CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 In aggiunta ai termini ed alle locuzioni altrove definiti nelle presenti Condizioni Generali (infra definite), i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente art. 1.1:
Canone: si intende il corrispettivo pattuito tra le Parti nel Contratto in favore della Clear Channel Italia S.p.A. per l’acquisto degli spazi pubblicitari da parte del Committente e la diffusione del Messaggio Pubblicitario, come meglio precisato nell’Ordine.
Committente: si intende il cliente della Clear Channel Italia S.p.A. ovvero il soggetto che effettua l’ordine di acquisto dello spazio pubblicitario (l”Ordine” o “Commissione”) comprensivo delle Condizioni Generali.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di vendita di spazi pubblicitari che vengono allegate all’Ordine costituendone parte integrante e sostanziale.
Contratto: l’Ordine effettuato dal Committente comprensivo delle Condizioni Generali avente ad oggetto l’acquisto da parte del Committente di spazi pubblicitari a disposizione della Società per la diffusione dei Messaggi Pubblicitari del Committente.
Messaggio Pubblicitario: comunicazione pubblicitaria da diffondere nello spazio acquistato dal Committente e con le modalità stabilite tra le Parti in forza del Contratto.
Materiali: materiali utilizzati per la diffusione del Messaggio Pubblicitario sugli impianti e/o nei luoghi indicati nel Contratto medesimo aventi le forme e le specifiche tecniche indicate dalla Società e da intendersi come conosciute ed accettate dal Committente.
Parti: la Società ed il Committente, congiuntamente intesi.
Società: Clear Channel Italia S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00
1.2 In caso di contrasto tra le clausole contenute nell’Ordine del Committente e le Condizioni Generali, le clausole dell’Ordine prevarranno su quelle delle Condizioni Generali.
1.3 Le Condizioni Generali prevalgono su eventuali condizioni generali predisposte dal Committente, salvo espressa accettazione scritta di quest’ultime da parte della Società. La Società si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali allegando tali variazioni agli ordini ovvero a qualsiasi comunicazione scritta al Committente. Laddove le modifiche non siano accettate entro 15 giorni dalla data di comunicazione varranno le Condizioni Generali precedentemente accettate salvo la facoltà di recesso della Società entro i 60 giorni successivi.
1.4 L’ eventuale offerta fatta dal Committente, agenti, procacciatori o da altri intermediari e la proposta d’ordine da essi inoltrata alla Società su moduli diversi dall’Ordine non vincola quest’ultima.
1.5 Nel caso in cui la Società non provveda all’accettazione espressa dell’Ordine l’emissione della fattura ovvero l’esecuzione dell’Ordine da parte della Società deve intendersi quale accettazione.
2. CONSEGNA DEI MATERIALI
2.1 I Materiali dovranno essere consegnati alla Società, a cura e spese del Committente, nelle forme e nelle specifiche tecniche previste nel Contratto medesimo, come indicate dalla Società e da intendersi come conosciute ed accettate dal Committente
2.2 I Materiali dovranno essere consegnati alla Società almeno 5 giorni lavorativi prima della data pattuita tra le Parti nel Contratto per la diffusione del Messaggio Pubblicitario, restando inteso che l’eventuale consegna con anticipo inferiore rispetto a detto termine nonché l’eventuale consegna di Materiali non conformi alle forme e alle specifiche tecniche previste nel Contratto potrebbe comportare un ritardo nella diffusione rispetto alla data concordata nel Contratto, senza che tale ritardo possa essere imputato in qualsiasi modo alla Società e che la Committente possa pretendere alcunché a riguardo.
2.3. I materiali dovranno essere conformi alle specifiche ed alle caratteristiche tecniche indicate dalla Società e da intendersi come conosciute ed accettate dal Committente. La Società si riserva il diritto di rifiutare Materiali non conformi alle specifiche ed alle caratteristiche tecniche. Fermo quanto previsto al punto 2.4. che segue, nel caso di consegna alla Società di Materiali non conformi, il Committente avrà cura, a sue esclusive spese, di provvedere ad una nuova consegna di Materiali conformi.
2.4 La mancata diffusione del Messaggio Pubblicitario entro i termini pattuiti nel Contratto dovuta al ritardo rispetto al temine di cui al punto 2.2. sopra, nella consegna da parte del Committente dei Materiali o all’invio di Materiale non conformi alle specifiche e alle caratteristiche tecniche indicate in Contratto non escluderà l’obbligo del Committente di corrispondere il Canone pattuito in Contratto, fermo restando che il Committente sarà altresì obbligato a risarcire alla Società tutti gli ulteriori danni che quest’ultima dovesse subire per effetto della mancata e/o ritardata diffusione del Messaggio Pubblicitario per fatto imputabile al Committente.
2.5I Qualora il Committente non richieda la restituzione dei Materiali entro 7 giorni dopo il termine dell’esposizione la Società avrà facoltà di disporne a propria discrezione, ivi compresa la facoltà di smaltirli, se del caso, secondo le proprie policy.
2.6 Resta inteso che qualora il Committente abbia anche dato incarico alla Società di creare ed ideare i pannelli pubblicitari, i bozzetti, messaggi pubblicitari digitali, tutti i diritti di autore, di proprietà intellettuale in genere e di utilizzazione economica relativi ad ogni ideazione o elaborazione creativa di cui ai summenzionati materiali apparterranno in via esclusiva alla Società. La Società potrà, dietro pagamento del corrispettivo da parte della Committente, trasferire (anche in licenza) a quest'ultima i relativi diritti di utilizzazione economica in esclusiva di quanto ideato e/o creativamente elaborato in esecuzione del presente Contratto.
3. DURATA E RINNOVO
La durata del Contratto è quella pattuita nell’Ordine stesso. Alla scadenza il Contratto si intenderà cessato senza alcun tacito rinnovo.
3. CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
3.1 Il Canone è comprensivo di ogni spesa attinente alla diffusione del Messaggio Pubblicitario la manutenzione dell’impianto di diffusione, gli oneri erariali e comunali, eventuali tasse di occupazione, i canoni per le concessioni, l'assicurazione R.C. ed ogni altra imposta, canone o tassa attualmente vigente ed applicabile. Eventuali aumenti dell'imposta comunale di pubblicità, nonché di canoni od imposte di nuova istituzione gravanti sulla/e esposizione/i oggetto del Contratto che si verificassero in corso di vigenza del Contratto saranno addebitati al costo al Committente, con adeguamento automatico in pari misura del canone convenuto
3.2 L’I.V.A., ed ogni altro onere fiscale trasferibile, resterà integralmente a carico del Committente.
3.3 Anche qualora il Committente agisca in nome e per conto di un soggetto terzo, la fattura verrà sempre emessa nei confronti del Committente, il quale è e resterà l’unico soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo previsto nel Contratto.
3.4 I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini pattuiti nel Contratto. Nell’ipotesi in cui nel Contratto le Parti non abbiano pattuito alcun termine per il pagamento delle fatture da parte del Committente, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Società.
3.5 In caso di ritardato pagamento del Canone da parte del Committente verranno addebitati, oltre alle eventuali spese connesse al recupero del credito, gli interessi legali di mora nella misura di volta in volta prevista dal Decreto Legislativo 231/2002 vigente.
3.6 Il Committente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di qualsivoglia natura, se non dopo aver eseguito l’integrale pagamento di quanto dovuto alla Società. Del pari, il Canone non potrà essere compensato in tutto o in parte, con eventuali crediti che il Committente vanti nei confronti della Società, a qualsiasi titolo, salvo diverso accordo tra le Parti.
3.7 Nell’eventualità in cui il Contratto preveda pagamenti rateali del Canone, in caso di ritardato pagamento di due rate, non necessariamente consecutive, la Società potrà chiedere il pagamento dell’intero Canone, ivi incluse le rate non ancora scadute, pattuito nel Contratto dovendosi il Committente considerare decaduto dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1186 cod. civ. Fermo quanto sopra, in caso di mancato pagamento, anche parziale, del Canone nei termini pattuiti, la Società avrà diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto o di chiedere l’immediata risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per effetto dell’invio di una comunicazione scritta da parte della Società al Committente, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
3.8 Il Committente riconosce che l’esecuzione del Contratto da parte della Società è subordinata alle prescrizioni di concessione delle amministrazioni competenti o, a seconda dei casi, dei soggetti gestori e degli enti competenti sui luoghi dove sono posti gli impianti pubblicitari (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le società proprietarie o aventi in gestione centri commerciali, le società di gestione degli aeroporti, Enac, e ogni altra autorità competente su detti luoghi, sia essa pubblica o privata). Fermo quanto previsto nell’ipotesi di cui all’articolo 4, se in forza di un qualsiasi provvedimento, decisione o risoluzione dei soggetti i competenti non fosse possibile diffondere il Messaggio Pubblicitario e/o la relativa diffusione fosse possibile soltanto in parte e/o per un tempo limitato rispetto a quanto pattuito in Contratto, la Società fatturerà al Committente solo la diffusione da essa effettuata per la durata per cui è stata effettivamente eseguita, restando inteso che la Società non sarà tenuta al pagamento di qualsivoglia somma a titolo di risarcimento danni e/o penali e/o indennizzi e/o di altre somme di diversa natura.
3.9 Qualora la Società fosse totalmente impossibilitata ad utilizzare un supporto pubblicitario per la diffusione del Messaggio Pubblicitario oggetto del Contratto, quest’ultimo si considererà risolto senza alcun obbligo da parte della Società di corrispondere al Committente somme a titolo di risarcimento danni e/o penali e/o indennizzi e/o altre somme di diversa natura.
3.10 Il Committente ha facoltà di cancellare le esposizioni pubblicitarie oggetto del presente Contratto e recedere dallo stesso per qualsiasi motivo, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni rispetto alla data di decorrenza dell’esposizione risultante nell’Ordine, da trasmettersi alla Società via lettera raccomandata A/R o PEC. La cancellazione sarà efficace decorso il predetto
termine a partire dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Società. Nel caso di cancellazione tardiva oltre il limite di cancellazione di cui al presente Contratto, il Committente sarà in ogni caso tenuto al pagamento della percentuale del Canone calcolata come segue:
• 25% se il preavviso di cancellazione è inferiore a 60 giorni ma superiore a 30 giorni;
• 50% se il preavviso di cancellazione è inferiore a 30 giorni ma superiore a 14 giorni;
• 100% se il preavviso di cancellazione è inferiore a 14 giorni.
In caso di cancellazione dell’esposizione pubblicitaria e/o recesso dal presente Contratto per qualsiasi motivo, la Società si riserva il diritto di rivendere, a propria discrezione, lo spazio pubblicitario oggetto del contratto senza necessità di fornire alcun preavviso al Committente.
4. RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE E DISPOSIZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI
La responsabilità per la forma ed il contenuto del Messaggio Pubblicitario spetta esclusivamente al Committente. Se la diffusione di un Messaggio Pubblicitario viene vietata, in tutto o in parte, dalle autorità pubbliche competenti o dalle società e/o gli enti che hanno affidato in concessione alla Società la gestione degli spazi pubblicitari, per la forma e/o il contenuto del Messaggio Pubblicitario, la Società ha il diritto di rifiutare o sospendere l’ordine, senza che il Committente possa avere nulla a che pretendere e fermo restando l’obbligo del Committente di corrispondere il Canone nonché di risarcire alla Società tutti gli eventuali danni subiti. Sono ugualmente a carico del Committente tutte le spese per la modifica o la copertura del Messaggio Pubblicitario eventualmente necessarie.
5. CONTESTAZIONI
5.1 Il Messaggio Pubblicitario si intende diffuso con la semplice esposizione e/o pubblicazione e/o trasmissione e/o diffusione dello stesso sul mezzo prescelto.
5.2 Eventuali contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto e/o al corretto funzionamento dei mezzi dovranno essere sollevate dal Committente, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla rilevazione e/o dalla conoscenza della/e asserita irregolarità con comunicazione e-mail o altra forma purché scritta. Resta inteso che la mancata contestazione entro il suddetto termine equivarrà ad accettazione ed assenso alle modalità di esecuzione del Contratto.
5.3 Resteranno altresì prive di effetto e/o efficacia ed equivarranno ad accettazione delle modalità di esecuzione del Contratto eventuali contestazioni sollevate, seppur nel rispetto del termine di cui al precedente punto 5.2., in modo difforme dalle indicazioni cui al medesimo punto 5.2. che precede.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 Il Committente prende atto ed accetta che la collocazione spazio-temporale del Messaggio Pubblicitario sugli impianti indicata nel Contratto ha valore puramente indicativo e non vincolante per la Società.
6.2 La programmazione della diffusione dei Messaggi Pubblicitari, pertanto, potrà essere soggetta a variazioni e/o modifiche conseguenti ad esigenze tecniche e/o di programmazione generale e/o di servizio, senza che ciò possa comportare- nei limiti previsti dalla legislazione applicabile - alcuna responsabilità della Società e conseguente diritto a risarcimenti danni di qualsivoglia natura e/o indennizzi e/o penali e/o altre somme di denaro a qualsiasi titolo o ragione a favore del Committente.
6.3 Fermo quanto previsto all’art. 4 che precede, il Committente dichiara di essere a conoscenza del fatto che durante la vigenza del Contratto la società e/o l’ente che ha affidato in concessione alla Società la gestione degli spazi pubblicitari potrebbero ordinare l’interruzione e/o la sospensione e/o sostituzione e/o modifica dei Messaggi Pubblicitari. La Società, nel caso si verifichi tale ipotesi di interruzione e/o sospensione e/o sostituzione dei Messaggi Pubblicitari, si impegna a darne comunicazione via e- mail o comunque per iscritto al Committente con un preavviso non inferiore a 3 giorni specificando i nuovi termini e condizioni per l’eventuale acquisizione di nuovi spazi pubblicitari. Il Committente avrà un diritto di prelazione per la conclusione del nuovo contratto da esercitarsi mediante comunicazione scritta da indirizzare alla Società entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta comunicazione.
6.4. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente punto 6.3. da parte del Committente, dovendosi intendere per mancato esercizio anche la mancata risposta entro il termine di cui al precedente punto 6.3., il Contratto cesserà di avere efficacia tra le Parti ed il Committente avrà diritto di ottenere dalla Società la sola restituzione dei canoni – se già corrisposti – relativi al periodo di mancata esposizione e/o fruizione degli spazi pubblicitari oggetto del Contratto, restando escluso qualsiasi altro diritto restitutorio con riferimento ai canoni relativi all’esposizione effettuata anteriormente al verificarsi dell'evento sospensivo e/o interruttivo né potrà rivendicare e/o avere diritto a ulteriori e/o diverse somme a titolo di risarcimento danni e/o indennizzi e/o penali e/o altre somme di qualsivoglia natura.
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
7.1 Il Committente prende atto e riconosce che la Società non è in alcun modo tenuta a verificare la liceità e/o legittimità dei Materiali e dei Messaggi Pubblicitari consegnati. Il Committente garantisce pertanto alla Società che i Materiali e i Messaggi Pubblicitari non violano alcuna previsione di legge e/o regolamentare e/o usi vigenti né violano alcun diritto di terzi, nonché, ove applicabili, i regolamenti vigenti nei luoghi dove sono posti gli impianti pubblicitari. Il Committente garantisce, inoltre, che i Materiali e i Messaggi Pubblicitari non violano il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e i Regolamenti autodisciplinari vigenti, che dichiara espressamente di conoscere, di accettare e di rispettare riconoscendo, tra l’altro, la competenza del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria a svolgere tutte le proprie funzioni anche istruttorie (e anche attraverso la Segreteria o Direzione dell’Istituto di autodisciplina), e si impegna a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria o dell’organo preposto ad emettere decisioni e/o ingiunzioni in relazione alla rispondenza dei Messaggi Pubblicitari commissionati o pubblicati alle norme di tale Codice.
7.2 Il Committente, in ogni caso, si obbliga a tenere la Società indenne e manlevata da ogni responsabilità verso terzi, per qualsiasi causa o titolo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo per violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, di norme in materia pubblicitaria e di concorrenza, per plagio o altre cause dipendenti dai Messaggi Pubblicitari, nonché a sollevarla da ogni richiesta o azione in proposito o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare alla Società a causa del contenuto dei Messaggi Pubblicitari e/o della loro esposizione e/o della loro diffusione nonché a causa della violazione degli impegni e garanzie assunte dal Committente ai sensi del presente articolo 7, impegnandosi altresì ad intervenire a semplice richiesta della Società in eventuali procedimenti, in ogni ordine e grado, pendenti davanti alle competenti autorità . Tale manleva si estende, ove applicabile, anche nei confronti dell’Autorità Pubblica, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei Messaggi Pubblicitari, nonché nei confronti delle società e/o degli enti che hanno affidato in concessione alla Società la gestione degli spazi pubblicitari e pertanto, con l’assunzione da parte del Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevata e indenne in toto la Società.
7.3 Il Committente dichiara e garantisce di:
(i) essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei Messaggi Pubblicitari e dei relativi contenuti,
(ii) essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o consensi e/o licenze necessarie a diffondere i Messaggi Pubblicitari e di impegnarsi a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest’ultima, i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni e/o dei permessi e/o delle licenze necessari per la diffusione e/o esposizione dei Messaggi Pubblicitari.
7.4 Fatto salvo espressamente tutto quanto precede, il Committente è e resta unico ed esclusivo responsabile per ogni e qualsivoglia pretesa di terzi e/o violazione di legge, conseguente o avente titolo nella realizzazione e diffusione dei Messaggi Pubblicitari.
7.5 Fermo tutto quanto sopra, la Società si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la diffusione di Messaggi Pubblicitari per motivi relativi al contenuto, in particolare, qualora il relativo contenuto non sia conforme alle presenti Condizioni Generali e, in particolare, alle previsioni di cui ai punti che precedono, qualora quest’ultimo appaia in contrasto con norme giuridiche, il decoro o la morale e ciò anche qualora lo stesso Messaggio Pubblicitario o un messaggio analogo, per forma o contenuto, fossero già stati oggetto di precedente diffusione, senza che in tutti questi casi nulla sia dovuto al Committente.
8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
8.1 Nei limiti previsti dalla legislazione applicabile, è’ esclusa qualsivoglia responsabilità della Società (i) nell’ipotesi di interruzioni, e/o per la mancata diffusione dei Messaggi Pubblicitari per cause non dipendenti dalla volontà e/o da azioni e/o omissioni della Società e/o per cause di forza maggiore e/o per ordini da parte della pubblica amministrazione e/o di altri soggetti, autorità o enti competenti, ivi inclusi i soggetti competenti sui luoghi dove sono posti gli impianti pubblicitari; (ii) per difetti eventualmente rilevati nei Messaggi Pubblicitari oggetto di diffusione, qualora conseguenti a materiale non avente i requisiti necessari per la riproduzione a regola d’arte, ovvero per eventuali difformità tra i Materiali consegnati ed il Messaggio Pubblicitario diffuso, qualora rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema impiegato; (iii) per impossibilità di dare esecuzione al Contratto in conseguenza della cessazione e/o interruzione e/o sospensione del rapporto di concessione di vendita intercorrente tra la Società ed i proprietari e/o gestori degli spazi presso cui è effettuata la diffusione del Messaggio Pubblicitario a qualsiasi causa imputabile.
8.2 Fermo tutto quanto precede, in nessun caso la Società risponderà di eventuali danni patrimoniali o non, diretti o indiretti, lamentati dal Committente o da terzi in conseguenza della diffusione dei Messaggi Pubblicitari oggetto di Contratto.
8.3 Nel caso di contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, ove dette risultassero fondate, il Committente avrà diritto alla sola ripetizione della diffusione del Messaggio Pubblicitario interessato secondo un calendario da concordarsi con la Società, con espressa esclusione di qualsivoglia altra forma di risarcimento e/o indennizzo e/o penale.
9. INADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
9.1 Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Committente, alla Società sarà dovuta una somma a titolo di risarcimento danni pari all’ammontare di tutte le rate di Canone mancanti dovute per l’intero periodo di durata del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
9.2 Il Committente è obbligato a tenere indenne e manlevare la Società da ogni pretesa di terzi a quest'ultima rivolta che si fondi su pretese di risarcimento danni e/o indennizzo e/o penali per danni a cose e persone subiti a causa di un qualsiasi inadempimento del Contratto imputabile e/o riconducibile al Committente.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
10.1 È fatto espresso divieto al Committente di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della Società e/o di disporre dell’impianto/spazio pubblicitario in favore di terzi.
10.2 Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell’azienda del Committente, il cessionario o l’avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, mantenendo il Committente, nei confronti della Società, una responsabilità solidale con il cessionario per tutte le obbligazioni di cui al Contratto.
10.3 La Società avrà facoltà di cedere, in tutto o in parte, il Contratto in favore della società di gestione dei luoghi e/o degli spazi presso cui sono ubicati gli impianti pubblicitari oggetto del Contratto o a diverse società indicate da queste ultime.
11. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge regolatrice del Contratto è la legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla validità e/o efficacia e/o interpretazione del Contratto sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.
00. DISPOSIZIONI FINALI
12.1 il Contratto non attribuisce alcun diritto di esclusiva a favore del Committente e conseguenti divieti di vendita di spazi pubblicitari a concorrenti del Committente o ad altri terzi a carico della Società.
12.2 Qualora una o più clausole facenti parte delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il Contratto e/o le Condizioni Generali resteranno egualmente validi e le clausole risultate invalide o nulle saranno sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
12.3 Con la sottoscrizione del Contratto, il Committente dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli importi contrattualmente pattuiti potranno essere soggetti al riconoscimento di diritti di intermediazione a favore di terzi, i quali resteranno in ogni caso a carico della Società e/o delle società facenti parte del Gruppo Clear Channel.
13. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001
13.1 Il Committente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
13.2 Il Committente dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione della Società (il “Modello”) pubblicato sul sito web della Società e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell’esecuzione del Contratto.
13.3 Il Committente si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società, anche per tramite dell’Organismo di Vigilanza, e/o del responsabile interno dell’area cui il presente Contratto si riferisce.
13.4 Nel caso di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi sopra indicati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti del Committente, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando l’obbligo per il Committente di risarcire la Società per ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società stessa l da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
14. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
14.1 Con la sottoscrizione del Contratto il Committente si obbliga a non porre in essere, anche tramite i propri amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di lotta e/o contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adempimento di questo obbligo comporta l’impegno del Committente a:
i) rispettare la legislazione vigente in materia di corruzione e sui reati in materia economica – finanziaria;
ii) rispettare la Policy, del cui contenuto il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito della Società, in materia di contrasto ai reati in materia economica finanziaria adottata dalla Società;
iii) adottare ed effettuare tutte le procedure finalizzate ad impedire il compimento di attività che costituirebbero o potrebbero costituire un reato ai sensi della legislazione vigente in materia economica finanziaria;
iv) segnalare e/o denunciare tempestivamente alla Società qualsiasi richiesta di indebiti vantaggi di natura finanziaria o di altro tipo ricevuti in relazione al presente Contratto;
v) evitare di tenere comportamenti e/o porre in essere pratiche e/o compiere atti che possano indurre la Società o qualsiasi sua affiliata e/o business unit a violare la legislazione vigente in materia di reati economici finanziari o che possano configurare il reato di corruzione.
14.2 Il Committente garantisce e dichiara quanto segue:
i) di non aver subito provvedimenti di condanna per reati di corruzione e/o frode e/o evasione fiscale e/o reati connessi o
ii) di non aver effettuato e di impegnarsi a non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare, a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità);
iii) di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell’altra parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica e business;
iv) di non essere stato destinatario di provvedimenti di inibizione e/o sospensione da parte di enti governativi e/o autorità giudiziarie e/o altre autorità amministrative competenti dalla possibilità di partecipare a gare pubbliche e/o di stipulare contratti di appalto pubblici e/o di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione per essersi resa responsabile della commissione di qualsiasi reato o presunto reato di corruzione e/o di qualsiasi violazione della legislazione vigente in materia di reati economici finanziari;
v) per quanto a sua conoscenza di non essere stato oggetto di alcuna indagine e/o procedimento da parte delle autorità competenti in relazione alla presunta commissione di reati di corruzione e/o in merito alla violazione della legislazione vigente in materia economica finanziaria.
L’eventuale violazione di una delle suddette disposizioni legittimerà la Società a risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.