TRONCO AUTOCISA
SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a.
TRONCO AUTOCISA
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SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ED RCT/O XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X00 XXXXX - XX XXXXXX CIG: 7817200D80
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO N.04/19
Tra
La S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Tronco Autocisa, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SIAS S.p.A., con sede e domicilio legale in Xxxxxxxx (XX), xxxxxxxx Xxxx, xxx Xxx X. Xxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00140570466 in appresso denominata "Società” o “Committente", in persona dell’Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, da una parte
E
La Società ………………………………… con sede legale in …………………………., capitale sociale Euro …………………………, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……………………………………… in seguito più brevemente denominato “Appaltatore”, in persona del suo ……………………………… ing. /dott.
……………………., nato a …………………….. il ………………………., munito dei necessari poteri in forza della , dall’altra parte,
PREMESSO
a) che la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. in data 01/10/2012, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) dell'Autostrada della Cisa A15 in forza della Convenzione Unica stipulata
con ANAS S.p.A. in data 03/03/2010 e divenuta efficace in data 12/11/2010);
b) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe;
c) che la Committente ha comunicato all'Appaltatore l’aggiudicazione con nota
prot. del ;
d) che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e) che l’Appaltatore dichiara di essersi recato, prima della sottoscrizione del presente contratto, sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti che possano influire sulle prestazioni che dovranno essere rese. di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente;
f) che, ai fini del presente contratto si intende:
- per “Codice”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.".
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la prestazione, a favore del Committente, di copertura assicurativa per i rischi di seguito elencati, attraverso la stipula di polizze dedicate, redatte
in conformità a quanto specificatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità alle migliorie offerte in sede di gara, così come accettate dalla Committente.
1) Polizza All Risks per la tratta autostradale A15 Parma – La Spezia;
2) Polizza RCT/O.
ART. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
La descrizione dei servizi è contenuta e disciplinata dal Capitolato Tecnico, documento vincolante e accettato dall’Appaltatore, che, unitamente all’offerta tecnica presentata in sede di gara, viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 4
IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO
L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto (premio), al netto del ribasso offerto del , ammonta presuntivamente ad € esclusa IVA e compresi oneri fiscali, tasse, imposte e oneri previsti nel Capitolato Tecnico per l’attività del broker incaricato, nonché quelli per la rete agenziale e/o di vendita delle Compagnie compresi oneri fiscali e tasse, di cui:
- € per la polizza All Risks per la tratta autostradale A15 Parma – La Spezia;
- € per la polizza RCT/O;
ART. 5 PAGAMENTI
In deroga all’art. 1901 del Codice Civile, i premi annuali per ciascuna polizza, così come risultanti dall’offerta, vengono pagati dalla Committente per il tramite del broker in soluzione unica entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.
ART. 6
REVISIONE PREZZI
È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non viene data
attuazione all’art. 1664 comma 1 del Codice Civile.
ART. 7
DURATA DEL CONTRATTO - RINNOVO
Le singole polizze hanno durata annuale con decorrenza dalla data e ora che verranno
comunicate all’Appaltatore dalla Committente e che saranno riportate nelle polizze.
ART. 8 GARANZIE
L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, comma 1 e 4 del Codice.
ART. 9 SUBAPPALTI
I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti in proprio dall’Appaltatore, il subappalto non è ammesso.
ART. 10
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
L’Appaltatore garantisce che al proprio personale, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.
A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, la Committente richiede il DURC in corso di validità dell’Appaltatore nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti.
L’Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti in merito all’osservanza delle norme in tema di retribuzione, contribuzione assicurativa e previdenziale relativa ai rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del presente appalto.
ART. 11
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore deve nominare un coordinatore per l’esecuzione dell’appalto, addetto all’organizzazione pratica delle attività, che sia l’interfaccia comunicativa con il Committente, nonchè referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione del contratto.
Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore per l’esecuzione dell’appalto devono
essere comunicati alla Committente alla stipula del presente contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore per l’esecuzione dell’appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore per l’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore deve provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.
Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal direttore generale/legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.
L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.
ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto di cessione anche parziale del contratto.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente provvede a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, nei casi
sotto riportati:
a) qualora sia intervenuto, così come previsto dall’art. 108, comma 2 lett. b) del Codice, a carico dell’Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice;
b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio;
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e
le modalità indicati dall’art. 108 del Codice, nei casi sotto riportati:
c) nel caso in cui sia intervenuta nei confronti dell’Appaltatore la decadenza dall’ autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative relative all’oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
e) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
f) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto;
g) nel caso in cui sia stato stipulato il contratto in via d’urgenza e l’Appaltatore non abbia provveduto a comunicare, nei termini richiesti dalla Committente, l’indirizzo e i referenti del proprio ufficio operativo e dell’ufficio liquidazione sinistri, ai quali è stata demandata la gestione dei servizi oggetto d’appalto.
ART. 14
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITÀ
Tutti gli oneri si intendono complessivi e compensati nei prezzi di cui all’art. 3.
L’Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le migliorie di cui all’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, che vengono qui di seguito sintetizzate, devono essere recepite nei testi delle polizze, che le parti andranno a stipulare in adempimento al presente contratto.
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L’Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell’ambito del suo incarico, tenendo sollevata e indenne, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, la Committente.
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatole, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute
idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.
ART. 15
GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione
PCA S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx 00.0 Xxxxxx.
Anche ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Committente e l’Appaltatore si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti per la gestione delle polizze, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker.
L’Appaltatore dà atto che il pagamento dei premi al Broker Mandatario è liberatorio per la Committente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° (decimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Committente.
Tutte le comunicazioni riguardanti le polizze oggetto del presente contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 10% dei premi imponibili.
ART. 16
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l’obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto
risolto di diritto.
In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente e al Broker gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.
Tutti i documenti emessi dall’Appaltatore devono contenere l’indicazione del CIG.
Tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente per il tramite del Broker esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010.
ART. 17
SPESE E REGIME FISCALE
L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di xxxxx e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.
Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere iscritta all’Ufficio IVA di ………………………...
ART. 18
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.
Il Foro competente è quello di Lucca, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.
ART. 19
PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA’ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Qualora intervenissero provvedimenti dell’Autorità concedente o dell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l’Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
L’Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso,
non comporterà la nullità totale del contratto.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.
Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l’Appaltatore deve eseguire.
Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell’Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l’Appaltatore.
In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice.
ART. 20
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto.
La Committente e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx.
ART. 21
OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 e s.m.i.
L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come vigente e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le
ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della committente pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxx.xx, di cui dichiara
di aver preso ampia visione.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti.
Art. 22
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI
Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile:
1) Capitolato Tecnico;
2) Polizza di garanzia (allegato non materialmente)
3) Offerta tecnica.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
La Committente .................... ...... | L’Appaltatore .................... ...... |
Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, - 4. “Importo contrattuale e ribasso”, - 5. “Pagamenti e regolazione del premio”, - 6. “Revisione dei prezzi”, - 7 “Xxxxxx xxx xxxxxxxxx - xxxxxxx”, - 0 “Garanzie”, - 9 “Subappalti”,
- 10 “Obblighi nei confronti dei lavoratori”, - 13 “Risoluzione del contratto”, - 14 “Oneri a carico dell’Appaltatore e Responsabilità”, - 18 - “Definizione delle controversie – Foro competente”, 19 - “Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto”, - 21 “Xxxxxxxxxxxx alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., - 22 “Documentazione contrattuale ed allegati”.
La Committente .................... ...... | L’Appaltatore .................... ...... |