INDICE
INDICE
Parte 1 - SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori Art. 3 - Spese di contratto ed accessorie
Art. 4 - Piani di sicurezza
Art. 5 – Costi per la sicurezza Art. 6 - Subappalti
Art. 7 – Cauzioni provvisoria e definitiva Art. 8 – Coperture assicurative
Art. 9 – Occupazioni temporanee di terreni
Art. 10 - Conoscenza della tipologia dei lavori e delle condizioni ambientali Art. 11 – Difesa Ambientale
Art. 12 - Consegna dei lavori
Art. 13 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo Art. 14 - Rapporto tra la ditta assuntrice e la stazione appaltante
Art. 15 - Rappresentanza tecnica dell'impresa
Art. 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore -Responsabilità dell'Appaltatore Art. 17 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
Art. 18 - Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 19 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
Art. 20 - Proroghe
Art. 21- Variazioni dei lavori
Art. 22 - Lavoro notturno e festivo Art. 23 - Personale in cantiere
Art. 24 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere Art. 25 - Norme per la valutazione dei lavori
Art. 26 - Valutazione dei lavori a corpo, a misura Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia
Art. 28 - Noleggi
Art. 29 – Anticipazione del prezzo Art. 30 - Pagamenti in acconto Art. 31 - Conto finale
Art. 32 - Attestato di rispondenza strutturale Art. 33 – Collaudo
Art. 34 – Risoluzione del contratto per reati accertati
Art. 35 – Recesso del contratto e valutazione del decimo Art. 36 - Danni alle opere
Art. 37 - Danni di forza maggiore
Art. 38 - Proprietà degli oggetti trovati Art. 39 - Definizione delle controversie
Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità
Art. 41 - Osservanza del Capitolato Generale e della normativa vigente
Art. 42 - Legge antimafia
Art. 43 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Parte 2 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2.A) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI Art. 44 – Ammontare dell’appalto
Art. 45 - Designazione delle opere
2.B) SPECIFICHE TECNICHE
Art. 46 - Qualità e provenienza dei materiali Art. 47 - Impianti
Art. 48 - Modo di esecuzione di ogni lavorazione Art. 49 - Norme per la misurazione dei lavori Art. 50 – Allegati
Parte 1 - SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO SEDE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’XXXXXX CENTRALE DA ESEGUIRSI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 e 29 MAGGIO 2012”.
Art. 2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
L’impresa aggiudicataria deve presentare prima dell’inizio lavori alla stazione appaltante un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardanti ogni singolo cantiere, sulla base del crono programma di progetto.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 3 - Spese di contratto ed accessorie
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, bollo, registro, tasse, imposte diritti di segreteria e scritturazione degli atti contrattuali e conseguenti, copie di atti e disegni, bollatura della contabilità finale nonché quanto specificato dall'art. 8 del Capitolato Generale.
L’impresa appaltatrice, entro 20gg dalla stipula contrattuale, verserà l’importo delle spese contrattuali, di bollo,
eventuale registrazione, bollatura di atti contabili e varie.
Art. 4 - Piani di sicurezza
L’appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all’ente appaltante:
• Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
• Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Xxxx eventuali proposte dell’appaltatore al piano di sicurezza e coordinamento dovranno però essere esplicitamente approvate dal committente e dal coordinatore in fase di esecuzione, senza dare diritto a compensi aggiuntivi.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.96 del DLgs 81/08 e s.i.m. tutte le imprese esecutrici che in qualsiasi forma contrattuale realizzino parte delle opere di progetto (subappalti, noli a caldo, forniture con posa, imprese esecutrici di consorzi stabili di imprese od ATI ecc.) sono tenute a redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.97 del DLgs 81/08 e s.i.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatore) deve:
• Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici di cui al punto precedente rispetto al proprio, quindi trasmettere i suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere delle imprese esecutrici stesse;
• Coordinare gli interventi di tutte le imprese esecutrici prescritti dagli articoli 95 e 96 del DLgs 81/08 e s.i.m..
Le imprese esecutrici eseguiranno i lavori seguendo scrupolosamente le indicazioni dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore in fase di progettazione e disposto dal Committente, dal Piano Operativo di sicurezza, dai successivi aggiornamenti degli stessi, nonché le indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione.
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare si richiamano qui le norme sulla prevenzione infortuni stabilite dal D.Lgs. 81/08 per la cui osservanza l'Impresa si impegna contrattualmente di adottare a sua cura, rischio e spese, tutti i provvedimenti richiesti.
L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi pubblici e privati.
Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità, in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici, restando sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall’impresa appaltatrice prima della consegna dei lavori, deve vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza ed è responsabile del rispetto di tali piani.
Si richiama infine l'attenzione sulle vigenti norme in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (Legge 17.10.1967 n°977).
Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese, tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore di cui ai punti
precedenti incombono rispettivamente all'Impresa mandataria o designata quale Capo gruppo.
Art. 5 – Costi per la sicurezza
In base alla normativa vigente ed in particolare all’allegato XV del DL 81/08 e s.i.m. è stata effettuata la stima dei costi per la sicurezza di cui al piano di coordinamento della sicurezza, tali oneri non sono soggetti a ribasso d’asta.
Art. 6 - Subappalti
Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.L. 50/2016 e s.i.m.. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.105 del DL 50/2016 e sim., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art.105 del DL 50/2016 e sim..
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.L. 50/2016 e s.i.m., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.L. 50/2016 e s.i.m.: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DL 50/2016 e sim. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.L.50/2016 e s.i.m.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art.105 del D.L. 50/2016 e s.i.m., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art.105 del D.L. 50/2016 e s.i.m.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 10 dell’art.105 del D.L. 50/2016 e s.i.m., il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell’art.105 del D.L.105 del D.L. 50/2016 e
s.i.m. entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9 - primo periodo del D.L 50/2016 e s.i.m., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Art. 7 – Cauzioni provvisoria e definitiva
(cauzione provvisoria)
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art.93 del D.L. 50/2016 e s.i.m. a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), qualora l'offerente risultasse affidatario. Tutto ciò non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’art.93 del D.L. 50/2016 e s.i.m., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
(garanzia definitiva)
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria;
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 8 – Coperture assicurative
Ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
La polizza assicurativa è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9 – Occupazioni temporanee di terreni
I lavori interessano esclusivamente aree e fabbricati di proprietà del Consorzio e pertanto non comportano la necessità di esproprio di alcun terreno e/o immobile.
Qualora per la realizzazione delle opere o per il carico/scarico dei materiali occorrenti o per qualsiasi altra necessità inerente la realizzazione delle opere poste a base d’appalto dovesse rendersi necessaria l’occupazione temporanea di suolo pubblico sarà ad esclusivo carico dell’impresa affidataria l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti ed il relativo onere di spesa.
Art. 10 - Conoscenza della tipologia dei lavori e delle condizioni ambientali
La stipula del contratto comporta per l’appaltatore la piena conoscenza della tipologia dei lavori, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, idrologiche e meteorologiche), delle condizioni locali e di ogni altro elemento capace di influire sul costo dei lavori, così che, oltre al prezzo pattuito, egli non abbia diritto in seguito a compensi o indennizzi di sorta, in relazione ad eventuali difficoltà nell’esecuzione dei lavori.
Art. 11 – Difesa Ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– effettuare lo scarico dei materiali di risulta provenienti dal cantiere solo in discariche autorizzate al recepimento dello specifico rifiuto, caratterizzato per quanto riguarda il codice cer dall’appaltatore, e secondo tutte le prescrizioni normative vigenti in materia;
_ consegnare copia del formulario e comunque di tutti i documenti di legge atti a dimostrare l’avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere in discarica autorizzata per lo specifico rifiuto identificato da codice CER.
Art. 12 - Consegna dei lavori
La consegna dei lavori sarà effettuata dal direttore dei lavori e sottoscritta dall’impresa aggiudicataria entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto salvo i casi di urgenza riportati nell’art.32 del DL 50/2016 e s.i.m..
Art. 13 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe debitamente autorizzate.
L’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante il proprio programma di esecuzione dei lavori da redigersi sulla base di quanto riportato all’art.2 del presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.
Tale programma di esecuzione dei lavori dell’appaltatore deve comunque essere accettato, prima dell’adozione, dalla stazione appaltante ad insindacabile giudizio della direzione lavori che potrà ordinare integrazioni o variazioni allo stesso.
Il suddetto programma di esecuzione dei lavori dell’impresa aggiudicataria è vincolante anche per tutte le imprese esecutrici.
Nessun compenso potrà essere richiesto dall’Impresa per eventuali danni derivanti da sospensioni di lavoro
causate da qualsiasi motivo ed anche da piene, alluvioni, scioperi, ecc.
La pena pecuniaria viene stabilita nella misura dello 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno
di ritardo non giustificato, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Direzione Lavori.
L’importo della penale verrà dedotto dai pagamenti in acconto, qualunque sia la natura delle ragioni prodotte dall’Impresa a propria giustificazione, oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
Art. 14 - Rapporto tra la ditta assuntrice e la stazione appaltante
Nei luoghi, ove, nel capitolato generale d’appalto, nel DPR 207/2010 e nel D.L.50/2016 e s.i.m. si parla di amministrazione per conto dello Stato, s’intende parlare dell’Amministrazione appaltante che stipula il contratto.
Art. 15 - Rappresentanza tecnica dell'impresa
L'impresa deve mantenere sul posto un assistente di cantiere e nominare un Tecnico abilitato di provata esperienza e di gradimento della Direzione Lavori, il cui nome sarà comunicato per iscritto alla Committenza e alla D.L., e che assumerà le funzioni di Direttore del Cantiere. Come tale si assumerà qualsiasi responsabilità derivante dalla normativa vigente ed allo stesso verranno comunicati gli ordini verbali e scritti valevoli a tutti gli effetti, anche di legge.
Art. 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre agli oneri contenuti nel Capitolato Generale d’Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale,
sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti.
Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori anche per ciò che concerne la tutela dei dipendenti dell'eventuale impresa sub-appaltatrice.
Il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, anche al fine di rendere gli specifici piani operativi della sicurezza redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione ed eventuali rilievi topografici da
realizzarsi prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, secondo le indicazioni della DL.
L’applicazione delle prescrizioni operative impartite dagli enti preposti per l’attraversamento, il transito e
l’eventuale chiusura temporanea di strade pubbliche.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di n.2 cartelli indicatori e la relativa installazione in sito ben visibile indicato dalla Direzione entro 8 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni nel numero e nelle dimensioni indicate dalla D.L. (min. mt. 1.40x2.50) recheranno a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo di cui alla circolare ministeriale n° 1729/UL dell'1.06.1990, con le opportune modifiche e integrazioni in relazione alle peculiarità dell'opera. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
-Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina con le relative ore lavorative.
- Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. Ai sensi di quanto disposto dall’art.111 comma 1bis del D.L.50/2016 e s.i.m. le verifiche tecniche (prove di laboratorio ed in cantiere) sui materiali ed i prodotti forniti e posati in cantiere dall’appaltatore sono a cura e spese della stazione appaltante.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
La custodia di opere incluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
La fornitura di fotografie delle opere nel formato numero e frequenza prescritti
dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
All’osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto.
L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893 n° 184 e Regolamento 14 gennaio 1894 n° 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto al collaudo.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 60.
La consegna al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla relativa richiesta dei seguenti documenti:
- Estratto del libro matricola di cantiere;
- Registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL;
- Fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- Copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- Estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (CIP) applicati ai dipendenti;
- Attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti in cantiere;
- Copia dei contratti di subappalto, noli a caldo e fornitura con posa in opera.
Lo sgombro e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. e comunque ripristinando l'ambiente naturale precedente all'occupazione.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
Le imprese aggiudicataria ed esecutrici si obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se, Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro nuova stipulazione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Impresa è responsabile in solido in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Regolarità contributiva: Il Direttore dei Lavori verificherà comunque la regolarità contributiva di tali imprese a mezzo di richiesta del D.U.R.C. in sede di emissione dei certificati di pagamento e di pagamento della rata di saldo.
Secondo quanto stabilito dall’art.30 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori in appalto.
Non spetterà quindi compenso alcuno all'appaltatore qualora l'importo di appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti di legge, e anche quando, l'Amministrazione, sempre nei limiti di legge, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regola d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui ai citati artt. 1667 e 1669 del C.C.
Art. 17 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 18 - Sospensione e ripresa dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori ai sensi dell’art.107 commi 1 e 2 del DL
50/2016 e s.i.m. nei casi in cui ricorrano circostanze speciali o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Per la sospensione dei lavori totale o parziale di cui ai commi 1,2 e 4 dell’art.107 del D.L. 50/2016 e s.i.m. non
spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Art. 19 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la impresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 20 - Proroghe
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 21- Variazioni dei lavori
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.
Art. 22 - Lavoro notturno e festivo
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
Art. 23 - Personale in cantiere
Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Per tale onere deve essere tenuto conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.
Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 24 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei
Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 25 - Norme per la valutazione dei lavori
Il prezzo in base al quale saranno pagati i lavori è quello contrattuale dei singoli prezzi unitari.
Sono pure compresi gli interessi dei capitali impiegati, le spese generali, quelle di assicurazione, assistenza e previdenza del personale, di ogni genere dell'Impresa impiegato nei lavori, nonché le tasse ed imposte ordinarie e straordinarie vigenti e future, ed ogni altra spesa o tassa relativa al lavoro.
I prezzi si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, quindi sono fissi ed invariabili per qualsiasi motivo.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o
normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Art. 26 - Valutazione dei lavori a corpo, a misura
Il prezzo a corpo indicato nel presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio. Per tali prestazioni a corpo, il prezzo convenuto in base all’aggiudicazione dei lavori non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Per tali prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Art. 28 - Noleggi
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 29. Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 30 - Pagamenti in acconto
L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà la cifra di almeno € 100.000,00 (euro centocentomila,00).
L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto avverrà entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato d’avanzamento lavori ed il termine per la disposizione del pagamento degli importi dovuti in base al certificato è di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Si richiamano inoltre le prescrizioni disposte dagl’artt. 194-195 del DPR 207/2010.
La rata di saldo e le ritenute di garanzia, secondo quanto stabilito dall’art. 102 del DL 50/2016 e s.i.m, saranno corrisposte entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di garanzia fidejussoria da parte dell’impresa aggiudicataria. Tale fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 31 - Conto finale
Lo stato finale dei lavori sarà compilato entro il primo trimestre a partire dalla data del verbale di ultimazione.
Art. 32 – Attestato di rispondenza strutturale
Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione le opere strutturali di progetto sono configurabili quali riparazioni e/o interventi locali.
Per tale motivazione al termine dei lavori in luogo del collaudo statico il direttore dei lavori strutturali emetterà
l’attestato di rispondenza ai sensi di quanto prescritto dal comma 4 art 19 della L.R. 19/2008.
Nel corso dell’esecuzione delle opere l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione dei prelievi di campioni indicati dal
direttore dei lavori strutturali al fine dell’emissione del suddetto attestato di rispondenza.
Il numero dei campioni da prelevare, a cura e spese dell’appaltatore, sarà indicato dalla Direzione Lavori
strutturale sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
La custodia dei campioni, in idonei locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è a carico esclusivo
dell’appaltatore.
Le verifiche tecniche (prove di laboratorio ed in cantiere) sui materiali ed i prodotti forniti e posati in cantiere
dall’appaltatore sono a cura e spese della stazione appaltante.
Art.33 – Collaudo
A norma dell’art.102 del DL 50/2016 e s.i.m. si procederà al collaudo dei lavori entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.
A norma del comma 2 dell’art.102 DL 50/2016 e s.i.m. il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Dopo l’emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione sarà pagato il saldo del
lavoro sempreché l’importo non debba essere vincolato a garanzia dei diritti di eventuali creditori.
Per tutti gli effetti di legge, e in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con l’emissione del certificato di regolare esecuzione e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante.
Il collaudo, mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo (collaudo definitivo delle opere poste a base d’appalto) decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L’Impresa è responsabile della buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio, senza il diritto ad
alcun compenso per siffatto onere, essendosene tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura dei lavori.
Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile l’appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Sarà in facoltà del Committente mettere in esercizio le opere dopo la loro ultimazione, anche prima della data di collaudo; in tal caso sarà a carico del Committente la loro manutenzione solo per quanto abbia riferimento all’esercizio e non per quanto possa avere riferimento a difetti di costruzione.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo provvisorio.
Art. 34 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del medesimo decreto, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia,
se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.L. 50/2016 e s.i.m. sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso in base all’art. 136 del sopracitato D.Lgs.
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE
Nelle ipotesi sopraelencate non si applicano i termini previsti dall’art. 21, nonies, della L. 241/90
La stazione appaltante risolve un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dell’ipotesi precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.
Nei casi di risoluzione, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni
Art. 35 – Recesso del contratto e valutazione del decimo
Ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell’art.109 del D.L. 50/2016 e s.i.m., sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell’art.109 del D.L. 50/2016 e s.i.m..
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 36 - Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Art. 37 - Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni; non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni ed a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni.
Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.
L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Art. 38 - Proprietà degli oggetti trovati
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla stazione appaltante per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore dalla normativa vigente.
Art. 39 - Definizione delle controversie
La definizione delle controversie è regolamentata dalla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 205,206,207,208,209,210 e 211 del DL 50/2016.
Art. 40 - Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità
I prezzi unitari in base ai quali saranno affidati i lavori, comprendono:
- per i materiali ogni spesa e fornitura, trasporti, imposte varie, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzature ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni e gli accessori di ogni specie, beneficio dell'impresa, ecc.;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi, con eventuale operatore, pronti al loro uso;
I prezzi di cui al relativo Elenco, sotto le condizioni tutte del verbale di consegna del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di Sua convenienza ed a tutto Suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione di leggi vigenti che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente normativa sulla revisione prezzi in quanto applicabile.
Art. 41 - Osservanza del Capitolato Generale e della normativa vigente
Nell’esecuzione del presente appalto si fa riferimento alla normativa generale dei LL.PP. ed in particolare al
Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.. Si richiama inoltre, come se interamente trascritto, il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, di cui al Decreto del Ministro LL.PP. 19.04.2000, n.145. e la normativa vigente sulle assicurazioni sociali degli operai.
Art. 42 - Legge antimafia
L’Ente Appaltante procederà nei confronti della ditta aggiudicataria all’acquisizione della comunicazione
prefettizia di cui alla D.Lgs. 159/2011, se dovuta.
Art. 43 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è responsabile dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m.
L’appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell’Xxxxxx Centrale, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Xxxxxx della notizia dell’adempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore è obbligato ad inserire in ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture inerenti le opere in appalto un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m..
L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell’Xxxxxx Centrale, copia di ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese prima dell’espletamento degli adempimenti (lavori, forniture, noli ecc.) riportati nel contratto suddetto, ai fini della verifica di cui all’art.3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m..
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Parte 2 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 44 – Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori a corpo ed a misura compresi nell'appalto ammonta ad euro 552.767,57 al netto
dell’IVA, come risulta dal seguente prospetto:
• Importo lavori a misura per opere edili: 261.298,55 euro
• Importo lavori a corpo per impianti termomeccanici ed idricosanitari: 87.509,20 euro
• Importo lavori a corpo per impianto elettrico: 187.260,00 euro
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (a corpo): 16.699,82 euro
TOTALE LAVORI IN APPALTO… 552.767,57 euro
I costi della manodopera, stimati ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell’art.23 del D.L. 50/2016 e s.i.m., sono pari a 245.171,71 euro pari al 44,35% dell’importo lavori a base d’appalto con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (536.067,75 euro).
I lavori in appalto saranno affidati mediante offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Le singole voci dei lavori a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno, sempre nell’ambito dell’importo dell’appalto, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi unitari allegato, purché l’importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti del capitolato generale d’appalto.
Art. 45 - Designazione delle opere
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito riportato.
• Opere edili - rifunzionalizzazione piano secondo: 208.600,11 euro
• Opere edili - interventi strutturali e finiture connesse: 45.748,57 euro
• Opere edili – terrazza tecnologica: 6.949,87 euro
• Impianto di raffrescamento: 78.973,90 euro
• Impianto idrico sanitario: 8.535,30 euro
• Impianto elettrico: 187.260,00 euro
Oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta riportati all’articolo precedente.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed in particolare gli elaborati del progetto posto a base d’appalto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
Le lavorazioni in appalto ricadono nella categoria prevalente OG2 e nelle categorie scorporabili OS28 ed OS30, così come riportato nella tabella seguente.
CATEGORIA | Categoria Prevalente/ Scorporabile | Importo lavori compreso quota parte oneri per la sicurezza (euro) | Classifica | Qualificazione Obbligatoria |
OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | Prevalente | 278.239,83 euro di cui 8.405,98 euro per oneri della sicurezza (lavori edili + impianto idrico sanitario) | II | SI |
OS28: Impianti termici e di condizionamento | Scorporabile | 81.434,13 euro di cui 2.460,23 euro per oneri della sicurezza | I | SI |
OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Scorporabile | 193.093,61 euro di cui 5.833,61 euro per oneri della sicurezza | I | SI |
2.B) SPECIFICHE TECNICHE
Art. 46 - Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere poste a base d’appalto proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti delle migliori qualità della specie e posseggano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Quando la Direzione Xxxxxx avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.
La mancata verifica dei materiali, da parte della DL, prima della messa in opera, non esonera l’appaltatore dall’obbligo di sostituire quei materiali che, in sede di collaudo risultassero non corrispondenti alle prescrizioni riportate nel presente capitolato e nell’elenco prezzi unitari.
Si richiama inoltre quanto specificato agli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 47 - impianti
Tutti gli impianti da realizzare presenti nell’appalto e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto così come dei capitolati tecnici ad esso allegati, degli atti contrattuali, delle leggi, norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Oneri particolari a carico dell’appaltatore inerenti gli impianti elettrici e speciali:
Oltre a quanto riportato nell’allegato capitolato tecnico opere elettriche si specifica che l’appaltatore è tenuto a
consegnare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori i seguenti documenti:
-Disegni finali delle opere eseguite aggiornati in base a quanto effettivamente realizzato (come costruito), a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia e su supporto magnetico;
-Manuali di conduzione e manutenzione in originale organizzato nei seguenti capitoli:
. Relazione tecnico-descrittiva e di inventario;
. Relazione di conduzione e manutenzione;
. Raccolta monografie materiali e apparecchiature e relative certificazioni.
-Dichiarazione di esecuzione degli impianti a regola d’arte e di conformità in ottemperanza al D.M. 37/2008,
completa di tutti gli allegati obbligatori per legge.
Inoltre risulta a carico dell’appaltatore la messa in servizio degli impianti elettrici e speciali e l’istruzione del personale della stazione appaltante per la conduzione degli impianti stessi.
Oneri particolari a carico dell’appaltatore inerenti gli impianti termomeccanici ed idricosanitari:
Oltre a quanto riportato nell’allegato capitolato tecnico impianti meccanici si specifica che l’appaltatore è tenuto
a consegnare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori i seguenti documenti:
-Collaudo impianto di condizionamento da parte della casa costruttrice (o ditta abilitata)
-Certificato di conformità della corretta posa in opera degli impianti termomeccanici ed idricosanitari realizzati redatto ai sensi del DM 37/08 e s.i.m. ed in particolare il x.xx D per la parte idraulica ed il x.xx B per la parte elettrica. A tale certificato di conformità dovranno essere allegati e consegnati alla stazione appaltante:
• I disegni finali delle opere eseguite aggiornati in base a quanto effettivamente realizzato (come costruito), a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia e su supporto magnetico;
• Gli schemi degli impianti elettrici e idraulici realizzati;
• La documentazione ed i manuali tecnici dei materiali installati. Garanzie impianti elettrici/speciali e termomeccanici/idrici sanitari:
L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire il funzionamento degli impianti fino al collaudo finale con esito positivo senza riserve, e comunque per almeno 24 mesi dalla data di fine lavori.
La garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo che durante tale periodo si dimostrasse difettoso e si intende relativa sia ai materiali che alla manodopera.
Per gli eventuali materiali e/o apparecchiature sostituite la garanzia di 24 mesi riparte dall'inizio.
Se l'Impresa Appaltatrice non provvedesse agli interventi in garanzia in tempi ragionevoli ed adeguati alla necessita e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, il Committente si riserva di fare eseguire da terzi le riparazioni necessarie e detrarre l'importo relativo dalla cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.
Valgono comunque anche le garanzie di legge.
Manutenzione impianti termomeccanici a carico dell’appaltatore:
L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonchè la conduzione degli impianti per tutto il periodo che intercorre fra la messa in marcia ed il collaudo definitivo, di cui all’art 33 del presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, degli impianti avente esito positivo, senza riserve. La manutenzione include la pulizia delle apparecchiature installate, la sostituzione di quelle danneggiate, la regolazione degli impianti secondo le necessita del Committente.
Art. 48 - Modo di esecuzione di ogni lavorazione
I lavori, dovranno essere eseguiti in via di massima secondo le indicazioni e i disegni di progetto, in via assoluta
secondo le particolari disposizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori e secondo le migliori regole d'arte per dare l'opera perfettamente compiuta nella forma e nella sostanza.
Art. 49 - Norme per la misurazione dei lavori
Le singole somministrazioni e le quantità di lavoro effettivamente eseguite saranno determinate secondo le unità di misura riportate nell’Elenco Prezzi Unitari allegati.
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero o a corpo o in economia, escluso ogni altro metodo.
I lavori complementari verranno computati in base alle norme comuni.
Art.50 – Allegati
Sono allegati al presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, di cui fanno parte integrante, i
seguenti capitolati tecnici inerenti le specifiche opere da realizzare poste a base d’appalto:
• CAP.02 . Capitolato tecnico opere edili;
• CAP.03 . Capitolato tecnico impianti meccanici;
• CAP.04 . Capitolato tecnico opere elettriche.