CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
I.P.A.B. “XXXXX XXXXXXXX” Centro di servizi alla persona
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura in lotto unico delle derrate alimentari e dei generi vari necessari alla preparazione di pasti per la refezione degli ospiti e del personale dell’I.P.A.B. “Xxxxx Xxxxxxxx” Centro di Servizi alla Persona.
Il corrispettivo che verrà erogato viene quantificato sulla base delle presenze effettive degli ospiti (e va a remunerare la giornata alimentare completa come descritta al successivo art. 5) e sulla base dei pasti mensa dipendenti (e va a remunerare il pasto effettivo).
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di un anno con decorrenza 01.05.2014 – 30.04.2015.
L’Ente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della ripetizione del servizio per il periodo di mesi 12 nella forma della ripetizione di servizi analoghi di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, per mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
L’estensione della durata del contratto potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione sulla fornitura prestata e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato. Dei presupposti e dei termini del rinnovo si darà atto in apposito verbale.
E’ fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotta successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.
Durante il periodo di rinnovo, ovvero durante il periodo di indizione della nuova gara e fino ad un massimo di mesi sei dalla scadenza naturale, l’Assuntore dovrà eseguire il servizio, in regime di proroga tecnica, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.
L’Appaltante si riserva la possibilità di revisionare le clausole del contratto e dei capitolati in funzione delle proprie mutate esigenze solo con atti aggiuntivi sottoscritti da entrambe le parti.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
A titolo indicativo si precisa che le giornate alimentari complete saranno 95.995 circa con base d’asta pari a € 2,90.= e i pasti (o pranzo o cena) per i dipendenti saranno 10.160 con base d’asta pari a € 1,30.=.
L'importo annuo presunto della fornitura posto a base di gara è pari a € 291.593,50.= oltre I.V.A. L’importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto è stabilito in € 583.187,00.= oltre I.V.A. che potrà essere ridotto o aumentato del 30% da parte dell’Ente ferme restando le condizioni contrattuali di affidamento, senza che l’impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Altre variazioni sono previste dalla normativa vigente.
Si precisa che gli oneri della sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono pari a 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le stesse sono di minimo livello. Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il RUP del medesimo, coadiuvato dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, in apposita riunione consegnerà peraltro al Responsabile della Ditta aggiudicataria sia le istruzioni per l’accesso e lo scarico della merce a Magazzino, sia la planimetria per accedere al medesimo che dovranno sempre accompagnare i mezzi utilizzati.
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in aumento sull’importo di gara.
Nel prezzo offerto deve intendersi compresa, oltre all’utile d’impresa, la spesa che deve rendersi necessaria per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d’arte, ivi compreso ogni onere relativo alla sicurezza afferente l’esercizio della propria attività d’impresa e connessa con l’esecuzione del contratto. I prezzi della fornitura sono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa e sono altresì comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria.
ART. 4 – PERIODO DI PROVA
I primi sei mesi di fornitura sono da considerarsi come periodo di prova. Qualora durante tale periodo la fornitura risultasse eseguita in maniera non soddisfacente, l’Ente, previa duplice contestazione d’addebito non fondatamente contestata, potrà recedere anticipatamente dal contratto. Qualora il periodo di prova venga valutato positivamente la fornitura verrà considerata automaticamente affidata per l’intero periodo contrattuale.
ART. 5 – GIORNATA ALIMENTARE
A titolo indicativo si prevede la fornitura di un numero di giornate alimentari annue pari a 95.995 per gli ospiti (colazione, pranzo e cena), 7.300 pasti per gli operatori socio assistenziali e n. 2.860 pasti per i dipendenti mensa dell’Ente.
Per giornata alimentare si intende colazione, pranzo, merenda e cena. Il pranzo e la cena devono essere composti da primo, secondo, contorno e dessert in base alle portate indicate nei menù Allegato 2) e rispettando le grammature indicate nell’Allegato 3). Le giornate alimentari possono essere spostate interamente o
parzialmente durante la durata della stagionalità di ciascun menù, nel rispetto della frequenza e della tipologia degli alimenti proposti nel menù.
Si precisa che non è oggetto del presente appalto, in quanto già aggiudicati:
• la fornitura di frutta e verdura fresca;
• la fornitura di pane fresco, pane biscottato, pane grattugiato e gnocchi freschi;
• la fornitura di prodotti concentrati e solubili per la produzione della prima colazione e la fornitura di succhi di frutta con fruttosio.
ART. 6 – TABELLE MERCEOLOGICHE
Nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono precisate le caratteristiche merceologiche dei generi alimentari oggetto di fornitura.
Poiché l’Amministrazione si riserva di acquistare presso la Ditta assegnataria alcuni generi alimentari che non costituiscono oggetto del presente capitolato, a completamento dei prodotti elencati negli allegati, il fornitore dovrà inoltre presentare la lista completa dei prodotti alimentari commercializzati di corrente impiego alberghiero.
In questa lista, comprensiva anche di prodotti biologici, dovrà essere indicata la percentuale di sconto applicata sui listini: tale prezzo costituirà il prezzo massimo vincolante per tutto il periodo della fornitura a partire dal quale verrà contrattato il prezzo definitivo per ogni acquisto. La suddetta lista dovrà essere inserita nella busta
C) Offerta economica.
ART. 7 – PRESCRIZIONI GENERALI
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di prima qualità ed essere conformi alle norme vigenti, nazionali e comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio, nonché per quanto attiene all’imballaggio, al confezionamento, all’etichettatura (obbligatoriamente in lingua italiana) ed al trasporto.
Detta normativa, vigente e futura, costituisce e costituirà ad ogni effetto parte integrante del presente capitolato.
In particolare, è vietata la fornitura di sostanze alimentari:
- private, anche in parte, delle loro sostanze nutritive;
- mescolate a sostanze di qualità inferiore;
- trattate in modo da contraffarne la composizione naturale;
- in cattivo stato di conservazione;
- contenenti cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dalla legge;
- insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione, sofisticazione, adulterazione, edulcolorazione non consentite dalla legge o comunque nocive alla salute;
- colorate artificialmente con colori non permessi;
- contenenti residui di prodotti utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante;
- contenenti residui provenienti da contenitori dichiarati tossici per l’uomo;
- contenenti residui o componenti non compresi tra gli additivi alimentari consentiti dalla legge e dal Ministero della sanità;
- appartenenti alla categoria dei prodotti modificati geneticamente (OGM).
Le sostanze prive di potere nutritivo o impiegate a scopo non nutritivo, aggiunte alla massa o alla superficie degli alimenti per conservarne nel tempo le caratteristiche chimiche, fisiche o fisiche-chimiche, per evitarne l’alterazione spontanea o per impartire ad essi particolari caratteristiche di aspetto, di sapore o consistenza sono in ogni caso considerate additivi chimici, e quindi lecite solo se autorizzate dalla legge. E’ obbligo della Ditta aggiudicataria consegnare per tutta la durata della fornitura unicamente gli stessi prodotti offerti in sede di gara (stesso marchio commerciale, stesso stabilimento di provenienza, stesse caratteristiche qualitative e quantitative,
stesso confezionamento, ecc).
Eventuali variazioni dovranno essere giustificate e comunque concordate e autorizzate preventivamente dalla Responsabile del Servizio Ristorazione dell’Ente.
ART. 8 - DETERMINAZIONE PREZZI ED EVENTUALE LORO REVISIONE
Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa i prezzi offerti in gara per i prodotti alimentari si intendono fissi sino al termine del primo anno di fornitura, dopo di che è ammessa ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 la loro revisione.
Entro il 30 settembre del primo anno di validità del contratto ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo adeguatamente motivata.
Per quanto riguarda la Stazione appaltante, la revisione potrà essere concessa solo previa apposita istruttoria condotta dal RUP del contratto che accerti la fondatezza della richiesta.
In mancanza dei dati di riferimento per l’adeguamento dei prezzi, previsti dall’art. 7, comma 4, lett. C) e comma 5, del D.Lgs.vo n. 163/06, la percentuale di revisione non potrà essere superiore alla variazione percentuale media dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (foi) del solo anno precedente
ART. 9 – MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
L’Ente userà una modulistica appropriata nella quale la quantità e la qualità delle derrate siano ben evidenziate e in ogni modo rispettino le caratteristiche merceologiche degli alimenti.
Gli ordini verranno comunicati, a mezzo telefax o con mezzi di trasmissione informatici, sulla base di una programmazione settimanale, entro 48 ore dalla consegna delle derrate, con possibilità in casi eccezionali di provvedere a variazioni entro 24 ore dalla stessa.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i prodotti alimentari oggetto di fornitura all’interno del magazzino della Cucina Centrale dell’Ente. La consegna delle quantità
ordinate avverrà, a spese ed a rischio della ditta aggiudicataria, al mattino dalle 8.00 alle 11.00 secondo il seguente calendario settimanale:
Martedì: carne varia (avicola, coniglio, vitellone vitello, puledro ecc) formaggi stagionati e formaggi freschi, generi vari (acqua, vino, olio aceto, ecc), prodotti surgelati;
Venerdì: formaggi freschi e latticini, carne varia (avicola, coniglio, vitellone vitello, puledro ecc), prodotti surgelati.
Inoltre la consegna delle derrate dovrà essere franco magazzino della Cucina Centrale dell’Ente, compreso lo scarico e la sistemazione della merce nelle celle frigorifere, secondo le indicazioni del personale addetto. Qualora la consegna dovesse essere effettuata dopo le ore 11.00, la merce non verrà accettata e la ditta aggiudicataria dovrà consegnarla il giorno seguente.
Il suddetto calendario potrà subire variazioni sulla scorta di nuove esigenze gestionali della cucina, in base a condizioni climatiche particolari od altre cause.
Il trasporto della merce deve essere eseguito con veicoli attrezzati allo scopo, ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Per i prodotti alimentari ordinati a peso la merce deve essere fornita al netto, in particolare per i prodotti surgelati e per i prodotti conservati in scatola sott’olio o sott’aceto.
Eventuali eccedenze superiori al 10% non autorizzate verranno rese e pertanto non pagate. Per i prodotti a peso sgocciolato o glassati, dovranno essere indicati in etichetta il peso lordo ed il peso sgocciolato o privo dell’acqua di glassatura.
Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne permettano un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, riportanti la provenienza del prodotto.
In linea generale la consegna dei prodotti secchi oggetto di fornitura dovrà avvenire utilizzando carrelli roll zincati con tre sponde.
I prodotti freschi da conservare in frigorifero a temperatura + 2 / + 8° (salumi, carni, uova, formaggi) devono essere preparati e preferibilmente consegnati su bancale unico tipo Europallet (80x120) reggiati con pellicola trasparente.
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale o dei trasportatori, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura.
Alla ditta fornitrice è data facoltà di consentire la consegna di generi di vitto direttamente da parte del subappaltatore di cui abbia esplicitamente indicato in sede di gara la ragione sociale, stabilimento di produzione, tipologie e marchi di prodotto.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere in xxxxx xx xxxxxxxxx x’xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dei prodotti in consegna nel rispetto delle specifiche presentate in sede
di gara, così come dovrà sostituire marche di prodotti che non trovino il gradimento degli anziani.
ART. 10 – MANCATA O RITARDATA CONSEGNA
Il fornitore o il subappaltatore dovrà comunicare all’Ente, tempestivamente e comunque prima della consegna, i prodotti non reperibili sul mercato. Gli stessi prodotti dovranno essere sostituiti con altri prodotti di pari qualità e prezzo entro le ventiquattro ore successive. In mancanza, l’Ente si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando alla Ditta inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e prezzo contrattuale.
ART. 11 – BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO
Nelle bolle di accompagnamento dovranno essere indicate e dichiarate tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa delle merci consegnate, in particolare il peso sgocciolato e la percentuale di glassatura.
E’ fatto espresso obbligo per la Ditta aggiudicataria di indicare sulla bolla di consegna e sulla conseguente fattura dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1) la descrizione analitica del prodotto con la sua provenienza.
ART. 12 – COORDINATORE RESPONSABILE
La ditta aggiudicataria dovrà nominare un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l’Ente in possesso di esperienza e qualifica professionale ed il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all’Ente prima dell’inizio del servizio. In particolare tale figura dovrà garantire i seguenti compiti:
1. interfacciamento con il RUP ed il Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di garantire un approvvigionamento sistematicamente efficace;
2. interfacciamento con il Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di garantire un’ottimizzazione efficace dell’utilizzo delle derrate alimentari.
ART. 13 – ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA
Per il presente appalto, in applicazione all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ente ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti ed alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nell’Allegato 4) DUVRI, che definisce il costo della sicurezza pari a € 0,00.=.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa aggiudicataria, resta immutato l’obbligo gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
La ditta aggiudicataria può presentare proposte di integrazione alla valutazione dei rischi effettuata dalla stazione appaltante, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell’ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza.
ART. 14 – PAGAMENTO FATTURA
La ditta fornitrice dovrà presentare, con cadenza mensile, un’unica fattura riepilogativa delle forniture effettuate direttamente o dai subappaltatori entro il mese successivo a quello di fornitura.
Accertata la regolarità di quanto fatturato, il relativo pagamento avverrà a mezzo mandato tramite il Tesoriere dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 62 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e, per tutte le altre merci, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture (da inviare tramite posta elettronica certificata a xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO. SUBAPPALTO
Alla ditta fornitrice è vietato cedere o subappaltare successivamente all’aggiudicazione il presente contratto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo maggior danni accertati.
Il subappalto a terzi di parti della fornitura è subordinato alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Si evidenzia in questa sede che l’aggiudicatario, per essere ammesso all’autorizzazione al subappalto, deve rispettare le seguenti condizioni:
- la ditta concorrente all’atto dell’offerta abbiano indicato le forniture che intendono subappaltare;
- l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui all’art. 38;
- che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.
La stazione appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi esclusivamente a favore dell’impresa aggiudicataria; è fatto obbligo a quest’ultima di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’impresa medesima al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 16 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva viene costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 alla ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, la stazione appaltante potrà ritenere sul deposito cauzionale o crediti derivanti dal capitolato speciale di appalto; nel qual caso la ditta aggiudicataria è obbligata al reintegro della cauzione definitiva entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il deposito cauzionale potrà essere trattenuto come acconto sull’ammontare dei danni da liquidarsi.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria versata per la partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 18 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di ospiti, di persone o di beni, tanto dell’impresa stessa quanto dell’Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l’impresa possa arrecare agli ospiti, all’Ente, ai dipendenti e collaboratori dello stesso, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da tossinfezione alimentare.
I massimali della polizza non devono essere inferiori a quelli che seguono:
- € 2.000.000,00.= per sinistro per anno assicurato;
- € 500.000,00.= per persona per ogni sinistro;
- € 250.000,00.= per danni alle cose per ogni sinistro.
I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa risultata aggiudicataria anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di cui sopra.
ART. 19 – CONTROLLO MERCI
La prosecuzione del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.
Nel caso in cui tali verifiche di qualità evidenzino carenze pregiudizievoli alla qualità del servizio di ristorazione, l’Ente ha facoltà di recedere dal contratto.
La qualità della merce sarà accertata, quando possibile, in contraddittorio con il fornitore o con il rappresentante dello stesso.
Se la fornitura risultasse a giudizio insindacabile dell’acquirente in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo di restituire entro 48 ore il genere corrispondente alla qualità stabilita e alla quantità richiesta.
L’Ente si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, i campioni prelevati nell'ambito della merce consegnata.
La ditta appaltatrice ha l’obbligo di accettare la relazione di analisi e nel caso la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi oltre naturalmente alle sanzioni previste nel capitolato speciale.
L'accettazione della merce consegnata, non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.
ART. 20 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/10 e s.m.i. ed inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura ufficio di competenza territoriale del governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento dei propri subappaltatori o sub affidatari/contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 21 – PENALITA’
La ditta aggiudicataria nell’esecuzione del presente capitolato ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’Ente.
La ditta, ove non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, previa contestazione scritta da parte dell’Ente, cui la ditta potrà contro dedurre nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuta al pagamento di sanzioni giornaliere così qualificate in base alla gravità del disservizio:
- € 600,00.= per forniture non corrispondenti alla grammatura indicata nell’Allegato 3);
- € 500,00.= per mancata consegna delle derrate alimentari;
- € 500,00.= per forniture non conformi alle caratteristiche merceologiche previste nell’Allegato 1);
- € 800,00.= per forniture con cariche microbiche elevate.
L’ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’impresa. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura liquidabile.
Le penalità sono notificate all’impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
• apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza;
• cessione del contratto;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi delle Province sede degli impianti produttivi;
• danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente;
• interruzione non motivata del servizio;
• subappalto totale o parziale del servizio, con esclusione dei casi previsti dal capitolato;
• qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa tramite semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata a/r.
Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’impresa aggiudicataria.
Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l’impresa la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l’impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.
Nell’arco della durata del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere lo stesso per inadempienza del contraente dopo tre contestazioni a cui abbia fatto seguito l’applicazione della penale per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali, anche senza nessun obbligo di risarcimento danni.
L’impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
ART. 23 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.
ART. 24 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL’IMPRESA
Qualora l’impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le forniture indicate nel presente capitolato speciale di appalto, l’Ente potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’impresa aggiudicataria, l’esecuzione parziale o totale delle forniture omesse dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Ente.
Per l’esecuzione di tali prestazioni l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell’impresa appaltatrice o sulla garanzia.
ART. 25 - RIFUSIONE DANNI E SPESE
L’impresa dovrà rifondere all’Ente le sanzioni a quest’ultimo comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell’impresa o sulla garanzia.
ART. 26 – FALLIMENTO DELL’IMPRESA
In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’Ente si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Ove nel termine di 20 giorni dalla data indicata nell’invito alla presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Ente avrà la facoltà di aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata.
ART. 28 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 l’Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.
ART. 29 – SVILUPPO DEL SERVIZIO
Si rende fin da ora noto che nell’arco della durata dell’appalto l’Ente procederà alla chiusura temporanea dei Padiglioni per eseguire dei lavori di ristrutturazione, con conseguente diminuzione del numero dei pasti.
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura nonostante la riduzione dei pasti suddetta alle medesime condizioni economiche praticate in sede di offerta senza ulteriori oneri per l’Ente.
ART. 30 – RECESSO UNILATERALE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura di gara o di sciogliere unilateralmente il contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta, senza che per questo il partecipante/offerente/contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite, nel caso l’Ente pervenga alla decisione di esternalizzare il servizio di ristorazione.
ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti i vigore.
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell’Istituto, secondo le seguenti modalità:
- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell’Istituto ed in particolare per l’esecuzione della gara a pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all’esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta alla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- la ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati; per l’esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi all’Area Gare e Contratti dell’Istituto.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx