Preambolo Regolamento di Conciliazione
Regolamento di Conciliazione
Poste Vita S.p.A.
Preambolo
1. Poste Vita S.p.A. (d’ora innanzi indicata come Poste Vita), e le Associazioni dei consumatori firmatarie del presente accordo (d’ora innanzi indicate come Associazioni) definiscono di comune accordo la seguente procedura di conciliazione a cui potranno far ricorso i singoli consumatori sulla base della disciplina di seguito descritta.
2. Il presente Regolamento di Conciliazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni della Commissione Europea 30 marzo 1998 e 4 aprile 2001, che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, quali indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, rappresentanza, imparzialità, equità.
3. La procedura verrà basata sulla normativa tempo per tempo applicabile tenendo altresì conto dei criteri di valutazione concordati con le Associazioni che faranno riferimento al profilo del consumatore ed alla tipologia di prodotto acquistato. Resta inteso che i rappresentanti del Gruppo Poste Italiane si conformeranno alle previsioni contenute nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.
Art.1 - Istituzione della Commissione paritetica di conciliazione - Spese.
1. Presso la sede legale di Poste Vita viene istituita una Commissione Paritetica di Conciliazione (d'ora innanzi indicata come Commissione), la quale presiede a tutta l'attività prevista e disciplinata dal presente Regolamento. La Commissione è formata
a) da un rappresentante di Poste Vita, munito dei necessari poteri, designato dall'Amministratore Delegato e
b) da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie del presente Regolamento, designato dal cliente ovvero designato secondo un criterio turnario tra i rappresentanti delle Associazioni firmatarie del presente Regolamento (di seguito il Rappresentante del Consumatore). I membri della Commissione nominati sia da Poste Vita, sia dalle Associazioni, devono essere scelti fra soggetti di provata competenza e che abbiano effettuato specifico corso di formazione per conciliatori.
2. Il mandato dei membri della Commissione non può eccedere 1 anno, salvo rinnovo, e non può essere revocato senza giusta causa.
3. La Direzione Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali di Poste Italiane metterà a disposizione della Commissione una Segreteria di Conciliazione (d’ora innanzi indicata come Segreteria Tecnica) che fornirà il necessario supporto logistico ed organizzativo per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Regolamento.
4. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono interamente a carico di Poste Vita. Le attività della Commissione verranno sospese durante il mese di agosto, salvo diversi specifici accordi fra le parti.
Art. 2 - Condizioni di accesso alla procedura di conciliazione.
1. La presente procedura di conciliazione è riservata esclusivamente e in via sperimentale ai consumatori che siano contraenti di polizze assicurative emesse da Poste Vita della serie Programma Dinamico oggetto di trasformazione (di seguito i Consumatori e ciascuno il Consumatore). Al termine di tale fase di
sperimentazione, si potrà procedere ad estendere la procedura anche agli altri prodotti di Poste Vita. Il Consumatore che intenda avvalersi di tale procedura potrà avervi accesso senza alcun onere diretto, rimanendo a suo esclusivo carico tutti i costi e le spese connessi all’iscrizione ovvero al mandato conferito ad una Associazione.
2. Può accedere alla procedura il Consumatore:
a) che abbia già presentato un reclamo a Poste Vita, cui non sia stata fornita una risposta ritenuta soddisfacente dal medesimo Consumatore ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta; e
b) che non abbia presentato ricorso alla magistratura o a qualsiasi altro organo di giustizia per la soluzione della suddetta controversia.
3. Le seguenti controversie non potranno in alcun modo essere assoggettate alla procedura di conciliazione:
a) fattispecie nelle quali le questioni da risolvere abbiano alla base un documento falso o alterato, o che una delle parti dichiari possa essere falso o alterato;
b) domande volte a riesaminare delle fattispecie già oggetto di procedura di conciliazione.
4. La domanda di conciliazione può essere presentata dal contraente della Polizza, o da un suo delegato che esibisca apposita procura sottoscritta dal contraente con allegata una copia di un proprio documento d’identità in corso di validità, recante necessariamente:
a) il reclamo inoltrato e la risposta ricevuta;
b) la dichiarazione che il Consumatore non ha presentato ricorso all’autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione (impegnandosi a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda di conciliazione, qualora intenda adire l’autorità giudiziaria);
c) l’impegno a non cedere la polizza a terzi - ove consentito dalle condizioni della stessa - sino alla conclusione della procedura di conciliazione;
d) ogni altra informazione e documento che sia essenziale per la definizione dell’ambito oggettivo della potenziale controversia.
5. Il Consumatore può presentare la domanda di conciliazione, in conformità all’apposito modello allegato al presente Regolamento (reperibile presso le sedi delle Associazioni aderenti oppure per via telematica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx), nelle seguenti modalità:
a) attraverso le sedi delle Associazioni
aderenti;
b) inviandola tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Segreteria di Conciliazione Poste Vita
- Poste Italiane S.p.A. -
Direzione Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali
Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 XXXX;
c) trasmettendola all’indirizzo elettronico xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx o al numero di fax 00.00.00.00.00, ma in tal caso la domanda non potrà essere presentata per delega da parte di un soggetto diverso rispetto al Consumatore;
d) inviandola tramite lettera raccomandata A/R presso la sede legale di Poste Vita S.p.A. in Roma, Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx n.3, 00144 Roma.
La domanda deve essere inviata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo ritenuta non soddisfacente. In caso di mancata risposta al reclamo, la domanda deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti a partire dal termine dei sessanta giorni dalla presentazione del reclamo.
Art. 3 - Istruzione della domanda di conciliazione.
1. La procedura istruttoria si apre all’atto in cui alla Segreteria Tecnica perviene la domanda di conciliazione. La Segreteria Tecnica iscrive ogni domanda di conciliazione su un apposito registro dei procedimenti di conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo.
2. Il Rappresentante del Consumatore procede alla verifica della completezza della domanda di conciliazione trasmessa dal Consumatore,
richiedendone l’eventuale integrazione - anche per le vie brevi - entro un termine di 30 giorni;
3. Laddove il Rappresentante del Consumatore
abbia
a) verificato l’incompletezza della domanda di conciliazione, in particolare nel caso in cui non sia pervenuta l’integrazione richiesta al Consumatore, o
b) riscontrato la dichiarazione di rinuncia alla domanda da parte del Consumatore, o
c) ritenuto manifestamente non sussistenti i presupposti necessari per instaurare la procedura di conciliazione,
d) informa la Segreteria Tecnica del mancato nulla osta all’attivazione della procedura di conciliazione; la Segreteria Tecnica provvederà quindi alla redazione del relativo verbale per il successivo inoltro al Consumatore.
Diversamente, il Rappresentante del Consumatore rende noto alla Segreteria Tecnica il proprio nulla osta all’attivazione della procedura di conciliazione.
Art. 4 - Procedura di conciliazione.
1. La procedura di conciliazione si intende instaurata all’atto in cui alla Segreteria Tecnica perviene il nulla osta da parte del Rappresentante del Consumatore.
2. La Segreteria Tecnica comunicherà ai membri della Commissione (ed al Consumatore laddove lo stesso ne abbia fatto richiesta nella domanda di conciliazione), sia la data in cui verrà esaminata la relativa controversia sia l’indicazione del nominativo del Rappresentante del Consumatore (nel caso in cui il Consumatore non abbia specificato nella domanda di conciliazione l’Associazione dalla quale intende richiedere assistenza).
3. Il Rappresentante del Consumatore ha accesso alla documentazione relativa al caso prospettato nei limiti di legge. La documentazione ed i dati ottenuti dallo stesso nello svolgimento delle sue funzioni dovranno essere trattati come informazioni riservate.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e le discussioni nonché la documentazione trattata nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Il Consumatore
ha facoltà di illustrare le sue ragioni alla Commissione prima dell’inizio della riunione anche mediante invio di una memoria scritta, nonché servendosi di rappresentanti all’uopo nominati per iscritto.
5. Nell’esperire il tentativo di conciliazione i componenti della Commissione rappresentano, rispettivamente, Poste Vita ed il Consumatore. Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un’ipotesi di accordo che viene consegnato a mano ovvero inviato al Consumatore, evidenziando che la soluzione proposta può essere meno favorevole di un eventuale esito giudiziale e rappresentando in particolare che il Consumatore stesso potrà rivolgersi, a sua cura e spese, ad una fonte indipendente (ivi compreso un legale di sua fiducia) al fine di acquisire un parere concernente la soluzione proposta, che potrà liberamente decidere di accettare o meno. Se il Consumatore accetta la proposta di conciliazione deve sottoscrivere il verbale ed inviarlo alla Commissione entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell’ipotesi di accordo, tramite lettera raccomandata. Se il Consumatore invia il verbale sottoscritto, il procedimento si conclude positivamente ed il verbale ha efficacia di atto transattivo, dal contenuto riservato. L’accordo transattivo è immediatamente vincolante tra Poste Vita ed il Consumatore e le parti stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale, che risolve ed estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. Poste Vita si impegna ad eseguire quanto previsto all’interno del verbale entro 60 giorni dalla firma dello stesso, a condizione che il Consumatore trasmetta la documentazione originale ragionevolmente richiesta da Poste Vita (tra cui, in particolare, l’originale di polizza nonché le eventuali appendici). Nel caso in cui il Cliente non invii il verbale sottoscritto nei termini di cui sopra, l’ipotesi di accordo si intende priva di alcuna efficacia, rimanendo inteso che:
a) Poste Vita ed il Consumatore saranno liberi di ricorrere a tutte le iniziative che riterranno più opportune per tutelare i propri interessi e
b) l’ipotesi di accordo non potrà in alcun modo essere interpretata quale ammissione di responsabilità, anche parziale, dichiarazione di scienza ovvero confessoria né da parte di Poste Vita né del Consumatore.
6. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo, che verrà inviato al Consumatore. Anche in questo caso Poste Vita ed il Consumatore potranno ricorrere a tutte le iniziative che riterranno più opportune per tutelare i propri interessi.
Art. 5 - Norme generali.
1. La lingua della procedura è l’italiano.
2. Il Rappresentante del Consumatore dovrà aver partecipato ad uno specifico Corso di Formazione per Conciliatori, organizzato congiuntamente da Poste Vita e dalle Associazioni aderenti.
3. Fermo che la Segreteria Tecnica e la Commissione si attiveranno per la conclusione della procedura nel più breve tempo possibile, il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è fissato in novanta giorni, dal ricevimento della domanda da parte della Segreteria Tecnica. Xxxxx comprovate ragioni di urgenza, sino a quando è conclusa la procedura di conciliazione, Poste Vita sospenderà ogni eventuale azione afferente le questioni per le quali la procedura sia già stata instaurata ai sensi dell’art. 4.1 che precede, dinanzi alla magistratura civile nei confronti del Consumatore.
4. Né i verbali contenenti ipotesi di accordo transattivo né gli atti transattivi costituiscono precedenti vincolanti cui la Commissione e/o Poste Vita siano obbligate a conformarsi.
Alla Segreteria della Commissione di Conciliazione POSTE VITA - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Direzione Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali - Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
DOMANDA DI CONCILIAZIONE
Il sottoscritto………………………………………….nat….a…………………………................................................
il……………................residente a …………..…………........................................................................................
in…...………………………………….....................................................................................................................
titolare della polizza Poste Vita n° (di seguito la Polizza) avendo già presentato
reclamo in data …………..…............... e avendo ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente in data… , oppure, non avendo ricevuto risposta
CHIEDE
alla Commissione di Conciliazione di comporre la controversia relativa a (specificare in modo dettagliato l’oggetto della contestazione e le eventuali soluzioni proposte)
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a norma del vigente Regolamento di Conciliazione stabilito di comune accordo tra Poste Vita e le
Associazioni dei Consumatori aderenti all’iniziativa.
Il sottoscritto dichiara di avere copia, unitamente al presente modulo, del Regolamento di Conciliazione sopra menzionato, pubblicato da Poste Vita nel proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx e altresì disponibile presso le Associazioni dei Consumatori e di accettarne integralmente il contenuto.
In aggiunta, il sottoscritto
RAPPRESENTA
❑ di voler indicare quale Rappresentante del Consumatore nella Commissione di Conciliazione, il soggetto designato dall’Associazione dei Consumatori ;
❑ di voler indicare quale Rappresentante del Consumatore il soggetto designato dalle
Associazioni dei Consumatori secondo un criterio turnario, ed a tal proposito:
❑ chiede di essere avvisato in relazione al nominativo individuato;
❑ chiede di non essere avvisato in relazione al nominativo individuato.
Con la presente domanda il sottoscritto accetta, altresì, la composizione della Commissione di Conciliazione, formata dal rappresentante di Poste Vita nominato dall’azienda e dal Rappresentante del Consumatore individuato in conformità alle indicazioni di cui sopra, autorizzando il Rappresentante del Consumatore medesimo ad avere accesso a tutti i documenti attinenti la domanda di conciliazione proposta. Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità di tipo civilistico,
DICHIARA
- di aver contratto la Polizza quale Consumatore;
- di non aver presentato ricorso all’autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione; e
SI IMPEGNA A
- comunicare preventivamente alla Commissione di Conciliazione la rinuncia alla domanda di conciliazione, qualora intenda adire l'autorità giudiziaria;
- non cedere la Polizza a terzi, ove consentito dalle condizioni della stessa, sino alla conclusione della procedura di conciliazione.
Ai fini del procedimento di conciliazione, il sottoscritto comunica di seguito i recapiti presso i quali dovranno essergli inviati il parere negativo, il verbale di conciliazione o di mancato accordo a norma degli artt. 3.3, 4.5 e
4.6 del Regolamento di Conciliazione:
Via…………………………………………………….............................................................................................
Città………………………..................................................................................................................................
Provincia……..…Cap……….…...... E-mail ……………………………...............................................................
Telefono… (indicare laddove si accetti tale forma di comunicazione, con particolare
riferimento alle situazioni di integrazione della domanda di conciliazione a norma dell’art. 3.2 del Regolamento di Conciliazione).
Con riguardo all’eventuale seduta della Commissione di Conciliazione relativa alla controversia di cui sopra,
CHIEDE
❑ chiede di essere avvisato della data in cui si terrà tale seduta al recapito sopra prescelto;
❑ di non voler essere avvisato della data in cui si terrà tale seduta.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di esprimere il proprio consenso all'utilizzazione dei propri dati per la esecuzione della Procedura di Conciliazione.
Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione, riguardante l'oggetto della controversia:
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................
…………………………, addì………………...............Firma....................................................................................
(il Consumatore / Delegato del Consumatore)
[Allegare eventuale procura scritta ad un proprio rappresentante, a cui dovrà essere acclusa una fotocopia di un documento di identità del Consumatore in corso di validità, nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non sia il Consumatore ma un suo delegato; in tale eventualità la domanda di conciliazione non potrà essere trasmessa via posta elettronica o via fax]
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196
Poste Vita S.p.A. La informa che i dati personali da Lei forniti nel modulo di domanda di conciliazione saranno trattati, con modalità cartacee e/o elettroniche, esclusivamente per l'espletamento della procedura di conciliazione ed a tal fine saranno comunicati all'Ufficio di Comunicazione territoriale di Poste Italiane per l'avvio della suddetta procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento non sarà possibile espletare la procedura di conciliazione. Le suddette attività saranno svolte, in qualità di incaricati, dagli operatori degli uffici postali presso i quali è presentata la domanda di conciliazione, nonchè dagli operatori dell'Ufficio di Comunicazione territoriale al quale è inviata la suddetta domanda. Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A. Responsabile è la funzione Rapporti con le Associazioni della Direzione Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali, con sede in Xxxx Xxxxx Xxxxxx, 000.
Al suddetto Responsabile Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del d.lg. 196/2003, tra i quali, ad esempio, la conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi.
Allo stesso Responsabile potrà rivolgersi per conoscere inominativi degli eventuali, ulteriori Responsabili del trattamento.
Le sedi nazionali delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’iniziativa
ACU
Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00/X - 00000 XXXXXX Tel. 00.00.00.000 - Fax 00.00.00.000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ADICONSUM
Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX Tel. 06.44.17.021 - Fax 00.00.00.00.00
ADOC
Xxx Xxx Xxxxxxxx,00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.00.00 - Fax 00.00.00.00.00
ADUSBEF
Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.000 - Fax 00.00.00.000
ALTROCONSUMO
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Tel. 02.66.89.01 - Fax 00.00.00.00.00
ARCO
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 - 00000 XXXXXXX Tel. 000.00.000 - Fax 000.00.000
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ASSOUTENTI
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.000 - Fax 00.00.00.000
Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
CASA DEL CONSUMATORE
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Tel. 00.00.00.00.00 - Fax 00.00.00.00.00
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI
Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX
Tel 0000.00.00.00 - Fax 0000.00.00.00
CITTADINANZATTIVA
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 06.36.71.81 - Fax 00.00.00.00.00
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CODACONS
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.000 - Fax 00.00.00.000
Email: xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx
CONFCONSUMATORI
Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX
Tel. 0000.00.00.00 - Fax 0000.00.00.00
Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
FEDERCONSUMATORI
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.00.00 - Fax 00.00.00.00.00
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
LEGA CONSUMATORI ACLI
Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0/x - 00000 XXXXXX Tel. 00.00.00.00.00 - Fax 00.00.00.00.00
MOVIMENTO CONSUMATORI
Xxx Xxxxxxxx, 00/x - 00000 XXXX Tel. 06.48.80.053 - Fax 06.48.20.227
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
Xxx Xxxxxxxx, 00/x - 00000 XXXX Tel. 00.00.00.000 - Fax 06.48.20.227
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00.00.00.000 - Fax 00.00.00.000
Mod. 0318 Ed. aprile 2009
Poste Vita S.p.A. • Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx • Tel.: x00 00 000000 Fax: x00 00 00000000 • xxx.xxxxxxxxx.xx • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006 • Cap. Soc. € 561.607.898,00 i.v. • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. dell’ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006.