Contract
CONVENZIONE CON LA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE ANA VAL D’ASTICO FACENTE PARTE DELL’UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) SEZIONE DI VICENZA “MONTE PASUBIO” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIOVENE ROCCHETTE IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA COMUNALE.
L’anno Duemiladiciannove, il giorno del mese di in Piovene Rocchette tra:
Il Comune di Piovene Rocchette C.F. 83000930244 rappresentato dal Sig. Pellizzari dott. Xxxxxxxxx nato a Caltrano (VI) il 21/01/1959, il quale interviene in qualità di responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, giusto provvedimento sindacale 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative
e
La Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Vicenza “Monte Pasubio” (Associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato del Veneto al n. VI0344 con decreto n. 4 del 31.01.2002 ed all’Albo Regionale Veneto delle OdV di Protezione civile con Cod.: PCVOL- 05-C-2033-VI-02 con Decreto n. 56 del 25/03/2003), C.F. 80027060245, qui rappresentata dal Presidente Pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Sandrigo il 28.9.1960, C.F. CHRLCN60P28H829H che agirà materialmente tramite la Squadra di Protezione Civile ANA Val d’Astico con sede in Via X. Xxxxxxx a Zanè (VI) C.F. 93031540243 rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Thiene (VI) il 26/06/1963 e residente a Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xx Xxx Xxxxx x. 00 C.F. GSPMRC63H26L157N, il quale interviene al presente atto quale Xxxxxxxxxxx, legale rappresentante pro-tempore della squadra di Protezione Civile XXX Xxx X’Xxxxxx, responsabile per la sicurezza e per il corretto adempimento degli impegni assunti nella presente convenzione;
CONSIDERATO
Che il D.lgs. 117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore” ha sensibilmente modificato la normativa in materia di volontariato e che attualmente, mancando i decreti attuativi, è in essere il regime transitorio;
Che per quanto non abrogato permane vigente il riferimento alla Legge 266 del 11.8.1991;
Premesso che:
a. la Repubblica Italiana, con DLgs. 117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
b. il DLgs. 117 del 3/07/2017 “Codice del Terzo Settore” art. 17, definisce chiaramente i concetti di “Volontario e Attività di volontariato”
c. Il DLgs. 1 del 2/01/2018 all’art. 32, definisce in modo specifico il “Volontario di Protezione civile” e le modalità di integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile
d. Il D.L. n.95 del 2012 art. 19 c. 1 lettera e) definisce le “attività, in abito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” quali Funzione fondamentale dei Comuni e delle Unioni dei comuni
e. la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 266/1991 per quanto non abrogato dal d.lgs 117/2017, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
f. le pubbliche amministrazioni, in ossequio alla delibera n.32/2016 dell’Autorità Anticorruzione denominata “determinazione linee guida per l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore”, possono liberamente acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
g. l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile, stabilisce che le componenti del Servizio nazionale (Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali) possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, o con altri soggetti pubblici;
h. l'art. 13, comma 1, lettera e) del Codice della protezione civile stabilisce che il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fa parte delle strutture operative nazionali;
i. l'art. 12 del Codice della protezione civile stabilisce che per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, provvede con continuità anche all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali (comma 1, lettera h);
j. l'art. 32, comma 2 del Codice della protezione civile statuisce che il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2, secondo comma della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento;
k. l'art. 32 del Codice della protezione civile, comma 3, stabilisce che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale della protezione civile si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonchè mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
l. l'art. 109, comma 1, lettera a) della L. R. 13 aprile 2001, n. 11, stabilisce che i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:
• ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile, che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali umane disponibili;
• agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
• ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale, nonchè di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore;
m. la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
n. il Comune di Piovene Rocchette dispone di una struttura operativa di protezione civile;
o. la Sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio” dispone, nel territorio comunale di Piovene Rocchette, di un gruppo di Volontariato di Protezione Civile denominata Squadra di protezione civile ANA Val D’Astico, facente parte della propria Unità di Protezione Civile, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), con sede a Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 0, iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell’attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
p. l’A.N.A. ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Regione Veneto che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle Sezioni A.N.A. venete in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;
q. l'Unità di Protezione Civile A.N.A. della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” è organizzata in squadre operative territoriali e specialistiche; tali squadre di P.C. godono di autonomia negoziale nei limiti previsti dal regolamento sezionale di P.C. e hanno in tal senso una propria responsabilità amministrativa, sono pertanto posti in capo al caposquadra ed al suo direttivo le responsabilità derivanti dalla gestione contabile, amministrativa e fiscale della squadra stessa;
r. a sensi del vigente regolamento sezionale le squadre di PC possono definire convenzioni particolari con Enti pubblici e con soggetti privati. Tali convenzioni devono essere sottoscritte dal Presidente della Sezione alla presenza del Caposquadra;
s. la Sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio”, con decreto n. 4 del 31.01.2002, è iscritta al Registro della Regione Veneto delle organizzazioni di Volontariato con il numero di classificazione VI0344, nonché all’Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Veneto con il numero di classificazione XXXXX-00-X-0000-XX-00 (Xxxxxxx n. 56 del 25/03/2003);
t. Il Comune di Piovene Rocchette riconosce comunque il ruolo che l’A.N.A. svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui al D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 - Codice della protezione civile sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
u. appare opportuno accordarsi formalmente con l’A.N.A., Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” ed in particolare con la Squadra PC, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia ed efficienza;
v. la Squadra di PC si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dagli Enti preposti, al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, solo ed esclusivamente
se allertata dall’Amministrazione comunale, o contattata attraverso i canali organizzativi dell’Unità di Protezione Civile ANA della Sezione di Vicenza”Monte Pasubio”.
RICHIAMATI
• il D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 Codice della protezione civile;
• il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
• la L. 12/07/2012, n. 100;
• Direttiva Presidente del Consiglio 09/11/2012;
• la L.R. 27/11/1984 n. 58;
• la L.R. 13/04/2001 n. 11;
• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , “Codice del Terzo settore”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 - entrato in vigore il 03/08/2017, al momento in parte non applicabile in quanto è in essere un regime transitorio;
• la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”.
• Decreto Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012: “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”.
• Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012: “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”
• Circolare Ministero dell’Interno 11001/1/110/(10) del 18/07/2018: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”
• Circolare Capo Dipartimento PC DPC/VSN/45427 del 6.8.2018: “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”
Tutto ciò premesso e richiamato, tra le parti come sopra costituite si conviene il seguente accordo di programma:
ART. 1 – Premesse e definizioni
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Per “Comune” si intende il Comune di Piovene Rocchette;
Per “Squadra P.C.” si intende la Squadra di Protezione Civile ANA Val D’Astico;
Per “Sezione” si intende la Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di Vicenza “Monte Pasubio”;
Per “A.N.A.” si intende l’Associazione Nazionale Alpini.
ART. 2 – Soggetti
Soggetti della presente Convenzione sono il Comune di Piovene Rocchette e la Sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio”, che opererà tramite la Squadra di Protezione Civile A.N.A. Val D’Astico, facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione medesima. Pertanto il Presidente della Sezione qui interviene esclusivamente per attestare che la stessa ha una propria unità di Protezione civile dotata di più squadre P.C. le quali, a norma del regolamento sezionale, sono articolazioni periferiche dell’Associazione dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nella propria veste di presidente sezionale pro tempore, in questa sede certifica che la Squadra di P.C. XXX Xxx X’Xxxxxx, pur essendo ente giuridicamente autonomo e distinto, titolare di propri diritti e doveri, nell’ambito dell’A.N.A. è organica alla Unità di P.C. della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” e che il caposquadra pro-tempore legittimamente in carica è il sig. Xxxxxxxxx Xxxxx il quale ne ha la rappresentanza legale e negoziale; pertanto il caposquadra qui agisce quale unico referente per le attività di
P.C. del Comune di Piovene Rocchette, egli è l’unico responsabile giuridico, amministrativo e fiscale per ogni attività della squadra conseguentemente ogni obbligo qui assunto deve intendersi riferito alla Squadra P.C. ANA Val D’Astico.
ART. 3 – Oggetto
Oggetto della presente Convenzione sono la partecipazione e la collaborazione alle attività del servizio di protezione civile nel territorio comunale di Piovene Rocchette in stretta sinergia tra la struttura comunale con la squadra di volontari di P.C. della sezione A.N.A. di Vicenza.
L’Amministrazione comunale opererà in rapporto di stretta e massima collaborazione, negli ambiti di rispettiva competenza, con la Squadra PC oltre che a mezzo dei propri uffici e servizi, anche a mezzo dei propri competenti assessorati.
La Squadra PC è chiamata e disponibile, in particolare, ad operare nelle attività di Protezione civile previste dal DLgs. 1/2018 art. 2 “Attività di Protezione civile”, secondo le proprie competenze e capacità, nel rispetto dei compiti assegnati al Volontariato di Protezione civile dall’Allegato 1, punto 2 del Decreto Capo Dipartimento Protezione civile del 12/01/2012: assistenza alla popolazione, intesa come:
- attivita' psicosociale;
- attivita' socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attivita' formative;
- attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
- attivita' subacquea;
- attivita' cinofile.
La squadra si rende altresì disponibile, a collaborare, alle attività, diverse da quelle di protezione civile, come definite e regolamentate da:
• Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 (“Ricerca persone scomparse” ed “Eventi a rilevante impatto locale”):
• Circolare Ministero dell’Interno 11001/1/110/(10) del 18/07/2018:
• Circolare Capo Dipartimento PC DPC/VSN/45427: “Manifestazioni pubbliche)
• Patto per la prevenzione incendi, sicurezza dei sentieri sul Monte Summano e del Territorio del Comune di Piovene Rocchette (tracciato ex Ferrovia, Aree Scuola Elementare “X. Xxxxxxx” ed altri lavori minori) ed assistenza a varie manifestazioni.
Allo scopo di conseguire i fini preposti con la presente convenzione la squadra PC mette a disposizione i propri mezzi di dotazione, unitamente ai materiali ed ai mezzi assegnati in comodato gratuito dall'ente, ed i propri volontari che presteranno la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito garantendo la continuità per tutta la durata della presente convenzione.
ART. 4 – Autorità di pubblica sicurezza e di protezione civile
La squadra PC, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione comunale, risponderà comunque e sempre al Sindaco pro tempore quale Autorità Comunale di Protezione Civile, Autorità locale di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo, nonchè legale rappresentante del Comune di Piovene Rocchette.
ART. 5 – Personale operativo
La Sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio” dà atto che il capo squadra pro-tempore della squadra di P.C. è autorizzato a coordinare i propri volontari informando tempestivamente l’unità di P.C. e la Sezione A.N.A. per intervenire in caso di richiesta del Sindaco del Comune di Piovene Rocchette garantendo continuativamente il servizio richiesto al fine di assicurare la massima tempestività ed efficienza; alla stessa stregua il Comune comunicherà i nominativi dei propri responsabili cui fare riferimento. La squadra s’impegna a fornire annualmente all’Ente l’elenco dei volontari con le rispettive qualifiche.
ART. 6 - Spese
Le spese afferenti tutte le attività elencate all'art. 3 della presente sono a carico del bilancio dell'Ente.
Sono, altresì, a carico del bilancio dell'Ente le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 e del paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013.
Per le attività di protezione civile prestate l’Ente pubblico rimborserà soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate.
Al volontario possono essere rimborsate dalla Sezione o dalla Squadra soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, fatto salvo quanto previsto dall’art.17 c.4 d. lgs.117/2017.
Il Comune riconoscerà all’Associazione, per le attività inserite nel Patto di cui all’art. 3, un contributo quale rimborso delle attrezzature e dei materiali impiegati, dei consumi di carburante e del vestiario, nell’importo annuo di euro 3.200,00, al di fuori del campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge, per un totale triennale di euro 9.600,00, ai sensi delle Risoluzioni Ministeriali 8 luglio 1994 n. 532, 12 luglio 1996 n. 118/E, 2 aprile 1997 n. 52/E e 17 settembre
1997 n. 197/E.
L’erogazione di tale contributo, come disposto dall’art. 13, comma 3 del “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”, avverrà per il 75% nell’esercizio al quale il contributo stesso si riferisce (in acconto) e per il 25% a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso;
ART. 7 – Priorità di intervento
Si precisa che, essendo l’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Vicenza “Monte Pasubio” e la Squadra P.C. che ne fa parte, iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impiego dei Volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti.
Si precisa inoltre che la Squadra di PC, essendo parte della struttura nazionale di Protezione Civile dell’ANA, quando non è impegnata in “emergenze pubbliche” dall' Autorità Comunale, è libera di partecipare con tutte le attrezzature, comprese quelle eventualmente messe a disposizione dall'Ente stesso, alle attività addestrative sul territorio nazionale e all’estero, attuate dall’ANA, su ordine delle Autorità statali, regionali, o per sua autonoma decisione.
Nel caso in cui i mezzi forniti in dotazione dall'Ente siano utilizzati fuori dal territorio Comunale, previa autorizzazione dell'Ente, le spese del carburante saranno poste a carico della Squadra di PC.
ART. 8 – Attrezzature, mezzi e materiali
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 13 aprile 2012, i volontari della squadra di PC, se in possesso delle adeguate competenze e qualifiche, in caso di necessità e su autorizzazione dell’Ente, potranno utilizzare i mezzi, le attrezzature ed i materiali di proprietà dell'Ente per attuare tutte le attività che si rendessero necessarie per gli interventi.
L'Ente, da parte sua, garantisce che i mezzi, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione della squadra di PC sono dotati di tutti i dispositivi per garantirne l’uso in sicurezza dell’operatore e di chi agisce nelle vicinanze.
Il Caposquadra garantisce che, per l’uso di detti mezzi, attrezzature e materiali, si avvarrà di Volontari idoneamente qualificati.
ART. 9 - Assicurazioni
Sono a carico del Comune la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari impiegati nelle attività previste dalla presente convenzione, come disposto dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 03/07/2017 n.117 - Codice del Terzo Settore e dall'art. 39, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 - Codice della protezione civile e si intende compresa nell’ammontare del contributo.
ART. 10 - Durata
La presente convenzione ha durata da oggi fino al 31/12/2021, con possibilità di rinnovo alla scadenza .
Il presente accordo potrà essere risolto per giusta causa da entrambe le parti con preavviso di almeno sei mesi. Trattandosi di convenzione è tassativamente esclusa ogni responsabilità ex art.1218 C.C.
ART.11 – Spese di convenzione e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente stipulazione, nessuna esclusa, saranno a carico del Comune di Piovene Rocchette, compresa l’I.V.A. se dovuta.
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della parte che ne farà richiesta.
L’Associazione beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il comune di Piovene Rocchette
Per l’ANA Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”
Per la Squadra di Protezione Civile ANA Val D’Astico