CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ORDINARIA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Fondazione Ordine Mauriziano
Servizio Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ORDINARIA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
CAPITOLATO SPECIALE D’XXXXXXX
Xxxxxx, 00 maggio 2022
INDICE
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 3 AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 5
ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 5
ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE 6
ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 6
ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO 6
ART 8 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 8
ART. 9 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 8
ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 9
ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 10
ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 10
ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 13
ART. 15 - SCELTA DELL’APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTI E COTTIMI
- CESSIONI E PROCURE INTESTAZIONI FIDUCIARIE 14
ART. 16 PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE 16
ART. 17 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 20
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA 20
ART. 19 – MEZZI PROVVISIONALI 21
ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI 22
ART. 21 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 22
ART. 22- CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 23
ART. 23 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI 23
ART. 24 - TERMINE PER L'ESECUZIONE 23
ART. 25 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE 24
ART. 26 - ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE 24
ART. 27 - ORDINATIVI DI LAVORO. PENALE PER RITARDO 25
ART. 28 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 25
ART. 29 - PAGAMENTO LAVORAZIONI 25
ART. 30 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE 26
ART. 31 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 26
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
ART. 33 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA 27
ART. 34 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE – XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX 00
PRINCIPALI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI 30
Centrale Termica e Frigorigena Principale 30
Impianti Termomeccanici Zona di Ponente 31
CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE A 31
Gruppo di pressurizzazione antincendio 32
CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE B 33
Sottocentrale termica/frigo Zona di Levante 33
SALA REGIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L'appalto a corpo ed a misura, ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione ordinaria impiantistica degli immobili aulici di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano oltre la conduzione e manutenzione impiantistica della Palazzina di Caccia di Stupinigi.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un arco di tempo pari a due anni solari (730 giorni naturali e consecutivi), per interventi in parte definiti a priori ed in parte non predeterminati ma richiesti nella conduzione della manutenzione ordinaria degli immobili, salva in ogni caso la conclusione anticipata del contratto, qualora sia anticipatamente raggiunta la somma stanziata come corrispettivo del contratto, in ragione degli interventi xxxxxxxxx.
L’Impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di eseguire gli interventi non predeterminati alle stesse condizioni di contratto, ferma restando la facoltà della Amministrazione di interpellare, per l’esecuzione di dette opere, altre Imprese, senza che l’aggiudicataria possa avanzare diritti di qualsiasi sorta.
L’Impresa dovrà pertanto produrre, prima dell’inizio dei lavori, tutti i documenti che possano attestare l’idoneità tecnico professionale delle maestranze .
Sono inoltre pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, significando che, trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione di impianti, non si debbano applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il datore di lavoro (committente), tuttavia, è tenuto a coordinare e cooperare con le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed i lavoratori autonomi che riceve all’interno della propria azienda, a scambiarsi con esse le informazioni in relazione ai rischi specifici, ad individuare i rischi interferenziali ed a redigere in collaborazione con ogni singolo appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che il committente invierà alla ditta appaltatrice. A fronte della ricezione del DUVRI, l’impresa esecutrice invierà al committente stesso il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) prima di iniziare qualsiasi lavoro dipendente dall’appalto.
Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio di Direzione Lavori.
Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.
Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o
difettosa esecuzione da parte dell’Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori o all’adempimento di mansioni che l’Impresa intendesse loro affidare.
In relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori, il Direttore Lavori fornirà all’Impresa, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto attiene all’accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e alla sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si fa riferimento a quanto espressamente disciplinato negli artt. 15 - 16
- 17 del D.M. L.L.P.P. del 19/4/2000 n. 145.
ART. 3 AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori compensati a corpo ed a misura ammonta a: 480.000,00 €(quattrocentoottantamila/00) di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00).
Il contratto avrà durata di anni 2 (due) pari a 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla consegna dei lavori se antecedente.
L’Impresa dovrà tenere conto che, oltre agli impegni contrattuali previsti per l’ammontare dell’importo di aggiudicazione, in caso di necessità, l’Amministrazione avrà facoltà di chiedere la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’avvio di nuova gara per l’affidamento dei lavori.
ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, ferme restando eventuali più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
a) gestione ordinaria dell’immobile (conduzione ordinaria) con la presenza continua di n.2 persone ogni giorno feriale per otto ore giorno (dalle 8,30 ÷ 12,30 / 13,30 ÷ 17,30) idonee per gestire interventi edili ed impiantistici (termomeccanici ed elettrici compresi quelli speciali ad eccezione del sistema antintrusione/TVCC);
b) gestione straordinaria (previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori) con la presenza continua di personale a seconda dell’indicazione specifica dell’Amministrazione ogni giorno festivo nel periodo di mostre od altri eventi
all’interno dell’immobile, per otto ore giorno idonee per gestire interventi edili ed impiantistici (termomeccanici ed elettrici compresi quelli speciali ad eccezione del sistema antintrusione/TVCC);
c) reperibilità di n.1 persona nelle ore ove non vi è presenza di personale (vedere punti a) e b) precedenti) con intervento in caso di chiamata entro 45 (quaranticinque) minuti; la persona che interviene deve essere un tecnico in grado di gestire problemi legati agli impianti termomeccanici ed elettrici compresi quelli speciali;
d) conduzione/gestione della centrale termica (terzo responsabile) e degli impianti termomeccanici (condizionamento e riscaldamento) presenti all’interno dell’immobile;
e) gestione degli impianti elettrici (illuminazione, forza motrice compresi quelli speciali ad eccezione del sistema antintrusione/TVCC), gruppo elettrogeno presenti all’interno dell’immobile;
f) esecuzione di interventi impiantistici (termomeccanici ed elettrici compresi quelli speciali ad eccezione del sistema antintrusione/TVCC) che si dovessero rendere necessari per interventi da realizzarsi su richiesta della Direzione Lavori;
Si precisa che questo appalto interessa tutti gli immobili aulici di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano escluse le aree interessate da ristrutturazioni/restauri che eventualmente dovessero prendere corso.
ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, salvo quanto sarà precisato dai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione.
ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
Circa le opere escluse dall’appalto, si precisa che l’Impresa dovrà fornire, qualora richiesto dall’Amministrazione, la mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera per la realizzazione di tutte le assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, ripristini, decorazioni, ecc.) di supporto alle predette opere, secondo le istruzioni fornite in merito dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L’impresa dovrà inoltre consentire l’accesso al cantiere e l’uso dei ponti di fabbrica al personale autorizzato dal Direttore dei Lavori del presente appalto senza richiedere alcun compenso speciale.
ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
L’Amministrazione e la Direzione Lavori si riservano la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti di grande o limitata
entità che riterranno opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura all’infuori del pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, da liquidarsi in base all’elenco prezzi con applicazione della variazione contrattuale.
L’Impresa non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali ed eseguirle senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il citato ordine scritto della Direzione dei Lavori, anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Impresa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione.
L’Impresa non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati.
ART 8 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso l’Impresa ritenga che le disposizioni impartite dall’Ufficio di Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, ella, prima di dar corso all’ordine di lavoro con il quale tali opere sono state disposte, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dall’ art. 31 del D.M.19/04/2000 n. 145.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 9 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Impresa vincitrice dovrà fornire alla Direzione Lavori e all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
1) Prima del verbale di consegna, l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia del nulla-osta assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.
Le maestranze non potranno accedere al cantiere sprovviste di idoneo documento di identificazione che consenta le verifiche del caso. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
2) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà presentare il DURC, attestante la regolarità contributiva. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3) Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
4) Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, il DURC: dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale anche dalle Ditte subappaltatrici. Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica della regolarità contributiva in sede di emissione dei certificati di pagamento.
5) Piano Operativo di Sicurezza entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
6) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto.
Il piano per la sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, in modo che gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici risultino compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa e di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa
mandataria.
7) Nominativi del direttore tecnico di cantiere, nominato dall'impresa, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori.
L’Amministrazione e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'Impresa stessa da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti.
ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, sia il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D. Lgs 50/2016, D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non abrogate), sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere o un Architetto nominato dall’Amministrazione.
Le opere impiantistiche oggetto di appalto rientranti nei disposti dell'art. 1 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 dovranno
essere progettate da tecnici abilitati regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali qualora rientrino nelle prescrizioni dell’art. 5 del Decreto medesimo; tali professionisti saranno scelti dall’Impresa ed ogni onere professionale degli stessi verrà rimborsato all’Impresa a seguito della presentazione delle relative parcelle; qualora ritenuto necessario dall’Amministrazione, dette parcelle dovranno essere vidimate dal competente ordine di appartenenza del professionista incaricato.
A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l’Impresa dovrà inoltre a sua cura e spese produrre e consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art.
7 del D.M. 37/08 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, che gli impianti, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, sono perfettamente rispondenti alle vigenti normative e realizzati secondo i requisiti di buona tecnica.
ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Elenco Prezzi Unitari.
ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 Garanzie
12.1.1 Garanzia a corredo dell’offerta
L’offerta da presentare, ai sensi dell’articolo 93 comma 2 del D.lgs 50/2016 è corredata da una cauzione pari al due per cento dell’importo complessivo a base d’asta, e cioè: 9.600,00 €(novemilaseicento/00), prestata nei modi stabiliti dall’art.100 del D.P.R. 21/12/1999 n°554.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 qualora l’Impresa risultasse aggiudicataria.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione in sostituzione della cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
12.1.2. Garanzia a corredo del contratto
Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016, prima della stipula del contratto, l’Impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione, di cui al precedente articolo 12.1, da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. Se la cauzione è stata costituita con deposito di titoli, l’Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di Legge.
La cauzione definitiva è progressivamente vincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione secondo le condizioni dettate dall’art. 103 comma 5 del D.lgs 50/2016. L’appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La predetta garanzia di cui all’articolo 12.1.2 può essere prestata nelle seguenti forme :
- fideiussione bancaria prestata da Istituto di Credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993, n°385; polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
Nel caso di inadempienze contrattuali l’ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione; ed inoltre l’appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefisso, qualora l’ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.
La medesima garanzia cessa di avere effetto entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art.29, 2°comma, D.M. 145/2000.
Le garanzie prestate con fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell’art. 1957 c.c.
Le garanzie in esame dovranno essere conformi ai contenuti di schema polizze tipo approvati con D.M. 123/2004. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all’appaltatore.
12.1.3 Riduzioni delle garanzie
1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio della riduzione al 50% dell’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 12.1.1 del presente Capitolato, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
2. l’importo della garanzia fideiussoria ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1 ;
3. nel caso di associazioni temporanee d’impresa, sia verticali che orizzontali, la riduzione di cui ai commi 1 e 2 è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al comma 1.
12.2 Coperture assicurative
L’Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza (C.A.R.) a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare, sui fabbricati,
materiali, attrezzature e opere provvisionali ed una polizza che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d’opera (R.C.O.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza C.A.R. da stipularsi a nome dell’appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà avere una massimale pari all’importo di aggiudicazione dei lavori ai sensi del D.M.123/2004, schema tipo 2.3, art. 4, aumentato del valore delle preesistenze pari a € 1.000.000,00.
La durata e la piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di inizio delle attività oggetto dell’Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente.
Le polizze R.C.T. e R.C.O., da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovranno comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’appaltatore e dovranno prevedere un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a persone, € 1.000.000,00 per singolo prestatore d’opera.
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all’Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell’appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.
La garanzia in esame dovrà essere conforme ai contenuti di schema polizze tipo approvati con decreto ministeriale123/2004. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all’appaltatore.
ART. 13 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
13.1 Spese di contratto
Sono a carico dell’Impresa, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) .
13.2 Termine di stipula del contratto
La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario comporta l’incameramento della cauzione prestata a corredo dell’offerta.
ART. 15 - SCELTA DELL’APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTI E COTTIMI - CESSIONI E PROCURE INTESTAZIONI FIDUCIARIE
15.1 Scelta dell’appaltatore
Trattandosi di opere a misura l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Le categorie di opere di cui al presente appalto riguardano:
- Palazzina di Caccia di Stupinigi
a) CATEGORIA PREVALENTE:
Lavori in categoria OG11 classifica di importo adeguato.
15.2 Subappalti e cottimi
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall’art.105 del D.Lgs 50/2016.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni :
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta, o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo ;
4) che l’affidatario del subappalto sia qualificato nella relativa categoria;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto l’autorizzazione si intende concessa.
L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.
L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 19 del D.Lgs 50/2016.
Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall’ Appaltatore con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, quest’ultima, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.
E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente punto 5. È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, il DURC.
In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal D.L. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.
15.3 Cessioni e procure
La cessione del corrispettivo d’appalto è soggetta ai dispositivi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
15.4 Intestazioni fiduciarie
Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991 n. 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all’Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.
ART. 16 PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE
Oltre agli altri oneri previsti dall’art. 5 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n°145, dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore e dal D.Lgs 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell’importo contrattuale :
- L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista dalla Direzione dei Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.
- La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare in qualunque momento
l'allontanamento dai cantieri dei lavori di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta compreso il rappresentante di cui sopra e ciò senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzione, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori è a carico della ditta appaltatrice.
Obblighi concernenti la mano d’opera
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.
La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le maestranze impegnate dovranno essere identificate da apposito cartellino e hanno l’obbligo di farsi controfirmare e timbrare con timbro della “Fondazione Ordine Mauriziano” da un dipendente dell’Ente (riferito ad ogni singolo Lotto) l’ordine di lavoro riportante una descrizione succinta ed esaustiva dell’intervento effettuato.
L’Impresa dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.
Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi, quelle opere che misurano meno di 1/10 di mc. di muratura o di pietra naturale o artificiale o marmo; meno di mq. 4 di coloritura o tinteggiatura; meno di kg.
10 di materiale metallico ed infine tutti quei piccoli lavori che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate.
In ogni caso sia i lavori la cui entità rientra nei minimi di misure sopra descritti, sia quelli indicati in elenco prezzi i cui quantitativi al di sotto di certi limiti prevedono aumenti, dovranno sempre essere lavori isolati; qualora nello stesso ordinativo sia prevista l’esecuzione di una serie di piccoli lavori singolarmente inferiori ai minimi descritti ma complessivamente superiori ai minimi stessi, i lavori dovranno essere liquidati a misura.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e
della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonchè della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
Obblighi speciali
L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori le misure delle opere compiute ed a contro firmare quindi la registrazione di esse nonchè quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori.
Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà per tale ricostruzione corrisposto.
Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a “regola d’arte”.
L’Impresa sarà tenuta, quando richiesto, a mettere a disposizione durante la stagione invernale autoveicoli e attrezzature idonee allo sgombero neve per gli impieghi che saranno stabiliti dall’Amministrazione.
Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.
L’Impresa sarà inoltre tenuta a produrre per gli interventi realizzati, quando richiesto dalla Direzione Lavori, idonea documentazione fotografica in formato digitale e/o disegni di contabilità. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.
Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà:
- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest’ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Lavori con una cadenza non inferiore a tre giorni settimanali, ad orari stabiliti dalla D.L. stessa per un puntuale rendiconto sull’andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall’impresa all’atto dell’offerta.
L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall’art. 105, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
L'imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti e da quelli delle ditte subappaltatrici.
Procedura per l’inoltro delle richieste di intervento
Al fine di fornire un servizio più efficiente ed efficace la Fondazione Ordine Mauriziano fornirà un Registro ove si dovranno segnare puntualmente tutti gli interventi relativi alla manutenzione ed indicare una descrizione succinta dell’intervento eseguito indicando in particolare i tempi, il numero di persone ed i materiali utilizzati.
La Direzione Lavori provvederà alla verifica a propria discrezione e controfirmerà le lavorazioni.
Al fine di semplificare eventuali interventi di emergenza che si dovessero rendere necessari nei giorni festivi, la Ditta dovrà comunicare telefonicamente alla Direzione Lavori gli interventi da eseguirsi che potrà anticipare l’autorizzazione con un benestare verbale.
Reperibilità
Durante la durata dell’Appalto l’Impresa ha l’obbligo di eseguire - sugli stabili
oggetto d’Appalto i seguenti interventi:
- quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 00.00 alle ore
08.00 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l’intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
L’Impresa è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d’intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti.
L’elenco dei referenti giornalieri dell’Impresa ed il loro recapito telefonico
dovrà essere comunicato al referente della Direzione Lavori.
Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.
Penali per mancata risposta o mancato intervento in reperibilità
Qualora durante le ore di reperibilità le figure preposte su specificate non riescano a comunicare con il reperibile della Ditta aggiudicataria, verrà comminata una penale pari a 1.000,00 Euro.
Qualora l’Impresa non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilità, l’Amministrazione si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso all’Impresa verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto dall’Amministrazione per la mancata applicazione dei prezzi contrattuali dell’Appalto in oggetto.
ART. 17 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
Così come stabilito dall’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M.19/04/2000 n°145, l’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
I lavori a misura, le somministrazioni e le economie comprensive di tariffa oraria base maggiorata degli utili e spese generali, saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria. I lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con applicazione dei prezzi desunti da:
- "Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Edizione 2022, approvato con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022)
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Detti prezzi comprendono:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai a mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonchè le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc., nonchè nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura ed a corpo tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
I prezzi medesimi, per i lavori a misura, a corpo o in economia, diminuiti nella loro integrità del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Per quanto attiene l'impiego della mano d'opera in economia la variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30% relativa alle spese generali ed utili dell'impresa.
Qualora non sia reperibile il prezzo relativo ad una lavorazione, si procederà alla pattuizione di nuovi prezzi secondo quanto stabilito dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
A) Fra gli attrezzi od in mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di mt. 4;
b) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
d) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
g) steccati.
B) Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
1) paranchi ed argani di qualunque portata;
2) castelli a ruote di qualunque altezza;
3) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a mt. 4;
4) teloni impermeabili.
Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un’ incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione
in perfetta efficienza dei mezzi stessi.
L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.
ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
ART. 21 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall’ art. 7 del D.M. 19/04/2000, n°145 e dallo Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all’articolo 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d’appalto. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare
nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l’appaltatore è, altresì responsabile, in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’appaltatore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di inottemperanza dagli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore, e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
ART. 22- CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La consegna degli immobili per la conduzione e manutenzione impiantistica ordinaria di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, sarà eseguita a discrezione dell’Amministrazione e potrà essere anche ordinata nei giorni immediatamente seguenti all’aggiudicazione con riserva dell’Amministrazione di rinuncia al mandato nell’eventualità che i controlli relativi ai requisiti richiesti non risultino conformi a quanto dichiarato.
ART. 23 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI
L'importo a base d'appalto di cui al precedente Art. 3, deve ritenersi, data la particolare natura dei lavori, unicamente di massima.
L'importo dell'appalto potrà variare in più o in meno anche in deroga all’art. 149 del Dlgs. 50/2016.
ART. 24 - TERMINE PER L'ESECUZIONE
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere
siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche sospendere i lavori, ritenuto che, in questo ultimo caso, si intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione dei lavori di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui le opere rimasero sospese.
Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate, oltre al decimo delle opere non eseguite. Il decimo delle opere non eseguite verrà calcolato secondo quanto previsto dall’Art. 109 secondo comma del Dlgs. 50/2016.
ART. 25 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Fuori dai casi previsti nel precedente comma, la Direzione Lavori può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell'ordinativo per l'ultimazione dei lavori.
Per eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 26 del D.M. 145/2000.
ART. 26 - ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE
Ove l'Amministrazione voglia far eseguire provviste relative ai lavori appaltati o particolari prestazioni specialistiche non comprese nel contratto e chieda all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori le somme autorizzate, con l’approvazione del Direttore dei Lavori di un relativo preventivo.
L'importo di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà portato in contabilità quale rimborso spese anticipate e alla ditta assuntrice spetterà un compenso fisso del 5% annuo sull'importo liquidato, a titolo di spese generali ed interessi per tali somme anticipate.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non potrà superare il 5% dell'importo dell'appalto salvo che l'appaltatore esplicitamente vi consenta.
ART. 27 - ORDINATIVI DI LAVORO. PENALE PER RITARDO
L'Amministrazione comunicherà all'Impresa, con ordine scritto o in casi urgenti verbalmente, tramite la Direzione Lavori, ogni necessità di esecuzione di opere e forniture; nella comunicazione verrà indicato un congruo termine entro il quale le prestazioni dovranno essere ultimate; entro i successivi 3 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'impresa appaltatrice ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Lavori.
Trascorso, senza giustificato motivo, il termine fissato per l'ultimazione di ogni singolo intervento, la Direzione Lavori applicherà una penale di Euro 60.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato. Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti, come previsto dall’art. 22 del D.M. 145 del 19/4/2000 e dall’art. 298 del
D.P.R. 207/2010.
Nel caso in cui l'impresa manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio in tutto o in parte, alla esecuzione dei lavori a spese dell'impresa od anche di rescindere immediatamente il contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora e ciò senza che la ditta possa accampare pretese di alcuna sorta salvo il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.
ART. 28 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Le forniture dei materiali verranno liquidate all'Impresa applicando i prezzi elementari dell'elenco prezzi ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezziario di cui all'art.19, si procederà al concordamento di nuovi prezzi con le norme dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010 ovvero si provvederà in via eccezionale, in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore, (a norma dell'art. 174 dello stesso regolamento) solo nei limiti degli ordini e delle autorizzazioni ogni volta comunicate dalla Direzione Lavori.
ART. 29 - PAGAMENTO LAVORAZIONI
I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti trimestralmente suddivisi per
prestazioni a corpo e per prestazioni delle lavorazioni a misura, previa stesura dei documenti amministrativi.
ART. 30 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE
L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori.
Xxxxxx rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dell'A.S.L., l'Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti indicati.
ART. 00 - XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall’Appaltatore superino il 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, cui si fa integrale rinvio.
Le controversie nascenti dal presente Appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
ART. 33 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA
Il contratto di appalto è sciolto di diritto per fallimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 81 del X.X. x. 000 xxx 00/0/0000.
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell’Appaltatore, una grave inadempienza degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l’Amministrazione appaltante dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto d’appalto.
Quando per negligenza dell’appaltatore l’esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi d’urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore o in sua assenza con l’assistenza di due testimoni, procederà a verificare e a far constatare gli effetti dell’intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora, sulla base delle predette risultanze, l’inadempimento permanga, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs 50/2016, al DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore e al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.
ART. 34 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI
L’Impresa dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii., e al D.Lgs 50/2016 ed in particolar modo predisporre durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro.
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinchè i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Nell’ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell’ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 la Ditta dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori ed alle relative verifiche.
Qualora, dai riscontri effettuati, il cantiere sia riconducibile ai disposti del Titolo IV del predetto Decreto Legislativo 81/08, la ripresa dei lavori avverrà non appena l’Amministrazione appaltante avrà redatto il piano di sicurezza e coordinamento e provveduto alla nomina del relativo coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
CAPITOLO III
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
La costruzione della Palazzina di Caccia di Stupinigi fu iniziata nel 1729 verso la fine del regno di Xxxxxxxx Xxxxxx XX su progetto e con la supervisione di Xxxxxxx Xxxxxxx e fu seguita durante il regno dei suoi successori Xxxxx Xxxxxxxx XXX e Xxxxxxxx Xxxxxx XXX.
Nel corso del tempo diversi architetti si avvicendarono alla costruzione della Real fabbrica che diede vita ad un cantiere ininterrotto per tutto il XVIII secolo.
Oltre a Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, già collaboratore di Juvarra, furono attivi anche Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
L'edificio nella sua disposizione architettonica a diversi "bracci di fabbricato" collegati da gallerie, è diviso in vari appartamenti di cui si sono conservate le denominazioni storiche. Esso occupa una superficie di mq 31.050 ed i fabbricati adiacenti si estendono per altri mq 14.289; il parco che lo circonda ha una estensione di mq 155.289 e le aiuole esterne hanno una superficie di mq 3.800. La
Palazzina è costituita da 137 camere e 17 gallerie.
Il fabbricato, che è uno dei più belli esemplari dell'architettura juvarriana, si costruì, si ampliò e si arredò nel corso degli anni attraverso le opere di valenti artisti di varie epoche e di vario genere, fra cui decoratori, stipettai, artigiani del Piemonte e fuori Piemonte. L'edificio conserva quindi decorazioni pittoriche dei pittori xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, viennese, figlio del pittore Xxxxx Xxxxxxx, nominato da Xxxxx Xxxxxxxx XXX conservatore delle Regie gallerie d'arte a Torino ed altri.
La Palazzina fu dimora prediletta dei Savoia per feste e matrimoni; si ricordano in particolare gli sponsali tra Xxxxx Xxxxxx, Principessa di Savoia e Xxxxxxx xxxxx d'Artois, principe reale di Francia, futuro Xxxxx X, celebrati nel 1773. Nel 1791 seguì l'unione tra Xxxxx Xxxxxx figlia di Xxxxxxxx Xxxxxx XXX e Xxxxxxx Xxxxxxxx, poi re di Sassonia; nel 1842 si celebrarono le nozze di Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX con Xxxxx Xxxxxxxx d'Xxxxxxx Xxxxxx Austria. Si ricorda infine nel 1867 il matrimonio di Xxxxxx xx Xxxxxx duca d'Aosta con Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
La Palazzina di Stupinigi ospita sin dal 1919 il Museo dell'Arredamento. Esso conserva mobili, dipinti ed oggetti di altissima qualità provenienti sia dagli arredi originali della Palazzina stessa, sia da altre residenze reali: i castelli di Venaria, di Moncalieri e di Rivoli.
Tra i mobili eseguiti per la Palazzina si segnalano quelli di Xxxxxxxx Xxxxx Bonzanico, intagliatore di spettacolare abilità, di Xxxxxx Xxxxxxxx, autore dei Xxxxxxxx del Duca del Chiablese, e tanti altri capolavori di tecnica raffinata ed esemplare, in legni pregiati e intarsiati in avorio con ornati in bronzo dorato. Cassettoni, ribalte, scrivanie, inginocchiatoi, tavolini, divani e sgabelli sono da riferirsi alla migliore produzione di artigiani piemontesi come Xxxxx Xxxxxxxx.
Immagine dell’interno stabile
PRINCIPALI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI
Centrale Termica e Frigorigena Principale
L’intero complesso è alimentato da un’unica centrale termica (di nuova realizzazione) alimentata a gas metano, ubicata in locale tecnico interrato (vedere disegno allegato) composta da n.3 caldaie:
• n.1 Viessmann Mod Paromat Simplex Pot foc 345 kW
• n.2 Viessmann Mod Vitoplex 100 Pot foc cad 1336 kW
L’alimentazione idraulica dell’impianto di riscaldamento è realizzata con tubazioni interrate che circondano l’intero stabile (teleriscaldamento interno) che alimentano delle sottocentrali termiche.
Per quanto concerne l’alimentazione degli impianti di condizionamento (impianti di refrigerazione) sono presenti n.2 gruppi frigoriferi; uno è posizionato in prossimità del locale pompaggio nuovo, a quota campagna composto da n.1 gruppo frigorifero RC GROUP (Modello UNICO A ELN) della potenza frigo di 2x 93,8 kW con
gas R407c che alimenta l’Ala di Ponente e l’anello del teleraffrescamento (di
nuova realizzazione).
Gruppo frigorifero RC
Impianti Termomeccanici Zona di Ponente
Un’unità di trattamento aria (Marca NOVAIR – Portata aria: 26.000 mc/h) composta da una batteria di riscaldamento, sezione di umidificazione, sezione filtrante e sezione ventilante serve la Citroniera di Ponente + Semicircolare di Ponente + Archivi di Ponente; la macchina è ubicata sopra la Centrale Termica a quota campagna.
Unità di trattamento aria per Area di Ponente
Adiacente l’unità di trattamento aria precedente è posizionato in Gruppo Elettrogeno di sicurezza dell’intero immobile della potenza di 500 kW, alimentato a gasolio sia da un serbatoio giornaliero adiacente sia da un serbatoio da 1500 lt posizionato nella parte frontale dell’edificio tecnico.
Cabina Elettrica di Trasformazione A
Nel basso fabbricato dell’Ala do Ponente, è posizionata la Cabina Elettrica di Trasformazione A composta da n. trasformatori da 000 xXX xx resina; la Cabina A alimenta le cabine denominate 2, 3, 4, 5 e la Cabina B. Il posizionamento delle
altre cabine sarà descritto in seguito. In ogni cabina è presente un gruppo di continuità della pot, di 15 kW.
Cabina Elettrica di Trasformazione A
Gruppo di pressurizzazione antincendio
Il locale tecnico interrato è posizionato il gruppo di pressurizzazione dell’impianto antincendio composto da n.2 elettropompe cad. da 30 kW alimentate da un serbatoio interrato della capacità di 60 mc. Da questo locale parte la rete antincendio interrata che serve l’interno immobile ove sono posizionati ai vari piani delle cassetta UNI45 (idranti) ed al piano terreno degli idranti sottosuolo UNI70.
Le pompe antincendio sono alimentate elettricamente a un proprio quadro elettrico che è alimentato sia in sicurezza (privilegiata) sia in normale.
Gruppo pompe antincendio e quadro elettrico
All’interno dei locali tecnici destinati alla zona di Levente è ubicato l’impianto di irrigazione dell’intera area verde, composto da un serbatoio di accumulo di
cemento armato della capacità di circa 20 mc e da una pompa di pressurizzazione delle pot. ele. di 11 kW.
Cabina Elettrica di Trasformazione B
In questa area è ubicata la seconda Cabina Elettrica di Trasformazione principale denominata B composta da n. 2 trasformatori da 500 kVA.
Detta cabina alimenta la Cabina Elettrica 1.
Cabina Elettrica di Trasformazione B
Sottocentrale termica/frigo Zona di Levante
All’interno dei locali interrati Sottocentrale Termica Levante sono presenti le
seguenti apparecchiature:
- n.1 gruppo frigorifero Marca RHOSS Mod CWH336 con gas R22;
- n.1 unità di trattamento aria Marca CERINI Port. Aria 16.000 mc/h composta da ventilatore di ripresa, sezione filtrante, sezione di preriscaldo, raffreddamento, umidificazione, post-riscaldo e ventilazione di mandata. Questa UTA serve aria di reintegro delle UTA di zona che servono la Citroniera di Levante, la Semicirconferenza di Levante, la Stalla e la Portineria.
- n. 14 gruppi di pompaggi dedicati a n. 7 circuiti idraulici delle singole zone, dedicati al riscaldamento e al raffrescamento.
Unità di trattamento aria per zona Levante e Gruppo Frigorifero
Quadro elettrico sottocentrale termica Levante
Gruppi di pompaggi sottocentrale termica di Levante
Sottocentrale termica zona cucina
Sottocentrale termica zona portineria
Control room
Al piano terra dell’immobile Zona Levante, è ubicata la “Control room” da cui è possibile controllare e comandare gli impianti elettrici, speciali e termomeccanici dell’intero immobile.
All’interno sono presenti n.3 Personale Computer dedicati ognuno ad una serie specifica di comandi: n.1 per gestione sistema di controllo/comando/registrazione sistema TVCC, n.1 per gestione impianti elettrici (illuminazione, quadri elettrici, cabine elettriche), impianti speciali (rilevazione fumi, antintrusione) collegato con quello dedicato alla TVCC e n.1 dedicato agli impianti termoemccanici.
Sia il sistema che controlla le TVCC che gli impianti elettrici/speciali sono della Notifier, mentre il sistema che gestisce gli impianti termomeccanici è della Siemens.
Dal monitor di gestione degli impianti elettrici è possibile accendere/spegnere le luci delle varie zone, controllare lo stato degli vari apparecchi (anche speciali) e vedere eventuali allarmi.
Parte integrante del sistema è una stampante che è dedicata alla stampa di allarmi.
Le zone controllabili e i rispettivi impianti sono:
Allarmi Tecnici
Settore 1, Settore 2. Settore 3. Settore 4. Settore 5, Cabina 1, Cabina 2, Centrali Tecnologiche, Antirapina
Antintrusione
Zona 1: Citroniera + Ssemicircolare+ Sstalla+ Audiovisivi Zona 2: Portineria + Uffici
Zona 2-2: Uffici Servizi Gestionali Zona 2-3: Uffici Agraria
Zona 2-4: Corridoi Fondazione Zona 2-5: Uffici Fondazione
Zona 3: Sala Ritratti + Biblioteca + Giochi
Zona 4: Galleria di Levante + Salone Centrale + Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0: Xxxxx Xxxxxx
Zona 6: Xxx xx Xxxxxxx Xxxx 0-0: Retro Xxxxx Xxxxxx
Zona 7-2: Principe di Carignano
Zona 7-3: Galleria Cimeli Napoleonici + Preziosi Zona 7-4: Ex Scuola Materna
Zona 8-1: Archivio Pompieri Zona 8-2: Alloggio Ex Rovere
Zona 8-3: Alloggio Ex Zamparono Zona 8-4: Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx 0 Rilevazione Fumi
Centrale 1: Cabina 1
Centrale 2: Cabina 2
Centrale 3: Cabina 3
Centrale 4: Cabina 4
Centrale 5: Cabina 5
Personal Computer di controllo
Esempio di videate (TVCC – Impianto Rilevazione Fumi)
Videata iniziale Zone
La cabina 1 è suddivisa in due parti: forza e sicurezza (ove è installata una centralina di rilevazione fumi Notifier AM6000 + gruppo di continuità da 11 kW).
La cabina 2 è suddivisa in due parti: forza e sicurezza (ove è installata una centralina di rilevazione fumi Notifier AM6000 + gruppo di continuità da 11 kW ); in questa zona ci sono lavorazioni di interferenza con il cantiere relativo alla Ristrutturazione.
La cabina 3 è suddivisa in due parti: forza e sicurezza (ove è installata una centralina di rilevazione fumi Notifier AM6000 + gruppo di continuità da 11 kW).
La cabina 4 è suddivisa in due parti: forza e sicurezza (ove è installata una centralina di rilevazione fumi Notifier AM6000 + gruppo di continuità da 11 kW).
La quota dell’immobile soggetta ad Appalto, è fondamentalmente costituita da
locali aulici con decorazioni ed affreschi.
Essendo presenti all’interno un’impiantistica varia, i principali danni che si possono verificare possono essere segnalati nei punti seguenti:
1 – perdite d’acqua da tubazioni (idriche e termoidrauliche);
2 – possibilità di eventuali corto circuiti elettrici;
3 – possibilità di danni causati dall’impianto fognario;
4 – deterioramento di parti edili particolarmente soggette ad eventi metereologici.
ALLEGATI
- Planimetrie con individuazione zone oggetto d’Appalto e locali tecnici