CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
DOCUMENTO E INFORMAZIONI DI SINTESI
Vengono di seguito riportate le principali condizione presenti nel Contratto di Mediazione Creditizia:
• Costo delle prestazioni previste nel presente contratto:
• un importo variabile pari al %( %) calcolato sul capitale erogato dalla Ente o intermediario finanziario;
• una commissione irripetibile, da considerarsi calcolata in ragione di anno per la durata del finanziamento e versata in un'unica soluzione all’atto della delibera di finanziamento da parte dell’ente erogate. Il versamento in una unica soluzione è complessivamente pari al
% ( percento) dell'importo deliberato.
• Può essere chiesto un importo fisso, a titolo di acconto, pari ad € ( euro) per spese di istruttoria e riassorbibile in caso di perfezionamento dell’operazione.
• Spese eventuali, a titolo di penale, massimo 50% del compenso di mediazione previsto, con un minimo € 1.000,00 (Euro mille/00).
• Diritto di recesso: giorni 14, con il pagamento di eventuali spese documentate.
• Durata del contratto: 180 giorni.
Premesso
• Che la società Fin@nziami S.r.l. opera quale Mediatore Creditizio così come definito dall'attuale Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/1993);
• Che il Mediatore per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di credito e/o intermediari finanziari previa valutazione di ogni singola posizione nel rispetto delle disposizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza; è soggetto estraneo ai rapporti che verranno intrattenuti tra il Cliente stesso e l’Ente. Non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili a quest’ultimo, a prescindere dal fatto che siano verificati nel corso dell’istruttoria o successivamente alla eventuale deliberazione ed erogazione del finanziamento richiesto;
• Che il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio per la ricerca di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità e prende atto che il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l’erogazione del finanziamento richiesto da parte dell’Ente e che, perciò, il Mediatore che abbia diligentemente espletato l’incarico ricevuto, non potrà essere considerato in alcun modo responsabile del mancato reperimento di un ente disposto a concederlo;
• Che Fin@nziami Srl è disponibile a supportare il Cliente per la predisposizione di quanto necessario per la messa in relazione con il potenziale Soggetto Finanziatore;
• Che il Mediatore garantisce al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e che risulta in possesso di adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e della potenziale Clientela nel rispetto della disciplina del settore;
• Che il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione precontrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali consegnata dal collaboratore del Mediatore in possesso di tutti i requisiti prescritti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
• Che il cliente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi al Mediatore Creditizio e si obbliga al pagamento dei compensi come di seguito definiti e accetta i vincoli di seguito riportati.
Tra le parti
Sig./Sig.ra nato a ( ) il / / , residente in ( ) Via/Piazza n. , C.F. , documento , n. , rilasciato da in data / / ,
in qualità di legale rappresentante della , con sede legale in ,
Via/Piazza n. , C.F/P.I. , di seguito “Cliente”
e
Fin@nziami S.r.l., con sede legale in Fonte Nuova (RM) – P.zza A. Xxxxxxx n. 3, sede operativa in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, P.IVA/CF09721721000 - PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - iscritta nell’elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM al n.M22, Capitale sociale € 50.000,00 i.v., legalmente rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
di seguito “Mediatore Creditizio”
Si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1. Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. Oggetto del mandato
Il presente mandato è conferito ai sensi dell’art. 1754 del codice civile e seguenti, senza rappresentanza. Ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come la ricerca e/o la messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la potenziale Clientela per la ricerca di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività di mediazione va adeguata al profilo economico/reddituale e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto. Potrà essere sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti senza aggravio di costo per il cliente. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili a una scelta libera e consapevole da parte sua tra le eventuali diverse alternative presenti sul mercato.
Il Mediatore potrà assumere tutte le informazioni (inerenti il Cliente) tecnico-legali ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali enti finanziatori e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento e il conseguimento del presente mandato con promessa fin d'ora da parte del Cliente di rato e valido rispetto all'operato del Mediatore Creditizio.
ART. 3. Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento
Tipologia finanziamento richiesto
Importo finanziamento richiesto: €
Durata: anni
Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto nonché le spese assicurative e le eventuali altre spese quali ad esempio quelle relative a perizie, spese notarili, imposte, spese legali ecc.
Il cliente da atto che le indicazioni di cui sopra sono da ritenersi di indirizzo e non pregiudicano i diritti nascenti dal presente contratto.
ART. 4. Durata del contratto e patto di esclusiva
Il Cliente autorizza il Mediatore a dare immediato corso al presente contratto che avrà durata 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il contratto si intende automaticamente rinnovato altri 60 (sessanta) giorni, per una durata complessiva massima di 180 giorni, a meno che il Cliente non receda dal contratto nei termini e nelle modalità stabiliti dal successivo art. 10 “Diritto di Recesso”. Alla scadenza dei 180 (centottanta) giorni, il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore tempestivamente e, comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per le operazioni necessarie all'istruzione della pratica relativa al finanziamento.
Il mandato si intende conferito in esclusiva al Mediatore fino alla sua cessazione. Il Cliente per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento.
Nel caso in cui il Clienti contatti nei 12 mesi successivi alla scadenza del contratto i soggetti finanziatori presentati dal mediatore i compensi stabiliti nel presente contratto saranno comunque dovuti al mediatore.
ART. 5. Compenso e modalità di corresponsione
II Cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga al pagamento dei seguenti compensi:
a) un importo fisso a titolo di acconto pari a € ( euro) a copertura delle spese di istruttoria e di predisposizione della documentazione;
b) un compenso, da considerarsi calcolato in ragione di anno per la durata del finanziamento e versato in un'unica soluzione all’atto della delibera di finanziamento da parte dell’ente erogate. Il versamento in una unica soluzione è complessivamente pari al % ( %) dell'importo deliberato;
c) un importo variabile a titolo di compensi di mediazione e servizi di consulenza connessi pari al % (
%) calcolato sul capitale erogato, o montante lordo mutuato, dalla Ente o intermediario finanziario. Tale importo sarà comunicato all’ Ente o intermediario finanziario per il calcolo del TAEG ed inserimento nei prospetti standardizzati. Per le richieste di Cessioni del Quinto dello stipendio/pensione e Deleghe di pagamento, la percentuale massima non potrà essere superiore all’11% (limite presente nel nostro Foglio Informativo). Per i prestiti personali non è previsto alcun compenso di mediazione.
d) Il diritto al compenso sorge al momento della delibera del finanziamento da parte dell’Ente. Nel caso in cui l’Ente deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso dovrà invece essere corrisposto al momento dell’accettazione da parte del Cliente.
ART. 6. Dichiarazioni del Cliente
Il Cliente dichiara:
a) di avere / di non avere in corso uno o più finanziamenti, dei quali si impegna a dare comunicazione al Mediatore Creditizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni, o contestualmente alla consegna dei documenti;
b) di avere / di non avere rilasciato fideiussioni o coobbligazioni a favore di un terzo;
c) di essere / di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale Rischi tenuta da Ente d'Italia e/o in altre banche dati.
Il Richiedente, consapevole delle responsabilità che assume in caso di dichiarazioni mendaci o anche parzialmente non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le indicazioni di cui ai punti a) b) e c) corrispondono al vero, e che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero.
A tal proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o non idonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l’istruttoria della richiesta di finanziamento e che non sussiste alcun elemento che pregiudichi la garanzia dell'Istituto erogante, a titolo esemplificativo: protesti, procedure fallimentari o esecutive, procedimenti penali conclusi o pendenti per reati contro il patrimonio, e risulta essere nel pieno godimento dei diritti civili.
ART. 7. Esonero di responsabilità del Mediatore
Il Mediatore non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; il Mediatore non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti della Clientela nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.
ART. 8. Obblighi del Mediatore Creditizio
Il Mediatore deve compiere la propria l'attività adeguandola al profilo economico del Cliente ed alla entità del finanziamento richiesto. Deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza. Si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e in materia di antiriciclaggio, approntando e applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.
Il Mediatore Creditizio si impegna a eseguire il servizio di mediazione di cui al presente accordo, entro il termine previsto all'art. 4 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.
ART. 9. Inadempimento degli obblighi contrattuali e conseguenze in presenza di un mandato esclusivo e irrevocabile
Il Richiedente si impegna a corrispondere al Mediatore una somma, a titolo di penale ex artt. 1382 e segg. c.c. pari al 50% (cinquanta %) del compenso previsto all’art. 5, lettera B, con un minimo di € 1.000,00 (euro mille) oltre alle spese tecniche già affrontate e documentate, nelle seguenti ipotesi:
• revoca del mandato prima della sua naturale scadenza;
• rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;
• false indicazioni fornite circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente e/o ai coobbligati;
• mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento;
• violazione del patto d'esclusiva;
• rinuncia al finanziamento dopo il completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente finanziatore / erogante incaricato.
ART. 10. Diritto di recesso
Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo. Il diritto di recesso, tra l'altro, potrà essere esercitato stante la tipologia organizzativa del Mediatore, nel rispetto di tutte le Parti coinvolte, della disciplina di cui al D.Lgs. n.206/2005 e s.m.i. (Codice del Consumo) nel caso applicabile.
ART. 11. Antiriciclaggio e privacy
Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'ente finanziatore con il quale si metterà in contatto in Cliente stesso. Il Cliente inoltre dichiara di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13 e degli art. 6 – 10 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e di avere prestato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente mandato.
ART. 12. Modifiche al mandato
Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta, ma potrà essere accettata dalla controparte anche in forma tacita, ferma restando la necessaria tracciabilità della decisione.
ART. 13. Controversie
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Tuttavia le parti espressamente convengono che per le cause relative ai diritti di obbligazione e di pagamento è anche competente il Foro di Tivoli, con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e segg. D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) il Cliente riconosce che l'indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e che non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di Foro inderogabile per Legge.
ART. 14. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del codice civile in materia di mediazione. Luogo , data / /
Il Cliente | Il Mediatore | |
Dichiaro di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le disposizioni contrattuali qui di seguito indicate oggetto di trattativa individuale tra le parti ai seguenti articoli.: 1. Premesse; 2. Oggetto del Mandato; 3. Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento; 4. Durata del contratto e patto di esclusiva; 5. Compenso e modalità di corresponsione; 6. Obblighi del Cliente;
7. Esonero di responsabilità del Mediatore; 9. Inadempimento degli obblighi contrattuali e conseguenze in presenza di un mandato esclusivo e irrevocabile; 12. Modifiche al Mandato; 13. Controversie.
Dichiaro, altresì, di aver fornito e di impegnarmi a continuare a fornire in seguito dati e informazioni reali e documenti corrispondenti al vero. Luogo , data / / Nome Cognome
Il Cliente
SCHEDA DI RACCOLTA E TRASMISSIONE ALLA SEDE CENTRALE RISERVATA AL COLLABORATORE
lo sottoscritto che, alla data di sottoscrizione della presente Mandato svolgo l’attività di mediazione creditizia ai sensi dell'art 128 octies del T.U.B in qualità di Collaboratore / Dipendente della società Fin@nziami S.r.l.,
DICHIARO
di aver acquisito / concluso personalmente la presente proposta di Mandato e di avere provveduto alla identificazione del Cliente come richiesto dalla normativa vigente in materia di privacy ed antiriciclaggio.
Allega in originale e tutti con data e firma del cliente i seguenti documenti:
Contratto di Mediazione Creditizia
Foglio informativo
Modello di Informativa sulla Privacy e Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Modello Adeguata Verifica della Clientela
Copia del Documento di Riconoscimento del Cliente / Sottoscrittore del Contratto Nome Cognome
Firma
Luogo Data / /