LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, ACCORDI QUADRO, PROTOCOLLI DI INTESA, CONTRATTO DI PARTNERSHIP
3°Cantiere di Formazione per l’accreditamento al Servizio Civile Universale
LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, ACCORDI QUADRO, PROTOCOLLI DI INTESA, CONTRATTO DI PARTNERSHIP
Descrizione della tipologia
Il protocollo d’intesa, consiste in un atto di governance stipulato tra soggetti pubblici e privati in accordo tra loro per convergere su un progetto o una metodologia da seguire. Pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico (come invece accade per l’accordo di programma), esso impegna le parti a seguire un medesimo indirizzo.
In Italia questo genere di procedura ha avuto una forte spinta dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 267/2000, conosciuto come Testo Unico degli Enti Locali che ha difatti introdotto l’autonomia organizzativa e il concetto di concertazione tra enti pubblici, dando a questi la possibilità di accordarsi anche con i privati per il raggiungimento di determinati obiettivi.
È possibile descrivere tale atto definendolo un documento riguardante un accordo tra parti sociali.
Come si stipula un Protocollo d’Intesa
Occorre anzitutto che vi sia la comunione d’intenti tra i vari soggetti, pubblici e privati ed uno schema approvato dai firmatari prima della sottoscrizione.
L’interesse comune sulla realizzazione di un progetto, l’intento di condividere un patto di sviluppo e miglioramento o l’accordo raggiunto relativo a procedure particolari da seguire, consistono in trattative da sancire con una dichiarazione di indirizzo che costituisce la premessa del protocollo d’intesa; in essa vengono ben esplicitate ed elencate le finalità e i riferimenti legislativi.
Lo schema dell’atto deve quindi essere concordato, esteso e approvato dalle singole parti, per poi essere sottoscritto congiuntamente e lo schema-tipo prevede una parte iniziale in cui si deve indicare sia la data e sia il luogo in cui vengono apposte le firme dei rappresentanti, ma anche il nome del progetto. Segue poi l' elenco dei soggetti aderenti, cioè i legali rappresentanti.
Seguono una serie di articoli contenenti l’oggetto del protocollo e l’elenco particolareggiato relativo alle premesse.
Vengono poi evidenziati i vari impegni a carico dei sottoscrittori: tali oneri possono essere uguali per tutti oppure o specifici per ogni firmatario.
Occorre sottolineare che un preciso articolo contiene l’individuazione dell’ente o del soggetto coordinatore che ha la responsabilità di controllare e curare il raggiungimento degli obiettivi e in presenza di impegni finanziari, questi ultimi devono essere chiariti all’interno del documento con chiari riferimenti a ogni aderente e per ognuno di essi, deve essere determinato il ruolo da svolgere.
Nel protocollo occorre indicare sia la durata dell’accordo, sia la presenza di eventuali allegati, senza dimenticare di precisare quale modalità scegliere per cercare di risolvere le possibili controversie.
In calce al documento devono essere apposte le firme dei contraenti, da ripetere anche in fondo a ciascun foglio relativo alla documentazione.
È poi necessario tenere presente che l’atto non potrà essere impugnato se una delle parti dovesse risultare inadempiente, e infine è bene sapere che tale sottoscrizione non ha l'obbligo dell'assistenza di un notaio.
Non va dimenticato che il protocollo d'intesa possiede un forte valore d'indirizzo e di condivisione degli impegni.
La Convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale si regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.
Nel sistema della PA la rilevanza giuridica della convenzione è assicurata dalla Legge 241/90 all’art.
15 «Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse in comune.» (laddove cioè si ravvisi un interesse pubblico). L’ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.
2.1 Convenzioni quadro o Accordi quadro
Le Convenzioni quadro o Accordi quadro costituiscono una particolare tipologia di convenzione avente come finalità quella di instaurare fra le parti una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in collaborazione.
La caratteristica di tali atti è quella di rinviare la disciplina operativa a successivi specifici accordi detti convenzioni attuative che in ogni caso dovranno richiamare e rispettare quanto già stabilito nella convenzione quadro.
Le convenzioni quadro o gli Accordi quadro possono essere stipulati sia con enti pubblici che con privati, al fine di potenziare le proprie attività.
Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture, le attrezzature, le banche dati, gli archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti, così come il regime e l’utilizzazione dei risultati derivanti dalle attività svolte in attuazione della convenzione saranno individuate e regolamentate negli accordi attuativi.
Xxxx deve contenere la delibera di proposta
❖ Oggetto dell’accordo;
❖ L’esatta denominazione dei soggetti partener e dei legali rappresentanti;
❖ Specificare quali ambiti di interesse accomunano i partner;
❖ Una breve descrizione del programma da svolgere in collaborazione;
❖ La durata dell’accordo (no rinnovi taciti);
❖ Le condizioni dell’accordo;
❖ L’inserimento di un articolo specifico che disciplini le modalità per le modifiche della base del partenariato;
❖ L’individuazione ed il riconoscimento del soggetto capofila.
❖ Definizioni specifiche con opportuni riferimenti alla parte finanziaria.