CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE
Allegato A
CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la concessione della gestione complessiva dell’impianto sportivo ubicato in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, evidenziato dal tratteggio come da planimetria allegata, sinteticamente così descritto:
n.1 campo da calcio con annessi spogliatoi e area di pertinenza esterna.
Non è oggetto della presente concessione l’area di sedime della sede sociale, come evidenziato nel mappale foglio 9 particella 929 e l’area di sedime del modulo emergenza assegnato alla Protezione Civile evidenziato nel mappale foglio 9 particella 930.
Per effetto del richiamo convenzionale alla disciplina della L.R. 8/2017 l’uso degli impianti sportivi dovrà improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali e sarà garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività alle quali gli impianti sono destinati. Dovranno, altresì, essere rispettate le seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale e previste per l’uso degli impianti, diversificati per livello e tipo d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
A tal fine il concessionario s’impegna a prestare gli adeguati servizi per la gestione dell’impianto sportivo suddetto, adeguatamente predisposto ed attrezzato nell’intento di fornire un servizio alla popolazione che garantisca la fruibilità, la funzionalità ed il corretto uso dello stesso, alle condizioni e nel rispetto delle modalità qui di seguito riportate.
Il concessionario si impegna, inoltre, a mantenere la sede legale e ufficiale nel territorio del Comune di Albinea per la durata della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) e precisamente dal 01/04/2020 al 31/03/2023, con possibilità di rinnovo per pari periodo.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, non superiore a mesi 6 (sei), alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni.
ART. 3 – COMPITI DI GESTIONE
Il concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nei seguenti adempimenti:
a) la custodia e vigilanza con la presenza continuativa di almeno un addetto durante gli orari di apertura delle strutture;
b) l’apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti, lo spegnimento delle luci, la custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature presenti nell’impianto;
c) pagamento delle utenze relative ad acqua ed energia elettrica ed il concessionario provvederà a volturare a nome proprio i relativi contatori;
d) la gestione dell’utilizzo dell’impianto (prenotazioni campo, rapporti con le società sportive);
e) il controllo e il funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
f) il pieno e completo funzionamento dell’impianto sportivo con il relativo allestimento, nonché la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini e alle società sportive secondo le norme concordate con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari in vigore relative alle discipline sportive;
g) la collaborazione tecnico-organizzativa per le iniziative volte a promuovere le attività sportive che il Comune di Albinea proporrà di attuare nel corso dell’anno;
h) la garanzia dell’uso pluralistico degli impianti secondo le indicazioni formulate dall’Assessorato allo Sport del Comune ed in base alle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale;
i) la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti, degli spogliatoi e delle aree esterne di pertinenza della struttura;
j) la manutenzione del verde della restante parte del mappale 818, ad eccezione della zona denominata “Area adibita ad attività cinofile” e dell’area compresa fra il parcheggio e la recinzione esistente. Inoltre, prenderà in considerazione la parte Est del mappale 584 che è all’interno della recinzione esistente, come da planimetria allegata;
k) il controllo della “sicurezza” delle strutture e la segnalazione di guasti all’Ufficio Tecnico Comunale, nonché l’attivazione e il coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o a evitare danni a persone o al patrimonio del Comune, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone, o delle autorità a ciò preposte: Amministrazione Pubblica, Autorità di Pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, ecc.; nonché l'individuazione di un tecnico abilitato a ricoprire la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con responsabilità di direzione e vigilanza delle attività svolte all'interno della struttura sportiva oggetto
della concessione. Il nominativo del tecnico dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale tramite comunicazione scritta. Dovrà, inoltre, essere nominata la squadra di addetti all’emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da Piano della sicurezza; detta squadra dovrà essere costituita in numero non inferiore a due persone che potranno essere: uno il personale ausiliario dell’impianto ed uno l’allenatore o accompagnatore degli atleti.
In caso di accertato pericolo all’incolumità delle persone, il Concessionario provvederà immediatamente, a sua cura e spese, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale, fino a che il pericolo non sia stato rimosso. Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
l) curare il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all’agibilità degli stessi ed alle prescrizioni normative e regolamentari, non ammettendo all’interno della struttura l’utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti;
m) il Concessionario dovrà presentare, alla fine della stagione sportiva, la rendicontazione della gestione e una relazione dell’attività svolta con il prospetto analitico mensile attestante l’indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente ed il numero di utenti per ciascuno di essi.
ART. 4 – PULIZIA
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito utilizzando le più moderne attrezzature ed i sistemi per garantire l’igiene costante e la salvaguardia degli ambienti. Tale servizio dovrà essere svolto nel seguente modo: Dopo ogni partita ed allenamento:
- Scopatura ad umido di tutti gli ambienti degli spogliatoi;
- Pulizia dell’area pavimentata adiacente spogliatoi e servizi vari;
- Pulizia completa di sanificazione e disinfezione dei servizi igienico sanitari e spogliatoi;
- Lavaggio dei pavimenti con attrezzature apposite. Periodicamente e secondo le esigenze stagionali:
- Tosatura erba con attrezzatura (settimanale)
- Irrigazione (prima mattina e tarda serata, 4 ore al giorno per circa 40 gg. nel periodo estivo)
- Segnatura campo (regolamentare per l’attività a seconda delle necessità)
- Smontaggio e rimontaggio delle reti delle porte e bandierine del calcio d’angolo.
ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA
Rientrano in via esemplificativa nella manutenzione ordinaria:
- La riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- La riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- Le riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- Il cambio delle lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- La sostituzione e riparazione delle attrezzature sportive;
- La verifica periodica dell’impianto d’innaffiamento ed efficiente manutenzione del pozzo;
- Allestimento del campo per le attività sportive;
- La manutenzione della proprietà comunale esterna di pertinenza della struttura. Fino ad un importo di € 260,00 + IVA di legge per intervento.
L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite, o eseguite in modo parziale, o non segnalate, di provvedere in maniera unilaterale all’adempimento delle stesse, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso le ulteriori spese, con facoltà di rivalsa sulla cauzione, di cui all’art. 26 della presente convenzione.
Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per verificare lo stato di manutenzione generale, compresa la situazione dei controlli periodici sugli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
ART. 6 – CALENDARIO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO. ASSEGNAZIONE
Il calendario di utilizzo dell’impianto verrà predisposto annualmente dall’Ufficio Sport del Comune d’intesa con il concessionario, con la consulta sportiva e con gli enti di promozione e federazioni.
Il concessionario per l’assegnazione degli spazi e tempi d’uso residui degli impianti dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) Priorità nell’assegnazione alle società con sede in Albinea e ai cittadini residenti nel Comune;
b) L’assegnazione deve essere disposta avendo come titoli di precedenza l’importanza della manifestazione (campionati F.I.G.C., campionati giovanili, campionati amatoriali);
c) L’assegnazione a società e a cittadini non del Comune di Albinea può essere concessa solo quando non pregiudichi i diritti delle società e dei cittadini di Albinea.
ART. 7 – MODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Con cadenza periodica, il Responsabile del Servizio o un suo delegato, insieme a personale dell’Ufficio Tecnico, verificheranno che l’effettuazione del servizio sia avvenuta secondo quanto previsto nella presente concessione. Se durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
- in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di € 30,00 (trenta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi nell’effettuare le segnalazioni a cui sia tenuto in base alla presente concessione si applicherà una penale di € 60,00 (sessanta).
Sono a carico del Concessionario gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica e acqua, la gestione dell’impianto di irrigazione, la manutenzione del manto erboso, lo sfalcio del campo e delle pertinenze, la manutenzione della struttura dell’impianto elettrico e dell’impianto di illuminazione campi, la gestione dell’impianto di illuminazione del campo principale.
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i seguenti oneri:
- Riscaldamento, fognatura e depurazione relativi all’esercizio degli impianti;
- Assicurazione incendio relativa agli immobili, mobili e impianti;
- La manutenzione straordinaria degli immobili, mobili e impianti.
Il Comune potrà, comunque, previa adozione di apposito provvedimento dell’organo competente, e in accordo con il concessionario fare eseguire da questi determinati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria a proprio carico disponendo l’erogazione di specifici rimborsi e/o contributo.
Le richieste di interventi di cui al precedente punto dovranno essere fatte per iscritto ed indirizzate all’Ufficio Tecnico ed all’Ufficio Sport del Comune.
ART. 9 – ATTREZZATURE – MEZZI – MATERIALI – PERSONALE E PRESTAZIONI
Tutte le attrezzature, i mezzi, materiali, personale e le prestazioni occorrenti per l’espletamento del servizio di gestione dovranno essere forniti dal concessionario a sua cura e spese, salvo quanto previsto nella presente concessione a carico del Comune.
Il Comune concede in comodato d’uso gratuito n. 1 defibrillatore di sua proprietà, con onere di manutenzione a carico del concessionario stesso.
ART. 10 – VERBALE DI CONSEGNA
Verrà redatto verbale di consegna degli immobili e dei mobili di proprietà comunale e del loro stato di conservazione.
ART. 11 – USO GRATUITO IMPIANTI
L’Amministrazione Comunale si riserva l’uso gratuito degli impianti, per la propria attività istituzionale da comunicarsi 5 giorni prima, senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna.
ART. 12 – TARIFFE – GESTIONE UTILIZZO IMPIANTO
Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’utilizzo dell’impianto (prenotazione campo, rapporto con le società sportive).
Le tariffe per l'utilizzo della struttura sportiva sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato al comma precedente.
Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati unicamente con la deliberazione di cui al precedente comma 1 o con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio, da parte del concessionario, di ricevuta numerata composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.
Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.
Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise, di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare risonanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive che non rientrino nel tariffario, il compenso da richiedere eventualmente deve essere concordato tra le parti. Non è esclusa un'interessenza del concedente.
Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso della struttura sportiva in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente.
ART. 13 – INFORMAZIONE ALL’UTENZA
Il Concessionario espone tempestivamente all’utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti dal Comune, collabora con lo stesso per la comunicazione agli interessati di eventuali variazioni sopravvenute, nonché espone idonei avvisi relativi ad eventuali chiusure degli impianti o soppressioni delle attività, disposte dal Comune.
ART. 14. – SICUREZZA
Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:
a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l’esercizio dell’attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune e all'Unione Colline Matildiche . Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale
Rappresentante dell'Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005;
c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l’utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dall'Concessionario all’inizio e alla fine del periodo d’uso degli impianti sportivi;
e) limitare l’accesso agli impianti sportivi ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
f) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico, di proprietà del Comune di Albinea e compreso nella dotazione strumentale. Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso degli impianti sportivi da parte dell'Concessionario, lo stesso dovrà garantire, con proprio personale formato e addetto all’uso del defibrillatore, la copertura totale delle ore di utilizzo.
Durante l'uso degli impianti sportivi da parte di altre associazioni sportive il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell’utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all’uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all’utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo dei campi di calcio da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione Colline Matildiche, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l’accesso al pubblico.
Il Responsabile della sicurezza deve aver svolto i corsi per l’utilizzo del defibrillatore e i corsi antincendio e deve essere presente durante l’attività sportiva.
ART. 15 – OSSERVANZA REGOLAMENTO COMUNALE
Il concessionario s’impegna ad osservare le norme del vigente Regolamento per l’assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi comunali, che dichiara di ben conoscere e di accettare.
ART. 16 – ASSICURAZIONE
Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività nell’ambito della gestione della struttura oggetto della concessione e per l'intera durata del medesima, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Albinea da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare del Comune di Albinea - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, concessi in uso e che vengano danneggiati nel periodo di durata della concessione.
Pertanto il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’organizzazione, dalla gestione e dallo svolgimento di ogni attività svolta nell’ambito delle strutture oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla conduzione dei locali costituenti le strutture medesime e delle aree, servizi e impianti pertinenti, anche esterni, senza eccezioni, compresi altresì i lavori di manutenzione e tutte le attività poste a carico del concessionario a termini della presente convenzione.
Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:
1. massimali di garanzia non inferiori a € 1.500.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 1.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 500.000,00 per danni a cose.
2. le seguenti estensioni:
riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)
- estensione del novero dei terzi al Comune di Albinea, all’Unione Colline Matildiche e ai rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, agli utenti e/o utilizzatori compresi accompagnatori e spettatori
- estensione alla responsabilità civile degli eventuali lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario nonché di eventuali collaboratori o volontari che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi e dell’attività di gestione della struttura oggetto della concessione e comunque di tutte le persone di cui il concessionario debba rispondere civilmente;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi e del Comune di Albinea derivanti da incendio di cose del Concessionario ovvero detenute dal medesimo o da persone delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia fino al limite di € 150,00;
riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune di Albinea e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni rinnovo di scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Il Comune di Albinea non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del Concessionario - o portati dal Concessionario nell’ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune stesso ovvero di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori.
ART. 17 – RESPONSABILITÀ
L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti tra il concessionario e il personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, impiegato nella gestione degli impianti.
Il concessionario s’impegna ad effettuare i servizi con personale idoneo, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivatigli dalla concessione.
Esso sarà ritenuto responsabile unico dell’operato del personale dipendente e s’impegna ad applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore, esonerando il Comune da ogni responsabilità presente e futura ora per allora.
Qualora vi fossero inadempienze, comunicate dagli Istituti Previdenziali o Assistenziali, l’Amministrazione Comunale di Albinea provvederà a trattenere il relativo importo sul canone di concessione ed a versare quanto dovuto ai relativi Istituti.
Il concessionario assume tale impegno e responsabilità anche verso eventuali terzi o ditte che in futuro potessero intervenire, sotto qualsiasi forma, all’interno della struttura.
ART. 18 – OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI
Ogni obbligazione contabile e fiscale per le spese e le entrate, che a seguito del presente atto deriveranno al concessionario, saranno competenza e responsabilità esclusiva del medesimo, derivando la loro completa estraneità sia dalla gestione delle casse comunali che dalla loro previsione sul Bilancio di ciascuna competenza.
ART. 19 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE
Il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell’azienda, fusione, trasformazione, ecc.)
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della predetta comunicazione.
ART. 20 –CONTRIBUTO CONCESSORIO
L’Ente corrisponderà al gestore della concessione un contributo annuo come risultante dall’offerta economica aggiudicataria che sarà pagato al concessionario in tre rate posticipate di uguale importo. Il canone verrà aggiornato di anno in anno, a far data dall’inizio del secondo anno di durata della concessione, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
È, inoltre, concesso l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo “Il Poggio” al gestore per n. 50 partite.
Le parti si impegnano ad incontrarsi dopo i primi due anni per una verifica dell’equilibrio economico- finanziario del concessionario.
ART. 21 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto al concessionario di cedere o subconcedere a terzi la presente concessione, pena l’immediata risoluzione di diritto del contratto di concessione.
ART. 22 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
Nel caso di manifestazioni temporanee che prevedano la somministrazione di alimenti e bevande sarà compito del concessionario presentare notifica sanitaria ai fini AUSL.
Al Concessionario è consentito il diritto di installare cartelli pubblicitari negli spazi all’interno della struttura posizionati al di fuori dei perimetri dei terreni di gioco, salvo nei casi in cui il concedente e le società organizzatrici, vogliano esporre, nel corso di manifestazioni da esse organizzate, proprio materiale
pubblicitario. Al concessionario è consentito, inoltre, il diritto di installare cartelli pubblicitari anche all’esterno della struttura sportiva. In tal caso è tenuto ad acquisire specifica valutazione dall’Amministrazione stessa. Nel caso in cui derivasse al concessionario un introito economico dall’installazione dei cartelli pubblicitari esterni, il canone di concessione aumenterà in una percentuale da concordare tra l’Amministrazione Comunale e il concessionario stesso.
Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore dei soggetti utilizzatori ai quali fanno altresì capo tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie.
La pubblicità esposta sia all’interno che all’esterno della struttura dovrà essere nel rispetto della sobrietà e delle norme dettate dalle Federazioni Sportive Italiane, nonché realizzata con materiale idoneo a non creare danni alla struttura e al pubblico in caso di rottura.
La concessione riguarda soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il concedente si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto al Concessionario a qualsiasi tipo di risarcimento.
Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l’attività pubblicitaria e dovrà fornire al concedente (Ufficio Tributi e Ufficio Sport), nonché alla ditta affidataria del servizio d’accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità, tutti gli elementi per l’accertamento e la riscossione del tributo comunale.
Qualora gli utenti cadano in mora per il tributo, la relativa pubblicità dovrà essere eliminata dal Concessionario fatti salvi gli obblighi di legge per il recupero coattivo del tributo.
I soggetti utilizzatori degli spazi pubblicitari risponderanno per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all’interno e all’esterno della struttura, a persone, a cose, alla struttura stessa interna ed esterna.
ART. 23 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – RECESSO DEL CONCESSIONARIO
L’impianto dovrà essere reso nelle stesse condizioni in cui si trovava quando è stato consegnato al concessionario.
Il Comune, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del concessionario, della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
o violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, l’impianto e le relative pertinenze, per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente concessione;
o violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto nel complesso e nelle singole parti;
o violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione e di prestare le cauzioni previste nella presente concessione;
o gestione difforme da quanto previsto dalla presente concessione nonché dal Piano gestionale presentato annualmente;
o qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio;
o quando venga compromessa la sicurezza dell’impianto e dell’utenza;
o quando, per inosservanza degli obblighi che la legge o la concessione prescriva a suo carico, il concessionario non permetta il regolare funzionamento dell’impianto;
o quando il concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente concessione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla diffida.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
La concessione può essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Il fallimento del Concessionario o l’assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.
Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, dovrà darne preavviso, con raccomandata A.R., all’ente concedente almeno sei mesi prima.
Nel caso di mancato rinnovo della concessione al termine di quest’ultima o di risoluzione della stessa, al Comune non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere, nonché nei confronti di alcun soggetto intrattenente rapporti contrattuali di sorta con il concessionario in relazione alla gestione, manutenzione e conduzione dell’impianto sportivo e delle singole parti o attività svolte in quest’ultimo
ART. 24 – PENALE
L’inadempienza ritenuta “lieve” (e quindi non “grave” in misura tale da provocare la decadenza della concessione), ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, di qualunque obbligo derivante dal presente atto comporterà l’applicazione della penalità di € 51,65 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e del provvedimento del Responsabile del Servizio Sport.
In caso di recidiva l’inadempienza di lieve entità comporterà l’applicazione di penale doppia. La penalità verrà applicata mediante ritenuta sul contributo annuo. Nel caso in cui la “inadempienza lieve” nonostante l’applicazione della penalità, risulti reiterata o abituale si configura la “grave inadempienza” che determina la decadenza della concessione di cui all’art. 22 del presente atto.
ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il concessionario dovrà attenersi, personalmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente che è strumento integrativo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato annualmente dall’Amministrazione Comunale, nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Responsabile del servizio comunale, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio comunale, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.
ART. 26 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed applicazione del presente atto, vengono affidate per la loro soluzione ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati, uno ciascuno, dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente del collegio, dai primi due arbitri, ed in difetto di loro accordo dal Presidente del Tribunale di Reggio Xxxxxx.
Gli arbitri giudicheranno in via inappellabile ed in maniera equitativa, senza il rispetto di formalità oltre al principio del contraddittorio.
ART. 27 – CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario dovrà presentare apposita garanzia definitiva per un importo di € 87.577,00, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016 e il cui testo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa.
ART. 28 – ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Al termine della concessione, gli impianti e le strutture sportive dovranno essere consegnate al Comune, previa redazione di apposito verbale stilato in contraddittorio, in perfetto stato di manutenzione, in completa efficienza e idonei rispetto ai fini della presente concessione. Si intende che gli interventi diretti a ripristinare il regolare funzionamento degli impianti sono a totale carico del concessionario.
ART. 29 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Qualsiasi spesa inerente il contratto di concessione o consequenziale ad esso, nessuna esclusa (bolli, diritti, registrazione, ecc.) sarà a carico del concessionario.
Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.
Il presente contratto inoltre verrà sottoposto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.
ART. 30 – DURC – TRACCIABILITA’
Il concessionario dovrà attestare di essere soggetto al DURC o di non essere soggetto al DURC, non avendo dipendenti e posizioni contributive INPS-INAIL. Si impegna, inoltre, a fornire entro 7 giorni dall’entrata in vigore della presente concessione gli estremi del CC dedicato e l’osservanza degli altri adempimenti del D. Lgs. 136/2010.
ART. 31 – RINVIO
Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Albinea, ai sensi GDPR (General Data Protection Regulation), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.