Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria
Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria
a cura di
Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx
Indice Sommario
Premessa ................................................................................................ | p. | VII |
Avvertenze ............................................................................................... | p. | VIII |
Indice degli autori .................................................................................... | p. | IX |
L. 23 giugno 2017 , n. 103 (estratto ) ............................................................ | p. | X |
Sezione I
a) Semplificazione delle procedure
1. Xxxxxxx Xxxxxx, Semplificazione, diritto alla presenza dell' interessato e
pubblicità ........................................................................................... p. 3
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Contraddittorio differito ed eventuale per le pene brevi p. 13
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Concessione in via anticipata della semilibertà ......... p. 15
4 . Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx immediata per il prov-
vedimento ex art. 35-bis ord. penit. ......................................................... p. 16
5. Xxxx Xxxxxxxx, Per un modello esecutivo che favorisca i l r i corso a misure
penali di comunità ............................................................................... p. 17
6 . Xxxxx Xxxxxxx, Semplificazione delle procedure: un bilanciamento tra esten - sione del rito de plano e giurisdizionalizzazione in materia di misure alter -
native ................................................................................................ p. 66
7 . Xxxxx Xxxxxxx, Per una più pronta applicazione dell’art. 684 c.p.p. .......... p. 68
8 . Xxxxx Xxxxxxxxx, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 677 x. x. x. ...... x. 00
0 . Xxxxx Xxxxxxxxx, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 18 ord. penit. . p. 70
10 . Xxxxx Xxxxxxxxx, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 18-ter ord. penit.. p. 71
11 . Xxxxx Xxxxxxxxx, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 30 ord. penit. . p. 72
12 . Xxxxx Xxxxxxxxx, Razionalizzazione delle competenze: l’art. 56 reg. esec. .. p. 73
13 . Xxxxx Xxxxxx, “ Monocratizzazione” delle competenze del giudice di sor ve-
glianza ............................................................................................... p. 74
14 . Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Bilanciamento tra diritto a partecipare personalmente
a l procedimento ed esigenze d i e f f i cienza ............................................ p. 83
15 . Xxxxxxx Xxxxxx, Ridefinizione dei rapporti tra i l procedimento t ipico di
sorveglianza e le forme semplificate di decisione .................................... p. 85
Sezione II
b) Presupposti delle misure alternative
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso
alle misure alternative: l ’affidamento in prova ....................................... p. 91
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso
alle misure alternative: la detenzione domiciliare ................................... p. 95
3. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 666 x. x. x. .......................................... x. 00
0. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifiche all’art. 47 ord. penit. .................................... p. 99
5. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifiche all’art. 47 -ter ord. penit p. 101
6. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ampliamento del ricorso alla concessione di misure in
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ........................... p. 103
7. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, No all’espulsione desocializzante ............................... p. 107
8. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Esecuzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorve-
glianza, quando inconcepibile una più ampia misura ............................... p. 109
9. Xxxxx Xxxx – Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Modifica all’art. 676 c.p. p. ................ p. 110
10. Xxxxx Xxxx – Xxxxxxxx Xxxxxx, Modifica all’art. 47 ord. penit. ................ p. 111
11. Xxxxx Xxxx – Xxxxxxxx Xxxxxx, Modifica all’art. 00 - xxx xxx. penit. ........... p. 113
12. Xxxxx Xxxx – Xxxxxxxx Xxxxxx, Modifica all’art. 47 -quinquies ord. penit. ..... p. 115
13. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Restrizione dei meccanismi d’ingresso ........................ p. 117
14 . Xxxxxxx Passione, Incentivazione della progressione trattamentale ........... p. 118
15. Xxxxxxx Xxxxxxxx, La concessione della detenzione domiciliare agli ultra -
settantenni ......................................................................................... p. 119
16. Xxxxxxx Xxxxxxxx, La prosecuzione delle misure alternative in caso di so -
pravvenienza di nuovi titoli .................................................................. p. 121
17. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Concessione della liberazione anticipata per i detenuti
in espiazione pena fino ad un anno ........................................................ p. 122
18. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Eliminazione di ostacoli per la nuova concessione delle
misure alternative ............................................................................... p. 123
19. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Eliminazione del parere del PM per la concessione della
liberazione anticipata .......................................................................... p. 125
20. Xxxxxxx Xxxxxxxx, La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per
i tossicodipendenti .............................................................................. p. 126
21. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Accesso all’affidamento in prova in casi particolari ..... p. 127
22. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Per un miglior svolgimento del programma terapeutico:
art. 94 comma 6 -ter d. P. R. n. 309 /1990 .................................................. p. 129
23. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Modifica all’art. 656 c. p. p. .................................... p. 130
Sezione III
c) Accesso alle misure alternative
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Il livellamento delle soglie di pena previste per la | ||
sospensione dell’ordine di esecuzione ................................................... | p. | 135 |
2. Xxxxx Xxxxxx, Modifiche al procedimento di esecuzione ............................ | p. | 137 |
3. Xxxxx Xxxx, Modifica all’art. 656 c. p.p. ................................................. | p. | 139 |
4. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Modifica all’art. 47 ord. penit ................................... | p. | 141 |
Sezione IV
d) Osservazione scientifica
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, L’osservazione della personalità dei condannati non detenuti e gli interventi dell’ufficio dell’ esecuzione penale esterna .......... | p. | 145 |
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Il sistema dei controlli sul rispetto delle prescrizioni dettate per l’esecuzione delle misure alternative .................................... | p. | 149 |
Sezione V
e) Automatismi e preclusioni
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, La libertà di ‘non collaborazione’: verso l’abolizione dell’ergastolo ostativo ......................................................................... | p. | 155 |
2. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 677 x. x. x. .......................................... | x. | 000 |
0. Xxxxx Xxxxxxxxx, Superamento delle preclusioni alla concessione dei bene - fici penitenziari .................................................................................. | p. | 161 |
4. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 30 -ter ord. penit. ................................ | p. | 164 |
5. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 30 -quater ord. penit. ........................... | p. | 165 |
6. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 58 -ter ord. penit. ................................ | p. | 166 |
7. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 58 -quater ord. penit. ........................... | p. | 168 |
8. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 67 l. 24 novembre 1981 , n. 689 ............ | p. | 169 |
9. Xxxxx Xxxxxx, Attenuazione delle preclusioni trattamentali ....................... | p. | 170 |
10. Xxxx Xxxxx Xxxxx, Modifiche in materia di recidiva: eliminazione di auto - matismi sanzionatori e preclusioni all’accesso a benefici penitenziari ...... | p. | 178 |
11. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Più facile l ’accesso ai permessi premio con pene brevi . | p. | 184 |
12. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Eliminazione dei limti più rigorosi per i permessi ai re - cidivi ................................................................................................. | p. | 185 |
13. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Eliminazione o razionalizzazione delle ostatività previ - ste nell’art. 58 -quater ord. penit. .......................................................... | p. | 186 |
14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Modifiche all’art. 58 -ter ord. penit. ........................ | p. | 188 |
15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Modifiche all’art. 4 -bis ord. penit. .......................... | p. | 189 |
Sezione VI
f) Giustizia riparativa
1. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, Affiancare la giustizia riparativa al trattamento e alla rieducazione ............................................................ | p. | 195 |
2. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, La giustizia riparativa come momento qualificante l’individualizzazione del trattamento ................................... | p. | 196 |
3. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, La giustizia riparativa incontra la logi- ca trattamentale .................................................................................. | p. | 197 |
4. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, Una norma generale sull’accesso ai pro- grammi di giustizia riparativa .............................................................. | p. | 198 |
5. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, Ripensare l’affidamento in prova al ser- vizio sociale ....................................................................................... | p. | 199 |
6. Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, Liberazione condizionale: l’apporto alla giustizia riparativa .............................................................................. | p. | 200 |
Sezione VII
g) Lavoro
1. Xxxxxxxx Xxxxxx, Modifiche in tema di lavoro di pubblica utilità ............. p. 203
Sezione VIII
h) Volontariato
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Autorizzazioni all’ingresso: poteri al direttore .......... | p. | 209 |
2. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 78 ord. penit. ..................................... | p. | 210 |
Sezione IX
i) Collegamenti audiovisivi
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Uso di strumenti e tecnologie informatiche................ | p. | 213 |
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxxxxx, I colloqui con il difensore e con il garante dei detenuti ............................................................................ | p. | 215 |
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxxxxx, I colloqui telefonici ...................... | p. | 216 |
4. Xxxxx Xxxxxxx, Partecipazione a distanza e ricorso a collegamenti audio - visivi ................................................................................................. | p. | 218 |
5 . Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Modifica all’art. 678 x. x. x. .................................... | x. | 000 |
0 . Xxxxx Xxxxx, Video-partecipazione del soggetto detenuto fuori della circo - | ||
scrizione del giudice ............................................................................ | p. | 221 |
Sezione X
l) Medicina penitenziaria
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Trasferimenti in luoghi di cura: delega al direttore ... | p. | 225 |
2. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifiche in tema di assistenza sanitaria ....................... | p. | 226 |
Sezione XI
m) Consiglio di disciplina
1. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Modifica all’art. 40 comma 2 ord. penit ...................... p. 233
Sezione XII
n) Affettività
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Le relazioni ‘intime’ ......................... | p. | 237 |
2. Xxxxx Xxxxxxx, Razionalizzazione degli strumenti di tutela del diritto all’af - fettività: abrogazione dell’art. 21-ter e introduzione del nuovo art. 30 -quin- | ||
quies ord. penit. ................................................................................. | p. | 239 |
3. Xxxxx Xxxxxxx, (segue) abrogazione del comma 2 dell’art. 30 e introduzione del nuovo art. 30 - sexies ord. penit. ....................................................... | p. | 242 |
4. Xxxxx Xxxxxxx, Il diritto all’affettività del detenuto dentro il carcere ....... | p. | 243 |
5 . Xxxxx Xxxxxxx, I permessi per ragioni familiari ...................................... | p. | 245 |
6 . Xxxxx Xxxxxxx, I permessi premio per ragioni familiari ........................... | p. | 246 |
7 . Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Modifica all’art. 18 e inserimento degli artt. 18 -quater | ||
e 18 -quinquies ord. penit. .................................................................... | p. | 247 |
8 . Xxxxx Xxxxxx, Modifiche in tema di affettività delle persone detenute ......... | p. | 250 |
9 . Xxxxx Xxxxx, Previsione di visite intime ................................................ | p. | 252 |
10 . Xxxxx Xxxxx, Ampliamento dei presupposti del permesso di necessità ....... | p. | 255 |
11 . Xxxxx Xxxxx, Controllo a distanza in luogo dell’obbligo di scorta ............ | p. | 257 |
12 . Xxxxx Xxxxx, Introduzione di permessi di affettività ............................... | p. | 258 |
Sezione XIII
o) Stranieri
1. Xxxxx Xxxxxx, Modifica all’art. 80 ord. penit. ......................................... | p. | 263 |
2. Xxxxx Xxxxxxxx, Il mediatore culturale .................................................. | p. | 265 |
3. Xxxxx Xxxxxxxx, L’integrazione del detenuto straniero ............................ | p. | 267 |
Sezione XIV
p) Minori
1. Xxxx Xxxxxxxx, Schema per l’introduzione di norme riguardanti l’adegua - mento dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei condanna - | ||
ti minorenni e giovani adulti ................................................................ | p. | 271 |
2. M aria G r azi a C o p p e t t a , In t roduzione d i a l cune norme concernenti un elemento centrale del trattamento intra moenia riservato ai minorenni e ai giovani adulti: l’istruzione nella duplice veste di formazione scolastica e professionale ...................................................................................... | p. | 300 |
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Modifica all’art. 79 ord. penit. ............................... | p. | 305 |
Sezione XV
q) Riserva di codice
Sezione XVI
r) Dignità e responsabilizzazione
1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Da soli in cella: un diritto per gli ergastolani ........... | p. | 311 |
2 . Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Dignità e diritti dei detenuti ...................................... | p. | 312 |
3 . Xxxxx Xxxxx, Efficacia dell’ordinanza che decide il reclamo giurisdizionale. | p. | 315 |
Sezione XVII
s) Detenute madri
1. Xxxxx Xxxxxxx, Per una più efficace tutela del rapporto genitoriale: la pro -
roga della detenzione domiciliare comune .................................................. p. 319
Sezione XVIII
t) Donne
1. Xxxxx Xxxxxxxxx, Modifica all’art. 47 -quinquies ord. penit. ...................... p. 323
Sezione XIX
u) Pene accessorie
Sezione XX
v) Libertà di culto
1. Xxxxx Xxxxxxxx, Libertà di culto ........................................................... p. 329
Sezione XXI
Disposizioni transitorie
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Disposizioni transitorie .......................................... p. 335
Sezione XXII
Misure di sicurezza
1. Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxx, Modifiche relative al procedimento per l’appli- | ||
cazione delle misure di sicurezza .......................................................... | p. | 339 |
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx, La messa in sicurezza delle misure di sicurezza ........... | p. | 341 |
Premessa
Quando la legge di delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario ha intrapreso il suo cammino parlamentare abbiamo cercato di dare sostegno allo sforzo di innovazione, chiedendo a qualificati esperti riflessioni e proposte per migliorarne contenuti e formulazione normativa. I loro contributi sono stati raccolti in un working paper “Carceri: materiali per la riforma” offerti al dibattito culturale e all’attenzione degli organismi legislativi. Di questi materiali, in effetti, il lavoro parlamentare ha tenuto conto (si pensi, in particolare, alla integrale ricezione dei suggerimenti in materia di ordinamento penitenziario minorile), ancorché meno di quanto sarebbe stato a nostro giudizio auspicabile.
Il percorso della legge di delega, come è noto, è stato poi molto più tortuoso e lungo di quello che si potesse immaginare: a ritardarne l’approvazione contribuirono, da un lato, la sua collocazione all’interno di un articolato di riforma complesso ed eterogeneo, che incontrava per altri contenuti forti resistenze (basti ricordare le disposizioni sulle intercettazioni, sulla prescrizione, sul termine per l’esercizio dell’azione penale, sulla partecipazione dell’imputato a distanza), dall’altro, l’intrecciarsi di importanti e divisivi accadimenti politici (valga per tutti l’esempio del referendum costituzionale). Xxxx, nei primi mesi di questo anno – avendo le principali forze politiche trovato sostanzialmente l’accordo sulla riforma della legge elettorale e ventilandosi insistentemente una fine anticipata della legislatura – ne è sembrata improbabile la stessa approvazione. Comunque, ci si rendeva conto che, con il passare delle settimane, i tempi per la realizzazione del disegno innovatore si andavano facendo via via più stretti: anche a voler pensare che la legislatura si concludesse alla sua scadenza naturale, infatti il termine di un anno previsto nel disegno di legge delega per la sua attuazione si andava riducendo in realtà a pochi mesi.
Era diffusa la preoccupazione che – non foss’altro per problemi di tempo – il grande sforzo di analisi e di elaborazione svolto dagli Stati generali per l’esecuzione penale e talune importanti aperture del disegno di legge delega per la riforma penitenziaria non potessero esprimere il loro potenziale di innovazione, per ridare finalmente vento alla vela del principio costituzionale per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Xxxxxxx pensato allora, in continuazione ideale con la positiva esperienza del working paper, di chiedere a personalità dell’accademia, della magistratura e del mondo forense di calarsi nei panni del legislatore delegato e di elaborare ipotesi di attuazione normativa di uno o più criteri di delega, in modo da poter offrire un prezioso punto di riferimento per il legislatore delegato. Esperti del settore hanno messo generosamente a disposizione la loro provata competenza formulando disposizioni normative in attuazione di uno o più principi della delega e illustrandone la ratio ispiratrice. Questo volume raccoglie tali proposte, riunendole per criteri direttivi e con opportuni rinvii qualora l’intervento investa più di un criterio.
Ovviamente, l’opera non ha alcuna pretesa né di completezza, né di organicità: mentre per due criteri direttivi non sono pervenute proposte, per altri sono state offerte più linee interpretative. Pluralità, peraltro, che ci sembra possa considerarsi un valore aggiunto dal punto di vista del legislatore delegato: gli viene offerta l’opportunità di valutare il precipitato normativo di alcune opzioni esegetiche e, una volta operata la scelta, di usufruire di un prodotto legislativamente di “pronto consumo”.
Mentre diamo alle stampe questo volume, l’an e il quomodo dell’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario sono ancora sotto il segno dell’incertezza, e con essi, naturalmente, l’utilizzo delle proposte che vi sono raccolte. Di sicuro, però, queste resteranno rincuorante testimonianza di come qualificatissime e disinteressate energie siano pronte a mobilitarsi per l’ideale di una esecuzione della pena meno indegna dell’uomo e di uno Stato di diritto.
I Curatori
Avvertenze
I contributi sono suddivisi in schede. Le schede riunite per criteri di delega. Ad ogni criterio di delega è dedicata una Sezione.
In ciascuna scheda l’Autore propone la modifica di una disposizione o di più disposizioni che ritiene appartenenti ad un medesimo plesso tematico. Per rendere di immediata evidenza l’interpolazione suggerita sono stati riportati sinotticamente il testo normativo vigente e il testo come risulterebbe se la modifica fosse approvata, accompagnati da una breve relazione illustrativa. Per facilitare la lettura, nel testo degli articoli sono riportati soltanto i commi interessati da modifiche, e tutti i commi sono stati numerati, anche negli articoli in cui non lo sono.
Nella prima pagina di ogni Sezione sono riportati gli Autori delle schede ad essa afferenti, con le relative intitolazioni esplicative. Sono inoltre indicate le schede che, pur raccolte in altre Sezioni, risultano tematicamente collegate.
Hanno una struttura diversa soltanto le schede relative ai detenuti minorenni (Sez. XIV), in ragione della peculiarità dell’intervento.
Indice degli Autori
Xxxxxxx Xxxxxx , Professore associato di diritto processuale penale - Università del Salento
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx , Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Xxxxxxxx Xxxxxx , Ricercatore di diritto processuale penale - Sapienza Università di Roma
Xxxx Xxx xxxxx, Ricercatrice di diritto processuale penale - Università degli Studi di Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxx xxxxxx, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Xxxxxxx
Xxxxxx Xxx etti, Professore ordinario di criminologia - Università di Milano-Bicocca
Xxxxx Xxxxx is, Professore a contratto di diritto dell’esecuzione penale - Università degli Studi di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Enna “Kore” Xxxxxxxxx Xxxxxxxx , Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno
Mar ia Gr azia Cop p ett a, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxx xxx , Ricercatore di diritto processuale penale - Università degli Studi di Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Ricercatrice di diritto penale - Università degli Studi di Milano
Xxxxx Xxx xx Xx Xxxxxxx , Professore associato di diritto processuale penale - Università di Camerino
Fab io Fiorentin, Magistrato di Sorveglianza di Xxxxx
Xxxxx Xxxx xx , Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Perugia
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Professore associato di diritto penale - Sapienza Università di Roma
Xxxx Xxxx x Xxxxx, Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Milano
Xxxxx Xxxxxx , Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Trieste
Fab io Gianf ilipp i , Magistrato di Sorveglianza di Spoleto
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente dell’Associazione Antigone – Università Roma Tre
Xxxx x Xxxx, Professore ordinario di diritto processuale penale - Università degli Studi di Salerno Xxxxxx Xxxxxxxx, Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi dell’Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx ione, Avvocato del Foro di Firenze
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Palermo
Xxxxx Xxxxx, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Pavia
Fabr izio Sirac usano , Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Xxxxxxx
Xxxxx Xx xxxxxx , Professore associato di diritto processuale penale - L.U.M.S.A. di Roma
Xxxxxxx Xxxxxx, Professore associato di diritto processuale penale - Università degli Studi di Bologna
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
Art. 1.
(Omissis)
16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza persona- li e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
(Omissis)
c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sotto- porre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applica- zione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà per- sonale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo co- munque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolo- sità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di mi- sure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e pre- vedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità dimi- nuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al supera- mento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei sog- getti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'e- secuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra ac- certare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
(Omissis)
85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisio- ni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle mi- sure alternative alla detenzione;
LEGGE DELEGA
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di ecceziona- le gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione pe- nale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi peni- tenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terro- rismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria d i- sposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatri- ca negli istituti di pena;
m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;
n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;
p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secon- do i seguenti criteri:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'in- compatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ot- tica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
LEGGE DELEGA
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai re- quisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispett i- vamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei de- tenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore co- noscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensa- bile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la mas- sima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rap- porto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la de- tenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;
t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.
86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
(Omissis)
SEZIONE I
Semplificazione delle procedure
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
1. Xxxxxxx Xxx rno Semplificazione, diritto alla presenza dell'interessato e
pubblicità
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Contraddittorio differito ed eventuale per le pene brevi
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Concessione in via anticipata della semilibertà
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx immediata per il provvedimento ex art.
35 -bis ord. penit.
5. Xxxx Xxxxxx ni Per un modello esecutivo che favorisca il ricorso a mi-
sure penali di comunità
6 . Xxxxx Xxxxxxx Semplificazione delle procedure: un bilanciamento tra
estensione del rito de plano e giurisdizionalizzazione in materia di misure alternative
7 . Xxxxx Xxxxxxx Per una più pronta applicazione dell’art. 684 c. p.p.
8 . Xxxxx Xxxxxxxxx Razionalizzazione delle competenze: l’art. 677 c.p.p.
9 . Xxxxx Xxxxxxxxx Razionalizzazione delle competenze: l’art. 18 ord. penit.
10 . XXXXX XXXXXXXXX Razionalizzazione delle competenze: l ’ art. 18 - t er ord.
penit.
11 . Xxxxx Xxxxxxxxx Razionalizzazione delle competenze: l’art. 30 ord. penit.
12 . Xxxxx Xxxxxxxxx Razionalizzazione delle competenze: l’art. 56 reg. esec.
13 . Xxxxx Xxxxxx “ Monocratizzazione” delle competenze del giudice di
sorveglianza
(segue)
14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Bilanciamento tra diritto a partecipare personalmente al
procedimento ed esigenze di efficienza
15. Xxxxxxx Xxxxxx Ridefinizione dei rapporti tra il procedimento tipico di
sorveglianza e le forme semplificate di decisione
vedi i noltre:
Fa b i o Gi a n f i l ip p i sez. I I scheda 6
FA B I O FI O R E N T I N Sez. VII scheda 2
An t o n i n o Pu l v i r e n t i sez. IX scheda 6
Ma r c e l l o Bo r t o l a t o sez. X scheda 2
Xxxxxxx Xxxxxx | 1 |
SEMPLIFICAZIONE, DIRITTO ALLA PRESENZA DELL'INTERESSATO E PUBBLICITÀ |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua compe- tenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie at- tinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministe- ro, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubi- tare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Quando si procede nei confronti di persona sottopo- sta a osservazione scientifica della personalità, il giu- dice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamen- to. | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 o da singole disposizioni di legge, il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Soppresso 2. Il tribunale di sorveglianza, prima di decidere, a richiesta dell’interessato, del suo difensore o di uffi- cio, sulla concessione della liberazione condizionale, del differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e del- la libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, di una delle misure al- ternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente del- la Repubblica 9 ottobre 1990 ovvero sulla sospensio- ne dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 dello stesso testo unico, deve sentire il pubblico ministero. Se nei cinque giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il tribunale di sorve- glianza decide. 3. Il tribunale di sorveglianza, quando deve decidere sulla revoca di uno dei provvedimenti indicati nel comma 2, procede a norma dell’articolo 666. Se non è diversamente stabilito, procede nello stesso modo |
Testo attuale | Proposta di modifica |
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, da- vanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore genera- le presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, | quando deve pronunciarsi in sede di reclamo o di appello sulle impugnazioni avverso i provvedimenti dell’amministrazione o del magistrato di sorveglian- za. In tal caso, del collegio non può far parte il giudi- ce che ha emesso il provvedimento impugnato. Quando per effetto della disposizione precedente non è possibile comporre il collegio con i magistrati di sorveglianza del distretto, il presidente della Corte di appello procede con decreto alla relativa integrazio- ne, individuando un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. 4. Il magistrato di sorveglianza, quando deve decide- re sull’applicazione di una misura di sicurezza, sulla sua trasformazione con altra più grave ovvero sulla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procede a norma dell’articolo 666. 5. Salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, gli altri provvedimenti attinenti alle misure di sicurezza ovvero alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere e quelli relativi ai permessi premio sono adottati dal magistrato di sorveglianza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, dopo aver assunto, se del caso, sommarie informazioni. Quando procede a richiesta dell’interessato, del suo difensore o di uffi- cio, il magistrato di sorveglianza decide non prima di due giorni dalla richiesta di parere al pubblico mini- stero e anche in assenza di esso. I provvedimenti pre- visti dal presente comma sono comunicati o notificati senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. 6. Quando si procede, anche a norma dell’articolo 667, comma 4, nei confronti di persona sottoposta a os- servazione scientifica della personalità, il giudice acqui- sisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. 7. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davan- ti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorve- glianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 8. Quando si procede a norma dell’articolo 666, anche a seguito dell’opposizione prevista dall’articolo 667, com- ma 4, il magistrato di sorveglianza o il presidente del col- legio dispone, su istanza dell’interessato, che l’udienza si svolga in forma pubblica. Si osservano, in quanto compa- tibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 9. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorve- glianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando |
Testo attuale | Proposta di modifica |
quando provvedono su richieste di provvedimenti in- cidenti sulla libertà personale di condannati da Tribu- nali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinen- te documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna. | provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti pe- nali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazio- ne al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronuncia- to la condanna. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 14-ter ord. penit. (Reclamo) 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II. | Art. 14-ter ord. penit. (Reclamo) 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro venti giorni dalla ricezione del reclamo. Se la decisione sul reclamo non inter- viene nel termine prescritto il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza partico- lare perde efficacia. 3. Nel procedimento di reclamo l'amministrazione penitenziaria può presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto, si appli- xxxx le disposizioni dell’articolo 678, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del codice di procedura penale. |
Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la pro- cedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sor- veglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. | Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la pro- cedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sor- veglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. |
Art. 30-bis ord. penit. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) 4. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, as- sunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede | Art. 30-bis ord. penit. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi) 4. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, as- sunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede |
Testo attuale | Proposta di modifica |
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma prece- dente. 5. 6. Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del di- stretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma. | entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo dan- done immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. 5. Il presidente della corte d'appello non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedi- mento da lui emesso. 6. Soppresso |
Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, se- condo le procedure di cui all'articolo 30-bis. | Art. 30-ter ord. penit. (Permessi premio) 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è sog- getto a reclamo al tribunale di sorveglianza. |
Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell' articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale , il magi- strato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osserva- zioni e richieste. 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel ter- mine di quindici giorni dalla notificazione o comunica- zione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricor- ribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo di- fensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha e- messo il provvedimento. 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottem- peranza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. | Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 1. Il magistrato di sorveglianza fa dare avviso del recla- mo di cui all’articolo 69, comma 6, all’amministrazione interessata, che ha diritto di trasmettere osservazioni e richieste. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza de- cide trascorsi cinque giorni dall’avviso. 4. Soppresso 4-bis. Soppresso 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad opposizione o impugnazione, l'interessa- to o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le dispo- sizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di pro- cedura penale e del precedente comma 1. 8. Soppresso |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 41-bis ord. penit. (Situazioni di emergenza) 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevi- mento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura pe- nale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozio- ne del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale anti- mafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il pro- curatore generale presso la corte d'appello, il dete- nuto, l'internato o il difensore possono propone, en- tro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecu- zione del provvedimento ed è trasmesso senza ri- tardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda di- sporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. | Art. 41-bis ord. penit. (Situazioni di emergenza) 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevi- mento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura pe- nale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozio- ne del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Si applica la disposizione dell’art. 14-ter, comma 2. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il de- tenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecu- zione del provvedimento ed è trasmesso senza ri- tardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda di- sporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. |
Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. | Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Si osservano le disposizioni dell’articolo 678, comma 5, del codice di procedura penale e dell’articolo 30-ter, commi 1 e 7. |
Art. 53 ord. penit. (Licenze agli internati) 1. Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla sca- denza fissata per il riesame di pericolosità. 2. Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigen- ze personali o familiari, una licenza di durata non su- periore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una | Art. 53 ord. penit. (Licenze agli internati) 1. Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla sca- denza fissata per il riesame di pericolosità e una licen- za di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento socia- le. Si osservano le disposizioni richiamate nell’articolo 52, comma 1, ultimo periodo. 2. Agli internati può inoltre essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30-bis. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento so- ciale. 3. Agli internati ammessi al regime di semilibertà pos- sono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le li- cenze previste nel | 3. Agli internati ammessi al regime di semilibertà pos- sono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le li- cenze previste nel comma 1 dell'articolo precedente. Si osservano le disposizioni richiamate nell’articolo 52, comma 1, ultimo periodo. |
Art. 53-bis ord. penit. (Computo del periodo di permesso o licenza) 2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessa- to reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la pro- cedura di cui all'articolo 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio. | Art. 53-bis ord. penit. (Computo del periodo di permesso o licenza) 2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessa- to reclamo al tribunale di sorveglianza. |
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvi- sa in esso elementi che costituiscono violazione dei di- ritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Ap- prova, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni di- rette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. | Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvi- sa in esso elementi che costituiscono violazione dei di- ritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Ap- prova, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni di- rette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. |
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipa- ta, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinan- za, 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'artico- lo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. | Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. Sull'istanza di concessione della liberazione antici- pata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordi- nanza, ai sensi dell’articolo 678, comma 5, del codi- ce di procedura penale, ma la decisione è adottata non prima di quindici giorni dalla richiesta del pa- rere al pubblico ministero e anche in assenza di es- so. 2. Soppresso 4. Soppresso |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello | Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sulle impugnazioni avverso i provvedi- menti di cui al comma 4 dell'articolo 69. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza) 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al di- fensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condan- nato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammis- sibile la richiesta. 2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e di- sporre gli opportuni accertamenti in ordine al pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero com- petente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione. | Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza) 1. Soppresso 1. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e di- sporre gli opportuni accertamenti in ordine al pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 2. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero com- petente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione. |
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92 | Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, e 92, comma 3. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 2 l. n. 207/2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi | Art. 2 l. n. 207/2003 (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione) 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc- cessive modificazioni. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. | 6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678, commi 3, 6, 7, 8 e 9, del codice di procedura pe- nale. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato pos- sibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti uti- li per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato deci- de con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre | Art. 16 d.lgs. n. 286/1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato pos- sibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti uti- li per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato deci- de con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fidu- cia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. |
Relazione illustrativa |
Le modifiche proposte tendono ad attuare i criteri di cui alle lett. a) e c) della delega, nella misura in cui semplifi- xxxx le procedure e configurano un procedimento di sorveglianza che garantisce il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza. In questa prospettiva, passando dalla riscrittura dell’art. 678 c.p.p., si ipotizza di “cucire” il procedimento “ordinario” di sorveglianza sul modello oggi delineato dall’art. 667, comma 4, c.p.p. Tale opzione, invero, consente di snellire l’iter procedurale ed accelerare la decisione, senza sacrificare il contraddittorio, che potrà sempre attuarsi, in via even- tuale e differita, nelle forme contemplate dall’art. 666 c.p.p., a seguito dell’opposizione presentata dal pubblico mini- stero o dall’interessato avverso l’ordinanza adottata de plano dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Sembra, peraltro, opportuna una variante nello schema descritto dall’art. 667, comma 4, c.p.p., implicante l’interpello “cartolare” del pubblico ministero, quando il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla concessione di misure idonee ad incidere sull’an, sul quomodo o sul quando della carcerazione. La possibilità, così assicurata, di tenere conto del punto di vista del pubblico ministero dovrebbe anche favorire l’adozione di provvedimenti mag- giormente ponderati e, per questa via, “frenare” la presentazione di successive opposizioni. In linea con la direttiva di cui alla lett. a), si prevede, invece, il ricorso alla procedura “partecipata” di cui all’art. 666 c.p.p. qualora il tribunale di sorveglianza debba decidere sulla revoca delle misure alternative alla detenzione. Di più. Non ostandovi la formulazione letterale del criterio di delega, si propone di applicare tale schema procedu- rale anche quando si tratti di decidere sulla revoca delle altre misure ampliative dello status libertatis del condanna- to. La proposta si giustifica, non solo e non tanto in ossequio al contraddittorio, che sarebbe comunque salvaguarda- to dal meccanismo oppositivo ex art. 667, comma 4, c.p.p. – la cui attivazione sospenderebbe l’esecuzione del provvedimento di revoca –, quanto per ragioni di economia processuale: non è revocabile in dubbio, infatti, che il provvedimento di revoca della misura “di favore”, adottato dal giudice inaudita altera parte, si esporrebbe sistema- |
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ticamente all’opposizione dell’interessato. Sembra, poi, coerente estendere la procedura “partecipata” ai casi in cui il tribunale di sorveglianza decide quale giudice del reclamo o dell’appello avverso provvedimenti adottati dall’amministrazione o dal magistrato di sorveglianza: la scelta, se, il più delle volte, è coerente con l’esigenza di supplire, in sede di impugnazione, al deficit di contraddittorio orale che caratterizza l’adozione del provvedimento impugnato, talvolta (si pensi all’appello avverso il provvedimento applicativo di una misura di sicurezza) è funzio- nale ad assicurare, nella fase di controllo della decisione, dinanzi al giudice collegiale, un tasso dialettico corri- spondente a quello sotteso alla decisione controllata. Con un intervento di lifting normativo, sono trapiantate, una volta per tutte, nell’art. 678, comma 3, c.p.p. l’incompatibilità a giudicare, quale componente del tribunale di sorve- glianza, del magistrato che abbia emesso il provvedimento impugnato e il connesso meccanismo di integrazione del collegio con giudici non specializzati, a fronte dell’impossibilità di comporlo con i magistrati di sorveglianza del distretto. Parallelamente, sono soppresse le omologhe previsioni disseminate nel testo della l. n. 354/1975. Quanto alle materie rientranti nella competenza del magistrato di sorveglianza, si circoscrive il ricorso alla procedu- ra di cui all’art. 666 c.p.p. ai soli casi in cui dal provvedimento finale possa derivare una incisiva limitazione della libertà personale dell’interessato (applicazione o trasformazione in peius di misure di sicurezza) o un aggravio del suo status penale (dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere). Mentre è con- gegnata una procedura ad hoc, con contraddittorio eventuale, di tipo cartolare, in vista dell’adozione degli altri provvedimenti – ampliativi della sfera giuridica dell’interessato – attinenti alle misure di sicurezza ovvero alla di- chiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, nonché ai permessi premio. Al r i- guardo, infatti, la necessità di assicurare il controllo del tribunale di sorveglianza, nelle forme ordinarie del proce- dimento di esecuzione, sulla legittimità e fondatezza dei provvedimenti emessi dall’organo monocratico impedisce di far leva, anche ortopedicamente, sul modello previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p., che assicura sì, a seguito di opposizione, l’attuazione del contraddittorio, ma dinanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento inve- stivo dall’atto oppositivo. L’esigenza di preservare la specificità di alcuni modelli decisionali atipici o particolari deviazioni dagli schemi or- dinari di riferimento (artt. 666 e 667, comma 4, c.p.p.), sia nelle materie di competenza del magistrato di sorve- glianza (cfr., a titolo esemplificativo, artt. 30-bis, commi 1 e 2, 35-bis, 47, comma 8, 47-ter, comma 4, 51-bis, 51- ter, 53-bis, comma 1, e 69-bis ord. penit., 2, comma 2, l. n. 207/2003 e 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998), sia in quelle di competenza del tribunale di sorveglianza (v., ad esempio, artt. 14-ter, 18-ter, comma 6, e 30-bis, comma 4, ord. penit., 90-93 e 94 d.P.R. n. 309/1990 e 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998), è garantita da apposite clausole di salvezza allocate nell’art. 678 c.p.p. (comma 1: «Salvo quanto stabilito dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 o da sin- gole disposizioni di legge, …»; comma 3: «Se non è diversamente stabilito, …»; comma 5: «Salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, …»). L’obiettivo di semplificazione delle procedure è perseguito anche con la prospettata interpolazione dell’art. 35-bis ord. penit., volta a sostituire l’attuale doppio step procedurale, a contraddittorio necessario, di cui all’art. 666 c.p.p., con il più snello modulo bifasico, a contraddittorio eventuale e differito, richiamato dall’art. 678, comma 1, c.p.p. (sia pure ibridato dalla prevista interlocuzione con l’amministrazione interessata). Non solo. La modifica proposta, sopprimendo il “doppio reclamo” e riservando al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere tanto sul re- clamo contro il provvedimento dell’amministrazione, quanto sull’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso l’ordinanza che lo definisce de plano, evita il più dispendioso intervento, in seconda battuta, del tribunale di sorve- glianza. Nella stessa ottica di semplificazione procedurale si colloca, altresì, la proposta applicabilità al giudizio di ottemperanza delle forme di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p. in luogo della sequenza a contraddittorio necessario disciplinata dall’art. 666 c.p.p. Funzionali al potenziamento del “diritto alla presenza dell’interessato” sono le modifiche all’art. 69, comma 5, ord. penit., dirette ad estendere, anche per relationem (cfr. art. 21-bis, comma 2, ord. penit.), l’ambito operativo della procedura ex art. 667, comma 4, c.p.p. al decreto di approvazione del programma di trattamento (art. 13 ord. penit.) e a quello con il quale il magistrato di sorveglianza concede o nega al condannato o all’internato l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro all’esterno (art. 21 ord. penit.) o l’autorizzazione all’assistenza all’esterno dei figli mi- nori (art. 21-bis ord. penit.). Nella stessa ottica, si giustificano le modifiche agli artt. 52 e 53 ord. penit., dirette a estendere le rimodulate garan- zie partecipative previste in materia di permessi premio e di necessità alle licenze per detenuti semiliberi e per in- ternati. In proposito, pare opportuno diversificare – intervenendo sul comma 7 dell’art. 30-ter ord. penit. – la tempi- stica del procedimento di reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione alla diversa natura dei permessi (e, corrispondentemente, delle licenze), circoscrivendo ai permessi (e alle licenze) di necessità la procedura accele- rata prevista dall’art. 30-bis, comma 4, ord. penit. Relativamente alle cadenze contemplate da tale disposizione, la prospettata dilatazione del termine per la decisione del tribunale di sorveglianza – da dieci a quindici giorni – muo- ve dall’esigenza di coordinare lo spatium deliberandi concesso al giudice con il termine dilatorio, anche esso di |
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dieci giorni, previsto dall’art. 666, comma 3, c.p.p. per la comunicazione o notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Nelle procedure di controllo dei provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali dell’individuo (artt. 14-ter, 18-ter e 41-bis ord. penit.) sono incuneati termini perentori a pena di caducazione dei provvedimenti impugnati, traendo spunto dal congegno delineato dall’art. 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p. La modifica in esame, sebbene non imposta dai criteri della delega, potrebbe favorire, indirettamente, la semplificazione delle procedure ove si ritenesse che alla scadenza del termine per la decisione, oltre alla perdita di efficacia del provvedimento restrittivo, consegua anche l’estinzione del procedimento di controllo per sopravvenuta carenza di interesse in capo al condannato. Infine, in linea con il criterio direttivo di cui alla lett. c), è contemplata la pubblicità dell’udienza ex artt. 666 e 678 c.p.p.: le modalità controversiali di svolgimento e l’elevata posta in gioco che la caratterizzano (tanto più nella nuo- va cornice normativa di riferimento) rendono ineludibile un adeguamento del modello procedurale “partecipato” alle indicazioni provenienti dal Giudice delle leggi (cfr., ex plurimis, Corte cost., 5 giugno 2015, n. 97 e Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135) e dalla Corte di Strasburgo (v., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, 10 aprile 2012, Xxxxxxxxxx x. Italia e Corte eur. dir. uomo, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia). In funzione della tutela di valori so- vra/equi-ordinati in conflitto (cfr. artt. 6 § 1 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 14 § 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici), si giustifica, poi, il recepimento dei limiti e delle eccezioni alla pubblicità dell’udienza racchiusi nell’enclave normativa degli artt. 471-473 c.p.p. |
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CONTRADDITORIO DIFFERITO ED EVENTUALE PER LE PENE BREVI |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 678 c.p.p. (*) (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua compe- tenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice pe- nale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a de- linquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubi- tare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, (*) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedi- mento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorve- glianza, nelle forme dell'udienza pubblica» e con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 1-bis e 1-ter, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle mate- rie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del co- dice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazio- ne di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico mini- stero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a nor- ma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata procede a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-ter. Il tribunale di sorveglianza, nelle materie rela- tive alle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, c.p.p. quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore ad anni uno, nonché in materia di riabilitazione e valutazio- ne sull'esito dell'affidamento in prova al servizio so- ciale, anche in casi particolari, procede a norma dell'articolo 667 comma. 4. Su istanza degli interessati, il procedimento da- vanti al magistrato di sorveglianza per l'applicazio- ne delle misure di sicurezza e il procedimento da- vanti al tribunale di sorveglianza, in tutte le materie di sua competenza, ad esclusione di quelle previste dal comma 1-ter, si svolge nelle forme dell'udienza pubblica. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes- sati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica». |
Relazione illustrativa |
L’attuazione delle delega dovrebbe proseguire nel cammino, parzialmente già recepito dal d.l. n. 146/2013 conv. nella l. n. 10/2014 (che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 678 c.p.p.), di intervento sulla disciplina del procedi- mento di sorveglianza, riservando la procedura a maggiore tasso di giurisdizionalità alle materie per le quali si pro- cede con le più garantite forme di cui all’art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali quali la libertà personale) ed estendendo alla sola materia dell’applicazione delle misure alternative ai soggetti ‘liberi sospesi’ ex art. 656 comma 5 che abbiano da espiare una pena detentiva, anche se costituente resi- duo di maggior pena, non superiore ad anni uno, la più snella e semplificata procedura camerale senza contradditto- rio con possibilità, su opposizione della parte ex art. 667 comma 4 c.p.p., di accedere in ogni caso al contraddittorio pieno avanti il Tribunale. Ferme restando le competenze a contraddittorio differito ed eventuale dell’organo mono- cratico di cui al comma 1-bis all’art. 678 c.p.p. e i poteri di intervento anticipato del Magistrato di sorveglianza nel- la concessione delle misure alternative e nel differimento della pena ai sensi degli articoli 47 comma 4 e 47-ter comma 1-quater ord. penit. e 684 c.p.p., ove ricorrano le condizioni ivi previste, da estendere anche alla concessio- ne anticipata, in tutte le ipotesi, della semilibertà, si ritiene di dover limitare il contraddittorio differito alla conces- sione delle misure alternative da parte del Tribunale nei limiti indicati, allorché l’esiguità della pena consente un’indagine istruttoria più snella da parte del Collegio (che viene comunque mantenuto anche nella sua composi- zione dei giudici Xxxxxxx) lasciando agli interessati (PM e condannato) la facoltà di opposizione. Come emerge già dalla Relazione accompagnatoria, Analisi tecnico-normativa (pag. 31 della legge delega) non solo la revoca ma anche la materia relativa all’applicazione delle misure alternative, in forma prevalente, e, integralmen- te, quelle relative al differimento della pena (artt. 146 e 147 c.p.), al ricovero per infermità psichica (art. 148 c.p.), all’applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza (art. 679 c.p.p.) e riesame della per i- colosità (208 c.p.) nonché, infine, la tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 35-bis e 35-ter ord. penit.), va opportu- namente riservata al contraddittorio pieno a salvaguardia della natura stessa della ‘giurisdizione rieducativa’ in quanto costitutivamente discorsiva, dialettica e multidisciplinare, garanzia fondamentale della qualità dei giudizi prognostici. Per questi motivi anche l’intera materia riguardante la concessione delle misure alternative ai soggetti detenuti va esclusa dalla semplificazione legislativa. Del resto va ricordato che la Corte costituzionale ha già previsto, ancorché a richiesta dell'interessato, l'udienza pubblica in tutti i procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza e nei procedimenti in materia di misure di sicurezza avanti al magistrato di sorveglianza, esigenza che mal si concilia con un contraddittorio solo eventuale. Per questi motivi si ritiene anche di adeguare la normativa alle pronunce della Corte cost. introducendo all’art. 678 un ulteriore comma (4°) per la previsione, a richiesta dell’interessato, dell’udienza pubblica in tutti i procedimenti a contraddittorio pieno avanti al Tribunale di sorveglianza e nella materia delle misure di sicurezza avanti al Mag i- strato di sorveglianza. |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 3 |
CONCESSIONE IN VIA ANTICIPATA DELLA SEMILIBERTÀ |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta suc- cessivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. | Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. |
Relazione illustrativa |
La modifica si propone di uniformare, facilitando l’accesso alla relativa misura, la disciplina in ordine ai poteri di intervento ‘anticipato’ del Magistrato di sorveglianza nella concessione delle misure alternative e nel differimento della pena ai sensi degli artt. 47 comma 4 e 47-ter comma 1-quater ord. penit. e 684 c.p.p., ove ricorrano le condi- zioni ivi previste. Nel caso di specie si propone di estendere tale potere alla concessione anticipata della semilibertà in tutte le ipotesi (commi 1 e 2) e non solo, come oggi, a quella della pena non superiore a 6 mesi, con esclusione comunque dell’ipotesi dell’ergastolo (comma 5) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxxxxx | 4 |
OTTEMPERANZA IMMEDIATA PER IL PROVVEDIMENTO EX ART. 35-BIS ORD. PENIT. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 4. Avverso la decisione del magistrato di sorve- glianza è ammesso reclamo al tribunale di sorve- glianza nel termine di quindici giorni dalla notifica- zione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento | Art. 35-bis ord. penit. (Reclamo giurisdizionale) 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comu- nicazione dell'avviso di deposito della decisione stes- sa. Il reclamo non sospende l’esecuzione dell’ordi- nanza, a meno che il giudice che l’ha emessa di- sponga diversamente. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, l'interessato o il suo difensore munito di procura spe- ciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. |
Relazione illustrativa |
Le modifiche proposte mirano a semplificare le procedure per le decisioni di competenza del magistrato di sorve- glianza, in particolare nella materia dei reclami giurisdizionali ex art. 35-bis ord. penit., in attuazione del criterio di cui alla lett. a). Inoltre le stesse sono finalizzate a rendere più effettivo il rimedio giurisdizionale, con conseguente più pronta tutela dei diritti delle persone detenute e, in ultima istanza, maggior rispetto della loro dignità, in attuazione del criterio di cui alla lett. r). A tal fine si propone di rendere esplicito che l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza è immediatamente esecutiva e che l’eventuale reclamo non ne sospende l’esecuzione. Resta ferma la possibilità di richiedere al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione sull’impugnazione. Conseguentemente si propone di intervenire anche sul comma 5, disponendo che il procedimento per l’ottemperanza possa essere attivato immediatamente, ove il provvedimento non trovi esecuzione da parte dell’amministrazione interessata, senza attendere l’esperimento delle impugnazioni. In tal modo viene mutuata integralmente la disciplina dell’ottemperanza dal processo amministrativo ove è prevista la possibilità, così come stabilito dall’art. 114 comma 4 lett. c) d.lgs. n. 104/2010, di ottenere l’esecuzione coattiva del provvedimento anche prima della sua definitività (nel giudizio amministrativo anche le sentenze del t.a.r. non ancora passate in giudicato sono infatti passibili di ottemperanza). L’art. 35-bis, con le descritte modifiche, rispon- derebbe in modo assai più efficace alla sua funzione inibitoria rispetto ai comportamenti dell’amministrazione che arrechino un grave pregiudizio all’esercizio di diritti delle persone detenute, riducendo i tempi dell’esecuzione ed eliminando così anche i reclami ripetitivi che il detenuto che ha ottenuto un provvedimento favorevole è costretto a fare prima di vederlo concretamente eseguito. |
Xxxx Xxxxxxxx | 5 |
PER UN MODELLO ESECUTIVO CHE FAVORISCA IL RICORSO A MISURE PENALI DI COMUNITÀ |
Modifica dell’art. 656 c.p.p. – introduzione di una presunzione legale di idoneità della misura alternativa quando la condanna da eseguire non supera i quattro anni di reclusione
Modifica della disciplina dei requisiti di accesso alle misure alternative – con eliminazione di ogni preclusione legata alla tipologia del reato
Modifica della disciplina dell’applicazione in via provvisoria – possibile per tutte le misure alternative alla de- tenzione
Introduzione e modifica di norme regolamentari – necessarie per l’attuazione della riforma proposta
Ridenominazione delle misure alternative – misure penali di comunità
Premessa |
Gli interventi proposti sul tessuto dell’attuale titolo I, capo VI della legge n. 354/1975 non sono che una parte dei risultati prodotti dal gruppo di lavoro del Tavolo XII degli Stati Generali dell’esecuzione penale, il quale aveva co- me compito assegnato quello di tracciare le linee di una riforma penitenziaria che mettesse al centro non più il car- cere, ma le misure alternative alla detenzione, ridenominate misure penali di comunità, a testimoniare, anche nel linguaggio utilizzato, la nuova prospettiva da perseguire. Gli elaborati normativi proposti dal Xxxxxx XXX risultano molto più completi e articolati: da essi si prende spunto per alcuni ritocchi all’attuale disciplina che possano dare rapida attuazione al criterio della delega che vuole un po- tenziamento di modelli esecutivi che rendano davvero residuale il ricorso alla carcerazione. Si è scelto di inserire tutte le modifiche proposte in un unico documento, poiché si tratta di interventi tra loro co n- nessi, che forniscono una complessiva rilettura del sistema. |
Testo attuale | Proposta di modifica | Relazione illustrativa |
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, compu- tando le detrazioni previste dall'ar- ticolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordi- ne di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fun- gibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magi- strato di sorveglianza affinché | Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 4-bis. Soppresso | La scommessa per un’esecuzione che prescinda dal carcere potrà es- sere vinta nella misura in cui si consenta l’accesso alle misure al- ternative dalla libertà più rapida- mente e senza dover scontare un periodo di detenzione. Perciò, si propone un intervento di radicale riscrittura della disciplina di accesso alle misure penali di comunità dalla libertà che tiene conto: 1) del carattere residuale che si vuole dare al carcere, quando la condanna riguarda pene medio- brevi; 2) del potenziamento del ruolo del magistrato di sorveglian- za nella concessione di detti bene- |
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provveda all'eventuale applicazio- ne della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provve- de senza ritardo con ordinanza a- dottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condanna- ti per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Quando il condannato si tro- va in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emet- te l'ordine di esecuzione e, se ricor- rono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re- pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pub- blico ministero, salvo quanto pre- visto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzio- ne e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difen- sore nominato per la fase dell'ese- cuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successi- | 4-ter. Soppresso 4-quater. Soppresso 5. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a quattro anni di reclusione o a sei anni nei casi di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re- pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione e previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile re- lativi al titolo esecutivo da ese- guire, trasmette gli atti al magi- strato di sorveglianza per l’eventuale applicazione della liberazione anticipata e sostitu- zione della pena detentiva con una misura penale di comunità di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero con la sospensione dell'esecuzione | fici (in una prospettiva di semplifi- cazione e soprattutto di riduzione dei tempi). In particolare, si sceglie di intro- durre una presunzione legale di i- doneità della misura penale di co- munità, in caso di pene detentive non superiori ai 4 anni di reclusio- ne (6 per i tossicodipendenti), pre- sunzione fatta valere attraverso un meccanismo automatico di sostitu- zione della pena detentiva divenuta definitiva; ciò per riaffermare an- cora una volta che la reclusione in carcere va considerata sempre co- me l’extrema ratio. L’ordinamento privilegia forme di esecuzione al- ternative e il magistrato di sorve- glianza, anche mediante il calcolo preliminare della liberazione anti- cipata, è chiamato a valutare l’opportunità di modalità esecutive della pena attraverso le misure pe- nali di comunità. La presunzione legale di idoneità della misura extra moenia non si applica ai reati di terrorismo e cri- minalità organizzata di stampo ma- fioso (poiché in questi casi l’accesso ai benefici ha tempi più lunghi e richiede un periodo di os- servazione e trattamento in carcere) e ricorre a speciali criteri di valuta- zione per i reati commessi con vio- lenza alla persona. Dal punto di vista procedurale, stante la presunzione di idoneità, non è più necessaria l’istanza dell’interessato per introdurre il procedimento per la concessione. Ricapitolando, ecco i punti qualifi- canti la riscrittura dell’art. 656 c.p.p. Innanzitutto viene introdotta l’investitura automatica del magi- strato di sorveglianza in tutti i casi in cui la pena detentiva potrebbe rientrare, calcolata la liberazione anticipata, nei limiti di pena che consentono il ricorso alle misure penali di comunità; un procedimen- to snello, che segue le regole di cui all’art. 666 commi 3 e 5 c.p.p.; dunque una procedura “a contrad- dittorio ridotto ed eventuale”, ga- |
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ve modificazioni, e di cui all'arti- colo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione del- la pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso infor- ma altresì che, ove non sia presen- tata l'istanza o la stessa sia inam- missibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'e- secuzione della pena avrà corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in rela- zione al luogo in cui ha sede l'uffi- cio del pubblico ministero. Se l'i- stanza non è corredata dalla docu- mentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tri- bunale di sorveglianza fino a cin- que giorni prima dell'udienza fissa- ta a norma dell'articolo 666, com- ma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglian- za di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di infor- mazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza deci- de entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. | della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. 6. Nei casi di cui al comma 5, il magistrato di sorveglianza decide senza ritardo sulla liberazione an- ticipata, ai sensi dell'articolo 69- bis. Successivamente, se non ritie- ne vi siano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, con ordinanza, restituisce gli atti al pubblico ministero per l’emissione dell’ordine di esecu- zione. Viceversa, se ritiene che la pena possa essere sostituita con una misura penale di comunità, fissa l’udienza a norma dell’articolo 666, comma 3 e ne fa dare avviso al condannato, al suo difensore e al pubblico ministero. Con l’avviso le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cin- que giorni prima della data fissa- ta per l’udienza, memorie e do- cumenti utili per la sostituzione della sanzione detentiva. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di pro- cedere anche d'ufficio alla richie- sta di documenti o di informazio- ni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Sulla sostituzione della pena de- tentiva, il magistrato di sorve- glianza decide con ordinanza. Si applica l’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 6-bis. Quando la condanna da e- seguire riguarda i delitti commes- si con violenza sulla persona, il giudice decide sulla sostituzione della pena detentiva tenendo con- | ranzia quest’ultima che potrà esse- re recuperata in caso di diniego della sostituzione della pena deten- tiva, poiché si consente all’interessato di proporre reclamo ex art. 69-bis ord. penit. Questa scelta rispecchia una delle direttive della delega che, al fine di sempli- ficare le procedure di sorveglianza, si esprime a favore di modelli pro- cedimentali a contraddittorio diffe- rito o eventuale. La competenza per la concessione delle misure penali di comunità dalla libertà viene affidata al magi- strato di sorveglianza, in un’ottica di semplificazione e di uniformità rispetto al potere corrispondente dello stesso magistrato (quando applica le misure in via provviso- ria); il tribunale interviene solo nel caso in cui la sostituzione venga negata. Nel comma 5 viene elevato a 4 anni il limite di pena per l’accesso a tutte le misure, elimi- nando in tal modo l’attuale discra- sia tra la fruibilità dell’affidamento in prova dalla libertà e la fruibilità della detenzione domiciliare. Viene confermato, razionalizzan- dolo, il meccanismo di computo preventivo della liberazione antici- pata (anche nei confronti di chi si trovi sottoposto a custodia cautela- re in carcere). Per i reati commessi con violenza alla persona non viene esclusa la possibilità di accedere dalla libertà alla misura penale di comunità (poiché le manifestazioni in con- |
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7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a di- versa misura alternativa, sia in or- dine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla so- spensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ot- tobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca imme- diatamente il decreto di sospensio- ne dell'esecuzione. Il pubblico mi- nistero provvede analogamente quando l'istanza presentata è i- nammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tri- bunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presen- tazione della relativa istanza o ri- sulta interrotto. A tal fine il pubbli- co ministero, nel trasmettere l'i- stanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le oppor- tune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica. | to delle prescrizioni di cui all’articolo 96-bis comma 5 del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 2000, n. 230. 7. Contro l’ordinanza che nega la sostituzione della pena detentiva è sempre ammesso reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 69-bis. In tal caso, l’emissione dell’ordine di esecuzione è sospesa fino alla de- cisione definitiva. Il magistrato che ha negato la sostituzione non fa parte del collegio. 8. La disposizione di cui al comma 6, prima parte, si applica anche al condannato che, per il fatto ogget- to della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura ai sensi degli articoli 285 e 286 nel momento in cui la sentenza divie- ne definitiva. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 6-bis e 7 si applicano anche al condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da esegui- re. Fino alla decisione del magi- strato di sorveglianza, il condan- nato permane nello stato detenti- vo nel quale si trova e il tempo | creto di queste fattispecie sono talmente eterogenee da non con- sentire presunzioni di pericolosità legate al reato in astratto). Tuttavia, per la natura della condotta che ca- ratterizza tali reati possono esistere evidenti ragioni di tutela e prote- zione di chi ha subìto l’aggressione e che più difficilmente possono es- sere soddisfatte con modalità ese- cutive aperte. Si propone, pertanto, l’introduzione di talune disposizio- ni regolamentari che impongono l’adozione di peculiari prescrizioni a tutela della vittima con il provve- dimento che applica la misura pe- nale di comunità (vedi sub art. 96- bis reg. esec.). Il calcolo della liberazione antici- pata riguarda anche coloro che du- rante il processo hanno trascorso un periodo di tempo in custodia cautelare in carcere. Viene confermata anche la possibi- lità di sostituzione nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari, con prosecuzione di questo regime esecutivo fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. |
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9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis del- la legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari di- sposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto- bre 1990, n. 309, e successive mo- dificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di cu- stodia cautelare in carcere nel mo- mento in cui la sentenza diviene definitiva. c) ( ) 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e tra- smette gli atti senza ritardo al tri- bunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applica- zione di una delle misure alterna- tive di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorve- glianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provve- de in ogni caso il magistrato di sorveglianza. | corrispondente è considerato co- me pena espiata a tutti gli effetti. 9. La sostituzione della pena de- tentiva con una misura penale di comunità non si applica quando la condanna da eseguire riguarda i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice pena- le. 10. Nella determinazione del ma- gistrato di sorveglianza compe- tente per la sostituzione della pe- na detentiva, si applicano le rego- le generali di cui all’articolo 677. | La riformulazione del comma 9 non consentirà ai condannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso di accedere dalla libertà alle misure extra moenia, poiché il loro pecu- liare ed elevato profilo criminale (stante la natura del reato commes- so) richiede un periodo di osserva- zione e intervento rieducativo in carcere prima di poter accedere ai benefici (vedi sul punto sub art. 96- bis reg. esec.). Sempre a proposito della compe- tenza, venuto meno il meccanismo di sospensione dell’ordine di ese- cuzione, non si giustifica più una competenza speciale (quella del magistrato del luogo in cui si trova l’ufficio del pubblico ministero che procede) volta a garantire uno stretto coordinamento tra il pubbli- co ministero che sospende l’ordine e il giudice che si pronuncia sulle modalità esecutive; possono rivive- re le regole generali fissate dall’articolo 677 c.p.p. |
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L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) | ||
Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti) | Art. 4-bis ord. penit. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti) Soppresso | La previsione in astratto di preclu- sioni automatiche all’accesso ai be- nefici penitenziari (costruita sulla natura del reato commesso) è con- traria al principio rieducativo della pena, poiché non consente quell’intervento flessibile, progres- sivo e individualizzato indispensabi- le per un effettivo recupero del con- dannato. Escludere per taluni la possibilità di raggiungere l’obiettivo della rieducazione e perciò della ri- conquistata libertà tradisce gli scopi dell’art. 27 comma 3 Cost. Ogni condannato, invece, ha il diritto di accedere ai benefici penitenziari quando abbia maturato le relative condizioni di applicabilità (cfr. an- che Racc. 2014/3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi, secondo cui «è necessario trattare i delin- quenti pericolosi, come tutti i delin- quenti, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e tenen- do in dovuto conto la loro situazio- ne particolare ed i loro bisogni indi- viduali, pur continuando a protegge- re la società in modo efficiente con- tro le loro azioni»). Nondimeno, sulla base delle indi- cazioni provenienti dalla delega, si è consapevoli che gli autori di par- ticolari crimini (quali terrorismo e criminalità organizzata di stampo mafioso) sono portatori di uno spe- ciale profilo criminale che difficil- mente consente l’accesso a misure penali di comunità (quantomeno nelle prime fasi dell’esecuzione). Tuttavia non può escluderlo, poi- ché significherebbe negare a priori il finalismo rieducativo della pena per taluni tipi d’autore, in evidente contrasto con la previsione costitu- zionale. Per questo, per salvaguardare la deroga all’abrogazione di ogni pre- clusione automatica ai benefici pe- nitenziari contenuta nella delega e riferita proprio ai reati summenzio- nati (comma 85, lett. e), si propone l’introduzione di presupposti e cri- |
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xxxx di accesso più rigorosi nei tem- pi e nei modi di fruizione, che re- cuperano talune prescrizioni di cui all’art. 4-bis ord. penit. alle quali il giudice di sorveglianza deve atte- nersi nel momento in cui è chiama- to a valutare l’ammissibilità del beneficio (vedi sub art. 96-bis reg esec.). Con l’abrogazione dell’art. 4 bis vengono meno tutti i regimi deten- tivi speciali che su questa norma si fondano e dall’ordinamento peni- tenziario vanno espunti tutti i rife- rimenti ad essa. Perciò, correlata a questa si pro- pone quantomeno l’abrogazione degli articoli 58-ter e 58-quater ord. penit. | ||
Capo VI (Misure alternative alla detenzione e remissione del debito) (Misure penali di comunità) Anche nel lessico è importante marcare una differenza se si vuole perseguire l’obiettivo di introdurre un sistema penitenziario che cambi radicalmente l’attuale prospettiva punitiva incentrata sul carcere. Per questo non sembra appropriato l’uso del termine “alternative” riferito alle misure extra moenia quando queste dovrebbero rappresentare la modalità ordinaria di esecuzione della pena. | ||
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) Se la pena detentiva inflitta non su- pera Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istitu- | Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo u- guale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base degli elementi di osservazio- ne forniti dall’istituto penitenzia- rio, se il soggetto è recluso e dal condannato stesso, debitamente accertati dagli uffici di esecuzione penale esterna e dalle forze dell’ordine, quando l’adozione avviene ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale. 3. Si applicano, in quanto compa- tibili, gli articoli 57 e seguenti. | L’affidamento in prova resta la mi- sura penale di comunità per eccel- lenza; perciò si propongono alcuni ritocchi volti a superare talune cri- ticità. La prima modifica proposta inten- de uniformare i criteri di ammis- sione, ponendo come unico tetto di pena quattro anni, sia che la misura venga concessa dalla libertà che dalla detenzione. Al comma 2 si propone un inter- vento volto a superare alcuni ele- menti, di fatto problematici, quali la collegialità dell’osservazione della persona obbligatoria. |
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to quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condan- nato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'an- no precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espia- zione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consen- tire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione del- la pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzio- ne, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza compe- tente in relazione al luogo di deten- zione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indi- cazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'af- fidamento in prova e al grave pre- giudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la libera- zione del condannato e l'applicazio- ne provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sor- veglianza, cui il magistrato tra- smette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi Nel corso dell'affidamento le pre- scrizioni possono essere modificate | Soppresso Soppresso 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore del- la collettività e, in quanto possibile, in favore della persona offesa dal reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le pre- scrizioni possono essere modificate | Eliminate le distinzioni relative al percorso di ammissione al benefi- cio fondate sul quantum di pena. La disciplina riguardante l’applica- zione in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx- xx penali di comunità viene inserita in un nuovo capo che contiene tutte le disposizioni attinenti ai profili procedurali comuni alle diverse misure. Vengono potenziate quelle prescri- zioni obbligatorie riguardanti la ricomposizione del conflitto con la vittima (ove possibile) e il coinvol- gimento della comunità nell’esecuzione della pena, poiché solo così modalità esecutive extra moenia potranno essere accettate dalla società civile (perché assolve- |
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dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescri- zioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne ri- ferisce nella relazione di cui Il servizio sociale controlla la con- dotta del soggetto e lo aiuta a supe- rare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodi- camente al magistrato di sorve- glianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, con- trario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di pro- va estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribuna- le di sorveglianza, qualora l'inte- ressato si trovi in disagiate condi- zioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. 12-bis. All'affidato in prova al ser- vizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, de- sumibile da comportamenti rivela- tori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'artico- lo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'artico- lo 54, comma 3. | dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizio- ni sono autorizzate, nei casi di ur- genza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne rife- risce nella relazione di cui all’articolo 98 comma 7 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Soppresso 10. L'affidamento è revocato qualo- ra il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescri- zioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell’articolo 58-bis. Soppresso Soppresso | ranno anche alla loro funzione re- tributiva) e favoriranno il recupero e il reinserimento del reo. Anche in questo caso, le disposi- zioni procedurali abrogate vengono inserite nella nuova disciplina di cui al capo VI bis, trattandosi di profili comuni a tutte le misure. |
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di | Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 01. Soppresso | La disciplina della detenzione do- miciliare richiede una razionalizza- zione che tenga conto di modalità esecutive contenute in leggi diver- se, in particolare la disciplina di cui |
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quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli ar- ticoli 609-bis, 609-quater e 609- octies del codice penale, dall'arti- colo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può es- sere espiata nella propria abitazio- ne o in altro luogo pubblico di cu- ra, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzio- ne della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato di- chiarato delinquente abituale, pro- fessionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggra- vante di cui all'articolo 99 del co- dice penale. 1. La pena della reclusione non su- periore a quattro anni, anche se co- stituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella pro- pria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o ac- coglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia pro- tette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la ma- dre sia deceduta o altrimenti asso- lutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che xxxxxx- xxxx xxxxxxxx contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a ses- santa anni, se inabile anche par- zialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. | 1. La pena detentiva non supe- riore a due anni, anche se costi- tuente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abita- zione del condannato o altro luo- go pubblico o privato di cura, as- sistenza e accoglienza, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare la fuga o il pericolo che il condannato com- metta altri reati. 2. Il limite di cui al comma 1 è e- levato a quattro anni, anche se costituente parte residua di mag- gior pena, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni o af- fetta da handicap totalmente inva- lidante, con lei convivente; b) padre, esercente la responsabi- lità, di prole di età inferiore ai dieci anni o affetta da handicap totalmente invalidante con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assoluta- mente impossibilitata a dare assi- stenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che xxxxxx- xxxx xxxxxxxx contatti con i presi- di sanitari territoriali; d) persona di età superiore a ses- | all’art. 1 legge n. 199/2010. Un te- sto organico che riordini i requisiti di accesso, i criteri che orientano la decisione e la variegata gamma di modalità di esecuzione, tutte a di- sposizione del giudice per valutare la più idonea a soddisfare le esi- genze riscontrate nel caso concreto. Inoltre, va preso atto della rilevan- za che l’esecuzione della pena presso il domicilio ha assunto re- centemente nel sistema delle misu- re extra moenia e, di conseguenza, è necessario stabilire standard mi- nimi uniformi di trattamento, nel rispetto dei diritti fondamentali del- la persona condannata e della sua aspettativa di reinserimento socia- le, per impedire che si arrivi al pa- radosso di una esecuzione domesti- ca meno garantita di quella in car- cere (vedi infra, comma 4). La disposizione di cui al comma 01 costituisce condizione di accesso alle misure speciali di comunità a carattere umanitario che vengono disciplinate nel successivo art. 47- quater (completamente riformu- lato). Nel comma 1 resta disciplinata l’ipotesi-base di detenzione domi- ciliare (quella dell’attuale comma 1-bis), quale alternativa all’affidamento in prova al servizio sociale, con eliminazione di tutte le preclusioni e specificazione dei luoghi dove la misura può essere eseguita, ivi compreso il riferimen- to ai luoghi di cura, di assistenza e accoglienza che ci consentono di ricomprendere anche le case fami- glia protette per l’esecuzione della misura nei confronti delle detenute madri Le disposizioni di cui al comma 1 del vigente art. 47-ter sono trasferi- te, per necessità sistematiche, nel nuovo comma 2, dal quale dovreb- be essere espunta la lettera e), ove si adottasse la riforma dell’ordinamento penitenziario con norme dedicate all’esecuzione nei confronti di minorenni e giovani adulti. |
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1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espia- zione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due an- ni, anche se costituente parte resi- dua di maggior pena, indipenden- temente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evi- tare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'ar- ticolo 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribuna- le di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la appli- cazione della detenzione domici- liare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, ter- mine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della de- tenzione domiciliare. 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è ri- volta, dopo che ha avuto inizio l'e- secuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in rela- zione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudi- zio derivante dalla protrazione del- lo stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1- ter è rivolta al magistrato di sorve- glianza che può disporre l'applica- zione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. | santa anni, se inabile anche par- zialmente. 1-bis. Soppresso 1-ter. Soppresso 1-quater. Soppresso 3. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domicilia- | I contenuti dell’attuale comma 1- ter costituiscono condizione di ac- cesso alle misure speciali di comu- nità a carattere umanitario di cui al successivo art. 47-quater. La disciplina riguardante l’applicazione in via provvisoria è demandata al capo VI-bis comune a tutte le misure. Il nuovo comma 3 rappresenta uno dei pilastri su cui si regge la propo- |
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4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quan- to stabilito dall'articolo 284 del co- dice di procedura penale. Determi- na e impartisce altresì le disposi- zioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposi- zioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza compe- tente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione do- miciliare non è sottoposto al regi- me penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo rego- lamento di esecuzione. Nessun o- nere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in deten- zione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare è re- vocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incom- patibile con la prosecuzione delle misure. | re, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell’articolo 72. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sor- veglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione do- miciliare secondo le disposizioni dell’articolo 58, comma 2. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 tengono conto dei diritti incom- primibili di cui agli articoli 10, 18, 21-bis, 21-ter e 23, nonché di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Gli interventi di cui al me- desimo comma 3 e le relative di- sposizioni giurisdizionali favori- scono l’accesso del condannato in detenzione domiciliare al lavoro all’esterno, a percorsi di istruzio- ne e formazione professionale, nonché ad attività culturali, ri- creative e sportive, se del caso av- valendosi di mezzi di controllo elettronici. Alle condizioni di cui agli articoli 30, 30-ter, i condanna- ti in esecuzione di detenzione do- miciliare possono usufruire dei benefici dei permessi e dei per- messi-premio. 5. Per quanto non espressamente richiamato in questo articolo, il condannato nei confronti del qua- le è disposta la detenzione domici- liare non è sottoposto al regime penitenziario detentivo previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nes- sun onere grava sull'amministra- zione della giustizia per il mante- nimento del condannato che si trovi in detenzione domiciliare. 6. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 0, xx xx xxxxx- tana senza autorizzazione, è puni- to ai sensi dell'articolo 385 del co- | sta di riforma della misura domesti- ca, poiché la riempie di contenuti rieducativi e la uniforma alle altre misure penali di comunità, dal pun- to di vista dell’offerta trattamentale e del sostegno da parte degli UEPE. La modifica riscrive la norma sulla competenza sulla base di quanto disposto nelle norme di procedura di cui al capo VI bis. Il comma 4 mira ad assicurare al condannato standard di garanzie e di diritti almeno pari a quello di chi è in carcere. È paradossale, ma fino ad oggi il rischio connesso all’esecuzione della pena presso il domicilio, è stato la creazione di una situazione di detenzione, se possibile, peggiore rispetto a quella normalmente vissuta in carcere, poiché la “reclusione” fuori dall’istituto fa perdere tutti quei benefici di cui godono i ristretti (colloqui, permessi, attività tratta- mentali, supporto da parte degli operatori dell’area educativa). Per questo, una riforma della misura impone di estendere quei benefici e quei diritti di cui gode ogni detenu- to. Solo così potrà mantenere il suo carattere di modello esecutivo al- ternativo al carcere. Viene spostato nel comma 6 il con- tenuto degli attuali commi 8 e 9 |
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7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le con- dizioni previste nei commi 1 e 1- bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 0, xx xx xxxxx- tana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revo- ca del beneficio. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura. | dice penale. Si applica la disposi- zione dell'ultimo comma dello stesso articolo. Salvo che il fatto non sia di lieve entità, la condan- na per il delitto di cui al presente comma comporta la revoca del beneficio. 7. Soppresso 8. Soppresso 9. Soppresso 10. Soppresso | Le disposizioni di cui al vigente comma 7 sono assorbite dalle nor- me generali di procedura sulla re- voca delle misure di comunità. Alla luce delle norme generali di procedura sulla convertibilità delle misure di cui al capo VI-bis, il vi- gente comma 9-bis è abrogato. |
Art. 47-quater ord. penit. (Misure alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con- clamata o da grave deficienza immunitaria) 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previ- sti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286- bis, comma 2, del codice di procedu- ra penale e che hanno in corso o in- tendono intraprendere un program- ma di cura e assistenza presso le uni- tà operative di malattie infettive o- spedaliere ed universitarie o altre u- nità operative prevalentemente im- pegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. | Art. 47-quater ord. penit. (Misure penali di comunità in casi particolari) 1. Le misure penali di comunità di cui al presente capo possono esse- re applicate, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti di: a) persone che, al momento dell'i- nizio dell'esecuzione della pena, o in un momento successivo, abbia- no compiuto i settanta anni di età; b) persone nei confronti delle qua- li potrebbe essere disposto il rin- vio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale; c) persone affette da AIDS con- clamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi | La disciplina riservata alle misure extra moenia in caso di AIDS con- clamata viene modificata e amplia- ta per consentirne l’impiego nei confronti di tutte quelle forme pa- tologiche o di quelle condizioni personali incompatibili con la de- tenzione: vi rientrano le varie ipo- tesi di detenzione domiciliare c.d. umanitaria (attuali artt. 47-ter, commi 01 e 1-ter, 47-quater). Restano disciplinate a parte le mi- sure in favore delle detenute madri (art. 47-quinquies) e l’affidamento in prova per tossicodipendenti (di cui non ci si occupa). La scelta di fondo è quella di con- sentire al giudice di scegliere quale sia la misura penale di comunità più adatta a far fronte alle speciali esigenze di cura e assistenza del condannato, consentendo altresì di derogare ai limiti di pena previsti per l’accesso. |
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2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussi- stenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le uni- tà operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regiona- li nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternati- va devono contenere anche quelle relative alle modalità' di esecuzio- ne del programma. 4. In caso di applicazione della mi- sura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del pro- gramma. 5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misu- ra alternativa qualora l'interessato | dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intra- prendere un programma di cura e di assistenza presso le unità di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità opera- tive prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell’as- sistenza ai casi di AIDS; d) persone affette da altre gravi patologie i cui programmi di trat- tamento socio-sanitario possano essere seguiti con maggiori bene- fici in regime di esecuzione penale esterna. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata a certificazione del servizio sanitario pubblico compe- tente o del servizio sanitario peni- tenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indica- te e, per le persone di cui alla let- tera c), la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospe- daliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impe- gnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. 3. Il giudice può revocare la misu- ra penale di comunità disposta ai sensi del comma 1, qualora il sog- getto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'artico- lo 380 del codice di procedura pe- nale, relativamente a fatti com- messi successivamente alla con- cessione della misura. 4. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura penale di comunità per le ragioni di cui al comma 3, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto at- trezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 5. La revoca non può essere di- sposta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non | Si provvede, inoltre, a riorganizza- re talune delle attuali disposizioni, spostandole, accorpandole o abro- gandole. Tutte le disposizioni riguardanti i profili processuali sono state trasfe- rite nel capo VI-bis. Al comma 3 vengono trasferiti i contenuti dell’attuale comma 6. |
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abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 6. 7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternati- va per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto car- cerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessa- rie. 8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si ap- plicano le disposizioni dell'articolo 47-ter. 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accerta- menti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate. | rispondere più, secondo le certifi- cazioni del servizio sanitario, ai trattamenti disponibili e alle te- rapie curative. 6. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al capo VI-bis, nonché l’articolo 99-bis del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 2000, n. 230, per quanto compatibili. 7. Soppresso 8. Soppresso 9. Soppresso 10. Soppresso | |
Art. 47-quinquies ord. penit. 1. Quando non ricorrono le condi- zioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono es- sere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o acco- | Art. 47-quinquies ord. penit. (Misure penali di comunità per le madri) 1. Quando non ricorrono le con- dizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristi- nare la convivenza con i figli, pos- sono essere ammesse alle misure penali di comunità, al fine di provvedere alla cura e alla assi- stenza dei figli, dopo l'espiazione | Qui la scelta adottata è quella di consentire alle madri – al fine di ricostituire la convivenza con i figli – non soltanto l’accesso alla deten- zione domiciliare (vedi sub art. 4- ter), ma ogni altra misura compati- bile con la finalità perseguita e che sia idonea a prevenire la fuga o la reiterazione del reato. Di fatto, si raccordano e si ampliano a casi a- naloghi le misure applicate per ra- gioni umanitarie (art. 47-quater). Anche in questo caso non ci sono preclusioni per tipologia di reato. |
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xxxxxxx, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, do- po l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazio- ne di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo del- la pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per de- tenute madri ovvero, se non sussi- ste un concreto pericolo di com- missione di ulteriori delitti o di fu- ga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ov- vero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui con- fronti è disposta la detenzione do- miciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione peni- tenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in deten- zione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attua- zione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del co- dice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del pro- prio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposi- zioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza compe- tente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. | di almeno un terzo della pena, ov- vero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condan- na all'ergastolo. 2. L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal periodo prece- dente, può avvenire presso un isti- tuto a custodia attenuata per dete- nute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di fuga o di commissione di ulteriori reati, nel- la propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o acco- glienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 3. Allo stesso modo si procede nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap totalmente invalidante. 4. Le misure penali di comunità possono essere concesse, alle stes- se condizioni previste per la ma- dre nei commi precedenti, anche al padre esercente la responsabili- tà, se la madre è deceduta o asso- lutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. 5. Al compimento del decimo an- no di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla mi- sura penale di comunità di cui al presente articolo, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga della misu- ra ovvero convertirla in altra più idonea allo scopo dell’assistenza del minore; b) disporre l'ammissione all'assi- stenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'in- teressato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, nonché della du- rata della misura e dell'entità del- la pena residua. | Le garanzie dell’assistenza ai figli vengono estese anche a coloro che sono affetti da handicap totalmente invalidante. Il nuovo comma 4 riproduce i con- tenuti dell’attuale comma 7. Il nuovo comma 5 riproduce i con- tenuti dell’attuale comma 8. |
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4. All'atto della scarcerazione è re- datto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamen- to alla vita sociale, anche metten- dosi in relazione con la sua fami- glia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare spe- ciale è revocata se il comportamen- to del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare spe- ciale può essere concessa, alle stes- se condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la ma- dre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla deten- zione domiciliare speciale, il tribu- nale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del benefi- cio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assi- stenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dal- le relazioni redatte dal servizio so- ciale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'en- tità della pena residua. | 4. Soppresso 5. Soppresso 6. Soppresso 7. Soppresso 8. Soppresso | La disciplina della revoca è quella prevista per tutte le misure nel capo VI-bis. I contenuti sono recuperati nel nuovo comma 4. I contenuti sono recuperati nel nuovo comma 5. |
Art. 47-sexies ord. penit. (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo) 1. La condannata ammessa al re- gime | Art. 47-sexies ord. penit. (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo) 1. La condannata ammessa al regime di cui all’articolo 47 quinquies che | Articolo identico, con qualche adeguamento formale. |
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speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustifica- to motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la re- voca della misura. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre dete- nuto, qualora la detenzione domici- liare sia stata concessa | rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenu- to, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa, ai sensi dell'artico- lo 47-quinquies, comma 4. | |
Art. 48 ord. penit. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per parte- cipare ad attività lavorative, istrut- tive o comunque utili al reinseri- mento sociale. I condannati e gli internati ammes- si al regime di semilibertà sono as- segnati in appositi istituti o apposi- te sezioni autonome di istituti ordi- nari e indossano abiti civili. | Art. 48 ord. penit. (Semilibertà) 1. La semilibertà consiste nella con- cessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, di formazione profes- sionale o comunque utili al reinseri- mento sociale. 2. I condannati e gli internati am- messi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o appo- site sezioni autonome di istituti or- dinari e indossano abiti civili. 3. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubi- cate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione. | A parte qualche adeguamento les- sicale, si ravvisa l’esigenza di inse- rire nell’art. 48 il comma 8 dell’art. 101 del regolamento di esecuzione, ritenendolo centrale nella ratio trat- tamentale della misura. Al comma 3, dunque, si prevede l’utilizzo di particolari edifici di civile abitazione per l’esecuzione della misura, scelta che ne potrebbe favorire l’impiego in favore di quanti, vivendo ai margini della società e non potendo contare su altre risorse, difficilmente sono ammessi ad una esecuzione extra moenia (vedi sub art. 50). |
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) Xxxxxxx essere espiate in Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere am- messo al regime di semilibertà sol- tanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti | Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 1. Possono essere espiate in semi- libertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nel caso non sia possibile la concessione dell’affi- damento in prova al servizio so- ciale, ovvero della detenzione domiciliare per sola assenza di idoneo domicilio, pubblico o pri- vato. 2. Nel caso di cui al comma 1, l’ufficio di esecuzione penale e- sterna predispone gli interventi necessari per favorire il reperi- mento di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da con- | Le modifiche proposte intendono differenziare l’accesso alla misura della semilibertà, ipotizzando, di fatto, tre situazioni diverse. Unitamente a quella già presente nell’ordinamento penitenziario, si prevede una forma di semilibertà quale alternativa all’affidamento in prova al servizio sociale e alla de- tenzione domiciliare – e quindi alle medesime condizioni – in assenza di un domicilio idoneo. Come si accennava, a determinare l’esecu- zione nella forma più dura del car- cere non possono essere le condi- zioni di disagio personale, econo- mico e sociale in cui vive il con- dannato (basti pensare alla condi- zione degli stranieri); per cui, an- che la semilibertà può essere un |
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indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, di al- meno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tem- po. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i pre- supposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indi- cati nel comma 1 dell’articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'e- spiazione di metà della pena. L'ammissione Il condannato all'ergastolo può es- sere ammesso al regime di semili- bertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta suc- cessivamente all'inizio dell'ese- cuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, es- sa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | sentire la modifica della semili- bertà in quella dell’affidamento in prova o della detenzione domi- ciliare. 4. L'ammissione alla semilibertà, nei casi di cui al comma 1, è pos- sibile anche in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 57-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la misura è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e anche in base alle opportunità offerte dall’istituto penitenziario ove è eseguita la pe- na, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Soppresso Soppresso Soppresso | valido strumento per consentire temporaneamente a questi soggetti l’accesso a forme esecutive extra moenia, in attesa del ripristino del- le condizioni per poter fruire dei benefici più ampi. In questo, nel reperimento di un domicilio o di altra situazione abi- tativa utile per l’esecuzione delle misure di maggior favore, sono impegnati gli operatori degli UE- PE, ai quali è affidato anche il pro- gramma trattamentale. A parte l’ipotesi della semilibertà come alternativa all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare (che può essere concessa fin dall’inizio dell’esecuzione della pena), la fruibilità della misura, es- sendo legata ai progressi nel trat- tamento, non può essere negata quando tali progressi sono dovuti all’assenza di opportunità rieduca- tive offerte nell’istituto dove la pe- na è eseguita e, nella valutazione, questo elemento va preso nella do- vuta considerazione. Per i condannati all’ergastolo, si propone l’introduzione di una di- sciplina autonoma (art. 50-ter). La disciplina contenuta in questo comma è confluita in una norma regolamentare (art. 101). |
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Art. 50-ter ord. penit. (Ammissione alla semilibertà per condannati all’ergastolo) 1. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semi- libertà dopo avere fruito per al- meno cinque anni dei permessi premio, di cui all’articolo 30-ter e comunque dopo venti anni. 2. Il condannato deve altresì aver dato prova di cambiamento con particolare riguardo alla capacità di costruire e gestire relazioni per- sonali e sociali improntate al rispet- to delle regole e deve essere dispo- nibile a svolgere attività di utilità sociale in favore della collettività. 3. Le attività di utilità sociale, così come il risarcimento del danno, se richiesto, dovranno essere inserite nel programma rieducativo pre- disposto con la misura, attraverso apposite prescrizioni. | L’esecuzione della pena nei con- fronti dei condannati all’ergastolo ha delle peculiarità che richiedono l’individuazione di norme dedicate; perciò, si ritiene utile prevedere una forma autonoma di semilibertà, che dovrebbe essere prodromica alla concessione della liberazione condizionale. Viene inserita, quin- di, in un progetto di risocializza- zione centrato sul principio di gra- dualità nel percorso di recupero e di reinserimento sociale. | |
Art. 176. C.P. (Liberazione condizionale) Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comporta- mento tale da far ritenere sicuro il suo Il condannato all'ergastolo può es- sere ammesso alla liberazione con- dizionale quando abbia | Art. 50-quater ord. penit. (Liberazione condizionale) 1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un compor- tamento tale da far ritenere sicuro il suo cambiamento in termini di stile di vita, capacità di costruire e gestire relazioni personali e socia- li improntate al rispetto delle re- gole, della persona e della sua di- gnità e sia disponibile a svolgere attività di utilità sociale in favore della collettività, può essere am- messo alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. 2. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia speri- mentato in modo positivo e co- stante il regime di semilibertà, di cui all’articolo 50-ter, per almeno cinque anni consecutivi e comun- que dopo ventisei anni. | In un’ottica di razionalizzazione della disciplina e di creazione di un sistema organico, la cui regolamen- tazione sia totalmente affidata alla legge n. 354/1975, si ritiene neces- sario, previa abrogazione dell’art. 176 c.p., inserire la liberazione condizionale nell’ordinamento pe- nitenziario, ufficializzando, quindi, il suo carattere di misura penale di comunità. Il concetto di ravvedimento (pro- prio del foro interiore) scompare e l’attenzione viene spostata sui comportamenti del detenuto duran- te l’esecuzione della pena, dai quali poter desumere un cambiamento nelle sue scelte di vita rivelatore del raggiungimento dell’obiettivo della risocializzazione. Questa previsione dà attuazione al principio di gradualità nel percorso di recupero del condannato all’ergastolo (e che quindi ha tra- scorso in carcere un lungo perio- do): egli viene ammesso alla libe- razione condizionale solo dopo a- ver sperimentato almeno un perio- |
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La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'a- dempimento delle obbligazioni ci- vili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. | 3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. 4. Nel caso di condannato all’ergastolo, la previsione di cui al comma 3 dovrà essere valutata anche in base al fatto di aver ot- temperamento alle specifiche pre- scrizioni riguardanti il risarci- mento del danno. 5. In caso di concessione, il con- dannato è sottoposto alla libertà vigilata per un periodo non supe- riore a cinque anni. Si applica l’articolo 58 comma 3. | do proficuo di semilibertà, la quale, già a sua volta, richiede che abbia positivamente fruito di permessi- premio. Il cambiamento nello stile di vita del condannato si desume anche dal suo comportamento con riguar- do alle obbligazioni civili nascenti dal reato, adempimento che risulta particolarmente importante nella concessione della liberazione con- dizionale all’ergastolano. Le modalità esecutive sono sempre quelle della libertà vigilata, anche se viene rafforzato il ruolo degli UEPE, ai quali il liberato condizio- nalmente viene affidato per gli in- terventi di sostegno e controllo. |
Art. 177. C.P. (Revoca della liberazione condi- zionale della pena) Nei confronti del condannato am- messo alla liberazione condiziona- le resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sotto- posto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successi- vo. Decorso | Art. 50-quinquies ord. penit. (Revoca della liberazione condi- zionale ed estinzione della pena) 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizio- nale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottopo- sto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. 2. Si applicano, in quanto compa- tibili, gli articoli 58-bis e 58-ter e, in caso di revoca della misura, il condannato non potrà ripresen- tare istanza se non decorsi alme- no tre anni. In caso di revoca, il tempo trascorso in libertà condi- zionale potrà essere computato nella durata della pena, previa valutazione del tribunale di sor- veglianza. 3. Decorso il tempo della pena in- flitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condan- nato all'ergastolo, senza che sia in- tervenuta alcuna causa di revoca, la pena è estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, or- dinate dal giudice con la sentenza | Anche la disciplina della revoca della liberazione condizionale, una volta abrogato l’art. 177 del codice penale, viene inserita nell’ordina- mento penitenziario, con alcune modifiche. |
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la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. | di condanna o con provvedimento successivo. | |
Art. 51 ord. penit. (Sospensione e revoca di semilibertà) | Art. 51 ord. penit. (Sospensione e revoca della semilibertà) 6. Si applica la disciplina degli ar- ticoli 58-bis e 58-ter, per quanto compatibile. | La norma resta identica, con l’aggiunta della numerazione dei commi (che viene fatta anche in altre norme) e di un rinvio alla disciplina generale in tema di revoca delle misure penali di comunità. In sostanza, nel testo delle norme riguardanti le singole misure vengono disciplinate solo le speciali ipotesi di revoca. |
Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà) Al condannato ammesso Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi imposti- gli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui | Art. 52 ord. penit. (Licenza al condannato ammesso alla semilibertà) 1. Al condannato ammesso alla se- milibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno e a giorni sessanta, in modo progres- sivo, per la misura prevista all’articolo 50-ter, nel caso in cui il condannato abbia dato prova di proficua partecipazione all’opera di rieducazione. 2. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. 3. Se il condannato durante la licen- za trasgredisce agli obblighi impo- stigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca del- la semilibertà. 4. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono ap- plicabili le disposizioni di cui all’articolo 51. | Sempre guardando al principio di gradualità del trattamento e tenuto conto della proposta di introdurre una forma di semilibertà solo per condannati all’ergastolo e prodro- mica a una possibile applicazione della liberazione condizionale, si ritiene che le licenze premio, in ta- le situazione, possano essere con- cesse, in modo progressivo, sino a sessanta giorni l’anno. Tale previ- sione è strettamente connessa alla necessità di sperimentare il più possibile il condannato all’esterno dell’istituto, per poterne valutare il livello di reinserimento sociale. |
Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipa- zione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo | Art. 54 ord. penit. (Liberazione anticipata) 1. Al condannato a pena detentiva che abbia tenuto comportamenti e compiuto atti concreti rivelatori di un positivo evolversi della per- sonalità è concessa, quale ricono- | L’istituto viene impropriamente annoverato tra le misure penali di comunità: tuttavia, con esse condi- vide la natura premiale e le caratte- ristiche di strumento per il tratta- mento progressivo di portata riso- cializzante. Favorendo un più rapi- do accesso tanto al fine-pena che ai |
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più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quaran- tacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo tra- scorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione La condanna per delitto non colpo- so commesso nel corso dell'esecu- zione successivamente alla conces- sione del beneficio ne comporta la revoca. Agli effetti del computo della mi- sura di pena che occorre avere e- spiato per essere ammessi ai | scimento di tale progressione e ai fini di un suo più efficace reinse- rimento nella società, una detra- zione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di proficua partecipazione all’opera di rieducazione è altresì concessa una ulteriore detrazione di quin- dici giorni per ogni singolo seme- stre di pena scontata. A tal fine si applica l’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230. 2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il prov- vedimento di esecuzione. 3. La condanna per delitto non col- poso commesso nel corso dell'ese- cuzione successivamente alla con- cessione del beneficio ne comporta la revoca se la condotta del sogget- to, in relazione alla condanna su- bita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. 4. Agli effetti del computo della mi- sura di pena che occorre avere e- spiato per essere ammessi ai per- messi premio e alle misure penali di comunità, la parte di pena detrat- ta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposi- zione si applica anche ai condannati all’ergastolo. 5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è valutato anche il peri- odo trascorso in stato di custodia cautelare o in esecuzione della pena secondo le modalità di cui al presente capo. | benefici penitenziari (lo sconto di pena permette di maturare prima i presupposti oggettivi), la liberazio- ne anticipata va comunque mante- nuta nel capo dedicato alle misure penali di comunità. La proposta di modifica agisce su più livelli: a) adeguamenti del det- tato normativo a sopravvenienze legislative (soppressione al comma 2 del riferimento al pretore) e pro- nunciamenti giurisprudenziali (re- cepimento al comma 3 di Corte cost. n. 186/1995); b) revisione della norma e contestuale soppres- sione dell’art. 4 d.l. n. 146/2013; c) individuazione dei requisiti di ac- cesso funzionali a decurtazioni “scalari” della pena (comma 1); d) ampliamento dell’ambito applicati- vo della disciplina (comma 5). In riferimento al punto b), la sop- pressione dell’istituto della libera- zione anticipata “speciale”, è giu- stificata dal fatto che si tratta di misura a termine introdotta per rispondere al problema del sovraf- follamento. Passato, ci si augura, il periodo emergenziale, questa deve essere “assorbita” dal siste- ma attraverso una ridefinizione complessiva dell’istituto che pre- veda pure sconti di pena “diffe- renziati”, commisurati ai progressi del detenuto nel trattamento. Inol- tre, con la soppressione della libe- razione anticipata “speciale”, ven- gono eliminati i limiti soggettivi ed oggettivi alla sua fruibilità e rimodulati i requisiti di accesso per garantire a tutti lo sconto di pena, nel rispetto dell’art. 27 comma 3 Cost. Si propone così (e passiamo al pun- to c), un intervento sui requisiti di accesso alla liberazione anticipata, prevedendo, al comma 1, una sorta di modello “scalare” di decurtazio- ne: in xxx xxxxxxxxx xx detenuto che abbia tenuto una condotta che rive- li un positivo evolversi della per- sonalità, è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La de- trazione sarà di ulteriori quindici giorni, ove il detenuto abbia dato |
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prova di una proficua partecipazio- ne all’opera di rieducazione. Per orientare il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nel concedere o negare il beneficio (ed evitare disparità di trattamen- to), si propone la modifica dell’art. 103 reg. esec., con specificazione dei parametri di valutazione dei requisiti contenuti nell’art. 00 xxx. xxxxx. (xxxx xxxxx). Infine, al comma 5, è previsto quale ambito applicativo della liberazione anticipata, quello di tutte le modalità esecutive della pena, sia intra, sia extra moenia che consentono di va- lutare i progressi nel trattamento (prospettiva legata al rafforzamento dei contenuti rieducativi di tutte le misure penali di comunità). Allo status di condannato si aggiunge quello di imputato sottoposto a mi- sure di custodia cautelare. | ||
Capo VI-bis ord. penit (Disciplina di accesso e vicende esecutive delle misure penali di comunità) Nel capo dedicato alle misure penali di comunità, subito dopo l’individuazione tipologica dei vari benefici, attra- verso un intervento di razionalizzazione delle norme esistenti (modifiche e soppressioni) e l’introduzione di nuove disposizioni, vengono disciplinati gli aspetti esecutivi che accomunano tutte le misure. Si è consapevoli dell’impropria tecnica legislativa utilizzata (sostituire talune norme con altre, malgrado l’eterogeneità dei contenuti), ma si ritiene prioritario soddisfare l’esigenza di riordino del sistema delle misure pe- nali di comunità, anche dal punto di vista della disciplina procedimentale, sul rilievo che la ripetitività di alcune prescrizioni potrebbe ingenerare contrasti interpretativi e problemi applicativi, nonché conseguenti disparità nell’adozione dei provvedimenti. | ||
Art. 55 ord. penit. (Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui allo articolo 228 del codice penale, il servizio socia- le svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinseri- mento sociale. | Art. 55 ord. penit. (Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata) Soppresso | L’art. 55 viene abrogato. La previ- sione è stata inserita nell’articolo 58, a proposito dell’intervento dei servizi. |
Art. 57 ord. penit. Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47 ,50, 52, 53, 54 e 56 | Art. 57 ord. penit. (Legittimazione alla richiesta del- le misure penali di comunità) 1. I benefici penitenziari e le mi- sure di cui al capo VI possono es- | Le modifiche suggerite sono fun- zionali a favorire l’accesso alle mi- sure. Per i condannati che possono accedere alle misure penali di co- munità dallo stato di detenzione, la previsione del potere del magistra- |
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possono essere richiesti dal con- dannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina. | sere richiesti dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, o posso- no essere proposti sia dal magi- strato di sorveglianza, sia dal gruppo di osservazione e tratta- mento. | to di sorveglianza di proporre il beneficio consentirebbe l’avvio della procedura in tutti i casi in cui il detenuto non è in possesso degli strumenti culturali e giuridici per tutelare i propri interessi (si pensi, ad esempio, ai detenuti stranieri). Peraltro, trattandosi dell’organo monocratico deputato al controllo sulle modalità della detenzione, dovrebbe essere in possesso delle informazioni essenziali per valuta- re la sussistenza dei presupposti di ammissione. Inoltre, si propone di sostituire il consiglio di disciplina con il grup- po di osservazione e trattamento, quello che più di altri conosce l’evoluzione del condannato e può valutare la fruibilità di una misura extra moenia. L’istanza può essere presentata an- che dal difensore del condannato o dell’internato. Il potere di proposta va esteso a tutte le misure, nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento. |
Art. 57-bis ord. penit. (Adozione delle misure penali di comunità) 1. Salvo quanto previsto da speci- fiche disposizioni di legge, la ri- chiesta di misura penale di comu- nità è presentata al tribunale di sorveglianza competente per il luogo di esecuzione della pena. 2. Il tribunale decide sulla base dei risultati dell’osservazione della persona e di ogni altro e- lemento utile a determinare la sussistenza delle condizioni di accesso e l’idoneità della misu- ra a favorire il reinserimento sociale e ad evitare il pericolo di fuga e di reiterazione del re- ato, tenuto conto della proposta di programma di trattamento redatta ai sensi dell’articolo 72. Si applicano gli articoli 96 e 96- bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. | La competenza del tribunale di sorveglianza in tema di concessio- ne delle misure penali di comunità riguarda i casi in cui la possibile fruizione consegue ad un periodo di osservazione e trattamento del condannato condotto intra moenia: sono queste, in effetti, le situazioni in cui la competenza “composita” del collegio permette ai giudici non togati di dare il loro contributo nel valutare se il progetto trattamentale predisposto per il detenuto abbia consentito allo stesso il raggiungi- mento di quel livello di cambia- mento e di responsabilizzazione tali da permettere la fruizione di più ampi spazi di libertà. La nuova disposizione fa salva la possibilità di applicazione delle misure dalla libertà ex art. 656 comma 5 c.p.p. e in via provvisoria ex art. 57-ter ord. penit. |
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3. Con l’ordinanza che applica la misura penale di comunità, il tri- bunale dispone la sospensione dell’esecuzione delle misure di si- curezza personali ai sensi dell’articolo 58-sexies. 4. Nella scelta della misura penale di comunità deve essere accordata preferenza a quella che meglio promuova il recupero e il reinse- rimento del condannato, con il minor sacrificio della libertà per- sonale. | Viene altresì previsto che l’accesso alla misura penale di comunità sia incompatibile con la valutazione di pericolosità sociale necessaria per l’applicazione di una misura di sicu- rezza personale, con la conseguente necessità di disporne la sospensione dell’esecuzione, in attesa dell’esito della misura penale di comunità. Infine, viene introdotta una dispo- sizione ispirata al principio del fa- vor libertatis che impone al giudice di orientarsi per la misura che, nell’assicurare l’esigenza di reinse- rimento sociale del condannato, determini il minor sacrificio possi- bile della libertà personale. | |
Art. 57-ter ord. penit. (Applicazione in via provvisoria) 1. La richiesta di misura penale di comunità può essere presentata, dopo che ha avuto inizio l'esecu- zione della pena, al magistrato di sorveglianza competente in rela- zione al luogo di esecuzione. La disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale. 2. Il magistrato, anche d’ufficio, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare l’applicazione in via provvisoria della misura, quando, sulla base dei risultati dell’inchiesta personologica e so- ciale condotta dagli uffici di ese- cuzione penale esterna o, in as- senza di questa, degli elementi di osservazione personali e sociali raccolti, tenuto conto della do- cumentazione prodotta dal con- dannato e del comportamento da questi serbato dopo la commis- | Per favorire una rapida uscita dal carcere dei condannati a pene me- dio brevi che avessero maturato (in termini di pena) i limiti di accesso alle misure penali di comunità e a prescindere dall’osservazione della persona condotta in istituto, si pre- vede un ampio e generalizzato po- tere del magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria tutte le misure, quando è in possesso di elementi tali da far ritenere, oltre all’esistenza dei presupposti delle singole misure, che il soggetto non si darà alla fuga e non commetterà ulteriori reati. La disciplina non si applica a quan- ti sono stati condannati per reati di terrorismo e di criminalità organiz- zata di stampo mafioso, per i quali un periodo di osservazione e trat- tamento è imprescindibile prima di poter fruire delle misure extra mo- enia. La valutazione dovrebbe essere sempre effettuata sulla base dei ri- sultati dell’osservazione della per- sona condotta sin dalla libertà; tut- tavia, nei casi di assenza di osser- vazione, il magistrato si avvale de- gli elementi raccolti (sia fuori che dentro l’istituto) in grado di dare indicazioni sulla praticabilità di un’esecuzione aperta. |
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sione del reato, sono offerte con- crete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura e non vi sia pericolo di fuga o di reitera- zione del reato. 3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza, il quale, entro ses- santa giorni, può disporre la re- voca della sospensione dell’esecuzione della pena. Con il provvedimento di revoca il tribu- nale dispone che l’esecuzione pro- segua in regime detentivo, fatta salva l’applicazione di altra misu- ra penale di comunità. 4. Avverso il provvedimento di diniego del magistrato di sorve- glianza è ammesso reclamo al tri- bunale di sorveglianza ai sensi dell’articolo 69-bis. 5. L’ordinanza che applica in via provvisoria la misura penale di comunità produce gli stessi effetti del provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza. 6. Si applicano l’articolo 57-bis e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per quanto compatibili. | Il provvedimento applicato in via provvisoria può perdere la sua effi- cacia solo nel caso in cui il tribuna- le revochi la sospensione dell’esecuzione della pena (e di- sponga l’esecuzione in carcere) o sostituisca la misura con un’altra ritenuta idonea allo scopo. L’ordinanza di applicazione prov- visoria, che comporta la sospensio- ne dell’esecuzione della pena, ha la stessa efficacia di quella disposta dal magistrato di sorveglianza | |
Art. 58 ord. penit. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza | Art. 58 ord. penit. (Esecuzione delle misure penali di comunità) 1. Salvo diversa disposizione, l’esecuzione delle misure penali di comunità ha inizio dal giorno in cui è notificata al condannato l’ordinanza che le dispone. 2. Competente per l’esecuzione e per l’eventuale modifica delle prescrizioni impartite è il magi- strato di sorveglianza del luogo in cui viene eseguita la misura. 3. Il condannato sottoposto all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare viene af- | La disposizione attuale relativa alle comunicazioni viene integrata con una disciplina generale riguardante l’esecuzione di tutte le misure di comunità. Ciò per far sì che le re- gole comuni vengano contenute in una stessa norma, evitando che le norme dedicate a singoli benefici riproducano identiche formule. Al regolamento di esecuzione, in- vece, è affidata la comune discipli- na di “dettaglio”, attraverso l’opportuna modifica degli artt. 96- 102 (vedi infra) L’individuazione di regole comuni fa comunque salve speciali dispo- sizioni procedurali riguardanti sin- gole misure penali di comunità (ai cui articoli si rimanda). |
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Dei provvedimenti previsti | fidato all’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, il quale svolge inter- venti di verifica, di sostegno e di assistenza ai fini del reinserimen- to sociale. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì al condannato sottoposto alla libertà vigilata. 5. Dei provvedimenti previsti dal capo VI ed adottati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, è da- ta immediata comunicazione all'au- torità provinciale di pubblica sicu- rezza a cura della cancelleria. | Il comma 4 recupera le prescrizioni dell’attuale articolo 55 a proposito dell’esecuzione della libertà vigila- ta. |
Art. 58-bis ord. penit. (Sostituzione e revoca delle misure penali di comunità) 1. Fatte salve specifiche disposi- zioni di legge, le misure penali di comunità possono essere revocate quando il condannato contravvie- ne alle prescrizioni impartite con il provvedimento che le dispone e sempre che la violazione sia in- compatibile con la prosecuzione della misura. In luogo della revo- ca e valutata l’entità della tra- sgressione, il tribunale di sorve- glianza, può ordinare la sostitu- zione della misura con un altro dei benefici di cui al capo VI o previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il condannato venga sottoposto a procedimento penale per un reato commesso durante l’esecuzione della misura penale di comunità. 3. La revoca o la sostituzione può essere disposta anche nel caso in cui, durante l’esecuzione di una delle misure penali di comunità, sopravviene un titolo di esecuzio- ne di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni di appli- cabilità delle misure di cui al capo | Anche la disciplina della revoca e della sostituzione delle misure pe- nali di comunità presenta tratti co- muni, tanto nell’individuazione dei casi, quanto nelle regole applicabi- li. Per questo, l’art. 58-bis indivi- dua i casi e definisce l’organo competente, che resta il tribunale di sorveglianza. Il principio di fondo che viene a- dottato è che non ci sono meccani- smi automatici: la revoca di un be- neficio, qualunque ne sia la ragio- ne, non determina necessariamente l’esecuzione intra moenia; il tribu- nale, revocata una misura, può so- stituirla con altra che abbia caratte- ristiche tali da garantire, nel caso concreto, gli scopi perseguiti (vedi sub art. 58-ter). |
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VI o di quelle previste da specifi- che disposizioni di legge. 4. Competente per la revoca e la sostituzione della misura è il tri- bunale di sorveglianza. | ||
Art. 58-ter ord. penit. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. I limiti di pena previsti dalle di- sposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30 -ter e del comma 2 dell’art. 50, concer- nenti le persone condannate per taluno delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 -bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adopera- ti per evitare che l’attività delittuo- sa sia portata a conseguenze ulte- riori ovvero hanno aiutato concre- tamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostru- zione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice compe- tente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione”. | Art. 58-ter ord. penit. (Profili procedurali della sostituzione e della revoca) 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso a uno dei re- gimi di semilibertà o di detenzio- ne domiciliare o il condannato in liberazione condizionale pone in essere comportamenti tali da de- terminare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospen- sione, ordinando l'accompagna- mento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamen- te gli atti al tribunale di sorve- glianza per la decisione in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Il provvedi- mento di sospensione del magi- strato di sorveglianza cessa di a- vere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non in- terviene entro trenta giorni dal provvedimento di sospensione provvisoria. 2. Quando durante l’esecuzione di una misura penale di comunità so- pravviene nei confronti del con- dannato un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamen- te il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene e del calcolo della liberazione anticipata, che permangono le condizioni di ap- plicabilità della misura in esecu- zione, dispone con decreto la pro- secuzione provvisoria; in caso con- trario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto. | L’art. 58-ter viene integralmente sostituito dalle regole che attengo- no al procedimento di revoca delle misure; parte dei suoi contenuti viene recuperata e inserita tra i cri- xxxx di valutazione del giudice per la concessione dei benefici ai con- dannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso (vedi sub art. 96-bis reg. esec.). La nuova disposizione definisce i profili processuali della sostituzio- ne e della revoca. In particolare, rispetto all’attuale normativa, si prevede la possibilità che, malgra- do la sussistenza delle condizioni per la revoca della misura, il tribu- nale di sorveglianza, ove ricorrano i presupposti, possa applicare altra misura penale di comunità in luogo della revoca. Potere previsto sem- pre nell’ottica di favorire un’esecuzione penale incentrata sulle misure di comunità. La sospensione provvisoria dispo- sta dal magistrato di sorveglianza produce i suoi effetti fino alla deci- sione del tribunale di sorveglianza, che deve intervenire entro 30 gior- ni dal provvedimento di sospensio- ne (e non più dalla ricezione degli atti che comporta una dilatazione incontrollabile del termine perento- rio per la decisione). Questioni procedurali di dettaglio sono affidate alla disciplina rego- lamentare (artt. 96 ss. reg. esec.). |
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3. Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di cui al comma 2 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis. | ||
Art. 58-quater ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) | Art. 58-quater ord. penit. (Divieto di concessione di benefici) Soppresso | Coerentemente con l’abrogazione dell’art. 4-bis ord. penit., anche l’art. 58-quater viene soppresso. |
Art. 58-quinquies ord. penit. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare) 1. Nel disporre la detenzione do- miciliare, il magistrato o il tribuna- le di sorveglianza possono prescri- vere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle ca- ratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le forze di po- lizia abbiano l'effettiva disponibili- tà. Allo stesso modo può provve- dersi nel corso dell'ese-cuzione della misura. Si applicano, in quan- to compatibili, le dispo-sizioni di cui all'articolo 275 bis del codice di procedura penale. | Art. 58-quinquies ord. penit. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare) 1. Nel disporre la detenzione domici- liare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere pro- cedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tec- nici, conformi alle caratteristiche fun- zionali e operative degli apparati di cui le forze di polizia abbiano l'effet- tiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecu- zione della misura. 2. Si applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni di cui all'artico- lo 275-bis del codice di procedura penale. | Previsione identica all’attuale, sal- vo trasferire l’ultima parte del comma 1 in un comma 2. |
Art. 58-sexies ord. penit. (Effetti ed esito positivo delle misure penali di comunità) 1. Nei confronti del condannato ammesso alle misure penali di comunità resta sospesa l'esecu- zione della misura di sicurezza personale cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la senten- za di condanna o con provvedi- mento successivo. 2. L’esito positivo delle misure pe- nali di comunità estingue la pena e ogni altro effetto penale; determi- na, altresì, la cessazione della peri- colosità sociale. Con lo stesso | L’accesso del condannato alle mi- sure penali di comunità fa sì che l’esecuzione delle misure di sicu- rezza fondate sul presupposto della pericolosità sociale debba essere sospesa (perché incompatibile con la prognosi di favore in punto di pericolosità sulla fruibilità del be- neficio). La sospensione impedisce altresì che, terminata l’esecuzione della pena in misura penale di comunità e venuta meno la pericolosità del condannato, malgrado non vi sia un provvedimento formale di cessa- zione (che può intervenire molto dopo l’effettiva espiazione), venga data esecuzione alla misura di sicu- |
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provvedimento che dichiara l’estinzione della pena, il tribunale di sorveglianza revoca le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condan- na o con provvedimento successi- vo, la cui esecuzione è rimasta so- spesa ai sensi del comma 1. 3. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta la pena pe- cuniaria che non sia stata già ri- scossa o eseguita. | rezza personale (evenienza oggi tutt’altro che eccezionale). | |
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai dete- xxxx semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative | Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con ordinanza, all’applicazione provvisoria del- le misure penali di comunità, nonché all’adozione nei casi di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale. Provvede con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative alle misure penali di co- munità. | In base alle modifiche alla discipli- na introdotte nel capo VI-bis, si impone un intervento di coordina- mento sulle norme che fissano la competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza. |
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro . | Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competen- te per territorio. | La valorizzazione del potere del magistrato di sorveglianza di con- cedere in via provvisoria tutte le misure penali di comunità impone un rafforzamento delle garanzie difensive dell’interessato in caso di reclamo al tribunale di sorve- glianza in tutti i casi di diniego della misura (l’art. 69-bis comma 3 diviene la disciplina di riferi- mento per il reclamo). Perciò, il termine di 10 giorni appare estre- mamente contenuto per assicurare un effettivo esercizio dei diritti difensivi e se ne propone il rad- doppio. |
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'ap- pello e in ciascuna circoscrizione | Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'ap- pello e in ciascuna circoscrizione | Interventi di adeguamento sulla base delle modifiche proposte nel nuovo capo VI-bis. |
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territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribu- nale di sorveglianza competente per | territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribu- nale di sorveglianza competente per l’adozione, la sostituzione, la re- voca o cessazione delle misure pe- nali di comunità, nonché per la riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pe- ne detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3) del codice penale, nonché per ogni altro prov- vedimento ad esso attribuito dalla legge. | |
Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'auto- xxxx giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'appli- cazione, la modificazione, la pro- roga e la revoca delle misure di si- curezza; b) svolgono le indagini socio- familiari per l'applicazione delle misure c) propongono all'autorità giudizia- ria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chie- dono di essere ammessi d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano con- sulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività pre- scritta dalla legge e dal regola- mento. | Art. 72 ord. penit. (Uffici locali di esecuzione penale esterna) 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autori- tà giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'appli- cazione, la modificazione, la proro- ga e la revoca delle misure di sicu- rezza; b) svolgono le indagini socio- familiari per l'applicazione delle misure penali di comunità ai con- dannati; c) propongono all'autorità giudizia- ria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedo- no di essere ammessi alle misure penali di comunità; d) controllano l'esecuzione dei pro- grammi da parte degli ammessi alle misure penali di comunità, ne rife- riscono all'autorità giudiziaria, pro- ponendo eventuali interventi di mo- dificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consu- lenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) predispongono l’indagine socio familiare, il programma di trat- xxxxxxx e seguono la sospensione del procedimento con messa alla prova secondo le previsioni della legge 28 aprile 2014, n. 67; g) svolgono ogni altra attività pre- | Intervento di coordinamento e ade- guamento per precisare il ruolo de- gli UEPE, anche con riferimento alle nuove competenze in materia di messa alla prova. |
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scritta dall’ordinamento peniten- ziario, dal regolamento e dalle leggi in materia di misure penali di comunità. |
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D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario) | ||
Capo VI (Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza) (Misure penali di comunità e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza) Anche il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria richiede interventi di modifica: nel capo VI viene r i- scritta la disciplina regolamentare delle misure penali di comunità. Di fatto, si provvede alla sostituzione di una norma e all’introduzione di una nuova disposizione, entrambe dedicate ai criteri per la concessione delle misure. Per comodità espositiva non si riportano le norme attualmente in vigore che vengono integralmente sostituite. | ||
Art. 96 reg. esec. (Criteri di valutazione per l’applicazione delle misure penali di comunità) 1. Nell’applicazione delle misure penali di comunità, il giudice tie- ne conto: a) dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità; b) dell’evoluzione del programma di intervento rieducativo predi- sposto nei confronti del condan- nato; c) del comportamento tenuto du- rante l’esecuzione in istituto, dei rapporti con gli operatori e con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna; d) di eventuali condotte riparato- rie poste in essere a favore della persona offesa dal reato o di atti- vità di pubblica utilità svolte in favore della comunità che abbia- no determinato concreti risultati in termini di ricomposizione del conflitto; e) dell’idoneità della misura a sal- vaguardare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato; f) dell’idoneità della misura a fa- vorire positivi cambiamenti nella | L’attuale articolo 96 viene total- mente sostituito dall’indica-zione dei criteri per la concessione delle misure penali di comunità. Il comma 2 recupera in parte le preclusioni previste dall’art. 58- quater, trasformandole in elementi di cui tener conto nella valutazione di meritevolezza del beneficio. I commi 3 e 4 definiscono sulla ba- se di quali informazioni, atti e do- cumenti il giudice valuta la sussi- stenza dei presupposti per la con- cessione della misura. |
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condotta di vita personale, fami- liare e di relazione del condanna- to; g) dell’idoneità del luogo dove la misura dovrà essere eseguita a consentire il più rapido reinseri- mento sociale. 2. Il giudice, inoltre è tenuto a va- lutare: a) il permanere di eventuali con- tatti con le associazioni criminali di provenienza; b) eventuali condanne riportate per una condotta punibile a nor- ma dell’articolo 385 del codice penale; c) eventuali revoche di una misu- ra penale di comunità. 3. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, il giudice acquisisce la cartella personale del detenuto, l’inchiesta personologica, familia- re e sociale svolta dagli uffici di esecuzione penale esterna, nonché ogni altro documento e informa- zione ritenuta rilevante ai fini del- la decisione. 4. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 2 lettera a), il giudice acquisisce dettagliate informazio- ni per il tramite degli uffici di pubblica sicurezza, anche con ri- guardo al luogo e al contesto so- cio-ambientale in cui la misura dovrà essere eseguita. | ||
Art. 96-bis reg. esec. (Applicazione delle misure penali di comunità in casi particolari) 1. Le misure penali di comunità nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270- bis e 416-bis del codice penale possono essere concesse solo dopo aver scontato metà della pena da eseguire o, comunque, quindici anni di reclusione. Per i condan- nati alla pena dell’ergastolo la concessione può avvenire solo do- po aver scontato almeno quindici anni di reclusione. | In attuazione del comma 85, lett. e) della delega, tenuto conto degli inse- gnamenti della Corte costituzionale a proposito delle presunzioni di perico- losità di cui all’articolo 275 comma 3 c.p.p., nonché di quelli della Racc. 2014/3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi e seguendo l’impianto del- la riforma proposta (che prevede l’eliminazione di ogni preclusione assoluta alla fruibilità dei benefici penitenziari), appare indispensabile codificare alcuni parametri valutativi più stringenti cui il giudice deve at- tenersi quando è chiamato a decidere dell’applicazione della misura penale |
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2. Ai fini dell’applicazione delle misure penali di comunità nei casi di cui al comma 1, il giudice, oltre agli elementi di cui all’articolo 96, deve valutare: a) se il condannato si è adoperato in condotte di collaborazione, per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulte- riori ovvero ha aiutato concreta- mente l'autorità di polizia o l'au- torità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostru- zione dei fatti e per l'individua- zione o la cattura degli autori dei reati; b) se sussistono elementi concreti tali da far ritenere l’esistenza di collegamenti attuali con la crimi- nalità organizzata o eversiva. 3. Le condotte indicate nel comma 2, lettera a) sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e senti- to il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali le condotte sono state prestate. 4. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 2 lettera b), il tribunale acquisisce dettagliate informazio- ni per il tramite del questore o del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competen- te in relazione al luogo di deten- zione del condannato. Acquisisce altresì il parere del Procuratore nazionale e del procuratore di- strettuale antimafia in merito all’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità or- ganizzata. 5. In caso di condanna per reati commessi con violenza sulla per- sona, l’ordinanza che applica, anche in vix xxxxxxxxxxx, xx xx- xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, dispone in ordine alle prescrizioni di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale a tu- tela della persona offesa. Tali | di comunità in caso di condanna ri- guardante reati che, per le loro carat- teristiche, presentano profili di eleva- ta pericolosità del reo (pericolosità che comunque va sempre valutata rispetto al caso concreto). Le fatti- specie individuate sono disciplinate dagli artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p. Si prevede innanzitutto che, pro- prio a causa dell’elevato profilo criminale che si può desumere dal- la tipologia di reato, i tempi per accedere alle misure penali di co- munità siano più lunghi rispetto all’ordinario; sia necessario, cioè, un certo periodo di osservazione e trattamento in istituto prima di po- ter beneficiare di modalità esecuti- ve extra moenia. Come limite temporale si è fissato quello dell’aver scontato almeno metà della pena e comunque quin- dici anni di reclusione (nel caso la metà fosse superiore a questo peri- odo); stesso limite valido per i condannati all’ergastolo. È da que- sto momento che la concessione dei benefici per questi detenuti può essere presa in considerazione. Quali criteri di valutazione, vengo- no riproposti la collaborazione e quello della recisione dei rapporti con l’organizzazione criminale di appartenenza. Inoltre, vengono inserite particolari prescrizioni a tutela della vittima, quando la condanna riguarda reati commessi con violenza sulla perso- na. Si tratta dei contenuti delle misu- re cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p.: il giudice applica l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di frequentare i luoghi |
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prescrizioni sono obbligatorie nel caso in cui la persona offesa sia minorenne. | della persona offesa quando questo possa assicurare tutela alle legittime attese della vittima in termini di sicu- rezza personale; prescrizioni che di- ventano obbligatorie quando si tratta di vittima minorenne. | |
Capo VI-bis reg. esec. (Vicende esecutive delle misure penali di comunità) Si propone l’inserimento di un nuovo capo che, dal punto di vista dei contenuti, corrisponde a quello introdotto nel- la legge di ordinamento penitenziario e attraverso il quale riscrivere la disciplina regolamentare che traccia i profili comuni quanto alle modalità applicative ed esecutive delle misure penali di comunità, in particolare buona parte della disciplina degli artt. 96-98, riservati all’affidamento in prova, ma richiamati tanto dalle norme sulla detenzione domiciliare (art. 100 comma 8) che sulla semilibertà (art. 101 comma 9). Perciò, anche in questo caso, come è stato fatto per i profili procedurali nel capo VI bis dell’ordinamento peniten- ziario, appare sistematicamente opportuno creare una disciplina comune a tutte le misure. Per comodità espositiva si eviterà di riproporre il testo della norma attuale quando viene sostituita integralmente; si darà conto, invece, delle norme soppresse o modificate solo in parte. | ||
Art. 97 reg. esec. (Richiesta della misura penale di comunità) 1. La richiesta di misura penale di comunità da parte del detenuto è presentata al direttore dell’isti- tuto, il quale la trasmette al magi- strato di sorveglianza territorial- mente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente alla cartella personale e a tutta la documentazione prevista dal suc- cessivo comma 3. Allo stesso mo- do provvede, quando è presentata la proposta del gruppo di osser- vazione e trattamento. 2. Se non vi sono i presupposti per l’applicazione in via provvisoria, il magistrato di sorveglianza tra- smette la richiesta e gli atti relati- vi al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di cui all’arti- colo 57-bis della legge. 3. Il direttore, ricevuta la richie- sta di misura penale di comunità, acquisisce dall’ufficio di esecuzio- ne penale esterna territorialmente competente la relazione socio- familiare riguardante il condan- nato, nonché chiede agli uffici di pubblica sicurezza la documenta- zione e le informazioni relative al |
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luogo e al contesto socio-ambien- tale in cui la misura dovrà essere eseguita. | ||
Art. 98 reg. esec. (Esecuzione delle misure penali di comunità) 1. L'ordinanza di misura penale di comunità contiene le prescri- zioni impartite dal giudice per ciascuna misura e indica l'ufficio di sorveglianza competente in re- lazione al luogo di esecuzione. La cancelleria del magistrato o del tribunale di sorveglianza provve- de all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'au- tenticità, e la sicurezza, al casella- rio giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è de- tenuto. Provvede altresì alla noti- ficazione di copia dell’ordinanza al condannato e al suo difensore e alle comunicazioni al pubblico ministero e all’ufficio di esecuzio- ne penale esterna competenti per l’esecuzione, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di con- danna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competen- te per l’esecuzione della pena e il numero di registro della procedu- ra esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magi- strato di sorveglianza e dell’ufficio di esecuzione penale esterna competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi la mi- sura. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di rigetto della misura penale di comunità. 3. Se il condannato è libero o sot- toposto alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 284 del codice di procedura pena- le, l’ordinanza è trasmessa altresì | I profili esecutivi comuni contenuti negli articoli 98 e 98 bis sono stati riscritti tenendo conto: – della possibilità del magistrato di sorveglianza di applicare tutte le misure in via provvisoria; – della competenza residuale del tribunale nella concessione; – del potere di sostituzione e revo- ca sempre assegnato al tribunale; – della radicale riscrittura della di- sciplina di accesso dalla libertà (non più prevista la sospensione dell’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, né la ri- chiesta di misura penale di comuni- tà dell’interessato); – di una forte accentuazione dei caratteri rieducativi di tutte le mi- sure con affidamento agli uffici di esecuzione penale esterna (eccet- tuata la semilibertà) e coinvolgi- mento degli enti e delle associazio- ni di volontariato del territorio nell’esecuzione. |
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agli organi competenti per la co- municazione o la notificazione al- le parti e ai difensori, perché provvedano agli adempimenti di competenza. 4. Con l'ordinanza di applicazione della misura penale di comunità, il giudice di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno per- sonale, può stabilire anche parti- colari modalità di dimissione dal carcere, nonché l'eventuale ac- compagnamento da parte dei fa- miliari o di volontari presso il luogo di svolgimento della misura. 5. Quando il luogo di svolgimento della misura è lontano dal luogo della dimissione, si applica la di- sposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89. 6. Il direttore dell’ufficio di ese- cuzione penale esterna, ricevuta la comunicazione dell’applica- zione della misura penale di co- munità, designa un assistente so- ciale affinché provveda all’esple- tamento dei compiti previsti dalle norme dei capi VI e VI-bis della legge. L’ufficio si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi degli articoli 17, 78 della legge e 118 e 120 del pre- sente regolamento. 7. L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza, almeno ogni tre me- si, sull’andamento della misura penale di comunità e sul compor- tamento del condannato. Il magi- strato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare l’interessato e chiedere informazioni all'assisten- te sociale di cui al comma 6. | ||
Art. 98-bis reg. esec. (Della modifica, prosecuzione, so- stituzione e revoca delle misure penali di comunità) 1. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informa- | Xxxx la relazione riferita all’arti- colo che precede. |
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zioni dell’ufficio di esecuzione pe- nale esterna trasmesse ai sensi dell’articolo 98 comma 7, provve- de, se necessario, alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tri- bunale di sorveglianza e allo stes- so ufficio di esecuzione penale e- sterna. 2. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, co- munque informato, provvede a norma dell'articolo 58-ter comma 2 della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, redatto ai sensi dell’articolo 98 comma 1, è comunicato all’ufficio di esecu- zione penale esterna che ha in ca- rico il condannato. Con il provve- dimento di sospensione provviso- ria, contenente tutti i dati identi- ficativi della nuova pena da ese- guire, il magistrato di sorveglian- za ordina agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento del condannato nell'istituto peni- tenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, il quale è direttamente ed immediatamente eseguibile. 3. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti ed il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza. Il provvedimento adottato in vix xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx- xxxxxxxxx xonserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. 4. Se il tribunale di sorveglianza conferma la prosecuzione della misura, emette ordinanza, alla quale si applica la disciplina di cui all’articolo 98. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura pe- nale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di con- |
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clusione dell’esecuzione della mi- sura di comunità, provvedendo alla notifica all'interessato e alla comunicazione agli uffici compe- tenti. 5. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire me- no delle condizioni di ammissibili- tà della misura penale di comuni- tà, e salvo che non ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 6, ne dichiara l’inefficacia e dispone che l’esecuzione della pena complessiva prosegua in re- gime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati nell'ar- ticolo 98, specificando la pena re- sidua ancora da espiare e dedu- cendo il periodo di esecuzione del- la pena in regime di misura penale di comunità che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata secondo quanto previ- sto dall’articolo 98 comma 1. L'or- gano del pubblico ministero com- petente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di pro- cedura penale, provvede come in- dicato al comma 4 del presente ar- ticolo. 6. Il tribunale di sorveglianza, se ritiene che ricorrano le condizioni di ammissibilità di altra misura penale di comunità, ne dispone l’applicazione con ordinanza. Si applica la disciplina dell’articolo 96, nonché il comma 4 del presen- te articolo. 7. Qualora il magistrato di sorve- glianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che vi siano le condizioni per la revoca della misura penale di comunità, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene neces- sario, provvede anche alla sospen- sione provvisoria della misura, ai sensi dell'articolo 58-ter comma 1 della legge, indicando l'organo di polizia competente a riaccompa- gnare il condannato in istituto, al quale viene direttamente trasmes- sa copia del provvedimento per |
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l’esecuzione. Il magistrato di sor- veglianza trasmette al tribunale gli atti e, se emesso, anche il provve- dimento di sospensione provviso- ria della misura. 8. Il tribunale di sorveglianza, sull’istanza di revoca, previ ulte- riori accertamenti, ove necessari, adotta la decisione con ordinanza, ai sensi dell’articolo 98 comma 1, in quanto applicabile. L'ordinan- za di revoca della misura è comu- nicata e notificata come previsto dall’articolo 98 comma 1. L'orga- no del pubblico ministero compe- tente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa. 9. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza di concessione del- la misura penale di comunità, ces- sa l’esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l’esecu- zione, il quale, quando debba e- mettere nuovo ordine di esecuzio- ne della pena detentiva, provvede a rideterminare la pena residua. | ||
Art. 99 reg. esec. (Affidamento in prova al servizio sociale) 1. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale è imme- diatamente esecutiva, salva l’ipotesi di sospensione della ese- cuzione di cui al comma 7 dell'ar- ticolo 666 del codice di procedura penale, previa sottoscrizione del verbale di cui al successivo com- ma 2. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'or- dinanza e del verbale. 2. La notifica dell’ordinanza che dispone l’affidamento in prova al condannato libero o sottoposto alla misura degli arresti domici- liari di cui all’articolo 284 del codice di procedura penale con- tiene altresì l’avviso che | Dall’articolo 99 si riscrivono le norme regolamentari dedicate alla disciplina delle singole misure pe- nali di comunità. Nell’articolo 99 vengono recupera- ti i contenuti degli artt. 96-98 che non sono confluiti nei nuovi artico- li 98 e 98-bis. |
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l’affidato deve presentarsi entro dieci giorni all’ufficio di esecu- zione penale esterna competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 4 e per l’esecuzione della prova. Della notifica è data comunicazione all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. 3. Il direttore dell’ufficio di ese- cuzione penale esterna dà imme- diata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione dell’affidato nel termine. Il tribunale di sorve- glianza revoca la misura, salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo. 4. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quarto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a ri- spettare le prescrizioni dallo stes- so previste. Il verbale è sottoscrit- to davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o da- vanti al direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna compe- tente per la prova. L’ufficio di e- secuzione penale esterna trasmet- te senza indugio il verbale di ac- cettazione delle prescrizioni: a) al giudice di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza com- petente per la prova; c) all'organo del pubblico mini- stero competente per la esecuzio- ne e la determinazione del fine pena. 5. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 4, il pubblico ministero aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e all’ufficio di esecuzione penale e- sterna competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflit- te con sentenze di condanna diver- se, il pubblico ministero, compe- |
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tente ai sensi del comma 2 dell'ar- ticolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 6. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle pre- scrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. 7. Se nel corso della prova viene ri- chiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del servizio so- ciale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il prov- vedimento è comunicato all'affidato e agli uffici di esecuzione penale e- sterna interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmet- te il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche l’ufficio di esecuzione penale ester- na che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto com- petente. Se il magistrato di sorve- glianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'inte- ressato dall’ufficio di esecuzione penale esterna. 8. Se, a seguito di istanza di re- voca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del comma 7 dell’articolo 98-bis, il tribunale di sorveglianza revoca l’affidamento in prova al servizio sociale, con lo stesso provvedi- mento determina la pena deten- tiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limita- zioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzio- ne della misura penale di comu- nità e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del |
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comma 2 dell'articolo 663 del co- dice di procedura penale, emette nuovo ordine di esecuzione della stessa. 9. In caso di annullamento da par- te della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affi- damento in prova al servizio socia- le, cessa la esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico mi- nistero competente per l’esecu- zione, il quale, quando debba e- mettere nuovo ordine di esecuzio- ne della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. 10. Si applicano, in quanto com- patibili, le disposizioni degli arti- coli 98 e 98-bis. | ||
Art. 99-bis reg. esec. (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Qualora il condannato tossico- dipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decre- to del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa doman- da è presentata al direttore dell'i- stituto, il quale la trasmette senza ritardo al magistrato di sorve- glianza competente in relazione al luogo di esecuzione della pena. 2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice di procedura penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamen- te il programma terapeutico con- cordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'in- teressato è valutata dal tribunale di sorveglianza. 3. Si applicano, in quanto compa- tibili, le disposizioni degli articoli 98, 98-bis e 99. |
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Art. 100 reg. esec. (Detenzione domiciliare) 2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorve- glianza nella cui giurisdizione do- vrà essere eseguita la misura. 3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la de- tenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorve- glianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione do- miciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmet- terlo, unitamente agli atti, alla can- celleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. 5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in lo- calità situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 97.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio socia- le vengono svolti secondo le moda- lità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della mi- sura. 8. Si applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98. | Art. 100 reg. esec. (Detenzione domiciliare) 2. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la deten- zione domiciliare può essere con- cessa anche su segnalazione della direzione dell'istituto. 3. In caso di modifica delle prescri- zioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magi- strato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'uffi- cio di polizia giudiziaria competen- te ad eseguire i controlli, e all’ufficio di esecuzione penale esterna. 4. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura. 5. Si applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni degli articoli 98 e 98-bis. | Corrisponde all’attuale, con sem- plificazioni (dovute all’introdu- zione di una disciplina comune a tutte le misure) e adeguamenti les- sicali. |
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Art. 101 reg. esec. 1. L'ordinanza di ammissione 2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso | Art. 101 reg. esec. (Semilibertà) 1. L'ordinanza di ammissione a tut- te le forme di semilibertà, esecuti- va, salva l’ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di pro- cedura penale, è inviata, in copia all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e dell’ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso alla semili- bertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal ma- gistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luo- go diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di co- pia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiun- xxxx l'istituto o sezione in cui la se- milibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'at- tuazione della semilibertà sono det- tate le prescrizioni che il condanna- to o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'isti- tuto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompa- gnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è am- missione alla semilibertà con la in- tegrazione della persona nell'am- biente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifi- ca attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri gior- ni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinse- rimento sociale, secondo le indica- zioni provenienti dalla attività di | Si rileva la necessità di armonizza- re, in tema di esecuzione della se- milibertà, il regolamento di esecu- zione con il nuovo art. 50-ter della legge penitenziaria. |
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zioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione e- sterna da parte 3. La responsabilità del tratta- mento resta affidata al direttore, che si avvale 5. L'ammesso 6. Nel caso di mutamento dell'atti- vità di cui al primo comma dell'ar- ticolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si ap- plicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il diret- tore dell'istituto di provenienza in- forma dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interes- xxxx viene subito ammesso 8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubi- cate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione. | osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione e- sterna da parte dell’ufficio di ese- cuzione penale esterna. 2-bis. Nel caso di esecuzione della semilibertà di cui all’art. 50-ter, particolare attenzione sarà data allo svolgimento delle attività di pubblica utilità in favore della collettività e dovrà essere inserita nel programma un’apposita pre- scrizione per l’avvio, anche ra- teizzato, del risarcimento alla parte offesa, se previsto nella sen- tenza di condanna. 3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si av- vale dell’ufficio di esecuzione pe- nale esterna per la vigilanza e l'as- sistenza del soggetto nell'ambiente libero. 5. L'ammesso alla semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a di- sporre. 6. Nel caso di mutamento dell'attivi- tà di cui al primo comma dell'artico- lo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'isti- tuto di provenienza informa dell'ar- rivo del semilibero l'istituto di de- stinazione. L'interessato viene subi- to ammesso alla semilibertà nel nuovo istituto secondo il program- ma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche. 8. Se l'ammissione alla semiliber- tà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui |
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9. Si applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni degli articoli | all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. 9. Si applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni degli articoli 98 e 98-bis. | |
Art. 103 reg. esec. (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 1. Per l'inoltro delle richieste e del- le proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposi- zioni del comma 1 dell'articolo 2. La partecipazione del condanna- to all'opera di rieducazione è valu- tata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al man- tenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la co- munità esterna. | Art. 103 reg. esec. (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata) 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del bene- ficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 97, in quanto compatibili. 2. Nella valutazione dei compor- tamenti e atti concreti da cui de- sumere una positiva evoluzione della personalità, il giudice tiene conto, oltreché dell’adozione di eventuali provvedimenti discipli- nari, dell’impegno nello svolgi- mento del lavoro e delle attività di formazione, culturali, ricreative e sportive, della disponibilità a in- traprendere possibili azioni di ri- parazione delle conseguenze del reato, del mantenimento di cor- retti e costruttivi rapporti con gli operatori, con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità e- sterna. La prova della proficua partecipazione all’opera di riedu- cazione è desunta, altresì, dal par- ticolare impegno e profitto nel la- voro e nei corsi scolastici e di formazione professionale, dalla collaborazione all’organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive, dalla disponibilità e dal sostegno offerto agli altri detenuti nei momenti di difficoltà persona- le, dalle condotte responsabili te- nute durante situazioni di turba- mento della vita di istituto. Per coloro che fruiscono di una misu- ra penale di comunità, si tiene conto pure del buon andamento della misura e del particolare im- pegno nello svolgimento delle at- tività offerte. | Si intende modificare la norma nel- la parte in cui individua i parametri di cui il giudice si avvale nel valu- tare la sussistenza dei requisiti per accedere alla liberazione anticipata, al fine di consentire una applica- zione uniforme del beneficio, indi- pendente dalle diverse condizioni di detenzione determinate da situa- zioni non imputabili alla condotta del detenuto. I criteri individuati riguardano, sia il concetto di positiva evoluzione della personalità che quello di pro- ficua partecipazione all’opera di rieducazione. |
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Art. 104 reg. esec. (Liberazione condizionale) 1. Il direttore trasmette senza indu- gio al 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immedia- tamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è tra- smessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla at- tuazione della liberazione condizio- nale, oltre che all'interessato, al ma- gistrato di sorveglianza, alla questu- ra e | Art. 104 reg. esec. (Liberazione condizionale) 1. Il direttore trasmette senza indu- gio al magistrato di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazio- ne condizionale corredata della co- pia della cartella personale e dei ri- sultati della osservazione della per- sona, se già espletata. 1-bis. In caso di liberazione con- dizionale per condannati all’erga- stolo, particolare attenzione do- vrà essere posta nella valutazione dell’andamento della semilibertà e delle licenze premio, anche al fine di formulare un parere che si formi su un’osservazione costante e oggettiva del percorso del con- dannato. 1-ter. In ogni caso, dovranno esse- re valutati con particolare atten- zione quei comportamenti sinto- matici di un avvenuto cambiamen- to, di cui all’art. 76 comma 1 del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immedia- tamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del co- dice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scar- cerazione e comunicata, per gli a- dempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e all’ufficio di esecuzione penale e- sterna territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'in- teressato alle prescrizioni e l’ufficio di esecuzione penale esterna attiva l'intervento di cui all'articolo 105. 5. Si applica la disciplina degli ar- ticoli 98 e 98-bis, per quanto com- patibile. | Si rileva la necessità di armonizza- re l’articolo con quanto previsto, in tema di liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo, dall’art. 50-quater comma 2 della legge penitenziaria (nuovo comma 1-bis). |
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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE: UN BILANCIAMENTO TRA ESTENSIONE DEL RITO DE PLANO E GIURISDIZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE |
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Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua compe- tenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice pe- nale, alle misure di sicurezza 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle ri- chieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua compe- tenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice pe- nale e alle misure di sicurezza procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una perso- na, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, alla di- chiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procede a norma dell'arti- colo 667, comma 4. 1-ter. Il tribunale di sorveglianza procede a norma dell'articolo 667, comma 4, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione e alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, quando dalla documentazione acqui- sita si possa presumere l’esito positivo. |
Relazione illustrativa |
La proposta si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore di differenziare lo schema decisionale: non tutte le questioni o le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza sono decise con il procedimento di sorveglianza; per talune di queste si è optato per un rito semplificato rispondente ad un’esigenza di economia processuale. In questa prospettiva si propone allora di estendere il rito de plano anche ad altre competenze, quali quelle concer- nenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. |
Per quanto concerne l’esito dell’affidamento in prova, si è precisato che sarebbe utilizzabile il procedimento ex art. 667 comma 4 solo in presenza di un esito positivo. Quando si evidenziasse già da una disamina preliminare una va- lutazione negativa, allora si dovrebbe instaurare il procedimento ex art. 666 con fissazione della udienza, specie se all’esito negativo consegua la carcerazione. La privazione della libertà non potrebbe essere decisa in un procedi- mento semplificato connotato da un livello di garanzie processuali assai limitato.
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PER UNA PIÙ PRONTA APPLICAZIONE DELL’ART. 684 C.P.P. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al dif- ferimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, | Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al dif- ferimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvi quelli previsti dall’articolo 146 comma 1 n. 1 e 2 del codice penale, sui quali prov- vede il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’articolo 667 comma 4. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. |
Relazione illustrativa |
Il legislatore nell’art. 146 comma 1 n. 1 e 2 c.p. (rinvio obbligatorio dell’esecuzione nei confronti di donna incinta e di madre di prole di età inferiore ad un anno) attribuisce assoluta preminenza (tanto da definire il rinvio “obbligato- rio”) alla tutela della salute della gestante e del nascituro o del già nato. Nelle ipotesi in esame il provvedimento è “obbligato”, sussistendo le condizioni di donna incinta e di madre di pro- le di età inferiore ad un anno. L’accertamento non richiede certo particolari indagini, bastando la documentazione medica nel primo caso, e quella anagrafica nel secondo. Per queste ragioni potrebbe meglio rispondere alla tutela delle situazioni ricordate l’attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza mediante il procedimento de plano di cui all’art. 667 comma 4. |
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RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 677 C.P.P. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 677 c.p.p. (Competenza per territorio) 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo | Art. 677 x.x.x. (Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx) 0-xxx. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la do- manda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mu- tamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161. 2-ter. L’inosservanza dell’obbligo stabilito dal com- ma 2-bis è valutata dal giudice di sorveglianza ai fini del provvedimento richiesto dall’interessato. |
Relazione illustrativa |
Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l’attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma di seguito indicata è il potenziamento degli Uffici, la cui compo- sizione togata dovrà essere parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere raffor- zata la componente amministrativa, necessaria all'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribu- nale quale "giudice del reclamo". Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale "giudice di prossimità". Con riferimento alle cadenze procedimentali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-quinquies [v. sub direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-quinquies commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-quater; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), af- francandolo dall’iniziativa di parte e prevedendosene l’attivazione ex officio. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, foriero di un inutile dispendio di tempo, anche in considera- zione del potere di reclamo, comunque esercitabile dall’organo d’accusa. |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 9 |
RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 18 ORD. PENIT. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio | Art. 18 ord. penit. (Colloqui, corrispondenza e informazione) 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'au- torità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secon- do comma dell'articolo 11. Per i condannati e gli in- ternati, i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del di- rettore dell'istituto. |
Relazione illustrativa |
La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al prin- cipio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all’autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e mi- sure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare. La proposta precisa, infine, che la direzione penitenziaria è competente, per i condannati in via definitiva e gli in- ternati, anche con riferimento ai colloqui telefonici. |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 10 |
RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 18-TER ORD. PENIT. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministe- ro o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, b) nei confronti degli imputati, | Art. 18-ter ord. penit. (Limitazioni e controlli della corrispondenza) 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministe- ro o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se pro- cede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. |
Relazione illustrativa |
La modifica risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al prin- cipio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di oppor- tunità inducono, inoltre, a mantenere in capo all’autorità giudiziaria procedente – che meglio può ponderare le esi- genze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e misure potenzialmente pregiudi- zievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, corrispondenza, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili dal soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare. |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 11 |
RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 30 ORD. PENIT. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 30 ord. penit. (Permessi) 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familia- re o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il per- messo di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è con- cesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferi- mento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del col- legio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il pro- cedimento di appello. 2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezio- nalmente per eventi di particolare gravità. | Art. 30 ord. penit. (Permessi) 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familia- re o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il per- messo di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dalle medesime autorità giudiziarie compe- tenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a di- sporre il trasferimento in luoghi esterni di cura. 2. Analoghi permessi possono essere concessi, eccezio- nalmente, per eventi di particolare gravità o per motivi di particolare rilevanza per la vita del detenuto. |
Relazione illustrativa |
La modifica apposta al comma 1 risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’art. 11, comma 2, in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza o dell’autorità penitenziaria, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo, e di razionalizzazione di carattere sistematico. La modifica al comma 2, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Xxxxxx XXX) risponde, invece, a ragioni di natura trattamentale e introduce la possibilità di concessione – sia pure in via eccezionale – di “permessi trattamentali” che possono assolvere, in coerenza con le istanze umanitarie e rieducative di matrice costituzionale, a esigenze di particolare rilevanza nella vita dei detenuti e ne risulterebbe favorito il trattamento e migliorata la quali- tà della detenzione anche per soggetti per i quali la preclusione normativa crea anche l’assenza di attività di osser- vazione finché non si approssimano i termini per l’ammissibilità dei permessi-premio |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 12 |
RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: L’ART. 56 REG. ESEC. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 56 reg. esec. (Prelievi sulla remunerazione) 2. Ferma restando la competenza del giudice dell'ese- cuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui re- clami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'ar- ticolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza. | Art. 56 reg. esec. (Prelievi sulla remunerazione) 2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liqui- dazione delle spese di mantenimento, e sui reclami re- lativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell’ese- cuzione. |
Relazione illustrativa |
La modifica razionalizza la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazio- ne, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell’esecuzione, quale “giudice naturale” di tutte le con- troversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento. |
Xxxxx Xxxxxx | 13 |
“MONOCRATIZZAZIONE” DELLE COMPETENZE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. | Art. 69 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) 7. Provvede, con ordinanza, sull’affidamento in prova al servizio sociale, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, l'affidamento in prova in casi partico- lari, la detenzione domiciliare, la detenzione domici- liare speciale, la semilibertà, la liberazione condizio- nale, la riduzione di pena per la liberazione anticipa- ta, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, i ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, la remissione del debito, la revoca o la cessazione dei suddetti benefici. 8. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative ai benefici di cui al comma 7. |
Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. | Art. 69-bis ord. penit. (Procedimento in materia di liberazione anticipata) 1. In materia di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede, anche d’ufficio, con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedu- ra penale. 2. Soppresso |
Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna cir- coscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza compe- tente | Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza) 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza com- petente a decidere in sede di impugnazione sui re- clami avverso i provvedimenti di cui ai commi 4, 7 e 8 dell’art. 69, nonché per ogni altro provvedimento |
Testo attuale | Proposta di modifica |
cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligato- rio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso at- tribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. | ad esso attribuito dalla legge (artt. 14-ter, 18-ter c. 6). Il magistrato che ha emesso il provvedimento impu- gnato non fa parte del collegio. 2. Soppresso |
Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pe- na, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pre- giudizio derivante dalla protrazione dello stato di deten- zione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sor- veglianza competente in relazione al luogo di detenzio- ne. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei pre- supposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pe- na detentiva ed ogni altro effetto penale. Il | Art. 47 ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale) 4. Soppresso 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pe- na detentiva ed ogni altro effetto penale. Il magistrato di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagia- te condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. |
Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbli- gatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sen- si degli articoli 146 e 147 del codice penale, il della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere pro- rogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la e- secuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione do- miciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in | Art. 47-ter ord. penit. (Detenzione domiciliare) 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbli- gatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sen- si degli articoli 146 e 147 del codice penale, il magi- strato di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Soppresso |
Testo attuale | Proposta di modifica |
relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magi- strato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compa- tibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 4. Il | 4. Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la deten- zione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura pena- le. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e dispo- sizioni possono essere modificate dal magistrato di sor- veglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. |
Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 3. Il 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i re- quisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'arti- colo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua. | Art. 47-quinquies ord. penit. (Detenzione domiciliare speciale) 3. Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la deten- zione domiciliare speciale, fissa le modalità di attua- zione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, com- ma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli in- terventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposi- zioni possono essere modificate dal magistrato di sor- veglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il magistrato di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i re- quisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'arti- colo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua. |
Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà ) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta suc- cessivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. | Art. 50 ord. penit. (Ammissione alla semilibertà) 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta suc- cessivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semide- tenzione e della libertà controllata, | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorve- glianza, nelle materie di loro competenza, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666, in u- dienza pubblica. Tuttavia, quando vi è motivo di dubi- tare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio socia- le, anche in casi particolari, alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, procede a norma dell'articolo 667 comma 4. |
Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istan- za non sia tempestivamente presentata, o il | Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibi- lità può essere depositata nella cancelleria del magistra- to di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'arti- colo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istan- za non sia tempestivamente presentata, o il magistrato di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero prov- vede analogamente quando l'istanza presentata è inam- missibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo x- xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del magistrato di sorveglian- za, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa |
Testo attuale | Proposta di modifica |
za o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il con- dannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto ogget- to della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero so- spende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmet- te gli atti senza ritardo al | istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministe- ro, nel trasmettere l'istanza al magistrato di sorveglian- za, dispone gli opportuni accertamenti. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico mini- stero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorve- glianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il con- dannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena e- spiata a tutti gli effetti. |
Art. 683 c.p.p. (Riabilitazione) 1. Il 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito del- la buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. | Art. 683 c.p.p. (Riabilitazione) 1. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta dell'inte- ressato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revo- ca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il magistrato ac- quisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito del- la buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. |
Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il 2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussi- stono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvi- | Art. 684 c.p.p. (Rinvio dell'esecuzione) 1. Il magistrato di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e del- le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della li- bertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'artico- lo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il magistrato ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. Soppresso |
Testo attuale | Proposta di modifica |
o, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differi- mento dell'esecuzione o, se la protrazione della deten- zione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il ma- gistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti. |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in rela- zione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tri- bunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'e- sito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottopo- sta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autoriz- zata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sor- veglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere an- che l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere con- cessa solo quando deve essere espiata una pena de- tentiva, anche residua e congiunta a pena pecunia- ria, non superiore a sei anni od a quattro anni se re- lativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. | Art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva) 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al pro- prio stato di tossico-dipendente, il magistrato di sorve- glianza può sospendere l'esecuzione della pena detenti- va per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito pres- so una struttura sanitaria pubblica od una struttura pri- vata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il magistrato di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagia- te condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. |
Art. 91 d.P.R. n. 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione) 4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il qua- le, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiu- dizio derivante dalla protrazione dello stato di deten- zione, qualora non vi siano elementi tali da far ritene- re la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla de- cisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto | Art. 91 d.P.R. n. 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione) 4. Soppresso |
Testo attuale | Proposta di modifica |
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. | |
Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi 1. Il 2. Ai fini della richiesta, il 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero com- petente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di | Art. 92 d.P.R. n. 309/1990 (Procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza) 1. Il magistrato di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condan- nato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto del- la scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il magistrato dichiara inammissibile la richiesta. 2. Ai fini della richiesta, il magistrato di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e di- sporre gli opportuni accertamenti in ordine al pro- gramma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero com- petente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di esecuzione. |
Art. 93 d.P.R. n. 309/1990 (Estinzione del reato. Revoca della sospensione) 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, com- mette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pe- na della reclusione. Il 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 de- corre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di proce- dura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il | Art. 93 d.P.R. n. 309/1990 (Estinzione del reato. Revoca della sospensione) 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, com- mette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pe- na della reclusione. Il magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 de- corre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di proce- dura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il magistrato, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'inte- ressato si è spontaneamente sottoposto e del suo com- portamento, può determinare una diversa, più favorevo- le data di decorrenza dell'esecuzione. |
Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei con- fronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio | Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari) 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei con- fronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio |
Testo attuale | Proposta di modifica |
sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeu- tica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura pri- vata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, cer- tificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di di- agnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool- dipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o al- coliche, l'andamento del programma concordato even- tualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura inte- ressata deve essere in possesso dell'accreditamento isti- tuzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legisla- tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica- zioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la do- manda è presentata al magistrato di sorveglianza il qua- le, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudi- zio derivante dalla protrazione dello stato di detenzio- ne, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applica- zione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3. Ai fini della decisione, il 4. Il | sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeu- tica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura pri- vata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, cer- tificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di di- agnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool- dipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o al- coliche, l'andamento del programma concordato even- tualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura inte- ressata deve essere in possesso dell'accreditamento isti- tuzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legisla- tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica- zioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo. 2. Soppresso 3. Ai fini della decisione, il magistrato di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al pro- gramma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano pre- ordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. 4. Il magistrato accoglie l'istanza se ritiene che il pro- gramma di recupero, anche attraverso le altre prescri- zioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 lu- glio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condan- nato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli |
Testo attuale | Proposta di modifica |
commetta altri reati. Se il | commetta altri reati. Se il magistrato di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite de- vono essere comprese quelle che determinano le moda- lità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immedia- tamente o prosegua il programma di recupero. L'esecu- zione della pena si considera iniziata dalla data del ver- bale di affidamento, tuttavia qualora il programma te- rapeutico al momento della decisione risulti già positi- vamente in corso, il magistrato, tenuto conto della du- rata delle limitazioni alle quali l'interessato si è sponta- neamente sottoposto e del suo comportamento, può de- terminare una diversa, più favorevole data di decorren- za dell'esecuzione. |
Relazione illustrativa |
Al fine di garantire risposte efficaci alle domande della popolazione detenuta, l’attuale organico della magistratura di sorveglianza non è assolutamente adeguato. Premessa fondamentale della proposta di riforma tratteggiata in epigrafe è il potenziamento degli Uffici, la cui composizione togata dovrà essere necessariamente parametrata alle nuove competenze. Sul piano organizzativo, dovrà altresì essere rafforzata la componente amministrativa, fondamentale per l’efficace espletamento dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti – anche complessi – di competenza del giudice monocratico. Le modificazioni proposte tendono a trasformare il magistrato quale giudice di primo grado, configurando il tribu- nale quale “giudice del reclamo”. Lo scopo primario è quello di “raddoppiare” la capacità di risposta alle istanze provenienti dalle persone detenute, attraverso un ruolo più incisivo del magistrato di sorveglianza quale “giudice di prossimità”. Con riferimento alle cadenze procedimentali, l'art. 656 comma 6 individua il magistrato di sorveglianza (e non più il tribunale), quale interlocutore istituzionale del p.m. e l'art. 678 viene potenziato (in riferimento alla pubblicità dell'udienza), alla luce degli insegnamenti di Corte cost., sent. n. 135/2014 e 97/2015. In tale prospettiva, oltre alle necessarie modifiche di raccordo (artt. 4-bis comma 1-quinquies [v. sub direttiva a)], 47 comma 12, 47-ter commi 1-ter e 4, 47-quinquies commi 3 e 8 ord. penit.; artt. 683, 684 c.p.p.; artt. 90-94 d.P.R. n. 309/1990), si è pensato di sopprimere l'(inutilizzato) art. 47 comma 4 ord. penit. (e corollari: artt. 47-ter comma 1-quater; 50 comma 6; 91 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; 684 comma 2 c.p.p.), relativo all'intervento “cautelare” del magistrato di sorveglianza. In prospettiva differenziata, si è intervenuti sul procedimento in materia di liberazione anticipata (art. 69-bis), af- francandolo dall’iniziativa di parte e prevedendosene l’attivazione ex officio. Si è ritenuto anche di sopprimere il parere del p.m., oggi obbligatorio ma non vincolante, causa di un inutile dispendio di tempo, anche in considerazio- ne del potere di reclamo, comunque esercitabile dall’organo d’accusa. |
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BILANCIAMENTO TRA DIRITTO A PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO ED ESIGENZE DI EFFICIENZA |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 4. Nel procedimento di cui al primo comma e nel procedimento instaurato in seguito all’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pub- blico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o in- ternato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, può richiedere di partecipare all’udienza con le modalità di cui all’art. 45-bis del decreto legi- slativo 28 luglio 1989 n. 271. La richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 5 giorni prima dell’udienza. Il giudice dispone la par- tecipazione del condannato nelle forme da lui xxxxxx- xxx, salvo che ritenga di disporne la traduzione. 5. L’avviso di fissazione dell’udienza deve, a pena di nullità, contenere l’informazione all’interessato del- la facoltà di richiedere la partecipazione al proce- dimento nelle forme di cui al precedente comma. |
Relazione illustrativa |
Il tema della partecipazione personale del condannato detenuto al procedimento di sorveglianza è da tempo dibattu- to e foriero di incertezze applicative. In base alla vigente disciplina, l’interessato può partecipare personalmente all’udienza soltanto nel caso in cui sia detenuto in un istituto collocato all’interno della giurisdizione del tribunale o del magistrato di sorveglianza competente a deliberare oppure quando, con proprio provvedimento discrezionale, il suddetto giudice ritenga di disporne la traduzione (art. 666 comma 4 c.p.p.). Qualora il locus detentionis non rientri nella sfera di giurisdizione del giudice competente, il condannato potrà soltanto richiedere di essere sentito, prima dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza ratione loci. Questa disciplina è il frutto di una pretesa di omogeneiz- zazione del procedimento di sorveglianza con quello di esecuzione, sotto l’egida comune della “massima semplifi- cazione”, voluta dai redattori del vigente codice di rito. Essa, però, si è ben presto rivelata errata, posto che non tie- ne conto della sostanziale differenza che esiste tra i due procedimenti e, in particolare, del loro diverso oggetto. Il primo concerne, di norma, questioni a prevalente connotazione giuridico-formale (sebbene non manchino anche in questo materie a connotazione più fattuale, come nel caso dell’applicazione del reato continuato), mentre il secon- do, occupandosi del condannato e della sua evoluzione (o involuzione) comportamentale/personologica in chiave specialpreventiva, concerne sempre questioni (anche) di fatto. Il che rivela l’insufficienza della vigente disciplina, essendo evidente che, tutte le volte in cui un giudizio abbia ad oggetto questioni di fatto, la presenza della sola dife- sa tecnica rischia concretamente di rivelarsi inadeguata allo scopo. Perché il condannato possa esercitare il suo di- ritto a difendersi in modo effettivo è imprescindibile la “contestualità” della presenza dell’interessato e del suo di- fensore, così che quest’ultimo possa ricevere dal primo le “informazioni” necessarie a confutare eventuali argomen- |
Relazione illustrativa |
tazioni o dati probatori che emergano direttamente in udienza. Il problema non è nuovo nel nostro ordinamento, es- sendosi posto, negli stessi termini, per la partecipazione della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato all’udienza del procedimento di riesame di cui all’art. 309 c.p.p. In relazione a tale diverso ambito procedimentale, però, la questione è stata risolta, dapprima con una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 309 c.p.p. posta in essere dalla giurisprudenza di legittimità (x. Xxxx. xxx., Sez. un, 22 novembre 1995, n. 40), e, da ul- timo, con una modifica normativa che ha espressamente introdotto il diritto del suddetto soggetto a partecipare per- sonalmente all’udienza di riesame (art. 11, l. n. 47/2015, che ha inserito nella citata disposizione codicistica un nuovo comma 8-bis) . In seno alla magistratura di sorveglianza, si registrano due orientamenti: il primo, maggior i- tario, attenendosi strettamente al dato letterale dell’art. 666 comma 4 c.p.p., nega all’interessato che sia detenuto in un istituto posto fuori dalla sfera di giurisdizione del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il diritto a prese n- ziare all’udienza (se non quando lo dispone discrezionalmente il giudice); il secondo, ritenendo che alla materia in oggetto possa estendersi l’interpretazione costituzionalmente orientata sopra citata, propende invece per il ricono- scimento del diritto. Uno scenario che di certo non può essere ritenuto risolutivo e che, anzi, potendo determinare inaccettabili disparità di trattamento di situazioni identiche, sembra aggravare il problema. D’altro canto, la solu- zione non pare potersi individuare neanche in un generalizzato diritto alla traduzione del detenuto ristretto fuori dal- la giurisdizione del giudice della sorveglianza, poiché un tale rimedio si presterebbe a facili strumentalizzazioni (il c.d. “turismo giudiziario”) e rischierebbe di incidere gravemente sull’efficienza della funzione giurisdizionale nell’ambito dell’esecuzione penale. Da qui, la scelta di proporre una soluzione intermedia, che, muovendo dall’esigenza di riconoscere pienamente il diritto alla presenza contestuale in udienza dell’interessato e del suo d i- fensore, ne disciplini in modo differenziato esclusivamente le modalità di esercizio; prevedendo, cioè, che l’interessato possa richiedere di partecipare a distanza all’udienza con le modalità già previste dall’attuale sistema processuale penale (art. 45-bis disp. att. c.p.p.) e ampiamente collaudate, sia sotto il profilo della loro adeguatezza tecnologica, sia sotto quello della loro “tenuta” costituzionale e convenzionale. Si è consapevoli che siffatta facoltà potrà determinare un maggiore sforzo organizzativo delle risorse umane e materiali delle istituzioni penitenziarie, ma lo si è altrettanto del fatto che una tale consapevolezza non può mai giustificare, per ciò solo, l’obliterazione di un diritto fondamentale del detenuto (eloquente, sul punto, Corte cost., sent. 27 ottobre 2006 n. 341). Del resto, proprio nella consapevolezza delle esigenze organizzative ora evidenziate, si propone di introdurre la modifica sol- tanto all’interno del procedimento di sorveglianza (da qui, la scelta di inserirla direttamente nel corpo dell’art. 678 c.p.p.) e non anche del procedimento di esecuzione, dove, come si è detto in premessa, la connotazione fattuale dell’udienza costituisce l’eccezione e non la regola. Infine, allo scopo di rendere effettivo il diritto che la presente proposta mira a introdurre, si è previsto che della sua esistenza debba essere data esplicita informazione al condannato all’interno dell’avviso di fissazione dell’udienza (effettività che risulterebbe illusoria se non si prevedesse anche una sanzione per l’omessa informazione, qui con- figurata come nullità a regime intermedio). In correlazione con detta informazione, la disposizione prevede l’onere del condannato di richiedere la partecipazione a distanza con un congruo anticipo rispetto all’udienza (termine indi- viduato in cinque giorni, così da risultare coordinato con il “termine a comparire” di dieci giorni attualmente previ- sto a beneficio del medesimo condannato). |
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RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO TIPICO DI SORVEGLIANZA E LE FORME SEMPLIFICATE DI DECISIONE |
Testo attuale | Proposta di modifica |
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle ri- chieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4. | Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti- nenti alla liberazione anticipata, alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e del- la libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di concessione delle misure alternative anche in casi particolari, della liberazione condizionale e della riabilitazione nonché in quelle relative al rinvio dell’esecuzione nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, all’estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. |
Art. 667 c.p.p. (Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta) 4. Il giudice dell’esecuzione provvede | Art. 667 c.p.p. (Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta) 4. Il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. All’interessato che ne sia privo è nomi- nato un difensore d’ufficio. Dell’udienza fissata per la decisione è dato avviso al pubblico ministero, all’interessato e al difensore almeno quindici giorni prima. L’ordinanza è comunicata al pubblico mini- stero e notificata all’interessato e al difensore. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla noti- ficazione dell’ordinanza. Il giudice che ha pronun- ciato o ha concorso a pronunciare l’ordinanza non può svolgere le funzioni di giudice nel giudizio di opposizione. |