TRA
ACCORDO TRA L’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E L’ASSOCIAZIONE
CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
RIABILITAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI MIELOLESI E TETRAPARAPLEGICI.
TRA
tra l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone - Via della Vecchia
Ceramica n. 1 - Cod.Fisc. P.IVA n. 01772890933, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx
Xxxxxxxx, nella sua qualità 19.08.2021
di Direttore Generale, giusto decreto n.
E
747 del
l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo con sede in Spilimbergo (PN) 33097 Via
degli Abeti, 4 C.F 90009200933, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxx in qualità di
Presidente dell’Associazione medesima
PREMESSO
- che “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” è qualificata dal Piano Regionale
della Riabilitazione di cui
alla D.G.R. n. 606 del 25.03.2005 quale
servizio
sociosanitario residenziale per la fase estensiva ed è individuato quale polo di
riferimento regionale per la riabilitazione di pazienti portatori di tetra/paraplegia;
- che con D.G.R. n. 623 del 02.04.2015 la Regione ha approvato l’elenco delle
strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla
D.G.R. n. 606/2005) e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le
disabilità fisiche, psichiche
e sensoriali e che “Associazione Centro
Progetto
Spilimbergo” è stata inclusa nell’elenco in argomento;
- che “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” - ai sensi della menzionata D.G.R. n.
623/2015 - risulta accreditata con riserva per l’attività di riabilitazione funzionale;
- che la Struttura “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” è autorizzata
all’esercizio ai sensi del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016,
come da provvedimento prot. n. 23204/P del 16/03/2017 dell’A.A.S. 5 (ora AsFO);
- che la D.G.R. n. 623/2015, pur nelle more della conclusione dei procedimenti di
accreditamento, autorizza le Aziende sanitarie a stipulare gli appositi accordi
contrattuali con le Strutture incluse nell’elenco approvato con il medesimo
provvedimento;
- che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate dall’Associazione sono quelle
determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, come stabilito dall’Amministrazione
Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che l’Azienda sanitaria ha verificato la sussistenza degli standard qualificanti
l’attività di cui alle “Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di
riabilitazione” del 07.05.1998, come da risultanze di cui al verbale in data 9 aprile
2015;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di
Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all’assistenza protesica;
- che con nota prot. 14910/P del 15.09.2016 del Direttore Centrale Salute ad oggetto
“Accordi contrattuali con strutture di riabilitazione funzionale provvisoriamente
accreditate” sono state fornite indicazioni operative in merito alla stipula degli atti
con le Strutture private provvisoriamente accreditate;
- che con D.G.R. n. 2023 del 28.10.2016 “D.G.R. 349/2016 e D.G.R. 611/2016 : “L.R.
49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario
Regionale” - modifiche ed integrazioni” l’Amministrazione regionale ha previsto -
punto 5) del dispositivo - “che le risorse destinate alla remunerazione delle
prestazioni erogate per conto del Servizio sanitario regionale dalle strutture sanitarie
private accreditate devono essere specificate negli accordi contrattuali valevoli per
tutto il SSR stipulati dalle Aziende per l’assistenza sanitaria o dalle Aziende sanitarie
universitarie integrate territorialmente competenti, che adottano le modalità previste
dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale relativa
alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate”;
- che la D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 ad oggetto “Linee annuali per la gestione del
Servizio sanitario regionale - Anno 2021. Approvazione definitiva” ha previsto alla
Tabella n. 2 “Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d.
sovraziendali)” la Linea 17 “Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per
le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” per un importo di 386.845,00 euro, in
gestione a quest’Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al
finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2021 per la remunerazione
delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella
riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- che dell’importo summenzionato di 386.845,00 euro la somma di 63.141,00 euro è
relativa all’Associazione Progetto Centro Spilimbergo, in continuità con il fabbisogno
di prestazioni aggiuntive a suo tempo individuato dalla Regione per l’Associazione
con D.G.R. 1910 del 19.10.2018 (finanziamento “sovraziendali” 2018);
- che il Responsabile della gestione dell’accordo contrattuale e degli atti conseguenti
è il Direttore dell’Assistenza Primaria Aziendale.
PRESO ATTO
- della Legge Reg. 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”;
- della Legge Reg. 12
dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei
livelli di
assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e
sociosanitaria e modifiche 6/2006”;
alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale
- dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 in tema di accordi contrattuali con
le strutture private accreditate;
le parti, come sopra individuate, convengono
Art. 1 Efficacia delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.
Art. 2 Prestazioni e volumi
1. Il presente Accordo regola l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione
funzionale a favore di soggetti mielolesi e tetra paraplegici, residenti nella Regione
Friuli Venezia Giulia, accolti presso la Struttura “Associazione Centro Progetto
Spilimbergo”.
2. Le prestazioni erogate dall’Associazione hanno lo scopo di garantire la
continuità terapeutico - assistenziale tra il momento ospedaliero e quello territoriale,
definire il progetto di vita personalizzato per ciascun paziente, mantenere il
collegamento biunivoco costante con la Struttura ospedaliera di riferimento dell’alta
specialità (per le necessità diagnostiche o di trattamento e/o per valutazioni
specifiche nel follow-up). Esse sono costituite da interventi riabilitativi specialistici di
tipo sanitario integrati da attività di riabilitazione sociale e consistono nelle attività
specificate nell’autorizzazione all’esercizio prot. 23204/P del 16.03.2017.
3. Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono espletate mediante:
a) Ricovero in internato per gravi - tariffa € 159,21 - fatturato massimo previsto €
456.500,00
b) Ricovero in seminternato per gravi - tariffa € 96,68 - fatturato massimo previsto €
43.500,00.
4. Sono ammesse variazioni compensative tra le prestazioni, e i relativi
fatturati, sopraelencati, tenuto anche conto della mutevolezza delle necessità
assistenziali che si manifesta a seguito dell’emergenza sanitaria per COVID-19 tuttora
in corso, fermo restando il valore economico complessivo del presente Accordo pari a
euro 500.000,00.
5. Si precisa che al
budget storico di 500.000,00 euro vengono
aggiunti
63.141,00 euro a valere sulla D.G.R. n. 189 del 12.02.2021 “Linee annuali per la
gestione del Servizio sanitario regionale - Anno 2021. Approvazione definitiva” che ha
previsto alla Tabella n. 2 “Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla
Regione (c.d. sovraziendali)” la Linea 17 “Finanziamento per attività di riabilitazione
funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” un importo complessivo di
386.845,00 euro, di cui 63.141,00 euro da imputare all’Associazione Progetto Centro
Spilimbergo (in continuità con le previsioni della D.G.R. 1910 del 19.10.2018), in
gestione a quest’Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al
finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2021 per la remunerazione
delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella
riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
6. E’ fatta ad ogni modo salva la revisione degli importi di spesa sopra
riportati a seguito di approvazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, della
revisione della struttura tariffaria di cui alla D.G.R. 16.7.2009 n. 1669 nel rispetto del
budget complessivo fissato di 563.141,00 euro.
Art. 3 Accesso dei pazienti e autorizzazione alle prestazioni
1. L’autorizzazione all’ammissione e l’invio dei pazienti alla Struttura gestita
dall’Associazione ha luogo a cura dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa
“Gervasutta” di Udine. Ai sensi della D.G.R. n. 606 del 25.03.2005, il predetto Istituto
è struttura ospedaliera di
riferimento regionale per il trattamento dei
pazienti
mielolesi e cerebrolesi mentre l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo
rappresenta il momento di riferimento regionale dedicato alla effettuazione di cicli
riabilitativi di mantenimento per disabili gravi da mielolesione, a completamento del
percorso effettuato presso l'alta specialità riabilitativa.
2. A tal fine, le parti danno atto che la definizione e la revisione del Piano
personalizzato riabilitativo che riporta, tra gli altri, la tipologia del trattamento
individuato (vale a dire degenza a tempo pieno o degenza diurna), l’eventuale
proroga del trattamenti autorizzati e la chiusura degli stessi avvengono a cura del
Dirigente medico della SOC “Medicina Fisica e Riabilitazione - Unità Spinale”
dell’Istituto “Gervasutta”, ai sensi della Convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria
Universitaria di Udine e l’Associazione Centro Progetto Spilimbergo.
Art. 4 Controlli
1. L’AsFO effettua i controlli sull’erogazione delle prestazioni erogate da
“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” mediante il Nucleo di Controllo
aziendale istituito con decreto n. 113 del 11.03.2015 per garantire la qualità e
l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della D.G.R. n. 1321 del
11.07.2014.
Art. 5 Debito informativo
1. L’“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” si impegna a rispettare tutti
gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-
informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall’AsFO, secondo la normativa vigente e
nell’ambito della reciproca collaborazione.
2. Annualmente, inoltre, “Associazione Centro Progetto Spilimbergo” fornirà i
dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell’offerta.
Art. 6 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. A cadenza trimestrale, l’associazione emette nota di addebito per le
giornate di degenza riferite al periodo di competenza. Ai fini della liquidazione,
l’Associazione trasmette l’elenco nominativo dei pazienti accolti suddiviso tra
degenze residenziali e semiresidenziali. Lo stesso dovrà essere asseverato dal
Dirigente medico dell’Istituto “Gervasutta”, quale soggetto che autorizza
l’accoglimento nella Struttura.
Art. 7 Trattamento dei dati
1. Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. Codice
Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le
Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei
rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione del
presente accordo e di eventuali Addendum.
2. Il trattamento da parte dell’ASFO avverrà con le modalità indicate nel
modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che l’Associazione dichiara
di aver ricevuto in allegato alla convenzione.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo l’Associazione dichiara
espressamente di:
- assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della
natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, siano adeguate a
proteggere i dati trattati assicurando la tutela dei diritti e delle libertà degli
Interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE
2016/679; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la
stipula del presente accordo, del suo eventuale rinnovo nonché per la stipula di
ulteriori rapporti con l’Azienda.
- mettere a disposizione dell’AsFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le
attività di verifica previste dall’art. 28 lettera “h” del Regolamento UE 2016/679, i cui
esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga
dell’accordo.
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi
di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33
e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed seguire le istruzioni operative da questo
specificatamente impartite.
4. L’Associazione Centro Progetto Spilimbergo per svolgere il servizio oggetto
del presente accordo tratterà, su mandato dell’AsFO, i dati personali di cui la stessa è
Titolare. Al riguardo, limitatamente al trattamento delegato, sarà successivamente
designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con apposito atto
scritto redatto ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679. L’AsFO, con il citato atto, provvederà a fornire all’Associazione le istruzioni
a cui questa dovrà attenersi nelle specifiche attività di trattamento di dati personali,
riguardanti, in particolare: tipologia di dati, categorie Titolare.
modalità, durata, natura e finalità del trattamento, di interessati, obblighi del Responsabile e diritti del
Art. 8 Protocollo di legalità
1. L’“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” si impegna ad attuare i
principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali
profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
2. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs.
165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Art. 9 Inadempienze
1. L’“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” provvede a segnalare
tempestivamente all’Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare
svolgimento delle attività oggetto dell’accordo.
2. Eventuali inadempienze da parte della stessa devono essere contestate
dall’AsFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse,
pena la revoca dell’accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l’AsFO avvierà
la procedura di revoca.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l’AsFO ha la facoltà di
revoca immediata del presente accordo in presenza di cambiamenti di gestione di
“Associazione Centro Progetto Spilimbergo” o significative variazioni degli elementi di
cui alle premesse della presente convenzione.
Art. 10 Durata
1. Il presente accordo ha validità per l’anno 2021 ed in ogni caso fino alla
conclusione del procedimento di accreditamento ai sensi della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015 e del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 151
del 26.07.2016.
2. Previa espressione di volontà delle parti, l’accordo potrà essere
annualmente rinnovato mediante apposito atto deliberativo. Alla naturale scadenza e
nelle more del suo rinnovo/stipula, quanto previsto continua ad applicarsi in regime
di prorogatio.
3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei
presupposti di autorizzazione e accreditamento dell’Associazione Centro Progetto
Spilimbergo.
4. Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà
provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta
elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi
all’avvenuta comunicazione.
Art. 11 - Controversie
1. Eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente accordo sono
di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di
Pordenone.
Art. 12 Registrazione e spese.
1. Il presente Accordo è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese per il
pagamento dell’imposta di bollo sono suddivise in parti uguali tra i contraenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Atto sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi degli artt. 1, co.1, lett. s) e 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
il Direttore Generale Il Presidente
A.S. Friuli Occidentale Ass. Centro Progetto Spilimbergo Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 2 “Prestazioni e volumi”, 6 “Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi”, 9 “Inadempienze” e 11 “Controversie”.
il Direttore Generale Il Presidente
A.S. Friuli Occidentale Ass. Centro Progetto Spilimbergo Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori/operatori economici
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Spett.le fornitore/operatore economico, fra i dati i che Lei conferisce in occasione della partecipazione alle procedure per l’affidamento, instaurazione ed esecuzione di rapporti pre- contrattuali e/o contrattuali e/o di presentazione di offerte nell’ambito di procedure, preventivi, ordini, fatture, vi sono anche quelli personali del Suo legale rappresentante pro tempore e dei Suoi collaboratori.
Tali dati personali sono trattati dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale attraverso personale autorizzato ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel
pieno rispetto del segreto professionale e d’ufficio e dei principi di liceità, sicurezza,
correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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connesse e strumentali alla instaurazione e gestione di rapporti pre-contrattuali e
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L’Azienda ASFO può comunicare i dati personali oggetto di trattamento, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (a titolo esemplificativo: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri) ed a soggetti privati appositamente delegati, nominati Responsabili del trattamento (a titolo esemplificativo: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche, società di consulenza e controllo).
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati da ASFO per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati in modo sicuro per il tempo previsto dalla legge, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’Interessato, qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e può comunque in ogni momento, presentando istanza all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxx.xx, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la rettifica se inesatti, l’integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione o la cancellazione.
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