CAPITOLATO DI POLIZZA POLIZZA CAR IN DIC/DIL E ALOP
CAPITOLATO DI POLIZZA POLIZZA CAR IN DIC/DIL E ALOP
Contraente: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Committente: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Descrizione lavori: Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese Valico del
Gaggiolo e opere ad esso connesse.
Tratta A8-A9, 1° Lotto Tangenziale di Como e 1° Lotto Tangenziale di Varese.
Appaltatore/Esecutore dei lavori: Pedelombarda S.c.p.A.
Assicurati: Sezione A “Danni alle cose” e Sezione B “Responsabilità Civile verso terzi”:
- il Contraente/Committente e i suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
- il Concedente;
- gli Enti Finanziatori;
- l’Appaltatore/Esecutore dei lavori;
- la Direzione Lavori;
- l’Alta Sorveglianza;
- i Progettisti; i Fornitori, i subfornitori, gli affidatari, i subappaltatori e tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera, ivi inclusi i soggetti incaricati di risolvere le interferenze.
Sezione C “Advance Loss of profit” – ALOP:
- il Contraente/Committente
- gli Enti Finanziatori
Ubicazione: Regione Lombardia
Polizza Base: La polizza CAR n. 288752442 stipulata dall’Appaltatore presso la Generali Assicurazioni S.p.A., che qui si intende espressamente richiamata e operante a tutti gli effetti, unitamente alle relative appendici
Periodo di assicurazione: Come previsto dalla Polizza Base relativamente al periodo di
costruzione/montaggio e collaudo, ossia: dal 30.06.2011 (semprechè all’attivazione della presente Polizza sia prodotta dal Contraente dichiarazione di assenza di sinistri) al 31.12.2013 e, da tale data, 24 mesi per il periodo di manutenzione. Si veda in proposito l’articolo 14 - Durata dell’assicurazione.
Somme Assicurate:
Sezione A – Danni alle cose
Partita 1 – Opere: Euro 898.002.396,16 Partita 2 – Opere preesistenti: non operante
Partita 3 – Demolizione e sgombero: non operante
Sezione B – Responsabilità Civile Verso Terzi
Massimale: Euro 20.000.000,00 per sinistro e durata
Sezione C – ALOP
Somma Assicurata: Euro 18.462.000,00
Periodo di copertura: 12 mesi in eccesso alla franchigia
Tabella dei Limiti di indennizzo per le Sezione A | |||||
1 Polizza Base Euro | 2 DIC/DIL Euro | 3 Complessivi Euro | |||
Forza Maggiore ed eventi naturali | 30.000.000,00 per sinistro e per durata | 20.000.000,00 sinistro e durata | per | 50.000.000 sinistro e durata | per |
Progetto e calcolo (esclusa parte affetta) | 7.000.000,00 per sinistro e per durata | 3.000.000,00 per sinistro e per durata | 10.000.000,00 per sinistro e per durata | ||
Progetto e calcolo estensione parte affetta | 3.000.000,00 per sinistro e per durata | 2.000.000,00 per sinistro e per durata | 5.000.000,00 per sinistro e per durata | ||
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio | 10.000.000,00 per sinistro e per durata | 20.000.000,00 per sinistro e per durata | 30.000.000,00 per sinistro e per durata | ||
Maggiori spese | 5.000.000,00 per sinistro e per durata, con il sottolimite di 500.000,00 esclusivamente nei casi di eventi di forza maggiore | 5.000.000,00 per sinistro e per durata, con il sottolimite di 500.000,00 esclusivamente nei casi di eventi di forza maggiore | |||
Tabella dei Limiti di indennizzo per le Sezione B | |||||
1 Polizza Base Euro | 2 DIC/DIL Euro | 3 Complessivi Euro | |||
Massimale generale | 10.000.000,00 sinistro 20.000.000,00 durata | per e per | 20.000.000,00 per sinistro e per durata | 30.000.000,00 sinistro 40.000.000,00 durata | per e per |
Cavi o condutture sotterranee | 2.000.000,00 per sinistro e per durata | 3.000.000,00 per sinistro e per durata | 5.000.000,00 per sinistro e per durata |
Inquinamento accidentale | 1.000.000,00 per sinistro e per durata | 9.000.000,00 per sinistro e per durata | 10.000.000,00 per sinistro e per durata |
Danni da interruzione di attività di terzi | 5.000.000,00 per sinistro e per durata | 15.000.000,00 per sinistro e per durata | 20.000.000,00 per sinistro e per durata |
Vibrazione, Rimozione Franamento e cedimento di terreno | 5.000.000,00 per sinistro e 10.000.000,00 per durata | 10.000.000,00 per sinistro e per durata | 15.000.000,00 per sinistro e 20.000.000,00 per durata |
Danni da polvere | 500.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per durata | 2.000.000,00 per sinistro e per durata | 2.500.000,00 per sinistro e 3.500.000,00 per durata |
Danni da variazione della falda | 0 | 500.000,00 per sinistro e durata | 500.000,00 per sinistro e durata |
1 Si precisa che la Polizza Base prevede l’indennizzabilità dei costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità fino ad un importo massimo del 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile.
Operatività della presente polizza
Art . 1 - Premesse
1.1 In data 1° Agosto 2007 il Contraente/Committente ha sottoscritto con il Concedente (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.) la Convenzione Unica di Concessione per l’affidamento della progettazione, la costruzione e la gestione dell’Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xx. 00 circa, corrente tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’A8 (Castronno).
1.2 Il Contraente/Committente ha affidato al contraente generale Xxxxxxxxxxxx S.c.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione, con ogni mezzo, di parte dell’autostrada, ed esattamente del 1° Lotto della Tangenziale di Como, del 1° Lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9.
1.3 Pedelombarda S.c.p.A. ha stipulato la Polizza Base.
1.4 Sottoscrivendo la presente polizza, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, entro al massimo 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui ne sia venuta a conoscenza:
i) ogni e qualsiasi sinistro dovesse colpire le opere assicurate dalla Polizza Base;
ii) ogni e qualsiasi variazione apportata alla Polizza Base.
Art. 2 - Operatività della presente polizza
La presente polizza si intenderà operante come segue:
1 – relativamente alla Sezione A – Danni alle cose ed alla Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: in Differenza di Condizioni e Limiti (DIC/DIL) come più sotto specificato nella Drop Down Clause.
2 – relativamente alla Sezione C – Alop: in forma primaria.
Art. 3 - Drop Down Clause
Qualora in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base, i Limiti di Indennizzo della stessa (cfr. Tabella Limiti di indennizzo colonna 1 - "Polizza Base") risultassero ridotti, la presente polizza opererà in eccesso, ovverosia indennizzerà la parte di danno eccedente i Limiti di indennizzo ridotti e fino alla concorrenza dei Limiti di indennizzo assicurati dalla presente polizza (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2-DIC/DIL").
Qualora, in seguito a sinistro indennizzato ai sensi della Polizza Base, i Limiti di indennizzo della stessa risultassero esauriti, la presente polizza opererà come assicurazione primaria in luogo della Polizza Base, fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2- DIC/DIL") e sarà soggetta alle franchigie e agli scoperti dalla Polizza Base.
Per i rischi non coperti in base alle garanzie prestate dalla Polizza Base ma coperti in base alle garanzie prestate dalla presente Polizza, quest’ultima opera per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo (cfr. Tabella dei limiti di indennizzo "2-DIC/DIL"), con l’applicazione delle relative franchigie previste alle rispettive clausole disciplinate dalla presente Polizza. È inoltre inteso che il massimale RCT della sezione B della presente polizza sarà operante – unicamente per i danni a terzi – anche nei casi in cui i limiti previsti per le garanzie della sezione A della presente polizza risultassero ridotti o insufficienti.
Ogni sinistro non indennizzabile ai sensi della Polizza Base poiché d’importo inferiore alla franchigia/scoperto previsto in tale contratto, non sarà indennizzabile ai sensi della presente Polizza, ad eccezione di quanto nel seguito specificato circa l’operatività della Sezione C ALOP.
Art. 4 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 5 – Maggiori Spese
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività ed imputabili a causa di scioperi o stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Art. 6 – Danni a terzi da variazione della falda
La Società è obbligata per la responsabilità dell’Assicurato nei confronti di terzi per danni da variazioni delle caratteristiche della falda acquifera, purchè determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile dovuto all’esecuzione dei lavori e purchè non sia una diretta conseguenza del normale e corretto svolgimento degli stessi.
Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell’assicurato la franchigia di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La Società risponde, nell’ambito del massimale stabilito in polizza alla sezione B, fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e durata di polizza.
SEZIONE C – Advanced Loss of Profits (ALOP)
Somma assicurata per il periodo di indennizzo di 12 (dodici) mesi:
Euro 18.462.000 ovvero l’importo dei ricavi annui stimabile per il primo anno di esercizio (2014) al netto dei costi che si stimano sopprimibili.
Periodo di copertura:
Come previsto dalla Polizza Base relativamente al periodo di costruzione/montaggio e collaudo, ossia: dal 30.06.2011 (semprechè all’attivazione della presente Polizza sia prodotta dal Contraente dichiarazione di assenza sinistri) al 31.12.2013 e da tale data decorre il periodo di indennizzo come sotto definito.
Periodo di indennizzo: 12 (dodici) mesi, in eccesso alla franchigia
Franchigia temporale: 60 (sessanta) giorni in aggregato
Le seguenti clausole sono allegate alla presente sezione di polizza e ne formano parte integrante:
Art. 7 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per l’effettiva perdita di Margine di Contribuzione risultante da una diminuzione dei Ricavi nonché per i maggiori costi che egli dovrà sostenere, come specificato nella presente Sezione, qualora in qualsiasi momento durante il periodo di copertura indicato nella scheda della presente Sezione le partite assicurate o parte di esse subiscano dei danni materiali indennizzabili in base alla Sezione A della Polizza Base e/o della Sezione A della presente polizza, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, che pregiudichino la costruzione/il montaggio e/o il collaudo causando un ritardo della messa in esercizio e/o un ostacolo all’impresa assicurata, di seguito definiti “ritardo”.
L’ammontare dell’indennizzo viene stabilito come segue:
- relativamente alla perdita di Margine di Contribuzione calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato, così come stimato del Piano Economico Finanziario e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo;
- per maggiori costi: esso corrisponde ai maggiori costi necessariamente e ragionevolmente sostenuti al solo scopo di evitare o limitare una diminuzione dei Ricavi che si sarebbe verificata durante il periodo d’indennizzo se non si fossero sostenuti detti costi. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
Art. 8 - Definizioni relative alla Sezione C 8.1 Periodo di copertura
Periodo indicato nella Scheda della presente Sezione. Esso termina alla data indicata nella Scheda o a una data anteriore in caso di cessazione della garanzia contro i danni alle cose durante la costruzione/montaggio delle opere, prestata in base alla Sezione A di polizza.
8.2 Prevista data d'inizio dell'attività dell'impresa assicurata
Data provvisoria indicata nella Scheda della presente Sezione o una data diversa, alla quale avrebbe avuto inizio l'attività se non fosse intervenuto il ritardo.
8.3 Periodo d'indennizzo
Periodo durante il quale il risultato economico dell'impresa risulta compromesso a seguito del ritardo. Esso decorre dalla data prevista d'inizio dell'attività dell'impresa assicurata ed è limitato al periodo di indennizzo massimo convenuto in 12 (dodici) mesi
8.4 Franchigia temporale
Periodo indicato nella Scheda della presente Sezione durante il quale la Società non è obbligata all'indennizzo. L'ammontare corrispondente viene calcolato moltiplicando la perdita media giornaliera durante il periodo d'indennizzo per il numero dei giorni convenuti a titolo di franchigia temporale.
8.5 Costo Variabile
Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili inerenti alla tariffazione prevista dal Contraente, e che comunque si stimano come sopprimibili. A titolo puramente esplicativo il costo variabile dei servizi erogati è dato dalla parte variabile di salari e contributi di personale connesso con l’attività di servizio di consumi energetici, delle spese di manutenzione, altri costi variabili connessi con l’attività di erogazione del servizio.
8.6 Margine di contribuzione
La differenza tra i Xxxxxx e il Costo Variabile
8.7 Ricavi
Quanto pagato o pagabile al Contraente sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o i servizi resi a seguito dell’attività dichiarata e svolta nel luogo indicato in polizza.
8.8 Somma assicurata
La cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione stimato.
Art. 9 - Esclusioni specifiche relative alla Sezione C
La Società non è obbligata per la perdita di Margine di Contribuzione e/o maggiori costi causati da un ritardo dovuto a:
9.1 perdite o danni attribuibili esclusivamente a macchinari e attrezzature di cantiere;
9.2 perdite o danni materiali d’esercizio o prodotti base; mancanza, distruzione, deperimento o danneggiamento di materiali necessari all’attività dell’impresa assicurata;
9.3 ogni restrizione imposta dalle autorità;
9.4 mancanza di capitale;
9.5 modifiche, aggiunte, miglioramenti, effettuati in seguito ad evento dannoso, o eliminazione di vizi o difetti o di qualsiasi mancanza semprechè non imputabile a errori di progetto e/o calcolo;
9.6 perdite o danni ad enti che l’Assicurato ha preso in consegna o messo in esercizio o per i quali non sussista più copertura in base alla Sezione A della presente polizza e/o della sezione A della Polizza Base;
9.7 perdita causate da penalità o indennizzi per inadempienze contrattuali, per mancata o ritardata esecuzione di ordini, o da qualsiasi altra penale convenzionale;
9.8 perdite commerciali causate da sospensione, decadenza o disdetta di contratti di locazione, di licenze o ordini ecc., che si verifichino dopo la data d'inizio effettiva dell'attività dell'impresa assicurata;
9.9 perdite o danni alle opere da montare quali prototipi salvo esplicito accordo scritto;
Art. 10 Condizioni specifiche per la Sezione C
10.1 – Prolungamento del periodo di copertura
L’eventuale prolungamento di copertura della Sezione A della presente polizza non comporta automaticamente il prolungamento di copertura indicato nella Scheda della presente Sezione.
Ogni prolungamento del periodo di copertura di questa Sezione di polizza andrà richiesta il più presto possibile per iscritto dal Contraente, il quale dovrà precisare le circostanze che l'hanno resa necessaria. Essa non avrà effetto fino a che la Società non ne avrà data esplicita conferma scritta. Ogni variazione della prevista data d'inizio dell'attività della impresa assicurata andrà comunicata alla Società. Essa non avrà effetto fino a che la Società non ne avrà data esplicita conferma scritta.
10.2 - Liquidazione dei danni
Ai fini del calcolo degli importi da indennizzar
.e si dovrà tener conto in particolare dei seguenti punti:
a) risultato economico dell'impresa assicurata durante i 12 (dodici) mesi successivi all'inizio dell'attività;
b) modifiche e circostanze particolari che avrebbero influito sull'attività dell'impresa assicurata se non fosse intervenuto il ritardo;
c) modifiche e circostanze particolari che hanno influito sull'impresa assicurata dopo l'inizio dell'attività in modo che l'ammontare definitivo corrisponda il più possibile al risultato economico che l'impresa assicurata avrebbe potuto conseguire, dopo la prevista data d'inizio dell'attività, se non fosse intervenuto il ritardo.
10.3 - Rimborso premi
Qualora il Contraente dimostri (avallato dai suoi revisori dei conti) che il Margine di Contribuzione conseguito durante il periodo contabile di 12 (dodici) mesi successivo all'inizio dell'attività dell'impresa assicurata, o alla data alla quale avrebbe avuto inizio l'attività se non fosse intervenuto il ritardo, sia inferiore alla somma assicurata della presente Sezione, egli beneficerà di un rimborso di premio proporzionale alla differenza tra i due importi, e comunque non superiore a un terzo del premio pagato.
Art. 11 - Condizioni particolari specifiche della Sezione C
11.1) Il Contraente farà pervenire alla Società dei rapporti aggiornati sull'avanzamento dei lavori di costruzione alle eventuali scadenze indicate nella scheda della presente Sezione.
11.2) Il Contraente farà pervenire alla Società dei rapporti circa variazioni sostanziali del rischio originale come:
- modifica rilevante del cronogramma dei lavori, dei collaudi ecc.;
- deroghe significative alle condizioni del contratto di costruzione;
- variazione dell'interesse del Contraente (p.e. sospensione dell'attività, liquidazione o fallimento dell'impresa).
La Società si riserva di valutarne il contenuto e definire eventuali variazioni ai contenuti della polizza.
11.3) In caso di evento che potrebbe dar luogo a un ritardo ed a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Sezione, il Contraente si impegna:
- a darne immediatamente avviso alla Società e mezzo telefono, fax o e-mail entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'evento;
- a prendere, concorrere nel prendere o consentire che sia presa ogni misura ragionevole per ridurre o limitare i danni che pregiudichino il montaggio e/o il collaudo, al fine di evitare o limitare il ritardo che ne potrebbe conseguire;
- a permettere alla Società ed ai suoi mandatari - senz'obbligo per alcuna della parti assicurate in base alla presente polizza - di accedere al cantiere nel quale si sia verificata la perdita o il danno, al fine di accertare direttamente con l'Appaltatore o Subappaltatore responsabile le possibili cause e l'entità della perdita o del danno nonché gli effetti sulla garanzia prestata nella presente Sezione di polizza, di valutare le possibilità di ridurre il ritardo rispetto alla prevista data d'inizio dell'attività dell'impresa assicurata e di fornire, se necessario, tutte le raccomandazioni opportune per evitare o ridurre detto ritardo.
La predetta condizione sanziona il consenso del Contraente nonché la facoltà della Società a procedere come descritto. Qualora il Contraente od ogni altra persona che agisca per conto di questi impedisca od ostacoli la Società nell’esercizio delle funzioni sopra indicate o ne vanifichi gli effetti o non si attenga alle raccomandazioni della Società, egli decadrà da ogni diritto nascente dalla presente Sezione.
11.4) In caso di richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza il Contraente è tenuto a presentare alla Società, a sue spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è intervenuto il ritardo o entro ogni altro termine convenuto per iscritto dalla Società, un rapporto scritto contenente delle informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi.
Il Contraente è tenuto altresì a fornire, a sue spese, i libri contabili e altri documenti: fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Società al fine di esaminare o verificare la richiesta nonché, qualora la Società lo richieda, una dichiarazione giurata attestante la fondatezza della richiesta o delle informazioni fornite al riguardo.
11.5) L'indennizzo verrà corrisposto entro un mese dall'accertamento definitivo dell'ammontare del sinistro. A prescindere da ciò il Contraente ha diritto, entro un mese dalla regolare denuncia del sinistro alla Società e dal riconoscimento da parte di quest'ultima della propria obbligazione, al pagamento di uno o più acconti di ammontare corrispondente alla somma o alle somme minime dovutegli tenuto conto delle circostanze.
La Società ha facoltà di posticipare il pagamento,
- qualora vi siano dei dubbi sul diritto del Contraente a percepire l'indennizzo, sino a che saranno prodotte le prove necessarie;
- qualora in seguito ad una perdita o danno o ad un qualsiasi ritardo rispetto alla prevista data d'inizio dell'attività dell'impresa assicurata sia stata ordinata un'inchiesta giudiziaria o penale a carico del Contraente, sino a conclusione della stessa.
La Società non è tenuta a corrispondere interessi sull'ammontare dell'indennizzo trattenuto, salvo gli interessi di mora.
Art. 12 - Condizioni particolari aggiuntive relative alla Sezione C
12.1 Condizione particolare per l’attivazione della sezione C.
Resta convenuto tra le Parti che tutte le condizioni che modificano le esclusioni relative alla Sezione A della Polizza Base e/o alla Sezione A della presente polizza saranno considerate valide anche per la Sezione C.
E’ infine convenuto che la presente Sezione C opererà anche per danni non indennizzabili nella Sezione A della Polizza Base e/o nella Sezione A della presente polizza per il solo fatto di essere al di sotto delle franchigie ivi previste.
12.2 Xxxxxx Xxxxxx (20%)
Relativamente alla somma assicurata nella scheda di polizza si conviene tra le Parti che se in caso di sinistro la verifica della somma assicurata risulti più alta di quella dichiarata nella scheda di polizza, la somma assicurata nella scheda di polizza sarà automaticamente incrementata di tale importo dietro il corrispettivo pagamento da parte dell’assicurato di un premio addizionale per la differenza tra il valore dichiarato e l’aggiornata somma assicurata. Tale incremento non dovrà eccedere il 20% della somma inizialmente assicurata come indicato nella scheda di polizza.
Qualora il limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., verrà applicata considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.
12.3 Perdite conseguenti a disposizione delle autorità (limite di indennizzo 4 settimane), a parziale deroga dell’art. 9.3
Qualora, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A del presente contratto i lavori di costruzione e/o montaggio delle opere assicurate dovessero essere interrotti per disposizione della Pubblica Autorità, provocando di conseguenza ritardo dell’attività, tale ritardo sarà considerato indennizzabile ai sensi della Sezione C del presente contratto.
In nessun caso verranno indennizzate le perdite sostenute per un periodo superiore a n. 4 (quattro) settimane in eccesso alla franchigia prevista in polizza.
12.4 Perdite conseguenti ad impedimento di accesso (limite di indennizzo 4 settimane)
Qualora, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A del presente contratto cagionato da uno dei seguenti eventi:
• Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili;
• Scioperi, sommosse e tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio;
che colpisca altre cose poste entro 5 (cinque) Km dall’ubicazione assicurata, che non siano di proprietà, in uso, consegna o custodia, del Contraente o Assicurato, causando un impedimento totale o parziale d’accesso al cantiere assicurato, provocando di conseguenza un ritardo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’attività, tale ritardo sarà considerato indennizzabile ai sensi della Sezione C del presente contratto.
In nessun caso verranno indennizzate le perdite sostenute per un periodo superiore a n. 4 (quattro) settimane in eccesso alla franchigia prevista in polizza.
12.5 Interdipendenze da fornitori e clienti (limite di indennizzo 4 settimane)
Si conviene tra le parti che, nel caso in cui i fornitori degli Assicurati e/o i clienti subissero danno agli stabilimenti e/o impianti utilizzati di proprietà o in disponibilità totale o parziale, o durante il trasporto, durante il periodo di copertura specificata nella Scheda, cagionato da uno dei seguenti eventi:
• incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili;
• eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni o allagamenti;
• terremoto
che provochi, nel caso dei fornitori, un ritardo nella fornitura di beni agli Assicurati, che conseguentemente provochi un ritardo rispetto alla data prevista per l’inizio di attività, o, nel caso dei clienti, cagioni un mancato acquisto di servizi dagli Assicurati, la garanzia di cui alla presente Sezione C indennizzerà il Contraente della risultante perdita di Margine di Contribuzione come se tale danno avesse colpito i beni assicurati alla Sezione A della presente Polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso verranno indennizzate le perdite sostenute per un periodo superiore a n. 4 (quattro) settimane in eccesso alla franchigia temporale prevista in polizza.
12.6 Mancata fornitura di energia elettrica, gas ed acqua (limite di indennizzo 4 settimane)
Si conviene che, nei limiti e alle condizioni stabilite per la presente Sezione C, verrà indennizzata la perdita risultante da interruzione o intralcio all’attività dichiarata, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione o linea per la produzione o distribuzione di elettricità, gas o acqua (siano esse di proprietà pubblica o privata), necessarie per la distribuzione di elettricità, gas o acqua.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso verranno indennizzate le perdite sostenute per un periodo superiore a n. 4 (quattro) settimane in eccesso alla franchigia temporale prevista in polizza.
12.7 Onorari Auditors
La Società indennizzerà, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila/00) per gli onorari e le spese pagati dall’Assicurato agli auditors al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità od altri documenti, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto ad esibire alla Società in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza.
12.8 Il Contraente fornisce il “Cronoprogramma lavori dettagliato” che costituisce parte integrante della presente polizza.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA
Art. 13 - Condizioni generali di assicurazione
Si intendono qui richiamate e operanti tutte le condizioni di cui alla Polizza Base in quanto pertinenti e non derogate.
Art. 14 - Durata dell’assicurazione
Premesso che la durata del contratto di polizza car è correlata alla realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto è stabilito che:
a) l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del 30/06/2011 anche se il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione del contratto;
b) l’assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio (previsto per la data del 31.12.2013) o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua, relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
d) l’uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) ad eccezione della Sezione C, dalla data di cessazione della assicurazione decorrerà il periodo di manutenzione estesa come indicato nel frontespizio di polizza.
Art. 15 - Buona Fede
L’omissione da parte dell’Assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 16 - Colpa grave e dolo
La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave degli Assicurati, nonché da dolo dei dipendenti degli Assicurati.
Art. 17 - Prolungamento della copertura assicurativa
Anche in deroga all’articolo 10.1 relativo alla Sezione C, qualora la costruzione dell’Opera non sia conclusa entro il termine stabilito dal contratto di appalto e previsto nel 31.12.2013, il Contraente può richiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo, per una durata massima di 15 (quindici) mesi: in tal caso la Compagnia acconsentirà gratuitamente per un periodo limitato di 3 (tre) mesi; per il restante periodo applicherà il tasso di premio pro-rata temporis, qualora il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia inferiore al 60% (sessanta per cento). In caso contrario e/o in caso di un periodo superiore ai quindici mesi, le condizioni tutte per l’eventuale prolungamento di copertura devono essere stabilite in accordo tra le parti.
Art. 18 - Forma delle comunicazioni
Fermo quanto indicato all’articolo 26, le comunicazioni relative alla presente polizza possono essere fatte validamente a mezzo raccomandata, telegramma, telefax ed e-mail.
Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti dei soggetti elencati alla voce “Assicurato”, nonché nei confronti delle persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente devono rispondere a norma di legge, verso Società ed Enti collegati, controllati, consociati, controllanti, nonché verso gli Enti finanziatori, salvo quanto disposto al successivo articolo 21.
Art. 20 - Pluralità di assicurati
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia, si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui alla Sezione B.
Art. 21 – Clausola “Multiple Insured”
Preso atto che la definizione di Assicurati di cui alla Premessa comprende una pluralità di soggetti, resta convenuto che, anche in presenza di dolo di uno degli Assicurati, intesi come i Legali Rappresentanti, non verrà pregiudicato l'indennizzo secondo i termini stabiliti dalla presente polizza a favore degli altri Assicurati. In questo caso è data facoltà alla Società di esperire azione di rivalsa, ai sensi dell' art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Assicurato che ha agito dolosamente.
Art. 22 - Sospensione dei lavori - rischi di giacenza
Si stabilisce che in caso di interruzione dei lavori, il Contraente può chiedere che le garanzie assicurative di cui alla presente polizza siano - per tutto il tempo di sospensione dei lavori - limitati ai soli rischi di "inattività", intendendosi pertanto esclusi i soli danni strettamente dovuti all'attività di costruzione.
Nel caso di sospensione dei lavori superiore a 6 (sei) mesi consecutivi le Parti concorderanno eventuali modifiche alla presente condizione di polizza.
Le garanzie tutte di polizza si intendono automaticamente e pienamente riattivate dal momento in cui i lavori sono ripresi.
È fatto obbligo al Contraente dichiarare, anche se successivamente, la data di ripresa dei lavori nonché mettere a disposizione, se richiesto della Società, tutta la documentazione da cui sia possibile risalire all'esatta data di sospensione e ripresa dei lavori.
Il tasso finito da applicare durante il periodo di inattività in base al quale l'Assicurato dovrà corrispondere il premio polizza viene convenuto nella misura del 50% (cinquanta per cento) del tasso calcolato in “pro rata temporis”.
Il predetto tasso sarà da applicarsi al valore delle opere realizzate alla data della sospensione dei lavori ed al valore dei materiali a piè d'opera.
Art. 23 - Pagamento anticipo indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data della denuncia dettagliata di sinistro.
L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Art. 24 - Reintegro somme assicurate
Si precisa che in caso di sinistro, la somma assicurata, i limiti di indennizzo ed i massimali di risarcimento previsti in polizza si intendono automaticamente e con effetto dalla data del sinistro stesso reintegrati nel valore originario.
Il premio per il reintegro verrà quantificato dalla Società, con apposita appendice, sulla base del tasso di polizza, se il rapporto sinistri/premi è inferiore al 60% (sessanta per cento).
Art. 25 - Deroga alla proporzionale
Si conviene che, in caso di sinistro, non troverà applicazione la regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
Art. 26 - Coassicurazione e Delega (operante se del caso)
L’assicurazione è divisa tra le diverse Società avanti indicate e per le quote a fianco di ognuna riportate. Esse si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e che assumerà la
Società [●] alla quale è stata conferita la delega alla gestione del presente contratto in coassicurazione e che verrà ad identificarsi in Società delegataria.
In caso di sinistro la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici si impegnano ad accettare i termini della liquidazione medesima. La Società delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere l’atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’avente diritto, quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Con la sottoscrizione della presente Polizza, le Coassicuratrici
- danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro; pertanto la firma che in futuro sarà apposta dalla sola Società delegataria, renderà validi ad ogni effetto per le Coassicuratrici, anche i documenti che dovessero essere successivamente emessi in appoggio alla presente polizza;
- si impegnano – in deroga all’art. 1911 del Codice Civile – ad assumere il rischio in regime di responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato;
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 nei rapporti fra Soggetto delegatario e Coassicuratori deleganti
Le Società prendono atto che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker che provvederà a trasferirlo ad ognuna di esse secondo le rispettive quote percentuali, come di seguito riportato:
. | ||
……………………………………. | …….% | (delegataria) |
……………………………………. | …….% | (coassicuratrice) |
…………………………………….. | ..…..% | (coassicuratrice) |
Art. 27 - Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario come da Notaio, Repertorio [●], Raccolta [●], stipulato in [●] in data [●].
Il termine Società indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituitesi in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio Ordinario, nel rispetto di tutti i termini di Legge e con assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato.
Ogni società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla società mandataria/capogruppo per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote di esecuzione del servizio, come di seguito riportato
…………………………………….% (mandataria/capogruppo)
…………………………………….% (mandante/consorziato)
…………………………………….% (mandante/consorziato)
Art. 28 Clausola Broker
Per l’effettuazione della stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, il Contraente si avvale del supporto e della consulenza della società AON S.p.A. – Via Xxxxxx Xxxxx 8/10 – Milano (Broker).
Agli effetti dei termini e garanzie previsti dall'assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
Altresì ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente medesimo.
Comunque tutti gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non sono stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società.
Art. 29 – Clausola di vincolo/financiers endorsement (da apporre e completare in sede di attivazione della polizza)
La presente polizza è vincolata in base a quanto riportato nel seguito.
▪ “Assicurati” significa ogni entità giuridica o persona individualmente assicurata da questa polizza separatamente.
▪ “Assicuratore/i” indica [●].
▪ “Banca Agente” indica [●] che agisce in questo ruolo quale Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento in rappresentanza, in nome e per conto delle Parti Finanziarie, ivi incluso qualunque cessionario, avente causa e/o successore (a titolo particolare o universale).
▪ “Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [●] tra [indicare i finanziatori], in qualità di istituti finanziatori, e la Società, in qualità di soggetto beneficiario, in relazione al Progetto.
▪ “Parti Finanziarie" indica le banche, ivi inclusa la Banca Agente, e le altre istituzioni che sono co-assicurate in questa polizza e che sono coinvolte nell'erogazione di crediti in favore della Società e/o nella sottoscrizione di contratti di hedging in relazione al Progetto. L’espressione include ogni mandatario, cessionario, successore o novatore, creditore in sostituzione o addizionale ad uno dei precedenti o in relazione con essi.
▪ “Progetto” indica la progettazione, realizzazione e gestione in concessione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse - 1° Lotto - Tratta A8-A9, 1° lotto tangenziale di Como e 1° lotto tangenziale di Varese.
▪ “Società” indica Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; Gli Assicuratori prendono atto ed accettano quanto segue:
1. [opzione 1] con l’atto di cessione di crediti in garanzia/ [opzione 2] con la costituzione del pegno su crediti sottoscritto in data [●] tra la Società (il “Cedente”) e le Parti Finanziarie , il Cedente ha [opzione 1] ceduto in garanzia/ [opzione 2] ha costituito in pegno in favore delle Parti Finanziarie ogni suo credito, diritto, titolo di qualsiasi natura, attualmente in essere o che possa sorgere in futuro derivante dalla presente polizza di assicurazione, a garanzia di tutte le obbligazioni nei confronti delle Parti Finanziarie derivanti (i) dal Contratto di Finanziamento nonché (ii) dagli altri Documenti Finanziari (come definiti nel Contratto di Finanziamento); e
2. di conseguenza, ogni indennizzo dovuto alla Società ai sensi e per gli effetti della presente polizza di assicurazione deve essere liquidato in conformità al paragrafo 10 sotto riportato, salvo ove diversamente stabilito per iscritto dalla Banca Agente.
3. Gli Assicuratori prendono atto che nessun risarcimento potrà essere liquidato o definito con gli Assicurati senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente (ad eccezione dei risarcimenti dovuti a terzi in base alle condizioni delle polizze o delle garanzie di responsabilità civile).
4. Gli Assicuratori dichiarano e garantiscono che, alla data di oggi, noni è stata loro notificata né essi hanno accettato alcuna altra cessione o costituzione in pegno o altra costituzione in garanzia ai sensi della presente polizza dei crediti e diritti della Società ad essa relativi.
5. Gli Assicuratori prendono atto che le Parti Finanziarie e, relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi, i loro rispettivi funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e consulenti sono considerati co-assicurati addizionali ai sensi della presente polizza. Gli Assicuratori rinunciano a qualsiasi diritto di contribuzione (co-assicurazione indiretta) rispetto ad ogni altra assicurazione stipulata dalle Parti Finanziarie o loro amministratori, funzionari, dipendenti o agenti.
6. Gli Assicuratori con il presente documento rinunciano a tutti i diritti di surroga o di qualsiasi azione derivante da ciò che essi possono avere o acquisire a seguito di un evento che comporti un diritto di risarcimento nei confronti di:
a. una delle Parti Finanziarie o loro funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti e consulenti; e
b. la Società ed ogni altro Assicurato finché ogni ragione di credito nei confronti delle Parti Finanziarie non sia stata integralmente soddisfatta.
7. Gli Assicuratori prendono atto e riconoscono che le Parti Finanziarie non sono responsabili del pagamento di qualsiasi premio dovuto da un qualsiasi altro Assicurato ai sensi della presente polizza. Gli Assicuratori non avranno il diritto di compensare alcuna somma dovuta ad una delle Parti Finanziarie con un qualsiasi premio (anche insoluto) o altro ammontare dovuto dalla Società in relazione al presente o ad altri contratti (ivi inclusi altri contratti di assicurazione) in essere con la Società. Gli Assicuratori prendono atto che l'omissione da parte della Società e/o uno degli Assicurati della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Società ha l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Pertanto, ed in deroga ad ogni altra disposizione contraria della presente polizza, gli Assicuratori rinunciano a far valere l'invalidità della presente polizza derivante dalla inadeguata o falsa informazione del rischio o della relativa richiesta di risarcimento, a meno che tale inadeguata o falsa informazione derivi da un comportamento doloso. L'inadeguata o falsa informazione di un Assicurato non è attribuibile ad un altro Assicurato che non abbia attivamente contribuito a diffondere tale informazione.
8. Si concorda che l'inclusione di uno o più Assicurati nella presente polizza non limiterà i diritti di ciascun Assicurato o di un dipendente dello stesso di richiedere risarcimento danni, intentare procedimenti giudiziali. La presente polizza copre ogni Assicurato come se per ciascuno fosse stata emessa una polizza separata, ma l'inclusione di uno o più Assicurati non aumenterà i limiti di responsabilità degli Assicuratori
9. Gli Assicuratori riconoscono che:
a. all’atto dell’accettazione dell’assicurazione hanno ricevuto le informazioni tecniche disponibili per valutare il rischio in relazione alle garanzie prestate nella presente polizza, e
b. non ci sono altre informazioni rilevanti o richieste dagli Assicuratori rispetto alla loro decisione di co-assicurare le Parti Finanziarie o i loro amministratori, funzionari, dipendenti, o agenti.
10. Clausola di pagamento dei sinistri – (escluso qualsiasi pagamento che debba essere effettuato a titolo di risarcimento direttamente al terzo danneggiato da parte degli Assicuratori). A titolo di accordo di pagamento del sinistro, gli Assicuratori si impegnano, fino a che la Banca Agente non dia istruzioni agli Assicuratori di operare in modo differente, affinché tutte le somme dovute alla Società in base alla presente polizza a titolo di pagamento, rimborso di premio, accordi ex gratia o altro, siano pagati, previa comunicazione per iscritto alla Banca Agente, sul
conto corrente di seguito indicato o su diverso conto corrente indicato per iscritto dalla Banca Agente agli Assicuratori:
Banca depositaria: [●]
Indirizzo: [●]
Intestatario del conto: [●]
Numero di conto: [●]
11. Gli Assicuratori si impegnano:
- a dare avviso scritto alla Banca Agente, eventualmente in copia alla Società, presso il domicilio sotto elencato, di ogni inadempienza della Società che possa comportare la non operatività della polizza, ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative obbligazioni accessorie;
- a dare avviso scritto alla Banca Agente, presso il domicilio sotto elencato, di ogni atto o omissione o di qualsiasi evento del quale gli Assicuratori siano a conoscenza e che gli stessi Assicuratori valutino che possa invalidare o rendere inefficace, in tutto o in parte, l'assicurazione;
- a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca Agente. Entro tale termine la Banca Agente avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, in luogo e per conto della Società.
Gli Assicuratori dovranno informare per iscritto la Banca Agente:
- con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora, avendo la Società avanzato richiesta di proroga del contratto, non intendano accordare tale proroga alle medesime condizioni in corso;
- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni - inclusa ogni inadempienza della Società - che possano invalidare in tutto o in parte l’assicurazione, nonché, prima che abbiano effetto, che possano causare riduzioni di massimali o delle coperture, aumenti di franchigie o la cessazione prima dell’originale scadenza.
12. La Banca Agente agisce esclusivamente per conto delle Parti Finanziarie per il ricevimento di qualunque comunicazione o per ogni altro scopo in relazione alla presente polizza.
13. Tutte le informazioni e le altre comunicazioni su o in relazione alla presente polizza dovranno essere date per iscritto o via fax. Tale comunicazione sarà giudicata ricevuta quando:
a. se per iscritto, al momento del ricevimento;
b. se via fax, alla data in cui è stato trasmesso il fax ma solo se (i) immediatamente dopo la trasmissione, il fax del mittente registra l’avvenuta corretta ricezione e (ii) la data di trasmissione è un normale giorno lavorativo nel paese del destinatario al momento della trasmissione ed è registrato come ricevuto prima delle 17:00 ora locale del destinatario; nel caso in cui le condizioni sub (i) e (ii) che precedono non fossero soddisfatte, la comunicazione si considererà inviata il giorno lavorativo successivo nel paese del destinatario.
14. L’indirizzo ed il numero di fax della Banca Agente per tutte le informazioni sulla presente polizza o in connessione con essa destinate alle Parti Finanziarie sono i seguenti:
[●] [●].
15. Le polizze saranno governate ed interpretate in conformità alla legge italiana, ed ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente polizza sarà devoluta in via esclusiva al foro di Milano.
Questa appendice costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza. In caso di discordanza tra le previsioni della presente appendice e ogni altra diversa disposizione della presente polizza, la presente appendice prevale su ogni previsione discordante o su precedenti appendici applicabili.
Art. 30 - Calcolo e pagamento del premio
Il premio lordo complessivo di Euro [●], è calcolato come segue:
Sezione A – Xxxxx alle cose e Sezione B – Responsabilità Civile verso terzi:
[●], così calcolato:
Somma assicurata:
(incluse imposte governative del 21,25% pari ad Euro [●]) Sezione C – ALOP:
[●] così calcolato:
Somma assicurata:
(incluse imposte governative del 21,25% pari ad Euro [●])
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
art. 1 - Premesse
art. 2 - Operatività della presente polizza art. 3 - Drop Down Clause
art. 12.2 - Xxxxxx Xxxxxx (20%)
art. 13 - Condizioni generali di assicurazione art. 14 – Durata dell’assicurazione
art. 16 – Colpa grave e dolo
art. 17 - Prolungamento della copertura assicurativa art. 19 - Rinuncia alla rivalsa
art. 20 - Pluralità di assicurati
art. 21 – Clausola “Multiple Insured” art. 25 - Deroga alla proporzionale
art. 29 - Clausola di vincolo/financiers endorsement
IL CONTRAENTE
Redatta in tre originali in [●], il [●]
Formano parte integrante della polizza n. [●] fogli dattiloscritti contenenti le Condizioni Generali di Assicurazioni, le Condizioni Particolari, le Altre Condizioni Particolari e la scheda di polizza.
Il pagamento dell'importo di [●], è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi [●], in [●].