DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 3498
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT’AGATA)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attivita` culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione (XXXXXXXX)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione nei settori della
cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l’8 marzo 2000
TIPOGRAFIA DEL SENATO (190)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . . . . . » 16 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . » 23
Onorevoli
Senatori.
– L’Accordo di col-
L’articolo 4 impegna ciascuna Parte ad of-
laborazione nei settori della cultura e dell’i- struzione con la Slovenia, firmato a Roma 1’8 marzo 2000, sostituira`, dal momento della sua entrata in vigore, l’Accordo cultu- rale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popo- lare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell’Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e ratificato ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1865.
L’Accordo e` volto a favorire l’integra- zione a livello europeo e regionale, anche in- coraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall’Unione europea, nonche´ di specifiche iniziative di cooperazione regionale.
L’Accordo si inserisce altres`ı nell’ottica di agevolare le relazioni culturali tra le mino- ranze dell’una e dell’altra parte dei rispettivi confini dello Stato.
L’articolo 1, dopo il Preambolo, esplicita la volonta` delle due Parti di promuovere e realizzare attivita` che favoriscano la coopera- zione nel campo della cultura e dell’istru- zione.
L’articolo 2 si propone di continuare a fa- vorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli isti- tuti di istruzione elementare, media e supe- riore, e le Universita` dei due Paesi, l’avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti.
L’articolo 3 impegna ciascuna Parte a fa- vorire lo sviluppo dello studio e dell’inse- gnamento della lingua e letteratura dell’altro Stato nelle proprie Universita` o negli altri Istituti di istruzione superiore, con partico- lare riguardo ai territori in cui vivono le ri- spettive minoranze.
xxxxx xxxxx di studio a studenti e laureati del- l’altro Stato per studi e ricerche a livello uni- versitario e post-universitario.
L’articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia fa- vorendo le riunioni di esperti.
L’articolo 6 riguarda l’equipollenza dei di- plomi, al momento regolata – fino all’entrata in vigore di nuove intese – dal Memorandum italo-sloveno sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici, fatto a Roma il 10 luglio 1995 e ratificato ai sensi della legge 7 aprile 1997, n. 103, e dal con- nesso accordo firmato con la ex-Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 feb- braio 1983, reso esecutivo ai sensi della legge 13 dicembre 1984, n. 971 e l’impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni uni- versitarie.
L’articolo 7 intende favorire la collabora- zione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell’altro Stato.
L’articolo 8 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio lo svolgimento di atti- vita` delle istituzioni culturali e degli istituti di Cultura dell’altro Paese. A tal fine, si fa- vorira` l’apertura di istituti di Cultura e ci si impegna a favorirne l’avvio ed il funziona- mento.
L’articolo 9 promuove lo scambio di mo- stre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato.
L’articolo 10 intende promuovere lo scam- bio di informazioni e documentazioni di ri- lievo nei settori della musica, danza, arti vi- sive, teatro e cinema.
L’articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi,
attraverso lo scambio di materiale ed esperti in questi settori e nel settore archeologico.
L’articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali.
L’articolo 13 impegna i due Paesi a colla- borare per impedire il traffico illegale di opere d’arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti.
L’articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventu`, faci- litando gli scambi giovanili.
L’articolo 15 promuove la collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, non- che´ lo scambio di giornalisti e corrispon- denti.
L’articolo 16 prevede contatti e collabora- zioni tra i rispettivi organismi radio-televi- sivi.
L’articolo 17 impegna gli Stati al prose- guimento della cooperazione nel settore del- l’istruzione mirata alla conservazione dell’i- dentita` linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Ita- lia.
A tal fine e` prevista l’istituzione di una sottocommissione Mista.
L’articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorira` l’ingresso, la permanenza e l’uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizza-
zione di programmi o degli scambi in con- formita` al presente Accordo.
L’articolo 19 prevede l’istituzione di una Commissione mista, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle ri- spettive capitali, che dovra` dare applicazione all’Accordo attraverso concreti programmi esecutivi.
L’articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui al presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti deri- vanti da Convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi.
Eventuali controversie di interpretazione o attuazione del presente Accordo saranno ri- solte per via diplomatica tra le Parti con- traenti.
L’articolo 21 indica che l’Accordo entrera` in vigore sessanta giorni dopo lo scambio de- gli strumenti di ratifica.
L’articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell’Accordo e le modalita` di denuncia dello stesso. L’eventuale denuncia non incidera` sull’esecuzione dei programmi in corso con- cordati durante il periodo di vigenza del pre- sente Accordo.
Lo stesso articolo indica, infine, che con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l’Accordo culturale firmato il 3 dicembre 1960 con la ex-Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo con la Slovenia in materia di collabora- zione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 2.
Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attra- verso la stipula di intese fra universita`, lo scambio di docenti e la realiz- zazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attivita`, i cui oneri sono cos`ı quantificati.
Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di sog- giorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe inizia- tive di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unita`, la cui spesa e` cos`ı suddivisa:
4 docenti sloveni in Italia per visite di 8 giorni (euro
120,00 x 8 giorni x 4 persone) (MAE) euro 3.840
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa inviare in Slovenia 4 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cos`ı quantificati:
Spesa per 4 biglietti aerei Roma/Lubiana/Roma (euro 400,00 x 4 persone) (MIUR) | euro | 1.600 |
Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni uni- versitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di accordi di cooperazione interuniversitaria con il se- guente onere (MIUR) | euro | 23.000 |
Per l’erogazione di contributi ad istituzioni scolastiche straniere, finalizzati alla realizzazione di corsi e semi- nari di formazione ed aggiornamento di insegnanti lo- cali di italiano (MAE) | euro | 20.000 |
Per la concessione di contributi ad istituzioni universi- tarie e culturali straniere per il finanziamento di corsi |
di formazione ed aggiornamento di livello universita-
rio per docenti di italiano (MAE) euro 20.000
Totale onere (articolo 2) di cui euro 43.840 sul bilancio del MAE
ed euro 24.600 sul bilancio del MIUR euro 68.440
Articolo 3.
Al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio linguistico e culturale dei due Paesi, si prevedono le seguenti attivita` cos`ı quantificate
Contributi ad istituzioni scolastiche slovene per la
creazione ed il funzionamento di cattedre di | lingua | ||
italiana (MAE) | euro | 40.000 | |
Contributi per il funzionamento di cattedre di italiana presso universita` straniere (MAE) | lingua | euro | 20.000 |
Totale onere (articolo 3)
da iscrivere sul bilancio del MAE euro 60.000
Articolo 4.
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Slo- venia, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno 100 mensilita` di borse di studio con i seguenti oneri:
Borsellino mensile (euro 775,00 x 100 mensilita`):
(MAE) euro 77.500
Totale onere (articolo 4)
da iscrivere sul bilancio del MAE euro 77.500
Articolo 5.
Per quanto concerne l’articolo 5, da esso non discendono nuovi oneri poiche´, come accade di prassi con gli altri Paesi con cui vigono analoghi Accordi, la collaborazione per l’analisi dei testi si svolgera` con modalita`
telematiche e le pubbliche amministrazioni competenti si limiteranno a promuovere e favorire l’interessamento dei privati operanti nel settore (case editrici, autori, traduttori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali riunioni.
Articolo 7.
Per la concessione di premi e contributi, volti a pro- muovere in Slovenia la traduzione e la pubblicazione
del libro italiano (MAE) euro 10.000
Totale onere (articolo 7)
da iscrivere sul bilancio del MAE euro 10.000
Articolo 8.
Per quanto attiene all’articolo 8, si chiarisce che in territorio sloveno sono gia` operanti l’Istituto italiano di cultura e la sezione slovena del Co- mitato Xxxxx Xxxxxxxxx, nonche´ varie sezioni scolastiche, il cui funziona- mento trova gia` copertura finanziaria sugli ordinari capitoli di bilancio del MAE.
Non e` prevista, pertanto, la possibilita` di aprire ulteriori istituzioni. Qualora si procedesse a nuove aperture, ai sensi della vigente legislazione, sara` necessario provvedere con appositi atti normativi che prevedano ido- nea copertura finanziaria.
Articolo 9. | ||
Per l’allestimento di mostre rappresentative del patri- monio artistico e culturale dei due Paesi, si prevede un onere complessivo di | euro | 10.000. |
Totale onere (articolo 9) da iscrivere sul bilancio del MAE | euro | 10.000 |
Articolo 10. | ||
Per sviluppare la cooperazione nei settori espositivo, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (MAE) | euro | 30.000 |
Totale onere (articolo 10) da iscrivere sul bilancio del MAE | euro | 30.000 |
Articolo 11.
Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevede di incrementare la collaborazione reciproca tra gli archivi, le
biblioteche e i musei, attraverso lo scambio di documentazione esperti, con gli oneri di seguito indicati: | e di |
Spese di soggiorno per 1 archivista straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni) euro | 960 |
Spese di viaggio per 1 archivista italiano (Roma/Lu- biana/Roma) euro | 400 |
Spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni) euro | 960 |
Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (Roma/ Lubiana/Roma) euro | 400 |
Spese di soggiorno per 1 museologo straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni) euro | 960 |
Spese di viaggio per 1 museologo italiano (Roma/Lu- biana/Roma) euro | 400 |
Spese di soggiorno per 1 archeologo straniero (euro 120,00 al giorno x 8 giorni) euro | 960 |
Spese di viaggio per 1 archeologo italiano (Roma/Lu- biana/Roma) euro | 400 |
Totale onere (articolo 11) da iscrivere sul bilancio del MBAC euro | 5.440 |
Articolo 12.
Per quanto concerne l’articolo 12, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attivita` rientranti nell’ambito degli ordinari compiti isti- tuzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgera` in modalita` telematica e comunque senza costi aggiuntivi.
Articolo 13.
Per quanto concerne l’articolo 13, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attivita` rientranti nell’ambito degli ordinari compiti isti- tuzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere, d’arte, gia` correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministra- zioni.
Articolo 14. | ||
Contributo per promuovere lo scambio di informa- zioni, esperienze e scambi nel settore della gioventu`: (MAE) | euro | 5.000 |
Contributi per la realizzazione di progetti, predisposti dagli Enti e associazioni in base al programma con- cordato (MAE) | euro | 20.000 |
Totale onere (articolo 14) da iscrivere sul bilancio del MAE | euro | 25.000 |
Articolo 15.
Relativamente a tale previsione, le pubbliche amministrazioni compe- tenti si limiteranno a promuovere e favorire l’interessamento dei privati ope- ranti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.
Articolo 17.
Per intensificare la collaborazione nel campo dell’istruzione, mirata alla conservazione dell’identita` linguistica degli appartenenti alla mino- ranza italiana in Slovenia e slovena in Italia, si prevede l’istituzione di una Sottocommissione mista, che si riunira` ogni tre anni alternativamente in Slovenia ed in Italia. Nell’ipotesi dell’invio a Lubiana di 4 funzionari dell’area della dirigenza, dei quali 2 del Ministero degli affari esteri e 2
del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca per 4 giorni con i seguenti oneri (un solo incontro nel corso dell’anno 2014):
Spese di viaggio per 4 biglietti Roma/Lubiana/Roma
(euro 400,00 x 4 persone) euro 1.600
Spese di pernottamento (euro 100,00 x 4 giorni x
4 persone) euro 1.600
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 giorni x 4 persone) euro 960
Totale onere articolo 17 (solo per l’anno 2014) dei quali euro 2.080 da iscrivere sul bilancio del MAE ed
euro 2.080 da iscrivere sul bilancio del MIUR euro 4.160
Articolo 19.
Per l’esame dei programmi operativi viene costituita una Commis- sione mista incaricata di redigere i Programmi esecutivi, che si riunira` ogni tre anni alternativamente in Italia ed in Slovenia.
Nell’ipotesi dell’invio a Lubiana di 4 funzionari dell’area della diri- genza, di cui 2 del MAE, 1 del MIBAC e 1 del MIUR per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene cos`ı quantificata (un solo incontro nel corso dell’anno 2014):
Spese di viaggio per 4 biglietti Roma/Lubiana/Roma
(euro 400,00 x 4 persone) | euro | 1.600 | ||
Spese di pernottamento (euro persone) | 100,00 x 4 giorni x | 4 | euro | 1.600 |
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 | giorni x 4 persone) | euro | 960 | |
Totale onere articolo 19 (solo per l’anno 2014) dei quali 2.080 euro da iscrivere sul bilancio del MAE 1.040 euro da iscrivere sul bilancio del MIBAC e 1.040 euro da iscrivere sul bilancio del MIUR | euro | 4.160 |
Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 24.600,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 27.720,00 per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, per euro 5.440,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 6.480,00 per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per euro 256.340,00 per gli anni 2012 e
2013 e per euro 260.500,00 per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e` il seguente:
Articolo | 2012 | 2013 | 2014 |
Articolo 2 | 68.440,00 | 68.440,00 | 68.440,00 |
Articolo 3 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Articolo 4 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
Articolo 7 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Articolo 9 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Articolo 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Articolo 11 | 5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 |
Articolo 14 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Articolo 17 | – | – | 4.160,00 |
Articolo 19 | – | – | 4.160,00 |
Totale | 286.380,00 | 286.380,00 | 294.700,00 |
Per l’applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: i programmi «Cooperazione in materia cul- turale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione
«L’Italia in europa e nel mondo» ed il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR, i programmi «Tutela dei beni archivi- stici», «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’e- ditoria», «Tutela dei beni archeologici» e «Tutela delle belle arti, dell’ar- chitettura e dell’arte contemporanea» della missione «Tutela e valorizza- zione dei beni e attivita` culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MIBAC, il programma «Promozione del sistema Paese» della missione
«L’Italia in europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.
Analisi tecnico-normativa
Parte I. – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
1) Obiettivi e necessita` dell’intervento normativo. Coerenza con il pro- gramma di Governo
Il presente intervento soddisfa l’esigenza di promuovere e realizzare attivita` che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell’i- struzione tra i due Paesi, anche nel quadro del rafforzamento della colla- borazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collabo- razione regionale. Xxxx si propone inoltre di agevolare le relazioni cultu- rali tra le rispettive minoranze.
2) Analisi del quadro normativo nazionale
Il quadro normativo nazionale e` attualmente costituito dall’Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re- pubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sara` piu` vigente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l’Accordo culturale tra il Go- verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.
4) Analisi della compatibilita` dell’intervento con i princ`ıpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilita` con i princ`ıpi costituzionali.
5) Analisi delle compatibilita` dell’intervento con le competenze e le fun- zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonche´ degli enti lo- cali.
L’intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all’arti- colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non in- vade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
6) Verifica della compatibilita` con i principi di sussidiarieta`, differenzia- zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione
Non emergono profili di incompatibilita`.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor- mativa
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possi- bile la previsione di delegificazione ne´ di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
Non risultano progetti di legge vertenti la materia all’esame del Par- lamento.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` sul medesimo o analogo og- getto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalita` sul medesimo o analogo oggetto.
Parte II. – Contesto normativo europeo e internazionale
10) Analisi della compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento europeo
Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilita` con l’ordinamento europeo e si allineano con quanto gia` previsto nell’am- bito di analoghe convenzioni internazionali in materia.
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com- missione europea sul medesimo o analogo oggetto
Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti l’inter- vento.
12) Analisi della compatibilita` dell’intervento con gli obblighi internazio- nali
Le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilita` con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto gia` previsto so- prattutto nell’ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea
In merito all’Accordo in oggetto non si dispone di particolari indica- zioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell’UE.
Parte III. – Elementi di qualita` sistematica e redazionale del testo
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita`, della coerenza con quelle gia` in uso
Non si introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte- grazioni subite dai medesimi
La verifica e` stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non e` stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Con l’entrata in vigore del presente atto normativo non sara` piu` vi- gente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l’Accordo del 1960.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroat- tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della con- gruenza dei termini previsti per la loro adozione
L’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di atti normativi e non presenta specificita` che possano incidere sul quadro normativo vi- gente. Ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo in oggetto, l’attuazione del medesimo e` demandata all’istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispet- tive capitali, dovra` dare applicazione all’Accordo attraverso concreti Pro- grammi esecutivi.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri- ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessita` di commissionare all’Istituto na- zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata in- dicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita` dei relativi costi
Per la predisposizione del presente atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici gia` in possesso dell’Amministrazione.
Analisi dell’impatto della Regolamentazione
Sezione 1. – Il Contesto e gli Obiettivi
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente
La materia e` attualmente disciplinata dall’Accordo tra l’Italia e la Re- pubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 ed entrato in vigore il 31 maggio 1963.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticita` constatate nella vigente si- tuazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione
Il nuovo Accordo, firmato a Roma l’8 marzo 2000, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla man- canza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti ri- volgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto interna- zionale ed europeo
L’Accordo risponde alla necessita` di abrogare un atto normativo or- mai obsoleto (risalente a dicembre 1960) e di soddisfare l’esigenza di pro- muovere e realizzare attivita` che favoriscano la cooperazione bilaterale nel campo della cultura e dell’istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le universita` e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realiz- zare mediante l’intervento normativo e degli indicatori che consenti- ranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L’obiettivo generale e` quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell’istruzione, nonche´ lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico, accademico, editoriale, la collaborazione nei settori del cinema e della radiotelevisione e dello sport e della gioventu`, facili- tando gli scambi giovanili. Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Slovenia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell’Accordo del 1960. Come parametro
di riferimento si potra` utilizzare l’aumento dell’interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento
A beneficiare dell’Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, do- centi, universita`, musei, agenzie stampa, organismi radiotelevisivi, centri e organismi di ricerca pubblici. Le iniziative previste nell’Accordo non prevedono, in linea di massima, il coinvolgimento di enti privati ad ecce- zione di due attivita`: l’organizzazione di corsi di formazione di italianisti locali e l’allestimento di eventi artistici che potrebbero essere affidate ad enti ed associazioni private.
Sezione 2. – Procedure di consultazione
La negoziazione e` avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Mi- nistero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del si- stema Paese e la Direzione generale per l’Unione europea) in collabora- zione con il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attivita` culturali; per la parte slovena, prin- cipalmente il Ministero degli affari esteri; di concerto con altri competenti Dicasteri. Piu` specificamente, l’attuazione dell’Accordo avverra` attraverso la redazione di un Programma Esecutivo e sara` disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avra` il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalita` degli interventi e i contributi finan- ziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di in- formazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.
Sezione 3. – Valutazione dell’opzione di non intervento («opzione Zero»)
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo lea- der dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento del- l’impegno assunto sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, de- terminando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, in assenza dell’Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali tra i due Paesi come illustrato nella Sezione 1.
Sezione 4. – Valutazione delle opzioni alternative di intervento regola- torio
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, ne´ era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
Sezione 5. – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti
E` stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi prece- denti Accordi, dai quali e` emersa la positivita` di tale tipo di Intese.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta
Dall’opzione non derivano svantaggi. Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilita` di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto con- cerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilita` di collaborazione in un settore di cos`ı prio- ritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destina- tari. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attivita` cul- turali e il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca provve- dono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze, che a sua volta riferira` senza ritardo alle Camere nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi de- gli scostamenti.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate
Non si e` proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento rego- latorio
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trat- tandosi di attivita` istituzionali gia` espletate dalle competenti Amministra- zioni. A tal fine, e` previsto un onere a carico dello Stato, per cui e` gia` prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.
Sezione 6. – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitivita`
Il provvedimento non e` suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitivita` tra i destinatari degli ef- fetti dell’Accordo.
Sezione 7. – Modalita` attuative dell’intervento regolatorio
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’istruzione, dell’uni- versita` e della ricerca e il Ministero per i beni e le attivita` culturali nel- l’ambito di un’apposita Commissione mista ex articolo 19 dell’Accordo.
B) Eventuali azioni per la pubblicita` e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sara` data pubblicita` tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomati- che, tramite idonee modalita` informative, verra` data ampia diffusione alle opportunita` di scambio e di studio previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’istruzione, dell’uni- versita` e della ricerca e il Ministero per i beni e le attivita` culturali sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari stru- menti a loro disposizione. Esse effettueranno altres`ı il monitoraggio delle attivita` connesse. In particolare, la Commissione mista di cui all’articolo
19 dovra` dare applicazione all’Accordo attraverso concreti Programmi esecutivi.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre even- tualmente alla VIR
L’Accordo in questione ha durata illimitata. Ognuna delle Parti potra` denunciare l’Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche (arti- colo 22). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuera` la prevista VIR, in cui verra` preso in esame l’effettivo aumento nel xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, artistico, scolastico, accade- mico e sportivo, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l’8 marzo 2000.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di mis- sione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 del- l’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 10.880 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 19.200 a decorrere dall’anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli arti- coli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 14, pari a euro
275.500 a decorrere dall’anno 2012, si prov- vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mini- stero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 2, 11, 17 e 19 dell’Accordo di cui all’arti- colo 1, il Ministro degli affari esteri, il Mini- stro per i beni e le attivita` culturali e il Mi- nistro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca provvedono al monitoraggio dei rela- tivi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, prov- vede mediante riduzione, nella misura neces- saria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita` di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del perti- nente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interes- sato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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