ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015/2017AMBITO TERRITORIALE N. 11 DEL GARDA
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015/2017 AMBITO TERRITORIALE N. 11 DEL GARDA |
Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della legge della Regione Lombardia 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, con le modalità previste dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008
TRA:
La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ENTE CAPOFILA; Il Comune di Bedizzole;
Il Comune di Calvagese della Riviera; Il Comune di Desenzano del Garda; Il Comune di Gardone Riviera;
Il Comune di Gargnano;
Il Comune di Limone sul Garda; Il Comune di Lonato del Garda; Il Comune di Magasa;
Il Comune di Manerba del Garda; Il Comune di Moniga del Garda;
Il Comune di Padenghe sul Garda; Il Comune di Polpenazze del Garda; Il Comune di Pozzolengo;
Il Comune di Puegnago del Garda; Il Comune di Salò;
Il Comune di San Felice del Benaco; Il Comune di Sirmione;
Il Comune di Soiano del Lago; Il Comune di Tignale;
Il Comune di Toscolano Maderno; Il Comune di Tremosine sul Garda; Il Comune di Valvestino.
PREMESSO che la legge nazionale n. 328/2000:
⮚ si propone di ridefinire il profilo complessivo delle politiche sociali, modificando il tradizionale concetto puramente risarcitorio su cui si basa il sistema delle protezioni socio- assistenziali, per muovere verso un sistema di protezione sociale attiva, capace di offrire effettive possibilità di autonomia e sviluppo ai cittadini che si vengono a trovare in condizioni di bisogno;
⮚ punta alla costruzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni, in cui siano coinvolti soggetti istituzionali e della solidarietà, e caratterizzato da livelli essenziali di prestazioni, accessibili a tutti;
⮚ conferisce alle Regioni i compiti di programmazione, coordinamento degli interventi sociali e verifica della loro attuazione, disciplinando, l’integrazione degli interventi stessi e promovendo la collaborazione con gli Enti Locali;
⮚ pone i Comuni al centro del sistema di protezione sociale, in quanto responsabili del governo dei servizi sociali con facoltà di concorrere alla programmazione regionale;
⮚ stabilisce che tali funzioni sono esercitate adottando gli assetti ritenuti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, prevedendo incentivi per l’associazionismo tra i comuni stessi;
⮚ individua infine nel Piano di Zona lo strumento strategico dei Comuni associati per il governo locale dei servizi sociali, da adottarsi d’intesa con le ASL.
PREMESSO INOLTRE
⮚ Che tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale n. 11 del Garda e la Comunità Montana Parco “Alto Garda Bresciano” con atto Notaio Xxxxx Xxxxxxx in data 30 maggio 2008 hanno costituito quale ente operativo la “Fondazione Servizi Integrati Gardesani” con lo scopo prioritario di gestire – per mezzo di appositi contratti di servizio con l’Ente capofila
- i servizi sociali territoriali in forma associata.
Vista la legge della Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 indicante gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008 e dalla DGR 2505 del 16
novembre 2011.
RILEVATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è stata individuata in modo unanime dai Comuni dell’Ambito quale Ente Capofila ai fini della redazione e gestione del Piano di Zona nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 29 aprile 2015.
All’Ente capofila sono state attribuite le competenze amministrative e gestionali per gli atti ed i provvedimenti relativi alla applicazione della convenzione approvata tra i 22 Comuni dell’Ambito
n. 11 del Garda per l’istituzione del “Tavolo di programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei Servizi Sociali”.
Per effetto di quanto previsto dalla citata convenzione tra i comuni dell’Ambito è stato effettivamente istituito il “Tavolo di programmazione zonale permanente”, composto da sindaci o delegati e che vede la partecipazione, senza diritto di voto, del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e del Presidente della Comunità Montana o suo delegato con il compito di individuare e coordinare le strategie comuni delle singole amministrazioni, volte a realizzare la migliore programmazione della rete di interventi e servizi oggetto del Piano.
RIBADITO che la suddetta convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
PRESO ATTO delle esperienze dei precedenti Piani di Zona, nonché delle indicazioni della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR
n. 8551 del 3 dicembre 2008, dalla DGR 2505 del 16 novembre 2011 e dalla DGR X/2941/2014 del 19 dicembre 2014;
RITENUTO INDISPENSABILE muovendo da questi intenti, coordinare gli interventi per l’adozione del Piano di Zona, attraverso il presente Accordo di Programma che nasce da un importante lavoro di analisi ed indagine delle singole realtà sociali dell’ambito socio assistenziale e che viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, costituendo sintesi giuridica delle scelte
condivise tra gli enti sottoscrittori dell’ambito e gli altri soggetti, istituzionali e sociali, in esso coinvolti;
VISTO il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato all’unanimità dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci (Tavolo Zonale permanente di programmazione) in data 29 aprile 2015 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l'Accordo di Programma consista nell'unanime consenso di tutte le amministrazioni interessate:
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i sottoscritti Sindaci
Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bedizzole;
Signora Xxxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Calvagese della Riviera;
Signora Xxxx Xxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Desenzano del Garda; Signor Xxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Gardone Riviera; Signor Xxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Gargnano;
Signor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Limone sul Garda;
Signor Xxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lonato del Garda; Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Magasa;
Signor Xxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Manerba del Garda; Signora Xxxxxxx Xxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Moniga del Garda; Signora Xxxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Padenghe sul Garda;
Signor Andrea Dal Prete nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Polpenazze del Garda;
Signor Xxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pozzolengo;
Signor Xxxxxx Xxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Puegnago del Garda; Signor Xxxxxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Salò;
Signor Xxxxx Xxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Felice del Benaco; Signor Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sirmione; Signor Xxxxx Xxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Soiano del Lago; Signor Xxxxxx Xxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tignale;
signora Xxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Toscolano Maderno;
Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tremosine sul Garda;
Signor Xxxxxx Xxxx nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Valvestino;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premessa
La premessa, il Piano di Zona allegato, la convenzione per l’istituzione del tavolo di zona permanente e la convenzione per l’utilizzo di personale dipendente dalle Amministrazioni comunali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, la cui attuazione seguirà le modalità e produrrà gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, della deliberazione di Giunta Regionale 11 novembre 2001, n. VII/7069, della Legge Regionale 3/2008 e delle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 27.10.2005, dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008 e dalla DGR 2505 del 16 novembre 2011.
Articolo 2 – Soggetti sottoscrittori
L’Accordo di Programma viene sottoscritto dai Comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino facenti parte dell’Ambito territoriale n. 11 del Garda, dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e dal Direttore Generale dell’ASL di Brescia.
Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, detti soggetti sono definiti i soggetti istituzionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.
Attraverso l’Accordo di Programma le diverse Amministrazioni interessate all’attuazione del piano coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.
Ente Capofila
La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è identificata come Ente capofila. Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del presente Accordo in relazione a quanto previsto all’art. 2 della convenzione per l’istituzione di un Tavolo di Zona per la programmazione degli interventi per la predisposizione del Piano di Zona dei servizi sociali e dal Piano di Zona stesso. Al Segretario Direttore Generale della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano o suo delegato è attribuita la responsabilità degli atti amministrativi e contabili anche ai fini della rendicontazione degli interventi. Il costo dell’attività amministrativa in qualità di Ente capofila, preventivamente concordata con il Tavolo Zonale e debitamente rendicontata, è a carico dei Comuni Sottoscrittori e dei fondi distrettuali trasferito nei limiti consentiti dalle leggi in materia.
Ente Operativo:
La “Fondazione Servizi Integrati Gardesani”, è l’Ente operativo cui sono affidate tutte le gestioni associate e la gestione di tutte le fasi operative finalizzate all’attuazione degli obiettivi del Piano di Zona.
Articolo 3 – Soggetti aderenti
Al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti interessati alla costruzione e gestione del sistema, si autorizza sin d’ora, la loro adesione all’accordo di programma, in qualità di soggetti che condividono gli obiettivi del Piano di Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione.
Gli enti sottoscrittori riconoscono, comunque, la ferma necessità di coinvolgere e favorire l’apporto di tutti i soggetti attivi nella fase di progettazione e, comunque, in grado di dare apporti in tal senso.
Articolo 4 – Contenuti dell'accordo di programma
4.1 Principi generali - Il Piano di Zona costituisce lo strumento di programmazione sociale territoriale condiviso fra gli enti sottoscrittori del presente accordo, con il quale si prende atto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito territoriale n. 11 del Garda, allo scopo di costruire un sistema locale dei servizi nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.
Il piano consente lo studio di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale ed organizzare i bisogni dei cittadini, partendo dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie.
Il Piano di Zona rappresenta azione efficace di governance, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.
Il Piano di Zona costituisce progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un processo dialogico volto a definire quali siano i beni pubblici da salvaguardare ed incentivare.
Oggetto della programmazione zonale sono i servizi e gli interventi sociali, intendendo per sociali tutti quei servizi, unità d’offerta ed interventi che non ricevono finanziamenti sul fondo sanitario regionale.
4.2 Modalità organizzative e di gestione - Il Piano di Zona pone quale proprio obiettivo il rafforzamento delle gestioni associate degli interventi sociali previa specifica approvazione da parte del Tavolo Zonale Permanente e dei Consigli comunali di ciascun Ente, anche attraverso la costituzione o la promozione di soggetti del terzo settore dedicati alla produzione di servizi associati.
Al fine di garantire l’uniformità delle prestazioni, la massima efficienza e la qualità del servizio nell’interesse del cittadino fruitore, il Piano di Zona propone inoltre l’adozione di regolamenti unici di accesso al servizio e di carte dei servizi.
Al fine di promuovere i suddetti criteri di sviluppo del servizio l’Ente Capofila si avvale della “Fondazione Servizi Integrati Gardesani”.
Presso la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, sede di Salò, Piazza Xxxxxxx n. 4, è istituito l’Ufficio di Ambito - denominato "Ufficio di Piano" ai sensi dell'art. 8 della Convenzione - della Legge 328/00 composto dalla struttura organizzativa dell’ente capofila e dell’ente operativo
Fondazione Servizi Integrati Gardesani e da uno o più rappresentanti tecnici per ciascuna delle aree costituenti l’ambito territoriale n. 11 del Garda bresciano.
All’Ufficio di Piano è attribuito il compito di gestire e coordinare tutti gli interventi e le azioni previste o comunque collegate al Piano di Zona, avvalendosi anche di personale esperto esterno.
Potranno essere istituite segreterie tecniche presso altre istituzioni, qualora siano esse necessarie per una migliore attuazione degli strumenti operativi del Piano di Zona (rilevazione, programmazione, progettazione, rendiconto), sub-ordinate all’Ufficio di Piano e coordinate allo stesso.
Attraverso il Piano di Zona, gli enti sottoscrittori definiscono le dotazioni necessarie e sufficienti per la gestione delle funzioni di loro competenza nell’attuazione del Piano di Zona.
Il Piano di Zona garantisce la fruizione delle prestazioni previste dall’art. 22, comma 4°, della legge
n. 328/2000, nell’ambito territoriale di riferimento.
Articolo 5 - Fasi di attuazione del Piano
Il piano si articola in fasi, da non intendersi come momenti separati o strettamente sequenziali. Esse possono invece sovrapporsi, integrarsi e parzialmente intercambiarsi in base alla maturazione dei processi innescati dal Piano stesso. Sommariamente sono sintetizzabili nelle seguenti:
⮚ fase 1 – della ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi;
⮚ fase 2 – della riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione della rete dei servizi;
⮚ fase 3 - della valutazione, analisi e ri-programmazione.
Articolo 6 – Durata
Il Piano di Zona decorre dalla data di sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci ed ha validità per gli anni 2015 – 2016 – 2017, ovvero entro il suo termine naturale di validità (31.12.2017) e comunque fino all’approvazione del successivo Piano di Zona.
Il Piano di Zona potrà subire modifiche o integrazioni. Qualsiasi modifica al Piano di Zona e al presente Accordo dovrà essere approvata dal Tavolo Zonale Permanente e dagli Organi competenti di ciascun Comune.
Articolo 7 – Impegni dei soggetti sottoscrittori.
L’ASL di Brescia secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, e in coerenza con le linee di indirizzo previste dalla D.G.R. n. X/2941 del 19 dicembre 2014, si impegna a:
⮚ assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale;
⮚ coordinare e valorizzare le attività della Cabina di regia integrata tra ASL ed Ambiti, in stretto raccordo con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla DGR n. 2941 del 19.12.2014;
⮚ favorire l’integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell’ambito distrettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria;
⮚ assicurare la collaborazione, soprattutto per il tramite delle Direzioni Gestionali Distrettuali e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale, in particolare per la realizzazione della valutazione multidimensionale integrata e per la definizione dei progetti individualizzati a favore delle persone fragili;
⮚ a programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in particolare valorizzando e sostenendo i percorsi innovativi di risposta ai bisogni;
⮚ collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;
⮚ razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi da parte delle persone, della famiglia e della comunità;
⮚ integrare gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale;
⮚ predispone gli atti necessari all’identificazione ed allo stanziamento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociale, del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio assistenziale dell’Ambito Territoriale;
⮚ coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale.
I Comuni e l’Ente capofila, in qualità di sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:
⮚ realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
⮚ dare avvio ad ogni intervento sottoscritto dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
⮚ a promuovere la collaborazione con il Terzo Settore per la progettazione degli interventi attuativi, degli obiettivi e delle linee di indirizzo del Piano stesso.
Inoltre i Comuni e l’Ente capofila assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione. Si impegnano a collaborare con gli incaricati dell’Ufficio di Piano nella fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l’attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l’attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dal Tavolo Zonale di programmazione permanente.
Articolo 8 – Impegni dei soggetti aderenti.
Gli enti aderenti al presente Accordo di Programma si impegnano a rispettare gli obblighi in esso contenuti, nessuno escluso ed eccettuato, in forza della dichiarazione di volontà di aderire e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona.
Articolo 9 – Quadro delle risorse umane finanziarie e strumentali impiegate.
Le Amministrazioni interessate, sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui agli articoli precedenti danno atto che il Piano di Zona allegato al presente accordo, è articolato negli interventi e nei servizi monitorati nelle schede allo stesso allegate.
Gli interventi finanziati sono riportati nel Piano di Zona e sono disponibili per chiunque ne abbia interesse presso gli Assessorati ai Servizi Sociali dei singoli Comuni.
Il Coordinamento politico di ambito (Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) in collaborazione con gli organi tecnici e con l’Ufficio di Ambito si impegna a predisporre annualmente uno o più piani finanziari
generali, o le loro variazioni, che definiscono gli indirizzi per l’utilizzo dei fondi assegnati in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona.
I Piani finanziari generali e le loro variazioni sono sottoposti all’approvazione del Tavolo Zonale Permanente di programmazione.
L’attuazione degli indirizzi contenuti nei piani finanziari generali, l’approvazione di progetti di dettaglio e dei bandi per l’erogazione di risorse e servizi, nel limite delle somme individuate nei piani finanziari generali, competono al Tavolo Politico Ristretto.
Il Tavolo Politico Ristretto, per ragioni di celerità e economicità di gestione, può inoltre adottare progetti di dettaglio non previsti nei piani finanziari generali, dandone comunicazione al Tavolo Zonale nella sua prima riunione successiva - comunque entro 60 giorni - al fine di utilizzare risorse resesi disponibili per economie di gestione per nuove risorse trasferite, ovvero per assicurare la continuità di servizi prioritari, nel limite di Euro 50.000,00. Il limite finanziario suddetto non ricorre nel caso dell'approvazione di progetti legati alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati, salva la l'approvazione dei progetti stessi nella prima riunione successiva del Tavolo Zonale e comunque entro 60 giorni, qualora i progetti stessi non siano già previsti nei documenti di programmazione generale dell'ambito.
I piani finanziari, generali o di dettaglio, devono indicare:
⮚ gli interventi finanziati:
⮚ i costi complessivi;
⮚ i soggetti gestori e le risorse impiegate;
⮚ le modalità di finanziamento.
Ciascun piano finanziario generale o progetto di dettaglio, non può essere attuato se non reca l’attestazione di copertura finanziaria apposta dal funzionario responsabile dell’ente capofila ovvero del soggetto gestore qualora incaricato della gestione dei fondi.
Gli interventi possono essere finanziati con i fondi del FNPS e/o con oneri a carico dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.
L’Ente capofila attraverso l’Ufficio di Piano si impegna ad informare preventivamente il Tavolo Zonale sulla spesa relativa alla pianificazione e allo sviluppo degli interventi attraverso le apposite schede.
Per la rendicontazione nei confronti dei Comuni e dell’Azienda Sanitaria Locale da parte dei soggetti attuatori il Tavolo Zonale permanente potrà prevedere e stabilire ulteriori strumenti tali da consentire la dimostrazione concreta dell'utilizzo delle risorse.
Gli enti sottoscrittori prendono atto che le quote di finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali non possono in alcun modo essere considerate sostitutive dei fondi autonomi comunali. Pertanto, ciascun ente è tenuto a confermare almeno gli oneri a proprio carico (al netto delle entrate) già in atto precedentemente all’assegnazione delle risorse in oggetto. Si impegnano inoltre a garantire le quote di cofinanziamento che saranno concordate e definite in specifici piani economico-finanziari, con particolare riguardo a quanto concerne le leggi di settore.
Articolo 10 – Modalità di coordinamento e di verifica
Per la redazione, l’attuazione e la valutazione del Piano di Zona 2015-2017, in conformità alle Linee guida regionali, gli enti sottoscrittori attivano una struttura organizzativa articolata in:
✓ Assemblea dei Sindaci;
✓ Tavolo di programmazione zonale permanente ("Tavolo Zonale" o TPZ);
✓ Tavolo di coordinamento politico ("Tavolo Politico Ristretto" - TPR);
✓ Ufficio di Piano.
10.1 L’Assemblea distrettuale dei Sindaci / Tavolo di programmazione zonale permanente. L’Assemblea dei Sindaci del distretto è l’organismo di rappresentanza politica del Piano di Zona, definito dall’art. 9 comma 6° della l.r. 11/07/1997, n. 31 e delle direttive approvate con D.G.R. n. VI - 41788/1999, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito della integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie. All'Assemblea dei Sindaci è demandata l'elezione del Presidente, l'individuazione dell'Ente capofila, l'approvazione del Piano di Zona. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono assunte a maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.
I Comuni dell'Ambito, a mezzo dell'apposita Convenzione, istituiscono un Tavolo di programmazione zonale permanente (brevemente "Tavolo Zonale" o "TPZ") cui sono attribuite tutte le funzioni conferite all'Assemblea dei Sindaci, con l'eccezione dell'approvazione di quelle elencate al paragrafo precedente.
L’Assemblea dei Sindaci/Tavolo Programmazione Zonale Permanente si raccorda con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci.
L'Assemblea dei Sindaci ed il tavolo di programmazione zonale permanente sono composti dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati. Non possono partecipare in qualità di delegati i funzionari tecnici dei Comuni dell’Ambito. Il Tavolo Zonale è coordinato e presieduto dall'Ente Capofila.
Al tavolo zonale sono attribuiti i compiti di:
✓ approvare i piani finanziari generali;
✓ definire gli strumenti e la documentazione per la rendicontazione da parte dei soggetti attuatori;
✓ verificare annualmente lo stato di attuazione dei progetti e delle azioni previsti dal Piano di Zona, anche in rapporto alle risultanze provinciali, sotto il profilo della efficienza, della pertinenza, dell'efficacia e dell'economicità;
✓ ridefinire, sulla base delle analisi svolte, gli indirizzi annuali di programmazione, riprogettare i servizi svolti a livello distrettuale e promuovere la gestione in forma associata di servizi socio - sanitari;
✓ stimolare il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore per promuovere la sussidiarietà delle azioni;
✓ favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni e dei risultati conseguiti.
Al Tavolo Zonale si applicano le disposizioni di cui alla convenzione istitutiva.
Inoltre, in ordine alla organizzazione, alle modalità ed ai tempi relativi al proprio funzionamento valgono i principi generali fissati per la validità delle determinazioni degli organi collegiali, ed in particolare:
✓ convocazione: è disposta, di regola, dal Presidente anche su richiesta di uno o più soggetti partecipanti, di norma almeno 5 giorni liberi prima della data fissata. La convocazione avviene mediante invio dell'avviso scritto mediante telefax o email inviata al protocollo dell'ente di appartenenza. Alla convocazione sono allegati, anche in forma elettronica, i documenti utili per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
✓ seduta: per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà dei componenti in seconda convocazione. Le sedute non sono pubbliche. Oltre ai Sindaci o loro delegati, possono essere presenti - senza diritto di parola - i componenti dell'Ufficio di Piano. I Sindaci possono farsi assistere Il Presidente garantisce l’ordine e la regolarità della discussione, apre la seduta, dirige i lavori, concede e toglie la parola, indice le votazioni e proclama l’esito, sospende e toglie la seduta;
✓ discussione: la discussione si apre sugli argomenti posti all’ordine del giorno e secondo il criterio dell’ordine del medesimo, salva una diversa organizzazione disposta dallo stesso organo collegiale. L'argomento è di norma illustrato dal Presidente, dal coordinatore dell'Ufficio di Piano o da un componente in veste di relatore. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono supportati dai pareri di regolarità da parte degli organi tecnici, dall'attestazione di copertura finanziaria da parte del segretario. Le funzioni di segretario sono affidate al direttore della Fondazione Servizi Integrati Gardesani su incarico dell'ente capofila;
✓ votazione: la votazione è palese per alzata di mano. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti;
✓ verbalizzazione: la manifestazione della volontà del Tavolo deve essere documentata mediante la redazione a cura del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi e deve produrre la fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il verbale, datato e numerato, deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o suo delegato . Il verbale prova l’esistenza delle determinazioni in esso contenute;
Collegio di vigilanza:
Ai sensi dell’art. 34, comma sette, del decreto legislativo n. 267/2000, gli enti sottoscrittori convengono di attribuire le funzioni di collegio di vigilanza e di controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma a un collegio che verrà nominato dal Tavolo di programmazione zonale permanente, presieduto dal Presidente del Tavolo Zonale e composto da quattro rappresentanti dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo, in ragione di uno per ogni area distrettuale;
Al collegio di vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
✓ vigilare sulla piena e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
✓ individuare elementi ostativi all’attuazione del presente accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
✓ accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente accordo di programma;
✓ dirimere, in xxx xxxxxxx, xx controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione ed attuazione del presente accordo, anche avvalendosi di consulenti esterni;
✓ disporre gli interventi necessari, anche di tipo sostitutivo, in caso di inadempimento, anche attuando questi ultimi mediante Commissario ad acta.
10.2 Coordinamento politico di ambito – Tavolo Politico Ristretto.
L’organo di coordinamento politico di ambito è costituito da una rappresentanza del Tavolo di programmazione zonale permanente ed è composto da un rappresentante per ciascuna area dell’Ambito.
E' presieduto dal Presidente dal Presidente del Xxxxxx Xxxxxx. Non possono parteciparvi in qualità di delegati i funzionari tecnici dell’Ambito. Il supporto tecnico al Tavolo Politico Ristretto è fornito dal coordinatore dell'Ufficio di Piano.
Gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo danno atto che i componenti del Coordinamento Politico di ambito/Tavolo Politico Ristretto sono contestualmente nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente operativo “Fondazione Servizi Integrati Gardesani”.
Il coordinamento politico di ambito, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
✓ attua gli indirizzi definiti dal Tavolo Zonale Permanente e approva la programmazione di dettaglio;
✓ affida i compiti operativi alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani e ne verifica i risultati;
✓ valuta e propone eventuali modifiche al Piano di Zona, propone l'attivazione di nuovi servizi o la razionalizzazione di quelli esistenti;
✓ predispone, attraverso la collaborazione dell’Ufficio di piano, della Fondazione Servizi Integrati Gardesani e dei tecnici degli Enti sottoscrittori, il piano finanziario annuale o le
sue variazioni, le rendicontazioni di dettaglio, i monitoraggi e il rendiconto complessivo di esercizio;
✓ definisce le modalità di coinvolgimento e coordinamento dei soggetti pubblici, del privato sociale o del volontariato presenti sul territorio e promuove le occasioni per consentire a ciascun soggetto di esprimere il proprio contributo secondo il principio della sussidiarietà;
✓ promuove indagini, studi o progetti, affidandone lo svolgimento alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani, al tavolo tecnico o a specifici uffici o consulenti, che dovranno ad esso riferire, anche in termini di compatibilità tecniche e finanziarie;
Articolo 11 – Istituzione della struttura tecnica per l’attuazione del Piano di Zona e definizione delle modalità di organizzazione e gestione.
L’Ufficio di Ambito, denominato “Ufficio di Piano”, è una struttura tecnica le cui funzioni sono prioritariamente di progettazione nonché di coordinamento organizzativo e funzionale degli interventi e delle attività previste dal Piano di Zona.
L’Ufficio di Piano si raccorda Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano e con la Cabina di Regia al fine di favorire l’omogeneizzazione, secondo quanto previsto nel Piano di Zona.
E’ inoltre il supporto tecnico professionale ai processi decisionali del Tavolo Zonale Permanente di Programmazione e del Tavolo Politico Ristretto, per il tramite del suo coordinatore.
Per lo svolgimento di questa funzioni nell’Ufficio di Piano è di norma costituito con la partecipazione delle seguenti figure professionali:
✓ Responsabile con funzioni di coordinamento, dipendente con idonea qualifica della Fondazione Servizi Integrati Gardesani;
✓ uno o più rappresentanti tecnici per ciascuna area territoriale.
L’Ente capofila, anche attraverso l’ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani metterà a disposizione attrezzature tecniche e beni mobili per attrezzare e collocare la sede dell’Ufficio di Ambito. Per far fronte a tali costi sono destinati specifici fondi previsti dal Piano e dai Comuni sottoscrittori.
Per la propria attività l’Ufficio di Ambito e l’ente operativo Fondazione Servizi Integrati Gardesani potranno avvalersi di professionisti esterni ovvero di figure dotate di specifiche professionalità in materia amministrativa e sociale dipendenti dai Comuni dell’Ambito.
I criteri e le modalità di utilizzo del personale dipendente dai Comuni dell’Ambito sono definiti nello schema di convenzione in calce al presente accordo di programma, del quale forma parte integrante e sostanziale.
Articolo 12 – Organismi di consultazione territoriale
Il Piano di Zona individua nella co-progettazione lo strumento principe per la regolazione dei rapporti con il terzo settore e per la gestione della rete dei servizi.
La consultazione locale del terzo settore (e/o soggetti profit) contribuisce a definire gli obiettivi strategici della co-progettazione e laddove non adottata coadiuva l’Ufficio di Piano nella rilevazione dei bisogni, nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi previsti dalla programmazione del presente Piano di Zona.
I tavoli di co-progettazione rappresentano il luogo ove le istanze dei soggetti portatori di interessi si confrontano in modo diretto e continuativo, costruttivo e dinamico generando strategie di co- costruzione del sistema territoriale di interventi
Articolo 13 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Collegio di Vigilanza. In caso di ulteriore mancato accordo, competente è il Tribunale di Brescia.
Articolo 14 – Modifiche
Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché siano rispettate le formalità previste per l'approvazione dello stesso.
Articolo 15 - Pubblicazione
Il presente accordo di programma sarà trasmesso alla Regione Lombardia, non appena approvato dai competenti Organi degli Enti sottoscrittori, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Salò, lì 29 aprile 2015
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Bedizzole Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Calvagese della Riviera Signora Xxxxxxxxx Xxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Desenzano del Garda Signora Xxxx Xxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Gardone Riviera Signor Xxxxxx Xxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Gargnano Signor Xxxxxxxx Xxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Limone sul Garda Signor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Lonato del Garda Signor Xxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Magasa Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Manerba del Garda Signor Xxxxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Moniga del Garda Signora Xxxxxxx Xxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Padenghe sul Garda Signora Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Polpenazze del Garda Signor Xxxxxx Xxx Xxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Pozzolengo Signor Xxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Puegnago del Garda Signor Xxxxxx Xxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Salò Signor Xxxxxxxxx Xxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di San Felice del Benaco Signor Xxxxx Xxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Sirmione Signor Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Soiano del Lago Signor Xxxxx Xxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Tignale Signor Xxxxxx Xxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Toscolano Maderno Signora Xxxxx Xxxxxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Tremosine sul Garda Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Valvestino Signor Xxxxxx Xxxx |
Il Presidente pro-tempore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano Signor Xxxxxx Xxxx |