Repertorio n. Fasc. n. REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. Fasc. n. REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
CIG ….......
Premesso:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città
metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme …”;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ad in particolare il Capo II avente ad oggetto i Principi della valorizzazione dei beni culturali;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali ed il Regolamento di attuazione 6 giugno 2011, n. 22/R;
TRA
- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Firenze il 30/09/1966 la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. del , per la quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dall’art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
E
- Dott. , nato il in qualità di dell'Impresa
, con sede legale in , via , (CAP ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , in seguito “Concessionario”;
Premesso che:
a) Con Determina Dirigenziale n. del , con procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata il “Servizio di realizzazione di visite guidate nel parco mediceo di Pratolino” aggiudicata solo in base a criteri qualitativi, come previsto dall’art. 95, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, all’Impresa
, con sede legale in (CAP ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , per l’importo presunto di € ………. esente IVA ai sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972, stimato ai soli fini della determinazione degli elementi legati alla procedura di gara;
b) La spesa è finanziata con risorse dell'ente;
c) Nei confronti dell’impresa aggiudicataria sono state effettuate le verifiche ai fini dell’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice, come risulta dai documenti agli atti del fascicolo;
d) Dal controllo effettuato in data non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all’art.26 della L.23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
e) Le parti dichiarano inoltre che, in conseguenza della tipologia del servizio sussistono, per la presente concessione, rischi di interferenze per i quali è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
f) ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, trattandosi di servizio in materia di beni culturali, è stata data esecuzione immediata della pre- stazione dedotta nella gara in data da verbale del responsa- bile del procedimento, sottoscritto dell'aggiudicatario;
Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare apposito contratto che regoli la concessione fra le medesime, le Parti confermano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice è, per il presente contratto, la sottoscritta.
ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo
La Stazione Appaltante affida a , che accetta, il “Servizio di realizzazione di visite guidate nel parco mediceo di Pratolino” alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera “A” e nell’offerta (allegata sotto la lettera “B”) per la durata pari a .
Il corrispettivo per l'attività svolta dal concessionario del servizio, come
descritta nel capitolato speciale di appalto, è determinato .
ART. 4 – Durata e decorrenza
L’affidamento del servizio è concesso con decorrenza dal , data del verbale di avvio del servizio, e scadenza il .
Per ragioni di urgenza in data si è provveduto all’avvio delle attività oggetto dell’appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall’art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.
ART. 5 – Cessione contratto e crediti, cause di risoluzione.
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto di concessione.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e del Capitolato speciale.
Ai sensi dell’art. 115, comma 8, del D.Lgs. 42/2004, la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività perde efficacia, senza inden- nizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
ARTICOLO 6 – Norme regolatrici
Il Concessionario dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettato senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale, si obbliga a realizzare la concessione nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal RUP.
ARTICOLO 7 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del prestatore, che espressamente dichiara di assumere. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi di cui trattasi è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e
s.m.i e che il presente contratto è registrabile in caso d’uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.
ARTICOLO 8 – Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV, Titolo I “Contenzioso” del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 9 - Codici di comportamento
Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città Metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.
ART. 10 – Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 11 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
- “A” Capitolato Speciale di Appalto, corredato dei relativi allegati;
- “B” Offerta tecnica.
Per la Città Metropolitana di Firenze : X.xx Per l'Impresa : X.xx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 3, 5, 6, 10 e 11 del presente
contratto.