Regione Siciliana
Regione Siciliana
SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL S.I.I.
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento
(Art. 11 L. 36/1994 e art. 7 all. B del D.P.Reg. 7 agosto 2001 - Associazione fra i Comuni nella forma di Consorzio)
LUGLIO 2004
INDICE
Premessa 4
Parte I – Indirizzi generali e normativa di riferimento 6
1. Mappa del perimetro del servizio 6
2. Elenco dei Comuni 7
3. Disposizioni generali 8
4. Livelli minimi di servizio (ex D.P.C.M. 4 marzo 1996) 10
Alimentazione Idrica 10
Smaltimento 14
Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. 152/99 16
Organizzazione del Servizio 17
5. Regime dei lavori 19
Lavori di manutenzione e riparazione 19
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti 20
Interventi di sostituzione di opere e impianti 20
Realizzazione di nuove opere e impianti 20
Allacciamenti 22
Oneri a carico del Gestore 22
Esecuzione d’ufficio da parte dell’Autorità di lavori di manutenzione e riparazione 23
6. Gestione del servizio idrico integrato Error! Bookmark not defined.
Il regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.) 24
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento 24
Fonti di approvvigionamento e scarichi 24
Risparmio idrico 25
Ottemperanza alla legislazione vigente 25
Parte II – Linee metodologiche per l’inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti 26
Definizioni 26
Verifiche dell’inventario da parte del Concedente 27
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti 28
Parte III – Principi generali in materia di controllo 29
Livelli di servizio 29
Standard tecnici 29
Standard organizzativi 30
Penali 31
Ulteriori inadempienze e relative penali 32
Premessa
Il presente Disciplinare Tecnico, redatto dal Consorzio A.T.O. di Agrigento sulla base dello Schema di Disciplinare Tecnico della Regione siciliana tipo costituisce uno degli allegati alla convenzione di gestione stipulata tra il Concedente Consorzio A.T.O. di Agrigento ed il Gestore.
Il presente Disciplinare Tecnico risulta suddiviso in 3 parti:
− Parte I, avente ad oggetto “Indirizzi generali e normativa di riferimento” ;
− Parte II , avente ad oggetto “Linee Metodologiche per l’inventario e la tenuta del libro dei cespiti”;
− Parte III, avente ad oggetto “Principi generali in materia di controllo”;
Nella Parte I del Disciplinare Tecnico è richiamata la normativa di riferimento del settore, sono fissati alcuni principi generali applicabili alla gestione del servizio idrico ed è riportata la Mappa del perimetro del servizio, prevista all’art. 11 comma 1 della convenzione di gestione.
Nella Parte II del Disciplinare Tecnico sono riportate le Linee Metodologiche per l’inventario dei beni e la tenuta del Libro dei Cespiti richiamate dall’art. 8 della convenzione, alle quali il Gestore dovrà attenersi nel redigere l’inventario dei beni affidati in concessione e delle relative obbligazioni.
Nella Parte III del Disciplinare Tecnico sono fissati i principi generali della procedura di controllo dell’attività di gestione, principi accettati integralmente dal Gestore con la sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati. Tali principi saranno ulteriormente specificati ai fini della pratica attuazione negli atti che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Convenzione, il Concedente, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza, adotterà entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della Convenzione. In particolare, in tali atti:
1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il Gestore deve comunicare all’Autorità ai sensi dell’art. 22 della convenzione di gestione;
2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1, nonché ulteriormente specificati i contenuti dei Piani Operativi Triennali, che il Gestore deve redigere ai sensi dell’art. 14 della convenzione;
A tal riguardo il presente Disciplinare Tecnico distingue gli obblighi a carico del Gestore in due tipologie:
a) obblighi attinenti alla gestione del servizio;
b) obblighi di comunicazione dei dati del servizio.
Con la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Ambito così come modificato con delibera n. del ---/---/----, del Consorzio A.T.O. di Agrigento a seguito della proposta migliorativa dello stesso Gestore, di seguito denominato “PIANO” e specificati nei Piani Operativi Triennali, il Gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali (standar tecnici) e i livelli di qualità del prodotto e del servizio (standard organizzativi) di
cui agli Artt. 14 e 15 della convenzione, adempiendo agli obblighi di cui alla lettera a) sopra richiamata.
Adempiendo agli obblighi di comunicazione il Gestore consente, invece, al Concedente di svolgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione, ai sensi dell’art. 20 della convenzione.
Parte I – Indirizzi generali e normativa di riferimento
1. Mappa del perimetro del servizio
2. Elenco dei Comuni
1. AGRIGENTO
2. ALESSANDRIA DELLA ROCCA
3. ARAGONA
4. XXXXXX
5. XXXXXX
6. CALAMONACI
7. CALTABELLOTTA
8. CAMASTRA
9. CAMMARATA
10. CAMPOBELLO DI LICATA
11. CANICATTI'
12. CASTELTERMINI
13. CASTROFILIPPO
14. CATTOLICA ERACLEA
15. CIANCIANA
16. COMITINI
17. FAVARA
18. GROTTE
19. JOPPOLO GIANCAXIO
20. LAMPEDUSA E LINOSA
21. LICATA
22. LUCCA SICULA
23. MENFI
24. MONTALLEGRO
25. MONTEVAGO
26. NARO
27. PALMA DI MONTECHIARO
28. PORTO EMPEDOCLE
29. RACALMUTO
30. RAFFADALI
31. RAVANUSA
32. REALMONTE
33. RIBERA
34. XXXXXXX XX XXXXXXX
00. XXX XXXXXX XXXXXXX
00. SAN XXXXXXXX XXXXXX
37. SANTA ELISABETTA
38. SANTA MARGHERITA DI BELICE
39. XXXX'XXXXXX XXXXXX
00. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
00. SCIACCA
42. SICULIANA
43. VILLAFRANCA SICULA
3. Disposizioni generali
Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:
− Legge 5 gennaio 1994, n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (L.36/94);
− Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 “Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183” (DPR 236/88)
− Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) come integrato dall’art. 35 della legge 28.12.2001 n. 448 e dall’art. 14 del
D.L. 269/2003 convertito con legge 24 novembre 2003, n.326
− Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” (D.Lgs.31/2001)
− Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (D.P.C.M.4/3/96)
− Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996 “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”
− Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 “Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” (DM 99/97)
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato ”
− Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” (D.Lgs.152/99) come integrato dal D.Lgs. 258/2000;
− Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977
− Normativa Regionale in materia di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (in particolare D.P.Reg. 7 Agosto 2001).
− Normativa Regionale in materia di Lavori Pubblici
− Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.
− Statuto del Consorzio dell A.T.O. di Agrigento.
− A.P.Q. per il settore della tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del 23 dicembre 2003.
Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.
Il Gestore si impegna, comunque, a raggiungere, nei tempi indicati nel PIANO, e mantenere, i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Livelli minimi di servizio (ex D.P.C.M. 4 marzo 1996)
Alimentazione Idrica
Usi civili domestici
In coerenza a quanto stabilito nel PIANO i livelli di servizio obiettivo sono graduati nel tempo fra il breve termine ed il medio lungo termine. In coerenza a ciò, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:
a) entro anni dalla sottoscrizione della convenzione, una dotazione unitaria
giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
b) entro anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto d);
c) entro anni dalla sottoscrizione della convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,20 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto d);
d) entro anni dalla sottoscrizione della convenzione, un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il Regolamento del S.I.I. dovrà prevedere che il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati dovranno essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
e) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
Negli anni precedenti e intermedi rispetto ai precedenti, i livelli minimi di servizio sopra stabiliti dovranno essere assicurati dal Gestore al maggior numero di utenze domestiche possibile ed in ogni caso crescente, in base alla situazione infrastrutturale e della disponibilità di risorsa ereditata dalle gestioni preesistenti e degli investimenti realizzati, anche in accordo a quanto è detto nel successivo paragrafo “Standard Tecnici”.
Usi civili non domestici
Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente paragrafo “Usi civili e domestici”.
Usi non potabili
Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al precedente paragrafo “Usi civili e domestici” potranno essere ridotte sino a 50 l/ab. giorno, nel caso che all’utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l’approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui al predetto precedente paragrafo “Usi civili e domestici” ed in dipendenza della qualità dell’acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al successivo paragrafo “Acque non potabili”. Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui al precedente paragrafo “Usi civili non domestici”, tenuto conto del tipo di utenza.
Qualità delle acque potabili
La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 31/2001. Obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel PIANO; sulla base di quanto proposto nel PIANO il Gestore predisporrà entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione un piano/programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, che includerà anche i controlli qualitativi di cui al successivo paragrafo “Controlli qualitativi” e verrà sottoposto per l’approvazione all’Autorità.
Controlli qualitativi
I valori richiamati al paragrafo “Qualità delle acque potabili” sono riferiti al punto di consegna all’utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, e 8 del D. Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.
Potabilizzazione
Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente paragrafo “Qualità delle acque potabili” in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da
attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.
Acque non potabili
Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- rendere facilmente riconoscibile all’utente tale rete da quella dell’acqua potabile
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all’utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.
È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.
Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria 75/33, e successive eventuali normative.
Continuità del servizio
Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell’anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l’Autorità di Ambito, e all’utenza interessata, nonché l’assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.
Crisi qualitativa
Nei casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31/2001. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione, alle Autorità competenti, all’utenza e all’Autorità di Ambito, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, all’Autorità di Ambito le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.
Captazione e adduzione
Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000. Il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.
Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.
Perdite
Il Gestore dovrà conseguire la progressiva riduzione delle perdite di acquedotto secondo i valori obiettivo fissati nella seguente tabella desunta dal PIANO:
Tabella 1 - Piano di recupero delle perdite per l’A.T.O. Agrigento
Anni | Popolazione | V prodotto totale (Mm3) | % perdite in adduzione (valori obiettivo) | V immesso in distribuzione (Mm3) | % perdite in distribuzione (valori obiettivo) | V erogato totale (Mm3) |
Il Gestore dovrà comunque conseguire la progressiva riduzione delle perdite di acquedotto secondo i seguenti valori obiettivo minimo:
▪ entro cinque anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 20%
▪ entro dieci anni, le perdite totali (effettive e di gestione) devono essere ridotte al 7%: Il gestore, comunque, dovrà dimostrare di porre in essere con continuità tutte le azioni finalizzate a ridurre le perdite totali (effettive e di gestione) al di sotto dei superiori valori.
Servizio antincendio, fontane, ecc.
La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell’ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.
Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono mantenute a carico del Gestore.
Il Gestore provvede alla fornitura dell’acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all’alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.
Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all’interno di proprietà private, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite nel Regolamento del S.I.I.
Estensione del servizio di acquedotto
Le reti di distribuzione idrica devono essere estese a servire centri e nuclei secondo i tempi previsti nel PIANO.
Smaltimento
Depurazione
Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs.152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l’obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera fatte salve le disposizioni specifiche degli Organi che rilasciano le autorizzazioni allo scarico.
Fognatura separata
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti può essere adottato il sistema fognario separato (fognatura nera distinta dalla fognatura delle acque meteoriche) nei casi in cui, tecnicamente, economicamente ed ambientalmente risulti giustificato, ovvero in quelle situazioni in cui sia già esistente la rete separata e non sia giustificata la modifica di tale sistema fognario. Nel caso di adozione della rete fognaria separata deve essere previsto l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete delle acque nere.
Immissione in fogna
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere
tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti.
Fognature nere
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.
Allaccio alla fognatura
Ai sensi dell’art.45, comma 4, del D.Lgs.152/99 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza del Regolamento del servizio idrico integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l’allaccio.
Controllo
Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore dovrà formalizzare il Piano di rilevamento delle utenze fognarie, in attuazione dell'art. 49, 2° comma del D. Leg. n° 152/99. Il suddetto piano deve prevedere l’istituzione di un servizio di controllo di detti allacci con compiti di monitoraggio e verifica.
Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dall’Autorità; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I. fissata nel PIANO.
Nell’ambito del suddetto piano il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all’acquedotto.
Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime che saranno specificate nei successivi atti da emanarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell’art. 20 comma 2 della stessa convenzione e dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell’autorizzazione e l’anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Per tali utenze, il Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e fornire apposite prescrizioni per l’adeguamento degli scarichi.
Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.
Servizio di depurazione
Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti nell’allegato 5 del D.Lgs.152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi regionali in materia in vigore.
Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità.
Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero della Sanità del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla
G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.
Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri.
Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all’allegato 5 del D.Lgs.152/1999.
Gli impianti saranno dotati di idonei sistemi di telecontrollo.
Piano di emergenza
Il Gestore proporrà, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, e adotterà, a seguito della relativa approvazione da parte dell’Autorità, il Piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione con l'indicazione di tutte le misure da adottarsi in caso di fuori uso dei vari impianti depurativi o dei collettori principali di immissione. Gli oneri connessi alla suddetta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del S.I.I. del PIANO.
Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. 152/99
Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito, il Gestore deve provvedere alle seguenti disposizioni:
− Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal PIANO;
− Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
▪ del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
▪ della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
▪ della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel Piano di Ambito il Gestore deve sottoporre le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 152/99, salvo deroghe, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il Gestore del servizio idrico integrato è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue, previa comunicazione all’Autorità competente, purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, rispettino i valori limite di cui all’art. 28 e provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale di
cui alla L. 36/94. Le tipologie di rifiuto autorizzate allo smaltimento negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si limitano ai seguenti:
− Acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
− Materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
− Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile.
Organizzazione del Servizio
Il Gestore si avvale, ai sensi dell’art. 26 della L.36/94, di un adeguato sistema di telecontrollo e di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard di convenzione e delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio. Le modalità di organizzazione del sistema di telecontrollo dovranno essere comunicate preventivamente al Concedente.
Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore redigerà, sottoponendolo ad approvazione preventiva del Concedente, e successivamente adotterà, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9. del
D.P.C.M. 4 marzo 1996. Tale piano individua, fra l’altro, le modalità di comunicazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché quelle per garantire la fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Gli oneri connessi alla suddetta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del
S.I.I. del PIANO.
Adottando le misure previste nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio e nel Piano di emergenza, e avvalendosi del laboratorio di analisi di cui al punto precedente, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità e il controllo degli scarichi nei corpi recettori.
Entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore dovrà formalizzare il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio, sulla base dello schema da lui proposto in sede di offerta, che includa la ricerca e il recupero delle perdite idriche e fognarie, in ossequio del regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 dell’8 gennaio 1997 ed alle indicazioni contenute nel PIANO nel paragrafo dedicato al “Progetto Conoscenza” da realizzarsi nei primi 18 mesi di esercizio del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio dovrà comprendere almeno i temi che seguono:
▪ analisi e recupero delle perdite nelle reti di distribuzione idrica;
▪ interventi volti alla corretta e completa misura dell’acqua;
▪ analisi dello stato effettivo degli impianti di depurazione (qualità delle acque);
▪ monitoraggio della qualità delle acque;
▪ studio della funzionalità delle reti fognarie;
▪ interventi necessari per eseguire differenti pratiche gestionali, sia ordinarie sia di emergenza;
▪ altri interventi per il raggiungimento di obiettivi (di servizio o aziendali), che il gestore sceglierà per il breve e medio termine.
A tale piano deve essere anche allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni con registrazione continua dei dati. Tutte le attività di valutazione delle perdite sono comprese tra i costi operativi, mentre i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie sono conteggiate, come detto, tra gli investimenti nel PIANO.
Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dall’Autorità; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I. fissata nel PIANO.
Il Gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti e le migliori tecnologie messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
− le strumentazioni in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (contatori, misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo); un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
− un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
− un servizio telefonico per garantire tempestive ed attendibili informazioni agli utenti e per consentire la possibilità di effettuare pratiche per via telefonica attraverso una struttura apposita presente per almeno 10 ore nei giorni feriali e 5 ore il sabato (la risposta automatica è ammessa solo “di ripiego”);
− un sistema di comunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Tra le misure che il Gestore può adottare si
prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione. Il modello deve rispondere all’esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:
− ottimizzazione della distribuzione,
− minimizzazione dei costi di esercizio,
− ottimizzazione dei costi di energia elettrica,
− costituzione di riserve potabili,
− controllo di efficienza degli impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione,
− controllo della qualità e quantità del prodotto,
− ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali,
− programmazione della gestione delle emergenze secondo predeterminati livelli di magnitudo e periodicità di ricorrenza.
Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.
5. Regime dei lavori
Lavori di manutenzione e riparazione
Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere ad esso affidate in concessione ai sensi dell’art. 7 comma 2 della convenzione di gestione.
In particolare il Gestore deve disporre le seguenti attività:
− mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere e degli impianti;
− ripristino della funzionalità delle opere e degli impianti;
− mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere e degli impianti;
− sostituzione di opere, impianti, macchinari e loro parti, giunti al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione hanno raggiunto una frequenza e/o un’onerosità giudicate antieconomiche;
− sostituzione di opere e impianti non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;
− modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
− modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
− modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.
Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.
La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere e strutture meccaniche e le macchine ed attrezzature elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, muri di contenimento, opere a verde, ecc.
Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.
Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.
I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.
Interventi per il recupero funzionale dei cespiti
Il Gestore deve provvedere all’esecuzione degli interventi previsti nei Piani di Manutenzione Straordinaria compresi nel PIANO e nei relativi Piani Operativi Triennali (POT).
Interventi di sostituzione di opere e impianti
Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e altre infrastrutture, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel PIANO e nei relativi POT.
Eventuali rinnovamenti di opere, impianti e macchinari che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali non imputabili ad inadempimento del Gestore agli obblighi di manutenzione ordinaria e programmata, o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l’Autorità di Ambito sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore secondo quanto previsto nella convenzione.
Realizzazione di nuove opere e impianti
Il Gestore è tenuto ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel PIANO e nei relativi POT, e sotto la vigilanza del Concedente.
Piani Operativi Triennali
Gli interventi previsti nel PIANO sono riepilogati in relazione agli obiettivi strutturali o “standard tecnici” che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal PIANO
stesso; tali obiettivi sono altresì articolati in Piani Operativi Triennali, come di seguito specificato.
Il Gestore nell’ambito del POT dovrà definire il dettaglio degli interventi che intende realizzare e delle infrastrutture sulle quali intende intervenire per il conseguimento degli obiettivi complessivi ed intermedi fissati nel PIANO come standard tecnici.
La verifica della puntuale e corretta realizzazione del Programma degli Interventi, così come articolato nel POT - di cui all’art. 14 comma 5 della Convenzione, avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte del Concedente, di una serie di variabili tecniche definite nella parte III del presente Disciplinare Tecnico.
Il POT deve pertanto contenere:
▪ una relazione generale che permetta al Concedente di seguire la strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli interventi, nonché priorità prescelte e gli effetti attesi in merito al raggiungimento degli standard;
▪ l’elenco completo e dettagliato degli interventi che il Gestore intende effettuare nel relativo triennio, articolato sulla base degli obiettivi prefissati dall’Autorità;
▪ gli effetti fisici derivanti dagli interventi;
▪ le eventuali variazioni sulla gestione del servizio;
▪ le tecnologie di realizzazione degli interventi e di gestione delle opere realizzate e del servizio reso, che il Gestore intende adottare;
▪ gli effetti ambientali degli interventi programmati.
Per ciascun obiettivo intermedio, il Gestore dovrà fornire nel POT almeno i seguenti dati:
▪ Elenco degli interventi, distinti per Comune, che intende realizzare per ognuno dei 3 anni di programmazione o delle opere già esistenti sulle quali intende intervenire;
▪ Ripartizione degli interventi che intende effettuare nei tre anni;
▪ Importo complessivo degli investimenti stimati per raggiungere l'obiettivo;
▪ Fonti di finanziamento (tariffe, fondo perduto, etc) programmate;
▪ Codice di riferimento dell'intervento nel PIANO e dell'opera nel database delle infrastrutture relativa.
Per ogni variabile tecnica definita il POT indicherà i seguenti parametri: variabile; unità di misura della variabile; valore attuale della stessa, livello (o valore) obiettivo da raggiungere, anno di raggiungimento dell’obiettivo e progetti previsti dal POT, connessi a ciascun obiettivo; incidenza percentuale dell’obiettivo sul totale degli obiettivi strutturali ai fini dell’applicazione della penale in caso di mancato conseguimento.
Il POT deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nel PIANO e deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare e con l’indicazione dell’ordine di priorità.
I progetti preliminari devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall’art. 18 del D.P.R.
n. 554 del 21.12.1999, apposita relazione economico – finanziaria che evidenzi gli obiettivi specifici dell’intervento, la coerenza con gli obiettivi del PIANO e gli effetti fisici ed economici attesi.
Gli standard per i trienni successivi al primo verranno definiti a conclusione dell’operazione di revisione del triennio concluso.
La procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal Gestore in attuazione del PIANO e dei POT ha il fine di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, la penale
Allacciamenti
Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla conduttura stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell’utente) nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.
Oneri a carico del Gestore
Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l’intera durata della convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle normative e migliori tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare al Concedente, al termine del rapporto, impianti funzionali all’espletamento dei servizi.
Per l’uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli Comuni compresi nell’Ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.
Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.
Il Gestore in particolare è tenuto a provvedere:
− all’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (con designazione dei collaudatori da parte del Concedente) secondo la normativa vigente;
− all’affidamento dei lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale, regionale e comunitaria in materia di opere pubbliche;
− alle attività di conduzione dei lavori;
− alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l’occupazione e l’espropriazione delle aree necessarie, l’imposizione di servitù, l’ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all’acquisizione di beni e diritti occorrenti per l’esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.
Il Gestore si adopererà al fine di ottenere ogni autorizzazione, concessione, permesso, ed ogni altro atto necessario all’esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerenti il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), così come definiti nel PIANO, nei tempi e con le modalità necessari all’esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel PIANO.
Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, il Concedente, supporterà con la massima diligenza le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.
Gravano altresì sul Gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione di strade o terreni provinciali o statali. Gli adempimenti necessari all’esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del Gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità.
Esecuzione d’ufficio da parte dell’Autorità di lavori di manutenzione e riparazione
In caso di inadempienza grave del Gestore, per la quale vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico.
Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla Carta del Servizio, il Concedente ha facoltà di far eseguire d’ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al Gestore.
6. Gestione del servizio idrico integrato
Il regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)
L’erogazione del servizio agli utenti è disciplinata ed avviene in base ad un regolamento del S.I.I. che il gestore deve adottare ai sensi dell’art. 24 della convenzione di gestione. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.
Il Gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del servizio idrico intergrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.
Nel Regolamento del S.I.I. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all’utenza per la realizzazione degli allacciamenti di tutti i tipi.
Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento
Il Gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l’esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessarie a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione al fine di garantire la corretta erogazione dei servizio ad esso affidati.
Per i fini di cui al precedente comma il Gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli Enti Locali appartenenti all’Ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive, linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell’acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del Piano di Ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.
Fonti di approvvigionamento e scarichi
Il Gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel Piano di Ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il Gestore proporrà al Concedente soluzioni alternative o integrative.
Risparmio idrico
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.36/94, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs.152/99, il Gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell’acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:
− risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca delle perdite programmata su ciclo pluriennale);
− studio della convenienza all’installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
− installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
− diffusione e promozione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.
Il Gestore trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture, nonché all’Autorità di Ambito, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con D.M. 99/1997.
Ottemperanza alla legislazione vigente
La progettazione e la realizzazione dei lavori, l’esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d’igiene vigenti.
Per la disciplina dell’economia idrica, per la protezione delle acque dall’inquinamento così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM 4/03/96, ai sensi dell’art.4, comma 1°, lett. a) e b) della L.36/94 e successive modifiche e integrazioni.
Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.36/94, a garanzia dell'interesse degli utenti.
Parte II – Linee metodologiche per l’inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti
Definizioni
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell’organizzazione permanente delle imprese. Per la corretta classificazione dei beni nell’ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti Gestori del S.I.I., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto in tre macro classi:
▪ beni di proprietà del soggetto Gestore o acquisiti dallo stesso;
▪ beni ottenuti in concessione dai comuni;
▪ eventuali altri beni ottenuti in concessione da enti diversi dai comuni.
In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al Gestore all’atto della stipula della convenzione sia quelli realizzati successivamente.
Tali beni andranno restituiti da parte del Gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Ciò significa che spetteranno al Gestore gli interventi di manutenzione straordinaria su tali beni e che tali beni costituiranno “beni gratuitamente devolvibili” al termine del periodo di concessione.
Tra i beni acquisiti e/o costruiti dal Gestore assumono rilevanza particolare le reti e le altre opere facenti parte integrante della dotazione del servizio che, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all’Autorità di Ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile. Tali beni costituiscono quindi “beni devolvibili non gratuitamente”.
La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all’interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze tra le stesse in termini di:
- iscrizione in bilancio,
- iscrizione nel libro dei cespiti,
- processo di ammortamento,
- vincoli di restituzione.
I beni affidati in concessione sono quelli inventariati secondo la procedura di cui all’art. 8 della Convenzione e le linee metodologiche di seguito riportate.
Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di gestione, il Gestore entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione dovrà ultimare l’inventario definitivo dei beni affidati in concessione.
L’inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza, conservazione ed efficienza di singole opere od impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio.
Il Gestore procederà all’inventario dei beni affidati sulla base delle specifiche di seguito proposte nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dal Concedente.
Scopo dell’inventario è quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto Gestore. Per questi motivi l’inventario deve essere completo e sufficientemente dettagliato. Le fasi della procedura di inventario sono individuabili in:
- ricognizione,
- classificazione,
- identificazione,
- valutazione.
La completa e corretta osservanza delle modalità e dell’iter logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.
Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, deve essere redatta una tabella relativa.
Gli investimenti effettuati dal Gestore per rinnovi/ricostituzioni di beni, così come quelli per la realizzazione di nuovi impianti, estensione reti e potenziamenti in genere delle infrastrutture del sistema idrico, fognario e depurativo, nel corso del contratto saranno ascritti al patrimonio del Gestore a termini di legge; alla fine di ciascun anno gli interventi realizzati saranno oggetto di specifica appendice dell’inventario definitivo dei beni risultante dalla procedura di cui all’articolo 8 della Convenzione.
Verifiche dell’inventario da parte del Concedente
In relazione a quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione, il Gestore dovrà ultimare le operazioni di inventario nel termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della
Convenzione e trasmettere l’inventario, su supporto informatico, al Concedente, unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguita per l’operazione di inventario.
Il Concedente entro i 3 (tre) mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del Gestore provvederà alla verifica dell’attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il Gestore presterà al Concedente il supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.
Il processo di inventario si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l’elenco definitivo degli stessi.
Struttura e composizione del Libro dei Cespiti
Il Libro dei Cespiti ammortizzabili è l’elaborato che raccoglie sistematicamente le informazioni e i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni.
Il Libro deve essere stampato annualmente ai sensi della normativa civilistica e fiscale vigente. Lo stesso elaborato assume, altresì, la funzione di strumento informativo ai fini della trasmissione dei dati al Concedente.
A tal fine, il Gestore è tenuto a trasmetterlo ogni anno al Concedente, in forma cartacea e su supporto informatico, provvedendo al suo costante aggiornamento.
La definizione delle caratteristiche e delle informazioni sulla gestione dei cespiti ammortizzabili, strumentali alle necessità informative del Concedente, sarà contenuta negli atti che la medesima adotterà entro 12 (dodici) mesi dalla stipulazione della convenzione di gestione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 2 della stessa convenzione di gestione.
Parte III – Principi generali in materia di controllo
Livelli di servizio.
Elementi per la definizione della qualità del servizio
Si definiscono “standard tecnici” gli elementi della qualità del servizio che, per essere conseguiti, necessitano inevitabilmente di interventi infrastrutturali la cui utilizzazione/gestione determina gli effetti sulla qualità del servizio. Detti elementi sono definiti attraverso “variabili tecniche”
Gli obiettivi strutturali previsti dal PIANO e dai POT sono classificabili come standard tecnici.
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere o raggiungere gli standard tecnici nei tempi previsti dal PIANO e che sono dettagliati e specificati nei POT.
Si definiscono “standard organizzativi” gli elementi della qualità del servizio connessi ad azioni ed organizzazione e non abbisognano di interventi infrastrutturali. Detti elementi sono definibili attraverso “variabili organizzative o fattori di qualità del servizio”
I livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui all’art. 15 della convenzione sono classificati come “standard organizzativi”.
Standard tecnici
La verifica della puntuale e corretta realizzazione degli Interventi previsti dal PIANO, così come articolati nel POT avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte del Concedente, di una serie di variabili tecniche.
Le variabili tecniche sono ricavabili dal PIANO e dal relativo POT, attraverso la riconduzione di tutti o di parte degli interventi in esso previsti nell’ambito delle diverse variabili individuate.
Si tratta, in via indicativa, delle seguenti variabili:
A) Servizio di Acquedotto
1) Copertura del servizio
2) Dotazioni per l’utenza, portate e carico idraulico
3) Protezione delle fonti di approvvigionamento
4) Trattamento minimo di disinfezione per la risorsa utilizzata
5) Assenza dei parametri in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/01 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
6) Funzionalità opere di presa
7) Perdite nelle reti di adduzione e distribuzione
8) Capacità di compenso nelle reti
9) Funzionalità impianti di potabilizzazione
10) Funzionalità impianti di pompaggio
11) Eliminazione infrastrutture realizzate con materiali nocivi
B) Servizio di Fognatura
12) Copertura del servizio
13) Adeguamento ai requisiti del D. Lgs. 152/99 e delle leggi regionali
C) Servizio depurazione
14) Copertura del servizio
15) Funzionalità degli impianti
16) Adeguamento scarichi ai requisiti del D. Lgs. 152/99 e delle leggi regionali
17) Grado di utilizzo degli impianti
D) Interventi generali
18) Realizzazione del “progetto conoscenza” e del piano di monitoraggio e controllo sul territorio per valutare il rischio e la salvaguardia dell’ambiente.
19) Completamento e buon funzionamento del sistema di misura della risorsa e accuratezza dei bilanci idrici
20) Estensione della misura a contatore e messa a norma dei contatori esistenti
21) Estensione del telecontrollo ai principali impianti e reti
Le parti si danno atto che la procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal Gestore in attuazione del PIANO e dei POT ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti dall’Autorità e assunti dal Gestore nel PIANO e nei POT e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penali.
Standard organizzativi
La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall’Autorità mediante il controllo di specifici “fattori di qualità del servizio”, suscettibili di misurazione tramite opportuni indicatori.
Il Gestore dovrà produrre la proposta di un set di “fattori di qualità” - facendo riferimento a quanto riportato negli schemi da lui proposti della Carta dei Servizi e del Regolamento del S.I.I. - con la indicazione, per ciascun fattore: a) dei parametri (o algoritmi) oggettivamente rilevabili atti a definire il livello del fattore stesso; b) del valore standard da assumere a riferimento del giudizio di avvenuto conseguimento; c)
dell’incidenza percentuale del peso del singolo fattore sul totale dei fattori che compongono il set proposto ai fini dell’applicazione della penale in caso di parziale mancato rispetto dello standard. L’Autorità, negli atti di indirizzo tecnico che lo stesso emanerà entro dodici mesi dall’affidamento del servizio fissa le modalità di rilevamento degli indicatori, e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonché le procedure di controllo. I fattori da considerare dovranno fare riferimento ai seguenti principali aspetti:
▪ rapporto con l’utenza;
▪ continuità del servizio;
▪ tempi di intervento;
▪ qualità dell’acqua erogata e dell’acqua scaricata.
Penali
L’accertamento della non ottemperanza degli obblighi previsti dalla Convenzione e dal presente Disciplinare per i quali è espressamente prevista una penale, comporta l’adozione da parte del Concedente del relativo provvedimento di applicazione che viene immediatamente notificato al Gestore e produce i relativi effetti secondo quanto previsto all’articolo 37 della Convenzione.
Mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standard tecnici) fissati nei POT (art. 37 comma 1 lett. a) della convenzione)
Il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi strutturali fissati nei POT comporta l’applicazione di una penale di importo pari al 10% del fatturato del triennio di riferimento, per ogni anno di ritardo. In caso di mancato conseguimento di alcuni degli obiettivi la penale sarà determinata quale frazione della penale di cui sopra in rapporto all’incidenza % degli obiettivi non conseguiti sul totale. Per ritardi fino a 11 mesi si applica la quota di penale in dodicesimi
Mancato o parziale raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di servizio (standard organizzativi - art. 37 comma 1 lett. b) della convenzione)
La penale per il mancato conseguimento del valore obiettivo per tutti i “fattori di qualità” assunti per la valutazione degli obiettivi di servizio (standard organizzativi) come specificati nel presente Disciplinare Tecnico sarà pari al 5% del fatturato dell’anno. In caso di mancato rispetto di una parte dei valori standard fissati, la penale sarà determinata quale frazione della penale di cui sopra in rapporto all’incidenza % dei fattori non conseguiti sul totale.
Mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall’ Art , 21 e 22 della Convenzione (art. 37 comma 1 lett. c) della convenzione
Per ogni inadempienza accertata verrà applicata la penale variabile da euro 2.000 a euro 10.000; nel caso di ritardi nelle comunicazioni verrà applicata una penale variabile da euro 500,00 ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
mancata adozione/consegna nei termini previsti dalla convenzione di Piani e documenti (art. 37 comma 1 lett. d) della Convenzione)
1. Per ogni anno di ritardo, rispetto ai tempi fissati nella Convenzione, negli adempimenti relativi ai documenti di seguito indicati, sarà applicata una penale di importo pari al 2% del fatturato annuo previsto dal PIANO:
• Piano di gestione delle interruzioni del servizio;
• Piano di emergenza per crisi idriche;
• Piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione;
• Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio;
• Manuale della sicurezza;
• Piano/programma di verifica della qualità delle acque potabili;
2. Per ogni anno di ritardo, rispetto ai tempi fissati nella Convenzione, negli adempimenti relativi ai documenti di seguito indicati, sarà applicata una penale di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal PIANO:
• Carta dei servizi idrici integrati;
• Regolamento del S.I.I.;
• Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
• Inventario definitivo dei beni affidati in concessione;
• Adozione e certificazione del Sistema di Qualità secondo norme UNI 9000;
3. Le penali per ritardi inferiori all’anno, ma comunque superiori al mese, saranno calcolate proporzionalmente.
Ulteriori inadempienze e relative penali
• mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata:
per ogni inadempienza accertata verrà applicata la penale variabile da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00; verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata e eventuali danni derivanti da tale mancanza;
• mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi:
qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo verrà applicata una penale variabile da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00, e verrà inoltre addebitato il costo delle eventuali analisi di verifica secondo le tariffe di mercato;
• ritardato od omesso versamento delle spese di funzionamento della STO e dell’ATO:
in caso di ritardo nel versamento di quanto previsto all’art. 13 della Convenzione verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo. Decorsi 90 giorni il Concedente procederà come previsto all’articolo 38 della Convenzione;
• mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri:
l'incompleta o inesatta compilazione, il ritardo nelle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione di una penale che, in base alla gravità dell'inadempienza, sarà di importo compreso tra euro 1.000,00 e euro 3.000,00;
Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati.