CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM) E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SARDEGNA - ID GARA 8252388 - CIG 8867969F82
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM) E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SARDEGNA - ID GARA 8252388 - CIG 8867969F82
L’anno 2021, (data della sottoscrizione digitale),
TRA
L’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Cagliari, il 21/04/1961, C.F. MRNGRL61D61B354B, domiciliata per la funzione presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio spesa sanitaria
E
Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Roma il 24/07/1967, residente in Xxxx, Xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00, con sede legale in Roma, interviene in qualità di Procuratore Speciale della Divisione Diagnostici dell’impresa Xxxxxx S.r.l., con sede in Xxxx 00000, Xxxxx X. Xxxxxxx 0 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.00076670595 REA RM 928840, P.IVA e Codice Fiscale 00000000000, n. telefono 06/00000000, fax n. 06/00000000, e‐mail: xxx_xxxxx_xxxxxx@xxxxxx.xxx, pec: xxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx.xxxxxx.xxx (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
- l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ha istituito nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, l’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la Regione Sardegna – Servizio Provveditorato (ora Direzione generale della centrale regionale di committenza) è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori;
- con D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e del 11 luglio 2018 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/6/2014;
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- la categoria “Diabetologia territoriale” rientra tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM del 11 luglio 2018 per importi di acquisto superiori ad € 221.000,00;
- con determinazione prot. n. 6625, Rep. n. 378, del 10 agosto 2021, il Direttore del Servizio spesa sanitaria della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in lotto unico, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, per la fornitura del sistema FGM - Flash Glucose Monitoring per il monitoraggio in continuo del glucosio interstiziale da destinare ai pazienti delle Aziende del Servizio sanitario della Regione Sardegna, durata 36 mesi, per un importo complessivo a base d’asta, per la sua durata, stimato in presunti € 11.536.668,00 IVA esclusa (oneri della sicurezza pari a € 0,00 zero) con la previsione dell’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 poiché trattandosi di prodotti caratterizzati da esclusiva le condizioni sono definite dalmercato;
- con determinazione prot. n. 7259, Rep. n. 438 del 16 settembre 2021, del Direttore del servizio spesa sanitaria è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto, in favore della Xxxxxx Srl e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ovvero l’importo a base d’asta, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l’oggetto della prestazione;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il Servizio Spesa sanitaria ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
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- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nella documentazione di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il disciplinare di gara, l’elenco della fornitura aggiudicata al Fornitore, l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito dell’Accordo si intende per:
• Convenzione quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
• Amministrazioni - Aziende sanitarie: le Aziende sanitarie del territorio regionale della Sardegna presso le quali il Fornitore si impegna a fornire i beni richiesti;
• Fornitore o Aggiudicatario: l’Impresa, il Raggruppamento temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata aggiudicataria;
• Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo massimale di cui al par. 4 “Durata della Convenzione, quadro, opzioni e rinnovi” del Disciplinare di gara;
• Ordinativo di fornitura: l’atto di adesione alla Convenzione quadro;
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• Richiesta di consegna: il documento con il quale ciascuna Azienda sanitaria richiede la consegna dei vari prodotti oggetto della Convenzione quadro e che riporta almeno il riferimento all’Ordinativo di fornitura, la quantità, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; la stessa deve essere sottoscritta da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Azienda sanitaria. Al fine di agevolare le attività di consegna, l’Azienda ATS Sardegna, coordinerà l’emissione delle richieste di consegna delle singole Aziende sanitarie omogenizzando le varie attività.
• Sede di consegna: luogo fisico presso cui è prevista la consegna della fornitura;
• Servizi connessi: i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;
• Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Centrale di committenza, contenente un’area riservata alla Convenzione quadro;
• Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche degli articoli richiesti come descritte nel disciplinare di gara.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione quadro e degli Ordinativi di forni- tura è regolata in via gradata:
- dalle clausole della presente Convenzione quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica, dall’offerta economica dell’Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo della presente Convenzione quadro riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
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2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale di committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato e suoi allegati.
3. Le clausole della presente Convenzione quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie della regione Sardegna, a fornire i sistemi Flash Glucose Monitoring (FGM) FREESTYLE LIBRE, relativo materiale di consumo e servizi connessi, per l’automonitoraggio e misurazione del glucosio interstiziale da parte dei pazienti diabetici che necessitano frequenti misurazioni glicemiche, nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile (€ 12.000.000,00 IVA inclusa).
2. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il sistema FGM, per paziente, è comprensivo di: SENSORI e LETTORE. Il Fornitore si impegna per tutta la durata della fornitura a fornire i lettori occorrenti secondo richiesta, in comodato d’uso gratuito, senza alcun aggravio di spesa sul prezzo di acquisto dei sensori.
4. La fornitura dovrà inoltre comprendere gratuitamente il seguente materiale di consumo per eventuali misurazioni della glicemia tramite il sistema tradizionale:
- 50 strisce/mese;
- 50 lancette/mese;
- 1 pungidito
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5. Unitamente alla fornitura del sistema FGM, e relativo materiale di consumo, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
6. I quantitativi riportati nella documentazione di gara sono frutto di una stima meramente indicativa e non tassativa per il Fornitore, il quale sarà tenuto a fornire soltanto le quantità che gli verranno richieste.
7. I quantitativi effettivi saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, determinato moltiplicando il fabbisogno dei sensori per il prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione quadro
1. L’utilizzo della Convenzione quadro comporta la registrazione al Sistema del Punto ordinante.
2. Le Aziende sanitarie contraenti utilizzano la Convenzione quadro mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura alla Centrale di committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione quadro stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione quadro, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
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3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte nella documentazione di gara e nell’offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati nella singola richiesta di consegna.
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e dei servizi oggetto della Convenzione quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Azienda sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione quadro medesimo e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso.
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5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione quadro.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, della Centrale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di committenza e le Amministrazioni aderenti alla Convenzione quadro da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione quadro, si obbliga a:
a. fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nella documentazione di gara;
b. fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica e la sostituzione per la messa fuori produzione, laddove si sia
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ottenuta una valutazione positiva dalla Aziende sanitarie e la stessa sia stata comunicata alla Centrale regionale e formalizzata in un atto;
c. eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emessi da ciascuna Azienda sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Amministrazioni contraenti;
e. non dare esecuzione all’Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato alla sua emissione ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo massimo della fornitura, informando tempestivamente l’Amministrazione sanitaria e la Centrale regionale di committenza;
f. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di rispettiva ragione;
h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
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3. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso le Aziende sanitarie contraenti.
Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Si applicano le disposizioni a salvaguardia degli adempimenti contributivi e retributivi.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e nelle successive richieste di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte nella documentazione di gara, nell’offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati.
2. L’erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria che ha inoltrato la richiesta di consegna, di fornire un prodotto, con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Xxxx e nei documenti in esso richiamati.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna, l’Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
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6. I prodotti, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.
7. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria contraente.
8. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nella richiesta medesima, il Fornitore:
- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
9. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, lo stesso deve darne immediata comunicazione entro 24 ore naturali e consecutive dalla ricezione della richiesta.
10. Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell’impossibilità di garantire la fornitura, a seguito di ritiro del prodotto dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, dovrà obbligatoriamente:
- dare comunicazione scritta alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali quali/quantitative che si intende proporre in sostituzione di quella offerto in gara, alle medesime condizioni economiche o migliorative e alle medesime condizioni contrattuali, allegando la medesima documentazione presentata in gara per il prodotto sostituito.
Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l’effettiva messa fuori produzione, le Aziende sanitarie procedono alla verifica dell’equivalenza del dispositivo offerto.
Le valutazioni devono essere comunicate alla Centrale regionale di committenza. In caso di valutazione negativa e laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità di quanto aggiudicato, le Aziende possono risolvere il contratto e la Centrale regionale risolvere la
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Convenzione quadro. La valutazione positiva comporta, se ritenuto, l’accettazione della sostituzione offerta. In tal caso il nuovo prodotto deve essere immediatamente disponibile nel momento della messa fuori produzione di quello in questione.
11. Il personale delle Aziende sanitarie, all’atto di ogni consegna, effettuerà le verifiche di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità e i tempi previsti nella documentazione di gara.
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura dell’Azienda sanitaria contraente. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente documento e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico.
3. Le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall’Azienda sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l’Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le forniture all’atto della consegna, l’Azienda sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all’apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Articolo 12 – Servizi connessi
Oltre alla fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione quadro, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel prezzo/i richiesto/i per l’erogazione della fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:
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- Servizio di supporto e assistenza: il fornitore, alla data di aggiudicazione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione quadro, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC.
I riferimenti del servizio dovranno essere indicati alla CRC della Regione Autonoma della Sardegna nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione quadro.
Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all’Amministrazioni ordinante di:
o richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione quadro;
o richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
o richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami. I numeri di telefono dovranno essere:
o numeri geografici di rete fissa nazionale ovvero, in alternativa
o "numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.
Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell’anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00). Durante l’orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall’Amministrazione contraente devono essere ricevute da un operatore addetto.
Articolo 13 – Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda sanitaria contraente per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell’Offerta economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività e servizi connessi di cui alla presente Convenzione quadro ed agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
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emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
7. La Centrale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.
Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda sanitaria Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla Convenzione quadro, al singolo Ordinativo di fornitura, alla richiesta di consegna, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 61 I 03435 01600 BO0990034352 (Banca Farmafactoring SpA), entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura (collaudo o verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura venga emessa prima
dell’accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 60
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giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione quadro e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, rispettivamente dalle Aziende sanitarie e/o dalla Centrale di committenza.
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e pena la nullità assoluta della presente Convenzione quadro e degli Ordinativi di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di committenza e alle Aziende sanitarie le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Azienda sanitaria e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale di committenza.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di committenza ed alla Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di committenza e della Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 16 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione quadro;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
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Articolo 17 – Penali
1. La Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nella presente Convenzione quadro, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, non imputabili all’Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penalità minime che la Centrale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
Inadempienze | Penali |
Ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine stabilito nella documentazione di gara o a quello diversamente pattuito tra le parti | 1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Ritardo nel ritiro e nella sostituzione di fornitura caratterizzata da difformità qualitativa/quantitativa, rispetto al termine stabilito nella documentazione di gara o a quello diversamente pattuito tra le parti | 1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Temporanea indisponibilità dei prodotti | 1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione per ogni giorno lavorativo di ritardo |
Mancata disponibilità del servizio di supporto e assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine | 200 € per ogni giorno lavorativo di indisponibilità |
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Inadempienze | Penali |
previsto nella documentazione di gara o a quello diversamente pattuito tra le parti | |
Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti, in caso di esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi in modalità difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara e nell’offerta del Fornitore | Tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore dell’Ordinativo di fornitura, (seconda della gravità dell’inadempimento rilevato) per ogni ipotesi di mancato adempimento |
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda sanitaria contraente o dalla Centrale di committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie contraenti, che hanno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie e/o della Centrale regionale di committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. In ogni caso ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale di committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione quadro, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
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8. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione quadro per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o l’Azienda sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 – Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria e delle Aziende sanitarie contraenti, di importo pari a € 638.012,70 rilasciata in data 27 settembre 2021, dalla LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.
2. La cauzione emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali del Fornitore, è incondizionata ed irrevocabile, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2 del Codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e della Convenzione quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di committenza.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la presente Convenzione quadro.
Articolo 19 – Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
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6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 20 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione quadro, le Aziende sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
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- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione quadro nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione quadro, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso il Fornitore sia incorso in almeno 3 (tre) risoluzioni di Ordinativi di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o
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sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione della Convenzione quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o dei servizi in favore delle Aziende sanitarie.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione quadro e/o di uno o più Ordinativi di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo degli Ordinativi di fornitura risolti.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Azienda sanitaria e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione quadro e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione quadro e/o l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 21 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
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- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi X.Xxx. 81/2008;
- cessione del contratto;
- applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo di fornitura.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall’Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
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6. L’Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.
8. Qualora la Centrale regionale di committenza receda dalla Convenzione quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi
Articolo 22 - Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione quadro e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione quadro e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Atto ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione quadro ed
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ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893 Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 – Subappalto
1 Essendo l’operatore economico invitato unico soggetto produttore del Sistema FGM è vietato il subappalto della fornitura oggetto di affidamento.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
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Articolo 25 – Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Responsabile della Fornitura
1 Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Cagliari il 05/12/1976, il Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio spesa sanitaria nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.
2 I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: Tel. 0000000000; e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
Articolo 27 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1 Ciascuna Amministrazione nell’Ordinativo di fornitura indica il “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC) il quale dovrà, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull’andamento dell’esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all’applicazione delle eventuali penali.
2 Il DEC dovrà altresì rapportarsi con la Centrale regionale di committenza per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva. Il DEC dell’Azienda
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sanitaria al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell’ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare alla Centrale regionale di committenza ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2 In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della stessa e degli Ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato 8 “Informativa per il Trattamento dei dati personali” allegato alla documentazione di gara.
3 Il Servizio spesa sanitaria, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Aziende sanitarie e ospedaliere.
4 Con la sottoscrizione della Convenzione quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell’informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5 In ogni caso le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, aderendo alla Convenzione quadro con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione per via telematica al Servizio spesa sanitaria, da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, al fine di consentire il monitoraggio dei livelli quali-quantitativi delle forniture, dei servizi e dei consumi.
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6 Ove in ragione dell’oggetto della presente Convenzione quadro, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7 Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
8 I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
9 Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è “l’Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 000.000.0000 – e-mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione quadro viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.
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3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione quadro è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1 Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende sanitarie e al Servizio spesa sanitaria, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende sanitarie.
Articolo 31 – Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32 – Clausola finale
1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
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integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4 Il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore speciale della Divisione Diagnostici del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione quadro), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 26 (Responsabile della Fornitura), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Verifiche sull’esecuzione del contratto), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 33 (Clausola finale).
Direzione generale della Centrale regionale di committenza | Abbott Srl Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Il Direttore del Servizio spesa sanitaria xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) | Procuratore speciale della Divisione Diagnostici (firmato digitalmente) |