Condizioni Generali (Edizione Gennaio 2014)
Condizioni Generali (Edizione Gennaio 2014)
Condizioni Generali
1. - Definizioni
I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali hanno – salvo diversa indicazione – lo stesso significato di cui alle definizioni contenute nel/i Regolamento/i di MTS.
- “Allegati”: indica i Regolamenti, le Price List e il Modulo Privacy., In aggiunta, ove applicabile, indica anche gli Allegati di Settlement, la MTS GUI License Terms and Conditions, la Market Access Form e la Onboarding Form;
- “Allegati di Settlement”: indica, in quanto applicabili, la Clearing and Settlement Form, il power of attorney, Dichiarazione di adesione al servizio di regolamento, e la CCP User Application Form;
- “Condizioni Generali”: indica le presenti Condizioni Generali;
- “Dati di Mercato”: indica tutti i dati e le informazioni immesse dall’Operatore nel Mercato MTS ai fini delle negoziazioni e/o che si ingenerano nel Mercato MTS, sia elementari che aggregati nonché tutti i dati relativi al Mercato MTS e agli strumenti finanziari resi disponibili all’Operatore nell’ambito dell’erogazione del Servizio.
- “Documentazione di Adesione”: indica il contratto tra MTS e l’Operatore inerente alla prestazione del/i Servizio/i indicato/i nella Domanda di Adesione al Mercato MTS ed e’ composta dalla Domanda di Adesione al Mercato MTS, dalle Condizioni Generali e dagli Allegati e da eventuali altri documenti inclusi per riferimento;
- “End User”: indica un Operatore del Mercato BondVision abilitato a effettuare richieste di quotazione;
- “Mercato MTS”: indica, a seconda del caso, il Mercato Telematico all’ingrosso dei titoli di Stato ( “MTS titoli di Stato”), il Mercato all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati (“MTS Corporate”), il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato connesso via Intranet o Intranet denominato “BondVision” (il “Mercato BondVision”) e il mercato multilateral trading facility “BondVision MTF” ( ciascuno, singolarmente, il “Mercato MTS”);
- “MTS”: indica MTS S.p.A. ovvero la società titolare del Servizio a cui viene inoltrata la Domanda di Adesione al Mercato MTS
- “Operatore”: indica il soggetto ammesso alle negoziazioni nel Mercato MTS che sottoscrive con MTS la Documentazione di Adesione per la fruizione di uno o piu’ Servizi;
- “Parti”: indica l’Operatore e MTS;
- “Persone Autorizzate”: indica le persone addette alla negoziazione diretta nel Mercato MTS all’interno della struttura organizzativa dell’Operatore;
- “Regolamento/i”: indica, a seconda del caso, il Regolamento MTS Titoli di Stato, il Regolamento MTS Corporate, le Istruzioni MTS Titoli di Stato, le Istruzioni MTS Corporate, il Regolamento BondVision, il Regolamento MTF BondVision, le Istruzioni BondVision e le Istruzioni MTF BondVision che disciplinano lo svolgimento e la fruizione del/i Servizio/i richiesto/i;
- “Servizio di Regolamento” indica il servizio di compensazione e di liquidazione di strumenti finanziari;
- “Servizio di Controparte Centrale” indica il servizio di garanzia gestito da una o piu’ societa’ terze (ossia “Controparte/i Centrale/i”);
- “Sistema Telematico” o “Sistema” indica il sistema telematico di negoziazione a mezzo del quale vengono negoziati sul Mercato MTS gli strumenti finanziari;
- “Servizio/i”: indica, a seconda dei casi, uno o più servizi indicati nella Domanda di Adesione al Mercato MTS e prestati all’Operatore da MTS o da società dalla stessa incaricate per la partecipazione al Mercato MTS, volti a consentire all’Operatore la negoziazione di strumenti finanziari nel Mercato MTS, ivi inclusa, ove richiesto, la licenza
di software regolata nelle MTS GUI Licence Terms and Conditions, facenti parte degli Allegati.
2. - Xxxxxxx e conclusione del contratto
2.1 La Documentazione di Adesione, ha per oggetto la prestazione da parte di MTS, dietro corrispettivo, del/i Servizio/i richiesto/i dall’Operatore.
2.2 In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche se derivante/i da modifiche intervenute successivamente, il contenuto del/i Regolamento/i prevale su quello delle Condizioni Generali.
2.3 Le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, tempo per tempo in vigore, sono sempre conoscibili sul sito internet di MTS (xxx.xxxxxxxxxx.xxx).
2.4 Il contratto si intende concluso nel momento in cui l’Operatore riceve comunicazione scritta, da parte di MTS, dell’accettazione della Domanda di Adesione al Mercato MTS, contenente altresì l’indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito all’Operatore. Tuttavia, sin dal momento in cui l’Operatore riceve da MTS la comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta ricezione della Domanda di Adesione al Mercato MTS, con invito a completare gli Allegati di Settlement, i rapporti tra Operatore e MTS sono retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati, nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. - Obblighi e prestazioni di MTS
3.1 Il Servizio prestato da MTS all’Operatore consiste:
(a) nel consentire all’Operatore, dietro pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 12.1, di negoziare gli strumenti finanziari trattati nel Mercato MTS;
(b) nella fornitura, ai sensi delle Condizioni Generali e dei Regolamenti, dei Dati di Mercato e le informazioni relative al Mercato MTS, incluse le informazioni relative alle negoziazioni;
(c) nella gestione delle informazioni relative ai Contratti stipulati dall’Operatore nel Mercato MTS al fine, ove presente, della trasmissione ai Servizi di Regolamento e, ove del caso, ai Servizi di Controparte Centrale.
In aggiunta a quanto previsto sopra, MTS potrà altresì prestare servizi di manutenzione preventiva e correttiva, aggiornamenti software e servizi di supporto all’Operatore relativamente alle apparecchiature del Sistema Telematico situate nei locali dell’Operatore stesso, da svolgersi, previo accordo tra le Parti, durante le ore di ufficio tramite l’assistenza telefonica (helpdesk), la diagnosi remota e, ove necessario, l’assistenza tecnica presso i locali dell’Operatore.
3.2 Il Servizio viene prestato da MTS in conformità alle Condizioni Generali ad esso applicabili, ivi inclusi i relativi Allegati. Le obbligazioni di MTS costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.3 MTS effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e pone in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità del Servizio.
3.4 Qualora le prestazioni inerenti al Servizio siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, MTS – ove possibile e previa comunicazione all’Operatore, se ritenuto necessario – si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti.
3.5 L’Operatore prende atto e accetta che MTS ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra l’Operatore e MTS.
3.6 Ai fini di cui ai commi precedenti, MTS garantisce di:
a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio e che detti beni sono liberi da pretese di terzi;
b) possedere la tecnologia, l’esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio;
c) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio.
3.7 MTS limita, sospende o cessa la prestazione del Servizio nei confronti dell’Operatore nei casi previsti nelle Condizioni Generali e negli Allegati.
4. - Obblighi dell’Operatore
L’Operatore è tenuto a:
a) rispettare tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti contenute nelle Condizioni Generali e negli Allegati, inclusa qualsiasi modifica e/o aggiornamento apportati alle Condizioni Generali ed agli Allegati in base a quanto indicato nell’articolo 9 delle presenti Condizioni Generali e a mantenersi costantemente informato in ordine a quanto pubblicato sul sito internet di MTS ai sensi dell’art. 8.2 e dell’art.9.5; l'Operatore prende atto e accetta che MTS potrà disporre tutte le modifiche ed integrazioni inerenti i Servizi, le Condizioni Generali e gli Allegati che, a sola discrezione di MTS, siano ritenute necessarie od utili per un migliore funzionamento del Sistema Telematico o comunque derivanti da disposizioni dettate dalle autorità competenti. Ogni modifica e/o integrazione sarà notificata all’Operatore con congruo preavviso rispetto all’entrata in vigore delle stesse;
b) mantenere tutti gli accessi e le connessioni richieste per il corretto uso del Sistema Telematico ed a sottoscrivere i contratti necessari per l’utilizzazione del Servizio dotandosi, a propria cura e spese, delle apparecchiature hardware, dell’infrastruttura di rete e dei software necessari per usufruire del Servizio, ed effettuare gli indispensabili collegamenti telematici, garantendone la piena funzionalità durante gli orari di erogazione del Servizio;
c) ove applicabile, utilizzare i software di base e applicativi inerenti al Servizio, concessi in licenza e/o sub-licenza all’Operatore da MTS, la relativa documentazione, nonché, più in generale, il Servizio stesso e i relativi Dati di Mercato, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Servizio;
d) indicare nella Domanda di Adesione al Mercato MTS il nominativo del rappresentante contrattuale del’Operatore quale soggetto di adeguato livello di responsabilità, autorizzato a ricevere ed effettuare, da e nei confronti di MTS e in nome e per conto dell’Operatore, qualunque dichiarazione e disposizione prevista dalle Condizioni Generali, nonché dagli Allegati. La sostituzione di detto soggetto avrà effetto, salvo diverso accordo delle Parti, dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sarà pervenuta a MTS, a mezzo telefax (al numero
x000000000000) o email (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx), ovvero dalla successiva data indicata dall’Operatore nella comunicazione stessa;
e) fornire i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente, dalle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, in maniera veritiera, completa e corretta e secondo il formato previsto da MTS;
f) eseguire i contratti (“Contratti”) stipulati nel Mercato MTS;
g) comunicare tempestivamente, e in ogni caso nei tempi previsti negli Allegati, a MTS il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio, nonché ogni modifica alla propria struttura organizzativa, compresi i nominativi indicati nella Market Access Form, in particolare qualora ciò pregiudichi la corretta operatività nel Mercato e l’adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;
h) dare tempestivo seguito alle richieste che MTS, nell’esercizio dei propri compiti di gestore del Servizio stesso, formuli in riferimento a dati, informazioni o documenti da trasmettere a MTS;
i) informare prontamente MTS a mezzo e-mail nel più breve tempo possibile di qualsiasi problema relativo al Servizio di cui l’Operatore venga a conoscienza. L’indirizzo e-mail utilizzabile ai sensi del presente articolo è: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx;
j) realizzare, sotto la sua esclusiva responsabilità ed a suo esclusivo costo tutte le attività necessarie per la connessione delle apparecchiature dell’Operatore al Sistema Telematico;
k) utilizzare i Dati di Mercato – fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Mercati per effetto delle negoziazioni effettuate e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività di negoziazione. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a terzi, commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati di Mercato. A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, l’Operatore ha facoltà di fornire i Dati di Mercato alle Persone Autorizzate affinché li utilizzino esclusivamente per la negoziazione nel Mercato MTS. L’Operatore garantisce a MTS che le Persone Autorizzate non utilizzeranno i Dati di Mercato per finalità diverse dalla negoziazione nel Mercato MTS, né copieranno, registreranno, riprodurranno, trasferiranno a terzi, commercializzeranno, ovvero sfrutteranno economicamente, in tutto o in parte, in qualunque altro modo, tali Dati di Mercato. A tal fine, l’Operatore pone in essere idonee soluzioni tecnico-organizzative e contrattuali per il controllo ed il monitoraggio dell’utilizzo dei Dati di Mercato da parte delle Persone Autorizzate;
l) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi nel Mercato MTS;
m) porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati del Sistema Telematico e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate;
n) cooperare con MTS, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire (a) l’effettuazione, previo congruo preavviso, di verifiche volte a controllare lo stato di prestazione del/i Servizio/i e/o l’utilizzo dei Dati di Mercato, e (b) l’effettuazione di operazioni di collaudo in conformità alle linee guida fornite da MTS, nonché comunicare, ove richiesto da MTS a seguito di presunte irregolarità nell’utilizzo dei Dati di Mercato, l’elenco dei terminali, fissi o mobili, in grado di ricevere o visualizzare i Dati di Mercato utilizzati dall’Operatore;
o) assicurare che eventuali sistemi informatici collegati in modo diretto al Sistema realizzati dal Cliente o forniti da terze parti siano conformi al Regolamento e abbiano superato il test di compatibilità con il Sistema e con le successive versioni della stessa rilasciate da MTS.
5. - Sospensioni, Interruzioni e ritardi nell’esecuzione dei Servizi
5.1 L’Operatore prende atto e accetta che MTS è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e soggetti competenti in materia di organizzazione e funzionamento del Mercato MTS e dei Servizi di Regolamento e dei Servizi di Controparte Centrale. Ciò potrà comportare la sospensione o l’interruzione del servizio, ovvero la sua prestazione secondo particolari modalità, restando l’Operatore comunque obbligato al pagamento del corrispettivo.
5.2 I Servizi MTS verranno altresì sospesi per le cause previste nel contratto tra l’Operatore ed il suo Agente di Regolamento nonché nei casi di sospensione di cui ai Regolamenti;
5.3 In caso di malfunzionamento, guasto o altra anomalia che causi un ritardo ovvero una mancata erogazione dei servizi che MTS fornisce all’Operatore, MTS provvederà a:
• comunicare il disservizio prontamente, ove possibile e necessario, e comunque nel più breve tempo possibile via posta elettronica;
• adoperarsi per ripristinare, nel più breve tempo possibile, la funzionalità del servizio;
• fornire le relative indicazioni tecniche circa le modalità di ripristino del servizio.
6. - Sicurezza dell’Accesso al Sistema
6.1 L’Operatore si impegna a proteggere le proprie chiavi criptate ed i relativi mezzi di conservazione, i propri codici identificativi (“PINs”) e i codici di accesso delle persone autorizzate e ad avvisare immediatamente MTS dell’esistenza di possibili situazioni di rischio dovute a qualsiasi inadempimento degli obblighi riportati nei successivi paragrafi. MTS ha la facoltà di annullare le chiavi pubbliche e/o private o di assumere qualsiasi altra misura che ritenga necessaria al fine di assicurare un appropriato controllo dell’accesso al Sistema, nonchè la sicurezza, integrità e segretezza del medesimo. MTS non sarà responsabile, sotto alcun profilo, per l’annullamento delle chiavi o delle passwords a causa di qualsiasi eventuale accesso al Sistema non autorizzato che sia conseguenza di un comportamento od omissione dell’Operatore.
6.2 L’Operatore si impegna a informare MTS per iscritto nel più breve tempo possibile circa la possibile perdita delle chiavi private, dei loro mezzi di conservazione, dei PINs, del sospetto di un uso scorretto, della perdita di segretezza o del vizio di integrità dei medesimi.
6.3 L’Operatore si impegna ad accedere al Sistema esclusivamente attraverso le Persone autorizzate e a comunicare la loro identità a MTS. L’Operatore è responsabile di qualsiasi ordine, contratto o altro uso del Sistema da parte del suo personale o di suoi rappresentanti, che siano o meno da esso autorizzati ad utilizzare il Sistema. Parimenti, l’Operatore è responsabile dell’osservanza e conformità da parte del suo personale o dei suoi rappresentanti alle leggi applicabili ed ai Regolamenti, alla presente Documentazione di Adesione, agli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti, pubblicati dall’ESMA il 24 febbraio 2012 (come di volta in volta modificati ed integrati, ove del caso), come ed entro i limiti previsti dalla relativa autorità di vigilanza, ove applicabili, ed a qualsiasi altro documento connesso con l’uso del Sistema e del software necessario per usufruire del Servizio e quindi riconosce che è sua responsabilità rendere edotto il proprio personale degli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione. Di conseguenza, l’Operatore riconosce e conviene che la violazione da parte del proprio personale o dei propri rappresentanti di qualsiasi previsione dellaa Documentazione di Adesione costituirà violazione dell’Operatore stesso.
6.4 L’Operatore si impegna a mettere in atto procedure di sicurezza tali da prevenire un uso non autorizzato o scorretto del Sistema. Questo include, come minimo, l’adozione di qualsiasi ragionevole misura e il mantenimento di ogni ragionevole procedura al fine di assicurare che il Sistema sia accessibile solo dalle Persone Autorizzate e che le operazioni eseguite sul Sistema non vengano alterate perdute o distrutte.
6.5 L’Operatore si impegna a interrompere immediatamente l’uso del Sistema su comunicazione di MTS o qualora sospetti o sia a conoscenza di un malfunzionamento tecnico o di una violazione della sicurezza del Sistema, o al verificarsi di una delle previsioni di cui all’articolo 6.1 e 6.2 di cui sopra. L’Operatore si impegna a comunicare immediatamente per iscritto a MTS l’esistenza di tali eventualità.
6.6 Su richiesta di MTS, l’Operatore interromperà sollecitamente ogni accesso individuale al Sistema nel caso in cui MTS ritenga ragionevolmente che tale soggetto stia violando o comunque utilizzando il Sistema in modo scorretto. L’Operatore riconosce e conviene che MTS avrà la facoltà, a sua discrezione, di adottare ogni misura ritenuta necessaria al fine di prevenire l’accesso di tale soggetto e dell’Operatore al Sistema.
7. - Riservatezza
7.1 Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni e della documentazione in genere inerente ai Servizi, garantisce all’altra, per il periodo di durata del rapporto contrattuale, nonché per un anno successivo alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del presente contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all’esecuzione della Documentazione di Adesione saranno trattate in maniera confidenziale.
7.2 L’obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione, in forma anonima e aggregata, da parte di MTS, dei suddetti dati e informazioni, nonché la comunicazione, a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie.
8. - Comunicazioni
8.1 MTS invia all’Operatore comunicazioni aventi carattere di generalità e comunicazioni individuali con le modalità di cui ai commi successivi.
8.2 Le comunicazioni aventi carattere di generalità sono effettuate attraverso il sito internet di MTS, salvo casi di malfunzionamento o indisponibilità del medesimo sito internet. In particolare, in relazione all’obbligo di cui all’art. 4.1, lettera a), quanto comunicato a mezzo di detto sito internet si intende conosciuto dall’Operatore dal momento del suo inserimento nel sito medesimo e diviene efficace a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.
8.3 Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni, previste negli Allegati, le comunicazioni individuali sono effettuate da MTS o dall’Operatore rispettivamente per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, , telefax, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
8.4 Le comunicazioni di tipo operativo inerenti all’ordinaria gestione del Servizio possono essere inviate tra le Parti anche per posta elettronica, ove non diversamente previsto dagli Allegati.
8.5 Le comunicazioni individuali vengono inviate da ciascuna Parte all’altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dall’Operatore nella Domanda di Adesione al Mercato MTS e, per quelle di carattere operativo inerenti all’ordinaria gestione del Servizio, agli indirizzi indicati nella Domanda di Adesione al Mercato MTS.
8.6 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono conosciute dall’altra Parte dal momento del loro ricevimento e sono efficaci secondo quanto indicato dalle Condizioni Generali e dai loro Allegati o, in mancanza, a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.
9. - Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati
9.1 Il Cliente prende atto e accetta che MTS ha la facoltà di modificare o integrare qualsiasi previsione contenuta nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, impregiudicato quanto previsto dall’art. 13.3.
9.2 MTS dà notizia alla clientela di dette modifiche del Servizio, comunicandone il testo per posta elettronica indirizzata agli indirizzi di cui alla Domanda di Adesione al Mercato MTS, oppure, ove del caso, ai sensi dell’art. 8.2, tramite pubblicazione sul sito internet, sempre con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto. In tale comunicazione MTS indica il termine entro il quale l’Operatore può esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 13.3. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di tale comunicazione.
9.3 In casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il termine di preavviso di cui al comma 2 può essere ridotto da MTS fino a 5 (cinque) giorni di calendario.
9.4 Le modifiche della Price List, salvo quelle favorevoli all’Operatore, sono comunicate, con le modalità di cui al comma 2, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. MTS stabilisce e comunica la decorrenza delle modifiche della Price List favorevoli all’Operatore.
9.5 Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, MTS, qualora la modifica sia stata pubblicata sul sito internet, invia al Cliente un’e-mail, all’indirizzo indicato dallo stesso nella Domanda di Adesione al Mercato MTS, come eventualmente modificato e comunicato a MTS, contenente la notizia della pubblicazione delle modifiche sul sito internet. Nel caso di modifiche ai Regolamenti l’e-mail viene inviata da MTS lo stesso giorno della comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet, mentre nel caso di modifiche alle Condizioni Generali, l’e-mail viene inviata con anticipo di almeno un (1) giorno rispetto alla comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet stesso.
9.6 Nei casi di cui ai commi precedenti l’Operatore può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell’art. 13, commi 3, 4 e 5.
9.7 Non costituiscono modifiche, ai sensi e per gli effetti dei commi di cui al presente articolo, le integrazioni delle Condizioni Generali o degli Allegati relative alla istituzione ed offerta di nuovi servizi non obbligatori.
10. - Responsabilità
10.1 La responsabilità di MTS sussiste, per qualsiasi titolo derivante dalla Documentazione di Adesione, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave di MTS.
10.2 L’Operatore è tenuto a far pervenire a MTS, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte di MTS. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l’evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire a MTS entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
10.3 Ferma rimanendo l’eventuale responsabilità di MTS nei confronti dell’Operatore, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri operatori, l’Operatore manleva fin d’ora MTS da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione della Documentazione di Adesione, autorizzando MTS a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile.
10.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da MTS o fornite dai soggetti terzi di cui all’art. 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
10.5 MTS è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni di MTS ovvero della loro esecuzione secondo particolari modalità, restando
comunque l’Operatore tenuto alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Documentazione di Adesione ed al pagamento di quanto dovuto a MTS.
11. - Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
11.1 Il Servizio e i relativi Dati di Mercato, nonché tutto quanto concesso in licenza o sub- licenza da MTS, sono utilizzati dall’Operatore nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di MTS e/o di terzi, come meglio precisato nelle Condizioni Generali. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Dati di Mercato sono di proprietà di MTS.
11.2 L’Operatore accetta (i) di poter essere identificato come “Operatore MTS” in comunicati stampa concernenti MTS, e, (ii) condizionatamente ai paragrafi successivi, che il suo nome e logo possa essere utilizzato al fine di identificarlo come “Operatore MTS” sul sito Internet di MTS S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxx.xxx), nel materiale di marketing e nelle presentazioni ai clienti MTS fatto salvo il diritto dell’Operatore ad approvare l’uso del proprio nome e logo. MTS non potrà modificare il modo di utilizzo del nome e logo dell’Operatore senza l’approvazione scritta del medesimo, approvazione che non potrà comunque essere negata irragionevolmente. Fatti salvi i casi sopra previsti, MTS non può, senza la previa autorizzazione scritta dell’Operatore (i) utilizzare il nome dell’Operatore a fini pubblicitari o altrimenti, né il suo nome commerciale, marchio, marchio di servizio, simbolo ovvero abbreviazioni, contrazioni o simulazioni dei medesimi di proprietà dell’Operatore o delle sue affiliate, o (ii) rappresentare, in modo diretto o indiretto, che un qualunque prodotto o servizio fornito da MTS in relazione a MTS sia stato approvato o avallato dall’Operatore o da qualunque delle sue affiliate.
11.3 Gli End User sono autorizzati a usare il marchio e il logo “BondVision”, nel layout fornito da MTS. in qualunque evento o circostanza volti a promuovere i Mercati BondVision fra i propri clienti, attuali ovvero potenziali. L’uso del marchio o del logo “BondVision”, nel layout fornito da MTS, da parte degli Operatori End User in pubblicazioni, presentazioni e documentazione pubblicitaria è condizionato all’inserimento in tali documenti: a) esclusivamente di informazioni circa i Mercati BondVision ricevute da MTS per iscritto e
b) delle parole “BondVision™ , powered by MTS™”.
In qualunque caso, il marchio Bond Vision non può essere usato in modo tale da danneggiare o recare pregiudizio in alcun modo a tale marchio o al marchio MTS.
12. – Corrispettivi
12.1 A fronte della prestazione del Servizio, l’Operatore corrisponde a MTS i corrispettivi indicati nella Price List allegata alle presenti Condizioni Generali, nella misura, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.
12.2 Fermo quanto previsto nell’art. 14, qualora l’Operatore non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini indicati, sul relativo ammontare decorrono automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora calcolati al maggior tasso Euribor a 3 mesi rilevato nel periodo in cui il ritardo si protrae, maggiorato di uno spread di due punti percentuali.
12.3 Fatta salva la facoltà di ripetere l’eventuale indebito con successiva e autonoma azione, l’Operatore non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verifichino interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.
12.4 L’Operatore resta impegnato a pagare le penali eventualmente applicate, in conformità al/ai Regolamento/i, ovvero alle presenti Condizioni Generali. Il pagamento delle penali non preclude la possibilità per MTS di richiedere l’esatto adempimento e/o il maggior danno.
13. - Durata del rapporto contrattuale e recesso
13.1 La durata del presente rapporto contrattuale tra le parti è stabilita a tempo indeterminato.
13.2 L’Operatore ha facoltà di recedere dalla Documentazione di Adesione in ogni momento mediante invio di una comunicazione, ai sensi dell’art. 8.4, indicante la data di efficacia del recesso, da far pervenire con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni di calendario. Il recesso non esonera nemmeno parzialmente l’Operatore dall’obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi della Documentazione di Adesione o anche indirettamente derivanti dalla fruizione del Servizio.
13.3 In deroga al termine di cui al comma 2, il Cliente – nei casi di modifica indicati nell’art. 9 – può esercitare il diritto di recesso dal presente rapporto contrattuale, negli stessi modi di cui al comma 2 medesimo, facendo pervenire a MTS la relativa comunicazione entro il termine, indicato da MTS nella comunicazione del testo delle modifiche ai sensi dell’art.9.2. Per le modifiche adottate ai sensi dell’art.9.3, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo per MTS, antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
13.4 In tutti i casi di recesso indicati nel comma 3 – purché quest’ultimo abbia effetto prima dell’applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso – nei confronti dell’Operatore si applicano le condizioni contrattuali precedentemente vigenti.
13.5 Qualora la comunicazione di recesso pervenga con un preavviso inferiore al termine indicato ai commi precedenti, il recesso non ha effetto salvo che MTS non rinunci al termine stabilito a proprio favore. Le presenti Condizioni Generali possono stabilire i casi nei quali il recesso non ha efficacia nei tempi previsti nella sua comunicazione.
13.6 Salvo quanto previsto a Regolamento, MTS può esercitare il diritto di recesso, con congruo preavviso, negli stessi termini e modi di cui all’art. 8.2, solo in forma collettiva e nei casi di radicale trasformazione del Servizio, anche in conseguenza di misure che fossero eventualmente disposte dalle autorità competenti, o nei casi di cessazione della gestione del Servizio medesimo. In caso di recesso di cui al presente comma, MTS non è tenuta alla corresponsione di alcun onere penitenziale, indennizzo o rimborso.
14. - Clausola risolutiva espressa
Il presente rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) nell’ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, entro i termini prefissati, che sia protratto per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario;
b) nei casi di esclusione dal Servizio previsti dal/i Regolamento/i ovvero dalle presenti Condizioni Generali;
c) nel caso in cui lo svolgimento del Servizio cessi per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi.
15. - Disposizioni generali
15.1 La Documentazione di Adesione costituisce la totalità delle pattuizioni che regolano il Servizio e annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo, nonché ogni eventuale comunicazione, orale o scritta, intercorsa precedentemente alla conclusione della Documentazione di Adesione.
15.2 La Documentazione di Adesione e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti dalle Parti a terzi. L’Operatore autorizza sin d’ora MTS a cedere il presente contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano in conseguenza di operazioni di fusione di MTS con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio. In tali casi MTS ne darà notizia all’Operatore con congruo preavviso.
15.3 Nel caso di fusione dell’Operatore con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio, l’Operatore si impegna a comunicare a MTS, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto alla Documentazione di Adesione. L’Operatore resta responsabile – con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione
o per il cessionario – per il ritardo con cui abbia dato questa notizia a MTS, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che MTS debba sospendere l’Operatore, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
15.4 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Documentazione di Adesione non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti.
15.5 Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Domanda di Adesione al Mercato MTS, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.
16. - Controversie e clausola compromissoria
16.1 Ad eccezione dei casi regolati dall’art. 23 e seguenti del Regolamento, l’Operatore e MTS tentano di risolvere gli eventuali problemi che tra loro insorgano a seguito della Documentazione di Adesione attraverso contestazioni formali ed incontri bilaterali volti ad individuare possibili soluzioni.
16.2 Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi e le penali di cui all’art. 12 sono sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.
16.3 Ad eccezione dei casi regolati dall’art. 23 e seguenti del Regolamento o previsti al comma 2 del presente articolo, qualunque altra controversia tra MTS e l’Operatore, che riguardi il,
o derivi direttamente o indirettamente dalla Documentazione di Adesione (incluse quelle relative al risarcimento danni), è deferita ad un Collegio di tre arbitri. La parte agente deve notificare all’altra, con le modalità previste dall’articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l’indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l’altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell’atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Roma. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
16.4 L’arbitrato ha sede a Roma nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall’accettazione dell’incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l’attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell’arbitrato è l’italiano.
16.5 Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l’esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell’art. 829, comma 3, del codice di procedura civile.
16.6 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all’art. 806 e ss. del codice di procedura civile.
17. - Legge applicabile e foro competente
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16, l’Operatore e MTS accettano sia la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice della Documentazione di Adesione stesso, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione.