PATTO DI INTEGRITA’
PATTO DI INTEGRITA’
Approvato con il Piano Anticorruzione
PATTO DI INTEGRITA’
Con il Patto d’Integrità (d’ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.) SEGEN HOLDING srl e le società partecipate e gli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di:
lealtà,
trasparenza
correttezza
Xxxxx restando gli anzidetti principi, il P.I. definisce:
Le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare;
Le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile interessato alla procedura svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.
In calce al P.I. è riportato:
1. allegato 1 , conoscenza e accettazione del Patto di integrità e dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla gara deve sottoscrivere e accludere all’offerta (documentazione amministrativa).
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici
La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( allegati 1al P.I) comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
A procedura di gara conclusa, la dichiarazione resa recante la conoscenza del P.I. è allegata al contratto di appalto.
PATTO DI INTEGRITA’
PARTE I OPERATORI ECONOMICI
Art. 1 – Ambito di Applicazione
Questo Patto di Integrità (P.I.) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di appalto pubblico di Lavori/Forniture e Servizi di SEGEN HOLDING srl e società partecipate. Il P.I. interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono i contratti affidati. Il P.I. costituisce parte integrante della lex speciale di gara, inoltre, parte integrante di tutti dl contratto di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.
Art. 2 – Dovere di Correttezza, legalità e lealtà
Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Stazione appaltante
Art. 3 – Concorrenza
In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato “contenute nella legge 287/1990. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:
qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto;
qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della trattativa contrattuale.
Art. 4 – Collegamenti
Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante
Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I. di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.
Gli stessi dipendenti devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti. A tal fine di Concorrenti sono obbligati al rispetto del CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI approvato, (consultabile liberamente sul sito istituzionale Amministrazione trasparente, sezione Altri Contenuti Corruzione)
Art. 6 – Dovere di segnalazione
Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione:
a) qualsiasi tentativo di tur bativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
b) qualsiasi anomala xxxxxx sta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti e di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
Art. 7 – Mancata accettazione del P.I. in fase di gara
La mancata accettazione del presente P.I. e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportata nell’offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima.
Art. 8 – Violazioni del P. I. dopo l’aggiudicazione e dopo la firma del contratto
L’accertamento di violazioni alle norme della presente P. I. da parte dell’affidatario, dopo la l’aggiudicazione, comporta la decadenza dall’aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento dell’eventuale cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato alla SEGEN HOLDING srl e alle società partecipate per effetto dell’inadempimento. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa. La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.
Art. 9 – Ambito di applicazione
Questo P.I. regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di Lavori, Forniture e Servizi di SEGEN HOLDING srl e società partecipate e nella successiva fase di esecuzione del contratto. Il P..I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “dipendente”.
Art. 10 – Obbligo di imparzialità
Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.
Art. 12 — Obbligo di riservatezza
Il dipendente, nel corso delle gare d’appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l’attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell’aggiudicazione o affidamento.
Art. 13 – Indipendenza
Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. Invero
allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato,
personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’ attività del soggetto che intende concorrere alla gara d’appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.
Art. 14. Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
• l’esclusione dalla proce dura di affidamento;
• la risoluzione di diritto dal contratto.
• Esclusione del concorre nte dalle procedure di affidamento indette dalla SEGEN HOLDING srl e società partecipate per i successivi 3 (tre) anni.
L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
Art. 15. Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità.
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