CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE CUP 2000 S.p.A
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CUP 2000 S.p.A
Il giorno 25 Ottobre 2007, presso la sede di CUP 2000 S.p.A., via del Borgo di San Xxxxxx – 90/C – Bologna, si sono incontrati:
CUP 2000 S.p.A., rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, assistiti dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
e le RSA FILCAMS-CGIL Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Tiziana Binari e FISASCAT-CISL Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Sara Ciurlia
la FILCAMS-CGIL Bologna nelle persone delle Xxxxxxx Xxxxxxx Giuriolo e Xxxxxx Xxxxxxx,
la FISASCAT-CISL Bologna nella persona della Signora Xxxxxxx Cappelli,
per stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito C.I.A.).
SFERA DI APPLICAZIONE
CUP 2000 S.p.A. applica ai propri Dipendenti il CCNL-T.D.S., sottoscritto da Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil il 02/07/04.
Premesso che l'art. 13, L. 248/06 delimita l'ambito territoriale di attività aziendale alla Regione,il presente C.I.A. sarà applicato a tutti i Dipendenti dei territori di Bologna e Provincia e per estensione ai Dipendenti presenti su tutto il territorio regionale.
Art. 1) RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Le Parti stipulanti il presente accordo si danno reciprocamente atto dell’importanza di corrette relazioni sindacali, caratterizzate da informazione e confronto preventivo finalizzati al raggiungimento di intese costruttive, nel reciproco riconoscimento dei ruoli.
Diritto di informazione.
Livello aziendale complessivo
Entro il mese di Maggio di ogni anno si terrà un incontro durante il quale verrà consegnato e illustrato il Bilancio alle RSA/RSU e alle XX.XX.
Nel corso del medesimo incontro l’Azienda illustrerà gli sviluppi e i programmi della Società, sull’introduzione di nuove tecnologie e sugli eventuali mutamenti di assetti proprietari.
Semestralmente, l’Azienda fornirà il tabulato degli organici, contenente mansioni, livelli e tipo di contratto (part-time, termine, …….), per settori e suddivisi per territorio.
Livello Territoriale
Trimestralmente, l’Azienda fornirà alle RSA/RSU i seguenti dati:
Le graduatorie delle richieste di modifica dell’orario e/o rapporto di lavoro (passaggi da part-time a full-time, …), stilate secondo l’ordine di protocollo;
La graduatoria dei Tempi Determinati.
Su richiesta delle RSA/RSU, l’Azienda fornirà inoltre:
I tabulati aggregati per settore, livello di inquadramento, tipologia contrattuale, relativi a: ferie e permessi (fruiti e non), straordinari e supplementari;
Rilevazioni su: attività, carichi di lavoro, operazioni varie.
b ) Confronto.
Le Parti effettueranno confronti preventivi finalizzati al raggiungimento di accordi, sui seguenti temi:
avvio di singoli progetti, con particolare riferimento alle Risorse coinvolte nelle fasi di avviamento;
organizzazione del lavoro ed eventuali sue modifiche;
ulteriori eventi che comportino conseguenze organizzative, professionali, occupazionali e più in generale sulle condizioni di lavoro.
Specifici argomenti riguardanti le singole unità territoriali saranno affrontati in appositi incontri con le strutture sindacali territorialmente competenti.
c ) Commissioni Tecniche Paritetiche
Le Parti convengono sulla possibilità di costituire commissioni paritetiche, per approfondire aspetti riguardanti l’organizzazione del lavoro, l’introduzione di nuove tecnologie, metodologie, ecc..
Le Commissioni saranno così composte:
Tre membri di nomina della Azienda, tre membri di parte Sindacale.
Di norma si utilizzeranno le ore di permesso sindacale.
A fronte di particolari situazioni, le Parti definiranno un monte ore aggiuntivo per il funzionamento delle commissioni. Ai lavori delle commissioni potranno partecipare dirigenti sindacali esterni ed eventualmente esperti di parte.
Il parere espresso dalle commissioni non sarà vincolante per le Parti.
Art. 2) DIRITTI SINDACALI
a ) Bacheca sindacale
L’Azienda si impegna a fornire ogni Unità Locale di bacheca sindacale.
L’Azienda ha attivato caselle di posta elettronica riservate ad ogni componente delle RSA/RSU.
Ogni RSA/RSU sarà dotata di indirizzo e-mail individuale per lo svolgimento dell’attività sindacale.
Ogni Operatore dalla propria postazione potrà avere accesso in sola lettura alle Bacheche Sindacali elettroniche delle RSA/RSU e delle XX.XX.
Tutti i dipendenti che hanno accesso al Portal Office aziendale potranno accedere alla bacheca sindacale elettronica.
b ) Diritto di Assemblea
b 1) Assemblee senza interruzione del servizio:
Per ogni ora di assemblea, delle 12 contrattualmente previste, convocata senza causare interruzioni del servizio ovvero al di fuori dell’orario di lavoro dei partecipanti, verrà riconosciuto un incremento di 30 minuti del monte ore individuale per assemblea, da utilizzarsi alle medesime condizioni.
In alternativa alla retribuzione, senza maggiorazioni, delle ore di assemblea al di fuori dell’orario di lavoro, il Lavoratore potrà optare per il loro recupero, concordato, sotto forma di permessi individuali.
b 2) Assemblee con interruzione del servizio:
Previa esplicita richiesta delle XX.XX. convocanti, le ore di assemblea con interruzione del servizio, eventualmente cadenti al di fuori dell’orario individuale di lavoro (es.: assemblea generale a cavallo dei turni), verranno retribuite senza maggiorazioni.
b 3) Assemblee sicurezza sul lavoro
Si concorda 1 ora di assemblea retribuita aggiuntiva a quanto già contrattualmente previsto, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro.
Alle assemblee potranno partecipare anche le Risorse con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto nonché gli eventuali lavoratori in somministrazione.
c ) Permessi sindacali retribuiti per le RSA/RSU
Si conviene che il monte ore di permessi sindacali è quello definito dal CCNL TDS 2 Luglio 2004, pari a 12 ore mensili per ogni RSA costituita che potranno confluire in un monte ore annuo complessivo.
Le RSA/RSU delle parti stipulanti il presente accordo godranno di un monte ore aggiuntivo di 380 ore.
Si conviene, inoltre, che le Parti stipulanti il presente accordo usufruiscano di un monte ore di permessi sindacali per l’attività di coordinamento regionale, pari a 200 ore annue.
d ) Permessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Per il territorio di Bologna il monte ore di permessi annui viene elevato a 50 ore per ogni RLS.
Per gli altri territori è previsto 1 Rappresentante e 40 ore di permessi annui .
e ) Saletta sindacale
Le RSA disporranno dell’utilizzo di una saletta per le attività sindacali dotata di PC, Telefono e armadietto.
Art. 3) STABILIZZAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Consapevoli che la stabilità dell’occupazione costituisce un obiettivo di crescita aziendale e di valorizzazione delle attività dei Lavoratori, nonché una fra le più forti istanze sindacali, e che a tal proposito è stato sottoscritto un Protocollo di intesa in data 24/07/07, si concorda quanto segue:
a) Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
L’Azienda procederà alla assunzione/trasformazione a tempo indeterminato dei 58 Lavoratori, di cui alla graduatoria istituita con l’accordo del 4/06/01 , con data di prima assunzione antecedente il 31-12-2006 con decorrenza dal mese successivo alla firma del presente Accordo. (All. 1)
b) Trasformazioni definitive di orario a Tempo pieno
L’Azienda procederà alla trasformazione a tempo pieno (37,5 h settimanali), con decorrenza dal mese successivo alla firma del presente Accordo, dei primi 8 lavoratori della graduatoria di cui all’accordo del 23/04/99 relativa a tutti i Servizi escluso il PDA che segue una graduatoria specifica.
Inoltre l’Azienda procederà alla trasformazione a tempo pieno (37,5 h settimanali) di altre 12 posizioni che saranno effettuate con decorrenza dal mese successivo alla definizione dei nuovi criteri di composizione delle graduatorie per servizi, da definire entro e non oltre il 31/01/08.
Le parti si incontreranno entro il mese di marzo 2008 al fine di verificare la possibilità di ulteriori consolidamenti di orari.
c ) Limite utilizzo Tempi determinati
L’utilizzo dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 15% del totale degli addetti.
Si concorda sin da ora che dalla percentuale di cui sopra saranno esclusi, attraverso accordi che le parti definiranno di volta in volta, i Dipendenti addetti a servizi di prima acquisizione e/o sperimentali.
d) Lavoro somministrato
Si concorda che l’Azienda possa utilizzare lavoro somministrato esclusivamente a tempo determinato, ai soli fini formativi e di inserimento, per un periodo massimo individuato in giorni 30. Tali periodi saranno comunque considerati anzianità aziendale utile al raggiungimento di tutti gli effetti derivanti dagli accordi sottoscritti.
e) Contratti di collaborazione
L’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa/ a progetto potrà essere prevista esclusivamente per profili ad elevato contenuto professionale/specialistico e/o progetti particolari.
Art. 4) AMBIENTE DI LAVORO
Le Parti convengono di operare, nell’ambito delle rispettive prerogative e responsabilità, al fine di risolvere i problemi di ambiente, sicurezza ed igiene presenti nei punti di erogazione del servizio.
Le Parti si incontreranno ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, per esaminare in modo particolareggiato le questioni da affrontare in termini di ambiente e sicurezza del lavoro, e per concordare le iniziative più efficaci per rimuovere le eventuali ragioni del disagio dei Lavoratori.
Le parti programmeranno incontri specifici per la verifica sullo stato di attuazione della L. 626/94.
Art. 5) TUTELA DEGLI OPERATORI
a) Le Parti concordano sulla necessità di individuare strumenti idonei alla tutela degli Operatori, attraverso il riconoscimento delle difficili condizioni nelle quali essi operano. Si conviene pertanto che, in caso di errori derivanti dall’applicazione delle normative non imputabili a dolo o colpa grave, l’Azienda si assume le responsabilità civili e penali del caso. Nel contempo le Parti si danno atto che, in particolari momenti di prevedibile tensione con gli utenti, vengano valutate ed attuate azioni atte a ridurne l’impatto sugli Operatori.
b) Carichi di lavoro e sicurezza degli Operatori.
A fronte dell’accresciuta complessità e variabilità delle operazioni di prenotazione e del disagio, più volte manifestato dagli Operatori, rispetto alle problematiche create dai tempi di attesa allo sportello da parte dell’Utenza, l’Azienda, entro il mese di gennaio 2008, potenzierà di 7 unità il sovraorganico del CUP di Bologna.
Art. 6) AVVICINAMENTI E MOBILITA’
L’Azienda si impegna, compatibilmente con l’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi, ad assegnare gli Operatori che ne facciano richiesta a sedi che favoriscano l’avvicinamento alle loro residenze.
Compatibilmente con l’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi nonché compatibilmente con le tipologie di orario, le Parti concordano sull’introduzione di percorsi di mobilità temporanea, previa opportuna formazione dei lavoratori che volontariamente vi aderiranno.
Come prima fase sperimentale viene individuato il percorso per l’interscambio tra Operatori Cup e Operatori del CC Bologna.
I corsi di formazione sui due servizi saranno svolti nei tempi più rapidi possibili al fine di attivare il percorso di mobilità in tempi brevi.
Resta inteso che le ore dedicate a tale formazione, che avverrà al di fuori dell’orario di lavoro, saranno a completo carico degli Operatori interessati.
Art. 7) ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario: v. Tabelle allegate.(All. 2)
L’organizzazione e la tipologia degli orari di lavoro sono oggetto di confronto a livello territoriale.
a ) Regimi di Orario settimanale
L’orario settimanale di 40 ore segue le modalità previste dal CCNL/04.
L’orario settimanale di 37,50 ore si raggiunge con l’assorbimento di 83 delle attuali 104 ore di permessi retribuiti ex art 116 CCNL /04 e utilizzando la festività civile del 4 novembre, che non viene pertanto retribuita.
In caso di modifiche ex lege/CCNL del regime delle festività civili, le Parti si incontreranno al fine di concordare diverse modalità operative.
a 1) Orario di lavoro degli Operatori di Front Line
L’orario degli Operatori di Front Line a tempo pieno, è di 36,75 ore settimanali. La differenza di 45 minuti con le 37,50 di cui al precedente punto a), viene accantonata ed utilizzata per la formazione ed aggiornamento dei Lavoratori che l’Azienda programmerà in accordo con la Struttura Sindacale. La programmazione della formazione potrà comportare il superamento delle 37,50 fino ad un massimo di 40 ore settimanali.
Tale regime di orario non trova applicazione durante la fase sperimentale relativa all’acquisizione di nuovi Servizi.
a 2) Orario di lavoro Territorio di Bologna e Provincia
L’orario di lavoro è di 37,50 ore settimanali medie annue, salvo quello di alcune figure professionali operanti nella sede centrale che è di 40 ore.
b) Straordinario.
Di norma, le ore di straordinario vengono retribuite con le maggiorazioni previste dal CCNL/04.
Il Lavoratore non legato alla gestione diretta dei Servizi ( es. il Lavoratore operante in Sede) potrà concordare con il proprio Responsabile il recupero delle ore di lavoro straordinario prestato. In tal caso, la sola maggiorazione spettante verrà liquidata nel mese di effettuazione della prestazione mentre le ore in eccedenza verranno recuperate e retribuite senza alcuna maggiorazione.
c ) Festività del Patrono
Il godimento della giornata festiva per il Patrono, avviene di norma nel giorno del Patrono del luogo in cui si svolge l’attività lavorativa.
I Lavoratori con sede di lavoro a Bologna ma dedicati all’erogazione di servizi di call center rivolti ad altri territori, godranno della festività del Patrono del luogo per il quale viene svolto il servizio.
Sarà cura dell’Azienda, al momento dell’assegnazione al servizio, comunicare ai Lavoratori interessati le giornate dei relativi Patroni.
Qualora nella giornata del Patrono venga richiesta la prestazione lavorativa, il Lavoratore potrà optare per il pagamento della giornata con la maggiorazione di straordinario festivo o accantonare le sole ore lavorate ed il pagamento della maggiorazione festiva. Il recupero di tali ore non rientra nella gestione delle ore di permesso e l’identificazione della giornata di recupero verrà concordata, al momento della richiesta di straordinario, tra il Lavoratore e il Responsabile del servizio.
d) Pause
Tutti i Lavoratori hanno diritto a pause giornaliere retribuite.
I Lavoratori con orario giornaliero superiore a 4 ore potranno effettuare 1 pausa di 10 minuti o, in alternativa, 2 pause giornaliere della durata di 5 minuti ciascuna.
I Lavoratori con orario di lavoro pari o inferiore alle 4 ore potranno effettuare 1 pausa giornaliera di 5 minuti.
Rimane inteso che, pur essendo le pause considerate orario di lavoro, i Lavoratori dovranno evidenziare la sospensione dell’attività lavorativa attraverso gli strumenti di rilevazione presenza in uso nei diversi settori aziendali.
e) Elasticità orario di lavoro Lavoratori Sede
I lavoratori non legati all’erogazione dei servizi, potranno usufruire di una elasticità di 15 minuti in entrata rispetto al normale orario di lavoro. Il recupero avverrà su base giornaliera attraverso la riduzione della pausa pranzo o il posticipo dell’uscita.
Art. 8) PART-TIME
a ) Riproporzionamento
I rapporti di lavoro a tempo parziale per gli Addetti ai Servizi di Front line vengono riproporzionati sulla base dell’orario a tempo pieno di 37,50.
Pertanto, per i Lavoratori Part Time, le ore di formazione e aggiornamento svolte fuori dall’orario di lavoro verranno retribuite come lavoro supplementare.
b ) Prestazioni aggiuntive
Il limite annuo delle prestazioni supplementari volontarie dei Lavoratori a tempo parziale viene elevato a 180 ore, comprensive di quanto previsto al riguardo dal CCNL/04.
Fermo restando la volontarietà del Lavoratore interessato, le occasioni di prestazioni aggiuntive prevedibili, di norma non inferiori a trenta giorni, potranno essere gestite attraverso trasformazioni temporanee e definite della prestazione lavorativa.
Fermo restando il rispetto dell’orario individuale concordato e sottoscritto tra l’Azienda e il Lavoratore, può verificarsi l’esigenza aziendale di richiedere cambi di orario e/o di turno.
Al Lavoratore che aderisce volontariamente a tale modifica verrà corrisposta una maggiorazione oraria della retribuzione di fatto, e per il periodo che differisce dal proprio orario, nelle seguenti percentuali:
con preavviso superiore o pari a 10 giorni: 5%
con preavviso fra 9 e 3 giorni: 15%
con preavviso inferiore ai 3 giorni: 30%.
I cambi turno concordati tra i singoli Lavoratori non danno titolo ad alcuna maggiorazione.
Il ricorso a cambi di orario con le sopracitate maggiorazioni sarà oggetto di verifica trascorsi 6 mesi dall’applicazione.
A cadenza semestrale verrà effettuata una verifica tra le Parti per valutare le possibilità di consolidamento del lavoro supplementare svolto, nonché delle trasformazioni temporanee avvenute da part time a full time.
c ) Diritto di precedenza
Si definisce che le possibilità di passaggio, e relativa priorità (compreso il diritto di precedenza previsto dalla Legge 863/84), tra le varie forme di rapporto di lavoro presenti in Azienda, vengono gestite in base alla data di presentazione della relativa domanda scritta.
Si formeranno pertanto le graduatorie per le richieste di passaggio a:
PT, PTP, PTML, PTV e TP.
Fermo restando il rispetto della graduatoria per le richieste di passaggio a tempo pieno, i casi di passaggio da part-time a part-time, nonché le occasioni di lavoro a part-time, potranno essere gestiti dall’Azienda al di fuori del sopradetto vincolo nella misura massima del 33%, previa richiesta scritta del Lavoratore interessato.
d) Part Time per studio/formazione
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e di legge, per consentire ai Lavoratori ulteriori spazi formativi viene prevista la possibilità di trasformazione temporanea da Full Time a Part Time nella misura dell’1% dell’organico.
Per territori con un numero di Addetti inferiore a 100 viene garantita la possibilità di trasformazione per almeno 1 Addetto.
Tali domande verranno considerate in ordine cronologico di presentazione scritta.
e) Part Time post maternità/paternità
La quota del 3% prevista dall’art. 87 CCNL /04 per le trasformazioni a part time temporale post maternità viene elevata al 3,5% annuo.
Per territori con un numero di Addetti inferiore a quanto previsto dal CCNL citato viene garantita la possibilità di trasformazione per almeno 1 addetto .
Nel caso di richieste superiori, ai fini della identificazione dei Lavoratori aventi diritto, si farà riferimento ai seguenti criteri:
Precedenza a chi ha già utilizzato l’aspettativa facoltativa;
Maggiore prossimità del periodo di fruizione
Nel caso in cui i due precedenti criteri non fossero sufficienti per l’identificazione degli aventi diritto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione scritta della domanda.
Art. 9) PERMESSI E CONGEDI
a) Permessi retribuiti
Al fine di conciliare le esigenze dei Lavoratori di maggiore certezza nella fruizione dei permessi e l’esigenza di programmazione dell’attività aziendale, si conviene che le richieste di utilizzo di ore di permesso retribuito individuale, avanzate con un preavviso di 5 giorni, avranno una precisa risposta 48 ore prima della fruizione dello stesso.
Per i permessi richiesti in occasione di ponti e vigilie di festività, con le medesime modalità di cui sopra, si terrà conto di un criterio di equa rotazione tra i Lavoratori.
L’Azienda inoltre garantirà ai Lavoratori dei servizi Cup e PDA che ne avranno fatto richiesta scritta pervenuta con almeno 30 giorni di preavviso, la fruizione dei permessi individuali retribuiti, secondo le seguenti quantità giornaliere:
Cup: 2 permessi garantiti.
PDA: 1 permesso garantito
CC BO: 1 permesso garantito.
Nel caso di richieste superiori, ai fini della identificazione dei Lavoratori aventi diritto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione scritta.
Tale norma non trova applicazione nelle 8 settimane di riduzione del servizio CUP, nelle 6 settimane di riduzione del sevizio PDA e in occasione di ponti e vigilie di festività.
b) Permessi per studio
Il monte ore di permessi retribuiti già previsto dal CCNL/04, per la preparazione degli esami viene incrementato di n. 2 giornate da usufruire con le medesime modalità.
c) Permessi per visite mediche
L’Azienda riconosce permessi retribuiti straordinari per l’effettuazione di visite mediche ed esami cadenti entro la prima ora di erogazione del servizio del mattino degli Operatori dei Servizi di Front Line.
Se le richieste di visita medica perverranno con almeno 72 ore di anticipo sulla data di effettuazione della visita, l’Azienda assicurerà i cambi-turno.
Nel periodo di riduzione del servizio invece, l’Azienda concederà permessi individuali (retribuiti e non), fermo restando la presentazione da parte del Lavoratore della certificazione dell’avvenuta visita nel turno del mattino.
Per i Lavoratori con turno di lavoro spezzato (mattina e pomeriggio), vengono previste 5 ore annue di permessi retribuiti per effettuare visite mediche e/o accertamenti di diagnostica strumentale.
Per le Lavoratrici in gravidanza e i Lavoratori affetti da gravi patologie (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: patologie oncologiche, sclerosi multipla, sindrome da immunodeficienza acquisita, etc) che richiedono frequenti prestazioni sanitarie, l’Azienda retribuirà i permessi necessari.
Per il riconoscimento dei permessi di cui al precedente comma, il Lavoratore produrrà la certificazione del medico legale.
Per il riconoscimento dei permessi di cui al presente articolo, il Lavoratore dovrà presentare la dichiarazione della struttura presso cui è stata erogata la prestazione sanitaria contenente nome, cognome e l’orario di inizio e fine permanenza.
In caso di visita medica programmata, ai lavoratori Sam e Sap sarà assegnato un turno compatibile con l’effettuazione della visita stessa.
d) Permessi per nascite.
Al Lavoratore padre l’Azienda riconoscerà 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo in occasione della nascita e/o adozione di un figlio.
Art. 10) FERIE
Le Parti definiranno il piano ferie nell’ambito di una programmazione annuale di norma entro il 28/02 di ogni anno.
Art. 11) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
I Lavoratori potranno usufruire di periodi di aspettativa non retribuita, da uno a sei mesi, alle seguenti condizioni:
che venga fatta richiesta scritta, di norma almeno 30 giorni prima del previsto inizio;
che il numero dei Lavoratori che contemporaneamente ne usufruisce non superi il 5% dei Dipendenti in forza;
per i territori con un numero inferiore a 20 Dipendenti, l’Azienda riconoscerà, se compatibile con l’organizzazione dei Servizi, l’aspettativa ad almeno un Addetto.
Le Parti si confronteranno nel caso che le richieste, ovvero le relative esigenze di sostituzione, comportino problemi organizzativi, per ricercare le possibili soluzioni.
Art. 12) FORMAZIONE
Le ore accantonate per la formazione saranno prioritariamente utilizzate per le necessità aziendali.
I Lavoratori potranno utilizzarle, a titolo individuale, anche per la frequenza a corsi predisposti dall’E.B., qualora ritenuti attinenti all’attività lavorativa.
A tal fine le Parti si incontreranno in occasione della pubblicazione delle iniziative formative predisposte dall’E.B., per l’individuazione congiunta dei corsi rientranti nella casistica di cui al capoverso precedente.
Le ore impiegate per la frequenza dei corsi di cui sopra saranno retribuite fino a concorrenza del monte ore annuo individuale. Qualora questo fosse esaurito ed il Lavoratore fosse chiamato ad effettuare formazione aziendale, le ore a ciò necessarie non saranno retribuite.
Art. 13) TRASFERTE/INDENNITA’ CHILOMETRICA
A parziale modifica dell’accordo 17/09/99, a far data dal 02/01/08 i rimborsi chilometrici per l’uso di auto propria autorizzato, vengono così adeguati:
per percorrenze fino a 5.000 Km annui : € 0,40/km
per percorrenze tra 5001 e 15.000 km annui : € 0.30/km
per percorrenze superiori a 15.000 rimane invariato : € 0,26.
Art. 14) BUONI PASTO
A far data dal 02/01/08 il valore del buono pasto viene elevato a € 5,29.
Dalla stessa data, oltre ai lavoratori che effettuano l’orario spezzato, la corresponsione verrà estesa ai Lavoratori il cui orario di lavoro attraversi la fascia oraria tra le ore 13,30 e le ore 14,00.
Art. 15) PROFESSIONALITA’ E INQUADRAMENTO
Le Parti riconoscono la necessità di valorizzare pienamente la professionalità degli Operatori prevedendo percorsi formativi in rapporto agli sviluppi organizzativi che ne consentano una ulteriore crescita e quindi un corretto riconoscimento della stessa nell’inquadramento.
Per l’evoluzione individuale dell’inquadramento professionale, a decorrere dal 1° aprile 2003 i periodi di lavoro prestato con contratto a Tempo Determinato saranno pienamente utili, mentre i periodi di lavoro con Contratto a Termine prestati precedentemente al 1° aprile 2003 saranno computati nella misura del 30% (30 giorni ogni 100 giorni di contratto).
Ai fini dei precedenti computi non verranno calcolati i 75 giorni lavorati necessari per accedere alla graduatoria, ex accordo 04/06/2001.
a ) Livelli intermedi
a1) 4° Livello Super
Viene individuato un livello intermedio fra il 4° e il 3° definito 4° Super (4S), che ha una quota salariale distinta, aggiuntiva al salario integrativo aziendale, di € 36,152 mensili per 14 mensilità (in busta paga: “Quota 4S”).
Per gli altri istituti contrattuali si fa riferimento a quanto previsto per il 4° livello.
a2) 3° Livello Super
Si individua, inoltre, un livello intermedio tra il 3° ed il 2°, definito 3°Super (3S), contraddistinto da una quota di € 51,646 erogata alle stesse condizioni del punto precedente.
b ) Inquadramento Professionale degli Operatori
Si concorda che il livello di inquadramento finale per gli Operatori Cup e PDA è il 4S.
Il 4S sarà attribuito anche agli Operatori di Call Center polivalenti che utilizzino almeno due diversi software.
CUP
Agli Operatori Cup sarà attribuito il 4S dopo una permanenza di 18 mesi al 5° livello e di 20 mesi al 4° livello.
PDA
Agli Operatori PDA sarà attribuito il 4S dopo una permanenza di 24 mesi al 5° livello e di 24 mesi al 4° livello.
Call Center
Agli Operatori Call Center polivalenti, come sopra definiti, sarà attribuito il 4S dopo una permanenza di 24 mesi al 5° livello e di 24 mesi al 4° livello.
UGR
Nelle realtà territoriali con attività di sportello, per l’accesso all’UGR è richiesto almeno un anno di anzianità al 4S.
Dopo 6 mesi di attività nell’ufficio è prevista una verifica e, se il Lavoratore viene ritenuto idoneo, è previsto il passaggio al 3° livello.
Nel caso in cui, dopo il primo semestre di attività nell’ufficio, il Lavoratore non dimostrasse le attitudini richieste, ritornerà alla mansione precedente.
Nel caso in cui l’Azienda, pur valutando il Lavoratore idoneo alle mansioni UGR, ritenesse necessario un ulteriore periodo formativo, tale periodo si protrarrà per non più di ulteriori 6 mesi al termine dei quali verrà inquadrato al 3° livello.
Specificità territoriali diverse saranno oggetto di confronto a tale livello.
c) Referenti Tecnici
I Referenti Tecnici vengono inquadrati al 3S.
d ) Formatori
Le Parti seguiranno costantemente l’evoluzione dell’attività di formazione/addestramento prestata a soggetti esterni l’Azienda, concordandone via via gli aspetti specifici e attenendosi al trattamento di trasferta di cui all’accordo 17/09/99.
e) Crescita Professionale
In ottemperanza a quanto previsto dal punto 2. del Protocollo di intesa del 24/07/07, le Parti concordano di istituire percorsi professionali con l’obiettivo di formare Operatori polifunzionali/polivalenti in grado di conseguire il 3° livello di inquadramento professionale.
La polifunzionalità/polivalenza presuppone l’acquisizione di autonomia operativa su più servizi attraverso un percorso formativo specifico.
A tal fine vengono individuati i seguenti percorsi:
A) CUP, Call Center Bologna e Attività di Formazione
B) Percorsi PDA
Sportelli polifunzionali e Attività di formazione
Sportello PDA/Validazione; Ufficio Cartelle Cliniche; Attività di formazione
Sportello PDA/Validazione; Accettazione Laboratorio; Attività di formazione
Sportello PDA/Validazione; Back Office Contestazioni/Consulenze P.S.; Attività di formazione
L’accesso a tale percorso professionale avverrà su base volontaria ma nel rispetto dei seguenti requisiti individuali:
completa autonomia operativa sulle mansioni di partenza
continuità della prestazione
rispetto degli standard di qualità
Operatori Cup e PDA già inquadrati al 4S
Operatori Call Center Bologna già inquadrati al 4°livello.
Per garantire la necessaria trasparenza, la valutazione dei primi tre requisiti avverrà attraverso la predisposizione, verificata tra le Parti, di apposite schede valutative, di cui verrà consegnata copia al singolo Lavoratore interessato.
L’Azienda predisporrà un progetto formativo della durata di 5 mesi al termine del quale il Lavoratore acquisirà il 3° livello di inquadramento.
Nel caso in cui l’Azienda, pur valutando il Lavoratore idoneo alla mansione, ritenesse necessario un ulteriore periodo formativo, il progetto formativo potrà protrarsi per massimo ulteriori 3 mesi al termine dei quali il Lavoratore verrà inquadrato al 3° livello.
Si conviene che, nell’anno 2008, verranno avviati almeno 15 percorsi formativi.
Nel caso di richieste superiori a tale numero, fra gli aventi i requisiti avranno priorità le Risorse con maggiore anzianità aziendale.
Per il biennio successivo, le Parti si incontreranno per definire il numero dei percorsi che in ogni caso non potrà essere inferiore a 15.
In tale occasione le Parti definiranno percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale degli altri Operatori di Call Center.
Pertanto, nel triennio verranno effettuati almeno 30 passaggi.
Le Parti si incontreranno periodicamente per verificare l’andamento della situazione.
Le Parti concordano di approfondire in apposito incontro profili e inquadramento degli Operatori Help Desk e delle altre figure professionali aziendali.
Art. 16) TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA E MATERNITA’
a ) Malattia
Il trattamento economico in caso di malattia previsto all’art. 168 punto b)2 del CCNL (4° - 20° giorno) è elevato all’88%.
b ) Maternità
Il trattamento economico previsto per il periodo di astensione obbligatoria è elevato al 100% della retribuzione di fatto.
Art. 17) ANTICIPO TFR
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, l’Azienda riconoscerà l’anticipo di una parte del TFR maturato in caso di aspettativa non retribuita concessa per periodi pari o superiori a 6 mesi per motivi familiari e di formazione.
In caso di richiesta di aspettativa per assistenza ai seguenti familiari: genitori, figli, fratelli, coniuge, convivente risultante da certificazione anagrafica, l’anticipo del TFR come sopra stabilito potrà essere concesso anche per periodi di aspettativa inferiori al semestre.
L’anticipo del TFR verrà riconosciuto dopo 3 anni di anzianità aziendale.
Le Parti si incontreranno dopo un anno di applicazione della presente normativa al fine di verificarne l’andamento.
Art. 18) SALARIO INTEGRATIVO AZIENDALE
a ) Salario Aziendale
Il salario integrativo aziendale viene incrementato degli importi e alle scadenze indicati nella seguente tabella:
-
Parametri
Livelli
Aumento Salariale
Aumento Salariale
Totale aumento
Totale S.I.A. 01/09/08
da gennaio ’08
da settembre 08
300
Q
€ 24,00
€ 24,00
€ 48,00
€ 216,40
262
1°
€ 21,00
€ 21,00
€ 42,00
€ 190,33
233
2°
€ 18,50
€ 18,50
€ 37,00
€ 166,98
203
3S
€ 16,00
€ 16,00
€ 32,00
€ 149,32
175
3°
€ 14,00
€ 14,00
€ 28,00
€ 132,65
150
4S
€ 12,00
€ 12,00
€ 24,00
€ 118,53
126
4°
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 104,15
100
5°
€ 8,00
€ 8,00
€ 16,00
€ 88,23
b ) Corresponsione SIA
Il salario integrativo aziendale verrà corrisposto a tutti i Lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato, con la seguente progressione:
Il 50% dell’importo complessivo trascorsi 12 mesi di anzianità aziendale
Il 100% dell’importo complessivo trascorsi 24 mesi di anzianità aziendale
Art. 19) VACANZA CONTRATTUALE - UNA TANTUM
A tutti i Lavoratori assunti con contratto a Tempo Indeterminato alla data del 01/08/2005, verrà corrisposta entro il mese di gennaio 2008 una cifra una tantum, a copertura della vacanza contrattuale, pari a € 350,00 lordi.
Per tutti i Lavoratori assunti con contratto a Tempo Indeterminato successivamente alla data del 01/08/2005, l’importo dell’una tantum sarà pari a € 200,00 lordi.
Art. 20) RACCORDO CON ACCORDI PRECEDENTI
Il presente accordo integra e comprende i CIA 23/04/99 e 14/05/03.
Ad integrazione, vengono allegati i seguenti accordi:
14/05/2003: C.I.A.
17/09/1999: trasferte
09/11/2000: buoni pasto
04/06/2001: graduatorie contratti a termine
19/09/2002: integrazione accordo graduatorie
Art. 21) DURATA
Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2009, mantenendo i suoi effetti fino al successivo rinnovo.
Note:
Nel testo dell’accordo le frazioni di ora sono riportate in centesimi.
Gli articoli contrattuali richiamati nel presente accordo fanno riferimento al testo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 2 Luglio 2004.
L.c.s.
CUP 2000 S.p.A. FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
RSA
Dichiarazione a verbale
In considerazione delle modifiche legislative apportate dall’art. 13, L. 248/06, l’Azienda dichiara che il contenuto del presente C.I.A. si applicherà ai soli Dipendenti CUP 2000 spa presenti nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
L’Azienda si impegna fin da ora ad incontrare le XX.XX. dei territori al di fuori della Regione Xxxxxx Xxxxxxx al fine di concordare l’applicazione per estensione del presente accordo ai Lavoratori eventualmente in forza in tali territori, a far data dal 05/07/08.
Bologna, 25.10.2007
CUP 2000 S.p.A.
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