CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Generali Italia S.p.A.
POLIZZA SULLE RESE
per l’insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2020
“GENERALI ITALIA”
Convenzione
XXXXXX XXXXXXXXX COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 642 del 21 gennaio 2019 (Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA- 2019)
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni di Assicurazione contengono:
• Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale
• Assicurazione Principale
• Norme che Operano in caso di Sinistro
• Condizioni Speciali di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Definizioni
Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
AVVERSITA’ - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili. BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L’adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’indicazione dell’identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l’assicurazione.
EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
GIORNI LAVORATIVI – Xxxxxx non festivi dal lunedì al venerdì.
IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.
NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.
PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.
PAI - Il Piano Assicurativo Individuale di cui all’allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al Certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.
PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
PERITO – Il professionista abilitato all’esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
POLIZZA COLLETTIVA - L’accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
PREZZO - Il Prezzo come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali ai sensi dell’art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.
PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.
RESA ASSICURATA - E’ il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell’anno, relativo al prodotto oggetto dell’assicurazione, coltivato in ogni partita dell’azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.
SCOPERTO – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
SEMINA - L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell’assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all’indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili
AVVERSITA’ CATASTROFALI
ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
SICCITA’ - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
ECCESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora.
ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
GRANDINE - Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.
SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati
Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l’evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell’evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.
Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia
Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.
Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.
La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:
• terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
• sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
• dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: xxxxx, gelo;
• trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.
Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.
Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’origine.
Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/0000000), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.
Art. 3 – Modifiche all’Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge Art. 3.1 Modifiche all’Assicurazione
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 3.2 – Rettifiche
Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Eventuali modifiche dell’Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.
Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.
Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l’Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.
Se l’Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l’indennizzo.
Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto
Nel caso in cui una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all’Assicurato di richiedere l’anticipata risoluzione del Contratto.
L’anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall’Assicurato ed inviata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.
Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati
Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Convenzione.
ASSICURAZIONE PRINCIPALE
Art. 9 - Oggetto della garanzia
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità:
• catastrofali: Alluvione, Gelo, Xxxxx e Siccità;
• di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
• accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;
qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 10 - Dati meteorologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all’area su cui insiste la partita danneggiata.
Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l’avversità Eccesso di Pioggia escluso il nubifragio. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Art. 11 - Esclusioni
Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l) xxxxx conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 12 – Quantitativi e Xxxxxx assicurabili, Soglia ed Obblighi dell’Assicurato
Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di:
a) assicurare l’intera produzione dell’Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
b) assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell’anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.
Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:
- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.
Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
L’assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.
Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili
I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali.
Art. 12.3 - Soglia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.
Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto e limite di indennizzo se previsti.
Art. 13 – Franchigia e Scoperto
L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:
Art. 13.1 - Franchigia fissa:
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:
Gruppo di Prodotto | Franchigia Minima Applicata |
AGRUMI | 10 |
ALTRI PRODOTTI | 15 |
CARCIOFI | 20 |
CEREALI MINORI | 10 |
COCOMERI/MELONI/PEPERONI | 20 |
DRUPACEE | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | 10 |
LEGUMINOSE | 15 |
MAIS | 10 |
OLIVE | 10 |
ORTICOLE DA SEME | 30 |
POMACEE | 10 |
POMODORO | 10 |
RISO | 10 |
SOIA | 10 |
TABACCO | 15 |
UVA DA TAVOLA | 10 |
UVA DA VINO | 10 |
VIVAI/PIANTE | 20 |
Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all’art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola.
A parziale deroga di quanto sopra si precisa che per il prodotto Olive, la franchigia Vento Forte è pari al 20%.
2) Avversità catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.
Art. 13.2 - Franchigia scalare:
1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:
Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia per Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1), Uva da vino e Uva da tavola | |
Danno Complessivo % | Xxxxx grandine e/o vento forte maggiore di 10 punti | Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo | Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo |
31 | 29 | 29 | 29 |
32 | 27 | 27 | 27 |
33 | 25 | 25 | 25 |
34 | 25 | 23 | 23 |
35 | 25 | 21 | 21 |
36 | 25 | 20 | 19 |
37 | 25 | 20 | 17 |
38 e oltre | 25 | 20 | 15 |
- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.
Art. 13.3 - Scoperto:
Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del danno da avversità, arrotondato all’unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e superato un importo di almeno 10 punti percentuali.
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.
AVVERSITA’ | PRODOTTO |
Colpo di Sole / Vento Caldo/ Ondata di Calore | Cocomeri, Meloni, Peperoni |
Eccesso di Pioggia | Fragole, Orticole da Seme |
Sbalzo Termico | Orticole da Seme, Riso |
Siccità | Uva da vino |
Vento Forte | Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Melograno, Orticole da Seme, Pere, Susine, Tabacco |
Grandine, Colpo di sole/Ondata di Calore, Eccesso di pioggia, Vento forte | Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta in guscio), Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro, come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente. |
Esempio 1- Danno da Vento forte su cocomeri
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Esempio 2 - Danno combinato: vento forte (30%) e grandine (20%) su cocomeri Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Art. 14 – Limite di indennizzo
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:
- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;
- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1) Uva da vino e Uva da tavola.
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO
Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l’avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell’evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.
Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno
L’ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno 17.1- Mandato del perito
Il perito, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare l’effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 18 -
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3)
- Norme per la quantificazione del danno.
17.2- Perizia Preventiva
Generali Italia potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture;
• per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di campagna (di constatazione) che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.
17.3 - Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - Mandato del perito, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13 - Franchigia e Scoperto. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 – Limite di indennizzo.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell’art. 19 - Perizia d’appello, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 19 – Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
L’Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.
Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all’ art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/0000000).
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.
Art. 19 - Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 20 - Norme particolari della perizia d’appello
L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art. 21 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 3.2 - Rettifiche.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente. L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall’indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
L’eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all’Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all’indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 25 – Campioni
Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:
a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
f) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo dell’appezzamento stesso.
PRODOTTO UVA DA VINO
Definizioni specifiche
Disciplinare di produzione: è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del prodotto
Varietà: la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini Varietali, IGP, DOP, nonché l’insieme delle cultivar assicurate come uva da Vino Comune.
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Art. 26.2 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.
Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
UVA DA VINO COMUNE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 80% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
È consentita, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato.
La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine almeno tre giorni prima dell’effettuazione.
Art. 26.3 – Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.
Il perito in questa valutazione dovrà tener conto:
• dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
• dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
• della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
• di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.
I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):
Tab. B | Tabella liquidazione Uva da Vino | Tutte le Avversità | ||||||
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70/100 |
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 12 | 18 | 26 | 36 | 48 | 60 |
Tab. C | Tabella liquidazione Uva da Vino | Tutte le Avversità | ||||||
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70/100 |
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 8 | 18 | 26 | 36 | 48 | 60 | 60 |
Tab. M | Tabella liquidazione Uva da Vino | Tutte le Avversità | ||||||
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70/100 |
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell’acino e comunque non prima del:
- 20 giugno per l’Italia Settentrionale
- 15 giugno per l’Italia Centro Meridionale e Isole.
Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l’Italia Settentrionale
- 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre varietà per l’Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre varietà
il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino al 30% in relazione alle effettive perdite qualitative dell’uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio.
Art. 26.4 – Eccesso di pioggia in prossimità dell’epoca di raccolta - Marcescenza
Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza dovuti all’evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 3 giorni successivi la data di inizio della raccolta.
La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.
Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.
PRODOTTO UVA DA TAVOLA
Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:
• 30 ottobre tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
• 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.
Art. 27.2 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.
Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
UVA DA TAVOLA COMUNE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
L’assicurato ha l’obbligo di indicare sul Certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.
Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.
Art. 27.3 – Danno di Qualità’
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.
Tab. A | Tabella liquidazione Uva da Tavola | Tutte le Avversità | ||||
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 / 100 |
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione. |
PRODOTTO FRUTTA
Definizioni specifiche: frutta precoce
Albicocche Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;
Pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven; Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Xxxxxxx.
Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d’oro; Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari
Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’allegagione - per il prodotto melograno comunque non prima del 5 giugno per le varietà precoci e del 1° luglio per le varietà tardive - con l’esclusione della avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.
Qualora nel Certificato di Assicurazione sia assicurata la Tipologia A prevista dal PGRA (l’insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2: avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie), la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme, con l’eccezione del prodotto melograno per il quale vale quanto indicato al capoverso precedente. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.
Per il prodotto actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.
La garanzia Vento forte cessa:
• Noci, 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
• Pere, 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
• Susine, 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
Art. 28.2 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:
POMACEE, FICHI, CACHI | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 20% della produzione ottenibile |
3° anno | 50% della produzione ottenibile |
4° anno | 80% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
DRUPACEE, ACTINIDIA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
MANDORLE | |
1° - 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCCIOLE | |
1° - 2° - 3°- 4° anno | 0% della produzione ottenibile |
5° anno | 20% della produzione ottenibile |
6° anno | 40% della produzione ottenibile |
7° anno | 60% della produzione ottenibile |
8° anno | 80% della produzione ottenibile |
9° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCI | |
1° - 2° - 3° anno | 0% della produzione ottenibile |
4° anno | 20% della produzione ottenibile |
5° anno | 40% della produzione ottenibile |
6° anno | 60% della produzione ottenibile |
7° anno | 100% della produzione ottenibile |
CILIEGIE | |
1° - 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 60% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell’Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti con antibrina;
• impianti con rete antigrandine.
Sono compresi in garanzia anche:
• i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l’actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.
In seguito all’evento eccesso di pioggia - ad eccezione del prodotto ciliegie - si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto “Cracking”.
Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | TABELLA liquidazione Actinidia | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale | 30 |
c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale | 60 |
d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale | 80 |
e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. B | TABELLA liquidazione Actinidia | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale | 35 |
c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale | 65 |
d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale | 85 |
e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq) | 25 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione | 40 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione | 70 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. B | Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq) | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Cachi e Fichi | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale | 20 |
c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale | 40 |
d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale | 75 |
e) | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Mele | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 25 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione | 40 |
d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 70 |
e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. B | Tabella liquidazione Mele | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione | 55 |
d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 75 |
e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Pere e Xxxx precoci | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 25 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione | 50 |
d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 80 |
e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. B | Tabella liquidazione Pere e Pere precoci | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione | 65 |
d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 80 |
e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Melograno | Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole/ Ondata di Calore |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo) | 0 |
b) | Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo | 15 |
c) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all’epicarpo | 35 |
d) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all’epicarpo, deformazione lieve. | 55 |
e) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media. | 75 |
f) | Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave. | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Pistacchio | Avversità Grandine |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio) | 0% |
b) | Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso | 25% |
c) | Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme | 50% |
d) | Xxxxxxx/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso | 75% |
e) | Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso | 90% |
I frutti persi (asportati), distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).
Tab. M | Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo; • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell’epicarpo. | 40 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche | 85 80* |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
FRUTTA IN GUSCIO
Art. 29.1 - Danno di qualità per Mandorle, Noci, e Xxxxxxxx
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | Tabella liquidazione Mandorle, Noci e Nocciole | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0 |
b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio | 40 |
c) | Xxxxxx compromesso fino al 50% | 70 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI
Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia
Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.
Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficiente.
In seguito all’evento eccesso di pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto “Cracking”.
Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell’Art. 11 – Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.
Tab. A | Tabella liquidazione Ciliegie | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale | 25 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione | 40 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 70 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Tab. B | Tabella liquidazione Ciliegie | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione | 75 |
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione | 90 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Ciliegie | Tutte le avversità |
Classificazioni del Danno | % danno | |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 70 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Art. 30.3 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Tab. A | Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Prodotti illesi; | 0 |
b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi; | 25 |
c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie; | 60 |
d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi. | 90 |
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti | Tutte le avversità |
Classificazioni del danno | % danno | |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche. | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale. | 70 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO OLIVE
Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 20 novembre per le olive da olio. Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.
Art. 31.2 – Danno di qualità per il prodotto Olive
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
TAB. A | Tabella liquidazione Olive da Olio | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illese; segni di percossa; ondulato; | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature; | 10 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; | 35 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo | 60 |
e) | Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate. | 90 |
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
TAB. A | Tabella liquidazione Olive da Tavola | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illese; segni di percossa; ondulato; | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature; | 30 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; | 60 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo | 90 |
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTI ERBACEI
Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).
Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell’indennizzo”.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell’estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.
La garanzia siccità per le colture orticole, mais e soia, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
La perdita di produzione conseguente a siccità per le colture irrigue è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Art. 32.2 – Garanzia Eccesso di pioggia - Marcescenza
Fermo quanto previsto all’art. 9 “Oggetto della Garanzia” e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall’eccesso di pioggia.
PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO, PORRO IN PIENO CAMPO
Art. 33.1 – Danno di Qualità
In relazione ai disposti dell’art. 9 “Oggetto della garanzia”, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.
Tab. A | Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero | Avversità Grandine | |||||||
Data del sinistro | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1a Decade GIUGNO | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 a Decade GIUGNO | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3 a Decade GIUGNO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1 a Decade LUGLIO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2 a Decade LUGLIO | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3 a Decade LUGLIO | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1 a Decade AGOSTO | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 a Decade AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3 a Decade AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Tab. A | Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato | 0 |
b) | Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa | 30 |
c) | Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa | 70 |
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO CEREALI MINORI
Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.
Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:
• all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l’evento compreso tra il 7° e l’8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
• alla maturazione del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Art. 34.2 – Danno di qualità
- Cereali da Biomassa-Foraggio-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all’evento grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):
Tab. A | Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio | Avversità Grandine | ||||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DANNO QUALITA' | ||||||||||
SPIGATURA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
FIORITURA | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MATURAZIONE LATTEA | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 |
MATURAZIONE CEROSA | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tab. M | Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio | Avversità Grandine | ||||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DANNO QUALITA' | ||||||||||
SPIGATURA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FIORITURA | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
MATURAZIONE LATTEA | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
MATURAZIONE CEROSA | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
- Cereali da Granella/Seme: la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. M | Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme | Avversità Grandine | ||||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' % | ||||||||||
LEVATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
BOTTICELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
FIORITURA | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MATURAZIONE LATTEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MATURAZIONE CEROSA | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
INIZIO MATURAZIONE FISIOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
- Cereali da Granella/Seme: dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità e qualità, sul prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioggia calcolato come da tabella che segue senza l’applicazione di alcuna franchigia:
Tab. M | Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme | Avversità Eccesso Pioggia | ||||||||||
FASE FENOLOGICA | GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM | |||||||||||
1 o 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 e oltre | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' % | ||||||||||||
Da FINE MATURAZIONE CEROSA a MATURAZIONE di RACCOLTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Per la determinazione dei parametri la Società si avvarrà di RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).
Art. 34.3 –Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell’Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.
Condizione per l’attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a
• 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
• 150 piante per metro quadrato per avena e segale.
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l’indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE
Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza in caso di semina o dall’attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Per COCOMERI E MELONI la garanzia cessa alle ore:
per le coltivazioni forzate e semiforzate:
• 12.00 del 10 agosto per l’Italia Settentrionale
• 12.00 del 1 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare; per le coltivazioni a cielo aperto:
• 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale
• 12.00 del 20 agosto per l’Italia Meridionale e Insulare; per le coltivazioni tardive:
• 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale.
Per CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE la garanzia cessa alle ore:
• 12.00 del 20 ottobre per l’Italia settentrionale;
• 12.00 del 20 ottobre per l’Italia centrale;
• 12.00 del 20 novembre per l’Italia meridionale e le isole.
Nel caso in cui l’Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l’operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall’art. 22) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. Sul Certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Art. 35.2 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.
In relazione ai disposti dell’art. 9 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile
Tab. A | Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
d) | illesi; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
e) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 30 |
f) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 55 |
g) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
h) | Deformazioni molto gravi. | 90 |
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. A | Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 40 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. | 90 |
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni | Tutte le avversità | |
Classificazione del danno | % danno | ||
Cocomeri | Meloni Sugar baby Minicocomeri | ||
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 0 | 0 |
b) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm2 per il melone) • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell’epicarpo. | 20 | 30 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm2 per il melone) • 1,5 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo; • 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell’epicarpo. | 50 | 60 |
d) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia. | 85 | 85 |
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE
In relazione ai disposti dell’art. 9 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONE DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell’epicarpo; | 0 |
b) | Plurime incisioni all’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell’epicarpo; | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 75 |
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTI COLZA e SOIA
Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Xxxx
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre:
• dall’emergenza;
• limitatamente alle avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1”(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Cessa:
• per l’avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 20 novembre;
• per l’avversità vento forte : primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 20 novembre;
se il vento forte supera il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) alle ore 12,00 del 20 novembre;
• per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all’inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. M | Tabella liquidazione Soia | Avversità Grandine | ||||||||
FASI FENOLOGICHE | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | ||||||||||
R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
R4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
R5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
R6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Art. 36.2 – Garanzia danni precoci per Colza e Soia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci
per il prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;
per il prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.
Generali Italia, su richiesta dell’Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l’indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
PRODOTTO LEGUMINOSE
Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia
Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza in caso di xxxxxx e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.
Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, per i seguenti eventi:
- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli. La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.
Nel Certificato di Assicurazione l’assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.
La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Art. 37.2 – Destinazione del prodotto
Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Art. 37.3 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati
Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.
Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso
di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.
Sono in garanzia relativamente all’avversità eccesso di pioggia i danni da:
• formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
• a deroga dell’art. 11 - Esclusioni lettera m) mancata o non puntuale raccolta del prodotto. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all’art. 35.1 che precede.
Art. 37.4 - Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell’Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l’indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
PRODOTTO MAIS
Definizioni Specifiche:
Mais da granella - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.
Mais da biomassa/insilaggio - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa. Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.
Mais dolce- La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano.
Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’avversità Siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
• Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Limitatamente all’avversità Vento Forte, la garanzia cessa:
- per l’evento compreso tra il 7° e l’8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
• Mais da Granella e da Seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
• Mais da Biomassa/Insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 20 novembre.
Limitatamente alle avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano:
• per tutte le tipologie di mais, dall’inizio della fase fenologica “cerosa” “intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Art. 38.2 – Danno di qualità
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all’evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
La garanzia del danno di qualità decorre:
• Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
• Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.
Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
• Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
• Mais da Biomassa/Insilaggio, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui ameno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.
MAIS DA GRANELLA
La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. M | Tabella liquidazione Mais da Granella | Avversità Grandine | ||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80-100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | ||||||||
SECONDA SOTTOFASE | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
FIORITURA | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
LATTEA | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
LATTEO CEROSA | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
CEROSA | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |
MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO
La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. A | Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio | Avversità Grandine | |||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 00 | 00 | 00-000 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | |||||||||
SECONDA SOTTOFASE | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FIORITURA | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 |
LATTEA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
LATTEO CEROSA | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
CEROSA | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 |
Tab. M | Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio | Avversità Grandine | |||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 00 | 00 | 00-000 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | |||||||||
SECONDA SOTTOFASE | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FIORITURA | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 |
LATTEA | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 30 |
LATTEO CEROSA | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
CEROSA | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 |
MAIS DOLCE
Con riferimento all’art. 9 “Oggetto della garanzia”, limitatamente all’evento grandine, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:
Tab. A | Tabella liquidazione Mais Dolce | Avversità Grandine | ||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80-100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | ||||||||
SECONDA SOTTOFASE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
FIORITURA | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 |
LATTEA | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Tab. M | Tabella liquidazione Mais Dolce | Avversità Grandine | ||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80-100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | ||||||||
SECONDA SOTTOFASE | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 |
FIORITURA | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 17 | 22 |
LATTEA | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 26 |
Nel caso in cui il prodotto risulti allettato, a causa delle avversità assicurate, e non sia possibile la raccolta del prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.
MAIS DA SEME
La garanzia è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine avvenuta nei 30 giorni che precedono e seguono la piena fioritura, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:
Tab. A | Tabella liquidazione Mais da seme | Avversità Grandine | |||||||
PERIODO | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 00 | 00 | 00-000 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | |||||||||
Nei 30 gg pre fioritura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 |
FIORITURA | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 20 |
Nei 30 gg post fioritura | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 22 |
Tab. M | Tabella liquidazione Mais da seme | Avversità Grandine | |||||||
PERIODO | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 00 | 00 | 00-000 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' | |||||||||
Nei 30 gg pre fioritura | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
FIORITURA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 22 |
Nei 30 gg post fioritura | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.
Art. 38.4 –Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni precoci da Gelo/Brina oppure da Eccesso di Pioggia che si sia verificato entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall’emergenza per i secondi raccolti,
e che abbiano avuto per effetto
• la morte di oltre il 30% delle piantine dell’ appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
• la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,
Generali Italia, su richiesta dell’Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l’indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
PRODOTTO MELANZANE E PEPERONI
Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:
• per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
• per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi), alle ore 12.00 del 15 dicembre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato | Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**) |
100 | Primo – 20% | 20 |
120 | Secondo - 30% | 50 |
135 | Terzo - 30% | 80 |
150 | Quarto - 20% | 100 |
Art. 39.2 - Operatività della garanzia
Sul Certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
Art. 39.3 – Danno di qualità
Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:
Tab. B | Tabella liquidazione Melanzane | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; | 0 |
b) | Incisioni all’epicarpo; | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; | 75 |
f) | Deformazioni molto gravi. | 90 |
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Melanzane | Tutte le Avversità |
Classificazione del Danno | % danno | |
a) | Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq. | 0 |
b) | Le bacche di questa classe devono comprendono le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq. | 40 |
c) | Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia. | 80 |
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO PEPERONI
Art. 40.1 –Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:
• per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
• per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi), alle ore 12.00 del 15 dicembre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata.
e, comunque, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):
Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato | Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) | |
Giorni dal trapianto | • Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno | • Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno |
110 | 20 | 20 |
130 | 30 | 50 |
140 | 30 | 80 |
150 | 20 | 100 |
Art. 40.2 - Operatività della garanzia
Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
Art. 40.3 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alle seguenti tabelle:
Tab. B | Tabella liquidazione Peperoni | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; | 0 |
b) | Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 15 |
c) | Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 35 |
d) | Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo; | 60 |
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Peperoni | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro. | 0 |
b) | Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato. | 35 |
c) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale. | 75 |
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA
Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza e, limitatamente all’avversità eccesso pioggia dalla germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.
Art. 41.2 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal “Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale”.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell’industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
Art. 41.3 – Danno di qualità
In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al “Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale” annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:
FASCIA | Descrizione | % di DANNO |
“A” | Patate idonee alla produzione di “Chips” | 0 |
“B – B1” | Patate idonee alla produzione di “Sticks” | 25 |
“C” | Patate idonee alla produzione di “Fiocco/Purè” | 40 |
Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell’Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
La percentuale di piantine morte è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.
PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO
Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza e limitatamente all’avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all’inizio della fase di ingiallimento dell’apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.
Art. 42.2 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l’Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.
Art. 42.3 – Danno di qualità
In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:
Tab. M | Tabella liquidativa Patata da consumo Fresco | Tutte le Avversità |
Descrizione | % danno | |
a) | I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Xxxxxx presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; | 0 |
• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. | ||
b) | I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Xxxxxx presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni; | 35 |
c) | I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. | 50 |
d) | I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti descrizioni - lettere a), b), c) - e destinati pertanto alla trasformazione industriale | 85 |
I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell’Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
La percentuale di piantine morte è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
PRODOTTO POMODORO
Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia
• decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
• si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.
Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12,00 del 1 luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata da Generali Italia fino alle ore 12,00 del 10 ottobre.
Art. 43.2 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.
Nel Certificato di Assicurazione l’assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.
La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall’epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 12.3 – Soglia, Generali Italia risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all’Art. 17 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
Art. 43.4 – Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:
Tab. A | Tabella liquidativa pomodoro | Tutte le Avversità | |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | Pomodoro Pelato % danno | Pomodoro Concentrato % danno | |
a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | 0 | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4. | 20 | 15 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40 | 30 |
d) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 65 | 55 |
e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | 80 | 70 |
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. B | Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide; | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo; | 20 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; | 40 |
d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; | 65 |
e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 80 |
f) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. | 90 |
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Tab. M | Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola | Tutte le Avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti | 0 |
b) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; | 50 |
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO RISO
Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia cessa:
• all’inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l’evento compreso tra il 7° e l’8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
• alla maturazione del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Art. 44.2 – Avversità Sbalzo Termico
In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).
Art. 44.3 – Danno di qualità
La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. M | Tabella liquidazione Riso | Avversità Grandine | ||||||
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercia lizzazione* | Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella | Fioritura | Maturazione lattea | Maturazione cerosa | ||||
Riso 004 | Riso Indica 904 | Riso 004 | Riso Indica 904 | Riso 004 | Riso Indica 904 | Riso 004 | Riso Indica 904 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 |
20 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 |
30 | 6 | 5 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 8 |
40 | 8 | 6 | 12 | 10 | 16 | 14 | 13 | 11 |
50 e oltre | 10 | 8 | 15 | 12 | 18 | 16 | 16 | 14 |
PRODOTTO SPINACIO
Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di semina del prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:
• alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
• alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
• alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.
Art. 45.2 - Operatività della garanzia
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.
Sul Certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).
Art. 45.3 – Danno di qualità
Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.
Tab. A | Tabella liquidazione Spinacio | Tutte le Avversità |
Classificazione del danno | % danno | |
a) | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie). | 0 |
b) | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie. | 50 |
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli aventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO TABACCO
Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 46.2 – Danno di qualità
La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.
In relazione ai disposti dell’art. 9 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.
Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno è valutato secondo le norme di cui al punto a) dell’art. 107, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.
Art. 46.3 –Danni in prossimità della raccolta
In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell’art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”, si applica quando nell’imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.
PRODOTTO BIETOLA DA SEME (Seme Bietola da zucchero) Art. 47.1 – Caratteristiche del prodotto
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l’indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.
Art. 47.2 –Quantitativo assicurato
Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.
VIVAI
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti) Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore
12.00 del 15 novembre.
Art. 48.2 – Caratteristiche del prodotto
Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
• della varietà;
• data di impianto;
• della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
• del numero dei ceppi.
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.
La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.
Art. 48.3 – Danno di qualità
Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab: A | Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale | 0 |
b) | Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale | 30 |
c) | Più lesioni al midollo | 45 |
d) | Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo | 65 |
e) | Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo. | 90 |
Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE
Art. 49.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell’impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 49.2 – Caratteristiche del prodotto
Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
• della varietà;
• del numero dei ceppi.
La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell’internodo utilizzata nell’innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
Art. 49.3 – Danno di qualità
Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab: A | Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale | 0 |
b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo | 40 |
c) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma | 90 |
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l’accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) Art. 50.1 – Oggetto della garanzia
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 50.2 – Caratteristiche del prodotto
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
• Portainnesto e varietà;
• Data di impianto;
• Numero delle barbatelle.
Art. 50.3 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 50.4 – Danno di qualità
Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab: A | Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio | 0 |
b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale | 25 |
c) | Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità | 40 |
d) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale | 70 |
e) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale | 90 |
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni: - lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione. |
Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell’anno.
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale.
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO
Art. 51.1 – Oggetto della garanzia
La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.
Art. 51.2 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 51.3 – Danno di qualità
Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai piante da frutto pomacee | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5 | 0 |
b) | Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5 | 15 |
c) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5 | 30 |
d) | Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell’inserzione sull’astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri | 50 |
e) | Piante con ferite in prossimità dell’inserzione sull’astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione. | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazioni | 90 |
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità |
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5 | 0 |
b) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5 | 10 |
c) | Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 | 20 |
d) | Piante con rade lacerazioni | 40 |
e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione | 65 |
f) | Piante con numerose lacerazioni. | 90 |
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità |
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai piante da frutto actinidia | Tutte le avversità |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Piante illese o con lesioni alla corteccia | 0 |
b) | Piante con rade lesione | 15 |
c) | Piante con qualche lesione | 30 |
d) | Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni | 50 |
e) | Piante con qualche lacerazione | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazione | 90 |
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base |
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)
Art. 52.1 – Oggetto della garanzia
La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre:
A. per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;
La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 52.2 – Danno di qualità
Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio) | Avversità Grandine e Vento Forte |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Xxxxxx, qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base; | 25 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm svettamenti oltre i 100 cm dalla base | 40 |
d) | Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm | 75 |
Gli astoni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell’asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità |
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio) | Avversità Grandine e Vento Forte |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Xxxxxx – qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno | 25 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno | 50 |
d) | Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno | 75 |
Gli astoni con svettamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell’asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità. |
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)
Art. 53.1 – Xxxxxxx e decorrenza della garanzia
La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della
garanzia, decorre dalle ore 12.00 dell’1 maggio e cessa alle ore 12.00 15 novembre.
Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l’indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.
Art. 53.2 – Danno di qualità
Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tab. A | Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso | Avversità Grandine e Vento Forte |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno | |
a) | Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti; | 0 |
b) | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni; | 15 |
c) | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni; | 30 |
d) | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell’anno; | 60 |
Le piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità |
DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE
Art. 54.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm2 (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.
RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
B) FREQUENZA DELLE LESIONI:
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
Drupacee e Actinidia | Pomacee | |||
Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli | |
QUALCHE | Da 1 a 4 | Da 1 a 3 | Da 1 a 5 | Da 1 a 4 |
PIU’ | Da 5 a 9 | Da 4 a 7 | Da 6 a 10 | Da 5 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 9 | Oltre 7 | Oltre 10 | Oltre 7 |
C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;
TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.
D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
DEFINIZIONI: CACHI - FICHI
Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:
A) INCISIONI AL MESOCARPO:
LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo; MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo; PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.
B) FREQUENZA DELLE INCISIONI
Lesioni | |
QUALCHE | Da 1 a 3 |
PIÙ | Da 4 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 7 |
C) DEFORMAZIONE la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all’aspetto tipico della varietà.
Art. 54.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI
INCISIONE si intende anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell’epicarpo, si intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
DEFINIZIONI: PEPERONI
INCISIONE per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
DECOLARAZIONI E BRUCIATURE dell’epicarpo, si deve intendere:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti;
MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti.
DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE
INCISIONE si intende anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
PLACCHE DI RUGGINOSITA’ STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell’epicarpo, si
intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
Art. 54.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
SVETTAMENTO: rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato.
STRONCATURA: rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato.
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all’intera pianta.
Lesioni/Lacerazi oni | |
RADA | Da 1 a 8 |
QUALCHE | Da 9 a 14 |
NUMEROSE | Oltre 14 |
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell’astone per il pesco.
Art. 54.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi
Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte
SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell’astone causata da grandine e/o vento forte
CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall’asse da 20 a 40 cm.
(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)
CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall’asse oltre 40 Le lesioni devono interessare esclusivamente l’astone centrale
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni è riferito all’intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.
Lesioni | |
QUALCHE | Da 10 fino a 20 |
PIU’ | Da 21 fino a 35 |
NUMEROSE | Oltre 35 |
Art. 54.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti; LACERAZIONE effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni è
Lesioni | |
QUALCHE | Fino a 3 |
PIU’ | Oltre 3 |
ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE
Art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola
Gruppo Specie | Tipologia Specie Assicurabili | Codice Ministeriale | Franchigia minima grandine 2020 |
AGRUMI | ARANCE MEDIO TARDIVE | C23 | 10 |
AGRUMI | ARANCE PRECOCI | H02 | 10 |
AGRUMI | AVOCADO | H53 | 10 |
AGRUMI | BERGAMOTTO | C63 | 10 |
AGRUMI | CEDRO | C64 | 10 |
AGRUMI | KUMQUAT | X00 | 00 |
XXXXXX | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | C24 | 10 |
AGRUMI | LIMONI PRECOCI | X00 | 00 |
XXXXXX | XXXXXXXXXX | X00 | 00 |
XXXXXX | XXXXXXXXXX PRECOCI | H05 | 10 |
AGRUMI | MANDARINI MEDIO - TARDIVI | C26 | 10 |
AGRUMI | MANDARINI PRECOCI | H07 | 10 |
AGRUMI | POMPELMO | X00 | 00 |
XXXXXX | XXXXXXX | C60 | 10 |
ALTRI PRODOTTI | AGLIO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | AGRETTO | L11 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ALKEKENGI | M06 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | L13 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ANETO | L14 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ANICE | C80 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ANICE STELLATO | H74 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ANONE | L15 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ARACHIDI | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | ARNICA | L16 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ASPARAGO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | BAMBU' | L19 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BAMBU' DA BIOMASSA | L20 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BARBABIETOLA DA BIOMASSA | L21 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BARBABIETOLA DA FORAGGIO | L22 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | BASILICO | C82 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BIETA LISCIA DA TAGLIO | H54 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BIETOLA DA COSTA | D05 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BIETOLA ROSSA | L23 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BORRAGINE | H86 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | BROCCOLETTO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | BROCCOLO | C83 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAMOMILLA | L24 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CANAPA | D06 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CANAPA INFIORESCENZA | M03 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAPPERO | L04 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CARDO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | CAROTA | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | CARTAMO | L26 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLFIORE | D09 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO CAPPUCCIO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO CINESE | L28 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO FORAGGIO | L29 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO NERO | H55 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO RAPA | L30 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO ROMANESCO | L31 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CAVOLO VERZA | D11 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CIPOLLE | C54 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CIPOLLINE | D14 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA | D55 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CORIANDOLO | C85 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | CRESCIONE | L34 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ECHINACEA PARTE AEREA | H99 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ECHINACEA RADICI | H98 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ELICRISO | L35 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBA CIPOLLINA | L36 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBA MEDICA | D15 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBAI DA BIOMASSA | L37 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBAI DI RAVIZZONE | L38 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBAI GRAMINACEE | C87 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBAI LEGUMINOSE | C88 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ERBAI MISTI | C89 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FAVINO | D18 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FIENO GRECO | H78 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FINOCCHI | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | FIORDALISO | L47 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FIORI IN PIENO CAMPO | D20 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FLORICOLE SOTTO SERRA | D25 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ) | H90 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FLORICOLE SOTTO TUNNEL | D73 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ) | H94 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FRAGOLE | C38 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FRAGOLE SOTTO SERRA | D92 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FRAGOLE SOTTO TUNNEL | D74 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | D34 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | FUNGHI DA COLTIVAZIONE | L01 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | GENZIANA | L52 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | GERMOGLI DI BAMBU' | L06 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | GOJI | D95 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | INSALATE | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | IPERICO | M05 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO | L54 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LINO | C91 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LIQUIRIZIA RADICE | L55 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LOIETTO | H18 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LUPINELLA | H45 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | LUPPOLO | H77 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MAGGIORANA | L57 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MALVA | L60 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MELISSA | L62 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MELISSA SEMI | L61 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MENTA DOLCE | L63 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | L64 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MENTA SEMI | L65 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MENTUCCIA | L66 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MIGLIO | C93 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | MIRTO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | OLIVELLO SPINOSO | L96 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ORIGANO | L67 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ORTICA | L68 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ORTICOLE SOTTO SERRA | C95 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | PASCOLO | L97 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PASSIFLORA | L70 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PATATA DA SEME | H16 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PATATE | C35 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PIANTINE DA ORTO IBRIDE | H44 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PIANTINE DA ORTO STANDARD | H43 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PORRO | D27 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PRATO | C97 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PRATO PASCOLO | C98 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PREZZEMOLO | C99 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | PSILLIO | H42 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | QUINOA | D94 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | RADICCHIO | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | RAPA | D61 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | RAVANELLO | D29 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ROSA CANINA | X00 | 00 |
ALTRI PRODOTTI | ROSMARINO | L75 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | RUCOLA | L76 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | SALVIA | L77 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | SCALOGNO | D64 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | SEDANO | D30 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | SENAPE BIANCA | H41 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | SPINACI | C56 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | TAPPETO ERBOSO | H91 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | TARASSACO RADICI | L84 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | TIMO | L85 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | TRIFOGLIO (PIANTA) | H20 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ZAFFERANO | H25 | 15 |
ALTRI PRODOTTI | ZAFFERANO BULBI | H34 | 15 |
CARCIOFI | CARCIOFO | C27 | 20 |
CARCIOFI | CARCIOFO DA INDUSTRIA | M07 | 20 |
CEREALI MINORI | AVENA | C43 | 10 |
CEREALI MINORI | AVENA DA BIOMASSA | L17 | 10 |
CEREALI MINORI | AVENA DA SEME | L18 | 10 |
CEREALI MINORI | FARRO | X00 | 00 |
CEREALI MINORI | FARRO DA SEME | L44 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO DA BIOMASSA | L48 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO DURO | H10 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO DURO SEME | H12 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO POLONICO | H79 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME | L49 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO TENERO | H11 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | L50 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | L51 | 10 |
CEREALI MINORI | FRUMENTO TENERO SEME | H13 | 10 |
CEREALI MINORI | GRANO SARACENO | H14 | 10 |
CEREALI MINORI | ORZO | C29 | 10 |
CEREALI MINORI | ORZO DA BIOMASSA | L69 | 10 |
CEREALI MINORI | ORZO DA SEME | D60 | 10 |
CEREALI MINORI | SEGALE | D31 | 10 |
CEREALI MINORI | SEGALE DA BIOMASSA | L79 | 10 |
CEREALI MINORI | SEGALE DA SEME | X00 | 00 |
XXXXXXX MINORI | TRITICALE | C49 | 10 |
CEREALI MINORI | TRITICALE DA BIOMASSA | L86 | 10 |
CEREALI MINORI | TRITICALE DA SEME | H40 | 10 |
CEREALI MINORI | TRITORDEUM | L87 | 10 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | CETRIOLI | X00 | 00 |
XXXXXXXX XXXXXX PEPERONI | COCOMERI | C33 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | COCOMERO MINI | M09 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | FIORI DI ZUCCHINA | H27 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | MELANZANE | C58 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | MELONI | C34 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | PEPERONCINO | H24 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | PEPERONE | C22 | 20 |
COCOMERI MELONI PEPERONI | ZUCCA | X00 | 00 |
XXXXXXXX XXXXXX PEPERONI | ZUCCHINA FIORE | X00 | 00 |
XXXXXXXX XXXXXX PEPERONI | ZUCCHINE | C50 | 20 |
DRUPACEE | ALBICOCCHE | C02 | 10 |
DRUPACEE | ALBICOCCHE PRECOCI | L12 | 10 |
DRUPACEE | ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | L90 | 10 |
DRUPACEE | ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | L91 | 10 |
DRUPACEE | ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | L92 | 10 |
DRUPACEE | CILIEGIE | C37 | 10 |
DRUPACEE | CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | XXXXXXXX SOTTO TUNNEL | X00 | 00 |
XXXXXXXX | XXXXXXXX ACIDO | L32 | 10 |
DRUPACEE | NETTARINE | C05 | 10 |
DRUPACEE | NETTARINE PRECOCI | C06 | 10 |
DRUPACEE | NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | XXXXXX | C09 | 10 |
DRUPACEE | PESCHE PRECOCI | C10 | 10 |
DRUPACEE | PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | XXXXXX SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | SUSINE | C16 | 10 |
DRUPACEE | SUSINE PRECOCI | C17 | 10 |
DRUPACEE | SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | ACTINIDIA | C01 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | CACHI | C36 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | L93 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | L94 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | CASTAGNE | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | FICHI | C44 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | FICO D'INDIA | C42 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | GELSO | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | GIUGGIOLE | H36 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | LAMPONE | C52 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | H08 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | MANDORLE | C61 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | MANGO | L02 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | MELOGRANO | H35 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | MIRTILLI SOTTO RETE | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | MIRTILLO | C51 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | MORE | C66 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | NESPOLO DEL GIAPPONE | H09 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | NOCCIOLE | C59 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | NOCI | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | PISTACCHIO | C57 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | RIBES | C62 | 10 |
FRUTTICOLE VARIE | UVA SPINA | D66 | 10 |
LEGUMINOSE | CECI | X00 | 00 |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | X00 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLI | C45 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLI DA INDUSTRIA | L39 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLI SECCHI NANI | L40 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | L41 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLINI | C47 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLINI DA INDUSTRIA | L42 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLINI DA SEME | L43 | 15 |
LEGUMINOSE | FAGIOLO DA SEME | X00 | 00 |
LEGUMINOSE | FAVA SECCA | L45 | 15 |
LEGUMINOSE | FAVA SEME | X00 | 00 |
LEGUMINOSE | FAVE | X00 | 00 |
LEGUMINOSE | LENTICCHIE | X00 | 00 |
LEGUMINOSE | LUPINI | H17 | 15 |
LEGUMINOSE | PISELLI | C46 | 15 |
LEGUMINOSE | PISELLI SECCHI | L72 | 15 |
LEGUMINOSE | PISELLO PROTEICO | C96 | 15 |
LEGUMINOSE | PISELLO SEME | X00 | 00 |
LEGUMINOSE | SULLA | H19 | 15 |
LEGUMINOSE | VECCIA | X00 | 00 |
XXXX | XXXX DA BIOMASSA | L58 | 10 |
MAIS | MAIS DA GRANELLA | C03 | 10 |
MAIS | MAIS DA INSILAGGIO | X00 | 00 |
XXXX | XXXX DA POP CORN | L59 | 10 |
MAIS | MAIS DA SEME | C39 | 10 |
MAIS | MAIS DOLCE | X00 | 00 |
XXXX | PASTONE DI MAIS | L09 | 10 |
MAIS | SORGO | C30 | 10 |
MAIS | SORGO DA BIOMASSA | L82 | 10 |
MAIS | SORGO DA INSILAGGIO | L83 | 10 |
MAIS | SORGO DA SEME | H39 | 10 |
OLIVE | OLIVE OLIO | C41 | 10 |
OLIVE | OLIVE TAVOLA | C40 | 10 |
ORTICOLE DA SEME | ANICE STELLATO DA SEME | H75 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | AGLIO DA SEME | L10 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | ANETO DA SEME | H38 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME | L08 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | BASILICO DA SEME | H26 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | BIETOLA DA COSTA SEME | H88 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | BIETOLA DA ZUCCHERO SEME | C67 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | BIETOLA ROSSA SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | BUNCHING ONION DA SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | CANAPA DA SEME | C84 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CARDO DA SEME | L25 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CAROTA SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | CAVOLFIORE SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | CAVOLI SEME | C69 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CECE SEME | M02 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CETRIOLI SEME | C70 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CICORIA SEME | C71 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CIPOLLA SEME | C72 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CORIANDOLO DA SEME | C86 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CRESCIONE DA SEME | H76 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | CRISANTEMO SEME | L07 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | XXXX XXXXXXXXX DA SEME | H96 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | ERBA MEDICA SEME | C68 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | FACELIA DA SEME | H97 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | FAVINO DA SEME | L46 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | FESTUCA DA SEME | H95 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | FINOCCHIO SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | INDIVIA SEME | C73 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | LATTUGHE SEME | C74 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | LINO DA SEME NON TESSILE | H28 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | LOIETTO DA SEME | C92 | 15 |
ORTICOLE DA SEME | LUPINELLA DA SEME | L56 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | PORRO SEME | C75 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | PREZZEMOLO SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | RAPA SEME | C76 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | RAVANELLO SEME | C77 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | RUCOLA DA SEME | H29 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | SCALOGNO DA SEME | L78 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | SEDANO DA SEME | H56 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | SPINACIO SEME | C78 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | SULLA DA SEME | H89 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | TRIFOGLIO SEME | X00 | 00 |
XXXXXXXX DA SEME | VECCIA DA SEME | L89 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | ZUCCA SEME | C79 | 30 |
ORTICOLE DA SEME | ZUCCHINE SEME | X00 | 00 |
POMACEE | MELE | C04 | 10 |
POMACEE | MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA | H52 | 10 |
POMACEE | MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | D76 | 10 |
POMACEE | MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA | L95 | 10 |
POMACEE | PERE | C07 | 10 |
POMACEE | PERE PRECOCI | C08 | 10 |
POMACEE | PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXX | XXXX SOTTO RETE ANTIGRANDINE | X00 | 00 |
XXXXXXXX | XXXXXXXX CONCENTRATO | C12 | 10 |
POMODORO | POMODORO DA TAVOLA | C13 | 10 |
POMODORO | POMODORO PELATO | C14 | 10 |
POMODORO | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | L05 | 10 |
RISO | RISO | C15 | 10 |
RISO | RISO DA SEME | L73 | 10 |
RISO | RISO INDICA | X00 | 00 |
XXXX | XXXX XXXXXX DA SEME | L74 | 10 |
SOIA | COLZA | C32 | 10 |
SOIA | COLZA DA BIOMASSA | L33 | 10 |
SOIA | COLZA SEME | X00 | 00 |
SOIA | GIRASOLE | C48 | 10 |
SOIA | GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA | M04 | 10 |
SOIA | GIRASOLE SEME | X00 | 00 |
SOIA | SOIA | C31 | 10 |
SOIA | SOIA DA BIOMASSA | L80 | 10 |
SOIA | SOIA DA SEME | L81 | 10 |
SOIA | SOIA EDAMAME | X00 | 00 |
XXXXXXX | TABACCO | C18 | 15 |
UVA TAVOLA | UVA DA TAVOLA | C19 | 10 |
UVA TAVOLA | UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE | D89 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO COMUNE | H82 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO VARIETALE | H73 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | H85 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO DOP | H80 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE | H83 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO IGP | H81 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE | H84 | 10 |
UVA VINO | UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | L03 | 10 |
VIVAI / PIANTE | ASTONI PIANTE FRUTTO | C81 | 20 |
VIVAI / PIANTE | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA | H51 | 20 |
VIVAI / PIANTE | FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA | H47 | 20 |
VIVAI / PIANTE | FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA | H49 | 20 |
VIVAI / PIANTE | NESTI DI VITI | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | NOCE PIANTE | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA | H50 | 20 |
VIVAI / PIANTE | OLIVO IN VASO | H93 | 20 |
VIVAI / PIANTE | OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA | H46 | 20 |
VIVAI / PIANTE | OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA | H48 | 20 |
VIVAI / PIANTE | ORNAMENTALI SOTTO SERRA | C94 | 20 |
VIVAI / PIANTE | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | H15 | 20 |
VIVAI / PIANTE | ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | C11 | 20 |
VIVAI / PIANTE | PIANTE OFFICINALI | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | PIANTINE DI NOCCIOLO | H87 | 20 |
VIVAI / PIANTE | PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI | L71 | 20 |
VIVAI / PIANTE | PIOPPO | X00 | 00 |
XXXXX / XXXXXX | XXXXXXXXX | H23 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI FRUTTICOLE | H92 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO | C53 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | X00 | 00 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | C55 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE FORESTALI | H37 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | H31 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | H69 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | H68 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | H70 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | H67 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | H64 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | H65 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | H63 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | H66 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | H57 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | H58 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | H60 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | H59 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | H61 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | H62 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA | H30 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI PIOPPI | C65 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI DI VITI | C21 | 20 |
VIVAI / PIANTE | VIVAI INDUSTRIALI | H71 | 20 |