CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE...
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VENTASSO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L’anno , il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Ventasso ,
TRA
la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx nata a Milano il 15.01.1968 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Ventasso, P.IVA. 02697790356, con sede in Via , in qualità di Responsabile del Servizio Sociale e Scuola, nominata con Decreto del Sindaco n. del ;
E
il sig. nato a il che quale interviene in qualità della Cooperativa , con sede a , in Via , C.F. e P.I. domiciliata per la carica presso la sede legale di , di seguito denominata Cooperativa
PREMESSO CHE:
l’articolo 112 del del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale prevede che “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”;
l’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 che consente agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate;
l’art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale:
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni; G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)” all’art. 1. “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 lettera b, che ha innalzato la soglia di cui al punto precedente, ad € 75.000,00;
il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge N. 108/2021 art. 51 con cui tale soglia è stata innalzata ad € 139.000,00;
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
RICHIAMATI.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 27.07.2021 ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VENTASSO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022” con la quale sì è stabilito:
1. garantire il servizio su tutte le sedi di scuola dislocate nelle Municipalità di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto;
2. procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 e l’articolo 112 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ossia riservando l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B;
3. procedere all’affidamento diretto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e ulteriormente modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77;
4. definire la durata dell’affidamento di 1 anno ossia relativamente all’anno scolastico 2021/2022;
5. mettere a disposizione a titolo gratuito della ditta individuata i centri di cottura di proprietà del Comune di Ventasso con i relativi arredi e attrezzature, sostenendo altresì i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono;
la determinazione a contrarre n. … del…… del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola con la quale sono stati recepiti gli indirizzi di cui alla deliberazione sopracitata ed è stata approvata la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di affidamento:
1. PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VENTASSO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022, composto da:
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO
CAPITOLATO SPECIALE
2. CODICE DI COMPORTAMENTO
3. DOCUMENTO PRIVACY
4. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VENTASSO E IL GINEPRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VENTASSO, ANNO SCOLASTICO 2021/2022;
5. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorieta’ ai sensi art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di che trattasi,
nominando al contempo quale Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola n. …. del ……, con la quale si approvavano le risultanze del verbale di gara per l’affidamento mediante convenzione a cooperative sociali di tipo b del servizio di refezione scolastica e preparazione pasti Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Ventasso e si è provveduto ad affidare alla Cooperativa ……. il medesimo servizio di Ventasso anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATO CHE:
si è provveduto alla verifica dei requisiti richiesti;
tale verifica ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità nei confronti della cooperativa sociale;
il provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace, giusta determinazione n. ………..
sopra citato, è divenuto efficace;
la Cooperativa …………, ai fini dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
a) ……
b) ………
la Cooperativa rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 4, comma
2, della legge 381/1991;
alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il ……% per cento dei lavoratori della Cooperativa di cui il % per cento sono donne;
la Cooperativa ….., è iscritta nell’albo regionale delle Cooperative Sociali ex art. 9 della L.
391/91, giusta Determinazione di ……….n. ……..del ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO
La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per i nidi d’infanzia, le scuole dell’Infanzia e per le scuole primarie Comune di Venasso con riferimento agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzati;
- fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- eventuale trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame fresco caldo;
- servizio di sporzionamento presso le sedi delle scuole indicate dal Comune consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti. Per il nido e le scuole dell’Infanzia, il servizio prevede, altresì, il taglio delle carni e se necessario disosso (qualora richiesto e necessario in base all’autonomia ed età degli utenti da servire), lo sbucciamento e lo spezzettamento della frutta, da effettuare prima della somministrazione, da parte di personale debitamente formato e con modalità che rispettino la corretta prassi igienica.
ART. 2 DURATA
La durata dell’affidamento in convenzione è prevista per l’anno scolastico 2021/2022 periodo settembre 2021/marzo 2022 a partire dal 13 settembre 2021 e secondo il calendario scolastico stabilito dei vari ordini di scuola. La durata dell’appalto potrebbe protrarsi successivamente
fino alla concorrenza della soglia a prevista per l’affidamento diretti dalle norme vigenti in materia.
ART. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E RACCORDO CON GLI UFFICI DELL’ENTE
La Cooperativa si impegna ad eseguire la fornitura del servizio di refezione scolastica e preparazione pasti Servizio Assistenza domiciliare sotto l’osservanza, piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dettati e risultanti dal capitolato speciale e relativi allegati e dall’offerta economica, sottoscritti in sede di gara, con piena autonomia organizzativa e gestionale.
La Cooperativa si impegna altresì ad organizzare l’attività lavorativa necessaria all’esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 5 della legge 381/1991.
Il Comune individua il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola quale referente per la gestione dei rapporti con la Cooperativa ai fini dell’attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.
ART. 4
PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E NOMINA DEI REFERENTI DELLE ATTIVITÀ
Per l’espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa si impegna ad impiegare in totale n. …… lavoratori, di cui n……. persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n lavoratrici, di cui n…… persone svantaggiate.
All’inizio dell’attività del servizio, la Cooperativa deve inviare al Comune di Ventasso l’elenco nominativo del personale impiegato nell’affidamento contenente le informazioni concernenti le qualificazioni e l’esperienza, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell’orario di
lavoro, dei mansionari e i piani individuali di inserimento oltre che l’indicazione dei referenti tecnici per gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate con i compiti agli stessi attribuiti. Ogni variazione di personale che dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico dovrà essere comunicata al Comune.
La cooperativa individua il responsabile della gestione tecnica e degli aspetti igienici del servizio di refezione scolastica in possesso di laurea in scienze tecnologiche alimentari o laurea in dietistica o titolo di studio equipollente, oppure ad una esperienza professionale maturata nel settore della ristorazione collettiva di almeno tre anni. La responsabilità della gestione tecnica ed igienica del servizio comprende, di norma le seguenti funzioni:
coordinamento delle operazioni di preparazione e somministrazione dei pasti;
verifica del gradimento delle preparazioni da parte degli utenti;
verifica costante della corretta applicazione delle metodiche di lavoro ed il rispetto di quanto previsto nel Piano HACCP;
gestione delle problematiche connesse alla gestione delle diete.
La cooperativa dovrà garantire altresì una figura di direzione con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza. Tale figura deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune per il costante controllo dell’andamento del servizio.
Qualora le Cooperativa sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali, si impegna a trasmettere all’Ente l’elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 381/1991.
La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.
Il personale in servizio dovrà astenersi dal fumo e rispettare le norme previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID previste per il servizio mensa.
La Cooperativa dovrà altresì applicare quanto disposto dal D. lgs 4 marzo 2014, n. 39. (“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).
ART. 5
INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE
La Cooperativa si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:
La Cooperativa si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate. E’ fatto obbligo alla cooperativa inviare al Comune i piani di individuali di inserimento delle persone svantaggiate inserite per l’espletamento del servizio oggetto di convenzione;
Il Comune e la cooperativa si impegnano a verificare periodicamente l’attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:
e almeno un incontro annuale alla fine di ogni anno scolastico di vigenza della convenzione
Le predette attività di verifica si tradurranno in una relazione scritta finale a carico della Cooperativa circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
Ai fini della vigilanza sull’attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.
ART. 6
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La cooperativa dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio in materia di igiene così come stabilito dalle vigenti normative. Tale formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza, durata e contenuti previsti dalla LR 2003 N. 11 e DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N° 16963 DEL 29/12/2011 o norme equivalenti. Il fornitore ha l’obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale presso i centri refezionali.
Il personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione parteciperà alle attività formative nel periodo di vigenza della stessa di seguito descritte:
_ oltre alla formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi Testo Unico 81/08
ART. 7
CONTRATTI DI LAVORO
La Cooperativa si impegna a:
osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti;
rispettare nei riguardi del personale dipendente degli obblighi retributivi e contributivi, con riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Ai fini dell’effettuazione da parte del Comune di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, secondo le seguenti modalità:
DURC
ART. 8
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
La Cooperativa è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti durante l’esecuzione delle prestazioni.
La Cooperativa, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, ha l’obbligo di presentare il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio svolto, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza, oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. La Cooperativa si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.
La cooperativa si impegna a consentire al Comune di effettuare verifiche e controlli sull’adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.
ART. 9
CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo della convenzione è pari a € ……… (importo a base d’asta meno ribasso) IVA esclusa.
Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio affidato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture andranno a remunerare all’aggiudicatario, i pasti effettivamente forniti nel mese di competenza. Alle fatture dovranno essere allegati i prospetti mensili dei pasti preparati.
Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il numero e data della Determinazione di impegno del Responsabile del Servizio. Il pagamento delle fatture avverrà entro
60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ventasso Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, x. 0 Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx (XX) Codice Fiscale: 91173360354 - P. IVA: 02697790356 - Pec: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - IBAN Tesoreria Banco BPM, Ag. Collagna IT 68 O 05034 05548 000000000611 Il Codice Univoco del Comune di Ventasso è CUF: UF7IYP
Il Comune di Ventasso provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della cooperativa e quant'altro dalla stessa dovuto.
Il Comune di Ventasso rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.
ART. 12
ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
Sono a carico della cooperativa tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del presente affidamento. Sarà obbligo della cooperativa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonchè danni a beni pubblici e privati.
La cooperativa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
La cooperativa sarà considerata responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune, che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Ventasso, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
La cooperativa con effetti dalla data di decorrenza dell’affidamento e per tutta la durata dello stesso si obbliga a stipulare con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa, per i rischi inerenti il servizio appaltato per responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la cooperativa si avvalga), con i seguenti massimali:
RCT per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00
RCT per persona e per anno Euro 3.000.000,00
RCT per danni a cose e per anno Euro 3.000.000,00
RCO per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00
RCO per persona e per anno Euro 3.000.000,00
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell’aggiudicazione.
La cooperativa è tenuta inoltre a dare immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto al Comune, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
Resta precisato che costituirà onere a carico della cooperativa il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la cooperativa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Dovrà inoltre contrarre adeguata polizza di assicurazione contro gli infortuni dei bambini che usufruiscono del servizio.
ART. 13
CONTROLLI-PENALITA’E CAUSE DI RISOLUZIONE
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la presenza presso i centri di produzione pasti e i centri di ristorazione, di propri incaricati, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente capitolato.
Il personale incaricato dal Comune effettuerà controlli secondo la metodologia che riterrà più idonea. Le ispezioni riguardano:
- lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei mezzi di trasporto;
- le materie prime, gli ingredienti e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione dei prodotti alimentari;
- i prodotti semilavorati e i prodotti finiti;
- i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- i procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di disinfezione e di pulizia;
- l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
- i mezzi e le modalità di conservazione e stoccaggio nelle celle;
- l’igiene dell’abbigliamento del personale;
- i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;
- modalità di cottura;
- modalità di distribuzione;
- lavaggio e impiego dei sanificanti;
- modalità di sgombero rifiuti;
- verifica del corretto uso degli impianti;
- caratteristiche dei sanificanti;
- modalità di sanificazione;
- stato igienico degli impianti e dell’ambiente;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- stato igienico dei servizi;
- organizzazione del personale;
- controllo dell’organico;
- distribuzione dei carichi di lavoro;
- professionalità degli addetti;
- controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche (su almeno 10 porzioni);
- modalità di manipolazione;
- controllo del funzionamento degli impianti tecnologici;
- controllo degli interventi di manutenzione;
- controllo delle attrezzature;
- controllo del comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente dalle Scuole, dall’Amministrazione Comunale e dalle strutture;
- controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti;
- controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate.
Durante i controlli, gli incaricati del Comune potranno effettuare prelievi di campioni alimentari, non alimentari e tamponi ambientali, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio.
L’ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento dell’attività del fornitore. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell’accertamento.
L’ Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:
1 - Standard merceologici.
1.1. – Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche.
1.2. - Euro 500 (cinquecento)
Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia.
1.3. Euro 500 (cinquecento)
Etichettatura non conforme alla vigente normativa. 2 - Quantità.
2.1. - Euro 500 (cinquecento)
Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati.
2.2 - Euro 5.000 (cinquemila)
Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico.
2.3. - Euro 2.500 (duemilacinquecento)
Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico.
2.4. - Euro 1000(mille)
Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate.
2.5. - Euro 500 (cinquecento)
Mancata consegna di materiale a perdere.
2.6. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione.
3. - Rispetto del menù.
3.1. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto).
3.2. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto).
3.3. - Euro 250 (duecentocinquanta)
Mancato rispetto del menù previsto (contorno).
3.4. - Euro 250 (duecentocinquanta) Mancato rispetto del menù previsto (frutta)
3.5. - Euro 250 (duecentocinquanta)
Mancato rispetto del menù previsto (colazione).
3.6. - Euro 250 (duecentocinquanta)
Mancato rispetto del menù previsto (merenda).
4. - Igienico-sanitari.
4.1. - Euro 1000 (mille)
Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici.
4.2. - Euro 1000 (mille) Rinvenimento di parassiti.
4.3. - Euro 2.500 (duemilacinquecento) Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti.
4.4. - Euro 1000 (mille)
Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili.
4.5. - Euro 1000 (mille)
Inadeguata igiene degli automezzi.
4.6. - Euro 1.000 (mille)
Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica.
4.7. - Euro 1.000 (mille)
Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana.
4.8. - Euro 3000 (tremila)
Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i Centri di Produzione Pasti o presso i Centri di Ristorazione (refettori).
4.9. - Euro 1000 (mille)
Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente.
4.10. - Euro 1000 (mille)
Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente.
4.11. - Euro 1000 (mille)
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri di Produzione Pasti.
4.12. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti.
4.13. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione, scodellamento e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori).
5. - Tempistica.
5.1. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 10 minuti dall’orario previsto.
5.2. - Euro 250 (duecentocinquanta)
Mancato rispetto dell’orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella fattispecie indicata al punto precedente.
6. - Personale.
6.1. - Euro 500 (cinquecento)
Mancato rispetto delle norme di cui al Personale del presente capitolato.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo totale del contratto.
Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.
Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della cooperativa; tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto.
I rilievi inerenti alle non conformità al servizio sono contestati tempestivamente alla ditta aggiudicatrice, per via telefonica e confermati per iscritto entro i due giorni successivi.
Le irregolarità riscontrate daranno luogo alla richiesta di azioni correttive che dovranno essere tassativamente recepite dalla cooperativa. Lo stesso è tenuto a proporre tutte le soluzioni atte a rimuoverne le cause.
In caso di inottemperanza alla richiesta, l’Amministrazione Comunale comunicherà alla cooperativa per iscritto e nel termine di 48 ore dall’accertamento, l’ulteriore contestazione.
Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la COOPERATIVA non fornisce alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l’Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal Capitolato.
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, di ordinare la sospensione temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione.
Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate:
frode nell’esecuzione dell’affidamento;
cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B;
mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 comma 2 della legge 381/1991;
perdita dei requisiti di idoneità;
cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza del divieto di subappalto e del divieto di cessione del contratto;
mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale con applicazione di penali;
inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro;
violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta;
grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di produzione pasti;
mancata osservanza del Sistema di Autocontrollo D. Lgs. 155/97;
utilizzo dì derrate alimentari in violazione delle norme previste dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare;
applicazione di 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste dallo specifico articolo;
errore nella preparazione e somministrazione delle diete speciali tale da pregiudicare, in modo grave, la salute dell’utente;
Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso il Comune non ritenga valide le motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere la convenzione mediante comunicazione scritta tramite PEC., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
La risoluzione della convenzione non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione della convenzione, il Comune si riserva di affidare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio.
Al fine di ristorare il danno subito, il comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell’importo non risarcito, richiederà alla ditta l’erogazione dell’ulteriore somma.
Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:
- in conseguenza del ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi più onerosi per il Comune.
La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C.
ART. 14
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La cooperativa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al
Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato:
- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. riferito all’affidamento;
- Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara alla cooperativa che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ART. 15
CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE
La cooperativa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento del Comune di Ventasso.
La violazione delle prescrizioni del citato Xxxxxx comporterà la facoltà del Comune di risolvere il contratto.
La cooperativa si impegna a far rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conte delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
ART. 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La cooperativa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
La cooperativa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del comune di Ventasso di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla cooperativa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
La cooperativa o sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Ventasso avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l’affidamento fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ventasso.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.
ART. 17 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
ART. 18
SPESE DELLA CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa.
Il Comune di Ventasso
Responsabile del Servizio Sociale e Scuola Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
La Cooperativa