AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA
AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA
Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato
Gestore ACOSEA S.p.A
20 Dicembre 2004
Capo I Disposizioni preliminari 5
Art. 1 Oggetto della Convenzione 5
Art. 1-bis Eventuale attuazione del S. I. I. a mezzo di Società Operative Territoriali 6
Art. 2 Durata dell'affidament o 6
Art. 3 Piano di Ambito 6
Art. 4 Dotazione del gestore del Servizio Idrico Integrato 7
Art. 4 bis Assunzione di personale 7
Capo II Disposizioni generali 8
Art. 5 Obblighi e responsabilità del Gestore 8
Art. 6 Revisione del perimetro del servizio 8
Art. 7 Coordinamento tra i Gestori dell’Ambito e con altre Agenzie 9
Capo III Finanziamento 9
Art. 8 Tariffa del Servizio 9
Art. 9 Corrispettivo a carico del Gestore del Servizio idrico integrato 11
Art. 10 Piano di Ambito e tariffa. 11
Art. 11 Aggiornamento tariffario 12
Art. 12 Progetti di intervento e relativi indicatori 12
Art. 13 Livelli di qualità del servizio e relativi indicatori 12
Art. 14 Varianti al programma degli interventi 13
Capo IV Controllo 13
Art. 15 Controllo da parte dell'Agenzia 13
Art. 16 Comunicazione dati sul servizio 14
Art. 17 Carta del Servizio 14
Art. 18 Manuale della Sicurezza 15
Art. 19 Manuale della Qualità 15
Art. 20 Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione 15
Art. 21 Piano di ricerca e riduzione delle perdite. 15
Art. 22 Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto 15
Art. 23 Regolamenti di servizio 15
Art. 24 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità 16
Capo V Regime fiscale 16
Art. 25 Imposte, tasse, canoni 16
Capo VI Esecuzione e termine della Convenzione 16
Art. 26 Divieto di subaffidamento 16
Art. 27 Restituzione delle opere e canalizzazioni 16
Capo VII Garanzie, sanzioni e contenzioso 17
Art. 28 Cauzione e assicurazioni 17
Art. 29 Penalizzazioni 17
Art. 30 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria 18
Art. 31 Risoluzione della Convenzione 19
Art. 32 Elezione di domicilio 19
Art. 33 Clausola compromissoria 19
Art. 34 Rinvio alla normativa 19
L’anno 2004 il giorno 20 del mese di Dicembre 2004 in Ferrara
TRA
1. L’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ferrara - ATO n. 6 (di seguito "Agenzia" ), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, la quale interviene nella sua qualità di Presidente.
2. ACOSEA S.p.A. (di seguito “Gestore”), legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxx., il quale interviene nella sua qualità di Presidente.
PREMESSO:
- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1°, della medesima legge n. 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- che la legge n. 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- che la stessa legge n.36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della legge n. 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3°);
- che la Regione Xxxxxx-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- che in applicazione della legge L.Reg. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 6. e la Provincia di Ferrara hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.Reg. n. 25/99 come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 1/2003 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che con atto dell'Assemblea n. 1 del 19/04/2004 l'Agenzia ha concesso la salvaguardia prevista dall’art. 11 della L.R. n. 25/99 al Gestore “ACOSEA S.p.A.” sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, previsti dalla direttiva regionale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2680 del 3/12/01 e n. 1550 del 28/7/03;
- che ai sensi dell’art. 11 della legge 36/94 e dell’art. 14 della L .R. 25/99, i rapporti tra l’Agenzia e i Gestori del Servizio Idrico Integrato sono regolati da Convenzioni sulla base di apposita Convenzione tipo adottata dalla Regione;
- che con atto dell'Assemblea n. 12 del 20 dicembre 2004 l'Agenzia ha deliberato l’affidamento a ACOSEA S.p.A. della gestione del Servizio Idrico Integrato nei territori dei Comuni del proprio sottoambito, approvando il Disciplinare tecnico del servizio e lo schema di Convenzione da stipulare con la medesima Società ;
PRESO ATTO :
- che ACOSEA S.p.A. ha provveduto allo scorporo delle reti,degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 35 c. 9 L . 448/01, costituendo apposita società denominata ACOSEA RETI s.r.l.;
- che ACOSEA S.p.A. dispone dei i requisiti di cui all’art. 113 c. 5 lett. b del T.U. 267/2000 e precisamente:società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Capo I Disposizioni preliminari
Art. 1 Oggetto della Convenzione
In esecuzione della delibera di Assemblea n 12 del 20 dicembre 2004 con la presente Convenzione l’ Agenzia affida ad ACOSEA S.p.A. di seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall’art .4 comma 1 lettera f) della L. 36\1994, da svolgersi nel sottoambito costituito dai seguenti Comuni : ARGENTA, BONDENO, CENTO, FERRARA, MASI TORELLO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, SANT’XXXXXXXX, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA.
Nel territorio dei suddetti Comuni il Servizio Idrico Integrato viene affidato in via esclusiva al Gestore alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.
Tale gestione riguarda:
- Servizio acquedottistico, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione, della rete di adduzione e distribuzione, degli impianti di captazione, potabilizzazione, sollevamento, serbatoi di accumulo, laboratori di analisi e controllo, per la fornitura di acqua potabile ad usi civile, produttivo, zootecnico, agricolo e altri usi.
- Servizio di depurazione, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione degli impianti di depurazione delle acque reflue, provenienti dalle pubbliche fognature, e dei laboratori di analisi e controllo.
- Servizio di fognatura, inteso come manutenzione, rinnovo, potenziamento, estensione, della rete fognaria e relativi impianti di sollevamento e opere accessorie, quali paratoie, scaricatori di piena, caditoie, pozzetti d’ispezione.
Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente Convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall’art.
14, c. 3° della L.R. n. 1/2003. L’Agenzia assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.
Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione ed è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo Art. 8 (Tariffa del Servizio).
Nel caso il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio Idrico Integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia e ad altra autorità competente, nel caso in cui l’attività da svolgere lo richieda sulla base della normativa vigente nazionale e regionale in materia .
L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionale vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore definendo le modalità e le condizioni tecnico-economiche di utilizzo.
Sono parte integrante della Convenzione i seguenti allegati:
A) Piano di Ambito di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato articolato in tre anni a partire dal 2005 e relative integrazioni e variazioni;
B) Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
C) Elenco dei beni;
D) Oneri accessori.
Art. 1-bis Eventuale attuazione del S. I. I. a mezzo di Società Operative Territoriali
Il Gestore potrà attuare il Servizio Idrico Integrato a mezzo di eventuali Società Operative Territoriali, previa autorizzazione dell’Agenzia, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 14, c. 2-bis della L.R. 25/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 Durata dell'affidament o
La presente Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà una durata di anni 20 (venti).
Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio Idrico Integrato in particolare, l’Agenzia adeguerà il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell’ipotesi in cui per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venire meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per la attribuzione della gestione del Servizio, l’Agenzia si riserva di pronunciare l’anticipata cessazione dell’affidamento di cui al presente atto.
In caso di revoca dell’affidamento del Servizio, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all’intervenuto passaggio di gestione.
Art. 3 Piano di Ambito
Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di Ambito di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato, redatto su un orizzonte temporale di tre anni, approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 19/04/04 e aggiornato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 20/12/2004 sulla base dei dati inerenti le opere di captazione, adduzione,
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. Il Piano di Ambito sopra menzionato , allegato alla presente Convenzione alla lett. "A", sarà adeguato alla durata della presente Convenzione entro tre anni dalla data di sottoscrizione della medesima.
Art. 4 Dotazione del gestore del Servizio Idrico Integrato
Il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi, oltre ai beni di cui sia legittimo proprietario, delle dotazioni delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni e/o delle Società delle reti ad esso concessi in uso dall’Agenzia ai sensi dell’art.12 della legge 36/94.
La dotazione del Gestore risulta pertanto costituita da:
a) beni, dotazioni delle reti e degli impianti di sua proprietà;
b) beni, dotazioni delle reti e degli impianti già in propria disponibilità in forza di atti o contratti dei Comuni, a favori dei quali, in forza di affidamenti pregressi, già erogava la totalità dei servizi costituenti il Servizio Idrico Integrato o segmenti o parti di esso;
c) beni, dotazioni delle reti e degli impianti riferite alle gestioni non salvaguardate fatte confluire nella presente, per la quale il Gestore è designato quale affidatario del Servizio Idrico Integrato.
d) beni, dotazioni delle reti e degli impianti di proprietà delle Società delle reti di cui al comma 13 dell’art.113 dlgs. 267/2000.
Il Gestore si impegna a realizzare il censimento e la valutazione dei beni, delle reti e degli impianti compresi quelli riferiti alle gestioni non salvaguardate confluite nel sottoambito di propria competenza entro 365 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione eventualmente prorogabili in caso di documentata necessità.
I beni di cui sia già disponibile un primo inventario, sono specificati nell'elenco allegato alla presente Convenzione alla lett. "C". A conclusione della procedura di inventario, il Gestore e l’Agenzia si impegnano a controfirmare l’elenco definitivo dei beni integrando l’allegato lett.”C “.
La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
Le opere attinenti al Servizio Idrico Integrato eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali e/o dalle Società delle reti con risorse proprie, verranno affidate in concessione al Gestore che ne assicurerà l’utilizzazione alle condizioni stabilite nella presente Convenzione. Tali opere, con cadenza annuale, verranno inserite tra i beni specificati nell’elenco allegato alla presente Convenzione alla lett. “ C “ .
Il Gestore per l’intera durata della presente Convenzione è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidati in concessione al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché adeguarli alle norme tecniche e di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente all’affidamento.
Sui beni concessi in uso, il Gestore potrà operare tutti gli interventi ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio, compresa la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, nonché, previa comunicazione all’Agenzia, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.
Art. 4 bis Assunzione di personale
Al trasferimento di personale si applica l’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99 come modificato dall’art. 25 della L.R. n. 1/2003.
Capo II Disposizioni generali
Art. 5 Obblighi e responsabilità del Gestore
Il Gestore, nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dagli allegati quali parti integranti e sostanziali, nonché dagli obblighi derivanti da eventuali aggiornamenti e/o integrazioni dei medesimi.
Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi (servizi connessi), il Gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.
Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
Il Gestore è in particolare responsabile della qualità delle acque erogate per il consumo umano attraverso i pubblici acquedotti, e della qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione, appartenenti al sistema impiantistico in propria disponibilità, e dagli scaricatori di piena delle reti fognarie.
Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.
Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo Art. 8 (Tariffa del Servizio).
Nell’ipotesi di cui al precedente Art. 1.bis, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento unitario del ciclo idrico integrato da parte delle Società Operative Territoriali secondo le condizioni previste nella presente Convenzione.
Per erogare il Servizio Idrico Integrato nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è autorizzato all’acquisto di beni e prestazioni da soggetti terzi , ove ciò non comporti subaffidamento ai sensi dell’Art. 26 (Divieto di subaffidamento), o cessione non autorizzata ai sensi del punto 3) dell’Art. 31 (Risoluzione della Convenzione).
Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Agenzia e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
Art. 6 Revisione del perimetro del servizio
L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all’Art. 1.
L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/99 come modificato dalla L.R. n. 1/2003, previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1 della presente Convenzione ovvero di includere in detto territorio altre zone.
Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del Servizio Idrico Integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge.
Art. 7 Coordinamento tra i Gestori dell’Ambito e con altre Agenzie
Il Gestore prende atto che, nell’Ambito territoriale della provincia di Ferrara, l’Agenzia ha individuato due sottoambiti e organizzato la gestione del Servizio Idrico Integrato avvalendosi di due Gestori.
I due Gestori sono impegnati a erogare i servizi nel proprio sottoambito perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano d’Ambito.
L’ Agenzia, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 36/94, attua il coordinamento del Servizio e adotta misure di organizzazione e di integrazione delle funzioni dei due Gestori, i quali, conseguentemente, riconosceranno all’Agenzia tutti gli oneri che deriveranno da tale attività.
L’ Agenzia potrà definire con apposite direttive, linee generali che attengono a modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti i servizi, quali ad esempio:
- i parametri tecnici dei servizi;
- l’esposizione dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di esso;
- l’integrazione dei database e dei sistemi cartografici;
- le attività che possano produrre eventuali economie di costo e attività che possano produrre eventuali economie di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei Gestori ;
Le parti prendono atto inoltre che il Gestore ACOSEA S.p.A.eroga il Servizio Idrico Integrato anche in una zona del Comune di Alfonsine appartenente all’Ambito di Ravenna nella Regione Xxxxxx-Romagna e che tra le Agenzie degli ambiti di Ferrara e di Ravenna è in corso la predisposizione di un’intesa per conseguire gli obiettivi di cui all’art 14 c. 3 della LR 25/99.
Capo III Finanziamento
Art. 8 Tariffa del Servizio
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.
La tariffa reale media (TMR) e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, in applicazione del Metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente ART. 3 (Piano di Ambito) della presente Convenzione.
I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del Gestore per l'erogazione del servizio. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti:
- all ‘aggiornamento tariffario di cui al successivo Art.11;
- alle varianti al programma degli interventi di cui al successivo Art.14;
- a disposizioni legislative che modifichino il Metodo normalizzato di cui al D.M.LL.PP 1/08/1996.
Non sono ricompresi nella tariffa gli oneri accessori, quali ad esempio: allacciamento alla rete idrica o fognaria, installazione del contatore, volture, chiusure e riaperture, pareri, etc.. Gli oneri accessori sono quelli attualmente praticati dal Gestore e sono allegati alla presente Convenzione alla lett. “D”. Modifiche e/o integrazione dei medesimi sono approvati dall’Agenzia.
• La TMR al primo anno di gestione è di Euro/mc 1,362;
• La TMR al secondo anno di gestione è di Euro/mc 1,384;
• La TMR al terzo anno di gestione è di Euro/mc 1,408.
L’articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - Anno 1 | |||
ACQUEDOTTO PARTE VARIABILE | volume fatturato previsto (mc/anno) | tariffa servizio acquedotto (euro/mc) | Ricavi previsti (euro/anno) |
Domestica | |||
Fascia agevolata | 4.991.483 | 0,682 | 3.404.491 |
Fascia base | 6.794.774 | 0,846 | 5.745.830 |
Fascia prima eccedenza | 1.814.413 | 1,070 | 1.941.331 |
Fascia seconda eccedenza | 1.101.415 | 1,263 | 1.391.429 |
14.702.085 | 12.483.081 | ||
Non domestica | |||
fascia base | 727.258 | 0,846 | 614.988 |
fascia prima eccedenza | 170.584 | 1,070 | 182.517 |
fascia seconda eccedenza | 1.499.629 | 1,263 | 1.894.496 |
2.397.471 | 2.692.001 | ||
Zootecnico | |||
fascia unica | 141.484 | 0,423 | 59.839 |
141.484 | 59.839 | ||
Comunità | |||
Fascia agevolata | 189.094 | 0,682 | 128.973 |
fascia base | 213.630 | 0,846 | 180.651 |
fascia prima eccedenza | 113.051 | 1,070 | 120.959 |
fascia seconda eccedenza | 401.611 | 1,263 | 507.359 |
917.386 | 937.943 | ||
Stagionali - occasionali | |||
fascia base | 847 | 0,846 | 716 |
fascia prima eccedenza | 107 | 1,070 | 115 |
fascia seconda eccedenza | 684 | 1,263 | 864 |
1.638 | 1.694 | ||
Altri usi | |||
Comunali | 443.385 | 0,846 | 374.937 |
Rotture | 906.916 | 0,682 | 618.571 |
Cantieri | 109.850 | 0,846 | 92.891 |
Idranti | 11.982 | 0,682 | 8.173 |
Spettacoli viaggianti | 674 | 0,846 | 570 |
1.472.806 | 1.095.142 | ||
Usi particolari e a contratto | |||
Utenze all'ingrosso (valore medio) | 637.920 | 0,444 | 283.549 |
Grandi consumatori (valore medio) | 120.964 | 0,916 | 110.810 |
Acquedotti (valore medio) | 608.246 | 0,320 | 194.406 |
1.367.130 | 588.765 | ||
TOTALE PARTE VARIABILE | 21.000.000 | 17.858.465 | |
ACQUEDOTTO PARTE FISSA | Tariffa (euro/anno) | Unità previste (numero) | Ricavi previsti (euro/anno) |
Quote fisse | |||
quote fisse fino a 100 mc mese | 12,006 | 131.562 | 1.579.509 |
quote fisse da 101 a 500 mc mese | 20,254 | 311 | 6.299 |
quote fisse da 501 a 1500 mc mese | 52,380 | 43 | 2.252 |
quote fisse oltre 1500 mc mese | 104,760 | 20 | 2.095 |
canone fisso bocca antincendio | 18,019 | 625 | 11.262 |
TOTALE PARTE FISSA | 1.601.417 | ||
TOTALE ACQUEDOTTO | 19.459.882 | ||
FOGNATURA E DEPURAZIONE | volume fatturato previsto (mc/anno) | tariffa servizio acquedotto (euro/mc) | Ricavi previsti (euro/anno) |
Civile | |||
Fognatura civili ed assimilati | 14.755.645 | 0,112 | 1.652.571 |
depurazione civili | 14.755.645 | 0,326 | 4.811.573 |
6.464.144 | |||
Produttivo | |||
fognatura + depurazione (valore medio) | - | - | 2.674.889 |
2.674.889 | |||
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE | 9.139.033 | ||
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 21.000.000 | 28.598.915 | |
TARIFFA MEDIA DI RIFERIMENTO | 1,362 |
L’ articolazione tariffaria così individuata entrerà in vigore a decorrere dal 1/01/2005 e sarà approvata annualmente con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia.
La tariffa è riscossa con le modalità e la periodicità attualmente previste dal Gestore sino all’ adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato previsto al successivo Art.23 (Regolamenti di servizio).
Art. 9 Corrispettivo a carico del Gestore del Servizio idrico integrato
Per i beni strumentali affidati in concessione al Gestore ai sensi dell'art. 12 comma 1° della legge n. 36/94, nonché per le concessioni di derivazione, per gli oneri relativi alle aree di salvaguardia e per le spese di funzionamento dell’Agenzia, il Gestore è tenuto a versare annualmente un canone di concessione definito dall’Agenzia. Il canone di concessione è determinato e aggiornato annualmente dall'Agenzia, la quale in accordo con i Comuni e le Società delle reti, definirà le modalità e i tempi di versamento del medesimo.
In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall’art.1284 c.c, incrementato del tasso Euribor a tre mesi in vigore il primo giorno del trimestre rilevato dai maggiori quotidiani nazionali.
Il protrarsi del ritardato pagamento oltre il termine di 90 giorni dalla data di scadenza del versamento del canone, verrà considerato mancato versamento e costituirà pertanto causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art.31.
Art. 10 Piano di Ambito e tariffa
Il Gestore accetta il programma degli interventi e il piano economico – finanziario di cui al Piano di Ambito redatto ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge n. 36/94, allegato alla presente Convenzione. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia e/o le Società delle reti;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.
Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano di Ambito è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano di Ambito e dei suoi aggiornamenti è dall’origine, degli Enti Locali o delle Società delle reti.
Il Programma annuale degli investimenti, ed in particolare la realizzazione di nuove opere, redatto dal Gestore, deve essere coerente con le previsioni del Piano di Ambito; in caso di realizzazione di opere non previste nel Piano, l’Agenzia si riserva il diritto di esclusione delle stesse dal riconoscimento dei relativi costi.
A tal fine il Gestore è tenuto a trasmettere all’Agenzia il Programma annuale degli investimenti e ad informare preventivamente, o in tempi brevi, l’Agenzia della eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione di manutenzioni straordinarie e/o di interventi non previsti ma necessari per garantire i livelli del servizio e/o di somma urgenza per eventi eccezionali.
Per questi interventi, ove non coperti dalle assicurazioni attivate dal Gestore e verificata da parte dell’Agenzia la necessità e la congruità, ne verranno valutati i costi nell’aggiornamento annuale delle tariffe.
Nella predisposizione del Programma degli investimenti il Gestore è vincolato a non superare l’ammontare complessivo degli investimenti stabilito dall’Agenzia nel Piano di Ambito.
Art. 11 Aggiornamento tariffario
Annualmente, sulla base dei dati relativi all’esercizio precedente e trasmessi dal Gestore entro il mese di marzo, l’Agenzia, con riferimento a quanto previsto all’Art. 15 (Controllo dell’Agenzia), procede ad una verifica, prendendo in esame, rispetto alle previsioni del Piano di Ambito, :
1- l’andamento dei costi operativi;
2- lo stato degli investimenti e ammortamenti; 3- i volumi di servizio effettivamente erogati;
4- l’incasso effettivo e quindi la tariffa effettivamente praticata; 5- il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio.
In conseguenza della verifica l’Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione alla lett. “B”.
Art. 12 Progetti di intervento e relativi indicatori
Nel Piano d’Ambito sono stabiliti i progetti di intervento mentre i relativi indicatori e standard tecnici sono definiti nel Disciplinare tecnico.
Il Gestore è tenuto a rispettare tali indicatori attraverso la realizzazione dei progetti di intervento previsti nel Piano d’Ambito.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all’Art. 29 .
Art. 13 Livelli di qualità del servizio e relativi indicatori
Nel Disciplinare tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
Il Gestore è tenuto a raggiungere tali livelli di qualità del servizio. In difetto si applicano le penalizzazioni previste all' Art. 29.
Art. 14 Varianti al programma degli interventi
L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all’Art. 33 (Clausola compromissoria).
Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall’Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da questa ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia, salvo l’accoglimento da parte dell’Autorità giudiziaria adita della richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 33; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l’Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 1 mese dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per tre mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia .
Nel caso in cui l’Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.
Capo IV Controllo
Art. 15 Controllo da parte dell'Agenzia
L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
• assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato ;
• verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di Ambito ;
• verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto dall’art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999 e, per quanto di propria competenza, al Piano di Tutela delle Acque previsto dall’art. 44 del D.lgs. 152/99 e s.m.i. ;
• valutare l'andamento economico-finanziario della gestione ;
• definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito.
Il Gestore presenta all’Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull’attuazione del Piano di Ambito; nella relazione, che deve tra l’altro ottemperare a quanto richiesto dall’art.9 del D.M. 1/08/1996, sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare lo sviluppo del servizio, nonché proposte anche alternative riguardanti il Piano di Ambito e/o la gestione del servizio per un miglioramento del medesimo.
Per permettere l'applicazione del Metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del Servizio Idrico Integrato, separatamente da ogni altro servizio gestito.
Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile vigenti o eventualmente impartite dall’Agenzia anche in virtù del precedente Art.7 (Coordinamento tra i Gestori d’Ambito e con le altre Agenzie) .
Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
Il Gestore consente l'effettuazione alla Agenzia di tutti gli accertamenti e sopralluoghi, anche senza preavviso, utili a verificare la gestione del Servizio in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità; in caso di conseguente richiesta di documenti gli stessi dovranno essere prodotti entro 30 giorni.
Art. 16 Comunicazione dati sul servizio
Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano degli investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all’Osservatorio Regionale sui Servizi Idrici e Gestione Rifiuti Urbani istituito ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 25/99 come modificato dall’art. 23 della L. R. n. 1/2003, l’accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio Idrico Integrato. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.
Il Gestore è tenuto inoltre ad inviare d’ufficio all’Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari, le rendicontazioni riguardanti il Servizio Idrico Integrato, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regione, Sistema camerale ed a Enti ed istituti di ricerca, anche senza che l’Agenzia ne faccia espressa richiesta.
In particolare è tenuto a comunicare i dati di cui all’art. 9 del D. M . 1/08/1996.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. Art. 29 (Penalizzazioni) della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 31 (Risoluzione della Convenzione) nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
Tutte le informazioni e i dati devono essere resi disponibili all’Agenzia su adeguato supporto informatico in modo da poter essere direttamente gestiti nei database dell’Agenzia.
Art. 17 Carta del Servizio
La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall’Agenzia di Ambito con la partecipazione del Comitato
Consultivo Utenti e nonché agli indirizzi emanati dall’Autorità Regionale per la vigilanza dei Servizi Idrici e di Gestione dei Rifiuti Urbani.
In attesa che l’Agenzia approvi lo schema di riferimento della Carta dei Servizi, il Gestore può attenersi alla Carta dei Servizi già adottata, con l’impegno di adeguarla ai principi contenuti nello schema di Carta dei Servizi una volta approvata dall’Agenzia.
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'Ambito ed il Gestore.
La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.
Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio,concordando con l’Agenzia le procedure e le modalità di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti.
Art. 18 Manuale della Sicurezza
Il Gestore deve disporre di un Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall’art. 4 comma 2, lettera a), b) e c).
Art. 19 Manuale della Qualità
Il Gestore entro 12 mesi dalla firma della presente Convenzione deve disporre di un Manuale della qualità o di un sistema di rilevazione della qualità del Servizio, da concordare con l’Agenzia . In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati.
Art. 20 Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione
Il Gestore deve predisporre entro 6 mesi dalla firma della presente Convenzione il Piano di emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4/03/1996 sottoponendolo ad approvazione dell’Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
Art. 21 Piano di ricerca e riduzione delle perdite
Il Gestore entro 12 mesi dalla firma della presente Convenzione dovrà dotarsi di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie redatto secondo le modalità previste dal D.M. LL.PP. n°99 dell’8/1/97.
Art. 22 Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto
Il Gestore dovrà predisporre entro 6 mesi dalla firma della presente Convenzione il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9 del DPCM 4/03/1996 sottoponendolo ad approvazione dell’Agenzia.
Art. 23 Regolamenti di servizio
Il Gestore provvederà ad adottare entro 3 mesi il Regolamento del Servizio Idrico Integrato che verrà definito e approvato dall'Agenzia d'Ambito. Il Gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.
Nelle more dell’approvazione di tale Regolamento, trovano provvisoria applicazione i Regolamenti (Regolamento di distribuzione e fornitura di acqua potabile e Regolamento di fognatura e depurazione) assunti dai singoli Gestori e/o i Regolamenti approvati dai Comuni ai sensi della LR 7/83, o i loro adeguamenti intervenuti in esecuzione delle disposizioni del D.Lgs 152/99 e delle norme attuative emanate della Regione Xxxxxx-Romagna con la deliberazione di GR n. 1053/03.
Art. 24 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità
Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94, dell'art. 49 del D.Lgs N. 152/99 e degli artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 e successive , svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite Convenzioni con altri Gestori.
Capo V Regime fiscale
Art. 25 Imposte, tasse, canoni
Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla presente Convenzione.
Capo VI Esecuzione e termine della Convenzione
Art. 26 Divieto di subaffidamento
È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il Servizio Idrico Integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, previa comunicazione all’Agenzia.
La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche nell’eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui al precedente Art.1-bis.
Art. 27 Restituzione delle opere e canalizzazioni
In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi dell’Art 31, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell’Agenzia o dagli Enti Locali o dalle Società delle reti e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/94.
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore residuo non ammortizzato calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevederà l'obbligo per il nuovo
Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore residuo dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta dal nuovo Gestore.
Capo VII Garanzie, sanzioni e contenzioso
Art. 28 Cauzione e assicurazioni
Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato escutibile "a prima richiesta" di importo pari al 1,5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno dal Piano di Ambito . Per gli anni successivi si provvederà all’eventuale adeguamento della cauzione sulla base delle previsioni dei ricavi del Piano di Ambito.
Da detta cauzione l’Agenzia potrà prelevare l'ammontare del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi al presente atto, eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei termini previsti.
Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito .
Il Gestore presta, inoltre, idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze, da eventi imprevedibili, e comunque i danni, causati nella gestione del servizio, all’Agenzia, agli Enti locali associati, agli Utenti, a terzi e a cose.
Art. 29 Penalizzazioni
Al Gestore, senza adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:
1. in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti nel Disciplinare Tecnico;
3. in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul servizio previsti nel Disciplinare Tecnico, alle scadenze e nei formati previsti;
4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida.
Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al gestore sono applicate una decurtazione tariffaria ed una penalizzazione determinate sulla base delle quote di ammortamento e di remunerazione del capitale investito godute dal Gestore mediante la riscossione della tariffa, secondo le seguenti misure:
- per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo del Piano di Ambito sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento;
- per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà il coefficiente del 7% l’anno sullo stesso capitale, ridotto come al punto precedente.
Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%.
La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula:
DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X)
- DET = detrazione da applicare alla tariffa da revisionare relativamente alla mancata realizzazione degli interventi strutturali;
- i = numero progressivo intervento strutturale;
- Yi = % di intervento strutturale non realizzato nell’ anno oggetto di controllo; (ovvero rapporto tra investimenti realmente realizzati nel settore e quelli previsti nel Piano d’Ambito)
- Ai+Ri = ammortamento medio e remunerazione del capitale investito previsti nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo, così come risultanti nel Piano di Ambito;
- X = tasso % di inflazione programmata .
Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
Il deposito cauzionale di cui al precedente Art. 28 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni.
Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro.
Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo .
In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino ad un massimo di 5.000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della carenza o disfunzione.
Inoltre, nel caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei documenti di cui ai precedenti artt.19, 20, 21, 22, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 100 euro per ogni giorno di ritardo non adeguatamente giustificato.
Le parti si impegnano , qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
La parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile.
Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni e motivazioni addotte dal Gestore.
In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità al successivo Art.33 (Clausola compromissoria) .
Art. 30 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.
L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all' Art.14 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico, l'Agenzia di Xxxxxx ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.
Art. 31 Risoluzione della Convenzione
L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. in caso di cessione non autorizzata a terzi dei servizi affidati o di loro parti essenziali;
4. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’Art.26;
5. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
6. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
7. in caso di mancato trasferimento del canone annuale in violazione all’Art. 9.
Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’ interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
Art. 32 Elezione di domicilio
Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
Art. 33 Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli art. 806 e segg. c.p.c.
Art. 34 Rinvio alla normativa
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.
La presente Convenzione che sarà registrata in caso di uso, è redatta in due originali, uno consegnato al Gestore e l’altro conservato presso gli uffici dell’Agenzia.
Letto, confermato e sottoscritto. Ferrara, 20 dicembre 2004
Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici di Ferrara ACOSEA S.p.A.
Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tra le clausole di cui alla presente Convenzione, quelle in appresso riportate:
art. 1 (Oggetto della Convenzione); art. 2 (Durata dell’affidamento); art. 4 (Dotazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato); art. 5 (Obblighi e responsabilità del Gestore); art. 6 (Revisione del perimetro del servizio); art. 7 (Coordinamento tra i Gestori dell’Ambito e con altre Agenzie); art. 8 (Tariffa del servizio); art. 9 (Corrispettivo a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato); art. 10 (Piano di Ambito e Tariffa); art. 11 (Aggiornamento tariffario); art. 12 (Progetti di intervento e relativi indicatori); art. 13 (Livelli di qualità del servizio e relativi indicatori); art. 14 (Varianti al programma degli interventi); art. 15 (Controllo da parte dell’Agenzia); art. 16 (Comunicazioni sui dati del servizio); art. 17 (Carta del servizio); art. 19 (Manuale della qualità); art. 20 (Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione); art. 21 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite); art. 22 (Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto); art. 23 (Regolamento di servizio); art. 25 (Imposte, tasse e canoni); art. 26 (Divieto di subaffidamento); art. 27 (Restituzione delle opere e canalizzazioni); art. 28 (Cauzione e assicurazioni); art.
29 (Penalizzazioni); art. 30 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria); art. 31 (Risoluzione della convenzione); art. 33 (Clausola compromissoria).
Letto, confermato e sottoscritto.
Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici di Ferrara ACOSEA S.p.A.