A CURA DI COLDIRETTI
TRATTATO DI LIBERO SCAMBIO TRA CANADA E UNIONE EUROPEA
A CURA DI COLDIRETTI
Giugno 2017
Foto: Xxxxxxxxxxxx.xxx
ACCORDO ECONOMICO
E COMMERCIALE GLOBALE
Procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi assicurando alle merci dell’altra parte il trattamento disposto a livello nazionale
Avviare un’attività di riduzione o soppressione reciproca dei dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte
Assicurare l’astensione dall’adozione o dal mantenimento in vigore di divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione delle merci
EFFETTI DIRETTI All’entrata in vigore dell’accordo circa il 98% di tutte le
tariffe dell’UE vengono annullate
EFFETTI INDIRETTI
All’entrata in vigore dell’accordo, la cooperazione regolamentare determina la graduale eliminazione delle regole che, nei diversi settori della sanità pubblica, della sicurezza degli alimenti, della protezione dei consumatori e dell’ambiente, possono essere ritenuti di ostacolo alla libertà del commercio
IL CONTESTO IN CUI SI SVILUPPA IL CETA
Il valore degli scambi di merci tra UE e Canada raggiunge quasi i
60 MILIARDI € l’anno
IL CANADA È IL 12° PARTNER COMMERCIALE PIÙ IMPORTANTE DELL’UE
L’UE È PER IL CANADA IL 2° PARTNER COMMERCIALE DOPO GLI STATI UNITI E RAPPRESENTA QUASI IL 10% DEL SUO COMMERCIO ESTERO
L’ITALIA SI COLLOCA OGGI AL 5° POSTO TRA GLI ESPORTATORI EUROPEI DI PRODOTTI ALIMENTARI IN CANADA
MA OCCHIO ALLA LISTA!
EXPORT IMPORT
PASTE ALIMENTARI
VINI FORMAGGI PROSCIUTTI
OLIO DI OLIVA
FRUMENTO
PESCE CONGELATO CROSTACEI
LEGUMI SECCHI SOIA
TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI
1) IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Nel CETA manca il riferimento alla portata vincolante del principio di precauzione che, in Europa, impone una condotta cautelativa nelle decisioni che riguardano questioni scientificamente controverse circa i possibili impatti sulla salute o sull’ambiente
Il Canada, seppure formalmente rispetti il principio di precauzione, non ritiene il principio vincolante sul piano commerciale (vale la pena ricordare la posizione italiana no ogm)
Nel trattato si fa riferimento al principio di precauzione nell’accezione proposta dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che condiziona l’adozione di eventuali misure restrittive ad evidenze scientifiche circa l’esistenza di un rischio ambientale o sanitario ed alla dimostrazione che non si determini una restrizione del commercio internazionale
2) EQUIVALENZA DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
L’applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie tra le parti consente di ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto
- e, quindi, evitare nuovi controlli nel paese in cui verrà venduto - dimostrandone l’equivalenza con quelli commercializzati dalla controparte
IL CASO DEL GLIFOSATO
Alcune sostanze attive che sono impiegate nell’UE sotto controllo, come il glifosato ed i neonicotinoidi, non sono soggette in Canada ad alcuna limitazione
In particolare per accelerare la maturazione e aumentare il livello proteico, in Canada viene fatto un uso intensivo del glifosato nella fase di pre-raccolta del grano vietato in Italia
In Canada viene utilizzato un numero rilevante di sostanze attive vietate nel UE. Gran parte di queste sono molecole risalenti agli anni ’70 vietate nell’UE da circa 20 anni
Tra queste ci sono l’Acefato, il Carbaryl, il Carbendazim, il Fenbutatin oxide, il Paraquat, l’Acido solforico per i quali, oltre all’elevata tossicità riscontrata, sono comprovati o comunque non sono esclusi effetti neurotossici, cancerogeni, effetti sulla mutagenesi, sulla riproduzione e, più in generale, sugli ecosistemi
In Canada, inoltre, è consentito l’uso della streptomicina usata per la lotta alle batteriosi delle colture, mentre in Italia l’uso di antibiotici in agricoltura è vietato sin dal 1971
Analogamente in Canada vi è un diffuso impiego di ormoni negli allevamenti vietato in Italia
TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI
3) TUTELA DELLE DENOMINAZIONI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
L’accordo prevede l’ingresso in Canada, in tutto, di 173 indicazioni geografiche europee
L’ALLEGATO RISERVATO ALLA LISTA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL CANADA È VUOTO
ALL’ITALIA SONO RICONOSCIUTE 41 INDICAZIONI A FRONTE DI 288 DOP E IGP REGISTRATE
CON UNA SOSTANZIALE RINUNCIA ALLA TUTELA DELLE ALTRE 247
TRA “APPARENZA” E “REALTÀ”: PUNTI CRITICI
Rispetto alla tutela delle denominazioni ed indicazioni protette l’accordo prevede diverse eccezioni:
Il termine parmesan rimane utilizzabile in Canada come volgarizzazione del termine formaggio grattuggiato
Per alcuni prodotti (asiago, fontina e gorgonzola) e’ consentito in Canada l’uso degli stessi termini accompagnato con “genere”, “tipo”, “stile”, e da una indicazione visibile e leggibile dell’origine del prodotto. Ma se immessi sul mercato prima del 18/10/2013 possono essere commercializzati senza alcuna indicazione
La tutela delle indicazioni geografiche riconosciute non impedisce l’uso in Canada di indicazioni analoghe, per coloro che abbiano già registrato o usato commercialmente tale indicazione (sono compresi nell’eccezione formaggi, carni fresche e congelate e carni stagionate). In sostanza si potrà continuare a produrre e vendere “prosciutto di Parma” canadese in coesistenza con quello DOP
Nell’accordo si fa riferimento soltanto alla tutela amministrativa
e non anche a quella penale
È riconosciuta la possibilità di utilizzare parti di una denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale (es. chianina)
Per le indicazioni protette costituite da termini che, se tradotti, sono identici alla denominazione commerciale, l’accordo non pregiudica il diritto di utilizzare tale denominazione
L’ABOLIZIONE DEI DAZI NEL SETTORE AGRICOLO
Il Canada eliminerà i dazi per il 90,9% dei prodotti agricoli al momento dell’entrata in vigore dell’accordo e per il 91,7% dopo una transizione di 7 anni
L’UE eliminerà il 92,2% dei dazi agricoli all’entrata in vigore dell’accordo e il 93,8% dopo 7 anni
GLI EFFETTI DELL’ABOLIZIONE DEI DAZI NEL SETTORE AGRICOLO
IL CANADA CONCEDE ALL’UE
Contingenti a dazio zero, entro 6 anni per una quota da 18.500 tonnellate di formaggi europei
L’UE CONCEDE AL CANADA
Contingenti a dazio zero per:
• azzeramento strutturale dei dazi sul grano indipendentemente dall’andamento di mercato
• circa 50.000 tonnellate di carne di manzo non trattato con ormoni (0,6% dei consumi europei), e 75.000 tonnellate per le carni suine (0,4%).
• 3000 tonnellate di carne di bisonte
LE FRONTIERE “MOBILI” DEL CETA
Il Canada è parte dell’accordo nordamericano per il libero scambio (North American Free Trade Agreement – NAFTA) e nel CETA non si escludono le importazioni dal Canada attraverso altri paesi
UNA MULTINAZIONALE PUÒ APRIRE UNA FILIALE IN CANADA
ED ENTRARE NEL MERCATO EUROPEO
IL CETA DIVENTA UN CAVALLO DI TROIA
LA TUTELA DELL’ORIGINE
Il trattato accoglie la nozione di «fabbricazione sufficiente» che consente di indicare come originario di una parte il prodotto che contenga materiali non originari in percentuali definite
La combinazione del principio della «fabbricazione sufficiente» con le regole doganali rende, di fatto, impossibile l’evidenza dell’origine del prodotto
L’Italia importa dal Canada 1,2 milioni di tonnellate di grano duro ed esporta in Canada
oltre 23.000 tonnellate di pasta