ORDINANZA 01/2021
ENAC-ECX-11/02/2021-0015668-P
Direzione Aeroportuale
Regioni Centro
ORDINANZA 01/2021
AEROPORTO “XXXXXXXXX XXXXXX” ANCONA-FALCONARA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)
Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro
VISTI VISTO | gli articoli 687, 702, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con X.X. x. 000 del 30 marzo 1942 e successive modifiche; il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC); |
VISTO | il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al Direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di Ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione; |
VISTO VISTA | il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale; la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” ed in particolare l’art. 11 rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente” e successive modifiche; |
VISTA | la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 avente per oggetto “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”; |
Aeroporto “Xxxxxxxxx Xxxxxx” 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) c.f. 00000000000
ECX
tel. x00 000 0000000
fax x00 000 0000000
xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
VISTA | la Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 1998 (Regione Marche) avente per oggetto “Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente”; |
VISTA | la Convenzione ENAC/AERDORICA S.p.A. n.65 del 12/11/2019 approvata con D.M. n. 105 del 18/03/2013, concernente l’affidamento alla Soc. Aerdorica S.p.A. della gestione totale dell’Aeroporto di Ancona – Falconara; |
CONSIDERATO | che ai sensi dell’art. 9 “Regime dei Beni” della suddetta Convenzione la Società Concessionaria Aerdorica S.p.A. assume la veste di “Ente Proprietario” ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento; |
RITENUTO | che in tale veste al Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A., concessionario totale, competa lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all’uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza; |
RITENUTO | che al Direttore Aeroportuale, in qualità di organo territorialmente competente, competa recepire tale disciplina con apposita Ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni; |
VISTA | L’Ordinanza n.3/2019 di questa Direzione e ss.mm.ii., recante la disciplina della viabilità sulle aree aeroportuali aperte all’uso pubblico dell’Aeroporto “Xxxxxxxxx Xxxxxx” Ancona-Falconara; |
CONSIDERATI VISTA SENTITO | i recenti interventi alla viabilità delle aree aperte al pubblico che il Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A. ha pianificato e realizzato; la nota Aerdorica del 24/03/2020 prot. 276/20 con cui è stato inoltrato il progetto relativo alla nuova viabilità aeroportuale a ENAC Direzione Operazioni Centro; il Comitato Facilitazioni del 29 gennaio 2021; |
VISTA CONSIDERATO VISTA | la nota del Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A. del 09/02/2021 (prot ENAC 14542/2021) con cui si comunica la conclusione degli interventi correttivi richiesti in occasione del Comitato sopracitato; Il parere ricevuto via mail il 10/02/2021 dal Team di Sorveglianza della Certificazione - ENAC Direzione Operazioni Centro; la planimetria inoltrata dall’ufficio tecnico della Società Aerdorica S.p.A. allegata alla presente Ordinanza. |
ORDINA
Art. 1 Definizioni
1. Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:
a) area Lato Città (Land Side): Area aeroportuale che precede i controlli di sicurezza e il controllo passaporti in partenza e che segue la sala ritiro bagagli e controlli doganali in arrivo. Comprende le attrezzature, le infrastrutture e i servizi associati ai passeggeri, la viabilità di accesso all’aeroporto e i parcheggi auto. L’accesso a tale area, di norma, è libero ma regolamentato e può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. La limitazioni possono riguardare anche l’accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività;
b) controllo dell’accesso: applicazione di sistemi che consentono di impedire l’entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
c) operatore Aeroportuale- staff: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale Aerdorica S.p.A.;
d) veicoli di servizio: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenendi ad Enti e Imprese che esplicano in modo continuativo, nell’ambito dell’aeroporto, attività connessa con l’esercizio del trasporto aereo.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente Ordinanza si applica nell’ambito delle aree aperte al pubblico dell’Aeroporto “Xxxxxxxxx Xxxxxx” Ancona-Falconara.
L’area stradale aperta all’uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, corrisponde all’area Land Side, come indicata nella planimetria allegata, che rappresenta parte integrante della presente Ordinanza.
Art. 3 Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico
1. Nelle aree aeroportuali adibite alla sosta e alla circolazone dei veicoli aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di rispettare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente specificato per casi particolari dettagliati nei successivi articoli.
2. E’ fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l’uso dei beni ed delle infrastrutture aeroportuali e di non creare intralcio all’attività aeroportuale.
Art. 4 Segnaletica orizzontale e verticale
1. La circolazione e la sosta sulle aree aperte al pubblico dell’Aeroporto “Xxxxxxxxx Xxxxxx” Ancona-Falconara sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante.
2. La Società di gestione, Aerdorica S.p.A., ha l’obbligo di provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale socondo quanto prescritto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
Art. 5 Viabilità aeroportuale
1. La viabilità aeroportuale ha inizio dalla rotatoria lato Xxxxxx Xxxxxxx 00 dir “dell’Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxx”, (inizio sedime aeroportuale) fino al varco carraio per l’accesso air side, come da planimetria allegata.
2. Dalla rotatoria suddetta sono disponibili due carreggiate così regolamentate:
a) carreggiata lato ferrovia (1^ uscita e 1° ingresso della rotatoria) riservata al transito di:
- veicoli di servizio diretti al varco carraio, compresi mezzi di emergenza e tutti gli utenti autorizzati all’accesso all’area sterile;
- operatori aeroportuali diretti ai parcheggi staff, ENAV, Dogana e VVF;
- autisti, dipendenti e operatori del Cargo Terminal;
- utenti del Cargo Terminal, per il tempo limitato al disbrigo di pratiche e servizi di spedizione/ritiro merci;
b) carreggiata lato parcheggio (2^ uscita della rotatoria) è una carreggiata a viabilità libera, sul cui percorso sono poste sbarre di entrata ma l’accesso è consentito a chiunque e consente di raggiungere i seguenti parcheggi/aree di stazionamento:
a. parcheggi riservati ai mezzi di trasporto di persone con disabilità (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio);
b. area denominata “Kiss&Fly” per “drop off” e “pick up” dei passeggeri, con area di sosta gratuita limitata al tempo di 10 minuti, e quindi a pagamento di fronte alle aerostazioni;
c. parcheggio a pagamento (P1 -Premium);
d. parcheggi riservati ai veicoli di servizio degli Enti presenti in aeroporto e/o in servizio per compiti istituzionali posti nell’area adiacente l’aerostazione centrale, facenti parte dell’area Kiss&Fly ;
e. parcheggi riservati ai veicoli di Taxi e NCC autorizzati al servizio presso l’Aeroporto X. Xxxxxx di Ancona – Falconara (Kiss&Fly);
f. fermata per i Bus di linea e per i Bus non di linea previo accordo con il Gestore Aeroportuale (Kiss&Fly).
Art. 6 Classificazione delle aree di sosta
1. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria a cui sono applicabili le disposizioni del Codice della Strada:
• area Kiss&Fly con sosta gratuita per un tempo limitato per le attività di “drop off” e “pick up” passeggeri: l’accesso in detta area è consentito tramite accesso controllato con due barriere di ingresso e la sosta è gratuita per il tempo indicato sulla segnaletica verticale (10 minuti) al fine di consentire la
salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli. Gli stalli dedicati alla sosta gratuita sono di colore blu e si trovano di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi nel lato opposto della carreggiata.
All’interno di questa area sono individuati n. 4 stalli riservati alle persone con disabilità;
• parcheggio aperto al pubblico a pagamento (P1 -Premium): l’accesso in detta area è consentito tramite accesso controllato con due barriere di ingresso e comporta il pagamento di una tariffa come indicato sulla segnaletica verticale (primi 10 minuti gratuiti).
All’interno del parcheggio pubblico sono individuati n. 13 parcheggi riservati alle persone con disabilità individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale;
• parcheggio staff: l’accesso a tale area è consentito tramite accesso controllato con due barriere di ingresso ai veicoli dei dipendenti degli enti e delle aziende che operano in aeroporto, autorizzati dal Gestore;
• parcheggio dipendenti Vigili del Fuoco: detta aerea, situata nella zona antistante il varco carraio, è ad uso esclusivo dei mezzi dei dipendenti della caserma dei Vigili del Fuoco in servizio presso l’Aeroporto “X. Xxxxxx”, muniti di contrassegno identificativo apposto sul cruscotto. Viene distinta da apposita segnaletica;
• area riservata operatori cargo (DHL, UPS): area riservata ai mezzi operatori muniti di logo identificativo aziendale o in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Ai clienti è consentita la sosta all’interno degli appositi stalli per il tempo limitato al disbrigo di pratiche e servizi di spedizioni/ritiro merci;
• parcheggi riservati ai veicoli di Servizio area antistante aerostazione: nell’area antistante le aerostazioni, all’interno dell’area Kiss&Fly, sono individuati appositi stalli per i veicoli degli Enti di Stato presenti in aeroporto e/o in servizio per compiti istituzionali, dell’ENAV, della Società di Gestione e del servizio di Primo Soccorso Aeroportuale, come indicato nella apposita segnaletica orizzontale e verticale.
L’accesso è consentito tramite sistema di lettore di targhe. In caso di utilizzo di veicolo di servizio differente da quello registrato l’Ente dovrà contattare il Gestore Aeroportuale per l’abilitazione del veicolo all’accesso.
Art. 7 Accesso e aree di sosta destinate al servizio TAXI
1. Sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi presso l’Aeroporto di Ancona- Falconara i titolari di licenze taxi rilasciate dai Comuni di Ancona, Falconara e Chiaravalle come stabilito dal Regolamento approvato in applicazione all'art. 15 della legge Regionale Marche n° 10/98 “Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente”.
2. I taxi autorizzati di cui al precedente comma, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, prospicienti l’aerostazione e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale come indicato nella allegata planimetria.
3. E’ compito del Gestore Aeroportuale individuare le aree di sosta per i suddetti veicoli, pertanto l’operatore interessato ad accedere alle aree di sosta riservate dovrà contattare il Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A. per gli adempimenti richiesti.
4. I taxi non autorizzati al servizio presso l’Aeroporto possono accedere per lo scarico passeggeri e bagagli sostando presso gli stalli ad uso pubblico disponibili nell’area Kiss & Fly, beneficiando dei 10 minuti di sosta gratuita.
Art. 8 Accesso e aree di sosta destinate al servizio di Noleggio con conducente (NCC)
1. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) autorizzati dal Gestore Aeroportuale a svolgere tale servizio presso l’Aeroporto “R. Sanzio” di Ancona- Falconara dovranno sostare unicamente negli stalli presenti nell’area Kiss & Fly allo scopo adibiti, prospicienti l’aerostazione e contrassegnati con apposita segnaletica verticale e orizzontale come indicato nella allegata planimetria.
2. E’ compito del Gestore Aeroportuale individuare le aree di sosta per i suddetti veicoli, pertanto l’operatore interessato ad accedere alle aree di sosta riservate dovrà contattare il Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A. per gli adempimenti richiesti.
3. I veicoli dei NCC non autorizzati al servizio presso l’Aeroporto possono accedere per lo scarico bagagli e passeggeri sostando presso i parcheggi ad uso pubblico disponibili nell’area Kiss & Fly, beneficiando dei 10 minuti di sosta gratuita.
4. È sempre autorizzato ad accedere il veicolo che trasporta persone con disabilità.
Art. 9 Accesso e aree di sosta autobus
1. Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico sono individuate di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi e indicate da idonea segnaletica.
2. Gli autobus diversi da quelli indicati al comma precedente possono concordare con il Gestore aeroportuale l’accesso e lo stazionamento.
3. È sempre autorizzato ad accedere il veicolo che trasporta passeggeri con disabilità.
4. È fatto divieto a tutti gli autobus in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc…) funzionante per l’intero periodo di permanenza presso l’Aeroporto.
Art. 10 Sosta per carico/scarico forniture, servizi e attività commerciali dell’aeroporto
1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell’aeroporto è consentita nell’area indicata dall’apposita segnaletica verticale e orizzontale cosi come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la Società di Gestione Aerdorica S.p.a., che provvede alla gestione degli spazi disponibili.
2. La sosta è consentita solo per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.
Art. 11 - Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta
1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree individuate dalla presente Ordinanza che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Società di gestione, Aerdorica S.p.a. che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all’inizio dei lavori
nei casi di necessità ed urgenza – alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di Gestione, Aerdorica S.p.a. provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti nello scalo.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell’evento.
Art. 12 Contrasto alle attività di abusivismo
1. All’interno delle aree aeroportuali è fatto divieto di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto esistenti.
2. Tutte le attività commerciali, di fornitura di servizi o di comunicazione pubblicitaria, svolte anche occasionalmente all’interno del sedime aeroportuale, devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A.
3. Le Forze dell’Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.
Art. 13 Oggetti incustoditi o abbandonati
1. Nell’area aperta al pubblico, vige il divieto di lasciare oggetti incustoditi (es.: bagaglio a mano o da stiva, rifiuti..).
Art. 14 Attività di vigilanza e sanzioni
1. Nell’Area aeroportuale aperta al pubblico dell’aeroporto X. Xxxxxx di Ancona - Falconara si applicano le disposizioni del Codice della Strada e norme di attuazione per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Gli Organi preposti al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza sono quelli previsti dall’art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione,
compresi i corpi e i servizi di polizia municipale del Comune di Falconara su cui insiste l’area demaniale dell’Aeroporto “X. Xxxxxx” di Ancona-Falconara.
3. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada e norme di attuazione ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia indicati al comma precedente contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
4. Qualora le violazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell’art. 1174 comma 2.
Art. 15 Regole Generali
1. L’ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l’aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.
Art. 16 Rispetto dell’Ordinanza
1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Art. 17 Decorrenza
1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 12/02/2021 ed abroga le precedenti disposizioni in materia, in particolare l’Ordinanza 03/2019 della Direzione Aeroportuale Regioni Centro.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,11/02/2021 Il Direttore
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.