SCHEMA DI CONTRATTO
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Gestione Dipendenti Pubblici
Direzione Regionale Sicilia
SCHEMA DI CONTRATTO
Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione infissi e risanamento intonaci esterni presso il Convitto INPS “Xxxxx Xxxxxx” in Xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxxxxxx
L’anno……………. giorno…………. del mese di ………………….. negli uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Gestione Dipendenti Pubblici – denominato in breve I.N.P.S., nella sede della Direzione Regionale Sicilia in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5 sono presenti:
- ........................................................................................................................................................... da una
parte: l’I.N.P.D.S., rappresentato da ………………………………… nato a …………………… il ………………., nella sua qualità di ……………………….., nominato con ………………………….., domiciliato per la carica in
…………………………………………………………………… che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione appaltante
E
- ........................................................................................................................................................... dall’alt
ra parte: l’Impresa ………………... con sede a ……………., Via iscritta al Registro Imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …………….. al n , come attestato con certificato
del ……………..; codice fiscale …………….. - partita IVA n. ……………..; posizione INPS ; posizione INAIL
…………….., posizione Cassa Edile …………….., rappresentata per il presente atto dal Sig. ………………, nato a ……….
Il , quale Legale Rappresentante
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ……………………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ……………………………………………………………………… con sede in ……………………………………, via
…………………………………………………… con domicilio presso codice
fiscale e partita IVA ;
2- impresa ……………………………………………………………………… con sede in ……………………………………, via
…………………………………………………………… con domicilio presso codice
fiscale e partita IVA ;
3- impresa ……………………………………………………………………… con sede in ……………………………………, via
…………………………………………………………… con domicilio presso codice
fiscale e partita IVA ;
nonché l’impresa ………………………………………………………… con sede in ……………………………………, via
………………………………………………………….. con domicilio presso ………………..……………………………………………………………..
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Le parti, nel contesto del presente contratto, saranno rispettivamente indicati più brevemente con le parole “Istituto” e “Ditta”.
Premesso
- Che con determinazione del …………………………….n°………… in data… esecutiva ai sensi di Legge è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal professionista Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, conformemente all’incarico conferito con Determinazione n.74 del 05.06.2013 dell’importo di € 807.905,39
(euro ottocentosettemilanovecentocinque/39), di cui €. 794.611,99 (euro settecentonovantaquattromilaseicentoundici/99) a base d’asta, €. 158.773,65 (euro centocinquatottosettecentosettantatremila/65) per somme a disposizione dell’Amministrazione e di € 13.293,40
(euro tredicimiladuecentonovantatre/40) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che sono stati determinati gli elementi a contrarre di cui all’Art. 192,D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di realizzazione dei
lavori a misura ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e degli articoli 45, comma 7, e art. 89, del regolamento generale e secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
- Che con provvedimento di ……………………………… n° ……… del esecutivo ai sensi di Xxxxx, venne
stabilito di indire, per appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara) ;
- Che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163, e come da verbale di gara in data è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria
dell’appalto di che trattasi l’impresa ……………………………………. che ha offerto un ribasso del %
(…………………….) sull’elenco prezzi unitari, e pertanto per un importo netto pari a
€.………………………….(…………………………..);
- Che con determinazione n°…………………..del …………………….la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa aggiudicataria;
- Che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n° ………………..del attestante l’insussistenza, a
carico del Rappresentante Legale dell’Impresa, sig. …………………………………..nato a il
……………………………..Cod.Fisc , di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla Legge n° 575/1965 e s.m.i.; OPPURE
- che con comunicazione alla Prefettura di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prot.n. . . . . . . .del . . . . . . . . . . . . . . è stata certificata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, l’assenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
OPPURE
- che con dichiarazione sostitutiva della comunicazione prefettizia resa in data . . . . . . . . . . . . . .dal . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .dell'Impresa appaltatrice e depositata agli atti è stata certificata, in considerazione dell'urgenza come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, l'assenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- che è stato acquisito in data il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - attestante
l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);
- che in data è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi
dell’art. 71 - comma 3 – del D.P.R. n. 554/1999.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto
L’Istituto affida in appalto alla Ditta, che dichiara di controllare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione infissi e risanamento intonaci esterni presso il Convitto INPS “Xxxxx Xxxxxx” Via delle Industrie n. 9 Caltagirone secondo gli elaborati del progetto esecutivo costituito dagli allegati di cui all’art. 2.
ARTICOLO 2
Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
1. Il Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145;
2. I seguenti elaborati del progetto esecutivo di cui all’articolo 33 del Regolamento n. 207/10 Allegato 1 Relazione Tecnica e quadro economico
Allegato 2 Computo metrico estimativo
Allegato 3 Capitolato Speciale d'appalto
Allegato 4 Elenco prezzi unitari
Allegato 5 Anali prezzi
Allegato 6 Incidenza manodopera
Allegato 7 Schema di contratto
Allegato 8 Cronoprogramma dei lavori
Allegato 9 Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav.n. 1 DISEGNI ARCHIETETTONICI
3. la copia dell’offerta della Ditta e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
4. il verbale di aggiudicazione della gara;
5. il verbale di cui all’art. 106 comma 3 del DPR 207/10;
6. atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Non fanno parte del contratto le analisi dei prezzi eventualmente allegate al progetto ed il computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità di lavoro da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi estranei al contratto.
I documenti sopra indicati sono di esclusiva proprietà dell’Istituto ed è fatto espresso divieto alla Ditta, suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera diffondere gli stessi, come anche divulgare notizie e dati relativi ai lavori stessi.
ARTICOLO 3
Osservanza del Regolamento, del Capitolato Generale d’Appalto, di leggi e di norme
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto allo stesso allegato, l’appalto è soggetto all’osservanza:
- del Codice civile ed in particolare del Libro IV, Titolo III, Capo VII “Dell’appalto”, articoli 1655-1677;
- del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.;
- del Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145;
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- della Legge 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico;
e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili. L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL.;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.-U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
La sottoscrizione del presente contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, che, depositato agli atti dell’Istituto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, da parte della Ditta equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza dello stesso e di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.
ARTICOLO 4
Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono sommariamente riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
• Demolizioni: infissi esterni;
• Rimozioni: intonaci esterni
• Esecuzioni e rifacimenti: Fornitura e collocazione di infissi ed avvolgibili esterni e rifacimento intonaci degradati previa risanamento parti in c.a.
Ai fini dell’esatta individuazione dei lavori oggetto del presente contratto, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento al progetto esecutivo che la Ditta dichiara di conoscere perfettamente in quanto posto a base di gara.
ARTICOLO 5
Ammontare dell’appalto
L’importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € ...................................................................
(euro ....................................................................................................................................................................
/..........). Tale importo scaturisce dalla somma dell’importo di € .....................................................................
(euro ....................................................................................................................................................................
/ . . . . . . . . . .) relativo alla parte depurata del ribasso di gara del % e dell’importo relativo agli oneri per la
sicurezza di €……………….. (euro ) che non è soggetto ad alcun ribasso.
L’importo di contratto è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art.53 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; l’importo complessivo dei relativi lavori resta fissa ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
ARTICOLO 6
Regime I.V.A.
Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 è soggetto ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate l’Istituto comunicherà alla Ditta la misura di detta aliquota, al fine dell’emissione delle fatture.
ARTICOLO 7
Adempimenti antimafia
Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell’affidatario dell’appalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252, acquisita agli atti e consistente in ,
rilasciato da ,
in data che si allega al presente contratto.
ARTICOLO 8
Variazioni alle opere progettate
Ai sensi dell’articolo 161 del Regolamento n.207/10, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva della Ditta e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l’obbligo della Ditta di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L’Istituto si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto e la Ditta è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 161, comma 6 e 163 del Regolamento n.207/10 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico alla Ditta è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
TITOLO II RAPPORTO TRALE PARTI
ARTICOLO 9
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe
La consegna dei lavori alla Ditta verrà effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 153, 154 e 155 del Regolamento n.207/10.
I lavori verranno consegnati entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
La Ditta dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 233 giorni lavorativi, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
In genere la Ditta avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Istituto; è tuttavia tenuta al rispetto del cronoprogramma di cui all’Allegato 8 del progetto. L’Istituto si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che la Ditta possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Eventuali ritardi nella consegna dell’opera saranno trattati secondo le previsioni del capitolato speciale dei lavori al presente allegato.
Il certificato di ultimazione verrà redatto dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 199 del Regolamento, su richiesta dell’impresa appaltatrice.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all’appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal DPR 207/2010 e dal DM 145/00.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.
Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D.M. LL.PP. n. 145/00, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il Direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
ARTICOLO 10
Penale per ritardi
La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, sarà di 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e sarà applicata con deduzione dall’importo del conto finale.
Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo determini un importo massimo della penale superiore al 10%, si procederà, ai sensi dell’articolo 145 del Regolamento n.207/10. Qualora sia prevista una esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.
È ammessa, su motivata richiesta della Ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla Ditta stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Istituto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta.
ARTICOLO 11
Oneri obblighi e responsabilità della Ditta
Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto n.145/2000 ed agli altri obblighi indicati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi seguenti:
Prima dell’inizio dei lavori
1. la
comunicazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei nominativi del Direttore tecnico di Cantiere, del Capo Cantiere, del Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e protezione (RSPP), dell’Addetto alle emergenze.
Durante i lavori ed a fine lavori
1. Lo
smacchiamento generale ove necessario della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi e di siepi compresa l’estirpazione delle ceppaie;
2. I
movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
3. L’appr
prontamento delle opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. La
costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori;
5. L’esau
rimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l’esecuzione di eventuali opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri;
6. La
fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Testo Unico 15 giugno 1959, n.393 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959;
7. La
riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l’Istituto, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
8. Il
libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese della Ditta), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell’Istituto, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Istituto intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Istituto, la Ditta non potrà pretendere compensi di sorta;
9. Il
ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione ed la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell’Istituto garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo della Ditta;
10. La
pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
11. La
guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell’Istituto o di altre Ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
12. L’adozi
one, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sulla Ditta, restandone sollevata sia l’Istituto che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;
13. La
costruzione di locali e servizi quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori;
14. La
costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda le richieste della Direzione dei lavori stessa, nonché la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori;
15. Le
spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
16. La
fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero per i Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n.1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all’iscrizione delle stesse all’albo nazionale dei costruttori o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente. Per la mancanza od il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata alla Ditta una multa di € 60,00 ed una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione e l’importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza;
17. La
comunicazione alla Direzione dei lavori, settimanalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull’andamento dei lavori:
• numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascun giorno della settimana;
• lavoro eseguito nella settimana;
• giorni della settimana in cui non si è lavorato e cause relative.
Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla settimana e per ogni giorno di ritardo potrà essere applicata una penale giornaliera fino a € 5,00, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale d’Appalto per le irregolarità di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali;
18. Il
pagamento delle tasse e l’accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;
19. Il
libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;
20. L’assu
nzione, ove la Ditta non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all’Albo di categoria quale Direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del Direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori;
21. La
fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori;
22. L’esec
uzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e della Ditta nei modi più adatti a garantirne l’autenticità;
23. L’esec
uzione delle prove di carico che vengano ordinate dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore su pali di fondazione, travi, solai, balconi, sbalzi, rampe, ecc. con l’apprestamento dei materiali, dei mezzi d’opera, degli operai, degli strumenti e di quant’altro occorrente per l’esecuzione di tali prove;
24. La
redazione dei calcoli statici relativi alle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva nel rispetto della Legge n.1086/1971 e della Legge n.64/1974 e la presentazione all’Ufficio del Genio Civile, prima dell’inizio dei lavori, degli elaborati di rito, fermo restando che l’approvazione dei calcoli strutturali da parte della Direzione dei lavori non solleva la Ditta, il Progettista ed il Direttore di cantiere, ciascuno per le proprie competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
25. Le
spese per la fornitura di fotografie, nel formato cm 18 x 24, delle opere in corso nei vari periodi d’appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato d’avanzamento;
26. L’assic
urazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Istituto;
27. Gli
adempimenti e le spese connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni sollevando sia l’Istituto sia la Direzione dei lavori da ogni adempimento e responsabilità;
28. La
consegna e l’uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che la Ditta abbia per ciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
29. Lo
sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d’opera, impianti di sua proprietà, entro un mese dal verbale di ultimazione;
30. Le
spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d’opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;
31. Le
spese e gli onorari per i collaudi tecnici ordinati dall’Istituto e/o dalla Direzione dei lavori sia per le strutture che per gli impianti;
32. La
predisposizione del piano operativo di sicurezza; il piano dovrà essere trasmesso all’Istituto ed al Direttore dei lavori prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione degli stessi;
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
ARTICOLO 12
Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del DPR 207/2010.
ARTICOLO 13
Invariabilità del corrispettivo
Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 e ss. Dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Al contratto si applica il prezzo chiuso.
ARTICOLO 14
Pagamenti in acconto
La Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.145/2000 (0,50% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), raggiunga la cifra di euro 130.000,00 (euro CENTOTRENTAMILA/00).
Prima dell’emissione di ogni certificato di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia della Ditta e, per suo tramite, quello dei subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal Direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l’originale e due copie alla stazione appaltante.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base ai rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
La Ditta non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che la Ditta stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
ARTICOLO 15
Conto finale
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
ARTICOLO 16
Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell’articolo precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all’articolo 144 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 e agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/00.
ARTICOLO 17
Pagamenti a saldo
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso la Ditta non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ARTICOLO 18
Indicazione delle persone che possono riscuotere e modalità di riscossione del corrispettivo
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati solo e soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante certificato della Camera di commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali nel caso di Società.
I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati alla Ditta mediante ......................
........ .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
La Ditta provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente:
“Pagato in data ..............................
Per quietanza
Firma e Timbro
............................................................”.
ARTICOLO 19
Prezzi di elenco. Nuovi prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e le somministrazioni sono indicati nell’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.
Essi comprendono:
1. Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piè d’opera;
2. Circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di altra natura;
3. Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
4. Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l’eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.
Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all’esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell’esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall’articolo 136 del Regolamento n.554/1999, deve essere effettuata o desumendoli dal prezziario dell’Istituto o dai listini correnti nell’area interessata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando non sia possibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.
ARTICOLO 20
Collaudo
Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con analoghe modalità a quelle delle riserve previste dall’art. 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore.
Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
- i verbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 113, comma 1 e 2 del D Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dell’Art. 123 (cauzione definitiva) del D.P.R.207/10..
Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione dei accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Sono a carico dell’appaltatore:
- operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l’accertamento delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo.
Qualora l’appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l’esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’appaltatore.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
Articolo 21 Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell’art. 136 del codice, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) frode dell’appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 151 del DPR 207/10 e dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;
l) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici; L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante.
Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.
Articolo 22 Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
Nel caso non si raggiungesse la transazione o l’accordo bonario tra le parti di cui agli artt. 239 - 240 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante farà ricorso all’autorità giudiziaria del foro di ……………………………………… .
In nessun caso l’impresa potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziali di cui sopra.
TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ARTICOLO 23
Trattamento e tutela dei lavoratori
La Ditta si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; la Ditta è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
La Ditta è responsabile in solido, nei confronti dell’Istituto, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
La Ditta è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55, all’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55 ed all’articolo 131 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, richiederà il DURC attestante l'assolvimento, da parte della Ditta, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Istituto comunicherà alla Ditta e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se la Ditta trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l’Istituto a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità della Ditta.
L’appaltatore s’impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal capitolato speciale d’appalto nonché:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 81/08 che l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;
b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo e che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto;
c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente contratto perché ne faccia parte integrante e sostanziale.
L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ARTICOLO 24
Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’Istituto e nel rispetto dell’articolo
118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, i lavori che la Ditta ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all’art. 35 comma 28 e ss. del D.L. 4 luglio 2006 n.223.
L’appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Istituto per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Istituto medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all’art.35 comma 32 del citato D.L. 223/06.
L’affidamento in subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:
a) che l’impresa abbia indicato per iscritto, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare;
b) che l’impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che al momento del deposito presso l’Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, l’Impresa fornisca altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’Istituto abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.
Se non sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione del subappalto, l’amministrazione è legittimata a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al riconoscimento del risarcimento del danno.
Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione e dopo l’accettazione del proprio piano operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
L’appaltatore è tenuto a:
a) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
b) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
L’Istituto non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, la Ditta dovrà trasmettere all’Istituto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro predetto termine, l’Istituto sospenderà il successivo pagamento a favore della Ditta.
I pagamenti alla Ditta sono subordinati alla trasmissione all’Istituto, per tramite della Ditta affidataria, del Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltare.
Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art.118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
ARTICOLO 25
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero ……………. in data ……………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di
……………. per l'importo di Euro pari al …… % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto
ARTICOLO 26
Responsabilità verso terzi ed assicurazione
Ai sensi dell’articolo 129 artt. 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/10, l’appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.
A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato assicurazioni che tengono indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
a) una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, con polizza numero in
data ……………. rilasciata dalla società ……………. agenzia/filiale di ……………. per un massimale di Euro ;
b) una per la responsabilità civile verso terzi, con polizza numero ……………. in data ……………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di ……………. per un massimale di Euro 3.000.000,00;
Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall’impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
L’appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle polizze in occasione dei SAL.
L’appaltatore inoltre si obbliga a stipulare, ai sensi dell’art. 125 comma 3 del DPR 207/10, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza assicurativa che tenga indenne l’I.N.P.S. Gestione dipendenti Pubblici da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, della durata di 24 (ventiquattro) mesi e per un importo stimato forfetariamente pari al 50% di quello finale dei lavori.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate al presente articolo.
ARTICOLO 27
Spese di contratto ed accessorie
Sono a carico della Ditta:
- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
ARTICOLO 28
Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti di legge per il presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio presso
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ARTICOLO 29
Efficacia del contratto
Il presente contrato si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo dopo la presa d’atto dell’approvazione.
Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.
………….………………, lì ………………………..
L’Impresa
Il Legale rappresentante
I.N.P.S. gestione dipendenti pubblici