Statuto
Statuto
Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture
Concluso a Pechino il 29 giugno 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20151 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 aprile 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 25 aprile 2016
Gli Stati a nome dei quali è firmato il presente Accordo,
considerando l’importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conse- guenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri choc esterni nel contesto della globalizzazione;
riconoscendo il ruolo dello sviluppo delle infrastrutture nell’estendere la connettività della regione e migliorare l’integrazione regionale, consentendo così di promuovere la crescita economica, sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici e contribuire al dinamismo dell’economia globale;
consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (denominata in seguito «Banca») consentirà di soddisfare in modo più adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia;
convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo svilup- po delle infrastrutture come la Banca contribuirà a mobilitare risorse supplementari urgenti all’interno e all’esterno dei confini dell’Asia e a eliminare le ristrettezze finanziarie con cui sono confrontate singole economie asiatiche e completerà l’operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia,
hanno convenuto di istituire la Banca, che opererà come segue:
Capitolo I: Scopo, funzioni e membri
Art. 1 Scopo
(1) Lo scopo della Banca è di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione e il partenariato a livello regionale affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collabo- razione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.
RU 2016 2391; FF 2015 6021
1 RU 2016 2389
(2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.
Art. 2 Funzioni
Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:
i) promuovere gli investimenti, nella regione, di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;
ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficace- mente alla crescita economica armoniosa dell’intera regione, prestando par- ticolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;
iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contri- buiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infra- strutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quan- do il capitale privato non è disponibile secondo modalità e a condizioni ragionevoli; e
iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.
Art. 3 Membri
(1) Alla Banca possono aderire i membri della Banca internazionale per la ricostru- zione e lo sviluppo e della Banca asiatica per lo sviluppo.
a) I membri regionali sono quelli menzionati nell’allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l’articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.
b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell’allegato A che hanno firmato il presente Accordo alla data menzionata all’articolo 57 o prima e soddisfa- cevano tutte le altre condizioni per l’adesione prima della data di cui all’arti- colo 58 paragrafo 1.
(2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica per lo sviluppo che non aderiscono secondo l’articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a maggioranza speciale del Consiglio dei Governatori secondo l’articolo 28.
(3) Se un candidato non è sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.
Capitolo II: Capitale
Art. 4 Capitale autorizzato
(1) Il capitale sociale autorizzato della Banca è di cento miliardi di dollari USA (100 000 000 000 $), suddiviso in un milione (1 000 000) di quote del valore nomi- nale di centomila dollari (100 000 $) l’una, che possono essere sottoscritte esclusi- vamente da membri secondo l’articolo 5.
(2) Il capitale sociale autorizzato iniziale è suddiviso in quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale complessivo delle quote versate è di venti miliardi di dollari (20 000 000 000 $) e quello delle quote richiamabili è di ottanta miliardi di dollari (80 000 000 000 $).
(3) Il capitale sociale autorizzato della Banca può essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, alla data nonché secondo le modalità e alle condizioni che esso ritiene opportune; ciò vale anche per il rapporto tra quote versate e quote richiamabili.
(4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferisco- no al mezzo di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d’America.
Art. 5 Sottoscrizione di quote
(1) Ogni membro sottoscrive quote del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscri- zione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende quote versate e quote richiamabili in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di quote che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l’articolo 58 membri è stabilito nell’allegato A.
(2) Il numero iniziale di quote che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderi- scono secondo l’articolo 3 paragrafo 2 è deciso dal Consiglio dei Governatori; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell’intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Gover- natori non convenga altrimenti mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(3) Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentargli la sottoscrizione secondo le modalità e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28; non può tuttavia essere autorizzato alcun aumento della sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell’intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governa- tori non convenga altrimenti mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro è offerta un’opportunità ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalità e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell’aumento
equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell’aumento. Nessun membro è tenuto a sottoscrivere una qualsiasi percentuale dell’aumento del capitale sociale.
Art. 6 Versamento delle sottoscrizioni
(1) Il versamento dell’importo del capitale sociale della Banca versato sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l’articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l’una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta
(30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure entro la data di depo- sito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l’articolo 58 paragrafo 1, a seconda di cosa cade più tardi. La seconda rata scade un (1) anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza della rata precedente.
(2) Ogni rata dell’importo delle sottoscrizioni iniziali del capitale sociale iniziale versato è versata in dollari o in un’altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previ- sto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle quote ver- sate e delle quote richiamabili associate per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l’intero importo.
(3) Il versamento dell’importo sottoscritto del capitale sociale richiamabile della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per adempiere ai suoi impegni. In caso di richiamo, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per adempiere gli impegni della Banca all’origine del richiamo. I richiami per le sottoscrizioni non versate sono ripartiti uniformemente su tutte le quote richiamabili.
(4) La Banca decide il luogo di ogni versamento in virtù del presente articolo; fino all’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata secondo il paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.
(5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo pos- sono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discre- zione:
a) interamente in dollari o in un’altra valuta convertibile in un massimo di dieci
(10) rate del dieci (10) per cento l’una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l’entrata in vigore del presente Ac- cordo; o
b) in parte in dollari o in un’altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale conformemente al piano delle rate di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:
i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comu- nica alla Banca la percentuale dei versamenti effettuata nella valuta nazionale,
ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo corrisponde a un importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata versata. Il versamento iniziale corri- sponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore equivalente in dollari di tale versamento,
iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, en- tro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione,
iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione,
v) la Banca può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iii e il membro può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iv.
(6) Invece dell’importo pagabile nella valuta nazionale, la Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5 lettera b titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nomi- nale.
Art. 7 Modalità applicabili alle quote
(1) Le quote di capitale sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre quote sono emesse al valore nominale, a meno che il Con- siglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28, di emetterle ad altre condizioni.
(2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno né gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.
(3) La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.
(4) Xxxxxx membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.
Art. 8 Risorse ordinarie
Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «risorse ordinarie» della Banca com- prende:
i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle quote versate e dalle quote richiamabili, sottoscritto secondo l’articolo 5;
ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all’articolo 16 para- grafo 1, a cui si applicano le disposizioni sui richiami di cui all’articolo 6 paragrafo 3;
iii) i fondi risultanti dal rimborso di mutui o garanzie concessi con le risorse di cui alle cifre i e ii o dal ritorno su partecipazioni e altri tipi di finanziamento approvati secondo l’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi effettuati con tali risorse;
iv) i redditi risultanti da mutui concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sui richiami di cui all’articolo 6 paragrafo 3; e
v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi speciali di cui all’articolo 17.
Capitolo III: Operazioni della Banca
Art. 9 Impiego delle risorse
Le risorse e gli strumenti della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti agli articoli 1 e 2 rispettivamente e confor- memente ai principi di una sana gestione bancaria.
Art. 10 Operazioni ordinarie e speciali
(1) Le operazioni della Banca comprendono:
i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all’articolo 8; e
ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi speciali di cui all’articolo 17.
I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.
(2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi speciali della Banca sono tenute, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente sepa- rato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente.
(3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attività per cui erano stati
originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, né possono essere impiegate per la loro copertura.
(4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono computate nelle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono computate nelle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono computate come stabilito dalla Banca.
Art. 11 Beneficiari e metodi
(1) a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, ha: i) deciso che tale assistenza serve lo scopo della Banca, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell’interesse dei membri della Banca e ii) specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
(2) La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
i) concedendo mutui diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
ii) investendo fondi nel capitale sociale di un’istituzione o di un’impresa;
iii) garantendo parzialmente o integralmente – come debitore primario o secon- xxxxx – mutui per lo sviluppo economico;
iv) impiegando risorse dei Fondi speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
v) fornendo assistenza tecnica secondo l’articolo 15; o
vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28.
Art. 12 Limiti delle operazioni ordinarie
(1) L’importo totale dei mutui, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere forniti dalla Banca nell’ambito delle operazioni ordinarie di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifre i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l’importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. A prescindere dal periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, me- diante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presen- te paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca.
(2) L’importo delle partecipazioni sborsate dalla Banca non può superare un impor- to corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.
Art. 13 Principi
Le operazioni della Banca sono realizzate conformemente ai seguenti principi:
1. Le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria.
2. Le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti o programmi d’investimento specifici, partecipazioni e assistenza tecnica secondo l’articolo 15.
3. La Banca non finanzia alcun progetto sul territorio di un membro se quest’ultimo si oppone.
4. La Banca si assicura che ciascuna delle sue operazioni sia conforme alle sue politiche operative e finanziarie, comprese, senza alcuna limitazione, quelle in materia di impatto sociale e ambientale.
5. Nell’esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta at- tenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o strumenti altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti.
6. Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle prospettive che il beneficiario e, se del caso, il garante saranno in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento.
7. Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca si assicura che le modalità di finanziamento, come il tasso d’interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale, siano commisurati al finanziamento in questione e al rischio per la Banca.
8. La Banca non formula alcuna restrizione sull’acquisto di beni e servizi in qualsiasi Paese mediante i ricavi di qualsiasi finanziamento nell’ambito delle operazioni ordinarie o speciali della Banca.
9. La Banca adotta tutte le misure necessarie per garantire che i ricavi di qual- siasi finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanzia- mento, prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia ed ef- ficienza.
10. La Banca presta la dovuta attenzione all’auspicio di evitare che una parte sproporzionata delle sue risorse sia impiegata a profitto di uno qualsiasi dei membri.
11. La Banca provvede a mantenere una diversificazione ragionevole nelle sue partecipazioni. Nell’ambito di queste ultime non assume alcuna responsabili- tà per la gestione di qualsiasi ente o impresa in cui investe e non cerca di ot-
tenere il controllo sull’ente o sull’impresa in questione, salvo laddove neces- sario per salvaguardare l’investimento della Banca.
Art. 14 Modalità e condizioni di finanziamento
(1) In caso di concessione o garanzia di mutui nonché di partecipazione a mutui da parte della Banca, il contratto stabilisce le modalità e le condizioni del mutuo o della garanzia, conformemente ai principi di cui all’articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali modalità e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessità di salvaguardare i suoi ricavi e la sua situa- zione finanziaria.
(2) Se il beneficiario di un mutuo o della garanzia di un mutuo non è esso stesso un membro, la Banca può richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territo- rio del quale è realizzato il progetto, un’agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al mutuo conformemente alle modalità stabilite.
(3) L’importo di qualsiasi partecipazione non può superare la percentuale del capi- tale sociale dell’ente o dell’impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.
(4) Nell’ambito delle sue operazioni, la Banca può fornire un finanziamento nella valuta nazionale, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi valutari.
Art. 15 Assistenza tecnica
(1) La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le computa nel suo reddito.
Capitolo IV: Finanze della Banca
Art. 16 Poteri generali
Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:
1. Può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili.
2. Può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha inve- stito.
3. Può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita.
4. Può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità com- patibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione.
5. Può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni.
6. Garantisce che sul lato anteriore di ogni titolo da essa emesso o garantito sia indicato chiaramente che non si tratta di un’obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell’obbligazione di un Governo, nel qual caso ciò dovrà essere specificato.
7. Può istituire e amministrare fondi in modo fiduciario per altre parti, a condi- zione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, entro una cornice applicabile alla gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori.
8. Può istituire, con l’approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa me- diante una votazione a maggioranza speciale secondo l’articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca.
9. Può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti ne- cessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi con le disposizioni del presente Accordo.
Art. 17 Fondi speciali
(1) La Banca può accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientra- no nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalità delle spese di gestione dei Fondi speciali è a carico del relativo Fondo speciale.
(2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalità e a condizioni compatibili con lo scopo e le funzioni della Banca nonché conformi all’accordo relativo a tali fondi.
(3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l’istituzione, l’amministrazione e l’impiego di tali Fondi speciali. Tali regole e regolamenti devo- no essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca.
(4) L’espressione «risorse dei Fondi speciali» designa le risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende:
i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale;
ii) i fondi ricevuti in relazione a mutui o garanzie e i ricavi di qualsiasi parteci- pazione, finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disci- plinano;
iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi speciali; e
iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.
Art. 18 Destinazione e distribuzione del reddito netto
(1) Almeno una volta all’anno, il Consiglio dei Governatori determina la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi, previa deduzione della parte destinata alla riserva, e, se del caso, la quota da distribuire ai
membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi è presa mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’arti- colo 28.
(2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 è effettuata proporzionalmente al nume- ro di quote possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalità e la valuta dei pagamenti.
Art. 19 Valute
(1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l’accettazione, il possesso, l’uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.
(2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.
Art. 20 Metodi per adempiere gli impegni della Banca
(1) Nell’ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadem- pienza nella rifusione di mutui concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa e in caso di perdite su partecipazioni o altri tipi di finanziamento secondo l’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.
(2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:
i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
ii) in secondo luogo, al reddito netto;
iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
iv) in quarto luogo, al capitale versato; e
v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sarà richiamato conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 3.
Capitolo V: Governance
Art. 21 Struttura
La Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determi- nato secondo le necessità.
Art. 22 Consiglio dei Governatori: composizione
(1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secon- do le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.
(2) In occasione dell’assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest’ultimo resta in carica fino all’elezione del successore.
(3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna rimunera- zione dalla Banca; quest’ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.
Art. 23 Consiglio dei Governatori: poteri
(1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:
i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione;
ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca;
iii) sospendere un membro;
iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presen- te Accordo da parte del Consiglio di amministrazione;
v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese rimborsate agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro rimunerazione, se del caso, secondo l’articolo 25 paragrafo 6;
vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua rimunera- zione e le altre condizioni di esercizio delle sue funzioni;
vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca;
viii) determinare le riserve nonché la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca;
ix) emendare il presente Accordo;
x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e
xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori.
(3) Il Consiglio dei Governatori mantiene pieni poteri per quanto riguarda ogni genere d’affari che delega al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.
Art. 24 Consiglio dei Governatori: procedura
(1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in assemblea una volta all’anno come pure ogni qualvolta lo giudichi opportuno e sia convocato dal Consiglio di ammini- strazione. Quest’ultimo convoca in assemblea il Consiglio dei Governatori su richie- sta di almeno cinque (5) membri della Banca.
(2) Alle assemblee del Consiglio dei Governatori, il quorum è raggiunto se è pre- sente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del totale dei voti attribuiti ai membri.
(3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare un’assemblea e, in circostanze particolari, organizzare riunioni elettroniche del Consiglio dei Governatori.
(4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di ammini- strazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o ap- propriati per la gestione della Banca.
Art. 25 Consiglio di amministrazione: composizione
(1) Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici (12) membri non apparte- nenti al Consiglio dei Governatori, di cui:
i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e
ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali.
Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nel ramo finanziario ed economico e sono eletti conformemente all’Allegato B. Gli Amministratori rappre- sentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonché i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti.
(2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina l’effettivo e la compo- sizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, può aumentarne o ridurne l’effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a maggio- ranza qualificata secondo l’articolo 28.
(3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta regole che permettono a un Amministratore eletto da più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente.
(4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o più Amministratori, come pure due o più supplenti, non possono avere la stessa naziona- lità. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare.
(5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rie- leggibili.
a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono sta- ti eletti ed entrano in carica.
b) Se un posto di Amministratore diviene vacante più di centottanta (180) gior- ni prima della scadenza del mandato, viene scelto, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno già eletto il precedente Amministratore, un successore conformemente all’allegato B. Per questa elezione è chiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori. I Governatori che hanno elet- to un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un succes-
sore anche se un posto di Amministratore diviene vacante meno di centottan- ta (180) giorni prima della scadenza del mandato.
c) Durante la vacanza, un supplente esercita i poteri dell’ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente.
(6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può tuttavia rimbor- sare loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.
Art. 26 Consiglio di amministrazione: poteri
Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segna- tamente:
i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;
ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;
iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l’articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri, decidere sulla delega dei poteri corri- spondenti al Presidente;
iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di traspa- renza, apertura, indipendenza e responsabilità;
v) approvare la strategia, il piano annuale e il preventivo della Banca;
vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e
vii) sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Governatori i conti sottoposti a revisione di ogni esercizio finanziario.
Art. 27 Consiglio di amministrazione: procedura
(1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente sull’arco dell’anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Ammi- nistratori.
(2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del totale dei voti attribuiti ai membri.
(3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una que- stione che li riguarda in modo particolare.
(4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni elettroniche o di votare su una questione senza convocare una riunione.
Art. 28 Votazione
(1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue quote e, nel caso dei membri fonda- tori, dei voti di membro fondatore.
i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento del totale dei voti di base, dei voti determi- nati in base alle quote e dei voti di membro fondatore.
ii) Il numero dei voti determinati in base alle quote di ogni membro è uguale al numero di quote del capitale sociale della Banca in suo possesso.
iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fon- datore.
Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell’importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle quote versate di cui all’articolo 6, il numero di voti determinati in base alle quote spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persi- ste, proporzionalmente alla percentuale del valore nominale totale delle quote ver- sate da esso sottoscritte corrispondente all’importo dovuto non versato.
(2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta.
i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.
ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza qualificata richiede l’approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti ai membri.
iii) Un votazione del Consiglio dei Governatori a maggioranza speciale richiede l’approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino alme- no una maggioranza del totale dei voti attribuiti ai membri.
(3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l’hanno eletto nonché ai Governatori che gli hanno attribuito loro i propri voti conformemente all’allegato B.
i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro.
ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sotto- poste con una maggioranza dei voti espressi.
Art. 29 Presidente
(1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro della regione. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere né Governatore né Amministratore né supplente.
(2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consi- glio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.
(3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e amministra, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.
Art. 30 Dirigenti e dipendenti della Banca
(1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell’amministrazione della Banca. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni.
(2) Il Presidente è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenzia- mento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti conformemente al para- grafo 1.
(3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, oltre a preoccuparsi di assicurare i massimi standard in termini di efficienza e competen- za, il Presidente presta la dovuta attenzione all’assunzione di personale su di una base geografico-regionale la più estesa possibile.
Art. 31 Carattere internazionale della Banca
(1) La Banca non accetta Fondi speciali, mutui né assistenza suscettibili di pregiu- dicare, limitare, sviare o denaturare il suo scopo o le sue funzioni.
(2) La Banca, il Presidente nonché i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro né si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dalle caratteristiche politiche del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda
unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell’intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca.
(3) Il Presidente nonché i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun’altra autorità. Ogni mem- bro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni manovra intesa ad influenzare dette persone nell’esercizio delle loro fun- zioni.
Capitolo VI: Disposizioni generali
Art. 32 Sedi della Banca
(1) La sede principale della Banca è a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese.
(2) La Banca può creare agenzie e succursali altrove.
Art. 33 Canali di comunicazione; depositari
(1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo.
(2) Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire i propri averi nella valuta del summenzionato membro come pure altri attivi della Banca.
(3) La Banca può detenere i suoi attivi presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.
Art. 34 Rapporti e informazioni
(1) La lingua di lavoro della Banca è l’inglese; per tutte le decisioni e le interpre- tazioni secondo l’articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo.
(2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa può ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni.
(3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale sullo stato certifi- cato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni.
(4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca può pubbli- care ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue fun- zioni.
Art. 35 Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali
(1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali, che si occupano dello sviluppo eco- nomico della regione o delle aree operative della Banca.
(2) Con l’approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.
Art. 36 Rimandi
(1) Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti.
(2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all’altro sesso.
Capitolo VII: Recesso e sospensione dei membri
Art. 37 Recesso
(1) Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notifi- cazione scritta alla sede principale della medesima.
(2) Il recesso diviene effettivo, e l’adesione cessa, alla data precisata nella notifica- zione, ma in nessun caso meno di sei (6) mesi dalla data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro può tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca che annulla la notificazione di recesso.
(3) Un membro receduto conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l’insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di invio della notificazione di recesso. Se quest’ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna respon- sabilità per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione di recesso.
Art. 38 Sospensione
(1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governa- tori può sospenderlo mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28, di ripristi- narlo nell’esercizio dei suoi diritti.
(3) Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma resta sottoposto a tutti gli obblighi.
Art. 39 Liquidazione dei conti
(1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei mutui, delle garanzie, delle partecipazioni o di altre forme di finanziamento di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi (di seguito «altri finanzia- menti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabi- lità in relazione a mutui, garanzie, partecipazioni o altre forme di finanziamento assunti dalla Banca in seguito né partecipa ai ricavi o alle spese della Banca.
(2) Al momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell’ambito della liquidazione dei suoi conti conforme- mente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle quote corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro.
(3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo sottostà alle seguenti condizioni:
i) Ogni importo dovuto al Paese interessato, per le sue quote, va trattenuto fin- ché detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione o a un altro finanziamento; detto importo può, a scelta della Banca, essere destinato alla liquidazione di un qualunque impegno giungente a scadenza. Nessun impor- to va invece trattenuto a cagione di un impegno condizionale del Paese risul- tante da successive richieste di versamenti sulle quote da esso sottoscritte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote può essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro.
ii) Sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su quote, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma do- vuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l’importo complessivo degli impegni derivanti da mutui, garanzie, partecipazioni e al- tri finanziamenti di cui alla cifra i.
iii) I pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca con- siderando la propria situazione finanziaria.
iv) Se la Banca subisce perdite su mutui, garanzie, partecipazioni e altri finan- ziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l’ammontare di tali perdite supera la riserva di copertura esistente alla data di cessazione, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l’importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l’ex membro resta tenuto a rispondere a ogni richiamo di sottoscrizioni non
versate conformemente all’articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote.
(4) Se la Banca cessa la sua attività conformemente all’articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all’applica- zione di detti articoli, è considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.
Capitolo VIII: Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca
Art. 40 Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporanea- mente le operazioni in relazione a nuovi mutui, garanzie, partecipazioni e altre forme di finanziamento di cui all’articolo 11 paragrafo 2 cifra vi, nell’attesa che il Consiglio dei Governatori abbia a deliberarne e decidere.
Art. 41 Cessazione delle operazioni
(1) La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate dei suoi attivi e con la liquidazione dei suoi impegni.
Art. 42 Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti
(1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità dei membri risultante dalle sottoscrizioni non versate del capitale sociale della Banca nonché dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali.
(2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima agli averi della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o a sottoscrizioni non versate o richiamabili. Prima di ogni versamento ai creditori, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.
Art. 43 Distribuzione degli averi
(1) Non è effettuata alcuna distribuzione di averi ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che:
i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto; e
ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) Ogni distribuzione di averi della Banca ai membri è proporzionata alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed è effettuata alla data e alle condizioni ritenute convenienti ed eque dalla Banca stessa. Le parti distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di averi. Nessun membro può ricevere la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.
(3) Ogni membro che riceve averi distribuiti in virtù del presente articolo beneficia degli stessi diritti sui medesimi di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.
Capitolo IX: Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni
Art. 44 Scopo del presente capitolo
(1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare effica- cemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, sul territorio di ciascun mem- bro, lo statuto, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo.
(2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.
Art. 45 Statuto della Banca
La Banca ha piena personalità giuridica e, segnatamente, beneficia della piena capacità di:
i) stipulare contratti;
ii) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
iii) agire e rispondere in giudizio; e
iv) adottare tutte le altre misure necessarie o utili ai fini del suo scopo e delle sue attività.
Art. 46 Immunità di giurisdizione
(1) La Banca beneficia dell’immunità da ogni forma di perseguimento giudiziario che non sia promosso su azioni risultanti da o connesse con l’esercizio dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, garantire obbligazioni, acquistare, vendere o sottoscrivere la vendita di titoli; in tali casi la Banca può essere perseguita solo davanti a un tribunale competente e sul territorio di un Paese in cui abbia una sede, abbia designato un agente incaricato di ricevere l’avviso o la notifica d’una citazione a comparire oppure abbia emesso o garantito dei titoli.
(2) A prescindere dal paragrafo 1, nessuna azione verso la Banca può essere intenta- ta da un membro, una sua agenzia o un suo organo, né da persone fisiche o giuridi- che che agiscano direttamente o indirettamente per essi o siano succeduti loro nei crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, nelle regole e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati con essa.
(3) I beni e gli averi della Banca, indipendentemente da dove si trovano e da chi li detiene, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o esecuzione fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.
Art. 47 Immunità degli averi e degli archivi
(1) I beni e gli averi della Banca, indipendentemente da dove si trovano e da chi li detiene, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione, come da qualsiasi altra forma di manomissione o pignoramento da parte del potere esecu- tivo o legislativo.
(2) Gli archivi della Banca e, in genere, tutti i documenti da essa posseduti o dete- xxxx sono inviolabili, indipendentemente da dove si trovano e da chi li detiene.
Art. 48 Esenzione degli averi da ogni limitazione
Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, i beni e gli averi della Banca sono esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare efficacemente le funzioni della Banca.
Art. 49 Privilegi in materia di comunicazioni
Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.
Art. 50 Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti
I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti che opera- no o prestano servizi per la Banca:
i) sono esenti da ogni perseguimento giudiziario per gli atti da loro commessi a titolo ufficiale, a meno che la Banca non abbia levato l’immunità, e benefi- ciano dell’inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali;
ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono né cittadini né residenti, di immunità concernenti l’immigrazione, l’iscrizione degli stranieri e il servizio nazionale e di facilitazioni in materia di disciplina dei cambi uguali a quelle accordate ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri membri; e
iii) ricevono, quanto alle agevolazioni di trasporto, un trattamento uguale a quel- lo consentito ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri membri.
Art. 51 Esenzione fiscale
(1) La Banca, i suoi averi, beni, redditi nonché operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse.
(2) Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti, ai dirigenti e ai dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti che operano o prestano servizi per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di riscuotere imposte sui salari e sugli emolu- menti pagati dalla Banca ai propri cittadini o residenti.
(3) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o suoi titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l’unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure
ii) se l’unica base giurisdizionale di tale imposta è il luogo o la valuta di emissione o pagamento o la sede di un ufficio o di un centro operativo della Banca.
(4) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o suoi titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l’unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure
ii) se l’unica base giurisdizionale di tale imposta è la sede di un ufficio o di un centro operativo della Banca.
Art. 52 Rinuncia
La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, levare qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.
Capitolo X: Emendamenti, interpretazione, arbitrato
Art. 53 Emendamenti
(1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consi- glio dei Governatori, approvata mediante una votazione a maggioranza qualificata secondo l’articolo 28.
(2) A prescindere dal paragrafo 1, è richiesta l’unanimità del Consiglio dei Gover- natori per l’approvazione di ogni emendamento che modifichi:
i) il diritto di recedere dalla Banca;
ii) la limitazione della responsabilità di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4; e
iii) i diritti relativi all’acquisto di capitale sociale di cui all’articolo 5 para- grafo 4.
(3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell’emen- damento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L’emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dalla data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
Art. 54 Interpretazione
(1) Ogni divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa partico- larmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria naziona- lità, tale membro può farsi rappresentare direttamente per la durata dell’esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori.
(2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che della divergenza sia adito il Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell’attesa della decisio- ne Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga opportuno, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.
Art. 55 Arbitrato
Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un’altra autorità eventualmente designata nei rego- lamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza asso- luta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolan- te per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.
Art. 56 Approvazione tacita
Ogni qualvolta è richiesta l’approvazione di un membro affinché la Banca possa agire salvo secondo l’articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a
meno che il Paese in questione non avanzi un’obiezione entro un termine ragionevo- le fissatogli dalla Banca all’atto della notificazione dell’azione proposta.
Capitolo XI: Disposizioni finali
Art. 57 Firma e deposito
(1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell’allegato A fino al 31 dicembre 2015.
(2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.
Art. 58 Ratifica, accettazione o approvazione
(1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a maggioranza speciale secondo l’arti- colo 28. Il depositario dà debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari.
(2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia deposi- tato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 59 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sotto- scrizioni iniziali, conformemente all’Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.
Art. 60 Assemblea inaugurale e avvio delle operazioni
(1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori.
(2) In occasione dell’assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:
i) elegge il Presidente;
ii) elegge gli Amministratori della Banca conformemente all’articolo 25 para- grafo 1, con la possibilità di decidere di eleggere meno Amministratori per un periodo iniziale non superiore a due anni considerando il numero di membri e di firmatari non ancora divenuti membri;
iii) prende le disposizioni per stabilire la data d’inizio delle operazioni della Banca; e
iv) prende tutte le altre disposizioni necessarie per preparare l’avvio delle ope- razioni della Banca.
(3) La Banca comunica ai membri la data in cui inizierà le operazioni.
Fatto a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese, il 29 giugno 2015 in un solo originale depositato negli archivi del depositario, i cui testi in inglese, cinese e francese fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Sottoscrizioni iniziali al capitale sociale autorizzato da parte degli Stati che possono divenire membri secondo l’articolo 58
Parte A: Membri regionali
Numero di quote | Sottoscrizione (in milioni di $) | |
Arabia Saudita | 25 446 | 2 544,6 |
Australia | 36 912 | 3 691,2 |
Azerbaigian | 2 541 | 254,1 |
Bangladesh | 6 605 | 660,5 |
Brunei Darussalam | 524 | 52,4 |
Cambogia | 623 | 62,3 |
Cina | 297 804 | 29 780,4 |
Corea | 37 388 | 3 738,8 |
Emirati Arabi Uniti | 11 857 | 1 185,7 |
Filippine | 9 791 | 979,1 |
Georgia | 539 | 53,9 |
Giordania | 1 192 | 119,2 |
India | 83 673 | 8 367,3 |
Indonesia | 33 607 | 3 360,7 |
Iran | 15 808 | 1 580,8 |
Israele | 7 499 | 749,9 |
Kazakistan | 7 293 | 729,3 |
Kirghizistan | 268 | 26,8 |
Kuwait | 5 360 | 536,0 |
Laos | 430 | 43,0 |
Xxxxxxx | 00 | 7,2 |
Malesia | 1 095 | 109,5 |
Mongolia | 411 | 41,1 |
Myanmar | 2 645 | 264,5 |
Nepal | 809 | 80,9 |
Nuova Zelanda | 4 615 | 461,5 |
Oman | 2 592 | 259,2 |
Pakistan | 10 341 | 1 034,1 |
Qatar | 6 044 | 604,4 |
Russia | 65 362 | 6 536,2 |
Singapore | 2 500 | 250,0 |
Sri Lanka | 2 690 | 269,0 |
Tagikistan | 309 | 30,9 |
Tailandia | 14 275 | 1 427,5 |
Turchia | 26 099 | 2 609,9 |
Numero di quote | Sottoscrizione (in milioni di $) | |
Uzbekistan | 2 198 | 219,8 |
Vietnam | 6 633 | 663,3 |
Non attribuito | 16 150 | 1 615,0 |
Totale | 750 000 | 75 000,0 |
Parte B: Membri non regionali
Numero di quote | Sottoscrizione (in milioni di $) | |
Austria | 5 008 | 500,8 |
Brasile | 31 810 | 3 181,0 |
Danimarca | 3 695 | 369,5 |
Egitto | 6 505 | 650,5 |
Xxxxxxxxx | 0 000 | 000,0 |
Xxxxxxx | 33 756 | 3 375,6 |
Germania | 44 842 | 4 484,2 |
Islanda | 176 | 17,6 |
Italia | 25 718 | 2 571,8 |
Lussemburgo | 697 | 69,7 |
Xxxxx | 000 | 00,0 |
Xxxxxxxx | 0 000 | 000,0 |
Xxxxx Xxxxx | 10 313 | 1 031,3 |
Polonia | 8 318 | 831,8 |
Portogallo | 650 | 65,0 |
Regno Unito | 30 547 | 3 054,7 |
Spagna | 17 615 | 1 761,5 |
Sudafrica | 5 905 | 590,5 |
Xxxxxx | 0 000 | 000,0 |
Xxxxxxxx | 7 064 | 706,4 |
Non attribuito | 2 336 | 233,6 |
Totale | 250 000 | 25 000,0 |
Totale generale | 1 000 000 | 100 000,0 |
Elezione degli Amministratori
Allegato B
Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l’organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni.
1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o più membri che formano una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione corri- sponde al numero di voti che l’Amministratore può esprimere secondo l’articolo 28 paragrafo 3.
2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni che permette agli Amministratori di essere eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali).
a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappre- sentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 6 per cento.
b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 15 per cento.
3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari più turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consi- glio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Ammini- stratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti.
a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali è fissata sot- to forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 15 per cento.
b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 60 per cento.
4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere in base alle decisioni sull’effettivo e sulla composizione del Consiglio di amministra- zione prese conformemente all’articolo 25 paragrafo 2.
a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali è fissato a nove.
b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali è fissato a tre.
5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore può designare un unico candidato. I candidati a un posto di Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati a un posto di Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali.
6. Votazione. Ogni Governatore può votare per un candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l’ha designato secondo l’articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governa- tori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.
7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile.
a) Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce la procedura per portare a termine l’ele- zione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda.
8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleg- xxxx, si organizzano i turni successivi necessari. Nei turni successivi:
a) Il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non può ripresentarsi.
b) Votano unicamente: i) i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla lettera c.
c) Xxxxx di tutti i Governatori che votano per ogni candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappre- senta la percentuale di adeguamento applicabile. Si ritiene che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espres- so tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale di voti al di sopra della percentuale di ade- guamento. Gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considera- zione in questo calcolo, hanno aumentato il numero totale di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell’elezione di tale candidato. Questi altri Governatori possono votare al turno successivo.
d) Se al turno successivo resta un solo Amministratore da eleggere, quest’ulti- mo può essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si ritiene che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all’elezione dell’ultimo Amministratore.
9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all’elezione o i cui voti non contribuiscono all’elezione di un Amministratore può attribuire i voti di cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l’accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore.
10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Ammini- stratori da parte dei Governatori nonché la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondato- re ha il privilegio di designare l’Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.
Campo d’applicazione il 5 luglio 20212
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 13 ottobre | 2017 A | 13 ottobre | 2017 |
Algeria | 27 dicembre | 2019 A | 27 dicembre | 2019 |
Arabia Saudita | 19 febbraio | 2016 | 19 febbraio | 2016 |
Argentina | 30 marzo | 2021 A | 30 marzo | 2021 |
Australia | 10 novembre | 2015 | 25 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 3 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Azerbaigian | 24 giugno | 2016 | 24 giugno | 2016 |
Bahrein | 24 agosto | 2018 A | 24 agosto | 2018 |
Bangladesh | 22 marzo | 2016 | 22 marzo | 0000 |
Xxxxxx | 10 luglio | 2019 A | 10 luglio | 2019 |
Benin | 27 maggio | 2020 A | 27 maggio | 2020 |
Bielorussia | 17 gennaio | 2019 A | 17 gennaio | 2019 |
Brasile | 2 novembre | 2020 | 2 novembre | 0000 |
Xxxxxx | 12 ottobre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Cambogia | 17 maggio | 2016 | 17 maggio | 2016 |
Canada | 19 marzo | 2018 A | 19 marzo | 2018 |
Cina | 26 novembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Hong Kong | 2 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Cipro | 25 giugno | 2018 A | 25 giugno | 2018 |
Cook, Isole | 1° giugno | 2020 A | 1° giugno | 2020 |
Xxxxx (Sud) | 11 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Costa d’Avorio | 26 febbraio | 2020 A | 26 febbraio | 2020 |
Danimarca | 15 gennaio | 2016 | 15 gennaio | 2016 |
Ecuador | 1° novembre | 2019 A | 1° novembre | 2019 |
Egitto | 4 agosto | 2016 | 4 agosto | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 15 gennaio | 2016 | 15 gennaio | 2016 |
Etiopia | 13 maggio | 2017 A | 13 maggio | 2017 |
Figi | 11 dicembre | 2017 A | 11 dicembre | 2017 |
Filippine | 28 dicembre | 2016 A | 28 dicembre | 2016 |
Finlandia | 7 gennaio | 2016 | 7 gennaio | 2016 |
Francia | 16 giugno | 2016 | 16 giugno | 2016 |
Georgia | 14 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Germania* | 21 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Ghana | 21 febbraio | 2020 A | 21 febbraio | 2020 |
Giordania | 25 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Grecia | 20 agosto | 2019 A | 20 agosto | 2019 |
Guinea | 12 luglio | 2019 A | 12 luglio | 2019 |
2 RU 2016 2391; 2018 35, 2789; 2020 1881 e 2021 444. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto
federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore |
Xxxxx | 00 xxxxxxx | 0000 | 00 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxxx | 14 gennaio | 2016 | 14 gennaio | 2016 |
Iran | 16 gennaio | 2017 | 16 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 23 ottobre | 2017 A | 23 ottobre | 2017 |
Islanda | 4 marzo | 2016 | 4 marzo | 2016 |
Israele | 15 gennaio | 2016 | 15 gennaio | 2016 |
Italia | 13 luglio | 2016 | 13 luglio | 2016 |
Kazakstan | 18 aprile | 2016 | 18 aprile | 2016 |
Kirghizistan | 11 aprile | 2016 | 11 aprile | 2016 |
Laos | 15 gennaio | 2016 | 15 gennaio | 2016 |
Liberia | 4 gennaio | 2021 A | 4 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 8 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Madagascar | 25 giugno | 2018 A | 25 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 27 marzo | 2017 A | 27 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 4 gennaio | 2016 | 4 gennaio | 2016 |
Malta | 7 gennaio | 2016 | 7 gennaio | 2016 |
Mongolia | 27 novembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Myanmar | 1° luglio | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Nepal | 13 gennaio | 2016 | 13 gennaio | 2016 |
Norvegia | 22 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Nuova Zelanda | 7 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Oman | 21 giugno | 2016 | 21 giugno | 2016 |
Paesi Bassi* | 16 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Pakistan | 22 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Polonia | 15 giugno | 2016 | 15 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 8 febbraio | 2017 | 8 febbraio | 2017 |
Qatar | 24 giugno | 2016 | 24 giugno | 2016 |
Regno Unito* | 3 dicembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Romania | 28 dicembre | 2018 A | 28 dicembre | 0000 |
Xxxxxx | 16 aprile | 2020 A | 16 aprile | 2020 |
Russia | 28 dicembre | 2015 | 28 dicembre | 2015 |
Samoa | 3 aprile | 2018 A | 3 aprile | 2018 |
Serbia | 15 agosto | 2019 A | 15 agosto | 2019 |
Singapore | 10 settembre | 2015 | 25 dicembre | 2015 |
Spagna | 19 dicembre | 2017 | 19 dicembre | 2017 |
Sri Lanka | 22 giugno | 2016 | 22 giugno | 2016 |
Sudan | 13 settembre | 2018 A | 13 settembre | 2018 |
Svezia* | 23 giugno | 2016 | 23 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx* | 25 aprile | 2016 | 25 aprile | 2016 |
Tagikistan | 16 gennaio | 2016 | 16 gennaio | 2016 |
Thailandia* | 20 giugno | 2016 | 20 giugno | 2016 |
Timor Est | 22 novembre | 2017 A | 22 novembre | 2017 |
Tonga | 5 gennaio | 2021 A | 5 gennaio | 2021 |
Turchia | 15 gennaio | 2016 | 15 gennaio | 2016 |
Ungheria | 16 giugno | 2017 A | 16 giugno | 2017 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore |
Uruguay | 28 aprile | 2020 A | 28 aprile | 2020 |
Uzbekistan | 30 novembre | 2016 | 30 novembre | 2016 |
Vanuatu | 6 marzo | 2018 A | 6 marzo | 2018 |
Vietnam* | 11 aprile | 2016 | 11 aprile | 2016 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, in inglese, possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. |
Riserva
Svizzera
Conformemente all’articolo 51 paragrafo 2, la Svizzera riserva a se stessa o a una sua suddivisione politica il diritto di riscuotere imposte sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai cittadini svizzeri residenti in Svizzera e agli altri cittadini domiciliati in Svizzera.