DIP Danni - DIP aggiuntivo Danni
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di
assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento:
maggio 2021
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo
e di assistenza stradale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
Prodotto: CarEXTRA Polizza Guasti
Meccanici e Assistenza stradale
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è
iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna:
- ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo in conseguenza di un Guasto e che necessitino di riparazione o sostituzione;
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni dalla copertura.
Sono espressamente esclusi dalla copertura i Veicoli:
🗶 superiori a 2800 cc di cilindrata;
🗶 veicoli delle marche Aston Xxxxxx, Bentley, Cadillac, Corvette, Daimler, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Maybach, Pagani, Porsche, Rolls-Royce, la vettura Jaguar S-Type;
🗶 ad alimentazione elettrica o ibrida;
🗶 sui quali sia stato installato un impianto a GPL o a gas metano, non di serie del costruttore;
🗶 di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi e tutti i modelli modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, inclusi Alpina, Brabus e AMG;
🗶 importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal costruttore;
🗶 prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno;
🗶 con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
🗶 che sono stati oggetto di modifiche/ trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del veicolo;
Sono previste ulteriori esclusioni in merito alla copertura Guasti Meccanici ed alle singole Prestazioni della copertura per l’Assistenza Stradale, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Che cosa è assicurato?
✓ Copertura per Guasti Meccanici: il danno materiale e diretto subito dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di Guasto.
✓ Copertura per l’Assistenza Stradale: L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni in caso di eventi provocanti l’immobilizzo o l’inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
• Per tutta l’estensione territoriale dove opera la copertura: Soccorso stradale;
• Per il solo territorio italiano: Veicolo in sostituzione;
• Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell’Assicurato: Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo; Viaggio per il recupero del Veicolo riparato; Invio di autista; Soggiorno in albergo; Abbandono legale; Anticipo di spese di prima necessità; Anticipo della cauzione;
• Per eventi avvenuti all’Estero: Anticipo di cauzioni penali e civili; Anticipo di spese legali; Anticipo spese mediche; Invio pezzi di ricambio.
La copertura assicurativa Guasti Meccanici è soggetta all’applicazione di un Massimale di Euro 4.000 per Sinistro e per tutta la durata della copertura assicurativa.
La copertura assicurativa per l’Assistenza Stradale è soggetta all’applicazione dei Massimali per le Prestazioni di Assistenza.
Per l’indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
- ad erogare a favore dell’Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità a causa di immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava a seguito di Sinistro.
Ci sono limiti di copertura?
Principali limiti di copertura.
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione:
! le spese di diagnosi e smontaggio anche nel caso in cui il Guasto Meccanico sia coperto dall’Assicurazione, ove non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
! tutte le operazioni di manutenzione, verniciatura, regolazione e messa a punto del Veicolo.
Sono previste ulteriori limitazioni in merito alla copertura Guasti Meccanici ed alle singole Prestazioni della copertura per l’Assistenza Stradale, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
IFIS.CarEx.002-05/21
Dove vale la copertura? ✓ La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea. |
Che obblighi ho? − Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire all’ Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio. − Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato. − Devono essere comunicate all’ Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso rischio. − In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso all’ Assicuratore nel termine di 3 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dello stesso. Per ottenere la Prestazione oggetto della copertura, l’Assicurato si deve rivolgere immediatamente all’ Assicuratore prima di assumere ogni diversa iniziativa. |
Quando e come devo pagare? Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è calcolato in funzione degli organi assicurati in base ai differenti livelli di copertura. I Premi per ogni Veicolo assicurato sono indicati nell’Allegato A – Condizioni Particolari di Assicurazione. I mezzi di pagamento ammessi sono carta di credito e bonifico bancario. In entrambi i casi, il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 5 giorni dalla data di acquisto dell’Assicurazione. Qualora il Contraente non effettui il pagamento entro questo temine, l’Assicurazione sarà annullata automaticamente e sarà priva di effetto a decorrere dalla data di emissione della stessa. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’Assicurazione ha durata pari a 12, 24 o 36 mesi a seconda della scelta del Contraente e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nell’Allegato A – Certificato di Assicurazione – Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio, è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto. La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto in caso di: a) confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione; c) cessazione del Contratto di Leasing per qualsiasi causa Nella sola ipotesi di cessazione del Contratto di Leasing poiché l’Assicurato nel corso dell’annualità assicurativa riscatta il Veicolo divenendone proprietario, la copertura assicurativa prosegue fino alla scadenza originale. La copertura assicurativa cessa, inoltre, in caso di Perdita Totale del Veicolo. In tal caso l’Assicurato, previo invio all’Assicuratore del certificato di avvenuta demolizione o della denuncia di Xxxxx presentata alla Pubblica Autorità competente, ha diritto alla restituzione del Premio relativo alle annualità assicurative intere non godute (al netto delle imposte), nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione da parte dell’Assicuratore. |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza penali e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC; il recesso avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione. L’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto. |
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo e di assistenza stradale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: CarEXTRA Polizza Guasti Meccanici e Assistenza stradale
Data: maggio 2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Copertura per Guasti Meccanici: qualora a uno o più degli organi oggetto di copertura subisca un Guasto, l’Assicuratore si impegna a:
I. farsi carico dei costi delle prestazioni di stacco, riparazione o sostituzione della parte danneggiata e riattacco secondo i tempari e le indicazioni della casa costruttrice. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore e non potrà in ogni caso essere superiore alla tariffa applicata alla clientela;
II. sostenere i costi degli organi e dei pezzi che saranno necessari per ripristinare il regolare funzionamento del Veicolo, nel caso in cui la riparazione risulti impossibile od eccessivamente onerosa.
In accordo con quanto stabilito all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione delle parti guaste dovranno essere preventivamente accettati dall’Assicuratore. A tal fine l’Assicurato, anche per il tramite dell’officina riparatrice incaricata, dovrà far pervenire all’Assicuratore (via fax o via e-mail) il preventivo per gli interventi necessari e l’Assicuratore dovrà comunicarne l’accettazione o il rifiuto; diversamente, l’Assicuratore non corrisponderà l’Indennizzo.
L’Assicuratore, previa esibizione della fattura o della ricevuta fiscale o di altro documento giustificativo da lui ritenuto valido, provvederà a pagare l’officina che avrà riparato il Xxxxxxx o a rimborsare l’Assicurato dei costi sostenuti per le riparazioni, siano esse effettuate dall’Assicurato, direttamente o tramite soggetto incaricato.
L’Assicuratore ha facoltà di fornire direttamente all’officina i pezzi di ricambio, che potranno essere nuovi o rigenerati, cioè parti usate e rimesse a nuovo.
L’Assicuratore ha inoltre facoltà di prelevare il pezzo danneggiato, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l’installazione.
Che cosa è assicurato?
✓ Copertura per l’Assistenza Stradale prevede le seguenti Prestazioni:
✓ Per tutta l’estensione territoriale ove la copertura garantisce:
il soccorso stradale qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; esaurimento del carburante o errato rifornimento; perdita o rottura delle chiavi; Incendio; la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
− a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
− a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
✓ Veicolo sostitutivo: per il solo territorio italiano a) In caso di Guasto
In caso di Guasto al Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per una durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell’autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via mail alla Struttura Organizzativa.
Per manodopera s’intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione, quindi, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
Qualora il pezzo di ricambio venga fornito direttamente dall’Assicuratore, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato la vettura sostitutiva per il tempo della riparazione e comunque per una durata massima di 3 giorni, indipendentemente dal numero di ore di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l’utilizzo della vettura sostitutiva sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.
b) In caso di Furto totale
In caso di Furto, regolarmente denunciato alle autorità giudiziarie ed accertato dalla Struttura Organizzativa dietro presentazione della idonea documentazione, senza ritrovamento del Veicolo al momento della richiesta della prestazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura); l’ Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo fino ad una durata massima di 7 giorni consecutivi.
Per eventi verificatisi ad oltre 50 km dalla residenza in Italia dell’Assicurato:
✓ Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo
Qualora a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera pari o superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli occupanti del Veicolo un biglietto di viaggio per permettere, in alternativa, di raggiungere il proprio domicilio o di proseguire il viaggio.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 260,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo 2.3.d)
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
In caso di Guasto e qualora sia stato organizzato il rientro dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
La Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
✓ Invio di autista
Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare il Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato.
In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l’Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.
✓ Soggiorno in albergo
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà
un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte con il limite di Euro 70,00 al giorno per persona.
✓ Abbandono legale
Qualora a seguito di Guasto, Incidente Stradale o Incendio il Veicolo assicurato subisca danni i cui costi di riparazione superino il Valore Commerciale del Veicolo stesso, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione di esso, la Struttura Organizzativa, previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.
Al momento della richiesta della prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:
− preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e ogni altro documento comprovante il Sinistro;
− libretto di circolazione in originale del Veicolo;
− foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
− targhe del Veicolo;
− in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato dovrà fornire l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
− copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell’intestatario del Veicolo al PRA;
− copia del documento di identità valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall’intestatario al PRA;
− auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
− comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.
Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
✓ Anticipo di spese di prima necessità
Qualora a seguito di un Guasto, di un Incidente Stradale o di un Furto occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto e la causa che ha determinato l’esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo all’ Assicuratore entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
Per eventi avvenuti all’Estero:
✓ Anticipo di cauzioni penali e civili
Qualora in caso di un Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
✓ Anticipo di spese legali
Qualora in caso di Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per
suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato. ✓ Anticipo spese mediche Qualora in caso di Incidente Stradale, l’Assicurato subisca un ricovero per infortunio e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato. ✓ Invio pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di un Sinistro le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. In caso di guasto di parti meccaniche e/o elettromeccaniche non coperte dalla copertura Guasti Meccanici, al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell’Assicuratore. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni: 🗶 con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 5 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione. 🗶 diversi da autovetture ad uso privato o modificati rispetto alla versione del costruttore. 🗶 usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento; 🗶 usati o adibiti a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere, o per i relativi allenamenti, le relative prove ufficiali o le verifiche preliminari e finali; 🗶 usati o adibiti a trasporto pubblico (ad esempio taxi); 🗶 usati o adibiti a scopo di noleggio a breve e medio termine, servizio di polizia, ambulanza, etc.; 🗶 già guasti al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione |
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.
a) per la copertura Guasti Meccanici
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione:
! le spese di diagnosi e ricerca guasto anche nel caso in cui il Guasto Meccanico sia coperto dall’Assicurazione, ove non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
! tutte le operazioni di manutenzione, verniciatura, regolazione e messa a punto del Veicolo;
! i danni ai Veicoli che non siano stati sottoposti a manutenzioni e revisioni secondo quanto previsto dal Piano di Revisione e Manutenzione della casa costruttrice e agli interventi minimi indicati nell’art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui all’Allegato A, nonché in caso di mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata e dei tagliandi di manutenzione previsti sull’apposito libretto di garanzia. L’Assicurato è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione sul Veicolo; qualora richiesto dall’Assicuratore in caso di Sinistro per Guasto Meccanico, dovrà dare prova di essi mediante esibizione delle fatture in originale;
! le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente Manutenzione o dovute ad un uso di carburante e/o di olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
! i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto del motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione di accensione / iniezione, registrazione di freni e frizione, regolazione degli angoli caratteristici, bilanciatura delle ruote, registrazione di portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
! i danni conseguenti all’Usura del Veicolo, a seguito del suo utilizzo;
Ci sono limiti di copertura?
! tutti i materiali di consumo e/o gli organi e i pezzi da sostituirsi periodicamente; a titolo esemplificativo e non limitativo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, cinghie varie, paraolii e manicotti;
! eventuali tasse e oneri quali, ad esempio, spese di smaltimento degli organi e pezzi;
! i danni causati da modifiche, riparazioni o smontaggi operati in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
! i danni a seguito di Incidente Stradale;
! i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte del proprietario o del conducente, oppure causati da precedenti errate o inadeguate riparazioni;
! i danni derivanti da dolo dell’Assicurato, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale il Xxxxxxx venga affidato a qualsiasi titolo;
! i danni per mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
! i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti non coperte dalla stessa;
! i danni a seguito di Incendio, corto-circuito, urto, collisione, Furto, scoppio o a causa di agenti atmosferici;
! i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal costruttore;
! i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale;
! i danni per mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
! i Guasti per vizio proprio del Veicolo e già esistenti alla data di sottoscrizione della Polizza;
! gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da Usura;
! tutti i difetti provocati dalla manomissione delle parti coperte;
! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa del mancato funzionamento del Veicolo conseguente ad un Guasto;
! le c.d. Riparazioni di Buona Pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione;
! i Guasti e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi.
! Si precisa che nel caso in cui un Guasto sia già coperto dalla garanzia contrattuale del costruttore o da garanzie di precedenti riparatori l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente al Guasto che non sia stato indennizzato sulla base delle predette garanzie, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione, pur in presenza di una richiesta di autorizzazione avanzata alla Struttura Organizzativa e da questa rilasciata.
! La copertura assicurativa non opererà su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri / contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso.
! È escluso dalla copertura il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno causato a persone o ad altri beni.
b) per la copertura Assistenza Stradale
La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! frode o possesso illegale del Veicolo;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
! Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
! MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nell’Assicurazione.
! MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Relativamente alle singole prestazioni:
! Il soccorso stradale: sono esclusi e quindi sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato. Sono inoltre escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
! Veicolo in sostituzione: sono a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e Furto, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il Furto dell’autovettura sostitutiva;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.
! L’Invio di un autista: sono esclusi e restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa;
! Soggiorno in albergo: la prestazione non è cumulabile con la prestazione rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo;
! L’abbandono legale: qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere al pagamento;
! L’anticipo di spese di prima necessità: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! L’anticipo di cauzioni penali e civili: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato;
! L’anticipo di spese legali: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! Anticipo spese mediche: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! Gli organi e componenti del Veicolo oggetto di copertura assicurativa per Guasti meccanici sono esclusivamente i seguenti: (Le parole in grassetto identificano l’organo o la parte generica del Veicolo; di essi sono oggetto della copertura assicurativa solo i singoli componenti indicati di seguito):
• Motore: basamento, testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio;
• Impianto sovralimentazione: turbocompressore, valvola wastegate e geometria variabile;
• Compressore volumetrico
• Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, sincronizzatore I, sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI, manicotti scorrevoli, scatola cambio;
• Cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio speedgear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, freni, frizioni e campane interne, epicicli, pistoni in gomma;
• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori pompa, pompa elettrica di alimentazione, misuratore volume aria o debimetro;
• Componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri;
• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore;
• Componenti elettronici: centralina dell’iniezione;
• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, elettroventilatore del radiatore raffreddamento, giunto elettromagnetico per elettroventilatore, tazza termostato e termostato;
• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, pompa ABS o aggregato idraulico;
• Frizione: pompa frizione e cilindro secondario, volano e volano bimassa;
• Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, pernisatelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti planetari, cuscinetti satelliti, flange e canotti semialberi;
• Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore;
• Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del servosterzo;
• Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - copertura assicurativa per i Guasti Meccanici: Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione del Guasto, l’Assicurato dovrà richiedere all’Assicuratore la valutazione del danno ed attendere che l’Assicuratore gli comunichi per iscritto se il Guasto è garantito dalla copertura Guasti Meccanici o se non rientra in essa. Diversamente, l’Assicuratore non sarà tenuto a corrispondere l’Indennizzo. Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, non effettuare un utilizzo o delle operazioni sul Veicolo che comportino l’aggravarsi del Guasto. Il mancato adempimento dell’obbligo di evitare o diminuire il danno o di avvisare l’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione dell’Indennizzo. L’Assicurato deve denunciare il Sinistro telefonando al numero x00.000.0000000 e fornendo il numero di Polizza, i dati identificativi personali propri e del Veicolo, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo, la tipologia di Guasto Meccanico e tutti gli altri dati necessari per la gestione del Sinistro; in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, dovrà provvedervi appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione. L’Assicuratore individuerà e comunicherà all’Assicurato il riparatore di fiducia dove condurre o far condurre il Veicolo. L’Assicurato dovrà concedere al riparatore l’autorizzazione per lo smontaggio del Veicolo al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico e quindi inviare alla Centrale Operativa a mezzo fax al numero x00.000.0000000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx, un preventivo dettagliato compilato sul modulo dichiarazione Guasti di cui all’Allegato B, contenente le seguenti informazioni: a. data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto; b. copia del certificato di proprietà; c. copia deli documenti provanti il Contratto di Leasing ovvero documento di estinzione di esso per riscatto del Veicolo da parte dell’Assicurato; d. dati dell’Assicurato utilizzatore proprietario del Veicolo (nome e cognome, recapito telefonico); e. dati del Veicolo (marca, modello, targa); f. copia del libretto di circolazione fronte e retro; g. preventivo dettagliato a diagnosi certa (ore e costo manodopera oraria, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli organi e dei pezzi). La Centrale Operativa entro 48 ore dal ricevimento del preventivo darà riscontro all’Assicurato e: - in caso di informazioni insufficienti per la valutazione del Sinistro: richiederà documentazioni o informazioni aggiuntive oppure disporrà l’esecuzione di una perizia sul Veicolo e sul Guasto; - in caso di Guasto integralmente o parzialmente coperto: comunicherà all’Assicurato quali interventi di riparazione rientrano in copertura e quali costi sono indennizzati dall’Assicuratore; - in caso di Guasto non coperto: comunicherà all’Assicurato che il Guasto non rientra in copertura e che i costi di riparazione non saranno indennizzati, specificandone i motivi. L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l’acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché |
la documentazione che provi l’effettuazione degli interventi del Piano di Revisione e Manutenzione. L’Assicuratore si riserva altresì di inviare periti da lui designati al fine di esaminare il Veicolo prima dell’intervento dell’officina riparatrice. L’Assicurato è tenuto a collaborare con l’Assicuratore per la corretta gestione del Sinistro e, pertanto, a fornire ogni informazione utile alla ricostruzione di quanto avvenuto, a presentare eventuale documentazione comprovante dinamica, cause e conseguenze del Sinistro e, più in generale, a fornire ogni ulteriore chiarimento o documento richiesto dall’Assicuratore. copertura Assistenza Stradale: In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa dell’Assicuratore per la risoluzione della situazione di difficoltà. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l’ Assicuratore chiederà all’Assicurato l’invio delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente. | |
Assistenza diretta/in convenzione: le seguenti prestazioni sono fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Assicuratore: - Soccorso stradale; - Veicoli in sostituzione; - Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo; - Viaggio per il recupero del Veicolo riparato; - Invio di autista; - Soggiorno in albergo; - Abbandono legale; - Invio pezzi di ricambio. | |
Gestione da parte di altre imprese: L’ Assicuratore per la gestione dei Sinistri relativi all’Assicurazione Guasti Meccanici si avvale di MAPFRE WARRANTY S.P.A. con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, la variazione dell’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’ Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. |
Obblighi dell’impresa | Copertura per i Guasti Meccanici L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla risoluzione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa. L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo. Copertura per l’Assistenza Stradale L’Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni oggetto di Assicurazione, consistenti nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle singole prestazioni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono carta di credito e bonifico bancario. In entrambi i casi, il pagamento andrà effettuato entro 5 giorni dalla data di acquisto dell’Assicurazione. Qualora il Contraente non effettui il pagamento entro il termine indicato, l’Assicurazione sarà annullata automaticamente e sarà priva di effetto a decorrere dalla data di emissione della stessa Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. |
Rimborso | Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza penali e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC; l’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
L’Assicurazione è rivolta a coloro che desiderano tutelarsi contro eventuali Guasti Meccanici e ricevere Assistenza in caso di difficoltà dovuta all’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava a seguito di Sinistro.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |
Non sono previsti attività e costi di intermediazione. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L’ Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi |
con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l’assistenza dell’avvocato, anche per l’inoltro dell’invito. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx); • all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Indice
INDICE
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 1 di 1
GLOSSARIO 1 di 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 12
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 12
Art. 2 Prestazioni 1 di 12
Art. 3 Massimali 5 di 12
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Veicoli non assicurabili 5 di 12
Art. 5 Organi e pezzi coperti 6 di 12
Art. 6 Esclusioni 7 di 12
Art. 7 Esclusione di compensazioni alternative 8 di 12
Art. 8 Esclusioni specifiche 8 di 00
XXXX XXXX XX COPERTURA
Art. 9 Estensione territoriale 9 di 12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro 9 di 12
Art. 11 Liquidazione dell’Indennizzo 10 di 12
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 12 Premio dell’Assicurazione 10 di 12
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 13 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 10 di 12
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 11 di 12
Art. 15 Altre assicurazioni 11 di 12
Art. 16 Diritto di recesso 11 di 12
Art. 17 Rinuncia al diritto di surrogazione 12 di 12
Art. 18 Comunicazioni 12 di 12
Art. 19 Cessione dei diritti 12 di 12
Art. 20 Prescrizione 12 di 12
Art. 21 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 12 di 12
Art. 22 Foro competente 12 di 12
ALLEGATO A – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 1 di 3
ALLEGATO B – MODULO DICHIARAZIONE GUASTI 1 di 1
ALLEGATO C – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
IFIS.CarEx.002-05/21
AD USO PUBBLICO
Informativa nell’ipotesi di Vendita
a distanza del contratto assicurativo
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi degli artt. 67-quater ss del D.Lgs. 206/2005 si informa che:
(i) le informazioni relative al fornitore MAPFRE ASISTENCIA sono indicate nel DIP aggiuntivo Xxxxx che precede;
(ii) le informazioni relative all’Assicurazione, qualificabile quale servizio finanziario ai sensi del Codice del Consumo, sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
(iii) le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Xxxxx che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale senza penali e senza dover indicare il motivo, fermo restando il diritto di MAPFRE ASISTENCIA di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una comunicazione alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), o con le diverse modalità indicate all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
(iv) le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate alla sezione “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?” del DIP aggiuntivo Xxxxx che precede.
Si precisa che, ai sensi del Codice del Consumo, Xxxxxxxxxxx è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; in particolare, per la copertura Guasti Meccanici il soggetto che abbia sottoscritto un Contratto di Leasing per la concessione in utilizzo del Veicolo e per la copertura Assistenza il conducente del Veicolo, o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo, che necessitino di assistenza stradale in occasione o a causa dell’utilizzo del Veicolo stesso.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Assistenza: le attività di assistenza all’Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.
Centrale Operativa: la struttura, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, che, in virtù di specifica convenzione con l’ Assicuratore, gestisce per conto di questa i Sinistri relativi alla Garanzia Guasti meccanici e in particolare: (i) gestisce i contatti con l’Assicurato e con i riparatori; (ii) verifica l’operatività della copertura assicurativa, concede o nega il benestare alla riparazione in garanzia del Veicolo e, in caso positivo, paga la stessa nei limiti delle condizioni di Assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione con l’Assicuratore.
Contratto di Leasing: contratto di locazione finanziaria, stipulato tra la società di leasing finanziario e l’Assicurato (in qualità di “locatario”), nel quale sono indicati i termini e le condizioni di utilizzo del Veicolo al quale si riferiscono le coperture assicurative.
Estero: Tutti i Paesi dell’Unione europea (UE), esclusa l’Xxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.
Guasto Meccanico/Guasto: il mancato funzionamento degli organi e dei pezzi meccanici, elettronici o elettrici garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante o non funzionante in condizioni di sicurezza, a causa di rotture o malfunzionamenti imprevisti non dovuti ad un qualsiasi agente esterno.
Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.
Incidente Stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l’immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.
Indennizzo: la somma corrisposta dall’ Assicuratore all’Assicurato in caso di Sinistro.
Manutenzione: l’operazione cui è tenuto l’Assicurato, indipendentemente da quanto previsto dal Piano di Revisione e Manutenzione, consistente nell’effettuazione di un cambio dell’olio almeno ogni 12 mesi.
Massimale: limite massimo (a seconda della prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in kilometri), fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Perdita Totale del Veicolo: la distruzione totale del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a Incidente Stradale, Incendio, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, comprovato da certificato di avvenuta demolizione, o la perdita del Veicolo per Furto senza il ritrovamento di esso entro il termine di 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
Piano di Revisione e Manutenzione: l’insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, che devono essere effettuati sul Veicolo, da parte di un’officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, in ottemperanza e nei termini di quanto previsto dal “Libretto d’Uso e Manutenzione” del Veicolo stesso.
Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’ Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Riparazioni di Buona Pratica: interventi su parti complementari agli organi soggetti a Guasto, che sono consigliabili per evitare futuri Guasti o rotture e dovuti ad usura, anche precoce, del componente.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dall’Assicurazione, e che gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall’Assicurazione.
Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso.
Valore Commerciale: è il valore del Veicolo al momento del Sinistro corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Eurotax “Blu” o, se non presente, Quattroruote Professional (Insurance PRO).
Veicolo: l’autoveicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, con cilindrata massima di 2800 cc, immatricolato in Italia e che non abbia un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 5 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’ Assicuratore si impegna ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo in conseguenza di un Guasto e che necessitino di riparazione o sostituzione, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
b) per la copertura Assistenza Stradale
L’ Assicuratore si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:
a) fornire le proprie prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all’Assistenza;
c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
d) garantire che nell’erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.
Art. 2 – Prestazioni
a) per la copertura Guasti Meccanici
Qualora a uno o più degli organi elencati all’art. 5 subisca un Guasto, l’Assicuratore si impegna a:
I. farsi carico dei costi delle prestazioni di stacco, riparazione o sostituzione della parte danneggiata e riattacco secondo i tempari e le indicazioni della casa costruttrice. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore e non potrà in ogni caso essere superiore alla tariffa applicata alla clientela;
II. sostenere i costi degli organi e dei pezzi che saranno necessari per ripristinare il regolare funzionamento del Veicolo, nel caso in cui la riparazione risulti impossibile od eccessivamente onerosa.
In accordo con quanto stabilito all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione delle parti guaste dovranno essere preventivamente accettati dall’Assicuratore. A tal fine l’Assicurato, anche per il tramite dell’officina riparatrice incaricata, dovrà far pervenire all’Assicuratore (via fax o via e-mail) il preventivo per gli interventi necessari e l’Assicuratore dovrà comunicarne l’accettazione o il rifiuto; diversamente, l’Assicuratore non corrisponderà l’Indennizzo.
L’Assicuratore, previa esibizione della fattura o della ricevuta fiscale o di altro documento giustificativo da lui ritenuto valido, provvederà a pagare l’officina che avrà riparato il Xxxxxxx o a rimborsare l’Assicurato dei costi sostenuti per le riparazioni, siano esse effettuate dall’Assicurato, direttamente o tramite soggetto incaricato.
L’Assicuratore ha facoltà di fornire direttamente all’officina i pezzi di ricambio, che potranno essere nuovi o rigenerati, cioè parti usate e rimesse a nuovo.
L’Assicuratore ha inoltre facoltà di prelevare il pezzo danneggiato, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l’installazione.
Il costo eventuale della diagnosi, degli smontaggi e montaggi del Veicolo finalizzati alla ricerca del Guasto restano totalmente a carico dell’Assicurato.
L’avente diritto all’Indennizzo è in ogni caso l’Assicurato utilizzatore del Veicolo. In nessun caso l’Indennizzo oggetto dell’Assicurazione sarà erogato a favore della società di leasing con cui l’Assicurato ha sottoscritto il Contratto di Leasing.
b) per la copertura Assistenza Stradale
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.
Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1. a 2.4.d), alle condizioni e con i limiti indicati:
2.1 Soccorso stradale
Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:
1) Guasto;
2) Incidente Stradale;
3) foratura o scoppio dello pneumatico;
4) esaurimento del carburante o errato rifornimento;
5) perdita o rottura delle chiavi;
6) Incendio;
la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
− a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
− a organizzare il traino del Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 180,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate), anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.
Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).
Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.
Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato. 2.2. Veicolo sostitutivo: prestazione fornita per il solo territorio italiano
a) In caso di Guasto
In caso di Guasto al Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per una durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell’autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via mail alla Struttura Organizzativa.
Per manodopera s’intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione, quindi, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
Qualora il pezzo di ricambio venga fornito direttamente dall’Assicuratore, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato la vettura sostitutiva per il tempo della riparazione e comunque per una durata massima di 3 giorni, indipendentemente dal numero di ore di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l’utilizzo della vettura sostitutiva sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.
b) In caso di Furto totale
In caso di Furto, regolarmente denunciato alle autorità giudiziarie ed accertato dalla Struttura Organizzativa dietro presentazione della idonea documentazione, senza ritrovamento del Veicolo al momento della richiesta della prestazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura); l’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo fino ad una durata massima di 7 giorni consecutivi.
In entrambi i casi di cui alla lettera a) e b), rimangono a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
• la penalità risarcitoria danni e Xxxxx, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il Furto dell’autovettura sostitutiva;
• i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.
2.3 – PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA IN ITALIA DELL'ASSICURATO
2.3.a) Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo
Qualora a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera pari o superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli occupanti del Veicolo un biglietto di viaggio per permettere, in alternativa, di raggiungere il proprio domicilio o di proseguire il viaggio.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 260,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo 2.3.d)
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
2.3.b) Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
In caso di Xxxxxx e qualora sia stato organizzato il rientro dell’Assicurato di cui al precedente paragrafo 2.3.a), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
2.3.c) Invio di autista
Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare il Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato.
In aggiunta a quanto sopra e limitatamente al territorio Estero la prestazione è operante anche qualora l’Assicurato conducente smarrisca o subisca il Furto della patente di guida e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa.
2.3.d) Soggiorno in albergo
La presente prestazione viene erogata in alternativa alle prestazioni di cui al precedente punto 2.3.a)
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte con il limite di Euro 70,00 al giorno per persona.
2.3.e) Abbandono legale
Qualora a seguito di Guasto, Incidente Stradale o Incendio il Veicolo assicurato subisca danni i cui costi di riparazione superino il Valore Commerciale del Veicolo stesso, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione di esso, la Struttura Organizzativa, previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.
Al momento della richiesta della prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:
− preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e ogni altro documento comprovante il Sinistro;
− libretto di circolazione in originale del Veicolo;
− foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
− targhe del Veicolo;
− in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato dovrà fornire l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
− copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell’intestatario del Veicolo al PRA;
− copia del documento di identità valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall’intestatario al PRA;
− auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
− comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.
Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’ Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.
2.3.f) Anticipo di spese di prima necessità
Qualora a seguito di un Guasto, di un Incidente Stradale o di un Furto occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto e la causa che ha determinato l’esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo all’ Assicuratore entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4. PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERO 2.4.a) Anticipo di cauzioni penali e civili
Qualora in caso di un Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.b) Anticipo di spese legali
Qualora in caso di Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo
di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.c) Anticipo spese mediche
Qualora in caso di Incidente Stradale, l’Assicurato subisca un ricovero per infortunio e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.d) Invio pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di un Sinistro le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare.
La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
In caso di guasto di parti meccaniche e/o elettromeccaniche non coperte dalla copertura Guasti Meccanici, al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico dell’Assicuratore.
Art. 3 – Massimali
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Indennizzo viene corrisposto entro il Massimale di Euro 4.000,00, comprensivo dell’IVA sulle riparazioni, per ogni Sinistro e per la durata della copertura assicurativa. Il valore degli organi e dei pezzi forniti per il tramite dell’Assicuratore è quello risultante dai listini della casa costruttrice del Veicolo.
In ogni caso le somme complessivamente corrisposte dall’Assicuratore nel corso dell’Assicurazione a titolo di Indennizzo di uno o più Sinistri non possono superare il Valore Commerciale del Veicolo come risulta dal listino Eurotax Blu o, se non presente, da listino Quattroruote Professional (Insurance Pro).
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Veicoli non assicurabili
La presente copertura assicurativa non potrà essere rilasciata ai seguenti Veicoli:
• di cilindrata superiore a 2800 cc;
• veicoli delle marche Aston Xxxxxx, Bentley, Cadillac, Corvette, Daimler, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Maybach, Pagani, Porsche, Rolls-Royce, la vettura Jaguar S-Type;
• ad alimentazione elettrica o ibrida;
• sui quali sia stato installato un impianto a GPL o a gas metano, non di serie del costruttore;
• di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi e tutti i modelli modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, inclusi Alpina, Brabus e AMG;
• importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal costruttore;
• prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno;
• con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
• che sono stati oggetto di modifiche/ trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del veicolo;
• con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 5 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione;
• diversi da autovetture ad uso privato o modificati rispetto alla versione del costruttore;
• usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento;
• usati o adibiti a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere, o per i relativi allenamenti, le relative prove ufficiali o le verifiche preliminari e finali;
• usati o adibiti a trasporto pubblico (ad esempio taxi);
• usati o adibiti a scopo di noleggio a breve e medio termine, servizio di polizia, ambulanza, etc.;
• già guasti al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Art. 5 – Organi e pezzi coperti
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Assicuratore si impegna a fornire la prestazione assicurativa esclusivamente nel caso in cui un Guasto colpisca uno degli organi di seguito indicati:
(Le parole in grassetto identificano l’organo o la parte generica del Veicolo; di essi sono oggetto della copertura assicurativa solo i singoli componenti indicati di seguito):
• Motore: basamento, testata e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio;
• Impianto sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste gate e geometria variabile;
• Compressore volumetrico;
• Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, sincronizzatore I, sincronizzatore II, sincronizzatore III, sincronizzatore IV, sincronizzatore V, sincronizzatore VI, manicotti scorrevoli, scatola cambio;
• Cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio variatronic, cambio speedgear, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, freni, frizioni e campane interne, epicicli, pistoni in gomma;
• Circuito di alimentazione: pompa iniezione o pompa alta pressione, iniettori, iniettori pompa, pompa elettrica di alimentazione, misuratore volume aria o debimetro;
• Componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri;
• Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore ed evaporatore
• Componenti elettronici: centralina dell’iniezione;
• Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, elettroventilatore del radiatore raffreddamento, giunto elettromagnetico per elettroventilatore, tazza termostato e termostato;
• Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o depressore, pompa ABS o aggregato idraulico;
• Frizione: pompa frizione e cilindro secondario, volano e volano bimassa;
• Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona, planetari, satelliti, perni satelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti planetari, cuscinetti satelliti, flange e canotti semialberi;
• Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore;
• Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo, elettroguida, pompa del servosterzo;
• Manodopera: stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del costruttore applicata unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto del Programma di Garanzia.
La sostituzione di una o più parti del Veicolo durante il periodo di copertura Guasti non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.
Art. 6 – Esclusioni
a) per la copertura Guasti Meccanici
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione:
• le spese di diagnosi e ricerca guasto anche nel caso in cui il Guasto Meccanico sia coperto dall’Assicurazione, ove non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
• tutte le operazioni di manutenzione, verniciatura, regolazione e messa a punto del Veicolo;
• i danni ai Veicoli che non siano stati sottoposti a manutenzioni e revisioni secondo quanto previsto dal Piano di Revisione e Manutenzione della casa costruttrice e agli interventi minimi indicati nell’art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione di cui all’Allegato A, nonché in caso di mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata e dei tagliandi di manutenzione previsti sull’apposito libretto di garanzia. L’Assicurato è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione sul Veicolo; qualora richiesto dall’Assicuratore in caso di Sinistro per Guasto Meccanico, dovrà dare prova di essi mediante esibizione delle fatture in originale;
• le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente Manutenzione o dovute ad un uso di carburante e/o di olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
• i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto del motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione di accensione / iniezione, registrazione di freni e frizione, regolazione degli angoli caratteristici, bilanciatura delle ruote, registrazione di portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
• i danni conseguenti all’Usura del Veicolo, a seguito del suo utilizzo;
• tutti i materiali di consumo e/o gli organi e i pezzi da sostituirsi periodicamente; a titolo esemplificativo e non limitativo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, cinghie varie, paraolii e manicotti;
• eventuali tasse e oneri quali, ad esempio, spese di smaltimento degli organi e pezzi;
• i danni causati da modifiche, riparazioni o smontaggi operati in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
• i danni a seguito di Incidente Stradale;
• i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte del proprietario o del conducente, oppure causati da precedenti errate o inadeguate riparazioni;
• i danni derivanti da dolo dell’Assicurato, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale il Xxxxxxx venga affidato a qualsiasi titolo;
• i danni per mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
• i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti non coperte dalla stessa;
• i danni a seguito di Incendio, corto-circuito, urto, collisione, Furto, scoppio o a causa di agenti atmosferici;
• i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal costruttore;
• i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale;
• i danni per mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
• i Guasti per vizio proprio del Veicolo e già esistenti alla data di sottoscrizione della Polizza;
• gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da Usura;
• tutti i difetti provocati dalla manomissione delle parti coperte;
• il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa del mancato funzionamento del Veicolo conseguente ad un Guasto;
• le c.d. Riparazioni di Buona Pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione;
• i Guasti e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività,
comunque determinatosi.
Si precisa che nel caso in cui un Guasto sia già coperto dalla garanzia contrattuale del costruttore o da garanzie di precedenti riparatori l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente al Guasto che non sia stato indennizzato sulla base delle predette garanzie, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione, pur in presenza di una richiesta di autorizzazione avanzata alla Struttura Organizzativa e da questa rilasciata.
La copertura assicurativa non opererà su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri / contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso.
È escluso dalla copertura il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno causato a persone o ad altri beni.
b) per la copertura Assistenza Stradale
La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
• violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
• partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
• atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
• terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
• tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
• guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• frode o possesso illegale del Veicolo;
• trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
• trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
• circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
• uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
• trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste dall’Assicurazione.
MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Art. 7 – Esclusione di compensazioni alternative
b) per la copertura Assistenza Stradale
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.
Art. 8 – Esclusioni specifiche
b) per la copertura Assistenza Stradale
Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell’art. 2 della Sezione “Cosa è assicurato”.
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 9 – Estensione territoriale
La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro
a) per la copertura Guasti Meccanici
• Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione del Guasto, l’Assicurato dovrà richiedere all’ Assicuratore la valutazione del danno ed attendere che l’Assicuratore gli comunichi per iscritto se il Guasto è garantito dalla copertura Guasti Meccanici o se non rientra in essa. Diversamente, l’Assicuratore non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
• Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, non effettuare un utilizzo o delle operazioni sul Veicolo che comportino l’aggravarsi del Guasto.
Il mancato adempimento dell’obbligo di evitare o diminuire il danno o di avvisare l’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione dell’Indennizzo.
• L’Assicurato deve denunciare il Sinistro telefonando al numero x00.000.0000000 e fornendo il numero di Polizza, i dati identificativi personali propri e del Veicolo, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo, la tipologia di Guasto Meccanico e tutti gli altri dati necessari per la gestione del Sinistro; in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, dovrà provvedervi appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione.
L’ Assicuratore individuerà e comunicherà all’Assicurato il riparatore di fiducia dove condurre o far condurre il Veicolo.
L’Assicurato dovrà concedere al riparatore l’autorizzazione per lo smontaggio del Veicolo al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico e quindi inviare alla Centrale Operativa a mezzo fax al numero x00.000.0000000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx, un preventivo dettagliato compilato sul modulo dichiarazione Guasti di cui all’Allegato B, contenente le seguenti informazioni:
a. data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
b. copia del certificato di proprietà;
c. copia del Contratto di Leasing ovvero documento di estinzione di esso per riscatto del Veicolo da parte dell’Assicurato;
d. dati dell’Assicurato utilizzatore del Veicolo (nome e cognome, recapito telefonico);
e. dati del Veicolo (marca, modello, targa);
f. copia del libretto di circolazione fronte e retro;
g. preventivo dettagliato a diagnosi certa (ore e costo manodopera oraria, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli organi e dei pezzi).
La Centrale Operativa entro 48 ore dal ricevimento del preventivo darà riscontro all’Assicurato e:
- in caso di informazioni insufficienti per la valutazione del Sinistro: richiederà documentazioni o informazioni aggiuntive oppure disporrà l’esecuzione di una perizia sul Veicolo e sul Guasto;
- in caso di Guasto integralmente o parzialmente coperto: comunicherà all’Assicurato quali interventi di riparazione rientrano in copertura e quali costi sono indennizzati dall’ Assicuratore;
- in caso di Guasto non coperto: comunicherà all’Assicurato che il Guasto non rientra in copertura e che i costi di riparazione non saranno indennizzati, specificandone i motivi.
L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l’acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché la documentazione che provi l’effettuazione degli interventi del Piano di Revisione e Manutenzione. L’Assicuratore si riserva altresì di inviare periti da lui designati al fine di esaminare il Veicolo prima dell’intervento dell’officina riparatrice.
L’Assicurato è tenuto a collaborare con l’Assicuratore per la corretta gestione del Sinistro e, pertanto, a fornire ogni informazione utile alla ricostruzione di quanto avvenuto, a presentare eventuale documentazione comprovante dinamica, cause e conseguenze del Sinistro e, più in generale, a fornire ogni ulteriore chiarimento o documento richiesto dall’ Assicuratore.
b) per la copertura Assistenza Stradale
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza. Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero: dall’Italia
800 16 90 40
dall’Estero
x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare:
• Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
• Dati completi dell’Assicurato che necessita di Assistenza;
• Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
• Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l’Assistenza;
• prestazioni richieste;
• Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo.
La Struttura Organizzativa, per erogare le prestazioni previste dall’Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato; a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, l’Assicuratore chiederà all’Assicurato l’invio, secondo le modalità indicate nell’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente.
Art. 11 – Liquidazione dell’Indennizzo
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla riparazione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10 o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa.
L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 12 – Premio dell’Assicurazione
I Premi per ogni Veicolo assicurato sono indicati nell’Allegato A – Certificato di assicurazione – Condizioni Particolari di Assicurazione. I mezzi di pagamento ammessi sono carta di credito e bonifico bancario.
In entrambi i casi, il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 5 giorni dalla data di acquisto dell’Assicurazione. Qualora il Contraente non effettui il pagamento entro questo temine, l’Assicurazione sarà annullata automaticamente e sarà priva di effetto a decorrere dalla data di emissione della stessa.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 13 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata pari a 12, 24 o 36 mesi a seconda della scelta del Contraente e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nell’Allegato A – Certificato di assicurazione – Condizioni Particolari di Assicurazione se il Premio, è stato pagato;
altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto. Alla scadenza l’Assicurazione, non si rinnova tacitamente.
La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto in caso di:
a) confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione;
b) cessazione del Contratto di Leasing per qualsiasi causa
Nella sola ipotesi di cessazione del Contratto di Leasing poiché l’Assicurato nel corso dell’annualità assicurativa riscatta il Veicolo divenendone proprietario, la copertura assicurativa prosegue fino alla scadenza originale.
La copertura assicurativa cessa, inoltre, in caso di Perdita Totale del Veicolo. In tal caso l’Assicurato, previo invio all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, del certificato di avvenuta demolizione o della denuncia di Xxxxx presentata alla Pubblica Autorità competente, ha diritto alla restituzione del Premio relativo alle annualità assicurative intere non godute (al netto delle imposte), nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione da parte dell’Assicuratore.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’ Assicuratore, in caso di Sinistro l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 15 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 16 – Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dall’Assicurazione senza penali e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”; il recesso avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. Il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di MAPFRE ASISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
In tale caso, l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso.
Nei casi di recesso sopra indicati l’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile in favore dell’Assicuratore che ha pagato l’indennità, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente Stradale l’Assicuratore non subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Art. 18 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato e del Contraente a MAPFRE ASISTENCIA relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
Le comunicazioni di recesso dall’Assicurazione di cui all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione” dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
• MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
• PEC: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
indicando i seguenti dati: nominativo Assicurato; numero di polizza; targa veicolo; motivazione del recesso con relativa documentazione; IBAN per la restituzione dell’eventuale parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Per richieste di rimborso relative alla copertura di Assistenza Stradale la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all’indirizzo xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato o al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 19 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 20 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 22 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
ALLEGATO B – MODULO DICHIARAZIONE GUASTI
ALLEGATO C – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario,
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
• tramite app di messaggistica,
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo; stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. |
• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.