CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Biblioteca di Scienze Tecnologiche
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
per la fornitura, l’installazione e l’avvio di dispositivi di un sistema antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID), e dei correlati servizi tecnici per la Biblioteca di Scienze Tecnologiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Codice CIG 4226447E62
INDICE
1) Oggetto dell’appalto e descrizione della prestazione;
2) Ammontare dell’appalto;
3) Condizioni generali e particolari, norme regolatrici dell’appalto;
4) Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
5) Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto;
6) Responsabile del contratto;
7) Inizio della prestazione;
8) Termini per l’esecuzione del contratto;
9) Sicurezza;
10) Subappalto;
11) Cauzione definitiva e assicurazioni;
12) Garanzie danni e assicurazione obbligatoria;
13) Assicurazioni obbligatorie del personale;
14) Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione;
15) Tracciabilità dei flussi finanziari;
16) Varianti, adeguamento e revisione dei prezzi:
17) Sospensioni;
18) Ultimazione, verifica di conformità e gratuita manutenzione;
19) R.T.I., consorzi, società tra concorrenti riuniti o consorziati;
20) Cessione del contratto;
21) Cessione del credito;
22) Recesso;
23) Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria;
24) Cause di risoluzione del contratto;
25) Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria;
26) Spese di contratto;
27) Riservatezza;
28) Allegati.
Art. 1 - oggetto dell’appalto.
L’appalto consiste nella fornitura di dispositivi di un sistema con rilevamento in radiofrequenza (RFID) per la gestione di prestito, antitaccheggio e verifiche inventariali compatibile con il gestionale Aleph500 versione 20 e successive, e l’attività di inizializzazione di parte del patrimonio librario della Biblioteca di Scienze tecnologiche – Sede di Architettura dell’Università degli Studi di Xxxxxxx (xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx).
La fornitura dovrà comprendere il trasporto, l’installazione, la configurazione e la messa in funzione dei dispositivi, nonché il training del personale della biblioteca sull’impiego del sistema RFID ed il servizio di manutenzione e assistenza in garanzia. L’attività di inizializzazione sarà effettuata su 35.000 volumi.
La fornitura comprende:
Descrizione | Quantità |
Varco antitaccheggio a due antenne RFId con contapersone e software di gestione (statistiche incluse) | 1 |
Postazione staff RFId per il prestito assistito e inizializzazione tag con funzione di abilitazione / disabilitazione antitaccheggio integrata | 3 |
Lettore portatile di inventario su scaffale con palmare e software di gestione incluso | 1 |
Etichette elettroniche RFId per volumi autoadesive riscrivibili | 40.000 |
Servizio di istallazione e avviamento del sistema | |
Inserimento etichette digitali con attività di prima inizializzazione su 35.000 documenti | |
Servizio di assistenza tecnica |
La ditta dovrà presentare un’offerta anche per la fornitura di una postazione self-service per il pubblico (prestito, rinnovo, restituzione senza intervento del personale), che tuttavia non rientra nell’ammontare della gara, e che pertanto potrà essere ordinato a parte, ad esclusivo giudizio dell’Amministrazione e a condizione che venga reperito il finanziamento.
Art. 2 - ammontare dell’appalto.
importo a base d’asta € 27.140,00 + IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 totale appalto € 27.140,00 + IVA.
Il prezzo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.
Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto, come risulta dal documento DUVRI Allegato, non sono state rilevate interferenze.
Art. 3 – condizioni generali e particolari - norme regolatrici dell'appalto.
Per l'attuazione del presente appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo chiamato “Regolamento”;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato.
In particolare, l’operatore economico affidatario con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.
Art. 4 - ordine di prevalenza delle norme contrattuali.
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto;
3) documenti ed elaborati allegati al presente appalto.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
Art. 5 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dalla direttrice della Biblioteca di Scienze Tecnologiche, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, via Micheli nr. 2, telefono 0000000000, fax 0000000000 email: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163-06 e degli artt. 272 e 273 del Regolamento di attuazione. Il Responsabile del
Procedimento svolge nei limiti della proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante nonché nei casi stabiliti dall’art. 300 del regolamento.
Art 6 – Responsabile dell’appalto.
Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato di responsabile dell’appalto, che deve essere dipendente dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve essere presente e reperibile, ogni giorno non festivo, dalle ore 9.00 alle ore
13.00. A tale scopo l’operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.
Art. 7 - Inizio della prestazione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 302 del Regolamento, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, il responsabile del procedimento può autorizzare eccezionalmente, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Codice ed esclusivamente per le ipotesi in esso previste, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, nonché copia della polizza d’assicurazione di cui al presente capitolato a copertura dei danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della prestazione.
Ai sensi del’art. 302 c. 4 del Regolamento, in caso di mancata stipula del contratto il direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Il direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’operatore economico affidatario, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi per gli effetti dell’art. 304 del regolamento.
Art. 8 - Termini per l’esecuzione dell’appalto – penali per il ritardo.
La prestazione oggetto del presente appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 50 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’avvio della fornitura potrà avvenire anche in momenti diversi, trattandosi di una fornitura organizzata in fasi; complessivamente le varie fasi corrisponderanno a 50 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Fase 1: l'attività di inizializzazione e la fornitura delle etichette dovrà iniziare non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento dell’ordine ed essere completata entro 14 giorni, salva diversa pattuizione risultante in sede di ordine, anche nelle more dell’eventuale stipula del contratto.
Fase 2: la fornitura delle attrezzature, l’installazione, la configurazione e l’avviamento del sistema dovranno avvenire, presso la struttura indicata, immediatamente al termine della
fase 1 ed essere ultimata entro il termine massimo stabilito in 6 (sei) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fase 1, salva diversa pattuizione risultante in sede di ordine, anche nelle more dell’eventuale stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 298 del Regolamento il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (se diversi) in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine generale per la conclusione delle attività previste, il Responsabile del procedimento applica una penale pari a € 54,00 giornalieri in conformità a quanto disposto dall’art. 145 c. 3 del regolamento. Qualora la fornitura sia articolata in più fasi come anzidetto specificato, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le cause imputabili ad inadempimento dell’appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato.
La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto di appalto, ovvero anche in pendenza dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Art. 9 - Osservanza delle norme sulla sicurezza - DUVRI.
In conformità di quanto disposto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 l’appaltatore è soggetto agli obblighi scaturenti dal Documento Univo Valutazione Rischi Interferenza, che sarà allegato al contratto di appalto.
A tale proposito la S.A. farà comunque riferimento alle indicazioni contenute nella Determinazione A.V.C.P. n. 3-2008.
Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti dell’appaltatore sarà quest’ultimo l’unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a carico del committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.
L’appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti:
a) l’obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro;
b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l’adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;
c) curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori della diverse imprese.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, da effettuare in pendenza della stipula del contratto d’appalto, la mancata presentazione del DUVRI comporta il differimento dell’inizio dell’esecuzione del contratto: in tale eventualità la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell’esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura e l’allontanamento delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 del DLgs n 81/2006.
Art. 10 – Subappalto.
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del Codice nonché delle disposizioni di cui all’art. 170 del regolamento.
In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta abbia indicato le forniture/i servizi o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’operatore economico aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
c) che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’operatore economico aggiudicatario trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti tecnici previsti dal bando e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del codice; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia;
d) che dal contratto di subappalto risulti che l’operatore economico aggiudicatario ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
e) che l’appaltatore non si trovi in situazione di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. Ai sensi art. 118 c. 10 del Codice l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti.
L’operatore economico aggiudicatario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di
subappalto, sollevandola da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici nonché da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dal direttore dell’esecuzione, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'operatore economico aggiudicatario non abbia provveduto alla eliminazione dell’inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione alla stazione appaltante riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre la risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto senza che l'operatore economico aggiudicatario possa fare opposizione di sorta.
Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le formalità previste dalla legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 - Cauzione definitiva.
Costituisce onere dell'operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, la stipula delle cauzione prevista dall’art. 113 del codice e dagli artt. 123 del regolamento.
Tale cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del codice, è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.
Art. 12 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare al Responsabile Unico del procedimento adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comunque con un massimale minimo di € 500.000,00; tale polizza dovrà garantire copertura fino alla data del collaudo finale.
L’operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.
Art. 13 - Assicurazioni obbligatorie del personale.
Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. u) D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del
committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del contratto, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.
Art. 14 - Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione della prestazione.
All’operatore economico aggiudicatario sarà corrisposto, al termine dell’esecuzione e previa verifica della regolarità della fornitura e delle attività oggetto dell’appalto, il corrispettivo dovuto. Il Responsabile del procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell’operatore economico aggiudicatario, del relativo mandato di pagamento.
Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.
La fatturazione dovrà pervenire intestata a: Università degli studi di Firenze Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Xxx Xxxxxxx xx. 0 - Xxxxxxx.
La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 e d.m. 18/01/2008 nr. 40.
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento è vietata qualunque anticipazione del prezzo in conformità a all’art. 5 d.l. 79/1997.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’appalto oggetto delle presente capitolato ; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e/o CUP.
Art. 16 – Varianti, adeguamento e revisione dei prezzi.
E’ ammessa la variazione delle condizioni della prestazione nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 1661 e ss. C.C.
Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall’esecutore a meno che non sia disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Ai sensi del c. 2 norma cit. le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e rimborsi di sorta e ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno comportano la rimessa in pristino a totale carico dell’esecutore della situazione originaria.
E’ espressamente esclusa, in seguito all’avvenuta esecuzione di variazioni migliorative alla prestazione effettuate senza il consenso della stazione appaltante, la possibilità da parte dell’esecutore di esperire l’azione di cui all’art. 2041 C.C.
La stazione appaltante potrà altresì deliberare l’apposizione di variazioni ai contratti stipulati nei casi di seguito previsti in conformità a quanto previsto dall’art. 114 del Codice e dall’art. 311 del Regolamento, nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente Responsabile su informativa del Responsabile del procedimento.
La stazione appaltante potrà comunque richiedere all’operatore economico aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’operatore economico aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Al presente contratto non sarà ammessa la revisione dei prezzi: i prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’appalto.
La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice.
Art. 17 – Sospensioni.
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Art. 18 – Ultimazione, verifica di conformità e gratuita manutenzione.
Ai sensi dell’art. 309 del Regolamento, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato non comporta alcun riconoscimento circa la rispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali. In tema di collaudo si applica l’art. 120 del Codice.
La stazione appaltante effettuerà le opportune attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica accerteranno altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Art. 19 - RTI ATI consorzi, società tra concorrenti riuniti o consorziati.
In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione in occasione di ogni singolo stato d’avanzamento e del saldo, dovrà essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di partecipazione.
Preliminarmente alla stipula del contratto la/e mandante/i conferiranno alla impresa capogruppo mandataria mandato collettivo speciale con rappresentanza per il compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni atto utile o necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti l’affidamento dell’esecuzione del contratto
oggetto del presente contratto fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante. La eventuale revoca del mandato per giusta causa non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente appalto sarà fatturato e liquidato ai singoli operatori economici costituenti il raggruppamento aggiudicatario, ma l’eventuale pagamento del totale effettuato nei confronti della capogruppo avrà comunque effetto liberatorio nei confronti delle mandanti.
Art. 20 - Cessione del contratto.
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.
In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/97, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra non sussistano i requisiti di cui alla normativa antimafia.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure del contratto, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
Art. 21 - Cessione del credito.
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’appalto, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Art. 22 – Recesso.
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Art. 23 - Esecuzione in danno, scorrimento della graduatoria.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore originario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Ai dell’art. 140 del Codice la stazioni appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 - Cause di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs. 196/2003.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere allo sgombero delle aree di esecuzione della prestazione contrattuale e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'operatore economico aggiudicatario i relativi oneri e spese.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 25 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria.
Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Firenze.
E’ esclusa la clausola compromissoria.
Art. 26 - Spese di contratto e oneri fiscali.
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico aggiudicatario.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Art. 27 – Riservatezza.
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula del contratto, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art. 28 – Documenti allegati.
Sono allegati al Contratto, formandone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
a) capitolato speciale di appalto;
b) DUVRI;
c) Offerta;
d) Dichiarazioni a corredo dell’offerta.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE TECNICA
SCHEDA TECNICA
Nella scheda che segue sono elencati e descritti i prodotti e i servizi oggetto della fornitura, con indicazione dei requisiti minimi obbligatori, pena l’esclusione dalla gara.
La ditta dovrà dichiarare che i prodotti e servizi offerti possiedono i requisiti minimi richiesti e, dopo l’aggiudicazione, dovrà presentare una relazione tecnica dettagliata.
Tutte le apparecchiature devono essere dotate delle certificazioni e marchi obbligatori: CE (compatibilità elettromagnetica) e WEEE RHOS-RAEE (direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rispettare le normative e gli standard in materia di sicurezza.
Per ogni prodotto deve essere fornita la documentazione in italiano relativa all’utilizzo.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE | QUANTITA’ | |
1 | Varco antitaccheggio a due antenne RFId con contapersone e software di gestione (statistiche incluse) | N. 1 |
• altezza delle antenne non inferiore a cm 180, larghezza del passaggio utile non inferiore a cm 90; • antenne in plexiglass trasparente e senza spigoli vivi; • frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 18000-3; • possibilità di fissaggio antenne direttamente a terra oppure su base con tappeto al fine di evitare fori nel pavimento e consentire il facile spostamento dell’impianto in caso di necessità; • rilevamento delle etichette applicate sia sul materiale librario che su quello multimediale; • funzionamento in base alla funzionalità di sicurezza on/off del tag RFID; • allarme sonoro e luminoso, entrambi personalizzabili e disattivabili; • attivazione dell’allarme, solamente al passaggio di tags attivi; • elettronica a microprocessore integrata nelle antenne, senza necessità di cablaggi e collegamenti a centraline esterne; • possibilità di ottenere la lista degli item che hanno allarmato i varchi; • possibilità di lavorare in modalità autonoma, senza connessione al gestionale della biblioteca; |
• non interferenza con eventuali sistemi di telefonia cordless o WiFi presenti in biblioteca • contatore di accessi con rilevamento di direzione integrato nei varchi, completo di hardware e software per gestire i dati sugli accessi, sulle presenze in biblioteca e la diagnostica sul funzionamento del varco; • dispositivo predisposto per azionare periferiche sterne (TVCC, tornelli ecc); fornito di sistema di auto-taratura per controllo continuo del corretto funzionamento; • | ||
2 | Postazione staff RFId per il prestito assistito e inizializzazione tag | N. 3 |
• frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 18000-3, ISO 28560 ; • compatibilità con il software gestionale Aleph500 v. 20 (senza rendere necessaria la sottoscrizione di licenze d’uso aggiuntive alla software house), in uso nella biblioteca, sia per le funzioni di circolazione (prestito, proroga e rientro del documento), che per le funzioni di abilitazione/disabilitazione antitaccheggio; • sensibilizzazione e desensibilizzazione automatica dei microchip ai fini dell’antitaccheggio; • antenna per programmazione/lettura tag RFID compatibile con connessione USB ed emulazione tastiera; • software di base e applicativo precaricato sulla stazione; • funzioni di scrittura o correzione del dato presente nella memoria del microchip; • gestione dei media package, ovvero dei documenti costituiti di più parti (es. fascicoli di una rivista); | ||
3 | Lettore portatile per inventario su scaffale con palmare incluso | N. 1 |
• cordless, facilmente trasportabile e manovrabile da una sola persona, fornito anche di alimentazione a batteria, mediante batterie ricaricabili (batterie e caricabatterie reperibili sul mercato), con autonomia di utilizzo di almeno 4 ore; • display touch screen; • frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 18000-3, ISO 28560; • provvisto di diagnostica in caso di malfunzionamento; • software già caricato e configurato sul lettore; • nel caso in cui il palmare sia incluso nel lettore, deve essere sostituibile ed aggiornabile facilmente; • trasferimento dati direttamente dal database della biblioteca al lettore mediante software compatibile con il software gestionale Aleph500 v. 20; • funzione inventariale con carico di file topografico in formato aperto e generazione di liste con report di ricognizione completo di tutti i dati inventariali (con specificazione dei documenti presenti, mancanti e fuori |
posto), in formati aperti e/o ampiamente diffusi o supportati (es. Excel); • capacità di caricare file topografici di grandi dimensioni (contenenti i dati inventariali di un numero di documenti non inferiore a 50.000) e di caricare più file senza sovrascrittura automatica; • possibilità di: o verificare l’esatta collocazione dei volumi, con indicazione dei “fuori posto”; o ricerca di volumi “fuori posto”; o ricollocazione di volumi rientrati dal prestito; o memorizzazione di volumi consultati e lasciati sui tavoli (statistiche di consultazione); o estrazione di volumi prenotati/richiesti in consultazione; o raccolta dati per inventario; o verifica e segnalazione automatica dello stato del bit antitaccheggio (attivo/disattivato); • lettura di tag con medesima collocazione e differente identificazione senza generazione di errore durante il controllo a scaffale; • possibilità di settare il lettore, in modo da tener conto della distanza di prossimità; | ||
4 | Etichette elettroniche | N. 40.000 |
• etichette autoadesive a tecnologia RFID 13.56 Mhz conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 18000-3, ISO 28560; • funzione anticollisione; • possibilità di cancellazione e reinserimento dei dati; • funzione antitaccheggio AFI in modalità radiofrequenza integrata che utilizzi la stessa frequenza di lavoro del componente di identificazione, in modo da usare una sola etichetta per la funzione di identificazione e antitaccheggio, al momento della registrazione del prestito e del reso; • capacità di memoria non inferiore a 1024 bits; • i dati memorizzati nel microchip devono essere riscrivibili; • dimensioni delle etichette: non più di mm 55 x 87; • adesivo acrilico di alta qualità e di lunga durata con ph neutro; • garanzia di almeno 50 anni per quanto riguarda la conservazione dei dati memorizzati. | ||
5 | Installazione, configurazione e avviamento del sistema; collaudo; training; disinstallazione ed eventuale smaltimento delle attrezzature in funzione | |
L’operatore economico si impegna a fornire: • il servizio di installazione, configurazione e inizializzazione dei componenti indicati, tutte le attività necessarie a garantire il pieno funzionamento del prodotto finito e la completa integrazione con il sistema gestionale della biblioteca Aleph500 v.20; • il collaudo; • la necessaria istruzione in loco all’utilizzo del sistema al personale interessato. • la disinstallazione ed eventuale smaltimento delle attrezzature antitaccheggio attualmente in uso in Biblioteca |
6 | Attività di prima inizializzazione e smagnetizzazione delle strip magnetiche presenti sui documenti convertiti alla tecnologia RFID | |
L’operatore economico si impegna a provvedere: • all’attività di prima inizializzazione del patrimonio librario, che riguarda circa 35.000 documenti (dotati di codice a barre), mediante proprie stazioni di inizializzazione mobili; • alla smagnetizzazione delle strip magnetiche inserite sui documenti convertiti alla tecnologia RFID, contestualmente all’applicazione ed inizializzazione delle etichette digitali; (tali attività dovranno essere effettuate durante l’orario di apertura della biblioteca 8.30-19.00 dal lunedì al venerdì e dovranno essere ultimate entro 12 giorni lavorativi) • alla messa a disposizione in comodato d’uso per 6 mesi di una stazione mobile (dopo il completamento della inizializzazione della prima di tranche di 35.000 volumi). | ||
7 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica in garanzia | |
L’operatore economico deve garantire su tutta la fornitura: • il servizio di manutenzione e assistenza (in teleassistenza oppure on- site) in garanzia per la durata di 60 mesi dalla data del collaudo. Resta inteso che il servizio di manutenzione on-site in garanzia deve coprire tutti i dispositivi costituenti il sistema RFID richiesto. In caso di guasto di apparati essenziali per il corretto funzionamento del sistema per cui si renda necessaria la loro sostituzione con tempi di attesa pari o superiori ai 3 gg. lavorativi, l’operatore economico dovrà garantire la continuità dei servizi fornendo temporaneamente apparati equivalenti. L’operatore economico si impegna a garantire il servizio di assistenza via telefono, a mezzo posta elettronica o presso la sede quando necessario, durante il normale orario di apertura della biblioteca (lunedì-venerdì 8.30-19.00) con i seguenti tempi di intervento: 1. apertura della richiesta di assistenza (ticket) possibile nell’intera fascia oraria lavorativa sopra indicata; 2. intervento in garanzia entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata; 3. per guasti che comportino gravi disservizi, tempi di risoluzione del guasto entro le 8 ore lavorative. • l’aggiornamento software (applicazione patch, upgrade dei prodotti a release successive) di 60 mesi (dalla data di collaudo) per tutte le componenti del sistema; |
NON OGGETTO DELLA FORNITURA PRINCIPALE:
CARATTERISTICHE TECNICHE | QUANTITA’ | |
Postazione self-service per il pubblico (prestito, rinnovo, restituzione senza intervento del personale) | N. 1 | |
• frequenza operativa 13.56 Mhz, conforme agli standard ISO 15693-3, ISO 18000-3, ISO 28560 ; • supporto del protocollo di comunicazione SIP 2 per il colloquio con il sistema gestionale della biblioteca per consentire la comunicazione delle informazioni (lettura/scrittura) relative all’utente e al documento, ai fini del prestito, del suo rinnovo o della restituzione del documento, disattivando o attivando contemporaneamente la protezione RFID antitaccheggio; • completa del software di base e applicativo di integrazione diretta con il sistema gestionale Aleph500 v. 20, per la registrazione delle operazioni di prestito (entrata/uscita) e la gestione simultanea della protezione RFID antitaccheggio; • funzionamento assicurato anche in caso di caduta del collegamento con il sistema gestionale. A collegamento ripristinato dovrà avvenire l’aggiornamento del gestionale; • funzionalità anticollisione; • supporto di tessere magnetiche per quanto riguarda l’utente e di microchip per ciò che riguarda il materiale librario; • stampante integrata nel sistema; • schermo di controllo touch screen per la scelta delle funzioni; • messaggistica personalizzabile dal personale della biblioteca; • deve essere fornita completa del mobilio, che deve essere privo di spigoli vivi e ergonomicamente idoneo allo svolgimento in piedi delle operazioni di prestito, rinnovo e restituzione da parte dell’utente, senza intervento del personale; |
IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE
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