TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT OF 6TH SEPTEMBER, 2010
TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT OF 6TH SEPTEMBER, 2010
ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL REGNO DI SPAGNA
Artìcolo 1
Oggetto e campo di applicazione dell’Accordo
Le autorità competenti delle Parti Contraenti forniscono assistenza attraverso la collaborazione relativamente alla notifica delle Decisioni Amministrative delle Parti Contraenti e allo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti au’amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all’accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti d’imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all’Articolo 8.1 diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.
Articolo 2 Giurisdizione
Al fine di consentire l’adeguata attuazione del presente Accordo, le informazioni vengono fornite conformemente al presente Accordo dall’autorità competente della Parte richiesta:
a) indipendentemente dal fatto che la persona alla quale si riferiscono le informazioni sia un residente, un nazionale o un cittadino di una Parte, ovvero che la persona che detiene le informazioni sia un residente, un nazionale o un cittadino di una Parte; e
b) a condizione che le informazioni si trovino all’interno del territorio della Parte richiesta, ovvero che siano in possesso o sotto il controllo di una persona soggetta alla giurisdizione della Parte richiesta.
Articolo 3
Imposte contemplate
1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
a) in Spagna:
- l’imposta sui redditi delle persone fisiche;
- l’imposta sulle società;
- l’imposta sui redditi dei non residenti;
- l’imposta sul patrimonio;
- l’imposta sulle successioni e le donazioni;
- l’imposta sui trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati;
- l’imposta sul valore aggiunto;
- le accise; e
- le imposte locali sui redditi e il patrimonio.
b) a San Marino:
- l’Imposta Generale sui Redditi:
- delle persone fisiche;
- delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
- l’Imposta Monofase sulle Importazioni.
2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell’Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Inoltre, le imposte contemplate possono essere ampliate o modificate mediante reciproco accordo delle Parti Contraenti sotto forma di scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste nell’Accordo.
Articolo 4 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
a) con il termine “Parte Contraente” si intende la Spagna o San Marino a seconda del contesto;
b) con il termine “Spagna” si intende il Regno di Spagna e, allorquando utilizzato in senso geografico, il territorio del Regno di Spagna, comprese le acque interne, lo spazio aereo, le acque territoriali ed ogni altro spazio al di fuori delle acque territoriali su cui, conformemente al diritto internazionale e in applicazione della sua legislazione interna, il Regno di Spagna esercita, o può esercitare in futuro, la propria giurisdizione o i propri diritti sovrani relativamente al fondale marino, al suo sottosuolo e alle sue acque soprastanti, nonché alle loro risorse naturali;
c) con il termine “San Marino” si intende la Repubblica dì San Marino e, allorquando utilizzato in senso geografico, il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
d) con il termine “autorità competente” sì intende:
i) in Spagna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
ii) a San Marino, ìl Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
e) il termine “persona” comprende un individuo, una società ed ogni altro organismo di persone;
f) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;
g) con l’espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi veicolo comune dì investimento, a prescindere dalla forma giuridica;
h) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo;
i) con il termine “Parte richiedente” si intende la Parte Contraente che richiede le informazioni e/o assistenza ai fini della notifica;
j) con il termine “Parte richiesta” si intende la Parte Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni e/o assistenza ai fini della notifica;
k) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
l) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;
m) con l’espressione “leggi penali” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi dei diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;
n) con l’espressione “notifica” si intende la consegna di documenti a residenti di una delle Partì Contraenti conformemente alle norme della Parte Contraente che effettua tale consegna.
2. Per quanto concerne l’applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, ogni termine non definito nell’Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo il diritto di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.
Articolo 5
Scambio di informazioni su richiesta
1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta le informazioni per Ì fini di cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiesta.
2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali.
3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.
4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:
a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari;
b) i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte di una catena di proprietari, comprese, in caso di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;
ii) nel caso di società fiduciarie, informazioni su qualsiasi persona collegata alla società fiduciaria, comprese, senza alcun limite, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari, guardiani e beneficiari; e
iii) nel caso delle fondazioni, informazioni su qualsiasi persona collegata alla fondazione, comprese, senza alcun limite, informazioni su fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari.
5. L’autorità competente della Parte richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte richiesta quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:
a) l’identità della persona sotto esame o indagine;
b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;
c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative della Parte richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione della Parte richiedente, allora l’autorità competente della Parte richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi della Parte richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
6. L’autorità competente della Parte richiesta è tenuta a trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta tempestiva, l’autorità competente della Parte richiesta:
a) Confermerà per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto una richiesta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.
b) Notificherà all’autorità competente della Parte richiedente eventuali lacune nella richiesta, se del caso, entro 60 giorni dalla conferma di ricevimento della richiesta stessa.
c) Nel caso in cui l’autorità competente della Parte richiesta non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dalla conferma di ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui abbia incontrato ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, ne informerà immediatamente la Parte richiedente spiegando i motivi di tale impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto. La Parte richiedente deciderà successivamente se revocare o meno la propria richiesta. Nel caso in cui decida di non revocare la propria richiesta, le Parti Contraenti discutono, informalmente e direttamente, mediante Reciproco Accordo o diversamente, le possibilità di raggiungimento dello scopo della richiesta e si consultano in merito alla maniera in cui raggiungere tale obiettivo.
d) Fornirà le informazioni entro 6 mesi dalla data della conferma di ricevimento della richiesta. In taluni casi complessi, entrambe le autorità competenti possono concordare un termine più lungo. Le limitazioni temporali menzionate nel presente Articolo non inficiano in alcun modo la validità e la legalità delle informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo.
7. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono, mediante reciproco accordo, determinare la maniera in cui le richieste di informazioni vengono presentate alla Parte richiesta.
Artìcolo 6
Accertamenti fiscali all’estero
Su richiesta dell’autorità competente di una Parte Contraente, L’autorità competente dell’altra Parte Contraente può consentire ai rappresentanti dell’autorità competente della Parte per prima menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata.
Se viene accolta la richiesta, l’autorità competente della Parte Contraente che conduce l’accertamento notifica quanto prima all’autorità competente dell’altra Parte la data ed il luogo dell’accertamento, l’autorità o il funzionario designato alla conduzione dell’accertamento e le procedure e condizioni richieste dalla Parte Contraente per prima menzionata per la conduzione dell’accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell’accertamento fiscale vengono prese dalla Parte che conduce l’accertamento stesso.
Articolo 7
Possibilità di rifiutare una richiesta
1. La Parte richiesta non può essere obbligata ad ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi ai fini dell’amministrazione o applicazione delle proprie leggi tributarie.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l’obbligo di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d’ufficio o una procedura commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni del tipo di cui all’Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale semplicemente perché soddisfano i criteri di quel paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni sono:
a) prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale; o
b) prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
4. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se il fatto di rivelare le informazioni fosse contrario all’ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.
6. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.
Articolo 8 Riservatezza
Le informazioni ricevute da una Parte Contraente aì sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione di tutte le imposte di ogni genere e denominazione applicate da o per conto della Parte Contraente ricevente o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone o autorità possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da una Parte Contraente possono essere utilizzate per altri scopi allorquando tali informazioni possono essere utilizzate per detti altri scopi ai sensi delle leggi della Parte richiedente e l’autorità competente della Parte richiesta autorizza tale uso.
Articolo 9
Richiesta di notifica
1. L’autorità competente di una Parte Contraente, su richiesta dell’autorità competente dell’altra Parte Contraente, e conformemente alle norme che governano la notifica di atti analoghi nella Parte per prima menzionata, notifica le decisioni e qualsiasi altro atto delle autorità amministrative della seconda Parte menzionata riguardanti l’applicazione delle imposte contemplate nel presente Accordo.
2. Allorquando effettua una richiesta di notifica, l’autorità competente della Parte richiedente informa l’autorità competente della Parte richiesta relativamente al nome, all’indirizzo e a qualsiasi altra informazione pertinente riguardante il destinatario.
3. L’autorità competente della Parte richiesta conferma di aver ricevuto una richiesta per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente e notifica all’autorità competente della Parte richiedente eventuali lacune nella richiesta, se del caso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L’autorità competente della Parte richiesta informa l’autorità competente della Parte richiedente immediatamente, e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, in merito a quanto segue:
a) la data di trasmissione della decisione o dell’atto al destinatario;
b) Tazione che è stata intrapresa per raggiungere il destinatario e una spiegazione delle ragioni dell’impossibilità, nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere il destinatario.
La Parte richiedente deciderà successivamente se revocare o meno la propria richiesta. Nel caso in cui decida di non revocare la propria richiesta, le Parti discutono, informalmente e direttamente, mediante Reciproco Accordo o diversamente, le possibilità di raggiungimento dello scopo della richiesta e si consultano in merito alla maniera in cui raggiungere tale obiettivo.
5. Si ritiene che sia stato impossibile effettuare la richiesta se l’autorità competente della Parte richiedente non riceve alcuna comunicazione dall’autorità competente della Parte richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le limitazioni temporali menzionate nei presente Articolo non inficiano in alcun modo la validità e la legalità della notifica effettuata aì sensi del presente Accordo.
7. Il presente Articolo non preclude l’applicazione delle norme interne della Parte richiedente relative alla notifica essendo entrambe le procedure ugualmente valide.
Articolo 10 Costi
A meno che le autorità competenti delle Parti Contraenti non concordino diversamente, i costi sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta. Su richiesta dì una Parte Contraente, le autorità competenti si consultano allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare, l’autorità competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l’autorità competente della Parte richiedente nel caso in cui si preveda che i costi per la fornitura di assistenza relativamente ad una specifica richiesta siano straordinari.
Articolo 11 Legislazione applicativa
Le Parti Contraenti emanano ogni legislazione necessaria al fine di ottemperare e dare effetto ai termini del presente Accordo.
Articolo 12 Lingua
Le richieste di assistenza e le relative risposte vengono redatte in inglese.
Articolo 13
Procedura di reciproco accordo
1. Laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti Contraenti in merito all’attuazione o interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti cercano di risolvere la questione mediante reciproco accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6, 7 e 9.
3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare reciprocamente direttamente ai fini del raggiungimento dell’accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti Contraenti possono concordare altre forme di risoluzione delle controversie.
Articolo 14 Entrata in vigore
1. Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno di Spagna si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure interne richieste da ciascuna Parte Contraente per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. L’Accordo entra in vigore dopo un periodo di tre mesi successivamente alla data di ricevimento dell’ulama notifica di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni del presente Accordo hanno effetto con riguardo a qualsiasi periodo imponibile, il quale potrebbe essere ancora oggetto di indagine al momento della richiesta di informazioni, conformemente alle leggi della Parte richiedente.
4. San Marino cessa di essere considerato uno dei territori di cui al paragrafo 1 della Prima Disposizione Aggiuntiva della Legge spagnola sulla lotta all’evasione fiscale del 29 novembre 2006 alla data in cui ha effetto
il presente Accordo. A tal fine, la data in cui ha effetto il presente Accordo è la data in cui il presente Accordo entra in vigore.