate alla gestione associata verranno introitate dal Comune Capofila e ripartite tra i Comuni associati al 50%, ove non diversamente stabilito dall’ente finanziatore.
Sono ENTRATE DI COMPETENZA ESCLUSIVA di cui all’art. 2-bis:
• le entrate relative ai proventi delle violazioni accertate sul territorio comunale ed il relativo recupero delle spese di accertamento e notifica
• le tariffe ed i diritti di segreteria
• i trasferimenti provenienti dagli altri Comuni convenzionati (es.: rimborso spese, ripartizione entrate, ripartizione finanziamenti, ecc.)
Sono ENTRATE SOGGETTE A GESTIONE SPECIALE di cui all’articolo 2-bis:
• le entrate relative ai proventi delle violazioni al Codice della Strada accertate sulla SP ex SS342 A.I. (Asse Interurbano) e di quelle conseguenti (es. art. 126 bis, art. 180 del Codice della Strada) ed il relativo recupero delle spese di accertamento e notifica.
Le entrate suddette sono ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati, ad esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione coattiva delle violazioni al Codice delle strada, - tramite ruoli,
ingiunzioni fiscali o altri mezzi -, che rimangono di competenza esclusiva del Comune che avvia tali procedure con riferimento alle violazioni commesse sul proprio territorio.
Il Comune di Bonate Sopra riconosce al Comune Capo-convenzione una somma annua, pari ad Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per la compartecipazione agli oneri di gestione amministrativa e contabile dell’Ufficio comune del Servizio associato di Polizia Locale.
Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del Servizio Associato di Polizia Locale.
Il rimborso al Comune capofila delle SPESE SOGGETTE A RIPARTO avviene con le seguenti tempistiche:
1. entro il 31 gennaio – quota annua fissa di Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per la compartecipazione agli oneri di gestione amministrativa per l’anno in corso;
2. entro il 31 maggio – acconto per l’anno in corso pari al 40% del rendiconto delle SPESE SOGGETTE A RIPARTO dell’anno precedente;
3. entro il 31 ottobre – integrazione fino all’ 80% della quota prevista delle SPESE SOGGETTE A RIPARTO per l’anno in corso;
4. entro il 31 marzo dell’anno successivo – saldo a consuntivo dell’anno precedente.
L’Ufficio comune di cui all’articolo 2-bis:
• procede all’impegno ed alla liquidazione sul bilancio del Comune convenzionato debitore delle somme soggette a trasferimento agli altri Comuni convenzionati e delle spese nei confronti di terzi creditori;
• procede all’accertamento ed alla riscossione delle somme trasferite dai Comuni convenzionati e delle entrate da terzi debitori sul bilancio del Comune convenzionato beneficiario;
• procede agli impegni ed alle liquidazioni, agli accertamenti ed alle riscossioni, sui bilanci dei Comuni convenzionati relativi ai trasferimenti necessari alla ripartizione delle SPESE SOGGETTE A GESTIONE SPECIALE e delle ENTRATE SOGGETTE A GESTIONE
SPECIALE.
I trasferimenti relativi alla gestione speciale sono effettuati con cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
ART. 24
Preventivo e consuntivo della gestione del servizio
Il Responsabile del servizio di concerto con il Responsabile del Servizio finanziario del Comune capofila propone, compatibilmente con la data di approvazione del Bilancio, alla Conferenza dei Sindaci prospetti riassuntivi, relativi alle spese effettuate e alle entrate accertate e riscosse nell’anno e alle previsioni di spesa per l’anno successivo, inclusivi entrambi del piano di riparto.
Il Responsabile del servizio dovrà predisporre entro il 28 Febbraio il rendiconto della gestione dell’anno precedente.
ART. 25
Proventi da sanzioni irrogate dagli operatori del servizio
I proventi derivanti dalle sanzioni rilevate dagli operatori del servizio sono incassati dai Comuni del luogo di accertamento.
Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada comminate sul proprio territorio al finanziamento ed al potenziamento del Servizio Associato nei limiti di quanto previsto dall’articolo 208 del C.d.S. stesso.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI OBBLIGHI E GARANZIE
ART.26
Norme transitorie
Nel periodo iniziale e fino a diversa decisione della Conferenza dei Sindaci in ogni Comune sarà assicurata un’attività di sportello a servizio dell’utenza con modalità stabilite dal Responsabile tali da non compromettere l’efficienza del servizio.
ART.27
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione i contraenti fanno riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di Polizia Locale.
ART.28
Ammissione di nuovi comuni
Qualora altri Enti Locali intendano aderire alla presente convenzione devono presentare la loro istanza al Comune capofila che né trasmetterà copia a tutti gli Enti aderenti, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’ammissione è subordinata al parere favorevole da parte della Conferenza dei Sindaci e ratificata da ogni Comune, e previa adozione delle necessarie modifiche ed integrazioni alla convenzione in essere, soprattutto in relazione alle modalità di riparto delle spese.
ART.29
Registri obbligatori
I registri obbligatori relativi alle diverse attività di polizia sono tenuti dal Servizio Associato, anche attraverso procedure informatiche, in forma unificata. Copia di detti registri verrà rilasciata ad ogni Comune al termine della convenzione o in caso di recesso.
ART.30
Definizione delle controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Bergamo.
ART.31
Registrazione e bolli
Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione (bolli, registrazione, ecc.) saranno ripartite tra i Comuni in ragione della percentuale di ripartizione delle spese di cui all’art. 24.
Le parti, letto e confermato quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale.
Per il Comune di BONATE SOTTO – Il Sindaco pro tempore
Per il Comune di BONATE SOPRA – Il Sindaco pro tempore
Allegato “1”
Elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività rientranti nelle competenze del Servizio Associato di Polizia Locale
POLIZIA AMMINISTRATIVA (D.P.R. 24/07/1977 n. 616), con l’espletamento di:
⌫ Accertamenti anagrafici;
⌫ Accertamenti per attività artigianali;
⌫ Pubblicità e pubbliche affissioni;
⌫ Violazione regolamenti;
⌫ Controllo esecuzioni;
⌫ Rilascio titoli di polizia;
⌫ Infortuni sul lavoro;
⌫ Denunce cessioni di fabbricati;
⌫ Pratiche oggetti smarriti.
AFFARI INTERNI – SERVIZI OPERATIVI, con la predisposizione di atti relativi a:
⌫ Gestione amministrativo – contabile della Convenzione;
⌫ Predisposizione delle relazioni;
⌫ Gestione del personale sotto il profilo operativo;
⌫ Gestione dei beni conferiti;
⌫ Ripartizione dei costi;
⌫ Ripartizione dei ricavi;
⌫ Mantenimento costante dei collegamenti tra la sede del Servizio Associato di Polizia Locale e i Sindaci al fine di coordinare gli interventi ed assicurare efficacia e celerità al Servizio di Polizia.
POLIZIA GIUDIZIARIA e PUBBLICA SICUREZZA (Art. 55 Codice Procedura Penale), con l’espletamento
degli atti relativi a:
⌫ Informative di reato;
⌫ Ricezione denunce ed esposti;
⌫ Indagini di PG delegate e/o d’iniziativa;
⌫ Sequestri;
⌫ Competenze delegate dal Decreto Legislativo 28/08/2000. n. 274 – Giudice di Pace;
⌫ Controllo cittadini stranieri;
⌫ Verifica dichiarazioni sostitutive;
⌫ Controllo sulle attività soggette a licenza di Pubblica Sicurezza;
⌫ Attività di sorveglianza sui locali di pubblico esercizio;
⌫ Servizi di ordine pubblico e altre attività connesse.
POLIZIA COMMERCIALE (Decreto Legislativo n. 114/98 e Legge n. 287/1991), con capacità di attivarsi in materia di:
⌫ Rilascio autorizzazioni commercio posto fisso, su aree pubbliche, esercizi pubblici circoli privati, sagre, fiere, ecc;
⌫ Pratiche stazioni di distribuzione carburanti;
⌫ Pratiche dichiarazioni vitivinicole;
⌫ Agricoltura, caccia e pesca;
⌫ Vigilanza circoli privati;
⌫ Vigilanza commercio in sede fissa;
⌫ Vigilanza commercio itinerante e su aree pubbliche con posto fisso;
⌫ Controllo fiere e mercati;
⌫ Vigilanza pubblici esercizi;
⌫ Vigilanza attività D.P.R. n. 616/77;
⌫ Controllo sorvegliabilità pubblici esercizi;
⌫ Vigilanza attività artigianali;
⌫ Vigilanza produttori agricoli.
IGIENE SANITA’ E TUTELA AMBIENTALE (Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22), con competenze nel settore di:
⌫ Vigilanza igiene pubblica; ⌫ Esecuzione trattamenti sanitari obbligatori;
⌫ Vigilanza inquinamento ambientale;
⌫ Protezione civile;
⌫ Controllo attività rumorose;
⌫ Rifiuti e discariche;
⌫ Prevenzione incendi boschivi;
⌫ Randagismo.
POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), per l’espletamento delle:
⌫ Attività di supporto e controllo funzioni D.P.R. n. 285/1990
POLIZIA STRADALE (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 - D.P.R. 16/12/1992, n. 495), perché possa disporsi con riferimento a:
⌫ Vigilanza sulla circolazione stradale;
⌫ Controllo segnaletica;
⌫ Rilascio autorizzazioni passi carrabili;
⌫ Rilascio permessi transito e sosta;
⌫ Rilascio contrassegni invalidi;
⌫ Accertamento veicoli rubati ed abbandonati;
⌫ Gestione verbali Codice della Strada;
⌫ Gestione ricorso Codice della Strada;
⌫ Gestione ruoli;
⌫ Statistiche Codice della Strada;
⌫ Educazione stradale;
⌫ Servizi vigilanza punti – scuola;
⌫ Rilievi incidenti stradali
⌫ Emissione di Ordinanze.
DEPENALIZZAZIONE (Legge 24/11/1980, n. 689 - Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), fondamentale per:
⌫ Accertamento violazioni;
⌫ Gestione verbali depenalizzati;
⌫ Gestione ricorsi;
⌫ Contenzioso;
⌫ Ordinanze archiviazione ed Ingiunzioni di pagamento.
POLIZIA EDILIZIA (Nuovo testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per:
⌫ Accertamento attività edilizie;
⌫ Segnalazione lavori abusivi;
⌫ Vigilanza occupazione suolo pubblico;
POLIZIA TRIBUTARIA per:
⌫ Attività ispettive di vigilanza osservanza disposizioni relative ai tributi locali;
NOTIFICAZIONE ATTI per:
⌫ Collaborazione con l’Ufficio Tecnico
Comunale.
⌫ Accertamenti patrimoniali.
⌫ Notifica documenti urgenti della pubblica amministrazione.
SERVIZIO INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE per:
⌫ Diffusione di informazioni e comunicazioni ai cittadini.
POLITICHE DI SICUREZZA URBANA per:
⌫ Garantire la legalità sul territorio di appartenenza;
⌫ Avvicinare il cittadino attraverso la progettazione partecipata.
Allegato “2”
Elenco del personale adibito al Servizio Associato di Polizia Municipale in servizio al 30.11.2020
COMUNE di BONATE SOTTO
⇒ Commissario di Polizia Locale Xxxxxx XXXXXXX cat. D1 pos. ec. D7
⇒ Assistente scelto di Polizia Locale Xxxxxxx XXXXXX cat. C pos. ec. C3
⇒ Agente di Polizia Locale Xxxxxxx XXXXXXXXXX cat. C pos. ec. C3
COMUNE di BONATE SOPRA
⇒ Agente di Polizia Locale Xxxxxx Xxxxxx cat. C pos. ec. C1
⇒ Agente di Polizia Locale Xxxxxxx Xxxxxx cat. C pos. ec. C1
⇒ Assistente di Polizia Locale Xxxxxxx Xxxxx cat. C pos. ec. C1
⇒ Assistente di Polizia Locale Xxxxxxx Xxxxxxxx cat. C pos. ec. C1
Allegato “3”
Dotazioni strumentali conferite al Servizio Associato di Polizia Locale al 30.11.2020
I Comuni convenzionati mettono a disposizione del Servizio Associato le seguenti dotazioni: COMUNE di BONATE SOTTO
⇒ Autovettura marca Suzuki modello Vitara con relative dotazioni
⇒ Telelaser Ultralyte
⇒ N. 3 radio portatili marca INTEK
⇒ N. 3 telefoni cellulari
⇒ N. 3 fototrappole
⇒ N. 3 pistole semiautomatiche marca Glock modello 17 cal. 9x21 e relativo munizionamento
⇒ N.1 pistola semiautomatica marca Beretta modello 98FS cal. 9X21 (scorta)
⇒ N. 2 PC, N. 2 Monitor, N. 1 Stampante, N.2 scrivanie, N. 2 sedie di proprietà del Comune di Bonate Sotto sono allocati presso l’ufficio di Bonate Sopra
⇒ Sistema di videosorveglianza del Comune di Bonate Sotto
COMUNE di BONATE SOPRA
⇒ Autovettura marca Fiat modello Grande Punto con relative dotazioni
⇒ N. 2 fototrappole
⇒ N. 4 pistole semiautomatiche marca Glock modello 17 cal. 9x21 e relativo munizionamento
⇒ N.1 pistola semiautomatica marca Beretta modello 98FS cal. 9X21 (scorta)
⇒ Sistema di videosorveglianza del Comune di Bonate Sopra