STATUTO DEL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
STATUTO DEL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL “FONDO”
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL “FONDO” E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL “FONDO”
Art. 14 - Organi del “Fondo”
Art. 15 - Assemblea dei delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
Convocazione e deliberazioni
Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Direttore Generale Responsabile del “Fondo” Art. 00 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx - Xxxxxxx di costituzione
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 26 bis - Nomina dei componenti degli organi collegiali in via transitoria Art. 26 ter - Tutela di Amministratori e Sindaci
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 27 bis 28 - Banca Depositaria Art. 28 29 - Conflitti di interesse□ Art. 29 30 - Gestione amministrativa
Art. 30 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 31 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 32 33 - Modalità di adesione
Art. 33 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 34 35 - Comunicazioni e reclami
Art.35 bis - Canali di comunicazione telematica
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 35 36 - Modifica dello Statuto
Art. 36 37 - Trasferimento collettivo - Scioglimento del “Fondo” e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 37 38 - Rinvio
Art. 39 - Disposizioni transitorie
PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL “FONDO”
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
E’ costituito Il presente Statuto disciplina il “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo”, di seguito denominato “Fondo”, il cui perimetro - originariamente delimitato in attuazione dell’accordo stipulato in data 29 ottobre 1985 tra per la già Banca di Trento e Bolzano, confluita il 20 luglio 2015 in Intesa Sanpaolo - , e le Organizzazioni Sindacali (di seguito denominati “Fonti istitutive”) e del è stato esteso e ampliato con successivo accordo 5 agosto 2015 che ne ha esteso il perimetro all’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, anche ai fini di ogni possibile aggregazione per effetto di fusioni, trasferimenti collettivi, ovvero eventuali altre fattispecie nell’ambito del Gruppo.
2. Il “Fondo”, già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, è costituito per una durata indeterminata, avendo riguardo agli scopi previdenziali che ne costituiscono l'esclusiva ragione d'essere, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36 37.
3. Il “Fondo” ha sede in Trento Milano presso Intesa Sanpaolo, in seguito denominata per brevità "Banca".
Art. 2 - Forma giuridica
1. In attesa dell’avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, il “Fondo” mantiene la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con numero di iscrizione 1222.
Art. 3 – Scopo
1. Il “Fondo” ha come fine esclusivo l'attuazione l’attribuzione, a favore degli aderenti e loro aventi causa, di trattamenti previdenziali aggiuntivi delle assicurazioni sociali obbligatorie prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, anche conseguenti ad eventi di inabilità e premorienza, nonché di altre forme previdenziali previste e ad esso affidate da leggi, contratti e/o accordi nazionali o aziendali di categoria, ivi comprese forme assicurative contro i rischi di morte e invalidità, al fine di assicurare agli aderenti più elevati livelli di copertura previdenziale. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il “Fondo” non ha scopo di lucro.
PARTE II
CARATTERISTICHE DEL “FONDO” E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il “Fondo” è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del “Fondo” è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1. L'adesione al “Fondo” è volontaria.
2. Il “Fondo” ha per destinatari:
a) i lavoratori che sono dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, nonché delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse;
b) i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o dei Gruppi che lo hanno costituito, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti iIstitutive intese finalizzate alla conservazione dell’iscrizione al momento dell’uscita dal Gruppo;
c) tutti coloro che mantengono volontariamente l’iscrizione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del “Fondo”;
d) i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il “Fondo”.
3. L’adesione al “Fondo” può avvenire anche solo attraverso conferimento tacito od esplicito del TFR.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il “Fondo” è strutturato secondo una gestione multi-comparto in comparti differenziati, differenziata per profilio di rischio e di rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti un’adeguata possibilità di scelta, e continua a gestire l’attività attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Le politiche di investimento del “Fondo” sono ispirate a principi di responsabilità sociale e ambientale e sono attuate attraverso le Linee Guida e le relative iniziative di attuazione tempo per tempo decise dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni e dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.
3. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
4. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ed il TFR conferito, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione, fatto salvo quanto specificatamente definito dalle Fonti Istitutive. Il Consiglio di Amministrazione individua le regole e le modalità per la scelta dei comparti e per la riallocazione della posizione.
5. Ferme restando le facoltà di cui al comma precedente, in caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto garantito.
4. 6. Nella fase transitoria il “Fondo” gestisce il patrimonio secondo le linee già adottate dagli iscritti nell’ambito dei comparti di provenienza.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al “Fondo” comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo: a1) direttamente a carico dell’aderente
i. - in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore e contribuzioni volontarie
a2) indirettamente a carico dell’aderente
ii. - in percentuale del montante annualmente maturato
b) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie: premio per l’assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte ed invalidità permanente calcolato applicando i tassi forniti dalle Compagnie di Assicurazione.
1. 2. Le percentuali relative alle spese di cui al comma precedente sono riportate nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce misure, i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese amministrative nonché dei premi relativi alle eventuali prestazioni assicurative accessorie e li indica tutto nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal “Fondo”, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
1. Il finanziamento del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
7. 8. La risoluzione del rapporto di lavoro determina a tutti gli effetti la cessazione dell’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro. Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, non provocano l’interruzione della partecipazione al “Fondo”, ma sospendono l’obbligo dei versamenti al “Fondo” da parte del datore di lavoro. In tale caso gli interessati dovranno comunque provvedere al versamento dei contributi relativi alla eventuale componente assicurativa secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
8. E' facoltà dei dipendenti Iscritti di effettuare versamenti supplementari al “Fondo”.
9. È facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare le modalità con cui la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del “Decreto” (c. d. contribuzione da abbuoni).
9. La qualifica di Iscritto e i conseguenti obblighi di contribuzione permangono sino al pensionamento per vecchiaia o anzianità previsto nel regime obbligatorio (INPS), oppure sino al prepensionamento nei termini previsti nell’accordo nazionale riguardante il “Fondo” di sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
10. La contribuzione complessiva è dovuta il giorno di corresponsione della retribuzione.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’iscritto secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7 comma 1 lett. a, nei casi ivi previsti e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata implementata in base al rendimento della gestione dei comparti. Per i comparti gestiti in quote, il rendimento è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. Per i comparti gestiti in forma assicurativa il rendimento è quello riconosciuto dalle Compagnie di Assicurazione.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Per i comparti gestiti in quote, il “Fondo” determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto con cadenza almeno mensile. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. Per i comparti gestiti in forma assicurativa i versamenti sono investiti con la prima data effetto utile prevista dalle convenzioni stipulate con le Compagnie di Assicurazione.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 7 e 6 8.
8. In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il “Fondo” fino a diversa disposizione dell’interessato. A seguito dell’espressa manifestazione scritta volta a fruire della prestazione in capitale od in rendita, si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall’art. 12, penultimo ed ultimo comma.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il “Fondo” - a parte la facoltà della corresponsione in via diretta, ove ne sussistano le condizioni e con opportune convenzioni di tesoreria - stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i seguenti criteri:
□ tenendo conto del complesso delle disposizioni che tempo per tempo disciplinino cogentemente la materia;
□ mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli iscritti;
□ fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il “Fondo” può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al “Fondo”, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al “Fondo”.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al “Fondo” prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del “Decreto”, la posizione individuale maturata anche in misura parziale, con un minimo del 20%, fermo restando che il riscatto parziale così determinato non può essere esercitato per più di
cinque volte in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro e che è comunque fatta salva la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il “Fondo”, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con accesso dell’iscritto al “Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del Credito”, di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.I. 28 luglio 2014, n. 83486, l’applicazione delle disposizioni in tema di riscatto di cui al comma precedente non comporta decurtazione alcuna dell’ammontare della posizione individuale dell’interessato, anche qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisse, ai sensi dell’art. 7, delle spese amministrative a carico della generalità dei riscatti.
3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al “Fondo”, per morte dell'Iscritto prima dell’accesso alle prestazioni, il “Fondo” provvederà a liquidare le spettanze ai soggetti nel seguente ordine:
a) come da disposizioni dell’art.10 comma 3 ter del D.Lgs. 124/93 al coniuge ovvero ai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, ai genitori
b) in mancanza dei soggetti indicati al punto a) del presente articolo, ai soggetti nominativamente indicati dall’iscritto
c) in mancanza dei soggetti indicati ai punti a) e b) del presente articolo a tutti gli altri soggetti previsti dall’asse ereditario
d) in mancanza dei soggetti indicati ai punti a), b) , c) del presente articolo, le spettanze verranno acquisite dal “Fondo”.
4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al “Fondo”.
4. 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il “Fondo” fino a diversa disposizione dell’interessato.
5. 7. Il “Fondo” provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il “Fondo” ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. i criteri per la determinazione dell’importo oggetto di trasferimento o riscatto sono definiti nella Nota Informativa/Regolamento in ragione delle specificità dei singoli comparti.
6. 8. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al “Fondo”.
Art. 13 – Anticipazioni
1. Il “Fondo” non concede prestiti né anticipazioni agli iscritti, al di fuori delle previsioni del successivo comma 2.
1 2. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Consiglio di Amministrazione emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni previste dal comma 2 e quelle di eventuale reintegro della posizione individuale.
8. Ai fini dell’erogazione delle anticipazioni si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall’art. 12, comma 7.
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie
1. Il “Fondo” prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza: una assicurazione sulla vita contro il rischio di morte per qualsiasi causa, attraverso l’erogazione del capitale previsto nell’apposita polizza convenzione per gli aventi causa; una assicurazione contro il rischio di invalidità totale e permanente derivante all’iscritto da qualsiasi causa, attraverso l’erogazione del capitale o relativa rendita a favore dell’iscritto offre prestazioni accessorie coerenti con le finalità di previdenza complementare – quali, ad esempio, la copertura assicurativa per i casi di invalidità e premorienza – individuate dal Consiglio di Amministrazione e poste in essere mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni approvate dal Consiglio medesimo, cui compete altresì la definizione delle modalità di adesione e di finanziamento.
2. L’adesione alle suddette prestazioni consegue all’iscrizione al “Fondo” secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL “FONDO”
Art. 14 – Organi del “Fondo"
1. Sono organi del “Fondo”:
□ l'Assemblea dei Delegati;
□ il Consiglio di Amministrazione;
□ il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
□ il Collegio dei Sindaci;
□ il Direttore Generale Responsabile del “Fondo”.
2. Le cariche di Delegato, Consigliere di Amministrazione e di Sindaco sono tra loro incompatibili.
2. 3. Salvo quanto previsto dall’art. 26 bis, essi sono disciplinati come appresso.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da cinquanta componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali venticinque in rappresentanza dei lavoratori e venticinque in rappresentanza di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo.
2. Nell’Assemblea dei Delegati la componente in rappresentanza dei lavoratori è composta da coloro fra gli iscritti che risultano eletti secondo il Regolamento Elettorale definito dalle Fonti Istitutive. Essa delibera secondo le regole e sui punti di cui appresso e viene interpellata nei casi previsti dal presente Statuto.
3. I Delegati restano in carica 3 anni, scadono l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio ad essi sottoposto, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
4. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di delegato:
□ la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale;
□ il venir meno della qualifica di iscritto;
□ il mancato intervento senza giustificato motivo a 2 (due) riunioni consecutive dell’Assemblea.
4. 5. Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Delegati viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di componente nominato da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua sostituzione, se trattasi di componente eletto dagli iscritti si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea dei Delegati
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
- delibera su ogni altra materia o argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.
si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
- delibera sul conferimento, sul compenso e sulla durata, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell’incarico di revisione legale dei conti, nonché sulla revoca del medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e la proposta motivata di quest’ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico;
- delibera sull’eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- prende atto delle modifiche statutarie apportate ai sensi dell’art. 36 comma 2 del presente Statuto;
- approva le proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive, su iniziativa di almeno 1/5 dei Delegati, ai sensi dell’art. 36 comma 4;
- su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea ordinaria prende altresì atto dei nominativi designati dalla “Banca” quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
4. L’Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:
- delibera lo scioglimento del “Fondo”, e provvede ai correlati adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 del presente Statuto.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. Le assemblee dei Delegati vengono indette dal Consiglio di Amministrazione
1. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il relativo avviso deve essere spedito personalmente a ciascun Delegato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con la indicazione degli elementi all’ordine del giorno.
2. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro i tempi previsti al successivo articolo 32.
3. L’Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Collegio dei Sindaci.
4. La convocazione può essere effettuata mediante ogni idoneo mezzo di comunicazione anche telematico e deve essere inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata a mezzo fax, o telegramma, con un anticipo minimo di almeno cinque giorni dall’adunanza.
Il Presidente ha facoltà, ove vi siano anche le condizioni tecniche, di consentire la partecipazione dei Delegati anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza.
All’Assemblea devono essere invitati, secondo le modalità di cui ai commi che precedono, anche i Consiglieri di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Sindaci, senza diritto di voto.
3 5. L’Assemblea dei Delegati è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Consigliere di Amministrazione più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione è assistito dal Direttore Generale Responsabile del “Fondo”, in funzione di Segretario.
4. 6. L’Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi, di cui almeno 13 eletti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
5. 7. L’Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto a parteciparvi, di cui almeno 17 eletti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
6. 8. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. La votazione relativa allo scioglimento del “Fondo” richiede il voto favorevole di almeno 40 (quaranta) Delegati.
9. Le deliberazioni dell’Assemblea, redatte a cura del Xxxxxxxxxx, sono riportate sullo specifico libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea e dal Direttore del “Fondo” nella sua funzione di Segretario.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il “Fondo” è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito “pariteticamente" da venti componenti di cui dieci in rappresentanza dei lavoratori e dieci nominati in rappresentanza di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste nel Regolamento Elettorale.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Consiglieri durano in carica tre anni, scadono l’ultimo giorno del mese in cui l’Assemblea approva il terzo Bilancio e sono rieleggibili nei limiti di tre mandati complessivi consecutivi.
6. Le cariche a Consigliere non sono retribuibili.
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Consiglieri viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di componente nominato da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua sostituzione, se trattasi di componente eletto dagli iscritti si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni e/o a nuove nomine.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, si dovrà procedere d’urgenza a nuove elezioni e/o nuove nomine. In tale evenienza il Collegio dei Sindaci può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione:
□ Ll’assenza ingiustificata ad almeno 2 tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione nell’arco di tempo di almeno 6 mesi, costituisce per i Consiglieri causa di decadenza.
□ 6. l’assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.
□ la perdita dei requisiti legali, statutari o stabiliti dal Regolamento Elettorale.
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Il Consiglio provvede alla è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione del “Fondo” con tutti i poteri consentiti dalla legge, in conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente, sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto, dall’accordo sindacale istitutivo del “Fondo” stesso e dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Fonti Istitutive.
2. In particolare spetta al Consiglio:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, a tenore del successivo art. 22;
b) definire i requisiti professionali del Direttore Generale Responsabile del “Fondo” di cui al successivo art. 23 e provvedere, con maggioranza qualificata pari a 16 (sedici) Consiglieri, alla sua nomina su proposta di Intesa Sanpaolo;
c) predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati nei termini previsti dal successivo art. 32;
d) apportare allo Statuto le modifiche previste dal successivo art. 36 comma 2, portandole a conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione utile e proporre, ai sensi del successivo art. 36 comma 4, eventuali proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive;
e) fissare gli indirizzi di organizzazione e di gestione del “Fondo”, sottoponendoli, ove reputato opportuno, all’Assemblea;
f) assumere le necessarie determinazioni in ordine agli investimenti patrimoniali ed ai criteri generali per la ripartizione del rischio, in conformità con la normativa vigente;
g) fissare, se giudicato opportuno, le diversificate linee di investimento o comparti di cui al precedente art. 6;
h) sovraintendere alla corretta tenuta della contabilità ed agli adempimenti connessi alla rendicontazione;
i) decidere le politiche del ”Fondo” in materia di responsabilità sociale e ambientale nonché le relative Linee Guida e iniziative di attuazione;
j) adottare opportune misure di trasparenza nel rapporto con gli associati nonché la loro informazione periodica circa l’andamento amministrativo e finanziario;
k) conferire delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
l) conferire incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
m) deliberare in ordine alla sottoscrizione di convenzioni assicurative per l’erogazione delle rendite periodiche - sempreché non si opti per la corresponsione in via diretta - , per la tutela di eventi di premorienza e inabilità nonché in ordine alla continuazione della gestione mediante polizze già in essere con primarie compagnie assicurative, dando corso a tutti i conseguenti adempimenti, e decidere in ordine alla stipula di ogni altra convenzione/polizza necessaria per il ”Fondo”;
n) avviare la procedura per le elezioni, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale
2 3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate funzioni e conferire incarichi e mandati ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.
3 4. Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di darne segnalazione alla COVIP evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.
4 5. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio suffragio a titolo consultivo, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e quelle concernenti la loro responsabilità.
a) dare esecuzione a quanto deliberato circa l'impiego e la destinazione dei proventi del “Fondo” nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo Istitutivo del “Fondo” e/o sue successive modificazioni nonché dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Fonti Istitutive del “Fondo” stesso;
b) predisporre, sentita la relazione del collegio Sindacale, il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla sua chiusura, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati;
c) regolamentare la propria attività avendo presente i fini di mutualità del “FONDO” nei limiti e termini stabiliti dallo Statuto stesso;
d) il Consiglio di Amministrazione cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Convocazione e deliberazioni
1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e non oltre tre mesi fra una riunione e quella successiva, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo e quando ciò venga richiesto da almeno due sette dei suoi componenti ovvero dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sarà è effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico e deve essere inviata ai componenti il Consiglio con almeno 7 dieci giorni di preavviso, indicando la data, il luogo e l’ora della seduta e gli argomenti all’ordine del giorno prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione stessa.
3. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo e-mail con ricevuta di recapito, fax, o telegramma, con un anticipo minimo di almeno cinque giorni dall’adunanza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni e la convocazione avverrà per telegramma o con strumenti di posta telematica.
4. L’avviso di convocazione sarà esteso ai membri Alle riunioni consiliari debbono essere invitati ad assistere i componenti del Collegio dei Sindaci.
5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno undici consiglieri ed un Sindaco. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 12 (dodici) consiglieri, di cui almeno 7 (sette) eletti, e decide a maggioranza semplice, ove il presente Statuto non richieda una diversa maggioranza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Xxx sia assente o impedito anche quest’ultimo, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi mediante l’utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo, ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta semplice di voti dei presenti (in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente), salve le maggioranze qualificate richieste per particolari casi dal presente Statuto.
7. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare su apposito libro vidimato ed i verbali delle riunioni dovranno essere firmati dal Presidente e dal Direttore Generale del “Fondo” nella sua funzione di Segretario.
8. Alle riunioni consiliari assiste il Direttore Generale, senza diritto di voto, ma con piena facoltà di parola.
8 9. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il “Fondo” per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 – Presidente
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente a turno, rispettivamente tra i componenti nominati dalla Capogruppo anche per le Società del Gruppo e in rappresentanza degli iscritti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del “Fondo”, la firma sociale del “Fondo” e sta per esso in giudizio; che, per determinati atti, può delegare ad altri membri del Consiglio, nonchè Avvocati e Procuratori speciali per specifici mandati. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed impartisce le disposizioni generali della gestione, controllandone l'esecuzione.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il Presidente sovraintende al funzionamento del “Fondo”; convoca e presiede le sedute dell’Assemblea dei Delegati; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza, in particolare ai rapporti con COVIP, controllando in particolare l’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” in base alle disposizioni dalla stessa emanate da COVIP e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Trasmette inoltre alla Autorità di vigilanza ogni variazione o innovazione delle Fonti Istitutive corredata da nota descrittiva del relativo contenuto; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
5. Convoca, alla scadenza dei mandati o quando necessario, le elezioni per il rinnovo o l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
6. In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili
- eccettuate quelle relative all’approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione durano in carica come gli altri componenti il Consiglio.
Art. 23 – Direttore Generale Responsabile del “Fondo”
1. Il Direttore Generale assolve alla funzione di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di Responsabile del “Fondo” ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Banca.
2. Il Responsabile del “Fondo” Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del “Fondo” Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale nella funzione di Responsabile del “Fondo” svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 agli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del “Fondo”:
- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- vigilare sulla trattazione dei reclami, valutando l’adeguatezza dei presidi organizzativi e l’idoneità delle procedure operative adottate a tal fine, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione e segnalando tempestivamente a quest’ultimo ed a COVIP eventuali criticità riscontrate.
- 7. Il Responsabile del “Fondo” ha l’obbligo di segnalare obbligatoriamente alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
In qualità di Direttore Generale:
- presidia la struttura organizzativa del “Fondo”;
- si occupa della conduzione dell’attività amministrativa del “Fondo”, in applicazione della legge, dello Statuto e delle deliberazioni consiliari.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da sei componenti effettivi - tre nominati dalla Banca e tre eletti dagli Iscritti.
2. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono l’ultimo giorno del mese in cui l’Assemblea approva il Bilancio relativo al terzo esercizio a quello di insediamento della medesima Assemblea e sono rieleggibili nei limiti di tre mandati complessivi consecutivi. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Sindaci elegge il proprio Presidente fra i suoi membri che, all’atto della nomina, deve risultare appartenente alla componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Le modalità per la nomina e per l’elezione dei sindaci sono disciplinate nel Regolamento Elettorale.
5. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il “Fondo” corrisponde ai Sindaci un compenso, fissato dal Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del “Fondo”, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal “Fondo” e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile. I Sindaci, accertata la regolare tenuta della contabilità del “Fondo”, redigono una relazione sul rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
3 2. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo” nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4 3. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del “Fondo” e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
4. Il Collegio inoltre formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a società iscritta nell’apposito registro, nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa.
5. I Sindaci sono convocati per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare all’Assemblea dei Delegati senza diritto di voto.
6. Le deliberazioni del cCollegio sindacale dovranno devono essere trascritte su apposito libro vidimato.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
2. Le convocazioni sono effettuate tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico.
2. 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. 4. I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decadono dalla carica.
4. 5. L’assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.
5. 6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità.
7. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove deve essere presente almeno un Sindaco
6. 8. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. 9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al “Fondo”, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. 10. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
Art. 26 bis – Nomina dei componenti degli organi collegiali in xxx xxxxxxxxxxx
0. In relazione alla eventualità che si determini la fattispecie di cui all’art. 36 37, 3° comma, con conseguente transitorio azzeramento della platea degli iscritti, gli organi elettivi del “Fondo” decadono e le fFonti iIstitutive provvedono alla nomina in via temporanea di nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione, del Consiglio Collegio dei Sindaci e del Direttore Generale Responsabile del “Fondo”, nonché di componenti dell’Assemblea dei Delegati, che esercitano tutti i poteri previsti dallo Statuto. Su di essi, a seguito della definizione del Regolamento Elettorale da parte delle Fonti Istitutive, incombe l’impegno di disporre, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il procedimento elettorale per le designazione dei componenti elettivi degli organi nella nuova configurazione e la relativa attivazione.
Art. 26 ter – Tutela di Amministratori e Sindaci
1. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, di Direttore Generale Responsabile del “Fondo”, nonché di componente di Organi di soggetti giuridici designato dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo” è sorretta da garanzia di Intesa Sanpaolo anche nella qualità di Capogruppo, per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall’esercizio del mandato.
2. I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione al “Fondo” e Intesa Sanpaolo.
3. Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma I, sono a carico del Intesa Sanpaolo, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliere un difensore di fiducia.
4. Le guarentigie contemplate dai commi 1 e 3 ed il dovere di informativa posto dal comma 2 permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti ed atti relativi all’esercizio del mandato medesimo.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del “Fondo” destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. impiegate mirando alla miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermi restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
2. Le risorse finanziarie del “Fondo” destinate ad investimenti sono gestite in forma diretta ovvero affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del ”Decreto”, il ”Fondo” può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. Le risorse possono altresì essere gestite mediante polizze assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione.
2. 4. Le risorse del “Fondo” sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
3. 5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. 6. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. 7. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo è data attuazione nel rispetto delle tempistiche, delle specificazioni e delle deroghe stabilite dalla normativa vigente con riferimento ai fondi cd. Preesistenti. Tale disposizione si intende estesa anche ai patrimoni acquisiti a seguito della
confluenza degli iscritti da altri Fondi interni del Gruppo Intesa Sanpaolo sulla base di specifiche intese sindacali.
Art. 28 27 bis - Banca depositaria
1. Le risorse del “Fondo” sono depositate presso una “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del “Fondo” per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla “banca depositaria”.
3. Per la scelta della “banca depositaria” il Consiglio di aAmministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del “Decreto”.
4. Gli Amministratori e i Sindaci della “banca depositaria” riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del “Fondo”.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del “Fondo” è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di “banca depositaria”.
Art. 29 28 - Conflitti di interesse
1. La gestione del “Fondo” è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 29 - Gestione amministrativa
1. Al “Fondo” spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al “Fondo” compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la Banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il “Fondo” adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del “Fondo” e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. L’Amministrazione è tenuta secondo le direttive impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e secondo le norme del presente Statuto.
6. I depositi presso Istituti di Credito e le polizze presso le Compagnie di Assicurazione sono intestati al “Fondo”. I mandati di incasso e di prelevamento sono firmati, con firma congiunta, dal Presidente o dal Vice Presidente unitamente ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.
Art. 31 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del “Fondo” sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci i prospetti riepilogativi delle valorizzazioni.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del “Fondo” sono redatti in conformità alle disposizioni emanate da COVIP, in quanto applicabili.
Art. 32 31– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.
4. 3. I mezzi a disposizione del “Fondo” sono costituiti da:
a) i contributi delle aziende datori di lavoro e degli Iscritti di cui all'art.8;
b) gli accantonamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 8;
c) le somme rivenienti dal trasferimento della posizione previdenziale da altri Fondi;
d) i redditi derivanti dagli impieghi di eventuali disponibilità;
e) gli eventuali proventi straordinari, quali ad esempio devoluzioni, caducità, legati, donazioni nonché dagli importi dei conti di previdenza personale che gli interessati non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione, ogni altra somma che per legge o norme contrattuali possa essere devoluta ad assistenza o beneficenza o comunque ad organismi senza finalità di lucro.
5. 4. Le disponibilità del “Fondo” debbono essere impiegate con norme di oculata prudenza in relazione alle finalità istitutive del “Fondo” e dalle previsioni di legge in materia.
PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 32 – Modalità di adesione
1. L’associazione al “Fondo” avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; durante il primo semestre di lavoro alle dipendenze del “datore” può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.
2. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al “Fondo” deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. La documentazione informativa prevista dal comma che precede è approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne cura tempo per tempo l’aggiornamento.
4.3. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e dellae fontei istitutivae, impegna entrambi nei confronti del “Fondo”; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. 4. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il “Fondo”, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
2. 5. All’atto dell’adesione il “Fondo” verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. 6. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al “Fondo”.
7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane in capo al lavoratore iscritto la condizione di associato, mentre il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo eventualmente spettante al lavoratore; in caso di assenza di trattamento retributivo, è fatta salva la possibilità per il lavoratore iscritto di continuare ad effettuare il versamento volontario dei contributi a proprio carico, comunque con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”.
Art. 34 33 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il “Fondo” mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del “Fondo”, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento le norme regolamentari sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 7 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili in Bacheca elettronica sul sito internet/intranet del “Fondo”. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 34 35 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo Consiglio di Amministrazione definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Art. 35 bis – Canali di comunicazione telematica
1. Nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi inerenti alla riservatezza, tutte le comunicazioni da e verso gli iscritti, inclusa la comunicazione periodica di cui all’art. 34, secondo comma, nonché gli atti dispositivi della posizione individuale possono essere effettuati a mezzo posta elettronica od analoghi canali di comunicazione telematica.
2. I documenti di interesse generale ed ogni altra informazione utile, inclusa la documentazione da consegnare preventivamente all’iscrizione al “Fondo” sono portati a conoscenza degli iscritti rendendoli disponibili sul sito internet/intranet del “Fondo”.
3. Restano ferme le specifiche disposizioni che prevedono l’invio, su richiesta, del materiale in forma cartacea.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di applicazione della presente norma, nonché quelle per la formalizzazione per via telematica del consenso negli atti dispositivi da parte degli iscritti.
PARTE VI NORME FINALI
Art. 36 35 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate con accordo tra le Fonti Istitutive e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fFonti iIstitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
4. È in facoltà dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione proporre modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive.
Art. 37 36 - Trasferimento collettivo - Scioglimento del “Fondo” e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Scioglimento per cause derivanti da eventuali disposizioni di legge;
2. Proposta di scioglimento mediante trasferimento collettivo ad altro “Fondo”:
a) riveniente da accordo delle Fonti Istitutive Su richiesta sottoscritta da almeno il 50% degli iscritti al “Fondo” il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire un referendum tra gli Iscritti per la ratifica del totale trasferimento delle posizioni individuali del “Fondo” ad altro “Fondo” già esistente ed individuato.
b) Qualora la proposta di trasferimento ad altro “Fondo” individuato, venga approvata dall’Assemblea dei Delegati con maggioranza di 40 (quaranta) Delegati dalla maggioranza del 70% (settanta per cento) degli Iscritti, il Consiglio provvederà al trasferimento di tutto il “Fondo” secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
c) Tale decisione avrà effetti per tutti indistintamente gli Iscritti al “Fondo”.
d) Gli Iscritti che non volessero accedere al nuovo “Fondo” individuato potranno, mediante richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del Decreto, riscattare e/o trasferire ad altro diverso “Fondo” la loro posizione previdenziale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e previste nelle convenzioni stipulate.
3. In caso di trasferimento collettivo previsto da accordo delle Fonti Istitutive ferma, se prevista da detto accordo, la persistenza del “Fondo”, il Consiglio di Amministrazione potrà dare direttamente attuazione alle previsioni, ferma la procedura di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
4. Scioglimento per Liquidazione:
a) La liquidazione del “Fondo” potrà avvenire solo se la proposta di liquidazione otterrà l'approvazione
di 40 (quaranta) Delegati dell'ottanta per cento degli Iscritti.
b) Il Consiglio L’Assemblea dei Delegati inoltre fisserà in tal caso entro 60 giorni le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori e ne determinerà il numero e gli emolumenti.
c) I liquidatori si costituiranno in comitato di liquidazione, nomineranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio del “Fondo” e predisporranno un piano di liquidazione delle eventuali eccedenze attive.
d) A protezione dei singoli dipendenti Iscritti, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione o dello scioglimento verranno mantenute in essere, assegnando a ogni dipendente Iscritto la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro “Fondo” pensioni, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto.
e) I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del “Fondo” ai dipendenti Iscritti in parti uguali.
5. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del “Fondo” nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del “Fondo”.
Art. 38 37 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente dallo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente trovano applicazione le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e del diritto dell’Unione Europea.
Art. 39 – Disposizioni transitorie
Il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure di cui all’art.2 per il riconoscimento della personalità giuridica ed è abilitato agli adempimenti conseguenti, compreso l’aggiornamento statutario.