FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
(PPA - Power Purchase Agreement)
CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 1 – PREMESSA
1. Le presenti Condizioni Particolari, allegate al Contratto di Somministrazione di Energia (il “Contratto”), disciplinano, per gli aspetti tecnici, gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine tra il Fornitore e il Cliente. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nel Contratto.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nel Contratto si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
a) ARERA: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.;
b) Bacheca PPA: è la Bacheca dei contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell’Art. 28, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
c) Centrali: sono le centrali di produzione di energia elettrica convenzionate con il Fornitore come indicate nella lettera b) delle Premesse del Contratto;
d) CMOR: è il corrispettivo dovuto dal cliente finale come indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale dei 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale il cliente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna, disciplinato dal TISIND.
e) Corrispettivo PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) come definito dall’Allegato A alla deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel ss.mm.ii. ("Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza” - TIV) è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
f) Data di Attivazione: data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del Fornitore al Cliente che può intervenire a seguito di cambio fornitore, allaccio, attivazione, voltura o subentro. Nel caso di attivazione per cambio fornitore (switch) l’attivazione sarà effettiva dalla “Data di switching”, come definita dall’Art. 1.1 dell’Allegato A alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 77/2018/R/com, 272/2019/R/eel, 37/2020/R/eel ,135/2022/R/com e 29/2023/R/ee “Disposizioni funzionali all’esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo”;
g) Distributore Locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
h) Durata Complessiva: è la durata complessiva del Contratto indicata all’Art. 4 del Contratto;
i) Energia Verde: è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita all’Art. 1.1. lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;
j) Fascia Quota Mercato: è la fascia oraria di consumo delle ore residue rispetto alla Fascia Quota PPA
come dettagliata dall’Allegato 3 delle Condizioni Particolari;
k) Fascia Quota PPA: è la fascia oraria di consumo parametrata al Pacchetto del Cliente in cui in cui è stimata la produzione di energia elettrica da parte del Pool di Centrali a sua volta suddivisa su base oraria, che è identificata nell’Allegato 2 delle Condizioni Particolari e può essere oggetto di modifica da parte del Fornitore, in relazione ad eventuali variazioni riguardanti il Pool Centrali, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 del Contratto;
l) Garanzia di Origine (GO): ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’Art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia;
m) GME: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all’Art. 5 del D.Lgs.
n. 79/99;
n) GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04;
o) Informazioni Riservate: ha il significato di cui all’Art. 14 del Contratto;
p) Legge Applicabile: significa ogni norma costituzionale, legge, normativa, regola, regolamento, ordinanza, trattato, ordine, decreto, sentenza, decisione, decisione giudiziale, ingiunzione, registrazione, direttiva, o provvedimento governativo applicabile per legge o in via equitativa, compresa l’interpretazione e l’amministrazione degli stessi da parte di qualunque Autorità competente rilevante;
q) Perdite di Rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS;
r) Prezzo Fisso (FIX): come dettagliato nell’Allegato 4, è il prezzo relativo alla Quota PPA per la Durata Complessiva del Contratto, che rimane fisso e invariabile per tutta la Durata Complessiva del Contratto;
s) Prezzo Variabile (VAR): è il prezzo relativo alla Quota Mercato come riportato all’Art. 7, comma 1 delle
Condizioni Particolari;
t) Prezzo Zonale: è il prezzo zonale sul MGP relativo alla zona il cui è localizzato il Punto di Prelievo del Cliente;
u) Pacchetto: corrisponde al valore complessivo della fornitura di energia elettrica pari a […] kWh/anno di Quota PPA associata al Cliente, corrispondente al Pacchetto Aurea […], di cui all’Allegato 2 delle Condizioni Particolari. Il Cliente in sede di Proposta indicherà il Pacchetto prescelto. I consumi di energia corrispondenti alla Quota PPA del Pacchetto non potranno in ogni caso essere inferiori al 30% o superiori al 200% dei consumi del Cliente risultanti dalle suddette bollette;
v) Profilo di Consumo: corrisponde alla stima del quantitativo annuo di consumo di energia elettrica associata al Cliente, come dettagliato dall’Allegato 3 delle presenti Condizioni Particolari, comprensivo del Pacchetto e di una stima della Quota Mercato annuale consumata dal Cliente;
w) PUN: media dei prezzi zonali orari in ciascuna ora del Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere, come definito dal Glossario del Gestore dei Mercati Energetici;
x) PUN Orario: “Prezzo Unico Nazionale” dell'energia elettrica giornalmente quotato a livello orario nel Mercato Elettrico italiano (PUN), cosi come definito ai sensi dell’articolo 30.4 lettera c) dell’Allegato “A” alla Delibera dell’ARERA n. 111/06 e s.m.i. ;
y) Punto di Prelievo: così come definito all’Art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d’utenza all’Art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente al Cliente e identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall’anagrafica richiesta, come identificato nell’Allegato 1 delle Condizioni Particolari;
z) Quota Mercato: è il quantitativo di energia consumata nella Fascia Quota Mercato nonché nella Fascia Quota PPA per la quantità di energia eccedente i limiti di cui all’Allegato 3 delle Condizioni Particolari, come definita dall’art. 3, comma 2 del Contratto;
aa) Quota PPA: dalla Data di Attivazione corrisponde al quantitativo su base oraria nella Fascia Quota PPA di energia elettrica prodotta dalla Data di Attivazione con provenienza da fonte rinnovabile certificata attraverso GO. Quando le Centrali saranno attive verrà certificata tramite GO al fine di attestarne la provenienza dalle Centrali. La Quota PPA è calcolata complessivamente su tutta la Durata Complessiva del Contratto sulla base del Pacchetto del Cliente ed è pari alla misura stabilita dall’Allegato 2 delle Condizioni Particolari;
bb) Quantitativo Mensile di Quota PPA: valore complessivo mensile stimato della fornitura di energia elettrica di Quota PPA in ciascuna fascia oraria di ogni giorno di ogni mese della Fascia Quota PPA a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura nei limiti di consumo orario nella Fascia Quota PPA come stabilito dall’Allegato 2 delle Condizioni Particolari.
cc) Switch in: ha il significato di cui all’Art. 10, comma 4 delle Condizioni Particolari;
dd) TIDE (Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico): è L’Allegato alla Delibera ARERA del 25 luglio
2023 n. 345/2023/R/eel efficace dal 1 gennaio 2025;
ee) TIT (Disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”;
ff) TIME (Testo Integrato Misura Elettrica): è l’Allegato B alla deliberazione ARERA 568/2019/R/eel e “Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e s.m.i.;
gg) TIS (Testo Integrato Settlement): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”;
hh) TIV (Testo Integrato Vendita): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA
n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”;
ii) Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale;
jj) Trattamento su base oraria: è l’utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario, da un misuratore 1G programmato orario o da un misuratore 2G per la valorizzazione, su base oraria, dell’energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, come definito dall’Art. 1.1 lett. rr) del TIS.
ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DELEGHE
1. Il Cliente, contestualmente alla stipula del Contratto, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione delle suddette agevolazioni/esenzioni fiscali, che il Cliente dovrà formulare in fase di comunicazione dei dati di cui al precedente comma 1, ai fini del godimento dell’agevolazione/esenzione è obbligatorio inviare al Fornitore la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all’agevolazione/esenzione. Nel caso in cui la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del Fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
3. Nei limiti di quanto disposto dalla Delibera ARERA 568/2019/R/eel (TIME) come a carico del Cliente, il Cliente si impegna a mantenere in ottimo stato di manutenzione tutte le apparecchiature di misura.
4. Tutte le comunicazioni che saranno effettuate in virtù del presente Articolo dovranno avvenire a mezzo [pec/raccomandata] ai seguenti indirizzi:
Per il Fornitore:
Aurea S.r.l.
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 00000 Xxxxxxx (Xx)
PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Per il Cliente:
ARTICOLO 4 - SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO
1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna per conto del Cliente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, direttamente o attraverso ulteriore mandato senza rappresentanza conferito a soggetto qualificato, il quale ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nonché la facoltà di subdelega a favore di un terzo a concludere i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura), di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore e posti a carico del Cliente secondo quanto stabilito nel successivo Art. 7 delle Condizioni Particolari e all’Art. 8 del Contratto.
2. Ai fini dell’esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d’offerta, a stipulare o a far stipulare, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l’energia elettrica prelevata presso il sito di prelievo oggetto del Contratto, il Cliente, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell’Art. 1705 codice civile, al Fornitore, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e – qualora fosse contemplato – per lo scambio dell’energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Xxxxx X.x.X. e con il Distributore Locale competente.
3. Il mandato deve intendersi a titolo gratuito e senza obbligo di rendiconto in deroga all’Art. 1713 del Codice Civile. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente autorizza sin d’ora il Fornitore a richiedere al Distributore Locale competente i dati storici di consumo dell’energia elettrica relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
4. Il Cliente si impegna inoltre, previa richiesta del Fornitore, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.
5. Il Cliente dovrà dichiarare in sede di conclusione del Contratto, l’uso di fornitura in conformità alle vigenti disposizioni regolatorie. Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al Distributore Locale risultassero difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque comunicazione al medesimo. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il Fornitore potrà riaddebitare al Cliente maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al Distributore Locale sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore Locale.
6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara di autorizzare il Distributore Locale e il Fornitore ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura (contatore) e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
7. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore Locale l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del Distributore Locale ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
8. Il Fornitore e il Cliente sono tenuti a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità. Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del Cliente, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal Distributore Locale e/o dal trasportatore saranno a carico del Cliente.
9. Il Cliente dichiara di avere operativi i sistemi di misura installati del Distributore Locale che consentono al
Fornitore la rilevazione dei consumi su base oraria.
10. Il Cliente conferisce altresì con la stipula del presente Contratto mandato con rappresentanza al Fornitore, o ad altra società da questi designata, per la stipula del contratto di connessione e le relative condizioni tecniche ad esso correlate.
ARTICOLO 5 - GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Il Fornitore fornisce l’energia elettrica al Cliente sulla base del Trattamento su Base Oraria. Il Trattamento su Base Oraria potrà essere modificato a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall’ARERA. Il Distributore Locale è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate al Punto di Prelievo. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore non danno luogo a risoluzione del Contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore al Cliente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, per quanto rientrante nella propria competenza, assistenza al Cliente nei rapporti con il gestore della rete e/o Distributore Locale nelle ipotesi di non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica consegnata.
2. L’energia elettrica fornita dal Fornitore al Cliente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio Distributore Locale, né essere usufruita in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
ARTICOLO 6 - CERTIFICAZIONE DELL’“ENERGIA VERDE”
1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine (GO) in relazione al Punto di Prelievo e a totale copertura dei consumi effettuati nell’arco della Durata Complessiva del Contratto.
ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Cliente per la fornitura di energia elettrica vengono così calcolati:
a) Prezzo Variabile, applicato alla Quota Mercato, come dettagliato dall’Allegato 4 delle Condizioni
Particolari, sulla base della somma:
A.1 tra il PUN Orario maggiorato di uno spread pari a 0,015 €/KWh,
A.2 dalle Garanzie di Origine GO al prezzo di aggiudicazione delle Garanzie d’Origine all’ultima asta GSE immediatamente precedente alla data di fatturazione mensile come disciplinata dall’Art. 8 del Contratto, maggiorato del 30%.
Alla luce dell’Art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 210/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 11/2024, il PUN sarà sostituito dal Prezzo Zonale. In aggiunta ai sensi del TIDE 2025 i mercati all’ingrosso passeranno a valori su base quartoraria. Qualora tali modifiche normative causino uno sbilanciamento o comunque una minore redditività per il Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di richiedere che il Contratto sia riconducibile a condizioni che garantiscano l’originario equilibrio contrattuale, con una modifica unilaterale del Contratto che darà comunque al Cliente la possibilità di recedere entro dalla comunicazione da parte del Fornitore ai sensi della presente clausola. Ai fini della comunicazione della modifica unilaterale di cui alla presente clausola si applicano i medesimi termini e condizioni di cui all’art. 12 del Contratto.
b) Prezzo Fisso per la Quota PPA sulla base del prezzo di Euro per kWh, definito in Allegato 4 delle presenti Condizioni Particolari e corrispondente alla ripartizione annuale per tutta la Durata del Contratto del Pacchetto del Cliente, consumati in Fascia Quota PPA nei limiti del consumo
massimo in ciascun intervallo orario relativo al Pacchetto del cliente, come dettagliato nell’Allegato 2
delle Condizioni Particolari. Il prezzo della GO è incluso.
Il Cliente si impegna a corrispondere a titolo di acconto del corrispettivo una somma pari a
euro + IVA, pari al corrispettivo totale della Quota PPA per la Durata Complessiva del Contratto basata sul Pacchetto del Cliente ("Acconto”). L’Acconto dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro 24 ore dal momento in cui il Cliente riceve dal Fornitore la comunicazione avente ad oggetto l’accettazione della Proposta.
2. Resta inteso che in ogni fascia oraria della Fascia Quota PPA il consumo a cui si applica il Prezzo Fisso non potrà eccedere i limiti di consumo massimo in ciascun intervallo orario di cui all’Allegato 2 delle presenti Condizioni Particolari.
3. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, s’impegna al rilascio in favore del Fornitore, ovvero in favore di altro operatore qualificato designato dal Fornitore, dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità prelievo, di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del Contratto, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del Contratto. I suddetti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore, ovvero l’operatore qualificato designato dal Fornitore, predisponga tutti gli atti necessari per la partecipazione alle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Xxxxx e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
4. Il Cliente s’impegna al pagamento del corrispettivo relativo alla GO della Quota Mercato, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l’energia elettrica che verrà fatturata per la Quota Mercato.
5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico del Cliente:
a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA;
c. la componente tariffaria ASOS. La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici.
d. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
e. ogni altro onere comunque previsto ai sensi delle Leggi Applicabili a carico del Fornitore in relazione alla fornitura;
f. il Corrispettivo PCV, che potrà essere aggiornato ogni anno su base ISTAT, pari a Euro 60 annui
g. canone RAI, se applicabile.
h. ogni ulteriore corrispettivo, anche a titolo di conguaglio, come eventualmente e di volta in volta applicabile ai sensi della normativa vigente e ogni ulteriore onere e costo che dovesse essere introdotto dall'ARERA o da altra competente autorità.
i. Oneri di allacciamento, di attivazione e disattivazione della fornitura.
j. Nel caso in cui siano richiesti interventi da parte del Distributore Locale, sarà richiesto un corrispettivo pari a Euro 10 ad intervento.
6. I corrispettivi contrattuali suindicati s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non
espressamente indicati nel presente Articolo.
7. Gli oneri di cui al precedente comma 4 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro-tempore.
ARTICOLO 8 - CALL CENTER E REFERENTE DI COMMESSA
1. Qualora si integrino i requisiti previsti dalla normativa applicabile, il Fornitore deve mettere a disposizione del Cliente, dalla Data di Attivazione della Fornitura, un Call Center che funzioni di centro
di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
b) richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
c) richieste inerenti agli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. Il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail e un indirizzo PEC dedicati. Il Call Center dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell’anno – esclusi sabato, domenica e festivi ed eventuali ponti legati alle festività – dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. Il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti in anticipo o posticipo.
3. Il Fornitore dovrà anche comunicare il nominativo di almeno un referente, con un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica espressamente dedicati, al quale il Cliente contraente potrà rivolgersi per richiedere informazioni e l’assistenza tecnica.
ARTICOLO 9 - DATI INFORMATICI CALCOLO FATTURAZIONE
1. Il Fornitore dovrà rendere disponibile con periodicità mensile o a seguito di richiesta del Cliente, i dati informatici (database), previsti dalla legge e dalla disciplina regolatoria applicabile.
2. La banca dati informatica dovrà mantenere la medesima struttura per tutta la durata contrattuale. Tali dati devono essere resi disponibili entro sette giorni dalla richiesta del Cliente.
ARTICOLO 10 - NUOVE CONNESSIONI/SWITCH IN E MODIFICA DEL PUNTO DI PRELIEVO
1. Il consumo previsto in relazione al Punto di Prelievo è indicato nell’Allegato 3 delle Condizioni Particolari. La richiesta di nuove connessioni avviene mediante invio da parte del Cliente con apposita comunicazione comprensiva delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare. Le nuove connessioni non potranno portare a prelievi eccedenti del 200% il consumo previsto dal Profilo di Consumo.
2. Successivamente, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, il Cliente è tenuto a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Il Cliente, ai fini del buon esito della suddetta connessione, è altresì tenuto ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Il Cliente può richiedere l’attivazione della fornitura da parte del Fornitore in relazione ad uno o più POD esistenti nella sua disponibilità ("Switch in”). La richiesta di Switch in avviene mediante invio da parte del Cliente di una apposita comunicazione comprensiva del/i Punto/i di Prelievo per cui richiede di allacciare. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di Switch in comunica al Cliente la conferma della possibilità di attivare la fornitura richiesta e la richiesta di eventuale documentazione integrativa ("Attivazione Switch in”). Il Cliente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’invio della comunicazione di Attivazione Switch in da parte del Fornitore è tenuto ad avviare la procedura di switching dal vecchio fornitore.
5. Qualora per cause imputabili al Cliente non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’Art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il Cliente ad adempiere entro 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente i quali il Contratto, esclusivamente in relazione alle nuove connessioni, s’intenderà risolto di diritto.
6. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete hanno una durata fino alla scadenza del
Contratto come definita dall’Art. 4 del Contratto.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal Distributore Locale, l’energizzazione (avvio dell’alimentazione) della presa è prevista oltre la scadenza del Contratto come definita dall’Art. 4 del Contratto, il Fornitore non è tenuto ad erogare la fornitura. In tali casi il Fornitore, informato il Cliente,
ha comunque l’obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione del contratto o degli eventuali contratti attuativi riferiti al medesimo Cliente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore indicato dal Cliente come proprio nuovo fornitore dell’energia elettrica dando evidenza dell’avvenuto passaggio di consegna al Cliente.
8. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore non sarà tenuto a proseguire le pratiche in corso e le stesse si intenderanno automaticamente trasmesse al Fornitore subentrante.
9. Sono a carico del Cliente tutti i costi addebitati dal Distributore Locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 10.
10. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto al Fornitore entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente al Punto di Prelievo.
11. Il Cliente avrà la facoltà di richiedere l’applicazione delle condizioni previste dal Contratto e dalle presenti Condizioni Particolari, per il periodo residuo di validità del Contratto, a un diverso Punto di Prelievo a esso intestato. La richiesta dovrà essere presentata con le modalità che saranno indicate dal Fornitore ed esclusivamente con riferimento a un Punto di Prelievo che disponga di contatore 2G e la cui nuova fornitura abbia le medesime caratteristiche dell’altra fornitura del Cliente. Qualora, una volta avvenuta l’attivazione della nuova fornitura, la fornitura precedente non risultasse ancora cessata, tutti i prelievi relativi alla fornitura richiesta dal Cliente per il nuovo Punto di Prelievo verranno fatturati applicando il Prezzo di Mercato anche con riferimento alla Quota PPA consumata dal Cliente, finché non avviene la disattivazione della prima fornitura. L’accettazione della richiesta del Cliente sarà in ogni caso subordinata alla possibilità di attivare la nuova fornitura, anche ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Contratto.
Allegati:
1. Punto di Prelievo e caratteristiche tecniche della fornitura
2. Pacchetto
3. Profilo di Consumo
4. Prezzi