Prof. Vincenzo Franceschelli
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SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO
- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame).
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PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI
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UNDECIMA
LEZIONE
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DIRITTO PRIVATO
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I principali Contratti Tipici Compravendita, locazione, appalto, agenzia
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I CONTRATTI TIPICI I |
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Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile La disciplina dei contratti tipici Il legislatore ha voluto regolare — nel Titolo III del Libro IV — oltre ventisei contratti, i quali, in ragione del fatto di essere specificatamente e compiutamente regolati, sono detti tipici o nominati. Il Titolo III è suddiviso, appunto, in 26 Capi. |
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Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile La disciplina dei contratti tipici I contratti regolati nel Titolo III non esauriscono i contratti tipici. Alcuni sono regolati in altri libri del codice, come la donazione (regolata nel Libro II); il contratto di lavoro (regolato nel Libro V); il contratto di società (ancora regolato nel Libro V); altri sono regolati in leggi speciali (come la subfornitura). |
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IL CONTRATTO
contratti tipici ed atipici
►contratti tipici o nominati
• sono detti tipici, o nominati, i contratti espressamente regolati nel codice civile o nelle leggi speciali
►contratti atipici o innominati
• sono detti atipici, o innominati, i contratti creati dall'autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal legislatore
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I contratti atipici creati dall’autonomia privata I contratti tipici (sia disciplinati nel Titolo III del Libro IV, sia disciplinati in altre parti del codice civile, sia disciplinati in leggi speciali) non esauriscono la tipologia contrattuale, visto che le parti sono libere di crearne di nuovi, in virtù del principio di autonomia contrattuale (1322, 2° comma: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare...”). |
Contratti tipici o nominati € | Sono detti tipici, o nominati, i contratti espressamente regolati nel codice civile o nelle leggi speciali |
Contratti atipici o innominati € | Sono detti atipici, o innominati, i contratti creati dall'autonomia delle parti al di fuori degli schemi tipici predisposti dal legislatore |
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1. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile I CONTRATTI TIPICI (art. 1470 e seguenti) |
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I CONTRATTI TIPICI
• vendita (Capo I; xxx.xx 1470-1547)
• riporto (Capo II; xxx.xx 1548-1551)
• permuta (Capo III; xxx.xx 1552-1555)
• contratto estimatorio (Capo IV; xxx.xx 1556-1558)
• somministrazione (Capo V; xxx.xx 1559-1570)
• locazione (Capo VI; xxx.xx 1571-1654)
• appalto (Capo VII; xxx.xx 1655-1677)
• trasporto (Capo VIII; xxx.xx 1678-1702)
• mandato (Capo IX; xxx.xx 1703-1741)
• agenzia (Capo X; xxx.xx 1742-1753)
• mediazione (Capo XI; xxx.xx 1754-1765)
• deposito (Capo XII; xxx.xx 1766-1797)
• sequestro convenzionale (Capo XIII; xxx.xx 1798-1802)
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I CONTRATTI TIPICI
• comodato (Capo XIV; xxx.xx 1803-1812)
• mutuo (Capo XV; xxx.xx 1813-1822)
• conto corrente (Capo XVI; xxx.xx 1823-1833)
• contratti bancari (Capo XVII; xxx.xx 1834-1860)
• rendita perpetua (Capo XVIII; xxx.xx 1861-1871)
• rendita vitalizia (Capo XIX; xxx.xx 1872-1881)
• assicurazione (Capo XX; xxx.xx 1882-1932)
• il gioco e la scommessa (Capo XXI; xxx.xx 1933-1935)
• fideiussione (Capo XXII; xxx.xx 1936-1957)
• mandato di credito (Capo XXIII; xxx.xx 1958-1959)
• anticresi (Capo XXIV; xxx.xx 1960-1964)
• transazione (Capo XXV; xxx.xx 1965-1976)
• cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; xxx.xx 1977- 1986)
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I CONTRATI SI DISTINGUONO IN CONTRATTI TIPICI E CONTRATI ATIPICI
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2.
Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile
CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI TIPICI
(art. 1470 e seguenti)
contratti per la circolazione dei beni, contratti di scambio | Vendita, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, donazione attengono tutti alla circolazione dei beni. Essi, di regola, trasferiscono la proprietà di un bene o un diritto (contratti di alienazione) |
contratti per il godimento dei beni o contratti di utilizzazione | Locazione (per beni) e affitto (di cosa produttiva) permettono il godimento di beni da parti di soggetti diversi dal proprietario |
contratti per la produzione dei beni o l'esecuzione di servizi | L'appalto è il contratto principe per la produzione dei beni. Trasporto e deposito sono contratti che realizzano la prestazione di servizi |
contratti per il compimento o per la promozione di affari | Mandato, commissione, spedizione, mediazione, agenzia sono contratti che hanno per oggetto il compimento o la promozione di affari |
contratti di prestito | Comodato (di beni determinati) e mutuo (di danaro o beni fungibili) sono contratti di prestito, attraverso i quali un soggetto permette l'utilizzo di un bene (o di danaro) ad un altro soggetto |
contratti per la soluzione di controversie o nelle liti | Transazione, sequestro convenzionale, cessione dei beni ai creditori sono contratti diretti alla soluzione di controversie (transazione) o a regolare determinati aspetti di una lite (compromesso) |
contratti di banca | I contratti di banca (deposito bancario, apertura di credito), hanno in comune l'elemento soggettivo: essi sono stipulati da istituti di credito, nell'ambito della loro attività istituzionale |
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3.
I CONTRATTI ATIPICI
contratti di borsa | I contratti di borsa (riporto, vendita a termine) hanno in comune l'elemento del luogo nel quale sono stipulati: in borsa, appunto |
contratti di assicurazione e di rendita | I contratti di assicurazione o di rendita (rendita perpetua, rendita vitalizia) sono contratti aleatori, stipulati di regola da enti (imprese di assicurazione) che hanno disciplina particolare |
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I CONTRATTI ATIPICI
• I contratti atipici sono, per definizione, infiniti.
• Le parti sono libere, nell'ambito della loro autonomia, di creare qualsiasi modello contrattuale idoneo a regolare in modo soddisfacente l'assetto dei loro interessi, salvi, ovviamente, i limiti e le cautele di legge.
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I CONTRATTI TIPICI
vendita
(Capo I; xxx.xx 1470-1547)
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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I CONTRATTI TIPICI
locazione
(Capo VI; xxx.xx 1571-1654)
La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
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I CONTRATTI TIPICI
affitto
(art. 1615-1654)
L'affitto è una locazione avente per oggetto il godimento di una cosa produttiva
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I CONTRATTI TIPICI
appalto
(Capo VII; xxx.xx 1655-1677)
L'appalto è il contratto con il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio a favore dell'altra (detta committente) verso il corrispettivo in danaro
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I CONTRATTI TIPICI
(Capo X; xxx.xx 1742-1753)
Con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una retribuzione (detta provvigione)
agenzia
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COMPRAVENDITA II |
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DEI SINGOLI CONTRATTI COMPRAVENDITA |
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1. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti COMPRAVENDITA (art. 1470 e seguenti) |
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STRUTTURA Della Vendita Sez. I – Disposizioni generali – Par. 1 Delle obbligazioni del venditore – Par. 2 Delle obbligazioni del compratore – Par. 3 Del riscatto convenzionale Sezione II - Della vendita di cose mobili – Par. 1 Disposizioni generali – Par. 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione – Par. 3 Della vendita con riserva della proprietà – Par. 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti – Par. 5 Della vendita a termine di titoli di credito Sezione III Della vendita di cose immobili Sezione IV Della vendita di eredità |
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I SINGOLI CONTRATTI
la compravendita
• LA COMPRAVENDITA (art. 1470-1547).
– 1. La compravendita come contratto ad effetti reali.
– 2. La vendita obbligatoria.
– 3. Le obbligazioni del compratore e del venditore (art. 1476-1499).
– 4. I vizi della cosa ed i rimedi (art. 1490-1497).
• TIPI DI VENDITA.
– 1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509).
– 2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519).
– 3. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520-1522).
– 4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su campione (art. 1522) e vendita su tipo di campione.
– 5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526).
– 6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541).
– Vendita su documenti (art. 1527-1530).
– 8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531-1536) e vendita di eredità (art. 1542-1547).
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I SINGOLI CONTRATTI
compravendita
LA COMPRAVENDITA (art. 1470- 1547).
– La compravendita come contratto ad effetti reali.
– La vendita obbligatoria.
– Le obbligazioni del compratore e del venditore (art. 1476-1499).
– I vizi della cosa ed i rimedi (art. 1490-1497).
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I SINGOLI CONTRATTI
compravendita – tipi di vendita
• TIPI DI VENDITA.
– 1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509).
– 2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519).
– 3. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520-1522).
– 4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su campione (art.
1522) e vendita su tipo di campione.
– 5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526).
– 6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541).
– 7. Vendita su documenti (art. 1527-1530).
– 8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531-1536) e vendita di eredità (art. 1542-1547).
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I CONTRATTI TIPICI
vendita
(Capo I; xxx.xx 1470-1547)
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
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Art. 1471. Nozione.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
consensuale | a) è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita la traditio della cosa (come nel diritto romano o in quello tedesco) |
oneroso | b) è a titolo oneroso in quanto presuppone il corrispettivo di un prezzo: il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto a titolo gratuito (e cioè senza il corrispettivo di un prezzo) sarebbe una donazione. Se effettuato verso il trasferimento della proprietà di una cosa diversa sarebbe una permuta |
a prestazioni corrispettive | c) è a prestazioni corrispettive, in quanto la prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo |
ad effetti reali | d) è ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto traslativo. Eccezionalmente, come vedremo, e in alcune ipotesi, può avere effetti obbligatori: si tratta delle ipotesi della vendita di cosa altrui, della vendita di cosa futura, della vendita di cose determinate solo nel genere, della vendita alternativa e della vendita a rate con riserva di proprietà. |
e) è, di solito, ad esecuzione istantanea, nel senso che le prestazioni sono eseguite contestualmente | |
a forma libera | e) è a forma libera, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (per esempio, la compravendita di immobili) |
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La compravendita è il contratto principe, attraverso il quale avviene la circolazione della ricchezza.
Di tutti i contratti nominati la vendita è quello che, intuitivamente, ha la maggiore diffusione, maggiore tradizione storica e giuridica. Modellato dal diritto romano, il contratto di compravendita, pur con lievi differenze di regolazione, è noto a tutti gli ordinamenti giuridici. In ragione della sua funzione economica e sociale, è il contratto principe del commercio internazionale.
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La vendita è un contratto ad effetti reali.
Il consenso delle parti, legittimamente scambiato, produce l'effetto traslativo.
In altre parole, la proprietà è trasferita per il solo effetto del consenso (emptio consensu peragitur: la vendita avviene con il consenso), senza bisogno di ulteriori atti formali, o della consegna della cosa (o del diritto) compravenduto. Non così nel diritto romano classico, ove la emptio non era sufficiente per produrre l’effetto traslativo, secondo il noto principio che traditionibus vel usucapionibus, non nudis pactis, iura transferuntur (i diritti si trasferiscono con la consegna o per usucapione, non con il mero consenso).
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Vi sono ipotesi nelle quali l'effetto traslativo non consegue automaticamente al consenso (se si vuole, delle "eccezioni" a questo principio) perché la cosa, per esempio, non è ancora venuta ad esistenza, o perché il venditore non è ancora divenuto "proprietario" della cosa stessa. In queste, o in altre ipotesi, si parla di "vendita obbligatoria". Vendite, cioè, dove il venditore, visto che l'effetto reale non ha potuto verificarsi, ha "l'obbligazione" di trasferire successivamente al consenso la proprietà. In altre parole, ipotesi in cui l'effetto traslativo non è contestuale al consenso.
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2. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti VENDITA OBBLIGATORIA In alcuni casi, allo scambio dei consensi non consegue l’effetto traslativo (art. 1470 e seguenti) |
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Sono considerate ipotesi di vendita obbligatoria
• la vendita di cose determinate solo nel genere;
• la vendita di cosa futura;
• la vendita di cosa altrui;
• la vendita a rate con riserva di proprietà;
• la vendita sottoposta a condizione sospensiva.
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Xxxxxxx di cose Nei contratti che hanno per determinate solo nel oggetto il trasferimento di genere (1378). cose individuate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione. Solo l’individuazione separa materialmente le cose compravendute o trasferite dalla massa di genere (i singoli sacchi di grano vengono accatastati in un punto del magazzino; le bottiglie di vino poste nelle casse; il petrolio travasato nell’autobotte). |
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Xxxxxxx di cosa Nella vendita che ha per futura (1472). oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. |
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Art. 1472. Vendita di cose future. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. |
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Se la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla. Se però le parti vollero concludere un contratto aleatorio, la vendita resta valida, e il compratore è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa non viene ad esistenza. Si distingue, così, secondo la tradizione, tra emptio rei speratae e emptio spei. |
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emptio rei speratae vendita di cosa sperata (vendita di cosa futura) emptio spei vendita di una speranza (contratto aleatorio) |
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Xxxxxxx di cosa Con la vendita di cosa altrui (1478). xxxxxx, il venditore non vende una cosa che non è sua, ma si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e ritrasmetterla al compratore. |
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Art. 1478. Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. |
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Xxxxxxx a rate con Nella vendita a rate con riserva di proprietà riserva di proprietà, (1523). l’effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata |
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Xxxxxxx sottoposta a Nella vendita sottoposta condizione a condizione sospensiva sospensiva. gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto come condizione |
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3. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476-1497) |
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Art. 1476. Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. |
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Obbligazioni delle parti. Obbligazioni del compratore (art.
1498)
Si è detto che la compravendita è un contratto ad effetti reali in quanto il consenso produce l'effetto traslativo. Questo non significa che dalla compravendita non sorgano, oltre all'effetto reale, obbligazioni a carico delle parti: il venditore ed il compratore.
Ai sensi dell'art. 1498 unica obbligazione del compratore è pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto.
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La compravendita, oltre all'effetto reale, fa sorgere obbligazioni a carico del venditore e del compratore. Il compratore deve pagare il prezzo. Il venditore deve consegnare la cosa al compratore, fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto, garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa |
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Obbligazioni del venditore (art. 1476)
• consegnare la cosa al compratore
• fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto
• garantire il compratore dall'evizione
• garantire il compratore dai vizi della cosa.
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
► Consegna della cosa (art. 1477).
Prima obbligazione del venditore è consegnare la cosa. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Essa, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
► Garanzia dall'evizione (art. 1483 e ss.). Il venditore deve garantire il compratore dall'evizione. Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell'azione del terzo. In altre parole, l’evizione è il fatto dannoso che consegue alla rivendica del terzo.
L'evizione può essere totale o parziale (art. 1483-1484).
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto al risarcimento del danno.
Il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell'interesse contrattuale negativo, consistente nel rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore, tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell'usura frattanto subita dalla cosa (così Cass., 27 gennaio 1998, n. 792).
Se l'evizione è parziale, si osservano le disposizioni dell'art. 1480. Ciò significa che il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l'evizione. Altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
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4. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE I VIZI DELLA COSA ED I RIMEDI (art. 1490-1497) (art. 1476-1497) |
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Art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. |
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
Garanzia per i vizi della cosa venduta (art.1490 e ss.) Il venditore deve garantire il compratore dai vizi della cosa. Più specificamente, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (1490).
Xxxxx è l’imperfezione o l’anomalia materiale della cosa che la rende inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Il vizio può consistere in imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione o di formazione della cosa compravenduta
I vizi possono distinguersi in palesi e occulti. | |
vizi palesi | sono palesi i vizi riconoscibili |
vizi occulti | vizio occulto è quello non riconoscibile al momento della compravendita, e che si manifesta in un momento successivo |
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OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE (art. 1476)
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I RIMEDI: AZIONE REDIBITORIA E AZIONE ESTIMATORIA (ART. 1492)
Se la garanzia è dovuta (e quindi non opera una delle cause di esclusione della garanzia che abbiamo ricordato) e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi.
L’azione redibitoria mira alla risoluzione del contratto. L'azione estimatoria, o quanti minoris, mira alla manutenzione del contratto, sia pure condizionatamente ad una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa.
I. l'azione redibitoria | € mira alla risoluzione del contratto |
II. l'azione | € mira a conservare il |
estimatoria | contratto, attraverso una |
(quanti | riduzione del prezzo |
minoris) |
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attenzione ! ► L'azione redibitoria e l'azione estimatoria, o quanti minoris, sono incompatibili tra loro, in quanto l'una mira alla risoluzione e l'altra alla conservazione del contratto, sia pure condizionatamente ad una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa.
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Art. 1492. Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. |
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Art. 1495. Termini e condizioni per l'azione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. |
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5. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE (art. 1498-1499) |
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Art. 1498. Pagamento del prezzo [1] Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. [2] In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. [3] Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore. |
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6. Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile – Dei singoli contratti TIPI DI VENDITA (art. 1498-1499) |
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VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
(art. 1500-1509).
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi
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1. Vendita con patto di riscatto (art. 1500-1509). 2. La vendita di cose mobili (art. 1510-1519). 3. Vendita con riserva di gradimento (art. 1520- 1522). 4. Vendita a prova (art. 1520-1522), vendita su campione (art. 1522) e vendita su tipo di campione. 5. Vendita con riserva di proprietà (art. 1523-1526). 6. Vendita di cose immobili (art. 1537-1541). Vendita su documenti (art. 1527-1530). 8. Vendita a termine di titoli di credito (art. 1531- 1536) e 9. vendita di eredità (art. 1542-1547). |
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Art. 1500. Patto di riscatto
• [1] Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
• [2] Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
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LA VENDITA DI COSE MOBILI
(art. 1510-1519)
Per la vendita di cose mobili, la legge detta alcune norme particolari, che attengono, precipuamente, alle modalità e al luogo della consegna (1510), alla garanzia di buon funzionamento (1512), all'esecuzione coattiva (1515-1516), alla risoluzione di diritto (1517) e alla restituzione di cose non pagate (1519)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1510. Luogo della consegna
[1] In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
[2] Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1512. Garanzia di buon funzionamento.
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO
(art. 1520-1522)
La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento sulla cosa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
VENDITA A PROVA (art. 1520-1522), VENDITA SU CAMPIONE (1522) e VENDITA SU TIPO DI CAMPIONE
Vendita a prova (art. 1521).
La vendita a prova è un contratto condizionato, per la sua efficacia, all'esito positivo della prova diretta ad accertare che il bene compravenduto abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso cui è destinata
Xxxxxxx su campione (art. 1522).
Nella vendita su campione le parti determinano la cosa oggetto della compravendita con riferimento ad un prototipo già individuato, il campione. Il campione svolge la funzione di determinare l'oggetto del contratto in ordine alla cosa venduta, della quale fissa i requisiti. Esso permette inoltre di accertare l'esattezza dell'adempimento. Qualsiasi difformità tra il campione e la merce effettivamente venduta attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.
Vendita su tipo di campione (art. 1522, 2° comma).
Mentre nella vendita su campione qualsiasi difformità, anche la più piccola, attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, non così nella vendita su tipo di campione (art. 1522, 2° comma). Nella vendita su tipo di campione, esso deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo le qualità della cosa che sarà oggetto della compravendita
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
(art. 1523 - 1526)
Nella vendita a rate l'effetto traslativo si produce con l'integrale pagamento del prezzo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1523. Passaggio della proprietà e dei rischi
[1] Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
VENDITA DI COSE IMMOBILI
(art. 1537 - 1541)
La vendita di immobili può avvenire a misura o a corpo.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1537. Vendita a misura
[1] Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
[2] Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1538. Vendita a corpo
[1] Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
[2] Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
VENDITA SU DOCUMENTI
(art. 1527 - 1530)
Nella vendita su documenti il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce
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VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO (art. 1531 - 1536) e VENDITA DI EREDITÀ (art. 1542 -
1547)
La vendita a termine di titoli di credito è un contratto di borsa.
La vendita di eredità è un contratto che ha per oggetto il trasferimento di una eredità (senza necessaria specificazione dei cespiti) verso il corrispettivo di un prezzo. Deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (art.1543).
Chi vende un'eredità non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (art.1542). Si tratta dunque, di un contratto aleatorio.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
III LOCAZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
locazione
(Capo VI; xxx.xx 1571-1654)
La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Il contratto di locazione appartiene alla categoria dei contratti di godimento dei beni (come il comodato). La locazione èuno dei “contratti madre”. La disciplina della locazione è paradigmatica per numerosi contratti, tipici ed atipici. È uno dei contratti di più antica tradizione e diffusione, dal quale, nel corso dei secoli, è nata la disciplina di “contratti derivati”, tipizzati dal legislatore. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
locatio rei ►l’odierna locazione. locatio operarum ►locazione di forza lavoro in se´ , da cui deriva storicamente la disciplina del lavoro subordinato e del contratto d’opera. locatio operis ►locazione di forza lavoro in relazione ad un risultato, da cui deriva storicamente la disciplina del contratto di appalto. |
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LOCAZIONE NOZIONE E CARATTERISTICHE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1571. Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Il contratto di locazione è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata, non solenne. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||||
consensuale | è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti, e non necessita la traditio della cosa | |||
ad effetti obbligatori | è ad effetti obbligatori perché fa sorgere in capo alle parti obbligazioni. Il locatore ha l'obbligazione, tra l'altro, di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione. Il conduttore deve, tra l'altro, corrispondere al locatore il corrispettivo pattuito | |||
oneroso | è a titolo oneroso in quanto l'obbligazione di far godere della cosa trova riscontro nella corresponsione di un determinato corrispettivo. Il godimento della cosa a titolo gratuito (e cioè senza corrispettivo) sarebbe un comodato | |||
a prestazioni corrispettive | è a prestazioni corrispettive. L'obbligazione di far godere la cosa trova riscontro nella controprestazione di pagare il corrispettivo | |||
di durata | è di durata, perché il godimento della cosa deve essere concesso “per un dato tempo” | |||
non solenne | è un negozio non solenne in quanto è a forma libera. Si noti però che la forma scritta è richiesta ad substantiam (atto pubblico, scrittura privata) nel caso in cui l'oggetto consista in un bene immobile locato per una durata superiore ai nove anni |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
LOCAZIONE OBBLICAZIONI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Obbligazioni del locatore (1575). Il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in istato da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1575. Obbligazioni principali del locatore. Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Obbligazioni del conduttore (1587). Il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e dare il corrispettivo nei termini convenuti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1587. Obbligazioni principali del conduttore. Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1590. Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1594. Sublocazione o cessione della locazione. Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli , ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Vendita della cosa locata (emptio non tollit locatum) (1599) La regola emptio non tollit locatum (l’acquisto non elimina la locazione) (1599) stabilisce che il trasferimento a titolo particolare della cosa locata determina la cessione legale del contratto con la continuazione dell’originario rapporto e l’assunzione da parte dell’acquirente della stessa posizione del locatore. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa locata. l contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
affitto
(art. 1615-1654)
L'affitto è una locazione avente per oggetto il godimento di una cosa produttiva
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1615. Gestione e godimento della cosa produttiva. Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione . A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Obblighi dell’affittuario.
L’affittuario deve curare la gestione della cosa produttiva in conformità alla destinazione economica della cosa e all’interesse della produzione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Affitto d’azienda.
L’affitto di azienda è regolato, per rinvio operato dall’art. 2562, dall’art. 2561, che disciplina l’usufrutto di azienda. Ai sensi di tale norma, l’affittuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
appalto
(Capo VII; xxx.xx 1655-1677)
L'appalto è il contratto con il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio a favore dell'altra (detta committente) verso il corrispettivo in danaro
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
IV APPALTO |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
L’appalto è il contratto con il quale vengono oggi eseguiti grandi lavori. Appaltatore è un imprenditore (società; persona fisica) che organizza i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera e la gestisce a proprio rischio.
Committente è chiunque affida ad altri la realizzazione dell’opera (o del servizio) che non può o non vuole realizzare direttamente.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
APPALTO NOZIONE E CARATTERISTICHE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Nozione (1655) e caratteristiche. L’appalto è il contratto con il quale una parte (detta appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a favore dell’altra (detta committente) verso il corrispettivo in danaro.
Il contratto di appalto è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1655. Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I SOGGETTI
il committente, detto anche datore o concedente dell'opera, è colui che commette ad altri il compimento di un'opera o di un servizio, assumendo l'obbligo del pagamento di un corrispettivo in danaro
l'appaltatore, secondo la definizione di appalto contenuta nell'art. 1655, deve assumere il compimento dell'opera o del servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”
consensuale | è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti |
essenzialmente oneroso | è essenzialmente oneroso in quanto presuppone il corrispettivo in danaro |
a prestazioni corrispettive | è a prestazioni corrispettive. La prestazione di compiere un'opera o un servizio trova riscontro nella controprestazione di corrispondere un corrispettivo in danaro |
ad effetti obbligatori | è ad effetti obbligatori, in quanto fa sorgere d'un lato l'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (obbligazione di risultato) e dall'altro di corrispondere il corrispettivo in danaro |
di durata | è un contratto di durata. Il compimento dell'opera o del servizio richiede, di regola, un tempo apprezzabile |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il corrispettivo nell’appalto.
L’appalto è un contratto essenzialmente oneroso.
Lo si desume dalla nozione di appalto fornita dall’art. 1655 che dispone che il compimento dell’opera o del servizio deve essere assunto “verso un corrispettivo in danaro”. Si noti che il diritto dell’appaltatore al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell’esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori (così Cass., 14 ottobre 1998, n. 10141).
Assumendo l’appaltatore i costi finanziari dell’esecuzione dell’opera, nei contratti di appalto per l’esecuzione di opere di un certo rilievo, si prevedono pagamenti collegati allo di avanzamento dei lavori (SAL Stato avanzamento lavori).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
APPALTO IL CORRISPETTIVO |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il corrispettivo nell’appalto.
Il corrispettivo può esser commisurato in vario modo e, a seconda del modo di determinazione, l’appalto può distinguersi in appalto a misura o in appalto a corpo. Si ha appalto a misura quando il prezzo è stabilito per ogni unità di misura in cui si compone l'opera
L'appalto è a corpo o a forfait quando il prezzo è fissato al momento della stipulazione del contratto in una somma globale per l'intera opera
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
APPALTO LA REVISIONE DEL PREZZO |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
La revisione prezzo: l’appalto come contratto a struttura elastica.
L’appalto è un contratto di durata che presuppone il decorso di un certo periodo di tempo fra conclusione del contratto ed adempimento.
In questo arco temporale l’originario rapporto di valore tra le due prestazioni può modificarsi.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1664. Onerosità o difficoltà dell'esecuzione. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Le varianti.
In corso d’opera, può sorgere la necessità di effettuare varianti al progetto.
Si distinguono:
varianti concordate tra appaltatore e committente ► la variante concordata è la variante richiesta dall'appaltatore, e approvata dal committente (1659). varianti necessarie ► le varianti necessarie sono quelle imposte dall'esecuzione a regola d'arte dell'opera. varianti ordinate dal committente ► la variante ordinata è quella richiesta dal committente.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
APPALTO LE VARIANTI |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1659. Variazioni concordate del progetto. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1660. Variazioni necessarie del progetto. Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo . Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1661. Variazioni ordinate dal committente. Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
V AGENZIA |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
Con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una retribuzione (detta provvigione)
(Capo X; xxx.xx 1742-1753)
agenzia
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
IL CONTRATTO DI AGENZIA
• E’ un contratto commerciale (xxx.xx 1742-1753)
• E’ un contratto di distribuzione
• E’ strumento del commercio internazionale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Nozione e caratteristiche.
Il contratto di agenzia è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1742. Nozione. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Parti nel contratto
STRUTTURA TRIANGOLARE DEL RAPPORTO DI AGENZIA
AGENTE
PREPONENTE
TERZO (cliente)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1743. Diritto di esclusiva. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI AGENZIA ➢L’agenzia come istituto giuridico è strettamente collegata al sorgere della produzione di massa. ➢Nasce e si impone nel momento in cui il mercato si allarga e l’impresa cerca nuovi sbocchi e canali commerciali. ➢Da un punto di vista della struttura, l’agenzia costituisce il ponte tra la distribuzione diretta e la costituzione nella zona di una stabile organizzazione |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
AGENZIA ORIGINI STORICHE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Origini storiche In Italia gli agenti del commercio si diffondono all’inizio del secolo affiancandosi ai commessi viaggiatori e ai rappresentanti di commercio. Agenti e rappresentati di commercio si uniscono in una federazione nel 1905 e tengono nel 1908 un Congresso nazionale a Roma, dove elaborano un progetto di legge diretto alla regolazione del contratto di agenzia nell’ambito del Codice di commercio. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Origini storiche 12 ottobre 1931 – Accordo economico collettivo con efficacia erga omnes fra le imprese e gli agenti di assicurazione, in G.U. 31 ottobre 1931 n. 521 25 maggio 1935 – Accordo economico collettivo stipulato fra la Confederazione dei commercianti e la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, in G.U. 12 luglio 1935 n. 161. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Origini storiche Codice civile del 1942 L’Accordo economico collettivo stipulato il 25 maggio 1935 costituisce nelle sue linee essenziali la base di regolazione del contratto di agenzia contenuto nel Codice civile unitario del 1939-1942 |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
AGENZIA FONTI |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Le fonti Il Codice civile (xxx.xx 1742-1753) Codice della navigazione (art. 290) per il raccomandatario marittimo Leggi speciali Accordi economici collettivi Norme comunitarie |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxxx (schema cronologico) 1 D.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842: "Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali" D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145: "Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali". L. 12 marzo 1968 n.316: "Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio". D.M. 12 aprile 1969: "Norme di attuazione della legge 12 marzo 1968 n.316". |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxxx (schema cronologico) 2 L. 28 luglio 1971 n.559: "Modifica dell'articolo 5, lett. d) L. 12 marzo 1968 n.316 D.P.R. 4 agosto 1971, n.756: "Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio". L. 15 ottobre 1971 n.911: "Modificazione dell'art. 1571 del codice civile che disciplina al corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia". L. 2 febbraio 1973, n.12, e successive modifiche: "Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio". |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxxx (schema cronologico) 3 D.M. 20 febbraio 1974: "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n.12 concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo e favore degli agenti e rappresentanti di commercio". L. 3 maggio 1985 n.204: "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio". D.M. 21 agosto 1985: "Norme di attuazione della L. 3 maggio 1985 n.204, concernente la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio". L. 11 dicembre 1985, n. 767, con ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxxx (schema cronologico) 4 L. 15 maggio 1986 n.190: "Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985 n.204, concernente la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio". DLT 10 settembre 1991, n. 303; con attuazione della direttiva 86/653 CEE, sul coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
AGENZIA CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI AGENZIA |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI AGENZIA IL CONTRATTO DI AGENZIA È UN CONTRATTO CONSENSUALE ONEROSO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE AD EFFETTI OBBLIGATORI DI DURATA CON FORMA AD PROBATIONEM |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
ELEMENTI CARATTERISTICI DEL CONTRATTO DI AGENZIA 1. IL CONFERIMENTO DI UNA PARTE, E L’ASSUNZIONE DALL’ALTRA DI UN INCARICO STABILE 2. L’ESECUZIONE DELL’INCARICO NELLE FORME DI ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 3. LA PROMOZIONE DELLA CONCLUSIONE DI CONTRATTI COME OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 4. IL COMPENSO |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
FORMA DEL CONTRATTO DI AGENZIA Il contratto di agenzia richiede la forma ad probationem. Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto. |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1742 - Nozione COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE ASSUME STABILMENTE L’INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL’ALTRA, VERSO RETRIBUZIONE, LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI IN UNA ZONA DETERMINATA. IL CONTRATTO DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO. CIASCUNA PARTE HA DIRITTO DI OTTENERE DALL’ALTRA UN DOCUMENTO DALLA STESSA SOTTOSCRITTO CHE RIPRODUCA IL CONTENUTO DEL CONTRATTO E DELLE CLAUSOLE AGGIUNTIVE. TALE DIRITTO È IRRINUNCIABILE. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
AGENZIA |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
LE OBBLIGAZIONI DELL’AGENTE L'agente deve: promuovere la conclusione di contratti, nell'interesse del preponente, attraverso lo svolgimento di una attività organizzata e autonoma adempire l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, fornire al preponente ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1746. – Obblighi dell’agente Xxxx’esercizio dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve, adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnategli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto contrario. |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1746. – Obblighi dell’agente Xxxx deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1746. – Obblighi dell’agente E’ però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo. |
Proff.. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1747. – Impedimento dell’agente. L’AGENTE CHE NON È IN GRADO DI ESEGUIRE L’INCARICO AFFIDATOGLI DEVE DARE IMMEDIATO AVVISO AL PREPONENTE. IN MANCANZA È OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
LE ISTRUZIONI DEL PREPONENTE E LE INFORMAZIONI DELL’AGENTE Obbligo di informazione dell’agente Informazioni sulle condizioni del mercato Informazioni sul singolo affare |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
STAR DEL CREDERE Nuovo testo dell’art. 1746 ultimo comma, come modificato nel 1999 (l. 526) “E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo”. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
I DIRITTI DELL’AGENTE Ricevere la provvigione La provvigione può essere: – Proporzionale al valore del contratto – A somma fissa |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxx garantito Consiste in una somma forfetariamente predeterminata cui l’agente ha diritto indipendentemente dal volume di affari procurati |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1748.- Diritti dell’agente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1748.- Diritti dell’agente
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta: in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1748.- Diritti dell’agente
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1748.- Diritti dell’agente
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1748.- Diritti dell’agente
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1744 – Riscossioni
L’AGENTE NON HA FACOLTA DI RISCUOTERE I CREDITI DEL PREPONENTE. SE QUESTA FACOLTÀ GLI È STATA ATTRIBUITA, EGLI NON PUÒ CONCEDERE SCONTI O DILAZIONI SENZA SPECIALE AUTORIZZAZIONE.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
LA RAPPRESENTANZA DELL’AGENTE
• Agente con • Agente senza
rappresentanza: rappresentanza:
L’agente può concludere • E’ la regola. L’agente deve contratti in nome e per conto “promuovere” la stipulazione del preponente. Questo di contratti, che saranno poi potere deve essere stipulati direttamente dal espressamente attribuito dal preponente. Anche se non preponente, secondo le ha la rappresentanza (e cioè norme generali sulla il potere di concludere
rappresentanza. contratti), l’agente ha però sempre la c.d. “rappresentanza commerciale”.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
AGENZIA RAPPRESENTANZA DELL’AGENTE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Rappresentanza “commerciale” dell’agente
• Il terzo può validamente fare all’agente dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto
• Il terzo può validamente presentare all’agente i reclami relativi all’inadempienze contrattuali
• L’agente ha la facoltà di richiedere, nell’interesse del preponente, provvedimenti cautelari; e in generale, può promuovere atti di natura conservativa
• L’agente ha la facoltà di presentare, nell’interesse del preponente, reclami.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Ar.t. 1745. – Rappresentanza dell’agente
LE DICHIARAZIONI CHE RIGUARDANO L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO PER IL TRAMITE DELL’AGENTE E I RECLAMI RELATIVI ALLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI SONO VALIDAMENTE FATTI ALL’AGENTE.
L’AGENTE PUÒ CHIEDERE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI NELL’INTERESSE DEL PREPONENTE E PRESENTARE I RECLAMI CHE SONO NECESSARI PER LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI A QUEST’ULTIMO.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1752.- Agente con rappresentanza
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO SI APPLICANO ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI ALL’AGENTE È CONFERITA DAL PREPONENTE LA RAPPRESENTANZA PER LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
LA COSIDDETTA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE E LA CLAUSOLA “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”
La clausola serve a ricordare al terzo contraente il particolare meccanismo di formazione del contratto:
l’agente è sfornito del potere di concludere il contratto, che sarà invece concluso dal preponente.