Contract
Allegato B) Regolamento per l’accertamento, valutazione, indennizzo, liquidazione e prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura, alle produzioni ittiche, alle opere approntate sui terreni
coltivati e alle produzioni zootecniche
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Principi Generali e ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina i criteri per l’ammissibilità, l’accertamento, la stima e la liquidazione degli indennizzi dei danni causati da fauna selvatica, in particolare da quella protetta, alle produzioni agricole, ittiche, forestali e zootecniche, alle opere approntate sui terreni agricoli, coltivati e a pascolo, ad esse pertinenti, presenti nel territorio della provincia di Oristano, nell'ambito delle attribuzioni previste in capo alla Provincia dalle leggi in materia faunistico venatoria, ai sensi dell'art. 26 della L. 157/92, nonché degli artt. 12 e 59 della L.R. 23/98, della L.R. n. 4/2006, dall'art. 5 comma 21 della L.R. 3/2008, e della Direttiva Regionale, dalla Giunta Regionale con Delibera n° 21/59 del 16 luglio 2003.
Questo Regolamento intende anche favorire l'adozione di tecniche gestionali volte a prevenire, per quanto possibile, l'insorgenza stessa dei danni. In caso di inefficacia di detti metodi, la provincia potrà predisporre dei Piani di abbattimento autorizzati dalla RAS, attuabili in deroga art. 19 bis L.157/92, ai luoghi, ai tempi, agli orari.
Per lo svolgimento delle funzioni indicate al precedente articolo la Provincia di Oristano si avvale delle somme, a destinazione vincolata, trasferite annualmente dalla Regione Sardegna ai sensi della
X.X. x. 00/00. Xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx provvederà, compatibilmente con le risorse disponibili, ad attuare il controllo delle specie nocive alle coltivazioni agricole, ittiche e zootecniche ed al patrimonio faunistico.
Gli indennizzi e le opere di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito di anno in anno dalla Provincia in sede di bilancio di previsione, sulla base dell’apposito finanziamento che verrà annualmente erogato dalla Regione Sardegna, e in funzione delle richieste pervenute.
Ogni anno la Giunta Provinciale, sulla scorta dei finanziamenti regionali, stabilisce con apposito provvedimento, l'ammontare delle risorse da destinare per gli indennizzi e per le opere di prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole, zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ed alle produzioni ittiche.
1.Qualora gli importi accertati per ciascuna categoria fossero superiori alla somma predetta e non siano altrimenti finanziabili, la Provincia con determinazione del Dirigente del settore competente, procederà una proporzionale riduzione degli importi di ciascuna delle domande ammesse.
0.Xx periodo di riferimento per la liquidazione degli indennizzi e delle opere di prevenzione in Agricoltura è l’esercizio finanziario (01.01-31.12): appartengono a ciascun esercizio finanziario i danni verificatisi nel corso dello stesso, anche se accertati in un momento successivo.
3. Per i compendi ittici si fa riferimento al periodo settembre-aprile successivo, per gli indennizzi e opere di prevenzione
4.
Art. 2 – Requisiti soggettivi
1.1. L’indennizzo del danno arrecato dalla fauna selvatica alle opere, alle colture agricole e forestali e alle produzioni zootecniche e ittiche, nonché il contributo per le opere di prevenzione, sono riservati a coloro, proprietari/conduttori di fondo agricolo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere Titolari di Partita Iva in qualità di Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti all'albo;
b. Essere concessionari regionali di licenza di utilizzo di compendio ittico;
c. Essere proprietari/conduttori di impianti di allevamento di specie ittiche;
d. Essere in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
e. Per le opere di prevenzione aver subìto danni, riscontrati, nei tre anni precedenti.
Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione
1Le aree interessate dai procedimenti previsti nel presente regolamento devono trovarsi all’interno dei territori della Provincia di Oristano con l’esclusione:
2- dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art 29 commi 4-5 L.R. 23/98);
- delle Aziende Faunistico - Venatorie, (art 32 L.R. 23/98);
- delle Aziende Agri - Turistico - Venatorie, ( art 34 L.R. 23/98);
- degli A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) (art. 52 L.R.23/98);
- delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi. (art. 38 L.R. 23/98);
- dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s L.R. N° 23/98) all’interno dei quali la prevenzione e/o l’indennizzo sono a carico dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione.
SEZIONE II
ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALL’AGRICOLTURA, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O UTILIZZATI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ITTICHE
Art. 4 - Oggetto del contributo e definizioni
Sono indennizzabili i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.
1.Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni: 2.
- Danni alle produzioni agricole Colture erbacee:
æ Prati–pascoli, prati e pascoli, erbai autunno-vernini; æ Colture foraggere, cerealicole, industriali;
æ Colture orticole; æ Colture arboree:
æ Frutteti, oliveti, vigneti;
æ Rimboschimenti sino a tre anni dall’impianto; æ Colture florovivaistiche.
- Danni alle produzioni zootecniche
Sono ammessi a indennizzo i danni al patrimonio zootecnico causati da animali selvatici predatori, consistenti in:
a. danni diretti (morte, ferite gravi) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale;
b. danni indotti (aborto, perdita lattea, perdite di produzione ecc. ) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.
c. Sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni causati all’apicoltura dovuti alla predazione delle popolazioni di api consistenti in:
- Danni diretti (Predazione di individui);
- Danni indotti (Minore produzione di miele).
- Danni alle opere approntate su terreni coltivati purché pertinenti al fondo e necessari per lo sfruttamento dello stesso
Sono opere approntate sui terreni coltivati:
a. Opere aziendali per l’irrigazione, quali, a titolo esemplificativo, tubature, raccordi, e relativi accessori;
b. Opere realizzate a sostegno delle colture arboree, quali, ad esempio, pali e fili ecc;
c. Preparazione dei terreni;
d. Recinzioni;
e. Serre.
- Danni alle produzioni ittiche
Sono ammessi a indennizzo i danni al patrimonio ittico causati da animali selvatici predatori, consistenti in:
- minori produzioni, dovute a danni diretti (morte, ferite gravi) alla fauna ittica presente nei compendi ittici insistenti sul territorio provinciale.
Sono indennizzabili i danni arrecati da tutta la fauna selvatica alle produzioni ittiche, tanto che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili, secondo lo schema seguente:
a) danni alle produzioni ittiche negli impianti di allevamento (sono ricomprese a titolo indicativo ma non esaustivo le produzioni ittiche in vasche, recinti, etc.),
b) danni alle produzioni ittiche, nelle aree in concessione di pesca
La Provincia provvede annualmente, al fine di definire l'entità del danno, al censimento degli uccelli ittiofagi, in concomitanza al periodo di svernamento dell’avifauna selvatica (periodo ottobre-marzo) così come definito nell’allegato 1 alla Delibera della G.R. N° 38/39 del 06.08.2009.
I danni sono indennizzabili a seguito di presentazione di istanza. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche sono tenuti a segnalarli alla Provincia, mediante fax al numero 0000 000000 o
consegna a mano presso gli uffici della Provincia di Oristano- Xxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxxx entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi del danno. Farà fede la data di ricevimento del fax o, se consegnata a mano, la data di protocollo della Provincia di Oristano.
Esclusivamente per danni alle produzioni ittiche nelle aree in concessione di pesca, l'istanza di segnalazione del danno deve pervenire alla Provincia entro il 30 Aprile.
Art. 5- Richiesta di constatazione del danno
1.1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica a colture, alle opere agricole e alle produzioni zootecniche sono tenuti a segnalarli alla Provincia, mediante raccomandata A/R o consegna a mano presso gli uffici della Provincia di Oristano- Via Carboni – 09170 Oristano, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi del danno.
2.2. La domanda di indennizzo dei danni dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia, di cui agli All. A, B e C (per ittica) al presente Regolamento, che potrà essere scaricata dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx.xx , (nella sezione Documenti, Indennizzo Danni, o reperita presso gli Uffici della Provincia di Oristano, Settore Attività Produttive, Via Carboni sn..
3.3. In caso di urgenza è ammessa la presentazione della sola domanda, anche a mezzo fax, purchè completa di tutti i dati richiesti e corredata di estratti di mappa che consentano l'esatta individuazione del fondo con le colture danneggiate nonché del documento d'identità del richiedente. La restante documentazione dovrà essere prodotta al momento dell'accertamento o entro i 20 giorni successivi alla presentazione della domanda. In difetto, l'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni e/o chiarimenti degli atti. La data del sopralluogo sarà concordata via tel. o fax.
X. Xxxxx alle colture e alle opere
Alle domande deve essere allegata la documentazione indicata di seguito:
- corografia in scala 1:25000;
- fotocopia planimetria catastale del terreno;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante:
- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza e indicazione delle coordinate Bancarie su cui effettuare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto ;
- che i terreni sono condotti in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale, indicando il numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc), dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno,
- che la coltura danneggiata non è coperta da polizza assicurativa, né risulta oggetto di altra provvidenza per lo stesso tipo di danno;
- in caso di contratto verbale d'affitto, autocertificazione completa degli estremi dell'accordo (dati identificativi del proprietario e dell'affittuario, dati catastali con relative superfici, data della stipula, durata, descrizione dell'accordo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento su C/C bancario o postale, i cui estremi verranno messi a disposizione degli interessati. Il versamento dovrà avere come causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica".
- dichiarazione dettagliata sulla dimostrazione dei metodi di prevenzione adottati e dei relativi risultati ottenuti.
B. Danni alle produzioni zootecniche
1.Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- corografia in scala 1:25000;
- fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente l'azienda in oggetto, con indicazioni della zona dove si è verificato l'evento dannoso;
- nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza e indicazione delle coordinate Bancarie su cui effettuare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto ;
- che i terreni sono condotti in qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale, indicando il numero di partita I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc), dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno,
- in caso di contratto verbale d'affitto, autocertificazione completa degli estremi dell'accordo (dati identificativi del proprietario e dell'affittuario, dati catastali con relative superfici, data della stipula, durata, descrizione dell'accordo);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ;
- autocertificazione attestante:
- il titolo di proprietà degli animali;
- che l'azienda e gli animali in esame non sono coperti da Polizza assicurativa per i danni da fauna selvatica né risultano oggetto di altra provvidenza per la medesima causa;
relazione riguardante la vocazione e la tipologia di allevamento, la presenza di specie selvatiche e/o cani randagi nel luogo della predazione;
la mancanza di eventuali divieti di pascolo;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- certificato veterinario ASL dal quale risulti:
æ l'attribuzione certa ed inequivocabile del danno ad un atto di predazione da fauna selvatica; æ l'identificazione degli animali predati;
æ lo stato sanitario dell' allevamento;
æ le condizioni igieniche dell'allevamento; æ repertorio fotografico;
æ le misure di prevenzione contro i predatori adottate o da adottare;
- dichiarazione dettagliata sulla dimostrazione dei metodi di prevenzione adottati e dei relativi risultati ottenuti.
E’ fatto obbligo a pena di nullità dell’istanza, della compilazione in ogni sua parte di un certificato per ogni animale predato, da redigere su apposito modello a cura del veterinario ASL riportante tutte le informazioni di cui ai punti precedenti;
- copia fotostatica del registro di stalla nei casi in cui non sia possibile l'identificazione degli animali predati;
- in caso di ferimento dell'animale durante l'episodio di predazione che non comporti la morte o l'abbattimento del capo allegare copia delle prescrizioni rilasciate dal veterinario curante in data non antecedente al verificarsi dell'evento dannoso, con indicazione della diagnosi, terapia e prognosi.
- ulteriore integrazione della documentazione può essere richiesta dall'Ufficio istruttore;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento su C/C bancario o postale, i cui estremi verranno messi a disposizione degli interessati, il versamento dovrà avere come causale "Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica".
C. Danni alle produzioni ittiche
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
corografia in scala 1:25000;
fotocopia planimetria catastale del terreno;
fotocopia del documento di identità concessionario/proprietario, in corso di validità; fotocopia della Concessione demaniale del Compendio ittico in corso di validità; autocertificazione attestante:
nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, via e comune di residenza e indicazione delle coordinate Bancarie su cui effettuare la liquidazione dell'indennizzo eventualmente dovuto ;
che i terreni sono condotti in qualità di concessionario/proprietario, indicando il numero di partita
I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
il titolo di possesso/detenzione (proprietà, affitto, comodato etc), dati catastali con relative superfici dell'area interessata dal danno,
che che il compendio ittico di cui si è proprietario/titolare con Concessione demaniale n.
del è in regola con gli obblighi previsti dalla concessione suddetta relativamente alla trasmissione dei dati sulla produttività degli stagni e del pescato e sul pagamento delle quote;
che il compendio danneggiato non è coperto da polizza assicurativa, né risulta oggetto di altra provvidenza per lo stesso tipo di danno;
dichiarazione dettagliata sui metodi di prevenzione adottati e dei relativi risultati ottenuti.
Art. 6 – Procedimento per l’accertamento dei danni alle produzioni agricole e alle opere
0.Xx Provincia verifica le richieste di accertamento danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, eccezion fatta nei casi in cui sia rilevabile l’urgenza ai sensi dell’art. 5, punto 3, del presente Regolamento.
2.I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici della Provincia. Essi verificano il danno, anche mediante campionamenti, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici. All’atto di ogni sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:
a. le generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo;
b. gli estremi catastali delle particelle interessate ed il relativo titolo di possesso da parte dell'istante;
c. superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata;
d. giorno presunto del danno;
e. descrizione della coltivazione danneggiata: specie, cultivar, stadio vegetativo e stato fitosanitario, età della coltura (nel caso di colture arboree), densità o sesto d'impianto, destinazione commerciale, qualsiasi altra informazione utile alla determinazione del danno, o descrizione dell'opera danneggiata (stato di efficienza, vetustà, utilizzo);
f. la quantificazione del danno: superficie e/o numero di piante danneggiate;
g. tutte le informazioni richieste e le annotazioni necessarie alla successiva definizione del danno, curando con attenzione l'aspetto delle definizioni delle cause (fauna selvatica) ed eventuali concause (es. malattie da parassiti, piogge, agenti chimici ecc.) che hanno procurato il danno;
h. le misure di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni eventualmente adottate o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sono state o non possono essere realizzate;
3Il procedimento di valutazione del danno si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la successiva comunicazione all’interessato dell’importo indennizzabile definitivo, ai sensi di quanto disposto dal art. 1 comma 1.
4La fase della liquidazione sarà successiva e si concluderà entro il 31 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui si è verificato il danno.
Art. 7 - Accertamento dei danni alle produzioni zootecniche
1Per i danni alle produzioni zootecniche l’accertamento del danno viene svolto entro 24/36 ore dal verificarsi dell’evento dannoso dal medico veterinario Asl, che dovrà, in riferimento alle proprie competenze e responsabilità, tener conto, all’atto della perizia e nella successiva compilazione del certificato, dei motivi di esclusione dall’indennizzo di cui all’art. 9, comma 4 del presente Regolamento e accertare ed attestare il rapporto di causalità del danno e l’esistenza di misure di prevenzione o di atteggiamenti di negligenza pertinente del danneggiato, indicare inoltre le misure igienico sanitarie per lo smaltimento della carcassa, le misure di prevenzione dai danni da fauna selvatica da adottare e nel caso di ferimento dell’animale dovrà certificare diagnosi, terapia e prognosi.
2Nel caso in cui, all’atto della perizia da effettuarsi nella suddetta tempistica, non siano presenti gli elementi per poter formulare una corretta diagnosi, poiché ci si trova di fronte ad un caso non presente in letteratura o nel caso di ferimento dell’animale, che non comporti l’abbattimento dello stesso, ma che potrebbe determinare danni irreversibili per la restante vita produttiva del medesimo, e sia necessario effettuare ulteriori accertamenti per la verifica della terapia, il certificato veterinario potrà contenere quanto precedentemente esposto con la riserva, da parte del veterinario, di compiere ulteriori accertamenti nei tempi dallo stesso indicati. In tali casi l’istruttoria di indennizzo resterà aperta fino al completamento e consegna presso gli Uffici Provinciali di tutte le certificazioni veterinarie necessarie.
3Le motivazioni precedentemente illustrate non esimono il richiedente dalla consegna alla Provincia, insieme alla domanda di richiesta di indennizzo, del certificato veterinario redatto durante la prima perizia, con le suddette giustificazioni.
4Il procedimento di valutazione del danno si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la successiva comunicazione all’interessato dell’importo indennizzabile definitivo, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 1, comma1.
5La fase della liquidazione sarà successiva e si concluderà entro il 31 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui si è verificato il danno.
Art. 8 – Accertamento dei danni alle produzioni ittiche
L'accertamento dei danni alle produzioni ittiche avviene in maniera indiretta, attraverso il monitoraggio mensile relativo alla presenza di uccelli ittiofagi nei compendi ittici della provincia di Oristano, che si svolge annualmente dal mese di ottobre al mese di marzo dell'anno successivo.
La successiva valutazione avverrà secondo quanto previsto all'art. 10 comma 4 del presente Regolamento.
1. Il procedimento di valutazione del danno si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la successiva comunicazione all’interessato dell’importo indennizzabile definitivo, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 13.
2. La fase della liquidazione sarà successiva e si concluderà entro il 31 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui si è instaurato il danno.
Art. 9 - Cause di rigetto dell’istanza e tipologie di danni alle produzioni per i quali non è ammissibile la richiesta di indennizzo e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. L'istanza sarà respinta qualora sussistano i seguenti motivi ostativi all’accoglimento:
a. l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito provinciale;
b. nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente;
c. la domanda venga inviata oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla rilevazione del danno e comunque in tempo non utile per il corretto rilevamento del danno;
d. la domanda incompleta non venga integrata nei 20 giorni successivi con i documenti di cui ai precedenti articoli e/o alla richiesta di integrazione;
e. manchi la sottoscrizione del richiedente;
f. venga constatato dall’Ufficio competente, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza, la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda.
2. Non saranno indennizzati i seguenti danni:
a. Danni accertati inferiori a € 200,00 (duecento);
b. Danni ove non sia certo il rapporto di causalità e/o sia accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
c. Danni oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
d. Danni che si verificano nei fondi chiusi di cui all'art. 58 e alla lettera s) art. 61 della L.R. n° 23 del 29.07.1998;
e. Danni che si verificano nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende agrituristico-venatorie, nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi. Questi sono a carico dei titolari delle autorizzazioni o degli organismi preposti alla gestione;
f. Danni che si verificano in colture che non danno reddito (Es: giardini, prati inglesi, siepi …);
g. Danni provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98;
h. Danni che si verificano nei campi da golf e nei giardini pubblici e privati;
i. Danni che si verificano negli appezzamenti oggetto di contributo per le opere di prevenzione, di cui al successivo capo III.
3. Non sono ammissibili ad indennizzo i danni alle produzioni agricole, alla pesca e alle opere nei seguenti casi:
qualora non sia in alcun modo tecnicamente accertabile e/o attribuibile la causa;
nel caso in cui al momento del sopralluogo le produzioni siano già state raccolte o comunque manomesse in modo tale che il danno e la sua causa non siano più verificabili e/o non sia disponibile una documentazione fotografica (data esatta e certa valenza dei luoghi);
impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dalla normativa UE, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa stessa;
danni a boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto.
4. Non sono indennizzabili i danni alle produzioni zootecniche nei seguenti casi:
- qualora non sia in alcun modo tecnicamente accertabile e/o attribuibile la causa;
- danni verificatisi in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo - nel caso di danni ad animali non inclusi nel ciclo produttivo dell'azienda;
- danni ad animali non identificabili o non anagrafati secondo le normative vigenti;
- danni periziati dal veterinario oltre 24-36 ore dal verificarsi dell'evento dannoso;
- danni su animali sono allevati e custoditi in difformità alle leggi e disposizioni sanitarie vigenti;
- nel caso di danni al bestiame, in assenza di resti dell' animale;
- ovvero nel caso in cui dal certificato veterinario siano rilevabili le seguenti circostanze:
a. assenza della carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, tranne nei casi di danni agli apiari;
b. nel caso di animali rinvenuti morti e il veterinario dichiari che non venga esclusa la morte del bestiame per altre cause;
c. nel caso in cui il veterinario non abbia indicato la specie selvatica responsabile del danno e nel caso di ferimento la terapia e la prognosi;
d. l'allevatore non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore;
e. le condizioni sanitarie dell'allevamento siano tali da facilitare un possibile attacco da parte dei predatori;
- se a seguito dell'accertamento da parte del veterinario venisse riscontrata nella carcassa dell'animale o nei prodotti agricoli, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive e potenzialmente incidenti sul territorio e sulla salute pubblica.
5. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
A Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Ufficio comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
B Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
C La comunicazione di cui al punto b. interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
D Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Art. 10 – Criteri per la valutazione del danno
1. Produzioni agricole
1. Il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che indicano i prezzi medi delle singole colture per provincia o, in mancanza di tali dati, si fa riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala regionale al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione o più probabile valore di mercato.
2. Laddove la produzione agricola fosse oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applicherà il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello previsto nei mercuriali provinciali o regionali di cui al comma che precede.
3. Si applicheranno, per la valutazione dei danni, i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso.
4. L a valutazione del danno alle colture viene eseguita con un procedimento analitico-sintetico.
5. Il procedimento si baserà sulla valutazione dei frutti pendenti se si è nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali se si è in fase iniziale del ciclo:
a) Frutti pendenti: la produzione che si sarebbe ottenuta in assenza del danno. Tale valore va calcolato per differenza tra il valore delle produzioni e i residui costi risparmiati a seguito del verificarsi dell'evento dannoso;
b) Produzione: relativamente al quantitativo di prodotto da considerare, si deve fare riferimento ai dati della statistica ufficiale che indicano le produzione medie delle singole colture per provincia o in mancanza di tali dati si fa riferimento ai dati su scala regionale.
c) Spese: le spese da sottrarre per la stima del danno nel caso di applicazione del procedimento descritto per i frutti pendenti saranno cosi determinate: viste la tipologia della coltura, sulla base della fenologia della stessa, si procederà alla valutazione dei costi da sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, secondo la metodologia estimativa.
d) Anticipazioni colturali: il danno viene calcolato con riferimento alle spese sostenute da un imprenditore ordinario dal momento iniziale del ciclo produttivo sino al verificarsi dell'evento dannoso;
e) Danni alle colture: le colture oggetto del possibile danno possono essere distinte in colture erbacee ed arboree.
• Colture erbacee, quali prati, pascoli, erbai, mais, e t c : i danni vanno riferiti alla superficie interessata all'evento dannoso.
• Colture arboree : per queste colture il danno è ascrivibile alla eventuale riduzione della produzione dei frutti oppure al danneggiamento delle stesse piante coltivate.
0.Xx quantificazione del danno alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni sarà espressa in percentuale (%) rispetto alle produzioni previste, detratti i danni imputabili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, ecc.).Per ogni coltura viene determinata una soglia minima, o franchigia (percentuale minima che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa), pari al 5% della produzione della coltura oggetto dell'indennizzo.
7. L'indennizzo, così come determinato, è comunque soggetto a una riduzione del:
- 25 % nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa alle colture agricole pur esistendo le condizioni sia tecniche che amministrative per richiedere gli eventuali contributi finanziari a tale scopo. A parità di condizioni, la riduzione verrà raddoppiata per ogni successivo evento dannoso.
- 50 % nel caso che gli agricoltori siano stati ammessi a contributo per la realizzazione dei Piani di Prevenzione dei danni per la stessa specie per la quale si sta chiedendo l'indennizzo, se le opere o interventi di prevenzione non sono stati realizzati o mantenuti secondo le modalità indicate dalla Provincia.
8. Le riduzioni possono essere sommate tra di loro ai fini della determinazione del danno ammissibile a indennizzo.
2. Opere approntate sui terreni:
la stima del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava l’opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. In particolare la quota di ammortamento o reintegrazione verrà calcolata mediante percentuale da applicare al valore del capitale fisso: percentuale inversamente proporzionale alla durata del capitale considerato (5-15%) e ottenibile con la media aritmetica (100:n). La Provincia si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante le spese sostenute (fatture) e di effettuare eventuale sopralluogo di verifica del ripristino delle opere. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di documentare il presumibile stato di efficienza e vetustà delle opere approntate sui terreni.
3. Produzioni zootecniche:
1. I danni sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia all’epoca del danno o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA all’epoca del danno oppure, se non disponibili, secondo il più probabile valore di mercato. All’atto della stima si terrà comunque conto dell’età dell’animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell’azienda.
2. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del 20% per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza.
Nell’eventualità di ferimento dell’animale durante l’atto di predazione che non comporti l’abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante.
3. I danni arrecati agli apiari verranno valutati sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di appartenenza nel bollettino ISMEA all’epoca del danno decurtati delle mancate spese di smielatura, confezionamento e trasporto. La valutazione economica del danno, espressa in percentuale, non dovrà in nessun modo superare il danno massimo stimato da studi e pubblicazioni scientifiche attestanti l’incidenza dell’attività
predatoria da parte di specie selvatiche nelle aziende apistiche sarde che corrisponde al 3% di danno sulle famiglie di api e 6% sulla produzione di miele per arnia all’anno.
4. Produzioni ittiche: - Procedimento di stima
Data la impossibilità oggettiva di calcolo diretto dell’eventuale danno causato da uccelli ittiofagi, lo stesso avverrà attraverso la estrapolazione dei dati dei censimenti nei mesi da ottobre a marzo di ogni stagione produttiva, che consentono tecnicamente la stima, per via comparativa, del prelievo nelle stagione produttiva medesima.
Dagli studi effettuati, ai fini di una equa distribuzione delle risorse disponibili,il 65% delle risorse viene attribuita sulla base delle risultanze dei monitoraggi mensili, la restante quota, non superiore al 35% dell' importo a disposizione viene attribuita ai differenti compendi ittici in proporzione alla superficie della zona umida in concessione, con il presupposto che una zona umida di maggiori dimensioni ha maggiori probabilità di avere una pressione non rilevata di ittifoagi in alimentazione rispetto ad una zona di minori dimensioni.
La Valutazione dell'indennizzo, rapportata al valore potenziale dei prezzi di mercato della biomassa ittica prelevata dagli ittiofagi sarà eseguita attraverso la tabella seguente, che tiene conto dei seguente parametri, così come previsto nella Deliberazione della Giunta regionale. n. 38/39 del 06.08.2009, rivisti a seguito dello “Studio finalizzato alla individuazione dell'indennizzo ai concessionari dei compendi ittici”:
1. calcolo della biomassa media predata giornalmente, attraverso il censimento dei cormorani di esemplari di uccelli ittiofagi effettuato nel periodo compreso tra ottobre e marzo da personale esperto e abilitato, censiti sui compendi ittici titolari di regolare concessione regionale;
2. la composizione qualitativa della dieta, che è costituita dal 53,43 % di specie commerciali, così suddivise in: 5,25 % anguille, 6,02 % ghiozzi, 42,16 % mugilidi;
3. i prezzi minimi pubblicati dalla Camera di Commercio di Oristano o, se non disponibili, secondo i valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Cagliari per ogni specie e per il periodo in esame, dei prodotti ittici freschi.
4. mancate spese non sostenute per la produzione, valutate in una percentuale pari al 20% della produzione vendibile.
5. la superficie delle zone umide provinciali;
6. i prezzi minimi pubblicati dalla Camera di Commercio di Oristano o, se non disponibili, secondo i valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Cagliari per ogni specie e per il periodo in esame, dei prodotti ittici freschi per il calcolo degli indennizzi.
SEZIONE III - PREVENZIONE DEI DANNI
Art. 11 - Oggetto del contributo
1Sono oggetto di contributo i sistemi di prevenzione dei danni che possono essere arrecati da tutta la fauna selvatica, tanto che essa appartenga a specie protette che a specie cacciabili.
2Per “sistemi di prevenzione” devono intendersi tutte quelle strutture e/o azioni finalizzate alla sola riduzione dell’impatto sulle produzioni agricole, zootecniche e ittiche da parte di specie animali
selvatiche, che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento senza prevedere o comunque determinare la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno.
3Beneficiari del contributo, sono coloro, proprietari/conduttori di fondo agricolo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che hanno subìto danni, riscontrati, nei tre anni precedenti.
4 I contributi per le opere di prevenzione, proporzionati all'ammontare del danno subìto, non potranno superare in nessun caso il 70% della spesa ammessa, il restante 30% sarà a carico del richiedente.
5 L'erogazione del contributo per opere di prevenzione, determina l'esclusione dagli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche da selvaggina, per almeno 5 anni, limitatamente agli appezzamenti oggetto di intervento.
Gli interventi di prevenzione potranno essere realizzati direttamente dal concessionario/conduttore.
Art. 12 - Termini e Modalità di presentazione delle istanze di contributo.
1. L’erogazione del contributo avverrà unicamente su richiesta dell’interessato, da presentare entro il 30 Aprile di ogni anno alla Provincia di Oristano. Limitatamente alla prima annualità, le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’apposito avviso sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xx.xx da pubblicare entro 5 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.
2. Le istanze di contributo devono essere presentate in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Provincia, e devono contenere:
- gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente
- il recapito telefonico
- il titolo di conduzione dei terreni, ovvero la titolarità di concessione regionale per i compendi ittici
- l’individuazione catastale dei terreni interessati
- il tipo di coltura che si intende proteggere
- la principale causa del danno subìto
- il tipo di intervento che si intende adottare ed un preventivo dettagliato di spesa con indicazione di ogni singola voce di spesa (computo metrico); ;
- la quantificazione economica dell’intervento
3. Le istanze devono, inoltre, essere corredate da:
a) Copia planimetria catastale del terreno comprendente la coltura da proteggere dalla fauna selvatica, con indicazione della zona dove si deve intervenire;
b) Autocertificazione attestante il titolo di possesso dell’area;
c) Copia del documento di riconoscimento;
d) Copia visura catastale aggiornata mappali interessati dall’intervento, se non già in possesso della P.A.)
e) Copia stralcio cartografia 1:25.000 con individuazione dei terreni interessati;
f) Copia domanda di aiuto Comunitario per la coltura interessata all’intervento(se trattasi di colture e/o superfici soggette ad aiuti/integrazioni da parte dell’Unione Europea);
g) Eventuali ulteriori documenti ritenuti rilevanti.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda sotto la sua responsabilità:
- di impegnarsi nell’attivazione delle misure preventive, nella loro manutenzione e nell’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al massimo gli interventi e secondo le prescrizioni dell’ufficio provinciale;
- di impegnarsi altresì a non richiedere l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole da selvaggina, per almeno 5 anni, limitatamente agli appezzamenti oggetto di intervento;
- di non aver ottenuto, per le stesse opere e finalità, nel presente esercizio e nei 3 anni precedenti, contributi e/o indennità di origine regionale, nazionale e comunitaria, essendo gli stessi non cumulabili.
- Per le imprese agricole: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini degli aiuti “de minimis” Reg. CE n.1408/2013
- Per le imprese della pesca: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini degli aiuti “de minimis” Reg. CE n.875/2007
5. Qualora per la realizzazione dell’impianto si renda necessaria l’inclusione di altre proprietà, il richiedente dovrà farsi carico di ottenere il consenso scritto da parte dei proprietari interessati ed allegarlo alla domanda di partecipazione al bando;
6. Nel caso che le aree siano sottoposti a vincoli (idrogeologico, ambientale, urbanistico, SIC, ZPS, ecc) o siano comunque necessari a qualunque titolo autorizzazioni/nulla osta/ permessi, le relative istanze, redatte da tecnico abilitato, agli organi competenti per la realizzazione degli interventi e/o posizionamento delle strutture di prevenzione dovranno essere richiesti da parte del beneficiario del contributo; questi dovrà dichiarare nell’istanza di essere a conoscenza del fatto che la Provincia non assume nessuna responsabilità in merito al posizionamento delle strutture o per inadempienze o infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.
Art. 13 - Copertura finanziaria, istruttoria e importo massimo liquidabile
1. I sistemi di prevenzione e difesa delle attività primarie dai danni da fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito di anno in anno dalla Provincia di Oristano in sede di bilancio di previsione, sulla scorta del finanziamento erogato dalla Regione Sardegna e in funzione delle tipologie colturali e di fauna selvatica agente così come definiti nell’articolo seguente.
22. La Provincia, in base al giudizio di idoneità che verrà effettuato dall’Ufficio competente sugli interventi preventivati, determinerà con apposito provvedimento l’entità del contributo ammissibile, anche sulla scorta di parametri tecnici che facciano riferimento a valori medi di mercato.
3. Il contributo massimo finanziabile per azienda agricola non può superare annualmente l'importo di
€ 10.000,00, iva esclusa, e comunque non potrà superare la somma dei danni subìti negli ultimi 3 anni.
4. Il contributo massimo finanziabile per compendio ittico, sulla base dei dati forniti nello “Studio finalizzato alla individuazione dell'indennizzo ai concessionari dei compendi ittici”, non può superare annualmente l'importo di € 40/Ha, con un importo massimo concedibile a compendio di € 50.000,00, iva esclusa.
5. Il costo della mano d’opera non potrà superare il 50% del costo dell’intervento.
6. Nell’istruttoria delle istanze, saranno valutati i sistemi di prevenzione proposti e potranno essere indicate modifiche da apportare agli stessi. Nel caso di danni sporadici (la sporadicità potrà essere verificata attraverso i dati in possesso oppure in sede di sopralluogo tecnico) e di modesta entità, invece, il ricorso a metodi preventivi potrebbe non essere ritenuto economicamente conveniente e anche tale aspetto sarà quindi valutato dagli uffici istruttori.
Per interventi in esso non ricompresi e per danni causati da specie diverse si esprimerà un idoneo specifico parere.
Art. 14 - Sistemi di prevenzione e tipologie d’intervento finanziabili
1. Per “sistemi di prevenzione” devono intendersi tutte quelle strutture e/o azioni finalizzate alla sola riduzione dell’impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento di colture agricole senza prevedere la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno o qualunque altra azione se non il semplice allontanamento.
2. Le tipologie di intervento finanziabili allo stato attuale sono quelle appresso indicate. Coltivazioni agricole
• Protezione meccanica con rete in materiale 'plastico “shelter” a protezione individuale, o con rete metallica perimetrale del tipo romboidale o maglia rigida zincata o plastificata sostenuta con pali a T in ferro zincato conficcati nel terreno per almeno 40 cm. con distanza tra gli stessi non superiore a m. 3,50 e con altezza fuori terra non superiore a m.1,10. Per evitare che gli ungulati x xxxxx, facendo leva con il muso, possano alzare la rete, la stessa deve essere interrata per almeno 20 cm. E fissata a terra mediante tiranti o picchetti. Per Ungulati e volpi
• Reti antiuccello orizzontali o verticali per Volatili su ortive e vigneti
• Sistemi dissuasori meccanici o acustici antiuccello (mortaretti, cannoncini a gas, petardi, fuochi d'artificio, grida d'allarme (distress calls o distress cries)) per volatili
• Protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a basso voltaggio costituito da unità elettrica da 9/10 volts, filo elettrificato posto rispettivamente a 30, 60 e 90 cm. dal suolo fissati a paletti di supporto, con distanza non superiore a m. 10 e comunque a seconda dell'andamento della superficie del terreno. Su ogni palo vanno posizionati gli isolatori al fine di evitare perdite di corrente. Per ungulati e volpi.
Protezione chimica con repellenti tali da non arrecare danni alla salute delle persone e di animali, e che agisc0no sul gusto e/o l'olfatto degli animali
• Utilizzazione di trappole di cattura conformi alle norme vigenti.
• Colture a perdere
• Altri mezzi o strumenti ritenuti idonei ed utili ad esercitare azione di prevenzione
Produzioni ittiche (inclusi i mezzi di prevenzione di cui sopra se compatibili allo scopo, compresi quelli previsti nello “Studio finalizzato alla individuazione dell'indennizzo ai concessionari dei compendi ittici”,
Miglioramento della gestione delle risorse ittiche in funzione anche della presenza del Cormorano. Queste azioni possono riguardare: lo stoccaggio delle specie e delle taglie più vulnerabili in specchi d'acqua di dimensioni ridotte in cui è più facile l’attuazione di misure di prevenzione (vasche di
svernamento); la gestione dei tempi di semina del novellame e stoccaggio del pescato in funzione della fenologia del Cormorano. L'elevata densità di prede può infatti rappresentare un elemento di forte attrattiva per i Cormorani durante le fasi di migrazione e svernamento, quando il fabbisogno energetico è particolarmente elevato.
Realizzazione di aree - rifugio artificiali per i pesci. Il metodo consiste nel realizzare artificialmente degli ostacoli fisici all’attività di pesca del Cormorano con la messa in opera di strutture, fisse o mobili, che impediscono o ostacolano l’inseguimento delle prede da parte dei Cormorani, specialmente durante la pesca sociale. Le soluzioni tecniche sperimentate sono assai varie e comprendono reti sommerse a maglia larga, pali in legno o canne piantate nel fondo, gabbie sommerse, etc.
Sistemi di protezione mediante reti antiuccello. Richiedono il rivestimento dell’intera superficie del bacino con reti che impediscano l’accesso dall’alto (e eventualmente anche laterale, dalle sponde) degli uccelli ittiofagi. Teoricamente è possibile proteggere anche superfici molto ampie, anche fino a 40-50 ha, con un sistema adeguato di intelaiatura di pali e reti montate ad un’altezza tale da consentire al personale di muoversi liberamente per effettuare attività di pesca e manutenzioni. Tuttavia su vaste superfici l’applicazione di questo sistema è economicamente oneroso e deve essere attentamente valutato con l’analisi costi/benefici.
Sistemi antiplanata a fili trasversali. Con questo sistema l’interdizione o la limitazione dell’accesso ai bacini da parte dei Cormorani si ottiene grazie ad una serie di cavi, di nylon o di acciaio, tesi sulla superficie del bacino a formare un griglia a maglia più o meno larga (lo standard è in genere di 10 m) all’interno della quale gli uccelli ittiofagi hanno difficoltà ad accedere. Il sistema è meno efficace di quello precedente (reti) ma certamente più economico e duttile. L’altezza dei cavi rispetto alla superficie del bacino può essere di 30-50 cm, o anche molto maggiore se si deve garantire l’accesso delle imbarcazioni. L’efficacia del sistema è inversamente proporzionale alla larghezza delle maglie costituite dai cavi.
Mezzi di dissuasione incruenta acustici (Cannoni a gas, ecc.) e visivi (emissione attiva di luce puntiforme);
Mezzi di dissuasione incruenta biologici (falconeria).
Operatori umani. L’attività umana in genere può disturbare gli uccelli allontanandoli da specifiche aree anche se non viene messa in pratica con uno specifico scopo deterrente; ad onor del vero bisogna anche dire che nella realtà si è visto che i cormorani “riconoscono” i pescatori in attività e non subiscono una particolare inibizione nella loro attività predatoria mentre sono disturbati se ad es. le barche si muovono verso di loro pur senza che gli esseri umani pongano in essere altri comportamenti attivi quali le urla o gli spari. Alla stessa tecnica è riconducibile il disturbo attuato da operatori in windsurf, kitesurf, jet-sky e affini.
3. Nell’istruttoria delle istanze, l’Ufficio seguirà le seguenti linee guida:
- saranno le condizioni specifiche dei singoli casi a stabilire in dettaglio i sistemi da adottare
- in presenza di danni potenzialmente di notevole entità e/o in caso di danni ripetuti nel tempo, l’adozione di sistemi preventivi si rende indispensabile;
∙-nel caso di danni sporadici (la sporadicità potrà essere verificata attraverso la banca dati dell’ufficio oppure in sede di sopralluogo tecnico) e di modesta entità, invece, il ricorso a metodi preventivi può non essere economicamente conveniente;
Anche tale aspetto sarà quindi preso in esame nell’erogazione dei contributi, durante la fase istruttoria.
La Provincia potrà, in casi particolari e dietro adeguata valutazione tecnico-economica, provvedere direttamente all’acquisto delle attrezzature necessarie da concedere in comodato d’uso ai proprietari/conduttori dei fondi. Nel contratto di comodato d’uso, da stipulare per iscritto con la forma di scrittura privata, saranno specificate le responsabilità del comodatario in caso di perdita o deterioramento del bene.
Art. 15 - Manutenzione degli impianti di recinzioni elettrificate permanenti
1. Contestualmente alla presentazione della richiesta di contributo di cui all’art. 12, potranno essere inoltrate domande di contributo per la manutenzione degli impianti.
2. Il beneficiario dei contributi è tenuto alla manutenzione in perfetta efficienza degli impianti permanenti per un periodo minimo di 5 anni.
3. Per tutti gli impianti di cui agli interventi sopra descritti, realizzati a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento la Provincia riconoscerà al beneficiario, nell’ambito della durata dell’impegno e qualora non sia stata fatta richiesta di risarcimento danni alle colture oggetto della protezione, un contributo annuo alle spese di gestione e manutenzione così determinato:
- il 5% dell’importo finanziato per la realizzazione della struttura dal primo al secondo anno.
- il 10% dell’importo finanziato per la realizzazione della struttura per gli anni fino al quinto.
Art. 16 - Procedimento per la concessione dei contributi in Agricoltura
1. Il procedimento di concessione dei contributi si concluderà con la liquidazione dei medesimi entro
180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle domande. I termini rimangono sospesi nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e la richiesta di collaudo di cui ai commi seguenti.
2. L’amministrazione Provinciale, entro 60 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, approverà la graduatoria delle richieste ammissibili a contributo. Il contributo da erogare potrà essere inferiore a quanto richiesto, in considerazione della dotazione finanziaria e del numero delle istanze pervenute ed autorizzate.
3. L’Ufficio competente potrà effettuare un sopralluogo preventivo relativamente agli interventi considerati ammissibili, per verificare la rispondenza del progetto presentato allo stato dei luoghi.
4. I lavori e le opere inerenti il progetto presentato potranno essere seguiti esclusivamente dopo il ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.
5. Eventuali modifiche al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate all’amministrazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Al termine del lavoro il richiedente dovrà presentare richiesta all’Amministrazione, corredata dal consuntivo dei lavori e copie dei giustificativi di spesa, al fine di ottenere la verifica della conformità. Tale verifica, finalizzata all’accertamento della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto
ammesso a finanziamento, verrà effettuata entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, da parte dell’Ufficio provinciale competente.
7. Entro 45 giorni dalla data del verbale di collaudo l’Ufficio procederà all’erogazione del finanziamento.
8. Qualora siano rilevate inadempienze nella cura e manutenzione delle opere e degli interventi, la Provincia potrà non assegnare o assegnare solo parzialmente i contributi previsti e qualora questi siano già stati liquidati di richiederne la totale o parziale restituzione.
Procedimento per la concessione dei contributi ai compendi ittici
1. La Provincia, entro 60 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, approverà la graduatoria delle richieste ammissibili a contributo. Il contributo da erogare potrà essere inferiore a quanto richiesto, in considerazione della dotazione finanziaria e del numero delle istanze pervenute ed autorizzate.
2. Potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi relativamente agli interventi considerati ammissibili, per verificare la rispondenza del progetto presentato allo stato dei luoghi e sopralluoghi per verificare l'avvenuto posizionamento e rimozione dei sistemi di prevenzione.
3. I lavori e le opere inerenti il progetto presentato potranno beneficiare del contributo unicamente qualora siano eseguiti esclusivamente dopo il ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso.
4. Eventuali modifiche al progetto presentato dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Qualora siano rilevate inadempienze nella cura e manutenzione delle opere e degli interventi, la Provincia potrà non assegnare o assegnare solo parzialmente i contributi previsti e qualora questi siano già stati liquidati di richiederne la totale o parziale restituzione.
6. Il procedimento di concessione dei contributi si concluderà con la liquidazione dei medesimi che avverrà entro 120 giorni decorrenti dall'attestazione di fine lavori ed alla presentazione alla Provincia del consuntivo dei lavori, delle copie dei giustificativi di spesa e della documentazione fotografica.
7. Nel caso di interventi per i quali sia prevista la rimozione dei sistemi di prevenzione dei danni, il contributo verrà erogato in due tranches: 50% entro 120 giorni dal posizionamento dei suddetti sistemi di prevenzione, previa presentazione della documentazione fotografica attestante il posizionamento stesso e le eventuali pezze giustificative delle somme spese; 50% entro 120 giorni dalla rimozione, previa presentazione della documentazione fotografica attestante la rimozione e le eventuali pezze giustificative delle somme spese.
Art. 17 - Opere in Economia
1. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di prevenzione consistenti nella realizzazione di opere in economia, ossia realizzate direttamente dall’imprenditore e definite nell’ambito dell’intervento di prevenzione. Il costo della mano d’opera dell’imprenditore non può superare il 50% del costo dell’intervento.
2Tali opere dovranno comunque essere chiaramente distinte sia nel preventivo che nel consuntivo di spesa e documentate.
Art. 18 – Norma transitoria
1. Limitatamente alla prima annualità potranno essere presentate ulteriori istanze per accedere alle risorse con scadenza 30 novembre 2013.
Art. 19 - Entrata in vigore ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del termine della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia.