BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AI FONDI PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
1. FINALITA’
Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1815 del 28.10.2019 ed è indetto su tutto il territorio del Distretto di Levante con chiusura dei termini per la presentazione della domanda alla data di protocollo del 28.02.2020.
2. AMBITO TERRITORIALE DEL BANDO
L'ambito territoriale del bando è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto di Levante della Provincia di Piacenza.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono fare domanda i residenti nel Distretto di Levante in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. Il Comune del richiedente, prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura;
- Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure
- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
oppure
- assegnazione di un alloggio di proprietà comunale (non ERP ) alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal Legale Rappresentante della Società o Agenzia assegnante.
Per l’accesso al Bando:
- il valore ISEE del nucleo famigliare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità. Le domande con valori ISEE inferiori o superiori a quelli indicati, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1815 del 28.10.2019, saranno escluse;
- il canone di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali ed accessorie, non deve essere superiore ad € 700,00 al mese (€ 8.400,00/anno).
4. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO.
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
1) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge
n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la ”emergenza abitativa” derivante dalle Deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
Saranno inoltre escluse le domande dei richiedenti che allegano ISEE/DSU presentante omissioni o difformità.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio;
b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, C.P.C.;
d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
5. GRADUATORIA
La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto di Levante.
Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE.
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.
Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.
6. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari ad una somma corrispondente a n. 3 mensilità del canone di locazione per un importo massimo di euro € 1.500,00. Nel caso in cui n. 3 mensilità eccedano € 500,00 mensili, l'importo erogato sarà comunque pari ad euro 1.500,00.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La collocazione in graduatoria non comporterà, pertanto, il diritto all'erogazione del contributo.
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDURE PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande per l’accesso agli interventi previsti dal Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del richiedente o ad altro ufficio indicato dal Comune stesso e debitamente protocollate entro il 28 Febbraio 2020.
Per i soli residenti nel Comune di Fiorenzuola d'Arda le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Casa solo nei giorni e negli orari indicati:
- Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Le domande possono essere presentate anche:
- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di residenza
- tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo mail del Comune di residenza.
In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda.
Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra non saranno accolte, intendendosi valide le domande pervenute al protocollo del Comune di residenza del richiedente entro l’ora e il giorno indicati o inviate via PEC o per posta con data di partenza entro i medesimi termini.
Le domande debitamente compilate e correlate della necessaria documentazione devono essere presentate entro i termini succitati sul modulo appositamente predisposto e in distribuzione presso i singoli Comuni. I moduli di domanda sono anche scaricabili dai siti Internet dei Comuni del Distretto di Levante.
Entro il termine del 28.02.2020 sono accolte anche domande con allegata con la sola DSU. La successiva consegna dell'ISEE al Comune di residenza determinerà la validità della domanda e ne consentirà l'istruttoria. Le richieste a cui non seguirà la presentazione dell'ISEE entro il 31 marzo 2020 saranno escluse dal concorso.
La domanda, preferibilmente inoltrata dall'intestatario del contratto di locazione, può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto stesso.
Nel caso di più contratti stipulati nel corso degli ultimi 12 mesi può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L’attestazione ISEE può essere consegnata successivamente, se non posseduta all’atto della domanda, comunque entro il termine sopra indicato;
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia della Carta o del Permesso di soggiorno e/ della richiesta di xxxxxxx;
- copia di contratto di affitto e della registrazione all’Agenzia delle Entrate;
- copia del codice IBAN del beneficiario del contributo;
- copia di eventuale altra documentazione ritenuta utile in base a quanto indicato nei punti precedenti.
Il Comune di residenza che accoglie la domanda del richiedente svolge le seguenti funzioni:
1. verifica in sede di istruttoria tutta la documentazione prodotta e, qualora necessario, ne richiede l’integrazione;
2. verifica la pertinenza della richiesta in relazione ai criteri e condizioni previsti per l’accesso al Fondo;
3. in caso di non pertinenza dell’intervento comunica al richiedente il diniego all’intervento dandone motivata informazione.
Il Comune di residenza del richiedente non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, per eventuale dispersione delle domande per inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il richiedente è tenuto alla compilazione della domanda di accesso al Fondo con la massima esattezza: il modulo è formulato infatti con preciso riferimento ai casi prospettati dal Bando.
Con la firma apposte in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni di cui sopra, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, idonea documentazione.
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza ogni variazione che intervenga in merito a quando dichiarato.
Nella domanda è necessario indicare il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni ed il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679.
Il Comune di residenza del richiedente entro il 15Aprile 2020 dovrà inviare all’Ufficio di Piano distrettuale esclusivamente le domande pervenute e ritenute ammissibili con allegato parere di ammissibilità e proposta dell’importo da erogare.
L’Ufficio di Piano del Distretto di Levante con il supporto dell'Ufficio Casa del Comune di Fiorenzuola d'Arda valuta tutte le domande pervenute e redige una graduatoria secondo i criteri indicati nell’allegato A) della D.G.R. 1815/2019. Tale graduatoria sarà utilizzata per l’assegnazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di ammissibilità del contributo, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, capofila del Distretto di Levante e pertanto titolare della gestione amministrativa ed economica del bando, provvede alla liquidazione diretta agli utenti della quota proposta dal Comune del richiedente e confermata dall’Ufficio di Piano.
8. BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda.
I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio o al soggetto creditore, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.
In caso di decesso dell’avente diritto al contributo o negli altri casi in cui lo stesso non faccia più parte del nucleo familiare, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
9. ACCERTAMENTI E CONTROLLI
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72.
Saranno sottoposte a controllo in particolare quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione. Pertanto:
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico- sociale del nucleo famigliare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, puòerogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.
I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.
Con la firma apposte in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate in domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, tesi a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito a quanto dichiarato.
10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla D.G.R.1815/2019.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali per la gestione amministrativa ed economica del Fondo, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di Legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge.
I dati sono trasmessi alla Regione Xxxxxx-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.
Il Comune di residenza del richiedente, il Comune di Fiorenzuola d’Arda e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx sono i titolari dei dati.
Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO (Responsabile per la Protezione dei Dati), rivolgendosi al Comune di residenza.
Funzionario Responsabile
del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx