PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
r_emiro.Xxxxxxx Xxxxxx - Prot. 20/01/2022.0004027.U
r_emiro.Xxxxxxx Xxxxxx - Rep. RP 19/01/2022.0000008.U
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito Agenzia), rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Agenzia Regionale per il Lavoro con sede in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00;
E
L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna, (C.F. 800 62970373) con sede in xxx xx’ Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Vice-Direttore Generale facente funzione, Dr. Xxxxx X. Xx Xxxxx
VISTI
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- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge 10/12/2014 n.183;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- l'allegato A) del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- la Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con particolare riferimento all’articolo 1, commi da 33 a 43;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l’art. 1, commi da 784 a 787, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima complessiva in ragione dell’ordine di studi a partire dall’a.s. 2018/2019;
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- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- CONSIDERATO che il succitato D.M. prevede la predisposizione di apposite Linee guida per gli studenti con disabilità frequentanti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, coinvolgendo le associazioni di riferimento e l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, Linee Guida che risultano alla data odierna non essere state adottate;
Le Leggi Regionali:
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- n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 9 “Metodologie didattiche nel sistema formativo” che al comma 3 definisce l’alternanza scuola-lavoro come efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro;
- n.17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”
e s.m.i;
- n.13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1899 del 14/12/2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima” nel quale le parti si sono impegnate a favorire una maggiore integrazione tra soggetti formativi ed imprese per intercettare, anticipare e implementare competenze nuove e innovative per lo sviluppo e sperimentare, anche attraverso accordi di filiera un modello di formazione duale regionale, per contribuire alla qualificazione dell'infrastruttura educativa e formativa, anche attraverso lo sviluppo dell’alternanza scuola lavoro;
VISTO il Focus Giovani Più del Patto per il Lavoro sottoscritto nel novembre 2018 con il quale Regione Xxxxxx- Romagna, sindacati, associazioni delle imprese, università, mondo della scuola, terzo settore Giovani si sono impegnate per rilanciare il ruolo di ragazze e ragazzi nella società e nel lavoro, rendere ancora più attrattivo il contesto economico e sociale dell’Xxxxxx-Romagna con l’obiettivo di creare più lavoro stabile e adeguatamente retribuito;
DATO ATTO che in occasione della Terza Conferenza per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità del giugno 2018 la Regione ha assunto l’impegno di “sperimentare una programmazione pluriennale che, con il concorso di risorse del PO Fse 2014- 2020, permetta di rafforzare e dare continuità - raccordando i vari livelli di governo coinvolti - alle differenti misure da rendere disponibili per i giovani con disabilità e le loro famiglie. Per garantire percorsi individuali di transizione di ampio respiro, in grado di accompagnare il ragazzo dagli ultimi anni del percorso scolastico/formativo all’ingresso nella dimensione
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lavorativa, rispondendo a bisogni complessi e mettendo in campo tutte le strategie necessarie, tali progettualità saranno costruite in collaborazione tra Istituti Scolastici, Servizi Socio-Sanitari che hanno in carico i giovani e le loro famiglie, imprese, associazioni delle persone con disabilità, enti di formazione professionale accreditati, valorizzando pienamente il contributo della cooperazione sociale.”
CONSIDERATO, inoltre, che nel "Patto per il lavoro e per il clima", sottoscritto a dicembre 2020, la Regione ha condiviso insieme a USR, Enti locali, Sindacati, Imprese, Atenei, Associazioni ambientaliste, Terzo settore e Volontariato, Professioni, Camere di commercio e Banche un progetto di rilancio e sviluppo volto prioritariamente a generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare l’Xxxxxx-Romagna a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 616 del 03/05/2021 “Approvazione del Piano di Attività dell'Agenzia Regionale per il Lavoro per l'anno 2021. L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.” che prevede la promozione di accordi e convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale sul tema della transizione scuola- lavoro e dell’inclusione socio-lavorativa volti a definire, adottando un approccio sistemico, linee di intervento relative alla transizione scuola-lavoro degli studenti con disabilità;
PREMESSO CHE
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L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’XXXXXX-ROMAGNA:
- promuove la qualificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’Xxxxxx-Romagna, incentivando collaborazioni utili al raggiungimento di detta finalità;
- supporta le istituzioni scolastiche nell’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo a questi fini intese tra le scuole ed i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- sostiene la realizzazione della c.d. alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado prevista dalla succitata Legge 107/2015, così come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145;
- favorisce l’inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
L’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO:
- intende ampliare il perimetro del proprio intervento, assumendo a riferimento il territorio e la comunità sociale ed economica che in esso risiede, delineandosi come “Agenzia di comunità” che opera nel territorio promuovendo l’attuazione di interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione, anche coinvolgendo gli Istituti Superiori e i giovani studenti disabili;
- favorisce l’attivazione e la connessione tra tutti i soggetti, a partire dai firmatari del “Patto per il Lavoro e per il Clima” che possono partecipare a questo sforzo, supportando, con l’istituzione di “Reti territoriali per l’occupazione”, in particolare con le scuole, la costruzione di progetti intorno ad obiettivi comuni, coinvolgendo i soggetti che si trovano là dove i giovani sono e con i quali i giovani hanno familiarità di rapporto;
- tramite gli Uffici del Collocamento Mirato si pone come facilitatore per promuovere le concrete modalità di realizzazione, anche tenendo conto e mettendo a sistema altre progettazioni già presenti
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sui territori che vedono le scuole come soggetti coinvolti nella attuazione e, pertanto, complementari e integrativi rispetto all’offerta annuale finanziata dalla Regione di percorsi realizzati dagli Enti di formazione accreditati.
Tutto ciò premesso, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto del Protocollo
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Oggetto del presente Protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra Agenzia Regionale per il Lavoro (d’ora innanzi “Agenzia”) e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna (d’ora innanzi “USR”) per assicurare l’offerta di interventi ideati e rivolti in modo particolare per gli studenti con disabilità dell’ultimo anno di scuola secondaria di 2° grado, finalizzati a fornire loro elementi conoscitivi utili alla progressiva definizione del proprio progetto di vita, con riferimento tanto alla prosecuzione degli studi quanto all’inserimento nel mondo del lavoro.
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3. La collaborazione di cui al presente Protocollo consentirà agli uffici del Collocamento Mirato dell’ARL ed agli istituti scolastici di secondo grado interessati di progettare interventi personalizzati per gli studenti disabili dell’ultimo anno che ne faranno richiesta, concernenti la conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità occupazionali del territorio, dei servizi per il lavoro erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate e dei relativi canali di accesso anche telematici, delle tipologie di contratti di lavoro ivi compreso l’apprendistato, delle opportunità formative connesse ai tirocini extracurriculari.
Articolo 2 - Impegni dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
L’Agenzia si impegna, attraverso gli Operatori degli Uffici per il Collocamento Mirato e con il supporto del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro a:
- incontrare gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, frequentanti l’ultimo anno del proprio percorso scolastico, gli insegnanti del consiglio di classe, gli educatori e le famiglie (incontri in piccoli gruppi e anche, su richiesta, individuali) per fornire informazioni sulle competenze e sul ruolo degli Uffici per il Collocamento Mirato, nonché per illustrare in particolare:
• le procedure previste dalla normativa;
• i servizi e le strutture presenti sul territorio;
• tecniche di ricerca attiva del lavoro e stesura del CV;
• le opportunità di inserimento lavorativo, xxx comprese quelle espressamente dedicate alle persone con disabilità e i Programmi di inserimento lavorativo nelle Cooperative Sociali (ex. Art.22 del L.R. n.17 del 01/08/2005 e ss.mm.ii);
• le opportunità di formazione professionale e di tirocinio.
- supportare la realizzazione di interventi e percorsi a carattere orientativo e multidisciplinare, volti all’analisi delle attitudini, aspettative e potenzialità per il rafforzamento dell’autonomia individuale, eventualmente fruibili in modo individualizzato e personalizzato, anche in modalità online, e mirati a porre le condizioni per i successivi percorsi di transizione dalla scuola alla dimensione lavorativa ;
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- tenendo conto delle relazioni degli Uffici per il Collocamento Mirato (UCM) con le aziende in relazione agli obblighi ex L.68/1999, supportare gli Istituti Scolastici nell’organizzazione di PCTO e di tirocini formativi extracurriculari, supportandoli nell’individuazione degli ambiti settoriali più coerenti con il percorso di studi e con le specifiche situazioni di disabilità degli studenti. A tal fine, gli Operatori UCM potranno anche favorire la relazione e l’incontro tra le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni/Aziende disponibili;
- mettere a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna l’accesso al cruscotto
di monitoraggio regionale dei tirocini extracurriculari, nonché canali informativi dedicati.
Le modalità, le durate degli interventi e i periodi dell’anno scolastico in cui saranno fruibili verranno
concordate tra gli UCM e Istituti scolastici.
Articolo 3 - Impegni dell’USR
L’USR si impegna a:
- diffondere le iniziative previste dal presente Protocollo presso le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dell’Xxxxxx-Romagna, nel rispetto delle prerogative di autonomia loro riconosciuta;
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- facilitare il raccordo fra gli Operatori degli Uffici per il Collocamento Mirato e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
Articolo 4 - Referenti per l’attuazione del Protocollo
L’Agenzia stabilisce che i propri Referenti per l’attuazione del Protocollo sono la Responsabile del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, Xxxxxxxx Xxxxx, e la responsabile del Servizio Area Centro 1, Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
L’Ufficio Scolastico Regionale stabilisce che i propri Referenti per l’attuazione del Protocollo sono il Dirigente Xxxxxxxx Xxxxx ed il Dirigente Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
I referenti definiranno modalità operative di dettaglio, ivi comprese le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati.
Articolo 5 - Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha durata di tre anni, decorre dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per un successivo triennio di comune accordo tra le parti a seguito di positiva congiunta valutazione delle attività.
Il presente Protocollo potrà, altresì, essere congiuntamente rivisto a seguito di valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una parte.
Il presente Protocollo s’intenderà sottoscritto alla data di apposizione delle firme digitali.
In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per l’applicazione del presente
Protocollo.
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Per l’Agenzia Regionale per il Lavoro
Direttrice
Xxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna
Vice-Direttore Generale Xxxxx X. Xx Xxxxx (firmato digitalmente)
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Documento firmato digitalmente ai sensi X.Xxx. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso connesse