MODULO: APPALTO - CONTRATTO
MODULO: APPALTO - CONTRATTO
Tra
................................................................................................................................................................................……………….
C.F. n. ........................................................................... in seguito chiamata Committente, in atto rappresentata da .................................................................................. nella sua qualità di legale rappresentante
e
...............................................................................................................................................................................………………..
C.F. n. ........................................................................... in seguito chiamata Appaltatore, in atto rappresentata dal Sig. ........................................................................... nella sua qualità di legale rappresentante.
Premesso
- che l'Appaltatore con offerta del è risultato aggiudicatario dei lavori oggetto dell'appalto;
- che l'Appaltatore ha provveduto a consegnare alla Committente gli allegati richiesti per la stesura del presente contratto;
- che l'Appaltatore risulta iscritto presso:
CC/AA Sede di ..................................... al n. ............................
in data.............................................................................
ANC al n.................. cat. prevalente n.................................... per € .....................................................
e che esso risulta intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di ..................................... al n. .............................
INPS Sede di ..................................... al n. .............................
CASSA EDILE Sede di .................................... al n. .............................
Tutto ciò premesso
L’anno........................... il giorno .........del mese................... ......in........................................... col presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente contratto di appalto i lavori da eseguirsi in...........................................................……………….
comune di .....................................……..... Via .……….................................................... relativi alla costruzione / ristrutturazione su terreno di proprietà......................................... secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e le particolarità tecniche del progetto architettonico redatto da................................................
e del progetto dei cementi armati redatto da ............................................................dei quali l'Appaltatore dichiara di avere presa completa ed esatta conoscenza e che formano parte integrante del presente contratto quali allegati nr................... L'appalto comprende le opere, le somministrazioni e le prestazioni edili occorrenti per dare le costruzioni compiute in tutto quanto previsto nei progetti esecutivi dei cementi armati, architettonici e impiantistici comprese le opere di fondazione e le eventuali opere dì palificazione.
Restano escluse dall'appalto le seguenti prestazioni …
Art. 2 - FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto contempla un corrispettivo determinato … (a misura o a corpo), meglio descritto di seguito al comma … (A o B).
A) A misura
Il prezzo dell'appalto è determinato a misura.
L'importo presunto netto dell'appalto stabilito in € (euro ............... ), pari all'importo a base d'asta di € (euro ..................... ) depurato del ribasso del ………% (percento), potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda della quantità effettiva di opere eseguite e riconosciute tali dalla Direzione Lavori.
Le opere effettivamente eseguite e le prestazioni in economia saranno compensati in base ai prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi allegato con il ribasso percentuale del % ( percento) e per quelli in esso non contenuti, con i prezzi unitari elencati nel listino CCIAA di Bergamo................... con il ribasso del…… % ( percento).
Eventuali prestazioni in economia saranno ammesse solo eccezionalmente in relazione ad opere o prestazioni che, a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori, non potessero essere eseguite a misura, e comunque dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla stessa e per accettazione approvate dalla Committente. In caso di prestazioni in economia eseguite senza i sopraddetti benestare, le stesse non verranno liquidate e remunerate.
Per gli eventuali prezzi non contenuti nei suddetti elenco prezzi e listino CCIAA si procederà ad un concordamento di nuovi prezzi sempre facendo riferimento ai prezzi elementari contenuti nei suddetti elenco prezzi e listino CCIAA, ai quali verranno applicati i ribassi contrattuali offerti dall'Appaltatore, escluse tutte le maggiorazioni.
Per il caso in cui non risulti possibile procedere alla fissazione del nuovo prezzo sulla base dei predetti criteri, il prezzo stesso sarà fissato sulla base dei costi effettivi elementari stabiliti dalla Direzione Lavori, aumentati della percentuale del 15% (quindici per cento) a titolo di complessiva remunerazione a beneficio dell'appaltatore.
La Committente si riserva di provvedere direttamente ad alcune forniture o categorie di lavoro per le quali l'Appaltatore s'impegna comunque a fornire, se richieste, le relative assistenze murarie alle condizioni previste dal presente contratto e senza richiedere alcun altro indennizzo o corrispettivo.
Per quanto riguarda le opere impiantistiche, che non formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna comunque, qualora gli venissero richieste dall'Appaltatore degli impianti, a fornire le assistenze murarie relative agli impianti senza avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o corrispettivo, salvo quanto previsto nei successivi commi.
Tali assistenze murarie verranno fomite dall'Appaltatore in percentuale e/o in economia, comprensive di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla impresa esecutrice degli impianti, ai prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi o nel listino CCIAA allegati, ai quali verranno applicati tutti i ribassi offerti dall'Appaltatore per il presente contratto.
B) A corpo
Il prezzo dell'appalto è determinato a corpo.
Quale corrispettivo per la realizzazione completa dei lavori oggetto dell'appalto, la Committente corrisponderà all'Appaltatore l'importo complessivo ed onnicomprensivo di €. .................................……………………………... (euro.………………………..........................………………………………………………………………………………..)
pari all'importo a base d'asta di €.................................................. (euro ..............................................) depurato del ribasso del % ( percento), determinato in base agli elementi indicati nel preventivo dell'Appaltatore.
Pertanto tale importo si intende a corpo e fissato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza e quindi indipendente da qualunque eventualità che esso non abbia previsto.
Per variazioni al progetto e determinazione di nuovi prezzi, conseguente alle variazioni stesse, si farà riferimento ai prezzi unitari contenuti nell'offerta allegata con il ribasso percentuale del ........... % (...... percento) e per quelli in essa non contenuti, con i prezzi unitari elencati nel listino CCIAA di Bergamo n. ................................ con il ribasso del ........ % (....... percento).
Eventuali prestazioni in economia saranno ammesse solo eccezionalmente in relazione ad opere o prestazioni che, a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori, non potessero essere eseguite a misura, e comunque dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla stessa e per accettazione approvate dalla Committente. In caso di prestazioni in economia eseguite senza i sopraddetti benestare, le stesse non verranno liquidate e remunerate.
Le prestazioni in economia, debitamente autorizzate con le modalità di cui al paragrafo precedente, saranno remunerate sulla base dei prezzi unitari contenuti nei suddetti offerta e listino CCIAA ai quali verrà applicato rispettivamente il ribasso del % ........( ....... percento) e del ....... % ( ..... percento).
Per gli eventuali prezzi non contenuti nei suddetti offerta e listino CCIAA si procederà ad un concordamento di nuovi prezzi sempre facendo riferimento ai prezzi elementari contenuti nei suddetti offerta e listino, ai quali verrà applicato rispettivamente il ribasso del ..... % (.... percento) e del ......% (........percento).
Per il caso in cui non risulti possibile procedere alla fissazione del nuovo prezzo sulla base dei predetti criteri, il prezzo stesso sarà fissato sulla base dei costi effettivi elementari stabiliti dalla Direzione Lavori, aumentati della percentuale del 15% (quindici per cento), a titolo di complessiva remunerazione a beneficio dell'Appaltatore.
La Committente sì riserva di provvedere direttamente ad alcune forniture ed allo stralcio di uno o più impianti speciali senza che ciò possa dar diritto ad alcuna pretesa od indennizzo a favore dell'Appaltatore, il quale si impegna comunque a ricevere, provvedere allo scarico, accatastamento, immagazzinamento, custodia, sollevamento e trasporto al luogo di impiego dei materiali e manufatti approvvigionati dalla Committente.
Per tali prestazioni, comprese le pose ed assistenze alle pose in opera, l'Appaltatore non potrà pretendere particolari compensi oltre a quelli stabiliti dall'elenco prezzi contrattuale per le pose e assistenze xxxxxxx.
Si intende che le percentuali delle assistenze murarie agli impianti verranno applicate ai nuovi importi di appalto degli stessi.
Art. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Sono allegati al contratto di appalto:
la concessione edilizia;
la visura camerale dell'Appaltatore;
l'elenco prezzi unitari;
il preventivo dell'Appaltatore in data.......................................
gli elaborati con la descrizione dettagliata di progetto:
le prove penetrometriche;
gli elaborati grafici esecutivi di progetto;
il progetto esecutivo delle strutture in cemento armato;
il programma lavori approvato dalla D. L.;
la dichiarazione dell'Appaltatore circa il aspetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
il piano di sicurezza e di coordinamento;
il piano generale di sicurezza;
il fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.
Sono parte integrante, anche se non materialmente allegati:
il Capitolato Speciale d'oneri ed il Capitolato Speciale tipo per gli appalti dei lavori edili edito dal Ministero dei Lavori Pubblici reperibile nelle librerie specializzate;
il volume ' Prezzi informativi delle opere edili in Milano n. .............................. edito dalla CCIAA di Milano reperibile nelle librerie specializzate.
Art. 4 - REVISIONE PREZZI
In analogia a quanto stabilito dalla Legge n* 498 del 23.12.1992 - Art. 15 - comma 5, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi contrattuali, e ciò anche in deroga all'art. 1664 C.C.
Art. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI - LORO INIZIO E DURATA
La Committente effettuerà la consegna dell'area destinata ai lavori, fisserà i capisaldi e le prescrizioni necessarie a dare inizio alle opere, segnalando all'Appaltatore che le opere stesse dovranno essere ultimate entro ............................... mesi consecutivi dalla data di consegna.
La consegna sarà documentata con regolare verbale dalla cui data avrà inizio il computo del periodo utile per la completa esecuzione di quanto appaltato.
L'Appaltatore si impegna a predisporre tutto quanto previsto dal D. Lgs.n.494 del 14.08.1996, assumendone tutti gli oneri di spesa, nonché a rispettare ed a far rispettare dai propri preposti, dipendenti e collaboratori, tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il piano per la sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere sarà a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri (art. 18, c. 8, L. 55/1990).
Provvederà altresì ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, c.1 , L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre venti giorni dalla data di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al rispettivo articolo; qualora il ritardo superi il termine di cui sopra la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni.
Fermo quanto previsto al capoverso successivo, l'Appaltatore ha facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi della Committente.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie, che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto la Committente si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di richiedere con effetto vincolante per l'Appaltatore l'esecuzione del lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nell'apposito articolo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Committente intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli; decorso tale termine inutilmente, la Committente si riserva la esecuzione d'ufficio dei lavori (art. 341 L.LL.PP. e art. 28 Reg. 350/1895).
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori (art. 1 L. 741/1981); per l'impianto del cantiere è stato assegnato un decimo del tempo di produzione, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio e se i riscontri risultassero positivi redige il certificato di ultimazione (art. 29 Cap. Gentile.).
Art. 6 - INCOMBENTI DI CUI AL:D.LGS. 494/96
La Committente dichiara e comunica:
1) di aver designato quale responsabile del procedimento dell'opera appaltata il Sig. ..................................
2) poiché il cantiere che andrà ad insediarsi per l'esecuzione dell'appalto entra nelle previsioni di cui all'articolo 3 comma terzo del D. Lgs. 494/196, di aver nominato quale coordinatore per la progettazione e quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori il Sig......................................................
I soggetti indicati ai numeri 1) e 2) del presente articolo i cui nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere, adempiranno a tutti gli obblighi ed eserciteranno i compiti per loro previsti dal suddetto D. Lgs. 494/96.
L'Appaltatore consegna alla Committente all'atto della sottoscrizione della presente scrittura privata:
A) certificato di propria iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
B) dichiarazione attinente il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge e dai contratti.
I documenti di cui sopra vengono uniti al presente contratto quali allegati .............................................................
L'Appaltatore dichiara che ai propri lavoratori dipendenti vengono applicati i seguenti contratti collettivi....................................................................................................................................................................
Vengono altresì uniti al presente contratto quali allegati
1) il piano di sicurezza e di coordinamento;
2) il fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 494 del 14.08.1996 e dal D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 come modificato dal D. Lgs. 19.03.1996 n. 242 che qui s'intendono richiamati e trascritti, assumendone tutti gli oneri di spesa, nonché a rispettare ed a far rispettare dai propri preposti, dipendenti e collaboratori, tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il piano per la sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere sarà a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri, al pari di ogni documento attinente la sicurezza e la prevenzione di rischi ed infortuni previsto dalla Legge e di cui le predette autorità vogliano prendere visione.
La violazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dai testi legislativi richiamati nel presente articolo legittimeranno la Committente all'immediato recesso dal contratto con tutti i conseguenti diritti ed azioni di Xxxxx.
Art.7 - SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGHE
I lavori potranno essere sospesi solo a seguito di ordine del Direttore dei Lavori, nonché nei casi previsti dal D. Lgs. 494/96 se ed in quanto verificatisi, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o compenso aggiuntivo alcuno.
Nel caso in cui la sospensione non sia stata cagionata da fatto dell'Appaltatore, il termine di consegna si intende prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.
Art. 8 - PENALITA'
Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori appaltati verrà applicata la penale di €...................................................................................... (euro .................………………………………………....... ), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, e la somma risultante sarà detratta dal conto finale; non saranno ammesse giustificazioni di nessun genere, salvo casi di forza maggiore riconosciuto dalla Committente e confermati con regolari concessioni di proroga scritte e nei casi previsti all'Art.7.
Art. 9 - FACOLTA' DI MODIFICARE IL PROGETTO
La Committente ha facoltà, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta, di apportare alle opere modifiche che non alterino i caratteri essenziali dell'opera.
I lavori relativi ad eventuali aggiunte o modifiche verranno compensati a misura applicando i prezzi come riportato dall'Art. 2.
Ogni variante dovrà essere predisposta in forma scritta dal Direttore dei Lavori ed accompagnata da un'offerta scritta dell'Appaltatore, e sarà sottoposta per l'espressa approvazione scritta alla Committente.
In caso di esecuzione di opere extra contrattuali senza la sopraddetta approvazione scritta tali opere non verranno riconosciute.
Art. 1O - MISURAZIONE DEI LAVORI
In quanto trattasi di lavori a corpo non verranno eseguite misurazioni se non in caso di varianti o maggiori quantità e comunque dietro richiesta della Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque attenersi rigorosamente alle misure indicate in progetto.
Le misurazioni si effettueranno con metodi esposti nel Capitolato Speciale per gli appalti dei lavori edili del Ministero dei Lavori Pubblici.
Non verrà tenuto alcun conto delle maggiori quantità eventualmente eseguite dall'Appaltatore qualora non fossero giustificate da particolari necessità, e preventivamente autorizzate dalla Committente per iscritto.
Art. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEL LAVORI
La contabilizzazione, essendo l'appalto a corpo, verrà eseguita in percentuale all'avanzamento delle opere descritte e comunque in conformità all'art. 11, seguente, ed alle norme previste per le opere dello Stato, per tutto quanto non è regolato dal presente contratto.
Art. 12 - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI
E' esclusa la possibilità di concessione di anticipazioni all'Appaltatore.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, che saranno corrisposti in base a successivi stati avanzamento lavori mensili/bimestrali, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute del 10% per garanzia lavori e dello 0,50% per infortuni, raggiunga l'importo di €. .................................... (euro), pari al .......% dell'importo netto contrattuale.
Nel caso in cui non sia raggiunto tale importo, il pagamento sarà corrisposto in base allo stato avanzamento lavori del mese/bimestre successivo e sempreché a tale data il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute del 10% per garanzia lavori e dello 0,50% per infortuni, raggiunga l'importo di €. ..................………....... (euro ……………………………………………………………), pari al ....% dell'importo netto contrattuale.
Detto importo sarà pagato sempreché risultino regolarmente assolti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente capitolato (Art. 15 - Art. 16) in materia di assolvimento degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali verso il personale dipendente.
Fermo restando l'obbligo di esibizione delle certificazioni di cui al prosieguo del presente articolo in occasione dello Stato Finale, l'Appaltatore dovrà, all'atto delle richieste dei pagamenti dei singoli SAL, a richiesta della Committente, esibire gli originali dei bollettini relativi ai versamenti eseguiti ed la Committente potrà legittimamente ritardare i pagamenti finché l'Appaltatore non abbia provveduto all'esibizione dei predetti bollettini, ovvero finché, in caso di dubbio, la Committente stessa non abbia svolto le opportune indagini presso gli enti previdenziali di competenza.
Il Direttore dei Lavori emetterà i certificati di pagamento delle rate in acconto, entro due mesi dalla data di riferimento del SAL e contestualmente trasmetterà alla Committente la documentazione attestante che le opere eseguite corrispondono per quantità e qualità alle previsioni del programma dei lavori tecnico-economico, o quantomeno l'indicazione delle ragioni obbiettive che possano aver determinato ritardi, accompagnata dall'aggiornamento del programma lavori, che preveda comunque l'ultimazione delle opere nel termine contrattuale.
Il pagamento sarà effettuato entro due mesi dalla data di differimento del certificato di pagamento.
Lo Stato Finale dei lavori dovrà essere compilato entro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere seguito dalla trasmissione della seguente documentazione da parte dell'Appaltatore dell'assolvimento degli adempimenti nei confronti dei lavoratori, ai fini degli adempimenti di competenza della Committente:
-CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA in originale rilasciato dall'INAIL di appartenenza;
-CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA in originale rilasciato dall'INPS di appartenenza;
-CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA in originale rilasciato dalla CASSA EDILE di appartenenza.
Il certificato di pagamento relativo allo stato finale sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro un mese dalla data di compilazione dello stato finale.
Il pagamento sarà effettuato entro due mesi dalla data di compilazione dello stato finale.
Lo svincolo della ritenuta del 10% (diecipercento) per garanzia lavori verrà pagato per il 50% (cinquantapercento) dopo l'esito del collaudo provvisorio, ovvero del verbale di verifica provvisoria e per il restante 50% (cinquantapercento) dopo l'esito del collaudo definitivo, ovvero della certificazione di regolare esecuzione. Lo svincolo della ritenuta dello 0,50% per infortuni verrà pagato dopo l'esito del collaudo definitivo, ovvero della certificazione di regolare esecuzione e comunque previa documentazione da parte dell'Appaltatore dell'assolvimento degli adempimenti nei confronti dei lavoratori.
Le ritenute del 10% per garanzia lavori e dello 0,50% per infortuni non potranno essere svincolate prima dei termini previsti dal contratto e neppure sostituite da fidejussioni.
Art. 13 - COLLAUDO
Le operazioni di collaudo si svolgeranno nel seguente modo:
- il collaudo provvisorio, ovvero la verifica provvisoria dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- il collaudo definitivo, ovvero la certificazione di regolare esecuzione dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Per il collaudo si osserveranno le prescrizioni previste per le opere dello Stato, per tutto ciò che non sia diversamente regolamentato dal presente atto.
Art. 14 - CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATÌVO
L'Appaltatore si dichiara espressamente edotto del fatto che l'Ufficio Tecnico avrà la facoltà di esercitare, per conto della Committente, un preciso controllo tecnico-amministrativo relativamente al corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dallo stesso con la sottoscrizione del presente contratto. In particolare l'Ufficio potrà: - controllare l'avanzamento tecnico/economico delle opere; - verificate la corrispondenza dei tempi di esecuzione con il programma lavori; - in caso di inadempimenti, proporre alla Committente l'applicazione degli opportuni provvedimenti.
Restano fermi ed impregiudicati gli obblighi e le facoltà dei Soggetti tecnici nominati e di cui all'art. 6) del presente contratto.
Art. 15 – PERSONALE DELL’ APPALTATORE - OSSERVANZA DELLE LEGGI
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionale e territoriale in vigore per io specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto il quale comunque dovrà sempre essere autorizzato dalla Committente così come previsto dal successivo art. 18).
Il rinnovo del vigente Contratto Nazionale di Lavoro, al cui aspetto l'Appaltatore si obbliga, non potrà costituire motivo di pretesa o richiesta di modifica del presente contratto.
L'Appaltatore, e per suo tramite le imprese appaltatrici, trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa alla Xxxxx Xxxxx, nonché il piano delle misure adottate dall'Appaltatore per la sicurezza dei lavoratori.
L'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmetteranno alla Committente, con cadenza quadrimestrale a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
La Committente e il Direttore dei Lavori avranno, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica della regolarità dei versamenti prima dell'emissione dei certificati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga ad impiegare personale perfettamente addestrato e debitamente informato ed aggiornato in ordine ai rischi connessi ai lavori oggetto di appalto ed in ordine agli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 16 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO
Leggi e capitolato
L'appaltatore sarà tenuto alleata osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. del 16.07.1962 no 1063 e successive modifiche nonché all'osservanza del Capitolato Speciale per appalti di lavori di edilizia del Ministero dei LL.PP. (Servizio Tecnico Centrale) in tutto ciò che non sia in opposizione con le clausole del presente contratto.
L'Appaltatore si obbliga anche contrattualmente alla piena e completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari sulle assicurazioni e di qualsiasi altra prescrizione di Xxxxx nei confronti del proprio personale, nonché del contratto collettivo di lavoro.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo e nel precedente articolo 14, accertata dalla Committente, questa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia delle azioni spettanti ai dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 del C.C.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Appaltatore non avrà documentato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alla Committente, né avrà titolo a risarcimento di danni.
Art. 17 - PREVENZIONE INFORTUNI
Fermo ed impregiudicato quanto previsto all'art. 6) del presente contratto, nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare, di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere a che gli impianti e le apparecchiatura corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Egli si renderà perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nella esecuzione dei lavori accadessero ai propri dipendenti operai, preposti e collaboratori, nonché a terzi ed alle cose, per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di chiunque avente diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere sollevata ed indenne la Committente ed il Direttore Lavori da qualsiasi molestia o pretesa.
In relazione alla responsabilità dell'Appaltatore in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, lo stesso dovrà nominare un proprio rappresentante preposto alla sicurezza con i seguenti compiti: - - di assicurare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- di adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele che ritenesse necessari per la sicurezza del lavoro;
- di prendere, quando richiesto dalla Committente, e in ogni caso tutte le volte che egli lo ritenesse necessario, accordi specifici, con altre imprese o ditte operanti in concomitanza in cantiere, atti a salvaguardare l'incolumità di tutti i lavoratori;
- di partecipare alle riunioni indette, intese a promuovere informazioni (rischi specifici sui luoghi di lavoro, ecc.), deliberazioni ed iniziative atte a garantire le migliori condizioni di sicurezza ed a verificarne ed esigerne l'attuazione;
- di compiere e svolgere ogni attività e compito previsti dal D. Lgs. 494/96 e da ogni altra norma da questo richiamata e comunque vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione dei rischi, degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' assolutamente vietato all'Appaltatore sotto pena della risoluzione di diritto del contratto, e salvi e riservati alla Committente il risarcimento e la rifusione di ogni danno e spesa, di subappaltare in tutto o in parte i lavori, salvo le opere seguenti e previa autorizzazione della Committente:
a) movimenti di materie;
b) lavori speciali che richiedono l'esecuzione da parte di specialisti.
Nel caso di subappalto di dette opere, le imprese specializzate che le assumono, prescelte dall'Appaltatore e notificate alla Committente, devono avere il preventivo benestare scritto di quest'ultima che potrà richiedere calcoli e campioni per l'approvazione definitiva.
La Committente avrà diritto a rifiutare l'autorizzazione al subappalto ad Imprese che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino requisiti per il corretto svolgimento dei lavori, ovvero la cui presenza in cantiere possa nuocere all'immagine della Committente medesima.
L'Appaltatore sarà però sempre, nei confronti della Committente, il solo e completo responsabile dei lavori in solido con il subappaltatore nonostante l'approvazione preventiva della Committente per le opere subappaltate.
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Committente anche del rispetto da parte dei subappaltatori autorizzati degli obblighi e degli incombenti previsti dal D. Lgs. 494/96 e norme in esso richiamate, nonché dì ogni altra norma vigente in tema di prevenzione di rischi, infortuni e malattie professionali
Art. 19 - OBBLIGHI ED 0NERl DELL'APPALTATORE
I lavori appaltati verranno eseguiti dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità per tutti i conseguenti effetti nei confronti della Committente e dei terzi. L'appaltatore provvederà altresì allo svolgimento delle pratiche amministrative (permessi, ecc.) inerenti alla eventuale esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, ai sensi delle leggi e norme vigenti. Tutte le spese inerenti all'istruttoria di tali pratiche, saranno a carico dell'Appaltatore, il quale si assume oneri, responsabilità, spese e penalità conseguenti ad eventuali inadempienze.
Saranno inoltre di competenza ed a carico dell'Appaltatore le formulazioni di domande di ordine tecnico ed amministrativo e le relative spese per eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili. L'acqua e l'energia elettrica occorrente per i lavori saranno a carico dell'Appaltatore che dovrà richiedere, a sua cura e spese i permessi per tutte le opere di presa e derivazione. Nell'eventualità che la Committente avesse già predisposto le proprie reti ed impianti di energia ed acqua l'Appaltatore potrà derivare le proprie linee corrispondendo solo l'importo dei consumi. Saranno ancora a carico dell'Appaltatore le spese per prove di collaudo e prove di carico, escluse le competenze dei collaudatori ed inoltre il premio d'assicurazione contro i danni tutti ivi compresi a titolo esemplificativo quelli provocati da incendio, da scoppio dei gas e da fulmine al cantiere, ai materiali e forniture ivi giacenti sia in opera che a piè d'opera, ed i danni provocati da asportazioni.
A tal fine l'Appaltatore s'impegna ad accendere adeguata polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione ed a trasmetterne copia alla Committente prima dell’inizio dei lavori.
Saranno pure di competenza dell'Appaltatore la sorveglianza sia di giorno che di notte, da affidarsi a persone provviste della qualifica di guardia, come dispone l'art. 22 della legge 13 settembre 1982, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose che saranno consegnate all'Appaltatore.
Saranno inoltre di competenza ed a carico dell'Appaltatore, quando richiesto dalla Direzione Lavori, la stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali effrazioni negli edifici confinanti e la protezione con apposito allarme di tutti i ponteggi necessari per l'esecuzione dei lavori.
A questo proposito l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare ia Committente, anche eventualmente in sede giudiziale, da ogni richiesta di terzi conseguente a fatti illeciti commessi in loro danno da terzi malfattori ed agevolati dalla presenza dei ponteggi.
L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della località dove devono essere eseguiti i lavori e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nei corso dei lavori (trasporti del materiale, sistemazione del cantiere, ripristini stradali, ecc.).
Egli deve provvedere alla posa ed alla conservazione dei capisaldi e dei tracciati come definiti dalla Committente.
ART. 20 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E MATERIALI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte; l'Appaltatore dovrà quindi fornire maestranze adatte alle specialità dei singoli lavori e materiali di dimensione, peso, qualità, specie e lavorazione necessari a tale scopo e muniti di certificato di qualità. i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale dei LL.PP. già citato, e la loro accettazione sarà comunque subordinata all'approvazione della Committente, ia quale potrà fare eseguire da laboratori ufficiali tutte le prove che riterrà opportune al fine di controllare i requisiti; le spese di tali prove saranno a carico dell'Appaltatore.
ART. 21 - DIFETTI Di COSTRUZIONE
L'Appaltatore dovrà demolire o rifare a totali sue spese e rischio, le opere che la Committente in fase di costruzione riconoscerà non eseguite a regola d'arte con materiali per qualità, misura e peso, diversi dai prescritti o comunque non accettabili.
ART. 22 - GARANZIE
L'Appaltatore garantisce la perfetta e buona esecuzione dei lavori di cui al presente contratto ed assicura di essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature idonee per l'adempimento degli obblighi assunti.
L'Appaltatore garantisce altresì che assumerà gli oneri derivanti da guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali ed attrezzi, siano essi determinati da forza maggiore o negligenza od imperizia dei suoi dipendenti o da qualunque altra causa, comprese quelle cagionate da terzi.
Ferme ed impregiudicate in ogni caso le maggiori garanzie previste dal Codice Civile, l'Appaltatore garantisce inoltre per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di collaudo favorevole, ovvero della certificazione di regolare esecuzione, la perfetta qualità degli impianti installati sia per la qualità dei materiali, che per il montaggio e per il regolare funzionamento, impegnandosi fino alla scadenza di tale periodo, a provvedere a sue spese e con la massima tempestività a tutte le riparazioni dei guasti ed alla sostituzione dei materiali e delle apparecchiatura che risultassero imperfetti per qualità o per difetto di montaggio o di installazione.
Art. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
1 . Al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura degli oneri per il danno derivante, dal mancato o inesatto adempimento, l'Appaltatore documenta con le modalità di seguito esposte, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10 per cento dell'importo netto dei lavori anche sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria.
Ove la cauzione sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria, l'Appaltatore si obbliga a far recepire nel contratto da se stipulato con l'istituto Bancario le clausole che, nel presente articolo, prevedono, obblighi, rispetto di termini o espletamento di formalità da parte dell'istituto stesso ovvero fissino una particolare competenza territoriale nell'ipotesi di contenzioso tra l'istituto Bancario e la Committente.
La dichiarazione inerente l'intervenuta fideiussione bancaria, resa dall'istituto di credito garante, deve essere repertoriata, registrata fiscalmente e, a richiesta della Committente, inviata direttamente dall'istituto garante alla Committente stessa, in caso contrario le firme dei funzionari delegati apposte sulla dichiarazione devono essere autenticate dal notaio in presenza del quale gli stessi hanno sottoscritto la fideiussione.
2. La mancata prestazione della garanzia, ovvero la sua prestazione da parte dell'Appaltatore a condizioni diverse da quelle disciplinate nel presente articolo se non accettate per iscritto dalla Committente comporta la revoca dell'affidamento.
3. La garanzia rimane in essere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dagli atti di contabilità finale, senza che la Committente abbia avviato le operazioni di collaudo qualora sia stato accordato un ulteriore periodo per il completamente delle attività di collaudazione e sempre che il mancato rilascio del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o dal presente contratto d'appalto per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte della Committente.
5. Il fideiussore, di cui all'articolo 1944 Codice Civile, non può invocare il beneficio della preventiva escussione dell'Appaltatore né può opporre l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo della fideiussione.
6. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede la Committente.
7. Le garanzie previste nel presente articolo sono ulteriori e aggiuntive rispetto alle ritenute per garanzia previste dall'art. 22 del presente contratto.
Art. 24 - FACOLTA DELLA COMMITTENTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE
1. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui l'importo della garanzia risultasse insufficiente.
2. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio; per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamente dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto a qualunque causa ascrivibile, nonché per il rimborso all'atto della liquidazione finale delle maggiori somme pagate durante l'appalto e non dovute all'Appaltatore.
Ove si verifichino le condizioni per l'introito da parte della Committente dell'importo totale o parziale della garanzia, la Committente, dovrà inviare all'Appaltatore prima dell'introito o dell'escussione del fideiussore, unicamente una comunicazione in questo senso.
3. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente ha dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
Art. 25 - POLIZZA Di ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare ed a mantenere vigente una polizza di assicurazione che copra i danni diretti subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti o adiacenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a L. 3.000.000.000.=.
La polizza deve prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità alla Committente se la stessa è la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati.
3. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla Committente copia della polizza di cui al presente articolo alla sottoscrizione del presente contratto.
5. La polizza deve prevedere che in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo dì premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'articolo 1901, comma 2, del Codice Civile sia subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore alla Committente, della inadempienza del contraente e decorra dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione.
Art. 26 - POLIZZA Di ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere vigente, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e per ia durata di dieci anni, una polizza indennitaria decennale a copertura di rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, individuati ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, che l'opera può subire nei dieci anni successivi alla sua ultimazione. La polizza dovrà prevedere che l'assicurato sia coperto da indennizzo indipendentemente dall'accertamento della responsabilità e dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, l'obbligo per l'assicuratore di versare direttamente al danneggiato l'indennità. La somma assicurata con la polizza indennitaria decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare e mantenere vigente, per i lavori di cui al comma 1, e per l'importo ivi previsto, una polizza contro la responsabilità civile verso terzi, sempre della durata di dieci anni e che preveda l'obbligo del versamento diretto ai danneggiati dell'indennità da parte dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile. 3. La liquidazione dello stato finale è subordinata all'accensione della polizza di cui al comma I nei termini previsti nel presente articolo e dalla consegna alla Committente, da parte dell'Appaltatore di copia del documento sottoscritto.
ART. 27 - ONERI DELLA COMMITTENTE
Si dichiarano esclusi dall'appalto ed a carico della Committente i seguenti oneri, se ed in quanto dovuti:
a) le spese comunali per l'ottenimento di concessione edilizia e di certificato di abitabilità;
b) l'I.V.A.;
c) la registrazione del presente contratto di appalto, solo in caso d'uso e se richiesta dalla Committente;
d) le competenze dei progettisti, direttore lavori e collaudatori.
ART. 28 – RINVENIMENTI DI OGGETTI
Gli oggetti di valore intrinseco ed archeologico eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori, spetteranno di diritto alla Committente, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore è tenuto a farne subito denuncia alla direzione dei lavori e dovrà averne la massima cura fino alla consegna. E' pure tenuto a dare l'immediata denuncia degli eventuali rinvenimento di resti umani.
ART. 29 - SGOMBERO DI MATERIALI
I materiali di spoglio che venissero eventualmente lasciati in proprietà all'Appaltatore ed i materiali che residuassero, sia in corso che a fine lavori, dovranno essere sollecitamente asportati dal cantiere unicamente agli attrezzi non più necessari alla costruzione.
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la Committente potrà far eseguire lo sgombero da imprese di propria fiducia, con diritto di agire nei confronti dell'Appaltatore per ottenere il rimborso delle spese sostenute.
ART. 30 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti ed il terzo che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale da nominarsi sull'accordo delle parti. In mancanza di accordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo il diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 ss.).
Le due parti contraenti dichiarano di eleggere in ogni caso, fin d'ora, come Foro competente quello di Milano, rinunciando perciò espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.
L'Appaltatore non potrà promuovere alcuna controversia se non quando le opere oggetto del presente contratto o di eventuali varianti saranno completamente e regolarmente ultimate, nonché consegnate alla Committente.
Le spese dell'eventuale giudizio arbitrale saranno a completo carico della parte soccombente.
La procedura arbitrale sarà regolata dalle norme fissate in proposito dal Codice di Procedura Civile.
Il presente articolo viene approvato specificatamente ai sensi dell’Art. 1341 C.C.
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE
Per nessuna ragione, neppure di contestazione o in sede giudiziale (art. 30) l'Appaltatore potrà rallentare o sospendere i lavori contrattuali.
Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione dei lavori che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, riscontrato sarà risolto di diritto e la Committente sarà libera di affidare la continuazione dei lavori ad altro Appaltatore salvo l'obbligo per l'Appaltatore del risarcimento di tutti i danni per tale motivo direttamente ed indirettamente derivati. La Committente si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto qualora l'Appaltatore per negligenza o in contravvenzione agli obblighi contrattuali, comprometta la buona riuscita dei lavori, quando i lavori siano in ritardo e non si provveda ad assicurarne il compimento entro il termine stabilito fermo quanto previsto in proposito all'art. 5. In ogni caso l'Appaltatore in seguito alla risoluzione del contratto, dovrà rispondere di tutti i danni che ne deriveranno.
ART. 32 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del presente contratto anche ai fini di eventuali notifiche da parte della Committente di atti giudiziari o stragiudiziali, in ....................................................................................
Art. 33 – DIRETTORE DEI LAVORI
Ferme le nomine indicate nell'art. 6, la Committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a .................................................................................................................................................................................
iscritto nell'Albo degli ............................................................................. di .............................................................
Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in ....................................................................
ART. 34 – DIRETTORE DEL CANTIERE
L'Appaltatore affida la direzione del cantiere al Siq. ...............................................................................................
Art. 35 - RESPONSABILE DEL CANTIERE PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE INFORTUNI IN CANTIERE
L'Appaltatore affida la responsabilità per la sicurezza e la prevenzione infortuni in cantiere al Sig. ......................
ART. 36 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'APPALTATORE A RISCUOTERE
L'Appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto e a saldo il Sig ………………………………………………..................
ART. 37 - IVA
Per nuove costruzioni di opere di urbanizzazione secondaria
Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-sexies e nr. 127-septies, trattandosi di costruzione di opere di urbanizzazione secondaria come individuate dall'art. 4, c. 2 della L. 29/9/1964, n. 847.
Per interventi di manutenzione ordinaria
Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota normale pari al 20% ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26/1011972, trattandosi di' interventi di manutenzione ordinaria come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. a) della L. 518/1978, n. 457.
Per interventi di manutenzione straordinaria
Fino al 31 dicembre 1997 le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 31/12/1996 n. 669, conv. L. 28.2.1997, n. 30, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. b) della L. 518/1978, n. 457.
Per interventi di restauro e risanamento
Le fatture dovranno essere assoggettate ad ]VA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. c) della legge 518/1978 n. 457.
Per interventi di ristrutturazione edilizia
Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. d) della legge 518/1978 n. 457.
Per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche
Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 4% ai sensi del D.P.R. 26/1011972 n. 633, Tabella A, parte li, nr. 41-ter, trattandosi di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
ATTENZIONE: Qualora agli interventi siano applicabili quote diverse, è necessario che nel contratto di appalto siano discriminati i corrispettivi correlati ai diversi interventi.
ART. 38 - FATTURAZIONI
Le fatture dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori ed intestate a
....................………………………………………... C.F. n. .................................................................
Il presente atto si ritiene subordinato alle necessarie autorizzazioni del Comune interessato dai lavori e degli organi preposti alla tutela del bene, in oggetto; lo stesso pertanto diventerà efficace solo a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni richieste.
In attesa del rilascio delle suddette, l'Appaltatore potrà quindi eseguire opere provvisionali e di allestimento del cantiere, indagini conoscitive e esportazione di materiali.
Dette opere saranno eseguite nell'ambito delle condizioni, patti e prescrizioni tutti previsti nell'appalto e non comporteranno il diritto ad alcuna maggiorazione o speciale compenso anche per il caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni previste.
Letto, confermato e sottoscritto in ..... esemplari.
QDXXX1eWmD6.docx Curia di Bergamo – Ufficio Tecnico – aggiornamento gennaio 2004