In questo dì
“S C H E M A D I C O N T R A T T O”
In questo dì
del mese di
in Prato (PO), presso la sede della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prato, tra le parti:
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (codice fiscale n. 92024980481) rappresentata da domiciliat per la carica presso la sede di Via Valentini n. 14 – 59100 Prato (in seguito “l’Amministrazione“)
E
con sede in Via n.
C.F.
P.I.
rappresentata da
nat a il in
qualità di domiciliato per la carica presso la sede legale (in seguito “il Professionista”)
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e le funzioni di coordinatore della sicurezza durante la progettazione e la esecuzione nonché i servizi accessori, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i. e degli artt. da 15 a 45 del
D.P.R. 554/1999 così come modificati dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., inerenti la ristrutturazione di un ex opificio industriale, ubicato a Prato in via del Romito nn. 71/73 angolo via Baldanzi e via Pelagatti, destinato a sede della Camera di Commercio di Prato, e la sistemazione delle aree esterne;
- l’importo complessivo presunto dei lavori oggetto di progettazione è di € 8.700.000,00 oltre IVA;
- sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara;
- con determinazione n. del . . il Segretario Generale ha approvato l’aggiudicazione in favore del Professionista, sulla base delle offerte tecnico ed economica da questi presentata;
- [se del caso] il Professionista ha costituito con atto del apposito Raggruppamento temporaneo nel quale è indicato che il è autorizzato a stipulare il presente atto in nome e per conto di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;
Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Oggetto e svolgimento dell’incarico
1. L’Amministrazione, con le modalità di cui al presente contratto, conferisce al Professionista – che accetta senza riserva alcuna - l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, la direzione dei lavori e le funzioni di coordinatore della sicurezza durante la progettazione e la esecuzione nonché i servizi accessori per la ristrutturazione di un ex opificio industriale, ubicato a Prato in via del Romito nn. 71/73 angolo via Baldanzi e via Pelagatti, destinato a sede della Camera di Commercio di Prato, e la sistemazione delle aree esterne.
2. L’offerta tecnico-metodologica prodotta in sede di gara - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti stesse .
3. L’importo complessivo stimato dei lavori relativi all’intervento di ristrutturazione della nuova sede camerale e di sistemazione delle aree esterne, cui si riferiscono i servizi da affidare è pari a € 8.700.000,00 IVA esclusa, importo che viene a costituire un limite di spesa invalicabile, entro il quale il Professionista dovrà redigere il progetto e sul quale è determinato l’onorario.
4. In ogni caso lo svolgimento dell'incarico dovrà essere eseguito in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento, nonché in conformità agli indirizzi contenuti nel Documento Preliminare alla Progettazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto , e che il Professionista, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare.
5. Le prestazioni del Professionista sono le seguenti:
a. Progetto Preliminare redatto in base ai disposti del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 s.m.i. artt. 18-24;
b. Progetto Definitivo redatto in base ai disposti del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 s.m.i. artt. 25-34;
c. Progetto Esecutivo redatto in base ai disposti del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 s.m.i. artt. 35-45;
d. Piano della Sicurezza e di Coordinamento e fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, in base a quanto disposto dal D. Lgs. 494/96
s.m.i. sulla base del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, nonché le eventuali integrazioni e modifiche del piano della sicurezza e di coordinamento e fascicolo;
e. Direzione dei lavori nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, effettuata in base ai disposti di cui al D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione
D.P.R. 554/1999 s.m.i. ed in conformità al D. Lgs. 494/96 s.m.i..
Si stabilisce sin d’ora che le prestazioni relative alla direzione lavori e connesse attività sono opzionali e, pertanto, l’Amministrazione ha facoltà di non richiedere l’effettuazione di alcune di tali prestazioni, ancorché già affidate, senza che il Professionista possa far valere alcun diritto in merito ad esse. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione analogamente anche i differenti livelli di progettazione potranno non essere affidati senza che il Professionista possa far valere alcun diritto in merito ad essi.
6. Il Progetto Preliminare, contenente gli elaborati da concordare con il Responsabile del Procedimento, dovrà essere consegnato entro 30 giorni solari consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto e sarà sottoposto all'esame della struttura dell’Amministrazione: il Professionista si impegna fino da ora ad introdurvi tutte le variazioni che dalla stessa struttura saranno richieste secondo quanto più avanti previsto.
Il Progetto Preliminare dovrà stabilire i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel Documento Preliminare alla Progettazione.
L’Amministrazione si riserva di dar corso alla progettazione definitiva, a sua discrezione, e senza che ciò costituisca aggravio di spesa rispetto agli onorari da corrispondere.
Il Progetto Definitivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione a procedere da parte dell’Amministrazione. Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel Progetto Preliminare, e dovrà contenere tutto quanto necessario per l’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni da parte degli Enti all’uopo competenti ai sensi di legge.
Il Progetto Definitivo dovrà essere composto degli elaborati grafici, contrattuali e amministrativi individuati e comunicati dal Responsabile del Procedimento; il Professionista si impegna fin da ora ad introdurre nel progetto tutte le modifiche o varianti che saranno richieste dagli enti competenti per ottenerne l'approvazione e/o i pareri favorevoli, autorizzazioni, nulla osta, concessioni.
L’affidamento della Progettazione Esecutiva è subordinata al rilascio di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni necessari da parte degli enti competenti e, comunque, l’Amministrazione si riserva di dar corso alla progettazione esecutiva, a sua discrezione, e senza che ciò costituisca aggravio di spesa rispetto agli onorari da corrispondere.
Il Progetto Esecutivo e il piano di coordinamento e sicurezza dovranno essere consegnati nel termine di 60 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione a procedere da parte dell’Amministrazione.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato, oltre che da tutti gli elaborati prescritti dalle normative, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità di cui all’art. 45 DPR 554/1999 s.m.i. e dovrà consentire di svolgere compiutamente la successiva gara di appalto per l'esecuzione delle opere.
Ove, infine, l’Amministrazione proceda, a suo insindacabile giudizio, con l'esecuzione delle opere, il Professionista dovrà assumerne la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione costituendo l'ufficio di direzione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dall'offerta tecnico - economica presentata.
7. Le funzioni di coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e quello di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno esplicarsi con la produzione dei documenti / elaborati prevista dal D. Lgs. 494/96 s.m.i..
8. Si intendono comprese nelle succitate prestazioni, e quindi compensate con gli importi stabiliti all’art. 7, le seguenti attività:
a. studio di impatto ambientale;
b. rilievi plano altimetrici e restituzione grafica;
c. indagini e relazione geologica;
d. misura e contabilità dei lavori, oltre alla loro liquidazione;
e. verifiche sulle strutture;
f. quant’altro necessario e previsto dalle succitate norme in materia di progettazione e attuazione di opere pubbliche.
ART. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico e obblighi delle parti
1. Le prestazioni richieste nel presente contratto, in rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali.
2. Al Professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente.
3. Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, se non nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 91 comma 3 e 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e nei limiti di quanto indicato dal Professionista in sede di gara, ferma restando, anche in questo caso la responsabilità del Professionista e l’obbligo di acquisire preliminarmente l’autorizzazione dell’Amministrazione.
4. Il Professionista nell’espletamento dell’incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della legge 2 marzo 1949, n.143 nonché della deontologia professionale. E’ altresì obbligato all’osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento della consegna del progetto.
5. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.
6. Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
7. L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del Procedimento che si riserva in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare.
8. Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano in contrasto con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale.
In particolare il Professionista deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
9. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
a. a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
b. a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
c. a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
d. ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, e le prescritte autorizzazioni e concessioni. E’ pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo:
1) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
2) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione;
e. a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge.
10. L'Amministrazione si impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del progetto. Il Professionista provvederà a proprie spese all’estrazione delle copie a lui necessarie.
11. L'Amministrazione si impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile del Procedimento.
12. Il Professionista ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione, per tutta la durata dell’appalto, il “gruppo di lavoro” presentato in sede di offerta e così composto:
capo progetto e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche impianti meccanici e idro-termo-sanitari impianti elettrici e dell’illuminotecnica e di trasmissione dati
strutture
progettazione di interni tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 494/96 s.m.i. geologo consulente giuridico Qualsiasi modifica del predetto “gruppo di lavoro” dovrà avvenire nel rispetto della normativa sui lavori pubblici ed essere previamente concordata e approvata dall’Amministrazione e formalizzata per iscritto.
13. Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 6 copie cartacee firmate in originale, del Progetto Preliminare, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni comunque denominate.
14. Il Professionista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare all’Amministrazione una copia in formato digitale su supporto CD ROM dei Progetti Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, completi di ogni elaborato; gli elaborati alfanumerici dovranno essere in formato doc per microsoft word 2000 o compatibili, mentre gli elaborati grafici dovranno essere in formato dwg ovvero secondo le specifiche CAD adottate dall’Amministrazione. Inoltre ogni elaborato dovrà essere prodotto in formato PDF.
ART. 3 - Responsabilità del Professionista
1. Il Professionista è responsabile della perfetta rispondenza del progetto al Documento Preliminare alla Progettazione nonché alle disposizioni di cui alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento.
Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola d’arte.
E’ responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l’esecuzione dell’attività conseguente all’incarico.
2. Le disposizioni normative, di cui al D. Lgs. 163/2006 s.m.i. in materia di attività di progettazione, di responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.
3. Il Professionista dovrà essere munito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., di una polizza di responsabilità civile professionale, con un massimale pari a € 1.740.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di progettazione, con decorrenza dalla data di approvazione della progettazione esecutiva e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del Decreto, resesi necessarie in corso di esecuzione.
ART. 4 – Obblighi relativi all’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Servizi Lavori e Forniture
1. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a Servizi Lavori e Forniture ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006.
2. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
3. Qualora l’Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall’art.7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.
ART. 5 - Modalità di consegna e penalità
1. Nel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al Professionista, oltre le scadenze temporali indicate all’art. 1, si applicherà una penale pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale relativo alla corrispondente fase progettuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente sul saldo del compenso spettante.
2. Le penali non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; il superamento di detto importo viene ritenuto grave inadempienza e può provocare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto come previsto al successivo art. 12 oltre al
risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.
3. Per motivi validi e giustificati l’Amministrazione potrà concedere proroghe su motivata richiesta presentata dal Professionista prima della scadenza dei termini di consegna.
4. Nel caso di richiesta di integrazioni o varianti da parte degli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni l’Amministrazione stabilirà di volta in volta i termini aggiuntivi per la consegna di tali integrazioni (se le integrazioni e le modifiche si rendono necessarie per inadempienza o imperizie del Professionista non sarà affidato alcun termine aggiuntivo).
5. Nessuna variazione progettuale può essere addotta dal Professionista a giustificazione del ritardo ancorché ordinata o pretesa come ordinata dal Responsabile del Procedimento o dall’Amministrazione, se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento medesimo; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi ritardo è a carico del Professionista.
ART. 6 – Verifica degli elaborati progettuali
1. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 554/99, alla verifica del Progetto Preliminare e controllerà e validerà, ai sensi dell’art. 112 D. Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 47 del
D.P.R. 554/99, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente ed al Documento Preliminare alla Progettazione .
2. La validazione potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici dell’Amministrazione affidataria.
3. Gli organismi deputati alla validazione, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.
4. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/3 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente art. 1 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 5 oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.
5. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo, la progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà ai sensi del successivo art. 12 e al Professionista non sarà dovuto alcun compenso.
ART. 7 - Determinazione del corrispettivo
1. I compensi per l’attività di Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori nonché per l’attività di Coordinamento Sicurezza ex D. Lgs. 494/96 s.m.i. in fase di progettazione e di esecuzione sono determinati sulla base delle tariffe professionali desumibili dalla Legge 143/49 e dal D.M. 4.4.2001 applicando alle stesse il ribasso offerto in sede di gara.
2. Il corrispettivo spettante al Professionista per l’espletamento dell’incarico, comprensivo del rimborso spese, è così determinato:
a. Progettazione Preliminare comprensiva delle spese € ;
b. Progettazione Definitiva comprensiva delle spese € ;
c. Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensiva delle spese € ;
d. Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, comprensiva delle spese € .
3. All’importo suddetto si aggiungono i contributi previdenziali e l’IVA dovuti ai sensi di legge.
4. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
5. Il Professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell’Amministrazione.
6. Eventuali maggiorazioni dell’onorario potranno essere concesse qualora l’Amministrazione richieda formalmente di progettare l’opera oggetto del presente incarico per un importo superiore del 10% a quello indicato all’art. 1 del presente contratto.
7. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante al Professionista qualora l’opera da lui progettata sia di importo inferiore a quello indicato come limite di spesa invalicabile all’art. 1 del presente contratto per una percentuale superiore al 10%.
8. Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.
9. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.
ART. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Ai sensi dell’art. 90 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 il Professionista ha dimostrato la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza mediante
2. Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
3. Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
ART. 9 - Pagamento del corrispettivo
1. Il pagamento del compenso professionale avverrà nel modo seguente:
a. Progetto Preliminare: 100% dell'importo previsto per il Progetto Preliminare all’approvazione da parte dell’Amministrazione;
b. Progetto Definitivo: 40% alla presentazione di tutti gli elaborati agli Enti competenti; 60% a saldo dell'intero importo previsto per tale fase alla approvazione dello stesso da parte dell’Amministrazione ed all’avvenuto rilascio del permesso di costruire.
c. Progetto Esecutivo e Piano di sicurezza e coordinamento: 40% alla presentazione di tutti gli elaborati all’Amministrazione; 60% alla validazione dello stesso da parte dell'Amministrazione.
d. Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 90% alla emissione degli stati di avanzamento; 10% a collaudo avvenuto.
2. La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avviene su presentazione di parcella o fattura.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle parcelle o delle fatture. Queste ultime, in caso di Raggruppamento temporaneo ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., se del caso distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno vistate e trasmesse all’Amministrazione dal Capogruppo nei termini di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.
ART. 10 - Modifiche
1. Il Professionista è tenuto ad introdurre - nei Progetti Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, nonché nel Piano di sicurezza e Coordinamento e nel fascicolo dell’opera ex D. Lgs. 494/96 s.m.i., anche se già elaborati e presentati - tutte le modifiche richieste per iscritto dall’Amministrazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, nonché dal mancato rispetto delle richieste formulate, a mezzo del Responsabile del Procedimento, dall’Amministrazione, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
2. Eventuali integrazioni o varianti richieste da parte degli Enti - preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni - sono comprese negli onorari spettanti al Professionista per la prestazione originaria.
3. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni dei progetti o del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo dell’opera ex D. Lgs. 494/96 s.m.i., fermo quanto previsto dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., daranno diritto all’Amministrazione di richiedere la correzione degli errori e delle omissioni commessi a spese del Professionista o, alternativamente, la risoluzione del presente contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.
4. Eventuali varianti al progetto, diverse da quelle sopraindicate, saranno concordate tra le parti e compensate ai sensi della vigente tariffa professionale nazionale di cui alla Legge 143/49 e D.M. 4.4.2001, con riduzione della tariffa stessa nella misura indicata nell’offerta economica e pari a -
. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori resta stabilito nella misura determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 4.4.2001 applicando allo stesso la riduzione predetta offerta in sede di gara.
ART. 11 - Diritto d’autore e proprietà del progetto
1. Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate obiezioni di sorta.
ART. 12 - Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa
1. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute
più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.
2. Il recesso da parte del Professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
3. Ai sensi dell’art. 1456 C.C. l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali che comporti l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali;
b) ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organismo dell’Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
c) violazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di subappalto o dell’obbligo di comunicare all’Amministrazione l’eventuale utilizzo di ausiliari per l’espletamento dell’incarico;
d) inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 2 del presente contratto;
e) salvo quanto previsto ai punti precedenti nell’ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico o dal presente contratto.
4. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 lett. a), b) e c) la risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di valersi della clausola risolutiva; nelle ipotesi previste dalle lettere d) ed e), la notifica della volontà di valersi della clausola risolutiva, deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte del Professionista.
5. Nell’ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 lett. b) al Professionista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al Professionista le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall’Amministrazione.
6. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione.
7. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall’Amministrazione al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
ART. 13 - Controversie
1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Prato.
ART. 14 - Spese di contratto
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.
2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.
ART. 15 - Normativa applicabile e volontà delle parti
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i., dal Regolamento attuativo D.P.R. 21.12.1999, n. 554, dal D. Lgs. 14.08.1996 n. 494 s.m.i., dalla Legge 2.3.1949, n. 143, dal D.M. 4.4.2001, dalla normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico, e dal Codice Civile.
2. Qualora entri in vigore, nel corso dell’esecuzione del contratto, una nuova legge comunitaria, nazionale o regionale di disciplina dei lavori pubblici e delle attività oggetto del presente contratto che imponga variazioni agli elaborati, il Professionista sin d’ora manifesta la propria disponibilità ad introdurre le necessarie modificazioni al presente contratto, concordando i conseguenti aumenti o diminuzioni del compenso.
ART. 16 - Domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:
a. l’Amministrazione presso la sede di Xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxx
b. il Professionista presso ………………………
2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all’altra parte mediante lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax
Letto, approvato e sottoscritto Prato,
Si approvano espressamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile le seguenti clausole contrattuali:
Art. 1 - Oggetto e svolgimento dell’incarico
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico e obblighi delle parti Art. 3 – Responsabilità del Professionista
Art. 5 - Modalità di consegna e penalità Art. 6 – Verifica degli elaborati progettuali Art. 7 - Determinazione del corrispettivo Art. 10 - Modifiche
Art. 12 - Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa Art. 14 – Spese di contratto