Comune di Porto Tolle
Provincia di Rovigo
Comune di Porto Tolle
Proposta di Accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 per la realizzazione di un'area residenziale/turistico ricettiva in località S.Giulia | |||
Località | : | Comune di Porto Tolle Provincia di Rovigo | All.: B |
Oggetto : | Abaco - Leggi di riferimento | Scala: | |
Il Progettista: Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 - Xxxxx Xxxxx (XX) | |||
Il Committente: Società Immobiliare Padana s.s. Xxx Xxxx'Xxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx (XX) P.Iva: 00083250399 | |||
Data: GENNAIO 2015 |
ABACO LEGGI DI RIFERIMENTO
Riferimenti normativi in materia URBANISTICA, relativi alla coerenza con la strumentazione urbanistica sovra comunale:
NORMATIVA NAZIONALE
Legge n. 241 del 07 agosto 1990:
Articolo. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
La legge 164/14 art. 16, commi 4 lett. d-ter e 4-bis DPR 380
stabilisce un contributo straordinario sul maggior valore generato da variante urbanistica dedotto dal maggior valore di aree od immobili, in conseguenza di variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d’uso, Almeno il 50% del maggior valore deve essere versato al Comune come contributo straordinario ed è vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da
realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento. Sono fatte salve diverse disposizioni regionali o degli strumenti urbanistici generali comunali.
1.2 NORMATIVA REGIONALE
legge regionale veneto n. 11/04 (bur n. 45/2004) norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio
Articolo. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
NORMATIVA COMUNALE
Il Comune di Porto Tolle è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in sede di conferenza di servizi del 9 Gennaio 2012 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 1163 del 25 Giugno 2012.
Riferimenti normativi in materia AMBIENTALE, specifici per quanto concerne la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti.
VAS (valutazione ambientale strategica)
NORMATIVA EUROPEA
La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di «… garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente» (art 1).
Articolo 3 (Ambito di d'applicazione)
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con
probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: «Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi»).
NORMATIVA NAZIONALE
A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale».
Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184).
Articolo 6 (Oggetto della disciplina)
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico [
NORMATIVA REGIONALE
A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dall’articolo 4 dalla L.R. 11/2004 e ed dalla DGRV 791/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” e l’allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità. Successivamente, l’articolo 40 della LR 13/2012 (Legge Finanziaria) individua quali piani attuativi devono essere soggetti a VAS:
“a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.”
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 25.03.3013 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale del sopraccitato articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13.
Con D.G.R. n. 1717/2013 vi è stata infine la presa d'atto della succitata sentenza, oltre alla definizione delle linee guida e chiarimenti in merito a quali piani siano o meno sottoposti a procedura di valutazione ed assoggettabilità, riconfermando le ipotesi di esclusione definite dalla
D.G.R. 1646/2012.
VINCOLI E TUTELE PRESENTI NEGLI AMBITI DI PROGETTO
Tra i vincoli di carattere paesaggistico vi è l'Area di Notevole Interesse Pubblico normata dall'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 e coincidente con l'ambito del Parco del Delta del Po; tra i vincoli di carattere idrogeologico ed idraulico vi sono le fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua interni (RR.DD. 323 e 594 del 1939) e le aree contermini ai corsi d'acqua ed ai canali lagunari classificate dal PAI come "aree a rischio idraulico e idrogeologico".
Si deve inoltre verificare in base alle zone di tutela definite dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con delibera del C.R.V. n.1000/1994.