CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx: XXXXXX00X00X000X, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
IL CENTRO STUDI TERMALI XXXXXX X’XXXXX, con sede in Xxxxx Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx, x. 0, Codice Fiscale e Partita IVA 03892540281, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X, in seguito, per brevità, denominato “Centro Studi”;
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofialttici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e
garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- Il Centro Studi Termali Xxxxxx d'Abano, istituito nel 1981 per volontà delle Associazioni Albergatori di Abano Terme, Montegrotto Terme e Battaglia Terme, ha lo scopo di sviluppare la ricerca scientifica nel campo della medicina termale, lo studio, la promozione e l'incremento delle attività che riguardano il termalismo in ogni sua manifestazione, anche attraverso l'interazione con altri Enti pubblici e privati (università, istituti di ricerca, ecc.) con i quali programma azioni concertate al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Il Centro Studi ha richiesto all’Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale a favore dei propri Alberghi associati, per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario - erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali - nell’ambito dei programmi di autocontrollo aziendale.
- In conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell’Ente, l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dal Centro Studi, in quanto inseriti nell’ambito di un programma volto a garantire la sicurezza alimentare e il miglioramento della qualità delle produzioni delle Imprese Agroalimentari, oltre che al miglioramento della qualità igienico-sanitaria delle acque e dei fanghi termali per una maggior tutela del consumatore.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. Nell’ambito del presente accordo, l’IZSVe ed il Centro Studi Termali Xxxxxx d’Abano stabiliscono che sulle prestazioni di laboratorio erogate dall’Istituto a favore degli Alberghi associati al Centro Studi (di seguito anche Clienti o Associati) – consistenti in analisi batteriologiche e chimiche effettuate su campioni ambientali (es. fanghi termali, acque, ecc..), campioni di alimenti, tamponi da superfici e piastre a contatto, nell’ambito dei programmi di autocontrollo aziendale, ovvero altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate – verrà garantito lo sconto del 40% sui prezzi unitari previsti dal Tariffario IZSVe vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, come specificato al successivo art. 7.
2. La suddetta percentuale di sconto sarà applicata esclusivamente in virtù del rapporto associativo intercorrente tra il Centro Studi ed i singoli Alberghi associati, previa dichiarazione di adesione alla convenzione di cui al successivo art. 3.
3. Tutte le prestazioni saranno richieste all’Istituto direttamente dagli Alberghi associati.
4. Le prestazioni erogate dall’IZSVe nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte dal Cliente in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
5. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
6. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
1. Gli Alberghi associati al Centro Studi, che intendono fruire delle prestazioni dell’IZSVe accedendo alla scontistica oggetto della presente convenzione, dovranno far pervenire al Centro Studi la dichiarazione di adesione alla presente convenzione. Il Centro Studi si impegna a fare pervenire alla SCS8 della sede centrale, l’elenco degli Alberghi associati che hanno aderito alla convenzione, previa verifica dello status di Associato, indicando l’esatta ragione sociale, l’indirizzo completo, il codice fiscale e la partita IVA. Detta dichiarazione ha validità coincidente con la durata della presente convenzione.
2. Con la dichiarazione di adesione alla convenzione, il Cliente dichiara di aver preso completa visione del Tariffario dell’IZSVe e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione.
3. Nel caso in cui un Albergo associato comunichi al Centro Studi la volontà di non aderire ulteriormente alla presente convenzione o perda lo status di Associato, il Centro Studi si impegna a trasmettere tempestivamente alla SCS8 dell’Istituto tale dichiarazione o a comunicare la perdita dello status di Associato.
4. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione del venir meno dei presupposti di adesione alla presente convenzione da parte del Centro Studi o dei singoli Alberghi associati, e nel caso in cui sia già stata emessa fattura con l’applicazione dello sconto non dovuto, l’IZSVe provvederà ad emettere fattura a conguaglio nei confronti dello stesso soggetto per il quale sono venuti meno i presupposti di adesione alla presente convenzione.
5. Il Centro Studi è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per inadempimenti contrattuali dei propri Associati.
ART. 4. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. L’attività di campionamento viene espletata da ciascun Albergo associato. Il ritiro ed il trasporto dei campioni sarà effettuato a cura dell’IZSVe e per tale attività sarà addebitata a ciascun Albergo Associato la relativa spesa prevista a Tariffario secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
2. Nel documento di accompagnamento dei campioni l’Associato specificherà, di volta in volta, gli esami di cui viene richiesta l’esecuzione.
3. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi e accordi con il richiedente in sede di eventuale riesame della convenzione, i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere di conservare il campione in condizioni idonee, garantendo nell’espressione dei risultati, l’anonimato dell’Associato.
4. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati all’art. 7 delle citate “Condizioni generali”.
ART. 5. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Cliente garantisce che, al momento della consegna dei campioni a IZSVe questi saranno conformi agli standards. A richiesta, IZSVe assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di Campionamento e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa comunicazione scritta al Cliente, indicando la motivazione.
2. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente e per tale attività l’Istituto fornirà il relativo materiale necessario.
3. Il Cliente ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Il Cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a
persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo per la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei casi in cui l’esito presenti delle irregolarità o possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, resta a carico dell’Albergo associato l’obbligo di segnalazione degli esiti non conformi alle autorità competenti.
ART. 6. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati agli Alberghi associati tramite il servizio on-line IZIWEB.
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe.
3. I tempi di refertazione variano in base alla tipologia, allo stato e al numero di campioni consegnati. Per conoscerli, il Cliente può rivolgersi ai servizi di accettazione della sede centrale.
4. E’ vietata la riproduzione parziale e l’alterazione dei rapporti di prova dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 7. CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 40% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonchè quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
2. Il Tariffario dell’IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto sarà effettuato in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe ai singoli Alberghi associati relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato con i singoli Associati o a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
5. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà sospendere l’esecuzione dei servizi ai sensi del successivo art. 9.
7. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso, ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Centro Studi avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 8. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dall’1.10.2020, fino al 30.09.2021.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà al Centro Studi tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di una nuova convenzione.
ART. 9. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per il Centro Studi e gli Alberghi associati alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 10. PROMOZIONE CONVENZIONE
1. Il Centro Studi si impegna a dare la massima diffusione alla presente convenzione nel corso delle riunioni di categoria e a promuovere le adesioni alla convenzione dei propri Alberghi associati.
ART. 11. RECESSO UNILATERALE
1. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 12. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 13. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione della presente convenzione in forma anonima e garantendo l’anonimato del Cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 15. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto al Centro Studi di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 16. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa alla presente convenzione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della convenzione medesima; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Per quanto non espressamente indicato, si applica l’art. 15 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 17. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Centro Studi si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte del Centro Studi dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.
ART. 18. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che la presente convenzione è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 19. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 21. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso dell’IZSVe e del Cliente, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. | Abano Terme, lì ……………………………….. |
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx ………………………………………….. | Per il Centro Studi Termali Xxxxxx d’Abano Il Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx ………………………………………….. |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Centro Studi dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nella presente convenzione, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 3 “Dichiarazione di adesione alla convenzione”, art. 4 “Conferimento dei campioni per le prove di laboratorio”, art. 5 “Garanzie e responsabilità”, art. 6 “Ritiro dei rapporti di prova”, art. 7 “Corrispettivo”, art. 8 “Durata”, art. 9 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 10 “Promozione convenzione”, art. 12 “Forza Maggiore”, art. 13 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 18 “Imposta sul valore aggiunto e oneri per la stipula, art. 20 “Legge applicabile e Foro competente”, art. 21 “Norme di rinvio”.
Abano Terme, lì ……………………………….. |
Per il Centro Studi Termali Xxxxxx d’Abano Il Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx ………………………………………….. |