REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
Emanato con Decreto rettorale 27 luglio 2011, n. 1001
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 4 novembre 2020, n. 778 Entrate in vigore il 12 novembre 2020
UFFICIO AFFIDAMENTI E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
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Uff. 3.11
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI E DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione e principi 3
TITOLO I – COMPITI DIDATTICI 3
Art. 3 - Compiti didattici dei professori e ricercatori 3
TITOLO II – COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI 5
Art. 4 - Programmazione annuale delle attività didattiche 5
Art. 5 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010) 6
Art. 6 - Conferimento diretto per xxxxxx xxxx (art. 23 comma 3 L. 240/2010) 6
Art. 7 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010) 6
Art. 8 - Modalità di selezione 6
Art. 9 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca 7
Art. 10 - Trattamento economico 8
Art. 11 - Disposizioni comuni 8
Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo 9
Art. 1 - Ambito di applicazione e principi
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con le quali l’Università degli Studi dell’Insubria può conferire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, per far fron- te a specifiche esigenze didattiche.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, in attuazione dell’art. 6, commi 2 e 3, della Legge 30 di- cembre 2010, n. 240, i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli stu- denti dei professori e dei ricercatori al fine di assicurare l’offerta formativa dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Art. 2 - Definizioni
1. Per compiti didattici e di servizio agli studenti si intendono oltre all’attività didattica frontale ufficia- le anche le attività svolte nei percorsi formativi, le attività relative all’orientamento e al tutorato, la verifica dell’apprendimento (partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea), il supporto per attività di stage/tirocinio e l’elaborazione delle tesi di laurea, il ricevimento studenti, le attività che non prevedono l’impegno del docente in una lezione frontale in aula o in laboratorio in interazione con gli studenti (formazione a distanza), l’attività “sul campo” che prevede l’impegno del docente quale guida e supporto degli studenti in attività con finalità applicative e sperimentali (visite guidate, misurazioni all’aperto, attività ospedaliere etc.), le attività di programmazione, coor- dinamento e organizzazione della didattica.
2. Per didattica frontale si intende l’attività consistente in lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori re- lativi agli insegnamenti curriculari inseriti nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzati all’acquisizione di CFU erogati nei Corsi di Studio. Le attività di didattica frontale sono considerate ai fini degli obblighi didattici se svolte nell’ambito programmazione didattica di Ateneo come speci- ficato nei successivi articoli 3 e 4.
3. Per didattica ufficiale si intende lo svolgimento di insegnamenti e moduli curriculari presenti nell’offerta formativa di Ateneo che danno luogo all’acquisizione di CFU erogati nei Corsi di Studio.
4. Per didattica integrativa si intende l’attività di supporto ed integrazione agli insegnamenti ufficiali come esercitazioni, seminari, laboratori.
TITOLO I – COMPITI DIDATTICI
Art. 3 - Compiti didattici dei professori e ricercatori
1. I professori dell’Ateneo sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, comprensivi della didattica frontale ufficiale, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.
L’impegno minimo di didattica frontale ufficiale dei professori è assolto nella seguente modalità:
a. per i professori in regime di tempo pieno: 120 ore svolte esclusivamente in insegnamenti nel Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza o dichiarato affine o attribuite per competenza dal Dipartimento nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di Ateneo. Se l’impegno minimo di 120 ore non viene raggiunto nell’ambito della didattica ufficia- le, l’impegno si considera assolto svolgendo almeno 80 ore nei corsi di Laurea, Laurea Magistra- le e Laurea Magistrale a ciclo unico, integrando le restanti ore nei Corsi di Dottorato, Master e
Scuole di Specializzazione, nonché nei Corsi di perfezionamento e aggiornamento svolti in mo- dalità frontale, previo parere favorevole dei rispettivi organi di competenza.
b. per i professori in regime di tempo definito: 80 ore svolte esclusivamente in insegnamenti nel Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza o dichiarato affine o attribuiti per competenza dal Dipartimento nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di Ateneo. Se l’impegno minimo di 80 ore non viene raggiunto nell’ambito della didattica ufficiale, l’impegno si considera assolto svolgendo almeno 60 ore nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, integrando le restanti ore nei Corsi di Dottorato, Master e Scuole di Specializzazione, nonché nei Corsi di perfezionamento e aggiornamento svolti in mo- dalità frontale, previo parere favorevole dei rispettivi organi di competenza.
Il superamento dei limiti di impegno minimo di didattica frontale ufficiale (120/80 ore) da parte dei pro- fessori non dà luogo a compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività didattica presso l’Ateneo.
2. I ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Ateneo, fatte salve le attività di ricerca e di ag- giornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Il ricercatore a tempo indeterminato è tenuto a svolgere an- nualmente almeno 40 ore di attività didattica frontale integrativa.
Ad essi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010 che prevedono la possibilità di affidare, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica annuale, acquisendo il titolo di professore aggregato per l’anno ac- cademico in cui l’attività didattica è svolta ed il riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva se- condo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia.
3. I ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 sono tenuti a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studen- ti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore in regime di tempo pieno, o di 200 ore in re- gime di tempo definito. Il superamento dei limiti di impegno massimo di didattica frontale ufficiale da parte dei ricercatori a tempo determinato non dà luogo a compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività didattica presso l’Ateneo.
I ricercatori di cui alla lettera a), sono tenuti a svolgere almeno 40 ore se a tempo definito e almeno 60 ore se a tempo pieno di didattica frontale ufficiale per anno accademico, secondo le modalità in- dicate nel contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Ateneo; I ricercatori di cui alla lettera b) sono tenuti a svolgere almeno 80 ore se a tempo definito e almeno 120 ore se tempo pieno di didat- tica frontale ufficiale per anno accademico, secondo le modalità indicate nel contratto di lavoro su- bordinato stipulato con l’Ateneo. L’impegno minimo si intende assolto con le modalità previste dall’art. 3, comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento.
4. È consentita una limitazione dell’attività didattica frontale ufficiale per coloro che ricoprono la cari- ca di Rettore, Prorettore Vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e, ove previsto nei provvedimenti ministeriali, per i commissari nominati dal MIUR nelle commissioni per il conse- guimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. La limitazione è concessa dal Rettore, mentre per il Rettore si esprime il Prorettore Vicario.
5. Nel caso di insegnamenti appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari nei quali insistono professo- ri che non abbiano assolto i propri obblighi di didattica frontale ufficiale di cui al comma 1 lettere a) e b) non è possibile affidare tali insegnamenti ai ricercatori interni né provvedere alla loro copertura mediante affidamento o contratto a titolo oneroso.
6. L’affidamento di insegnamenti ai professori e ricercatori dell’Ateneo da parte di struttura didattica diversa da quella di afferenza è attribuito previa concertazione tra le strutture interessate e il rilascio del nulla osta da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.
7. I professori e i ricercatori adempiono alle attività didattiche loro attribuite e sono tenuti ad autocertifica- re nel registro di impegno delle attività didattiche gli argomenti, i giorni e gli orari delle lezioni effettuate per anno accademico. Nel registro è riportato anche il piano preventivo e consuntivo complessivo degli impegni accademici e le diverse attività organizzative, gestionali e di ricerca che concorrono all’assolvimento degli obblighi istituzionali a seconda della qualifica e del regime di impegno.
8. Il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Scuola vigilano sull’adempimento degli obblighi da
parte dei professori e ricercatori
TITOLO II – COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI
Art. 4 - Programmazione annuale delle attività didattiche
1. I Dipartimenti referenti principali deliberano, nel quadro della programmazione didattica annuale, gli insegnamenti da attivare nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico successivo, sulla base delle proposte dei Consigli di Corso di Studio, ove istituiti, e sentiti i Dipartimenti referenti as- sociati.
2. Il Dipartimento referente principale, che coordina le attività di programmazione e di copertura degli insegnamenti nei corsi di studio di pertinenza, acquisisce e recepisce tutte le deliberazioni in materia degli altri Dipartimenti coinvolti nel processo. Lo stesso verifica il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari, tenuto conto di coloro che cesseranno dai ruoli universitari entro il 1° no- vembre dell’anno accademico cui la programmazione didattica si riferisce, che usufruiscono di limi- tazioni dell’impegno didattico, di aspettative o congedi, e procede, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 3 del presente Regolamento, sentiti gli interessati, alla copertura degli insegnamenti secondo il seguente ordine:
a. assegnazione dei compiti didattici ai professori di prima e seconda fascia;
b. assegnazione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipu-
lati ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010;
c. assegnazione dei compiti di didattica integrativa ai ricercatori a tempo indeterminato;
d. assegnazioni di incarichi a titolo gratuito ai dipendenti di enti convenzionati con l’Ateneo di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
e. assegnazione di corsi o moduli curriculari, acquisito il loro consenso, ai ricercatori a tempo in- determinato dell’Università, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge n. 240/2010;
x. xxxxxxx di incarichi di insegnamento ufficiale e di didattica integrativa nel rispetto del limite
complessivo massimo di cui all’art. 10, comma 1, del presente Regolamento;
g. attribuzione di incarichi a soggetti esterni appartenenti ad altre Università, mediante affida- mento, e a soggetti esterni in possesso di specifiche competenze e professionalità, mediante contratto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
3. I professori cessati dai ruoli dell’Università, incluso coloro che hanno avuto il conferimento del tito- lo di professore emerito, onorario e senior, possono svolgere insegnamenti presso l’Ateneo esclusi- vamente a titolo gratuito.
4. Qualora l’attività didattica dei Corsi di Studio è coordinata e gestita dalla Scuola, a norma dell’art. 46
dello Statuto, la gestione delle attività di cui ai precedenti comma del presente articolo avviene sulla
base delle ripartizioni delle competenze tra Corsi di Studio, Scuola e Dipartimenti stabilite da appo-
site deliberazioni, provvedimenti e/o regolamenti adottati dall’Ateneo.
5. Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, assegna a ciascun Dipartimento referente principale/Scuola il budget sulla base del fabbisogno previsto dalla pro- grammazione didattica annuale.
Art. 5 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010)
1. È possibile stipulare contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pub- blici di cui al successivo articolo 9, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. I contratti sono stipulati dal Rettore o suo delegato su deliberazione motivata del Consiglio di Di- partimento referente principale/Scuola, che attesta la qualificazione scientifica o professionale dell’esperto.
Art. 6 - Conferimento diretto per xxxxxx xxxx (art. 23 comma 3 L. 240/2010)
1. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, il Rettore, sulla base delle proposte formulate dal Consi- glio di Dipartimento referente principale /Scuola, previo parere del Senato Accademico e pubbli- cizzazione del curriculum del candidato nel sito internet di Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l’attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stra- nieri di chiara fama, nell’ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
2. Il trattamento economico per i predetti contratti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
Art. 7 - Conferimento mediante selezione (art. 23 comma 2 L. 240/2010)
1. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, è possibile:
a. affidare a titolo oneroso o gratuito incarichi di insegnamento, mediante affidamento, a professo- ri e ricercatori universitari di altre Università, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 341/1990 e s.m.i., nonché ai professori incaricati stabilizzati;
b. stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con sog- getti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che non rientrano nelle tipologie di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Gli affidamenti e i contratti di cui al comma 1 sono attribuiti previo espletamento di procedure se- lettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Art. 8 - Modalità di selezione
1. La selezione per il conferimento di incarichi è indetta con apposito bando, emanato dal Direttore di Dipartimento referente principale/ Presidente della Scuola e pubblicizzato, per almeno 10 giorni, per via telematica nel sito web istituzionale.
2. I bandi devono indicare:
a. i soggetti aventi titolo a partecipare e le modalità di partecipazione;
b. i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
c. il corso di studio, la denominazione dell’insegnamento, il settore scientifico-disciplinare,
l’impegno orario di didattica frontale e di CFU, il periodo di svolgimento dell’attività;
d. l’ammontare del compenso a favore del percipiente e la relativa copertura finanziaria;
e. la qualificazione e l’esperienza professionale e/o scientifica che il candidato deve possedere, tra cui la conoscenza di lingue straniere e/o l’eventuale capacità, attestata da idonee esperienze e certificazioni, di svolgere – ove occorra – l’insegnamento anche in lingua inglese;
x. xxxxxx del titolare dell’incarico;
g. le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa dei candidati.
I bandi possono indicare eventuali priorità nell’attribuzione degli incarichi.
3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 comma 3 lettera n) della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti.
4. I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da apposita Commissione nominata dalla struttu- ra che emana il bando, costituita da almeno tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori di Ate- neo, che procederanno ad una valutazione comparativa dei curricula, dell’attività didattica in ambito accademico, dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati, nel rispetto di criteri prefis- sati, e formuleranno una proposta motivata di attribuzione dell’incarico.
In caso di più domande di partecipazione la Commissione stila una graduatoria ed in caso di rinuncia del primo in graduatoria l’incarico può essere conferito ad altro candidato secondo l’ordine in graduatoria. La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale è svolta la procedura seletti- va. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l’idoneità.
La Commissione deve concludere i lavori entro 45 giorni dal provvedimento di nomina della stessa. Al termine dei lavori trasmette gli atti al Dipartimento/Scuola che delibera l’attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui il Responsabile della struttura riscontri irregolarità rinvia gli atti, con provvedimento motivato, alla Commissione assegnandole un nuovo termine per provvedere alla loro regolarizza- zione.
All’esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità per via telematica nel sito web isti- tuzionale.
5. Il vincitore, a richiesta, è tenuto a dare prova del possesso dei titoli dichiarati. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, il Dipartimento/Scuola procederà mediante controlli a cam- pione alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Art. 9 - Convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca
1. I dipendenti di enti pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993 svol- gono attività didattica secondo le modalità stabilite nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra l’Ateneo ed Enti/Istituzioni, ferma restando la valutazione della qualifica- zione scientifica e professionale del soggetto cui l’attività viene conferita.
2. Per le esigenze connesse alla formazione in ambito sanitario, possono essere conferiti incarichi di insegnamento, senza oneri per l’Università, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste negli
appositi Accordi stipulati tra l’Ateneo e le strutture sanitarie.
Art. 10 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è determinato sulla base di parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.
2. Nel caso in cui sia svolto un numero di ore inferiori a quelle previste, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione del compenso dovuto è effettuato in un’unica soluzione al termine dell’attività di didattica frontale, previa dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento referente principale/ Presidente della Scuola che, subordinatamente alla consegna da parte del titolare dell’incarico dell’autocertificazione dell’attività effettivamente svolta, attesta l’avvenuta consegna del registro e il regolare svolgimento dell’incarico attribuito.
Art. 11 - Disposizioni comuni
1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del Codi- ce Etico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo complessivo che, inclu- so il primo conferimento, non superi i cinque anni, previa valutazione positiva espressa dalla strut- tura di riferimento sull’attività svolta l’anno accademico precedente, che tiene conto dell’assolvimento del dovere di autocertificazione dell’attività svolta e dei risultati della valutazione da parte degli studenti, nonché della copertura finanziaria.
2. Gli incarichi per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali hanno la durata di un anno accademico. Ai soggetti esterni ai ruoli universitari gli incarichi sono conferiti mediante contratto di lavoro au- tonomo e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. I titolari di contratti di insegnamenti ufficiali possono avvalersi del titolo di “professore a contratto” con la specificazione dell’insegnamento per l’anno accademico di durata dell’attività svolta.
Ai professori e ricercatori universitari gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con prov- vedimento del Rettore.
3. I soggetti titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del ca- lendario delle attività stabilito dalla struttura competente, lo svolgimento di tutte le attività didatti- che previste, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame per la verifica del profitto degli studenti per tutte le sessioni dell’anno accademico per il quale è stato conferito l’incarico, il ricevi- mento e l’assistenza agli studenti. Sono tenuti ad annotare i dati relativi all’attività didattica svolta e ad autocertificarli al termine dell’incarico al Direttore del Dipartimento referente principa- le/Presidente della Scuola. La documentazione è accessibile a chi ne abbia interesse. Possono fare parte delle commissioni dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell’anno acca- demico di riferimento e partecipano alle riunioni degli organi accademici collegiali in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. I professori a contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università. Tali attività sono svol- te senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.
5. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con de- creto del Rettore.
6. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
a. per ingiustificato mancato o ritardato inizio all’attività nel termine stabilito dal contratto. Pos- sono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
b. per violazione del regime di incompatibilità.
Art. 12 - Incompatibilità
1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura di riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le situazioni di aspettativa di
cui all’art. 13 del DPR n. 382/1980 e s.m.i.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi dell’Insubria con diritto alla pensione anticipata di anzianità, né a coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra pub- blica amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Università degli Studi dell’Insubria rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/1994.
4. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere una limitata attività didattica integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998, previo parere del Collegio dei Docenti. Tale disposizione non si applica quando il dottorando ha concluso il ciclo di dottorato ed è in attesa della discussione pubblica della tesi di dottorato.
5. Qualora l’incaricato sia dipendente di Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., compresi quelli in posizione di aspettativa o distacco, l’incarico è attribuito previa acquisizio- ne dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il professore a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all’Ateneo.
Art. 13 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai rapporti costituiti con contratto di cui al presente regolamento, si applicano, in materia previden- ziale, le disposizioni di cui all’art. 2 comma 26 e seguenti della Legge n. 335/1995 e successive mo- dificazioni ed integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura assicu- rativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 14 - Norme finali
1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. I limiti di impegno di didattica frontale ufficiale dei ricercatori a tempo determinato di cui al prece- dente art. 3, comma 3 ultimo periodo, si applicano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento.