COMUNE DI GROTTAFERRATACittà Metropolitana di Roma CapitalePiazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 0694.5401662 – 673 - 679 www.comune.grottaferrata.rm.itPEC: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it GARA EUROPEA A PROCEDURA...
COMUNE DI GROTTAFERRATA Città Metropolitana di Roma Capitale Piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 0694.5401662 – 673 - 679 www.comune.grottaferrata.rm.it |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI GROTTAFERRATA PER N. 2 ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO CIG: 8052885AEB CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |
Art. 1 Normativa di riferimento 3
Art. 4 Importo della gara e corrispettivo 8
Art. 5 Modalità di pagamento del corrispettivo 9
Art. 6 Tariffe e agevolazioni 10
Art. 7 Prescrizioni minime richieste 11
Art. 8 Esecuzione del servizio 11
Art. 9 Prestazioni aggiuntive 12
Art. 10 Caratteristiche e numero dei mezzi 12
Art. 11 Valorizzazione commerciale 14
Art. 12 Personale e vestiario 14
Art. 14 Responsabilità, Assicurazione e fidejussione 15
Art. 15 Carattere del servizio 15
Art. 16 Obblighi dell’impresa affidataria 16
Art. 17 Obblighi di informazione all’utenza 17
Art. 18 Obblighi di rendicontazione della gestione del servizio 18
18.1 Rendicontazione annuale 18
18.2 Rendicontazione bimestrale 20
Art. 19 Subappalto - Subaffidamento del servizio 20
Art. 20 Controllo del servizio 21
Art. 21 Cauzione definitiva 21
Art. 23 Risoluzione del contratto 22
Art. 24 Disposizioni finali 23
Art. 1 Normativa di riferimento
1. Il presente Capitolato fa riferimento, esplicitamente e implicitamente, alle seguenti norme e documenti ufficiali:
• D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
• D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
• D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR (Regolamento UE 2016/679);
• D. Lgs. n. 422 /1997 e s.m.i. (Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL);
• L.R. Lazio n. 30/1998 e s.m.i. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
• L.R. Lazio n. 16/2003 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea)
• Regolamento CEE n.1893 /1991 (in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile);
• Regolamento CEE n. 1370 /2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia);
• D. Lgs. n. 395 /2000 e s.m.i. (Attuazione Direttiva 98/76/CE per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
• D. Lgs. n. 285 /1992 e s.m.i. (Codice della strada);
• D.P.C.M. 30.12.1998 (Carta della mobilità: schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti);
• D.M. Trasporti 18.4.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con D.M. 13-1-2004;
• D.M. Trasporti n. 448/1991 (Regolamento di attuazione della direttiva CEE n.438 del 21-6- 1989 sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
• D.M. Trasporti n. 88/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto);
• D.M. Trasporti 20.6.2003 (Recepimento Direttiva 2001/85/CE del 20-11-2001: Disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente);
• Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
2. Sono da ritenersi applicabili al presente capitolato anche le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l’esecuzione del servizio, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, agli assegni familiari e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.
3. Sono da ritenersi applicabili al presente servizio altresì tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore del TPL e degli impianti e materiali a questo relativo che, comunque, possono interessare direttamente l’oggetto dell’appalto.
4. L’impresa affidataria è soggetta alle condizioni delle Leggi e dei Regolamenti sopra richiamati, del presente Capitolato ed allegati e del Contratto.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di linea urbano del Comune di Grottaferrata, secondo quanto previsto dal seguente programma di Esercizio posto a base di gara e la cui configurazione si compone di quattro linee, ognuna delle quali è esercita con una frequenza determinata in accordo con le esigenze di mobilità.
L’offerta prevede 42 corse feriali che si sviluppano per una percorrenza complessiva di 117.769 km.
Nella tabella seguente 2.1 e nelle figure 2.1-2.6 sono riportati per ogni linea l’itinerario, la direzione, la lunghezza la frequenza giornaliera, i giorni di esercizio e le percorrenze annuali.
Tab. 2.1 Programma di esercizio - Caratteristiche delle linee
Nome linea | Direzione | Lunghezza (Km) | N° corse (gg) | Giorni esercizio | Bus *Km |
Linea 1 | Circolare | 4,777 | 6 | 302 | 8.656 |
Linea 2 | andata/ritorno | 10,943 | 10 | 302 | 36.353 |
Andata | 7,995 | 9 | 302 | 26.559 | |
Linea 3 | |||||
Ritorno | 15,484 | 9 | 302 | 51.438 | |
Andata | 10,957 | 1 | 302 | 3.309 | |
Linea 4 | |||||
Ritorno | 14,801 | 2 | 302 | 8.940 | |
TOTALE | 117.769 |
Fig. 2.1 Itinerario della linea 1– Percorso: PIAZZA A. DE GASPERI – Corso del Popolo – Viale San Nilo – Via Anagnina – Via Sentiero del Bosco – Via Montiglioni – Via Bartolomeo Gosio – Via Anagnina – Via Roma – PIAZZA A. DE GASPERI
Fig. 2.2 Itinerario della linea 2 – Percorso: COLLE SANT’ANTONIO – Via delle Vascarelle – Via Alberico da Barbiano – Rotonda INI – Via Castel De Paolis – Rotonda via delle Selve Nuove - Via Castel De Paolis – Rotonda INI – Via Alberico da Barbiano – Via A. Segni – Via Vecchia di Grottaferrata – Via Trilussa Corso V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – Squarciarelli – Via delle Sorgenti – Via della Costituente – Viale Antonio Santovetti – Piazza A. De Gasperi – Viale San Bartolomeo – Viale J. F. Kennedy - Via Conti di Tuscolo, Viale V. Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA
Fig. 2.3 Itinerario della linea 3 (andata) – Percorso: VIA DEL PRATONE – Via del Seminario – Via di Rocca di Papa – Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Renato Castellani – Via Giuseppe Rondini - Via del Pratone – Via Valle della Noce – Via Guglielmo Quattrucci – Via del Casalaccio – Via Campi D’Annibale – Squarciarelli - Via
delle Sorgenti – Via della Costituente – Viale Antonio Santovetti – Piazza A. De Gasperi - Viale San Bartolomeo
– Viale J. F. Kennedy - Via Conti di Tuscolo, Viale V. Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA
Fig. 2.4 Itinerario della linea 3 (ritorno) – Percorso: FRASCATI PIAZZA ROMA – Via V. Veneto – Via L. Bonaparte – Stazione FS Via D. Seghetti – Via Gregoriana – Ospedale S. Sebastiano – Via V. Veneto - Via Conti di Tuscolo – Viale J. F. Kennedy – Via Anagnina – Viale San Bartolomeo – Piazza A. De Gasperi – Corso del Popolo – Viale I Maggio – Piazza Giordano Bruno – Via del Boschetto – Via delle Sorgenti – Piazza Vittime del Fascismo (Poggio Tuliano) – Via delle Sorgenti – Squarciarelli – Via Vecchia di Marino – Via Colle Sant’Antonio
– Via delle Vascarelle – Via Alberico da Barbiano - Rotonda Ini – Via Alberico da Barbiano - Via delle Vascarelle
– Via A. Segni – Via Vecchia di Grottaferrata – Via Trilussa Corso V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – Squarciarelli – Via Guglielmo Quattrucci – Via Valle delle Noce – Via del Seminario – Via di Rocca di Papa – Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Giuseppe Rondini – Via Renato Castellani – VIA DEL PRATONE
Fig. 2.5 Itinerario della linea 4 (andata) – Percorso: VIA VECCHIA DI VELLETRI/VIA DELLE CALCAREE – Via San Lorenzo – Via dei Colli – Via delle Barozze – Via delle Calcaree – Via Vecchia di Velletri – Viale Vittorio
Veneto - Squarciarelli - Via delle Sorgenti – Via della Costituente – Viale Antonio Santovetti – Piazza A. De Gasperi - Viale San Bartolomeo – Viale J. F. Kennedy - Via Conti di Tuscolo, Viale V. Veneto – FRASCATI PIAZZA ROMA
Fig. 2.6 Itinerario della linea 4 (ritorno) – Percorso: FRASCATI PIAZZA ROMA – Via V. Veneto – Via L. Bonaparte – FRASCATI STAZIONE FS CENTRO – Via D. Seghetti – Via Gregoriana – Ospedale San Sebastiano – Via V. Veneto – Via Conti di Tuscolo - Viale J. F. Kennedy – Via Anagnina – Viale San Bartolomeo – Piazza A. de Gasperi – Corso del Popolo – Viale I Maggio – Piazza Giordano Bruno – Via del Boschetto – Via delle Sorgenti
– Piazza Vittime del Fascismo (Poggio Tuliano) – Via delle Sorgenti – Squarciarelli - Via Vecchia di Marino – Via Colle Sant’Antonio – Via delle Vascarelle – Via A. Segni – Via Vecchia di Grottaferrata – Via Trilussa Corso
V. Colonna – Viale Vittorio Veneto – VIA VECCHIA DI VELLETRI/VIA DELLE CALCAREE
La prestazione oggetto dell’appalto è unitaria ed unico è l’aggiudicatario per tutti i servizi oggetto dell’appalto. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi del Comune e dell’Affidatario scaturenti dalla gara in oggetto saranno regolati mediante Contratto di servizio, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.
A fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l’Amministrazione corrisponderà all’Affidatario le compensazioni economiche, nella misura e secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.
All’Affidatario è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità di cui all’art. 6. All’Affidatario sono altresì attribuiti i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli autobus (quali ad es. la pubblicità sui mezzi).
Art. 3 Durata
La durata del servizio è stabilita in due anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto/verbale di consegna del servizio.
È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno sia nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Non è ammesso rinnovo tacito.
Opzione di proroga: Il Comune si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 – vincolandovi l’aggiudicatario – ove l’iter dell’innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all’ordinaria diligenza dell’Ente medesimo. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
In considerazione della non c’è certezza dell’importo del contributo regionale per i due prossimi anni e visti gli obblighi assunti dal comune relativamente al costituente ATO, si ritiene necessario e opportuno prevedere le seguenti specifiche clausole di salvaguardia, che tengano conto di tali aspetti, ovvero:
a) la facoltà da parte della Stazione Appaltante di sospendere, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di gara avviata ovvero recedere anticipatamente nel caso di avvio del servizio di T.P.L. nell’ATO, stabilendo un preavviso di 90 giorni e fatto salvo il riconoscimento all’affidatario degli importi relativi alle sole prestazioni rese;
b) la revisione immediata e automatica del contratto qualora la Regione Lazio dovesse ridurre il finanziamento, rispetto all’importo contrattuale comportano una proporzionale riduzione delle percorrenze, a parità di corrispettivo unitario (€/km) senza generare ulteriori costi in capo all’Amministrazione Comunale. Il Gestore procederà, in tali casi, ad un correlato processo di riorganizzazione e di rimodulazione del servizio diretto al mantenimento dell’equilibrio economico della concessione, rinunciando totalmente alle somme derivanti dall’eventuale riduzione del finanziamento disposte dalla Regione Lazio. Resta in capo all’amministrazione comunale la facoltà di coprire con proprie risorse l’eventuale taglio regionale.
Art. 4 Importo della gara e corrispettivo
L’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante, per l’espletamento del servizio di linea di cui all’art. 2, è pari a € 445.166,82 (2 anni), calcolato sulla base della percorrenza kilometrica annua pari a 117.769,00 Km/anno, indicata nel Programma di esercizio di cui all’art. 2 e sul prezzo “regionale” di 1,89 €/km oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’eccedenza delle percorrenze chilometriche del Programma di esercizio di cui all’art. 2, rispetto a quelle determinate dalla Regione Lazio, costituirà fattore premiante nel punteggio per la valutazione della offerta tecnica, come previsto nel disciplinare.
L’importo a base di gara comprende oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 e l’importo della manodopera pari al 60% dell’importo messo a base di gara, ovvero € 267.100,09.
Il corrispettivo a favore dell’impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato:
• parte dalla Regione Lazio, quale concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, che provvederà anche al suo pagamento diretto all’impresa affidataria;
• parte dal comune di Grottaferrata, quale integrazione kilometrica e quota Iva (10%) complessiva.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ravvisata la possibilità di rinnovo (opzione di rinnovo) sia nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante – fino a un ulteriore anno il valore stimato dell’appalto, è pari ad € 667.750,23 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 400.650,14 pari al costo della manodopera.
Oltre al corrispettivo, spetteranno all’impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla pubblicità sui bus, nonché il corrispettivo, erogato direttamente dal Comune, per eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’art. 9 del capitolato.
Ove l’Amministrazione regionale diminuisse l’importo del corrispettivo destinato al servizio comunale, l’Ente committente ridurrà proporzionalmente in percentuale l’ammontare dei chilometri di esercizio, come meglio descritto nella specifica clausola prevista nel precedente art. 3
Art. 5 Modalità di pagamento del corrispettivo – revisione dei prezzi
5.1 Pagamento del corrispettivo
I corrispettivi dovuti per l’esecuzione delle prestazioni, saranno erogati secondo le modalità e nella misura prevista dal presente articolo.
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di:
• trasmissione della rendicontazione bimestrale, prevista dall’art. 18 del presente Capitolato.
• presentazione di regolari fatture, bimestrali posticipate, con indicazione del periodo di cui trattasi, di importo corrispondente ad 1/6 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione.
Il corrispettivo a favore dell’impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato:
• parte dalla Regione Lazio, quale concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, e sarà da quest’ultima erogato ai sensi dell’adesione da parte del comune al combinato disposto dell’art. 17 bis della L.R. n. 30/1998;
• parte dal comune di Grottaferrata, quale integrazione kilometrica e quota Iva (10%) complessiva.
Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta
Le fatture dovranno essere inviate con cadenza bimestrale e indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.
Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Grottaferrata e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l’accettazione delle fatture elettroniche.
Il codice univoco del Comune di Grottaferrata destinatario delle fatture elettroniche è: KOGPV6.
Si informa altresì che il Comune di Grottaferrata rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).
Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.
L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto.
5.2 Revisione dei prezzi
Per ogni anno di durata dell’appalto successivo al primo, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
La revisione annuale, verrà determinata in funzione della variazione, su base annua, dell’“Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi)” di cui alla tabella ISTAT FOI(nt), pubblicata da ISTAT entro i primi mesi di ogni anno.
Non verranno concessi aumenti retroattivi. La revisione dovrà essere richiesta dalla Ditta mediante posta elettronica certificata ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO e produrrà effetto dal successivo mese di settembre, subordinatamente all’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di apposito atto. Il relativo procedimento avrà termine decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione, fermi restando i termini annuali di riferimento su indicati. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.
Art. 6 Tariffe e agevolazioni
I ricavi del servizio di trasporto pubblico urbano nel 2018 ammontano a 47.462,20 € di cui, 8.170,00 € derivanti dalla vendita di biglietti e 39.292,20 € dagli abbonamenti (fonte: attuale esecutore). Il numero totale di biglietti venduti ammonta a 9.150, di cui 7.450 a tariffa ordinaria e 1.700 a tariffa maggiorata. Il numero di abbonamenti mensili venduti nell’anno 2018 è stato di 2367. Complessivamente sono stati registrati 132.234 viaggiatori nell’anno 2018.
Il nuovo servizio di linea verrà svolto secondo le seguenti tariffe a carico degli utenti che verranno applicate sull’intera rete:
a) biglietto ordinario: € 0,80;
b) biglietto a tariffa maggiorata venduto a bordo: € 1,30
c) abbonamento mensile nominativo: € 16,60;
d) abbonamento annuale nominativo: € 116,00
e) abbonamento annuale per le persone residenti over 70 con ISEE fino a € 15.000 al costo agevolato di € 50,00, previa individuazione della relativa copertura finanziaria;
Qualora sia stata individuata la copertura finanziaria, l’introduzione dell’agevolazione tariffaria è riservata ai cittadini ultrasettantenni residenti nel Comune di Grottaferrata con un reddito, ISEE in corso di validità, non superiore a 15.000 euro. I cittadini interessati all’agevolazione possono presentarsi, nell’anno di riferimento, presso un ufficio competente del Comune abilitato al rilascio dell’agevolazione, e compilare un modulo specifico nel quale si sottoscrive una dichiarazione sostitutiva indicando: Cognome, Nome, data e Luogo di nascita, codice fiscale, tipo e numero documento, dichiarazione di essere residente nel Comune ed essere in possesso di un reddito ISEE inferiore o pari a 15.000 euro da allegare alla dichiarazione. Gli uffici comunali, verificato il possesso dei requisiti, inviano comunicazione all’azienda che gestirà il servizio di trasporto per il rilascio di tessera gratuita per la vendita a prezzo agevolato dell’abbonamento. Annualmente, sulla base del numero di utenti in possesso dei requisiti e sul numero di abbonamenti venduti e certificati, in caso di gratuità l’Amministrazione Comunale riconoscerà all’azienda un corrispettivo relativo alla copertura del mancato introito.
L’impresa affidataria è tenuta al pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’ente committente in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.
L’aggiornamento annuale delle tariffe è determinato, ai sensi della Misura 19 dell’allegato A alla Delibera n. 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Gli Operatori di esercizio alla guida degli autobus sono autorizzati alla verifica di validità dei titoli di viaggio, mentre la verifica degli stessi spetterà al personale dell’impresa affidataria abilitato secondo le norme di legge.
Art. 7 Prescrizioni minime richieste
L’organizzazione e l’esecuzione del servizio, da parte dell’impresa affidataria, dovranno essere strutturate tenendo in considerazione le seguenti prescrizioni minime, pena l’inammissibilità dell’offerta:
• dovranno essere rispettate, per tutta la durata del contratto, le prescrizioni minime contenute nel programma di esercizio di cui art. 2;
• la pulizia interna di ciascun autobus deve essere effettuata almeno una volta ogni 24 ore, la pulizia esterna di ciascun automezzo deve essere effettuata almeno ogni 2 settimane e la pulizia straordinario una volta al mese;
• l’eventuale sostituzione di un veicolo, per guasto o altra causa, dovrà avvenire entro un tempo massimo di 30 minuti;
• possesso di un parco mezzi, incluso le riserve, in numero e tipologia sufficiente ad assicurare l’esecuzione del servizio di cui all’art. 2 ed in numero non inferiore a nove unità, con classe ambientale non inferiore ad Euro 5;
• dovrà essere garantito, per tutta la durata del servizio, un dettagliato piano di informazione all’utenza;
• dovranno essere installate paline e pensiline di fermata, ove mancanti, garantendo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la eventuale sostituzione di quelle fatiscenti; le fermate dovranno essere collocate, di concerto con l’amministrazione comunale, in modo da garantire un adeguato livello di accessibilità. in relazione alle attività insediative, residenziali e commerciali. Inoltre, la collocazione dovrà rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalle norme sulla circolazione stradale;
• gli autobus dovranno essere dotati di un sistema AVM per la certificazione delle percorrenze, oltre che per l’informazione all’utenza in tempo reale;
• la rimessa dovrà essere localizzata all’interno del territorio compreso nella circonferenza avente centro in corrispondenza della sede comunale e raggio pari a 30,00 km (trenta chilometri). Nel caso di rimessa già a disposizione della Ditta, la stessa dovrà fornirne l’indirizzo preciso.
Art. 8 Esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene la sicurezza e la circolazione dei mezzi, delle prescrizioni di servizio contenute nel programma di esercizio, nonché delle eventuali modalità integrative ed aggiuntive indicate in sede di gara.
Le parti, d’intesa tra di loro, potranno valutare la rispondenza delle modalità operative alle effettive esigenze dell’utenza, disponendo, qualora necessario, le opportune variazioni al programma di esercizio in termini di orari delle singole corse, di percorsi delle singole linee o di spostamento delle fermate previste, purché le variazioni disposte non comportino incremento del numero dei chilometri od aumento del personale e dei mezzi da destinare all’esercizio.
L’affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.
In caso di scioperi del personale dell’Impresa affidataria, la stessa garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli
adempimenti di detta normativa. Le fasce orarie dei “servizi minimi” garantiti devono essere uguali su tutto il territorio comunale.
Si stabilisce, ai sensi del punto 4 della Misura 12 di cui all’Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la seguente ripartizione dei rischi:
• all’amministrazione comunale competono i rischi connessi alla riduzione dei corrispettivi e delle produzioni chilometriche eccedente i limiti di cui al precedente comma;
• tutti gli altri rischi competono esclusivamente all’affidatario.
Art. 9 Prestazioni aggiuntive
Qualora, a seguito di variazione dei servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio, si renda necessario modificare, in aumento o diminuzione, la rete dei servizi, l’Affidatario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1467 c.c., è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e alle stesse compensazioni economiche fino alla concorrenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale, in aumento e in diminuzione. Si stabilisce, ai sensi del punto 4 della Misura 12 di cui all’Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la seguente ripartizione dei rischi:
• all’amministrazione comunale competono i rischi connessi alla riduzione dei corrispettivi e delle produzioni chilometriche eccedente i limiti di cui al precedente comma;
• tutti gli altri rischi competono esclusivamente all’affidatario.
In casi eccezionali, quali emergenze di ordine pubblico, possono essere richiesti servizi con ordinanza del Sindaco che retribuiti nelle forme e secondo le procedure previste dalla contabilità dell’ente committente. Con riferimento a tali eventi straordinari l’impresa affidataria dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile il relativo preventivo di spesa.
Art. 10 Caratteristiche e numero dei mezzi
Non è prevista alcuna messa a disposizione di beni per l’effettuazione del servizio; l’impresa affidataria dovrà utilizzare i beni essenziali, strumentali e non strumentali, di propria dotazione, quali uffici, deposito, officina, materiale rotabile e altri beni connessi, fatto salvo i veicoli di proprietà, intera o cofinanziati, ovvero veicoli acquisiti tramite finanziamento pubblico di proprietà dell’Ente pubblico competente per il servizio (Comune) o, in alternativa, di un soggetto terzo (gestore uscente).
In quest’ultimo caso, il concorrente dovrà riscattare il valore residuo degli autobus, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49 dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
L’Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel bacino dalle Imprese uscenti, tranne nel caso del comma precedente, ovvero veicoli acquisiti tramite finanziamento pubblico di proprietà dell’Ente pubblico competente per il servizio (Comune) o, in alternativa, di un soggetto terzo (gestore uscente).
La modalità dell’eventuale trasferimento di mezzi, qualora presentino caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato, è regolamentata dalla L.R. Lazio n. 30/1998 e s.m.i.
Nell’eventualità di subentro, l’Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 22, comma c) della L.R. Lazio 30/1998, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall’ente committente per l’effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all’esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l’acquisto ai prezzi di mercato per l’eventuale quota non coperta da contributo regionale.
L’impresa affidataria, per tutta la durata del servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio in ottemperanza a quanto riportato all’art. 7, ovvero numero non inferiore a nove unità, incluso le riserve, con classe ambientale non inferiore ad Euro 5.
In ogni caso per l’impiego di automezzi di nuova immatricolazione è richiesta l’omologazione secondo lo standard Euro 6 o superiore secondo le norme europee RDE e gli standard WLTP. È consentito l’impiego, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento, di automezzi dotati di alimentazione elettrica, ibrida elettrica e/o a gas naturale (CNG).
Sarà considerato fattore premiante un’offerta di servizi con veicoli equipaggiati con un motore di tipo elettrico, ibrida elettrica, gas naturale (CNG) con emissioni che soddisfino i limiti previsti dalla Direttiva CEE 595/2009 (Euro 6) o superiore.
I veicoli da utilizzare per il servizio dovranno possedere avanzate caratteristiche tecniche, in grado di offrire alla clientela elevati standard di comfort e, nel contempo, ridotti consumi ed ottime caratteristiche di affidabilità per l’intero arco del ciclo di vita del mezzo. Ogni veicolo deve essere equipaggiato di sistemi con sistema di frenatura elettronica (EBS), sistema antibloccaggio ruote in frenata (ABS) e sistema antislittamento (ASR).
Ogni veicolo dovrà essere dotato di una rampa (automatica o a manuale) atta a consentire l’accesso di carrozzelle disabili dalle banchine di fermata, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere conformi al regolamento UN/ECE 107/2010, Allegato 8, art. 3.11.
Ogni veicolo deve essere dotato di un sistema di climatizzazione dell’aria per il posto guida e vano passeggeri. Ogni veicolo dovrà essere equipaggiato con:
• validatrici compatibili con i sistemi di bigliettazione elettronica;
• sistemi di infoutenza (display interni ed esterni con funzioni multimediali);
• videosorveglianza (telecamere e registratori);
• impianto AVM con GPS (sistema di localizzazione della posizione in tempo reale del mezzo e gestione dei dati di esercizio);
• contapasseggeri.
I veicoli dovranno essere dotati di indicatori di linea e destinazione e dovranno essere facilmente leggibili anche a distanza.
La centralina di controllo dovrà gestire la trasmissione delle informazioni ai display ed all’unità audio.
È obbligatoria l’adozione, per tutti i veicoli, di un sistema di rilevamento e spegnimento incendi nel vano motore, che garantisca, in modo automatico, l’intervento rapido e sicuro, senza danneggiare i componenti presenti nei suddetti vani.
Sarà considerato fattore premiante un’offerta di servizi con veicoli equipaggiati con un motore di tipo elettrico, ibrido e ad accensione spontanea (Diesel), alimentato a gasolio con tenore di zolfo ≤10 ppm, con emissioni che soddisfino i limiti previsti dalla Direttiva CEE 595/2009 (Euro 6).
Il gestore del servizio, dovrà garantire e certificare, per ciò che concerne la manutenzione periodica e quella predittiva, quanto previsto dai piani programmatici del manuale d’uso dei veicoli.
I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà dell’impresa affidataria per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing), purché compatibili con l’immatricolazione dei mezzi, ai sensi della normativa vigente.
Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati in linea con la vigente normativa e con quanto previsto della D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), con le caratteristiche sopra indicate. La colorazione dei mezzi impiegati nell’esecuzione del servizio dovrà essere uniforme.
L’impresa affidataria dovrà svolgere il servizio per tutta la durata del medesimo con un parco mezzi adeguato al programma di esercizio (vedi art. 2) con una capacità di trasporto dei singoli mezzi sufficiente per le ore di punta. Occorre inoltre mantenere una scorta di almeno il 20% rispetto al numero massimo di veicoli impegnati nell’ora di punta, pena la risoluzione del contratto. Sarà pertanto onere dell’impresa affidataria provvedere alla sostituzione dei mezzi obsoleti durante l’esecuzione del servizio.
Sui mezzi non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
Art. 11 Valorizzazione commerciale
La pubblicità esterna e interna al parco mezzi è consentita nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione del fronte anteriore degli autobus e degli spazi adibiti ad identificare il mezzo e, in ogni caso, non deve ostacolare la lettura del numero di matricola sui quattro lati del mezzo né creare incertezze od equivoci né avere ripercussioni negative sulla particolare tipologia dei passeggeri: qualora non si rispettassero tali condizioni, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22. All’impresa affidataria competeranno i ricavi che da tale attività dovessero derivare.
Art. 12 Personale e vestiario
L’Affidatario, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato.
L’Affidatario si impegna:
• ad applicare, a tutto il personale impiegato nell’esercizio dei servizi oggetto del presente capitolato, i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL del settore;
• ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.
Al servizio oggetto del presente Capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. Trasporti n. 88 del 23/2/1999 e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione allo svolgimento del servizio.
È fatto obbligo all’impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l’utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, TUSSL e s.i. e della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003. È fatto obbligo all’impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.
Tutto il personale dell’impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida (D/DE e CQC) in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.
Tutto il personale dell’impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell’impresa affidataria, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto, con il quale si attesta che il titolare del documento è dipendente dell'affidatario del servizio.
Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l’impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.
L’Affidatario, almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve trasmettere al Comune l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato,
dell'inquadramento orario (eventuale part time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza).
Art. 13 Clausola sociale
L’impresa affidataria sarà tenuta – ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 30/98, dell’Allegato A alla Deliberazione n. 49 dell’Autorità di Regolazione Trasporti del 17 Giugno 2015 e dell’art. 50 del Codice - ad assumere il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente – di cui all’apposito Allegato 1 - ivi compreso il mantenimento dei livelli retributivi, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, cosi come disposto nell’art. 24 del Disciplinare di gara.
Art. 14 Responsabilità, Assicurazione e fidejussione
L’impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’ente committente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all’erogazione del servizio.
In particolare sarà a carico esclusivo dell’impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo l’impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l’Ente committente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell’impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.
L’impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto di appalto:
• per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 5.000.000,00 (cinque milioni) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;
• per la responsabilità civile auto (in breve: «R.C.A.») di massimale adeguato e non inferiore € 20.000.000,00 (venti milioni) euro per sinistro complessivo/ € 15.000.000,00 (quindici milioni) per danni a persone / € 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a cose;
• per la responsabilità verso prestatori di opera (in breve: «R.C.O.») di massimale adeguato e non inferiore
€ 1.500.000,00 (uno virgola cinque milioni) euro per sinistro e per persona.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell’impresa affidataria.
L’ente committente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.
L’impresa affidataria si obbliga a sollevare l’ente committente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l’ente committente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l’impresa affidataria ed i suoi eventuali sub affidatari, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere.
L’impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l’utenza.
Art. 15 Carattere del servizio
Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla
L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, del programma di esercizio allegato e del contratto, l’ente committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell’impresa affidataria e sostituirla con altro soggetto, per l’esecuzione d’ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria e la richiesta di risarcimento danni come previsto al successivo art. 23.
Art. 16 Obblighi dell’impresa affidataria
L’impresa affidataria, a pena di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 24, si obbliga:
• ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni nel contratto, nel capitolato speciale e relativi allegati e nella carta della mobilità da redigere annualmente;
• ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
• all’osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all’adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
• a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l’effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l’effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato l’ente committente da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
• a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio ed adeguati per garantire il regolare svolgimento secondo quanto indicato in sede di gara;
• a garantire, per tutta la durata del servizio un parco mezzi con le caratteristiche indicate al presente capitolato, con età media non superiore ad anni 5 (cinque). Sarà pertanto obbligo dell’impresa affidataria provvedere alla sostituzione dei mezzi obsolescenti durante l’esecuzione del servizio;
• ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si applica la Linea Guida n. 13 dell’ANAC recante “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato 1, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.]. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 13 del presente Capitolato e dall’art. 24 del Disciplinare di gara;
• ad aderire, su richiesta dell’ente committente, ad eventuale sistema di bigliettazione integrata regionale;
• ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull’assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs
81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
• a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO e apposita fidejussione atta a garantire il pagamento degli stipendi per il personale dipendente, di cui al precedente art. 13 e 14;
• a riscattare il valore residuo degli autobus, di proprietà, intera o cofinanziati, ovvero veicoli acquisiti tramite finanziamento pubblico di proprietà dell’Ente pubblico competente per il servizio (Comune) o, in alternativa, di un soggetto terzo (gestore uscente). Il valore residuo sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49 dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico (riferimento art. 10 del Capitolato di gara).
L’impresa affidataria, pena l’applicazione di penali di cui al successivo art. 23, si obbliga, altresì:
• a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;
• a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all’utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, così come previsto al successivo art. 15;
• a nominare e comunicare, prima dell’avvio del servizio, un direttore/responsabile di esercizio in possesso dei requisiti previsti dal DM 448/1991 e D. Lgs. n. 395/200 e s.m.i.;
• a comunicare l’elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l’esecuzione dell’appalto;
• a comunicare copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;
• a rendicontare, con cadenza bimestrale l’ente committente ed annuale alla Regione Lazio e l’ente committente, in merito alla gestione del servizio. La rendicontazione avviene secondo i parametri indicati al successivo art. 18;
• ad approntare entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta della mobilità da sottoporsi all’ente committente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del fac–simile per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) assorbente, tra l’altro le ipotesi di indennizzo all’utenza per disservizio.
Restano ferme gli ulteriori obblighi che saranno garantiti dall’impresa affidataria in sede di gara, sulla base della offerta tecnica ed economica presentata, pena la risoluzione del contratto.
Art. 17 Obblighi di informazione all’utenza
L’impresa affidataria dovrà essere munita di un sistema AVM (Automated Vehicle Monitoring), consistente in un insieme di strumenti hardware e software per il monitoraggio, controllo e gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Tramite le informazioni in tempo reale del servizio si procederà a fornire la capillare ed efficace informazione in tempo reale all’utenza sulle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio.
In particolare l’informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
• l’impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a mettere a disposizione un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web e Smartphone con informazioni in ogni luogo sugli orari e sul percorso in tempo reale. L'utente del servizio mediante app e/o sito web deve poter visionare in ogni luogo e momento:
o il proprio percorso;
o individuare la linea di autobus più congeniale ai propri bisogni;
o controllare il tempo di arrivo dell'autobus desiderato e la posizione attuale.
o localizzare i punti di rivendita dei biglietti.
Al fine di rendere universalmente fruibile l’informazione all’utenza, si dovrà predisporre l’orario programmato dei servizi, insieme a quello reale, in formato GTFS e renderlo accessibile in formato opendata. Ciò consentirà ad aziende esterne (ad es. Moovit) di poter fornire valore aggiunto e servizi all’utenza di nuova generazione, nonché di consentire l’integrazione dell’informazione con quella dei servizi di trasporto collettivo extraurbano su gomma (ad es. Cotral) e su ferro di collegamento con Roma, e non solo.
• Informazione a bordo:
o sono affissi su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall’Amministrazione. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio;
• Informazione a terra:
o le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nel centro urbano le paline devono essere conformi alle disposizioni del Comune;
o i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all’utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto;
o in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate diverse da quelle principali, per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all’impresa affidataria porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati direttamente presso i punti vendita dei titoli di viaggio, in modo idoneo a garantire l’uniformità dell’informazione sul servizio.
Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall’impresa affidataria entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del servizio.
Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che prevede da un cambiamento degli orari e dei percorsi, l’impresa affidataria garantirà una tempestiva informazione all’utenza entro 15 giorni precedenti l’entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
Resta salva la possibilità, da parte dell’impresa affidataria, di utilizzo del servizio di Infomobilità, laddove proposto in sede di gara, purché in grado di garantire all’utenza le informazioni sopra indicate.
Art. 18 Obblighi di rendicontazione della gestione del servizio
L’impresa affidataria ha l’obbligo, ai sensi della L.R. 30/1998 e s.m.i., di presentare all’ente committente ed alla Regione Lazio la rendicontazione annuale della gestione del servizio e il report bimestrale del servizio svolto, sottoscritti dal legale rappresentante.
18.1 Rendicontazione annuale
A cadenza annuale, entro la fine del mese successivo, l’impresa affidataria deve trasmettere all’Ente affidante una rendicontazione annuale relativa all’anno trascorso e contenete i seguenti dati:
a) elenco consuntivo dei Km percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;
b) elenco nominativo dei dipendenti impegnati nell’esercizio dei servizi affidati con indicazione, per ognuno di essi, della mansione;
c) elenco dei mezzi utilizzati, comprensivo dei mezzi per le sostituzioni, contenente le seguenti informazioni minime:
• dati tipologici (tipo di veicolo, tipo di immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione);
• dati identificativi del veicolo (n. matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello);
• capacità (numero dei posti seduti, numero dei posti in piedi, numero postazioni carrozzella diversamente abili);
• dotazioni particolari (aria condizionata, pedana diversamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi di comunicazione passeggeri audiovisivi, obliteratrici elettroniche o magnetiche, modulo di bordo GSM-GPS, apparecchiatura AVM, eccetera);
• anno di costruzione;
• data di immatricolazione;
• data di 1° immatricolazione (se diversa dalla data di immatricolazione);
• dati relativi all’acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto);
• estremi di eventuali contributi pubblici riferiti all’acquisito del bene (importo, ente erogatore)
d) numero passeggeri trasportati, distinti per linee, e valori del rapporto viaggiatori/posti disponibili;
e) elenco degli interventi manutentivi e di revisione effettuati relativo ad ogni messo, con indicazione specifica per ogni intervento della data di effettuazione dell’attività, del guasto o danno verificatosi e dell’intervento effettuato dal tecnico;
f) proventi del traffico;
g) ammontare degli introiti complessivi;
h) costi operativi suddivisi in:
• costi di trazione
• costi di organizzazione:
i. costo per addetti alla guida;
ii. costo per addetti ai servizi ausiliari all’esercizio;
iii. costo per addetti ai servizi di amministrazione;
iv. costo per addetti ai servizi di manutenzione;
v. costo per servizi esternalizzati;
vi. ammortamento di impianti ed edifici;
vii. spese generali;
i) rapporto proventi del traffico/costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura);
j) Carta dei Servizi aggiornata, con allegati i risultati delle rilevazioni, dei monitoraggi e delle indagini di CSS effettuati.
L’impresa affidataria deve inoltre trasmette all’Ente affidante i bilanci comprensivi di tutti gli allegati entro trenta giorni dalla loro approvazione e dovrà provvedere alla loro certificazione.
Il rapporto annuale è fondamentale non solo come fonte di dati ma anche perché permette all’Ente affidante di riprogrammare i servizi in funzione dei risultati dell’esercizio precedente. A tal proposito dovrà prevedere, accanto alla parte analitica tabulare, una relazione che descriva i dati e le elaborazioni raccolte, evidenziando e commentando le variazioni rispetto all’anno precedente.
Le rendicontazioni devono essere firmate dal legale rappresentante della impresa affidataria.
Tali dati devono essere consegnati anche su supporto informatico compatibile con il software in dotazione all’Ente affidante.
Nel caso in cui l’impresa affidataria non proceda a consegnare la documentazione di cui al presente articolo entro i termini previsti o la consegni in forma incompleta verrà applicata la penale di cui all’art. 22.
18.2 Rendicontazione bimestrale
Il rapporto di servizio bimestrale è la documentazione prodotta dall’impresa affidataria contenente la rendicontazione del servizio effettuato nei mesi a cui esso si riferisce. Tale documentazione, redatta in formato *.xls (Excel) o *.doc (Word) o altro concordato con l’Ente, deve essere trasmessa all’Ente affidante entro la fine del bimestre successivo a quello di riferimento.
Il rapporto di servizio deve contenere la descrizione di tutte le linee e le corse con a margine le percorrenze effettuate e le targhe dei mezzi associate alle corse, con l’indicazione delle eventuali corse soppresse o modificate e delle relative cause di soppressione o modifica. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali per modifiche al programma di esercizio dovranno essere rendicontate bimestralmente.
Il rendiconto deve inoltre comprendere l’elenco degli interventi di manutenzione e revisione effettuati nei due mesi precedenti ai sensi dell’art. 10.
La veridicità delle informazioni contenute nel rendiconto è autocertificata dal Direttore o Responsabile di Esercizio.
Bimestralmente l’impresa affidataria dovrà inoltre trasmettere all’Ente affidante l’elenco degli eventuali incidenti e/o danni verificatisi nei due mesi precedenti. Nel caso di incidenti in cui siano causati danni a persone l’impresa affidataria è tenuta a darne comunicazione all’Ente affidante entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento.
Nel caso in cui l’impresa affidataria non proceda a consegnare la documentazione di cui al presente articolo o la presenti in forma incompleta si applicherà la penale di cui all’art. 22.
In fase di rendicontazione dovrà essere inoltre prodotta tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio ai fini del pagamento del corrispettivo economico.
Art. 19 Subappalto - Subaffidamento del servizio
È consentito il subappalto dei servizi, previa autorizzazione dell’Ente affidante, nella misura massima del 12% ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 30/98 a condizione che, prima dell’affidamento, l’impresa specifichi la percentuale massima del valore dell’affidamento che intende subappaltare.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Ente affidante, alle condizioni indicate dall’art. 105 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica finanziaria in relazione alla percentuale subaffidata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente committente.
L’impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell’impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.
Resta altresì inteso che l’impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente committente con il presente contratto. Tutto ciò premesso: 1) l’impresa deve depositare il contratto presso l’ente committente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l’impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
L’Ente committente non provvederà al pagamento diretto dell’Impresa subaffidataria. L’impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l’avvenuto pagamento all’Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva.
L’impresa affidataria può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l’esercizio di tutti o di parte dei servizi subaffidati.
L’Ente committente potrà effettuare controlli in ogni momento sull’operato dell’Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente committente e impresa affidataria. A tal fine l’Impresa subaffidataria dovrà agevolare l’Ente committente nelle operazioni di controllo.
In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell’ente committente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.
Art. 20 Controllo del servizio
L’ente committente si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal capitolato speciale, senza che l’impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo.
L’ente committente (nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell’ente committente, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
In occasione delle ispezioni di cui sopra, l’ente committente può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della privacy ai sensi di legge.
L’ente committente, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all’esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.
L’impresa affidataria presta all’ente committente (o al soggetto da esso incarico) ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione dei servizi.
L’impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
L’ente committente si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d’utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l’efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell’utenza.
Art. 21 Cauzione definitiva
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto di appalto andrà costituita da parte dell’impresa affidataria una cauzione definitiva, secondo le modalità indicate nell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, entro il termine di venti giorni.
La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell’ente committente, e quindi, in via generale, sino a 30
(trenta) giorni solari consecutivi dall’individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l’ente committente.
Art. 22 Penali
Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al Comune risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell’appaltatore, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell’appalto. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare alla ditta l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dall’impresa, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il Comune comunicherà alla ditta l’applicazione della sanzione e l’ammontare della penale.
L’importo sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture non ancora pagate e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.
Se l’impresa sarà sottoposta nell’arco di un anno a n. tre penali o nell’arco dell’intera durata contrattuale a dieci penali, sarà facoltà del Comune stesso risolvere il contratto.
Si riporta di seguito l’elenco delle violazioni con la relativa sanzione:
• mancata effettuazione di una corsa: € 100,00;
• mancato completamento di una corsa: € 50,00;
• ritardi nell’effettuazione di una corsa (max anticipo/ritardo 3/7 minuti): € 30,00;
• variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): € 100,00;
• vestiario indecoroso del personale operativo: € 50,00;
• mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate in sede di gara: € 100,00;
• sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicate in sede di gara, senza preventiva autorizzazione dell’ente committente (per ogni mezzo): € 300,00;
• mancata rendicontazione annuale del servizio: € 3.000,00;
• mancata rendicontazione bimestrale del servizio: € 500,00;
• mancate comunicazioni previste dal presente contratto (per ogni comunicazione) € 1.000,00;
• mancata predisposizione della carta della mobilità nei termini previsti dal contratto e mancato aggiornamento della stessa: € 2.000,00;
• mancata o incompleta informazione all’utenza: € 1.000,00;
• violazione di altri obblighi previsti nel presente capitolato e/o nel contratto e non riconducibili alle fattispecie su indicate: € 2.000,00 per ciascuna infrazione rilevata.
Art. 23 Risoluzione del contratto
L’ente committente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, l’ente committente, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, potrà dichiarare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel capitolato e nel contratto ed in caso di:
• perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente da parte dell’impresa affidataria;
• gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’impresa affidataria;
• mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell’impresa affidataria;
• gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti dall’impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell’ente committente;
• cessazione o liquidazione o fallimento dell’impresa affidataria o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
• gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato:
• pregressa applicazione di almeno 3 penali in un anno o 10 penali per l’intera durata del contratto.
L’impresa affidataria diffidata, può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all’impresa affidataria, a quest’ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di alcun indennizzo. Resta salvo il diritto dell’Ente committente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all’impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all’Ente committente e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Art. 24 Disposizioni finali
Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano PERUANI