COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
Adottato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 28.7.2016 n. 78.
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali Articolo 4 - I cittadini attivi Articolo 5 - Patto di collaborazione
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 - Disposizioni generali Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie
Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi Articolo 11 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 16 - Autofinanziamento
Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 18 - Comunicazione collaborativa
Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 20 - Prevenzione dei rischi
Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22 - Clausole interpretative
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto comunale e della Costituzione ed, in articolare, in attuazione degli articoli 118, 114 co.2 e 117 co. 6 Cost., disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
2. La collaborazione dell'Amministrazione comunale con i cittadini si estrinseca mediante atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Restano distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; gli atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità; le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d’uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all'alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale, generale e di specifiche categorie di cittadini nonché all'interesse delle generazioni future, impegnandosi di conseguenza ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, a garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e a condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Brescia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati, e comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente
regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, neppure nella forma della sponsorizzazione, e che pongano in essere le predette attività unicamente con scopi di liberalità o volontariato;
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, purché non sostitutiva di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
e) Patto di collaborazione: l’accordo scritto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono concordemente tutti gli aspetti relativi agli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
g) Gestione condivisa: programma di interventi di cura dei beni comuni urbani, svolto congiuntamente da Cittadini Attivi ed Amministrazione con caratteri di inclusività ed integrazione finalizzato al miglioramento della fruizione collettiva e della qualità della vita cittadina;
h) Rigenerazione: programma, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione finalizzato al miglioramento della fruizione collettiva e della qualità della vita cittadina;
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
l) Gruppo di lavoro: composto da più dipendenti del Comune, da costituirsi per l’esame della proposta di patti particolarmente complessi e per la gestione degli stessi, allorquando siano richieste competenze intersettoriali. Tale gruppo, la cui composizione e nomina spetta al Direttore Generale, esamina la progettualità e la concreta fattibilità della proposta di patto.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
b) Impegno reciproco: l’Amministrazione stimola e valorizza l’attività dei cittadini attivi svolta in forma sussidiaria per conto del Comune;
b-bis)Fraternità: l’Amministrazione e i cittadini attivi accompagnano e sostengono localmente la composizione e ricomposizione della famigli umana: i soggetti coinvolti cooperano al bene comune attraverso la cura e lo sviluppo delle dinamiche relazionali in ogni processo inerente l’attività di collaborazione nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza;
c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla normativa o da provvedimenti di carattere generale del Comune. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
i) Autonomia civica: il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini se gestita nell’ambito di rapporti di collaborazione con l’Amministrazione e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
l) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce i Consigli di quartiere come livello di consultazione e di impulso ai fini della definizione
di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani;
m) Valorizzazione dell’associazionismo: l’Amministrazione ritiene di valorizzare prioritariamente la collaborazione in forma organizzata tramite l’associazionismo, risorsa da impiegare in attuazione dell’art.53 dello statuto comunale.
Anche con riferimento alle realtà del volontariato, l’Amministrazione valorizza e privilegia la sua espressione tramite forme organizzate, al fine di una gestione ottimale degli aspetti organizzativi, di sicurezza ed assicurativi. E’ prevista l’istituzione, con successiva deliberazione della Giunta comunale, di specifico albo dei volontari disciplinante il funzionamento e l’organizzazione delle attività.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o organizzati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni prioritariamente attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, in attuazione dei principi di cui al precedente art.3 punto m).
I soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
Si ritiene che la collaborazione da parte di soggetti organizzati possa rispondere maggiormente alle finalità condivise, consentire una gestione ordinata ed efficace dei progetti, garantire un idoneo standard di sicurezza ed il pieno rispetto della vigente normativa nello svolgimento delle attività.
3. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I cittadini attivi possono porre quale contenuto della proposta di patto di collaborazione anche interessi privati, purché il perseguimento degli stessi coincida con l'interesse generale della cittadinanza.
5. Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a titolo di
volontariato individuale, con modalità semplificate, da stabilire di volta in volta ed a seguito di istituzione, con successivo e separato provvedimento di apposito albo del volontariato; e’ altresì ammessa la partecipazione di singoli cittadini, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero secondo la procedura del c.d. baratto amministrativo, previa eventuale disciplina della stessa .
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
7. Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole e le università, anche mediante l’organizzazione di eventi formativi e divulgativi.
8. In accordo con le scuole e le università e nel rispetto delle relative funzioni istituzionali, il coinvolgimento degli studenti nelle attività può essere valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
9. L’attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto realizzatore.
10. Le attività previste dal presente Regolamento possono essere svolte, a titolo di volontariato e di intesa con la Prefettura, dai soggetti richiedenti protezione internazionale.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in base alla natura del bene, al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi
strutturati di costruzione della decisione), ivi compresi i profili di coinvolgimento dei Consigli di Quartiere;
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
k) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
l) le modalità di gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa, privilegiando preliminarmente la composizione bonaria delle controversie stesse, mediante l’inserimento di clausole di mediazione/conciliazione;
m) l’applicazione delle penali per l'inosservanza delle clausole del patto; le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
n) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la titolarità di eventuali marchi la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
o) le modalità per le eventuali modifiche degli interventi concordati, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante.
2 Nei casi di collaborazione relativa ad attività minimali, il patto di collaborazione può essere sostituito da scambio di corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti, qualora sia ritenuta modalità sufficiente da parte del Comune.
Articolo 6 -Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente;
g) promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi;
h) promozione della creatività urbana e della cultura;
i) promozione dell’innovazione digitale.
2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere,:
a) disponibilità di beni mobili e immobili;
b) attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, purché gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone ulteriori diverse destinazioni (pubbliche e comuni) .
Si esclude la limitazione della fruizione pubblica dei beni oggetto d’intervento.
3. La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell’art.12.
4. I cittadini attivi possono realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. L’Ente può anche dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini, anche al fine di facilitare e promuovere le iniziative di cui al presente regolamento.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere preventivamente approvate dal Comune.
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8;
b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 9;
c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie
1. Con atto della Giunta Comunale possono essere individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. L’atto individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua i Settori competenti alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.
3. Il Dirigente del Settore competente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con l’atto della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione.
4. Nel caso di ulteriori istanze di adesione al patto il dirigente verifica la fattibilità e qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
1. Qualora si ravvisi l’esigenza di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e
l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Settore competente alla stipula del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione temporanea degli stessi da parte della collettività..
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro se istituito, con propria determinazione dirigenziale approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi che si propongano unicamente con finalità di liberalità o volontariato e senza alcun fine di lucro o di attività a carattere economico-imprenditoriale. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un'apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del dirigente responsabile del procedimento.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi secondo le direttive del Settore competente e il Gruppo di lavoro se istituito.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente, che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.
Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8 nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 11.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Ente.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente comunica l’esito dell’istruttoria della proposta di collaborazione di norma entro 30 giorni, salvo i patti più complessi per i quali si raddoppiano i tempi di risposta, previa comunicazione interlocutoria di presa in carico.
5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali se l'immobile è inserito in tale elenco, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Dirigente delegato alla stipula del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 11 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
1. La Giunta Comunale può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, singoli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini o su proposta dei Consigli di Quartiere è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, anche mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Comune.
3. La Giunta, previa istruttoria da parte del dirigente competente, approverà l'elenco definitivo dei beni che si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione. Il provvedimento della Giunta conterrà congrua motivazione che evidenzi la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla procedura di cui al presente regolamento in alternativa alle ordinarie procedure di valorizzazione dei beni.
CAPO III
CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, commi 2 e 4 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Qualora si tratti di quest’ ultima tipologia può essere prevista anche l’adesione al patto di società partecipate e controllate dal Comune che abbiano quale oggetto statutario la valorizzazione di immobili pubblici, anche con funzioni di coordinamento tra cittadini attivi ai fini della rigenerazione e gestione condivisa degli stessi.
5. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti (ammissibile esclusivamente da parte dei soggetti di cui al successivo comma) è subordinata all’approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all’ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all’assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l’assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.
6. La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di
ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività di pubblico interesse per la collettività.
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 1.
Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, in deroga ai precedenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l'attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione
di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione, a condizione che vi siano indubbi e dimostrabili vantaggi per la collettività.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
Articolo 16 – Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulle modalità di raccolta fondi, sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale.
Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale che non siano destinate all'abbattimento degli oneri in capo alle parti .
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 18 - Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 19- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. I dati relativi alle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di diffusione dei dati sono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle
singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione del Consiglio Comunale e dei Consigli di Quartiere e di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 20- Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
L’organizzazione che presta la propria attività di collaborazione è da considerare “datore di lavoro” ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi organizzati che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi organizzati che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la conclusione di patti di collaborazione ha come presupposto l’affidabilità dei proponenti, correlando in sede di istruttoria la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole al rispetto dei richiesti standard di sicurezza ed al rispetto degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.